Assemblee degli Ordini dei Giornalisti, dei Medici e degli Architetti: convocazione per posta prioritaria, fax o posta elettronica certificata.
Sì definitivo di Palazzo Madama
Diventano legge gli emendamenti del senatore Antonino Caruso (An) al Dl 35/2005 sulla competitività
Franco Abruzzo: “Il prossimo obiettivo è l’inserimento
della nostra professione nel Dpr 328/2001, che è stato riscritto dalla
Commissione Siliquini in attuazione dell’articolo 1 (comma 18) della
legge 4/1999. Il possesso del titolo minimo di laurea triennale per
sostenere l’esame di Stato è un obbligo ineludibile che nasce dalla
direttiva 89/48/CEE e dalla sentenza 10 maggio 2001 della IV sezione
della Corte di Giustizia europea (nella causa C-285/00), che
prevalgono sulla normativa nazionale”.
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Milano, 13 maggio 2005. Il Senato ha approvato ieri, in via
definitiva, il decreto sulla competitività con gli emendamenti
presentati dal senatore Antonino Caruso (An), presidente della
Commissione Giustizia di Palazzo Madama, che prevedono la convocazione
delle assemblee degli Ordini dei Medici, degli Architetti e dei
Giornalisti per posta prioritaria, fax, posta elettronica certificata
o con annuncio sui siti degli Ordini. Franco Abruzzo ha espresso al
senatore Caruso, avvocato e giornalista pubblicista lombardo,
gratitudine e stima. Lo sviluppo della telematica, dell’uso della
posta prioritaria e del fax nella pubblica amministrazione imponeva
questa svolta nelle modalità di convocazione delle assemblee degli
Ordini e dei Collegi. Non è possibile procedere come 50 anni fa, con le
raccomandate, un sistema dai costi elevatissimi e anche assurdi. “La semplificazione e lo snellimento di detto procedimento - aveva scritto Franco Abruzzo ai ministri della Giustizia e dell’Università - vanno
attuati con specifica previsione normativa inserita nella legge di
conversione del Dl n. 35/2005 sulla competitività anche nel rispetto
dell’articolo 3-bis della legge n. 241/1990”. Di questa esigenza si era fatto prontamente interprete Antonino Caruso. Il
senatore Caruso (AN) ha presentato tre emendamenti (uno per ogni
Ordine) all’articolo 2 del Dl 35/2005 (decreto sulla competitività).
Ed ecco il testo dell’emendamento che riguarda l’Ordine dei Giornalisti:
“4-quater. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
“L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve
essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio
in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno
quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi
dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o
a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve
essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto
termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico
dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle
comunicazioni“.
Al procedimento amministrativo relativo alla convocazione delle
assemblee per l’approvazione dei bilanci e per il rinnovo dei Consigli
degli Ordini e dei Collegi era già possibile oggi - come ha
fatto dal 2003 l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia - estendere
(sul piano interpretativo) il principio di cui al punto 3
dell’articolo 8 della legge n. 241/1990: “Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione…. risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede ….mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”. Queste forme di pubblicità possono essere alternativamente o unitariamente la posta prioritaria con distinta
rilasciata da Poste Italiane SpA, email, raccomandate elettroniche,
annunci nella prima pagina dei periodici editi a stampa e/o su web
dagli Ordini e dai Collegi.
L’avviso, che gli Ordini e i Collegi sono tenuti a spedire agli
iscritti negli Albi in vista delle assemblee dei bilanci o per il
rinnovo delle cariche dentro i Consigli, non è il certificato
elettorale indispensabile per esprimere il proprio voto nelle
consultazioni politiche, europee o amministrative, ma una comunicazione
che “deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e
stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima
ed in seconda convocazione” (art. 4 l. 69/1963). L’avviso in sostanza rappresenta “l’avvio del procedimento amministrativo” (titolo
dell’articolo 8 della legge n. 241/1990), che poi porterà gli iscritti
negli Albi a votare, esibendo al seggio un documento di identità. Gli
Ordini e i Collegi, come scrive il senatore Caruso, hanno “l’onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni“.
Franco Abruzzo ha dichiarato: “Il prossimo obiettivo è
l’inserimento della nostra professione nel Dpr 328/2001, che è stato
riscritto dalla Commissione Siliquini in attuazione dell’articolo 1
(comma 18) della legge 4/1999. Il possesso del titolo minimo di laurea
triennale per sostenere l’esame di Stato è un obbligo ineludibile che
nasce dalla direttiva 89/48/CEE e dalla sentenza 10 maggio 2001 della
IV sezione della Corte di Giustizia europea (nella causa C-285/00),
che prevalgono sulla normativa nazionale. Il Consiglio dell’Ordine di
Milano ha nel cassetto una delibera che contempla una disposizione
amministrativa in base alla quale verrà richiesto, per l’iscrizione al
Registro dei praticanti, il possesso del titolo di laurea collegata ad
un corso universitario della durata minima di tre anni come vuole il
principio presente nell’ordinamento giuridico comunitario, che va
applicato (ex art. 3 Cost.) a tutte le professioni regolamentate come
si legge peraltro nella stessa sentenza 10 maggio 2001 della Corte di
Giustizia europea. Abbiamo atteso troppo tempo: se il Governo
cincischia ancora sul rifacimento del Dpr 328/2001, il Consiglio di
Milano sarà costretto ad agire utilizzando i suoi poteri di autorità
amministrativa capace di disapplicare la normativa nazionale a favore
di quella comunitaria”.

