ASSOCIAZIONE WALTER TOBAGI PER LA FORMAZIONE AL GIORNALISMO. STATUTO

Scopi e organi costitutivi

 

Art. 1

Denominazione

 A norma degli artt. 36 e seguenti del C.C., è costituita l'Associazione Walter Tobagi per la formazione al giornalismo, associazione senza scopo di lucro.

 

Art. 2

Sede

 L'associazione ha sede presso il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia (OgL), Via Antonio da Recanate 1 - Milano.

 

Art. 3

Scopi

 Scopi dell'Associazione sono: la gestione dell'Istituto per la Formazione al Giornalismo Carlo De Martino,
la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione
professionale nel giornalismo, a favore di giornalisti professionisti,
di giornalisti pubblicisti, di praticanti e di aspiranti al giornalismo.

A tal fine potrà istituire corsi, scuole, borse di studio, editare
libri e dispense, registrare testate, sia stampate che
tele-radiotrasmesse e gestire le stesse; potrà sottoscrivere
convenzioni con quotidiani, periodici, emittenti radiotelevisive,
università statali e private, istituzioni pubbliche e private per far
svolgere stages e corsi di aggiornamento; potrà concludere contratti di
affitto e leasing per attrezzature e ogni altro strumento inerenti gli
scopi sociali. Potrà aderire ad associazioni, enti e sodalizi; potrà
esercitare ogni altra attività che direttamente o indirettamente sia
utile alla formazione profes-sionale dei giornalisti.

 

Art. 4

Soci

 L'Associazione per la formazione al giornalismo è costituita da:

·       soci benemeriti: sono soci benemeriti di diritto i
nove Consiglieri dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, nonché
enti, società e persone accettati come tali all'unanimità dai soci
benemeriti di diritto;

·       soci sostenitori: sono soci sostenitori enti, società
e persone, ammessi dal Consiglio di Presidenza, che contribuiscono in
modo rile-vante e continuativo all'attività dell'Asso-ciazione;

·       soci collaboratori: sono soci collaboratori enti,
persone, società, ammessi dal Consiglio di Presidenza, che
contribuiscono alla vita dell'Associazione con idee, iniziative,
presta-zioni personali non retribuite;

·       soci aderenti: sono soci aderenti persone fisiche e
giuridiche che chiedono di aderire all'Associazione, condividendone i
fini, purché ammessi dal Consiglio di Presidenza.

 

Art. 5

Durata del rapporto associativo

 Il rapporto associativo dei soci sostenitori, collaboratori e
aderenti dura un anno. Si intende tacitamente rinnovato qualora tre
mesi prima della scadenza di ciascun esercizio non venga comunicata la
rinuncia del socio a mezzo lettera raccomandata o qualora il Consiglio
di Presidenza ravvisi, entro tale termine, che siano venuti meno i
requisiti dell'ammissione.

 

Art. 6

Mezzi finanziari

 L'associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività
dalle quote dei soci, dai contributi di persone, società, associazioni,
enti pubblici e privati, da oblazioni, da lasciti, da devoluzioni, da
liberalità.

 

Art. 7

Organi sociali

 Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Presidenza.

Tutte le cariche (presidente, vicepresi-dente/i, segretario,
tesoriere e revisori dei conti) sono gratuite. Almeno uno dei
vicepresidenti deve essere giornalista pubblicista. Tuttavia il
Consiglio può attribuire emolumenti a persone cui siano conferiti
particolari incarichi.

 

Art. 8

Assemblea dei soci

 L'assemblea dei soci è composta dai soci benemeriti, soci
sostenitori e soci collaboratori I soci aderenti possono intervenire
alle assemblee senza diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria

a) approva il bilancio consuntivo;

b) approva il bilancio preventivo;

c) approva le linee direttive dell'azione del-l'Associazione;

d) elegge i Revisori dei conti (due profes-sionisti e un pubblicista e due supplenti: un professionista e un pubblicista).

L'Assemblea straordinaria

a) modifica lo statuto;

b) delibera lo scioglimento dell'Associa-zione.

Le Assemblee dei soci benemeriti sono convocate dal presidente del
Consiglio dell'Or-dine dei giornalisti della Lombardia, che le presiede.

 

Art. 9

Costituzione dell'assemblea
 e validità delle delibere

 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno,
mediante avviso da spedirsi ai soci aventi diritto ad intervenire ed ai
revisori almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'avviso deve precisare le delibere da adottare e deve informare sui
problemi relativi per consentire di esprimere il voto anche per
iscritto.

I soci non persone fisiche sono rappre-sentati dal proprio legale
rappresentante o da persona a ciò delegata per iscritto. I soci persone
fisiche possono farsi rappresentare da altro associato, con delega
scritta. Ogni socio non può portare più di due deleghe.

Il Presidente dell'Assemblea constata il diritto ad intervenire e la
regolare costituzione della stessa, dirige la discussione e ne proclama
i risultati.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide con il voto
favorevole della maggioranza dei voti espressi. Per quelle
dell'Assemblea straordinaria, occorre il voto favorevole dei tre quarti
dei votanti (esclusi gli astenuti) che rappresentino almeno un terzo
degli aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno due terzi
dei soci benemeriti presenti.

Lo spoglio dei voti pervenuti per corrispondenza viene fatto in sede
di adunanza assembleare dei Revisori dei conti o, in loro mancanza, da
almeno due scrutatori designati dall'Assemblea su proposta del
Presidente.

 

Art.10

Consiglio di presidenza

 La prima riunione di ogni legislatura del Consiglio di presidenza è
indetta dal Presidente dell'Ordine regionale entro 30 giorni dalla sua
investitura.

E' demandato al Presidente dell'Ordine regionale l'onere di
sollecitare la Giunta regionale lombarda, il Consiglio nazionale
dell'Ordine dei Giornalisti, la Federazione nazionale della stampa
italiana, l'Associazione lombarda dei giornalisti, la Federazione
italiana editori giornali il Comune di Milano e la Provincia di Milano
a designare un loro rappresentante (solo la Giunta regionale lombarda
ne designa due) nel Consiglio di Presidenza.

I membri del Consiglio di presidenza, che durano in carica tre anni
e che sono rieleggibili, sono designati dai soci benemeriti, che ne
determinano anche il numero. Il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti
della Lombardia ne nomina la maggioranza.

Il Consiglio di presidenza nomina il presidente, uno o più vicepresidenti, un teso-riere e un segretario.

In attuazione delle linee direttive approvate dall'Assemblea, il
Consiglio di presidenza decide sulle iniziative da assumere e sui
criteri da seguire per il conseguimento degli scopi dell'Associazione e
per la sua direzione ed amministrazione. Ha pertanto i più ampi poteri
di amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare:

a) fissa le direttive per la realizzazione dei compiti statutari, ne
stabilisce le modalità e le responsabilità di attuazione, ne controlla
l'esecuzione;

b) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e la sua collaborazione con terzi;

c) costituisce Comitati e Commissioni per lo studio e/o l'attuazione
di iniziative per il raggiungimento degli scopi associativi,
designandone il Presidente;

d) delibera sulla raccolta e sulla gestione dei fondi dell'Associazione;

e) predispone il rendiconto dell'attività ed i progetti di bilancio
consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea dei soci;

f) delibera, con insindacabile giudizio, sulla ammissione dei soci
sostenitori, collaboratori e aderenti e ne determina la quota annua
associativa o il contributo;

g) delibera, con insindacabile giudizio, l'espulsione del socio, in
caso di inadempienza agli impegni assunti nei confronti
dell’Associazione o di attività in contrasto con i fini associativi;

h) nomina e revoca dirigenti, funzionari ed impiegati, ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;

i) istituisce nel suo ambito un Comitato ristretto formato
da: presidente  e  vicepresidenti dell’Afg, presidente e vicepresidente
OgL, due rappresentanti della Regione Lombardia, segretario, tesoriere,
direttore pro tempore della scuola. Esso ha il compito di tradurre
operativamente le delibere del Consiglio e di assicurare continuità ed
efficienza all'attività dell'Ifg nonché di adottare provvedimenti
urgenti da sottoporre poi alla valutazione del Consiglio di presidenza
in occasione della prima riunione utile;

l) demanda al regolamento interno dell'Ifg la definizione delle
strutture didattiche, l'emanazione di norme disciplinari per gli
allievi; la fissazione di criteri di selezione dei candidati da
ammettere ai corsi;

m) il Consiglio può delegare taluni suoi compiti al Presidente, ad
uno o più dei suoi membri, o a non soci, delimitando le funzioni e
responsabilità.

 

Art. 11

Competenza del consiglio
e validità delle  delibere

 Il Presidente dell'AFG convoca il Consiglio di presidenza, con
l'ordine del giorno, a mezzo lettera raccomandata da spedire almeno 10
giorni prima a ciascun membro e ai Revisori dei conti o, in caso di
urgenza, con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima. Il
Consiglio deve essere riunito entro venti giorni quando sia richiesto
da almeno due Consiglieri.

Le delibere del Consiglio di presidenza sono valide con la approvazione della maggioranza dei membri in carica.

Tuttavia, per la validità delle delibere riguardanti l'ammissione o
la espulsione dei soci, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti
dei membri del Consiglio.

Alle adunanze del Consiglio per la trattazione di taluni punti
all'o.d.g. possono essere invitate dal Presidente anche persone
estranee, senza diritto di voto, limitatamente alla trattazione degli
argomenti per i quali sono state convocate.

 

Art. 12

Il presidente

 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai
terzi ed in giudizio. Esercita con firma libera tutti i poteri di
ordinaria amministrazione, con facoltà di nominare procuratori
speciali, nonché avvocati e procuratori alle liti.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito, in
tutti i poteri, dal Vice presidente o da un consigliere a ciò designato.

 

Art.13

Segretario, tesoriere
e revisori dei conti

 Il Segretario adempie alle funzioni a lui demandate dal
Presidente del Consiglio AFG. Il Tesoriere redige il bilancio
preventivo e consuntivo e cura l'amministrazione in attuazione delle
deliberazioni del Consiglio di Presidenza.

Il Collegio dei revisori dei conti elegge fra gli effettivi il
proprio Presidente. I revisori dei conti esercitano il controllo sulla
gestione economica e finanziaria dell'Associazione e sul rispetto della
legge e dello Statuto nelle attività sociali e ne riferiscono
all'Assemblea.

 

Art.14

Esercizio finanziario

 L'esercizio finanziario inizia col 1º settembre di ogni anno e termina al 31 agosto dell'anno successivo.

 

Art. 15

Scioglimento

 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o
più liquidatori e delibera la devoluzione del patrimonio residuo ad
Associazioni, Fondazioni od Enti aventi scopi uguali, affini o
connessi, o comunque ad iniziative che meglio rispondano ai fini
sociali.

E' escluso ogni riparto di attività tra gli associati ed il rimborso di quote associative.

 


Così approvato dal Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della
Lombardia, riunito come assemblea dei soci benemeriti, nella seduta del
15 aprile 1993 e successivamente (15 giugno 2004 e 24 gennaio 2005) 
integrato con modifiche all’articolo 10 (i).

 

   IL SEGRETARIO                        IL PRESIDENTE
(Sergio D’ASNASCH)                   (Franco ABRUZZO)

(Documento inserito il 11 aprile 2005)