Relazione del presidente Franco Abruzzo: Informazione-pubblicità


relazione del presidente Franco Abruzzo: "Informazione-pubblicità:
sulla commistione appello al buon senso degli editori affinché
acquistino consapevolezza dei danni provocati ai media sul piano della
credibilità e scrivano con l’Ordine nuove regole, ma ineludibili"


Ordine dei Giornalisti della Lombardia
Assemblea degli iscritti negli elenchi dell’Albo
Circolo della Stampa, 24 marzo 2005

relazione del presidente Franco Abruzzo:

"Informazione-pubblicità: sulla commistione appello al buon
senso degli editori affinché acquistino consapevolezza dei danni
provocati ai media sul piano della credibilità e scrivano con l’Ordine
nuove regole, ma ineludibili"

Indice


1) Premessa. Le cinque decisioni del 24 gennaio.
2) La pubblicità non va demonizzata.
3) I doveri dei giornalisti.
4) L’allarme dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
5) La pubblicità deve essere chiara, palese, esplicita e riconoscibile.
6) Nuove possibili regole deontologiche legate ai tempi d’oggi.
7) Deontologia: bilancio di 7 anni (1997-2004).

1. Premessa. Le cinque decisioni del 24 gennaio. Il Consiglio
dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, riunito il 24 gennaio
2005, per esaminare il problema della commistione
pubblicità-informazione e i procedimenti disciplinari avviati o aperti
in relazione a tale tematica, ha deliberato:
a) in autotutela
di annullare gli avvisi disciplinari e le delibere di apertura dei
procedimenti disciplinari (riguardanti i giornalisti professionisti Patrizia
Avoledo, Silvana Giacobini, Giovanni Iozzia, Maria Giovanna Mazzocchi,
Paolo Panerai, Carlo Rossella, Rosellina Salemi, Mauro Tedeschini,
Fiorenza Vallino) in tema di commistione pubblicità-informazione per
dare tempo (al massimo un anno) alle parti firmatarie del Cnlg di
stipulare nuovi e più dettagliati accordi sul tema della commistione
della pubblicità con l’informazione alla luce anche del monitoraggio
avviato dal Consiglio nazionale dell’Ordine;
b) di avviare
con i giornalisti-direttori e con i Cdr un tavolo per definire in sede
lombarda un quadro analitico di regole interpretative delle norme
contrattuali e di legge esistenti;
c) di riavviare, comunque,
i procedimenti disciplinari in materia a partire dal gennaio 2006, e di
continuare a svolgere la normale attività istruttoria sul tema della
commistione, tenendo sotto vigilanza quotidiani e periodici editi in
Lombardia;
d) di chiedere al Corecom vigilanza (e
collaborazione), come l’ordinamento impone (art. 8, comma 2, della
legge n. 223/1990), per scongiurare fenomeni analoghi alla carta
stampata sulle reti televisive nazionali, regionali e locali.
e) di
segnalare, come soggetto pubblico interessato alla correttezza
dell’informazione giornalistica, all’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato (Antitrust) "tutte le ipotesi di pubblicità
tradizionalmente denominata ‘redazionale’, la quale si rivolge al
pubblico con le ingannevoli sembianze di un normale servizio
giornalistico, apparentemente riconducibile ad una disinteressata
scelta della redazione". Queste ipotesi ricadono nella pubblicità
occulta vietata da Dlgs n. 74/1992 e di cui l’Antitrust è giudice
esclusivo nei riguardi degli editori.

Il Consiglio, con questa delibera, ha inteso offrire agli editori
una possibilità concreta di riaprire il dialogo per arrivare, sul tema
della commistione, alla scrittura di regole comuni e ha, comunque, richiamato le
sue delibere 20 novembre 1986, 1° aprile 1996 e 27 ottobre 1997 sul
tema della commistione tra informazione e pubblicità. Il Consiglio, con
la delibera, ha inteso, inoltre, rivolgere un appello al buon senso
degli editori affinché acquistino consapevolezza dei danni provocati ai
media sul piano della credibilità e scrivano con l’Ordine nuove regole,
ma ineludibili.

2. La pubblicità non va demonizzata. La delibera mette in luce che
il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, come il
Consiglio nazionale (delibera 14/15 aprile 2004), sa bene che la
pubblicità, nelle sue diverse forme, costituisce uno dei perni sui
quali si regge oggi il sistema dei mass media. Essa non va dunque in
alcun modo demonizzata, a patto che - a tutela primaria del lettore -
rimangano tracciati con chiarezza i confini tra le diverse sfere del
giornalismo, del marketing e del messaggio promozionale. In questo
senso il Consiglio dell’OgL ricorda che proprio attraverso il
protocollo firmato nel 1988 con le organizzazioni del settore
pubblicitario - unitamente alla Fnsi - nonché attraverso le norme
recepite (a partire dal 1988) nei contratti di lavoro è stata prevista
- in pieno accordo con la Federazione degli editori - una trasparente
separazione fra notizie e pubblicità formulando e applicando rigorose
norme di comportamento, nel comune intento di mantenere distinti i
testi giornalistici dai messaggi a finalità commerciali. Oggi queste
regole vengono sistematicamente eluse o erose. Troppo spesso si leggono
testi impaginati come articoli giornalistici, ma sostanzialmente
indirizzati alla presentazione di un prodotto e quindi privi del
distacco e dello spirito critico necessari, finendo per costituire uno
spot pubblicitario più o meno mascherato;
Incontri sistematici tra direttori di testate e venditori della pubblicità. Il Consiglio ha preso atto che, secondo alcune notizie di stampa recenti, in alcune case editrici è invalso il sistema, "per riproporre la stampa periodica come utile mezzo pubblicitario", di fare incontrare sistematicamente i direttori delle testate e i venditori della pubblicità; che
i maggiori marchi chiedono e ottengono, a fronte di ogni pagina di
pubblicità tradizionale acquistata, una pagina sotto forma di testo
giornalistico; che, negli ultimi anni, i redazionali sono in vertiginosa ascesa; che,
in contrasto netto con le regole deontologiche, si va profilando una
nuova figura professionale, quella del giornalista-pubblicitario o
quella del pubblicitario-giornalista; che il potere
soverchiante della pubblicità ha raggiunto in taluni casi livelli
aberranti influenzando la politica editoriale fino a rendere le testate
deteriori veicoli di propaganda commerciale oppure veri e propri
cataloghi;

La delibera mette in luceche il Consiglio dell’Ordine dei
Giornalisti della Lombardia, come il Consiglio nazionale (delibera
14/15 aprile 2004), sa bene che la pubblicità, nelle sue diverse forme,
costituisce uno dei perni sui quali si regge oggi il sistema dei mass
media. Essa non va dunque in alcun modo demonizzata, a patto che - a
tutela primaria del lettore - rimangano tracciati con chiarezza i
confini tra le diverse sfere del giornalismo, del marketing e del
messaggio promozionale. In questo senso il Consiglio dell’OgL ricorda
che proprio attraverso il protocollo firmato nel 1988 con le
organizzazioni del settore pubblicitario - unitamente alla Fnsi -
nonché attraverso le norme recepite (a partire dal 1988) nei contratti
di lavoro è stata prevista - in pieno accordo con la Federazione degli
editori - una trasparente separazione fra notizie e pubblicità
formulando e applicando rigorose norme di comportamento, nel comune
intento di mantenere distinti i testi giornalistici dai messaggi a
finalità commerciali. Oggi queste regole vengono sistematicamente eluse
o erose. Troppo spesso si leggono testi impaginati come articoli
giornalistici, ma sostanzialmente indirizzati alla presentazione di un
prodotto e quindi privi del distacco e dello spirito critico necessari,
finendo per costituire uno spot pubblicitario più o meno mascherato;Il
Consiglio ha preso atto che, secondo alcune notizie di stampa recenti,
in alcune case editrici è invalso il sistema, "", di fare incontrare
sistematicamente i direttori delle testate e i venditori della
pubblicità; i maggiori marchi chiedono e ottengono, a fronte di ogni
pagina di pubblicità tradizionale acquistata, una pagina sotto forma di
testo giornalistico; , negli ultimi anni, i redazionali sono in
vertiginosa ascesa; , in contrasto netto con le regole deontologiche,
si va profilando una nuova figura professionale, quella del
giornalista-pubblicitario o quella del pubblicitario-giornalista; il
potere soverchiante della pubblicità ha raggiunto in taluni casi
livelli aberranti influenzando la politica editoriale fino a rendere le
testate deteriori veicoli di propaganda commerciale oppure veri e
propri cataloghi;

3. I doveri dei giornalisti.  
Il Consiglio ha sottolineato:
a) che commette illecito disciplinare il direttore che avalli copertine o articoli pubblicitari come emerge da questa massima: "Costituisce
illecito disciplinare, in quanto contrario al prescritto dovere di
lealtà nell'informazione, il comportamento del direttore responsabile
di un periodico, che avalli la pubblicazione di una copertina e di
articoli dotati di contenuto pubblicitario non chiaramente
differenziato rispetto al dato informativo"
(Trib. Milano, 11
febbraio 1999 Parti in causa Monti c. Consiglio reg. ord. giornalisti
Lombardia; Riviste: Foro It., 1999, I, 3083 Rif. legislativi: L 3
febbraio 1963 n. 69, art. 2; L 3 febbraio 1963 n. 69, art. 48).
b) che "il direttore quantomeno deve rendere pubblico il proprio dissenso all'ufficio marketing", principio
ribadito nella sentenza n. 1827/2003 della prima sezione civile della
Corte d’appello di Milano. In sostanza la Corte d’Appello ha affermato
la responsabilità soggettiva del direttore per culpa in vigilando in merito a casi di pubblicità ingannevole: "Il direttore quantomeno avrebbe potuto evidenziare – scrivono i giudici
- il proprio dissenso all'ufficio marketing......essendo fatto grave
che un direttore responsabile tolleri che nella pubblicazione da lui
diretta siano inseriti, non solo dépliants separatamente aggiunti, ma
anche pagine che vadano a formare un corpo unico con la rivista stessa,
senza esercitare in alcun modo quel controllo che il ruolo svolto
rigorosamente impone. Il direttore avrebbe avuto l'onere di intervenire
presso l'editore e/o presso l'ufficio marketing e/o presso l'ufficio
diffusione periodici., con un ventaglio di possibilità, che andavano
dalla richiesta più drastica di bloccare la distribuzione a quella più
lieve di semplice segnalazione de1 proprio dissenso. Al contrario non
ha ritenuto di intervenire in alcun modo ed in questa inerzia non può
che ravvisarsi una sua grave omissione. Né poteva legittimamente temere
di esporsi in modo pericoloso nei confronti dell'editore (dato e non
concesso che un simile timore rappresenti un'esimente o un’attenuante
alla propria responsabilità) posto che nei suoi confronti avrebbe avuto
facile gioco limitandosi a rappresentare le già ricevute proteste della
redazione e del fiduciario sindacale";
c) che "gli
articoli pubblicitari giustificano le dimissioni del giornalista,
perché ledono la dignità professionale. Inserimento di articoli di
natura pubblicitaria in un periodico contro la volontà del condirettore
può giustificare le dimissioni del giornalista, con diritto
all'indennità sostitutiva del preavviso per lesione della sua dignità
professionale"
; (Cassazione sezione lavoro n. 5790 dell'11 giugno 1999);

che commette illecito disciplinare il direttore che avalli
copertine o articoli pubblicitari come emerge da questa massima: "
(Trib. Milano, 11 febbraio 1999 Parti in causa Monti c. Consiglio reg.
ord. giornalisti Lombardia; Riviste: Foro It., 1999, I, 3083 Rif.
legislativi: L 3 febbraio 1963 n. 69, art. 2; L 3 febbraio 1963 n. 69,
art. 48). cheilprincipio ribadito nella sentenza n. 1827/2003 della
prima sezione civile della Corte d’appello di Milano. In sostanza la
Corte d’Appello ha affermato la responsabilità soggettiva del direttore
per in merito a casi di pubblicità ingannevole: scrivono i giudiciche
"; (Cassazione sezione lavoro n. 5790 dell'11 giugno 1999);

4. L’allarme lanciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.  
Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia valuta con
preoccupazione le commistioni fra pubblicità e testi giornalistici, che
compaiono con sempre maggiore frequenza, in particolare all'interno
delle pubblicazioni periodiche a stampa, mentre non ignora
l’allarme lanciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato che anche recentemente ha giudicato "ingannevoli" alcuni
messaggi pubblicitari apparsi su noti periodici delle maggiori case
editrici (" i messaggi pubblicitari vantano
caratteristiche del prodotto inesistenti, inducendo i consumatori in
errore sui risultati che con l’uso degli stessi si possono ottenere").
Il Consiglio ha pertanto deciso di rivolgere un muovo pressante appello
ai direttori responsabili, ai vicedirettori, ai capiredattori, aia
capicronisti di quotidiani e periodici nonché ai Cdr perché sia
rispettato l'articolo 44 del vigente Contratto nazionale di lavoro (che ha forza di legge con il Dpr n. 153/1961),
articolo che impone la separazione tra informazione e pubblicità.
L'articolo 44, introdotto nel 1988, traduce una "delibera di indirizzo"
(del 20 novembre 1986) di questo Consiglio che, richiamandosi ai
principi etici della professione (articoli 2 e 48 della legge 3.2.1963
n. 69), invita i giornalisti a rafforzare soprattutto il rapporto di
"fiducia tra la stampa e i lettori" e a osservare sempre "i doveri
imposti dalla lealtà e dalla buona fede".
Il Consiglio è consapevole che
il malessere è avvertito nei quotidiani ma soprattutto in molti
periodici dove ha raggiunto, in talune testate definite "di servizio",
aspetti che eliminano di fatto qualsiasi margine di demarcazione fra
notizia e messaggio pubblicitario, il Consiglio dell'Ordine della
Lombardia richiama tutti i giornalisti, direttori soprattutto, al
dovere di esercitare la professione al di fuori di possibili
condizionamenti, in piena libertà di giudizio e di scelta, nel solo
intento di informare onestamente il lettore, secondo coscienza.

  Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia con
preoccupazione le commistioni fra pubblicità e testi giornalistici, che
compaiono con sempre maggiore frequenza, in particolare all'interno
delle pubblicazioni periodiche a stampa, mentre l’allarme lanciato
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che anche
recentemente ha giudicato "ingannevoli" alcuni messaggi pubblicitari
apparsi su noti periodici delle maggiori case editrici Il Consiglio ha
pertanto deciso di rivolgere ai direttori responsabili, ai
vicedirettori, ai capiredattori, aia capicronisti di quotidiani e
periodici nonché ai Cdr perché sia rispettato l'articolo 44 del vigente
Contratto nazionale di lavoro (), articolo che impone la separazione
tra informazione e pubblicità. L'articolo 44, introdotto nel 1988,
traduce una "delibera di indirizzo" (del 20 novembre 1986) di questo
Consiglio che, richiamandosi ai principi etici della professione
(articoli 2 e 48 della legge 3.2.1963 n. 69), invita i giornalisti a
rafforzare soprattutto il rapporto di "fiducia tra la stampa e i
lettori" e a osservare sempre "i doveri imposti dalla lealtà e dalla
buona fede".Il Consiglio è consapevoleche il malessere è avvertito nei
quotidiani ma soprattutto in molti periodici dove ha raggiunto, in
talune testate definite "di servizio", aspetti che eliminano di fatto
qualsiasi margine di demarcazione fra notizia e messaggio
pubblicitario, il Consiglio dell'Ordine della Lombardia richiama tutti
i giornalisti, direttori soprattutto, al dovere di esercitare la
professione al di fuori di possibili condizionamenti, in piena libertà
di giudizio e di scelta, nel solo intento di informare onestamente il
lettore, secondo coscienza.

5. La pubblicità deve essere chiara, palese, esplicita e
riconoscibile. La pubblicità deve essere chiara, palese, esplicita e
riconoscibile: deve esserlo soprattutto la pubblicità chiamata, con
espressione impropria, "redazionale". Il giornalista incaricato di
redigere i servizi cosiddetti redazionali può legittimamente opporre il
suo rifiuto: qualora aderisca a tale incarico deve esigere che il testo
risulti presentato con caratteristiche grafiche che lo distinguano dai
normali servizi e notiziari, salvaguardando così la dignità dell'intero
corpo redazionale. Da parte sua il direttore deve astenersi
dall'esigere che il giornalista rediga testi destinati a finalità
pubblicitarie o, peggio ancora, mascheranti l'intento mercantile perché
si verrebbe in tal modo ad istituzionalizzare un rapporto inquinato fra
messaggio e notizia. Deve essere osteggiato e vanificato ogni
degenerato uso dei canali informativi. Il giornalista ha diritto di
difendere la propria identità professionale esposta a insidie equivoche
e ad ambigue e talvolta grossolane forme di pressione.

La pubblicità deve essere chiara, palese, esplicita e
riconoscibile: deve esserlo soprattutto la pubblicità chiamata, con
espressione impropria, "redazionale". Il giornalista incaricato di
redigere i servizi cosiddetti redazionali può legittimamente opporre il
suo rifiuto: qualora aderisca a tale incarico deve esigere che il testo
risulti presentato con caratteristiche grafiche che lo distinguano dai
normali servizi e notiziari, salvaguardando così la dignità dell'intero
corpo redazionale. Da parte sua il direttore deve astenersi
dall'esigere che il giornalista rediga testi destinati a finalità
pubblicitarie o, peggio ancora, mascheranti l'intento mercantile perché
si verrebbe in tal modo ad istituzionalizzare un rapporto inquinato fra
messaggio e notizia. Deve essere osteggiato e vanificato ogni
degenerato uso dei canali informativi. Il giornalista ha diritto di
difendere la propria identità professionale esposta a insidie equivoche
e ad ambigue e talvolta grossolane forme di pressione.

6. Nuove possibili regole deontologiche legate ai tempi d’oggi

Frattanto è possibile individuare un primo nucleo di considerazioni
e di regole deontologiche, che dovranno essere discusse a ogni livello
d’accordo con le aziende editoriali, i direttori e i Cdr, regole
deontologiche legate ai tempi in cui viviamo e allo sviluppo della
professione come è al giorno d’oggi:

  1. Vietare ai giornalisti che vanno in televisione di fare
    da testimonial ad un prodotto, citare stilisti o prodotti. La citazione
    di un prodotto in tv vale molto di più che sui giornali (nel senso che
    dalle aziende è pagata molto di più). Se una rivista viene letta da
    200mila persone un programma televisivo viene visto da milioni di
    spettatori, e quindi le ditte di abbigliamento o di altri prodotti sono
    disposte a pagare moltissimo i giornalisti per tali citazioni, anche
    decine di milioni di vecchie lire.
  2. I giornalisti non
    possono avere come agenti quelli che sono anche agenti di dive e
    starlette televisive. Altrimenti succede, come avviene ora, che
    direttori di telegiornali, direttori di giornali o opinionisti di fama
    favoriscono nei loro tg, giornali, e nelle trasmissioni dove sono
    ospiti, i personaggi che sono gestiti dal loro stesso agente. E’ ovvio
    che per fare un favore al loro stesso agente nei loro giornali o
    telegiornali i direttori dedichino tanto spazio a quegli stessi
    personaggi che sono rappresentati dal loro stesso agente.
  3. I
    giornalisti nei loro articoli e nelle didascalie non devono citare
    esperti di comunicazione o pierre di moda, cosmetica e altro.
  4. I
    giornalisti non devono poter ricevere regali superiori a una certa
    cifra. Come avviene negli Usa . E come avviene negli Usa i conti
    correnti dei giornalisti e dei loro famigliari devono poter essere
    controllati.
  5. I giornalisti e i loro familiari non
    possono costituire società con personaggi che compaiono poi nei loro
    giornali, articoli ecc. Quelle delle società è uno escamotage che è
    oggi molto in uso fra i giornalisti economici e non solo.
  6. I
    giornalisti, non solo quelli che si occupano di automobili, ma anche
    quelli economici o di altri settori, non possono chiedere alle case
    automobilistiche auto in prova durante il week- end o per motivi
    semplicemente personali. Le auto devono essere date solo a chi scrive
    di automobili.
  7. I giornalisti non possono scrivere
    cartelle stampa di prodotti di abbigliamento, cosmesi, comunicati
    stampa di aziende, tenere le pubbliche relazioni di ditte, se lavorano
    in una testata giornalistica o televisiva. Perché questo rappresenta un
    modo subdolo per comprarsi i giornalisti. Se scrivi le cartelle stampa
    delle collezioni di XX, che fra l’altro vengono pagate profumatamente,
    decine di milioni di vecchie lire, come può il giornalista accennare
    una critica a quello stilista. Al contrario, un giornalista che ha
    scritto una cartella stampa si sente obbligato a essere generoso nei
    confronti dello stilista X anche negli articoli che poi scrive per il
    suo giornale.
  8. Gli articoli che vengono scritti su
    personaggi che sono inserzionisti del giornale devono potersi
    distinguere da altri articoli, almeno nella grafica. O con la scritta
    informazione pubblicitaria anche se tali soluzioni non piacciono agli
    inserzionisti. Bisognerebbe chiedere a un grande esperto di pubblicità
    qualche possibile soluzione.
  9. Nei settimanali femminili
    gli inserti allegati al giornale sugli accessori (scarpe e borse) sono
    tutti esclusivamente pubblicitari. I prodotti che appaiono sono di
    aziende che hanno pianificato: cioè pagato. Ma anche i giornalisti che
    partecipano a quella realizzazione con servizi fotografici o con testi
    scritti sono pagati a parte dalla pubblicità così come vengono pagati a
    parte i grafici. Molte case editrici oggi fanno ai giovani solo
    contratti cococo o altri contratti a basso costo. I giornalisti
    soprattutto giovani guadagnano poco e quindi sono disposti a tutto
    anche a scrivere quello che non pensano e sempre più spesso arrotondano
    il loro misero salario. Come? Le case editrici offrono loro di
    guadagnare molto con la pubblicità. Realizzando la campagna
    pubblicitaria di uno stilista o di un prodotto di bellezza o inserti
    pubblicitari. Così loro pagano poco i giornalisti, ma questi ultimi
    mantengono uno standard medio di stipendio con le entrate dei lavori
    pubblicitari sul loro stesso giornale o sugli inserti speciali del loro
    giornale. Nessuno di questi inserti contiene la scritta informazione
    pubblicitaria o catalogo pubblicitario.
  10. Una buona
    soluzione sarebbe di riportare nei settimanali, come avveniva negli
    anni 60/70, il rapporto pagine di pubblicità e pagine redazionali al 50
    per cento, ciascuno. Cosa che oggi non avviene più. Ristabilendo una
    proporzione adeguata e aumentando il numero di pagine redazionali si
    può solo avere un vantaggio per il lettore e più spazio per argomenti
    giornalistici.
  11. Perché nei giornali americani come
    Herald Tribune una giornalista di moda come Susy Menkes riesce a
    scrivere che la sfilata di Gucci è brutta con a fianco mezza pagina di
    pubblicità di Gucci? Primo perché la giornalista non si lascia
    condizionare dalla pubblicità. Secondo perché quando Gucci chiama
    l’Herald Tribune e minaccia di togliere la pubblicità, il giornale
    difende la sua giornalista, non subisce ricatti e gli risponde per le
    rime, faccia pure. In Italia, invece quando il direttore riceve questa
    telefonata cerca di mediare anche perché Gucci o gli altri minacciano
    ai primi di togliere la pubblicità a tutta la VV, ai secondi di
    toglierla a tutto il gruppo Pj. Per cui le giornaliste di moda di
    settore scrivono bene di tutti.

Deontologia: bilancio di 7 anni (1997-2004)

I dati statistici sulle decisioni disciplinari dal 1997 al 2003.
L’assemblea è chiamata ad approvare i bilanci dell’ente, che per legge
sono illustrati dal consigliere tesoriere e dai revisori dei conti. Il
rendiconto riguarda anche le decisioni disciplinari e tutte quelle
pronunce rese come pareri nel corso del 2003:

L’assemblea è chiamata ad approvare i bilanci dell’ente, che per
legge sono illustrati dal consigliere tesoriere e dai revisori dei
conti. Il rendiconto riguarda anche le decisioni disciplinari e tutte
quelle pronunce rese come pareri nel corso del 2003:

Anno 1997
Procedimenti avviati n. 32; procedimenti archiviati n. 41. Sanzioni disciplinari inflitte: Avvertimento n. 2; Censura n. 1; Sospensione n. 1. 77 interventi.

Anno 1998
Procedimenti avviati n. 21; procedimenti archiviati n. 42. Sanzioni disciplinari inflitte: Avvertimento n. 7; Censura n. 6; Sospensione n. 1. 77 interventi.

Anno 1999
Procedimenti avviati n. 16; procedimenti archiviati n. 57; Sanzioni disciplinari inflitte: Censura n. 1; Sospensione n. 1. 75 interventi.

Anno 2000
Procedimenti avviati n. 30; procedimenti archiviati n.
71; Sanzioni disciplinari inflitte: Avvertimento n. 2; Censura n. 2;
Sospensione n. 3; Radiazione n. 2. 110 interventi.

Procedimenti avviati n. 16; procedimenti archiviati n. 57;
Censura n. 1; Sospensione n. 1. Procedimenti avviati n. 30;
procedimenti archiviati n. 71; Sanzioni disciplinari inflitte:
Avvertimento n. 2; Censura n. 2; Sospensione n. 3; Radiazione n. 2. 110
interventi.

Anno 2001
Procedimenti avviati n. 23; procedimenti archiviati n.
37; Sanzioni disciplinari inflitte: avvertimento orale n. 4; censura n.
2. 66 interventi.

Procedimenti avviati n. 23; procedimenti archiviati n. 37;
Sanzioni disciplinari inflitte: avvertimento orale n. 4; censura n. 2.
66 interventi.

Anno 2002
Procedimenti avviati n. 24; procedimenti
archiviati n. 55; Sanzioni disciplinari: avvertimento orale n. 2;
censure n. 2; sospensione n. 3. 86 interventi.

Procedimenti avviati n. 24; procedimenti archiviati n. 55; Sanzioni
disciplinari: avvertimento orale n. 2; censure n. 2; sospensione n. 3.
86 interventi.

Anno 2003
Procedimenti avviati n. 9; procedimenti
archiviati n. 44; Sanzioni disciplinari: avvertimento orale n. 1;
avvertimento scritto n. 7; censure n. 2; sospensione n. 0; radiazioni
n. 3 = 66

Procedimenti avviati n. 9; procedimenti archiviati n. 44; Sanzioni
disciplinari: avvertimento orale n. 1; avvertimento scritto n. 7;
censure n. 2; sospensione n. 0; radiazioni n. 3 = 66

Anno 2004
Procedimenti avviati n. 22; procedimenti
archiviati n. 46; Sanzioni disciplinari: avvertimento orale n. 3 ;
avvertimento scritto n. 4 ; censure n. 0 ; sospensione n. 0; radiazioni
n. 0 = 75

Procedimenti avviati n. 22; procedimenti archiviati n. 46; Sanzioni
disciplinari: avvertimento orale n. 3 ; avvertimento scritto n. 4 ;
censure n. 0 ; sospensione n. 0; radiazioni n. 0 = 75

Procedimenti
avviati n. 32; procedimenti archiviati n. 41. Avvertimento n. 2;
Censura n. 1; Sospensione n. 1. Procedimenti avviati n. 21;
procedimenti archiviati n. 42. Avvertimento n. 7; Censura n. 6;
Sospensione n. 1. .Procedimenti avviati n. 16; procedimenti archiviati
n. 57; Censura n. 1; Sospensione n. 1. Procedimenti avviati n. 30;
procedimenti archiviati n. 71; Sanzioni disciplinari inflitte:
Avvertimento n. 2; Censura n. 2; Sospensione n. 3; Radiazione n. 2. 110
interventi.Procedimenti avviati n. 23; procedimenti archiviati n. 37;
Sanzioni disciplinari inflitte: avvertimento orale n. 4; censura n. 2.
66 interventi.Procedimenti avviati n. 24; procedimenti archiviati n.
55; Sanzioni disciplinari: avvertimento orale n. 2; censure n. 2;
sospensione n. 3. 86 interventi.Procedimenti avviati n. 9; procedimenti
archiviati n. 44; Sanzioni disciplinari: avvertimento orale n. 1;
avvertimento scritto n. 7; censure n. 2; sospensione n. 0; radiazioni
n. 3 = 66Procedimenti avviati n. 22; procedimenti archiviati n. 46;
Sanzioni disciplinari: avvertimento orale n. 3 ; avvertimento scritto
n. 4 ; censure n. 0 ; sospensione n. 0; radiazioni n. 0 = 75

Anno 2005/Procedimenti pendenti: n. 78