Con la firma il 29 ottobre 2004 a Roma del testo del "Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa",
nella stessa sala dove nel 1957 furono firmati i trattati con i quali
si avviava l'avventura dell'integrazione europea, si è conclusa la
prima fase del lungo processo che porterà l'Unione europea a dotarsi di
un vero e proprio testo costituzionale
nella stessa sala dove nel 1957 furono firmati i trattati con i quali
si avviava l'avventura dell'integrazione europea, si è conclusa la
prima fase del lungo processo che porterà l'Unione europea a dotarsi di
un vero e proprio testo costituzionale
Con 217 voti favorevoli e 16 contrari l'Assemblea del Senato,
nella seduta del 6 aprile 2005, ha approvato in via definitiva il
disegno di legge di ratifica del Trattato del 29 ottobre 2004, che
adotta una Costituzione per l'Europa.
nella seduta del 6 aprile 2005, ha approvato in via definitiva il
disegno di legge di ratifica del Trattato del 29 ottobre 2004, che
adotta una Costituzione per l'Europa.
Il Trattato risulta composto da un preambolo , da quattro parti
contrassegnate in progressione dai numeri romani I ( Presentazione ),
II (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione) , III ( Le politiche e
il funzionamento dell’Unione ) , IV ( Disposizioni generali e finali )
integrate da protocolli e da dichiarazioni varie per un totale di 448
articoli.
contrassegnate in progressione dai numeri romani I ( Presentazione ),
II (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione) , III ( Le politiche e
il funzionamento dell’Unione ) , IV ( Disposizioni generali e finali )
integrate da protocolli e da dichiarazioni varie per un totale di 448
articoli.
Il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa abroga e
sostituisce il Trattato di Roma istitutivo della CEE (1957) ed il
Trattato di Maastricht istitutivo dell’Unione europea (1992), nonché
tutti i Trattati comunitari modificativi, ma pur innovando
profondamente il significato dell’Unione costituisce un continuum
ordinamentale con i precedenti, portandone a compimento le premesse e
sviluppandone al massimo le potenzialità.
sostituisce il Trattato di Roma istitutivo della CEE (1957) ed il
Trattato di Maastricht istitutivo dell’Unione europea (1992), nonché
tutti i Trattati comunitari modificativi, ma pur innovando
profondamente il significato dell’Unione costituisce un continuum
ordinamentale con i precedenti, portandone a compimento le premesse e
sviluppandone al massimo le potenzialità.
Il Trattato costituzionale contiene disposizioni che definiscono i
valori (dignità umana, libertà, democrazia, Stato di diritto, rispetto
delle minoranze), gli obiettivi (taluni acquisiti, altri nuovi come un
elevato livello di occupazione, progresso scientifico, lotta contro la
povertà e le discriminazioni, protezione sociale) e le libertà
fondamentali dell’Unione (con un particolare rilievo del principio
della non discriminazione), nonchè disposizioni che definiscono i
diritti fondamentali e la cittadinanza nell’Unione (viene
“costituzionalizzato” il Trattato di Nizza del 2000 e rafforzati
pertanto i meccanismi di tutela dei diritti fondamentali; di grande
importanza è a questo proposito la previsione dell’adesione dell’Unione
alla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo del 1950) e che
codificano le competenze dell’Unione ed i rapporti con le competenze
dei Paesi membri; la definizione della fisionomia delle istituzioni
europee (Parlamento, Consiglio europeo, Presidente del Consiglio
europeo, Consiglio dei Ministri, Commissione, Presidente della
Commissione, Ministro degli Affari esteri dell’Unione -una delle
innovazioni di maggior rilievo introdotte dal Trattato- Corte di
Giustizia), nonché le altre istituzioni (Banca centrale europea, Corte
dei conti) e gli organi consultivi; la definizione delle politiche
dell’Unione ed i settori di intervento sia diretto che in cooperazione
(civile, penale, di polizia) con le Autorità degli Stati membri; infine
norme per il funzionamento dell’Unione e disposizioni finanziarie.
valori (dignità umana, libertà, democrazia, Stato di diritto, rispetto
delle minoranze), gli obiettivi (taluni acquisiti, altri nuovi come un
elevato livello di occupazione, progresso scientifico, lotta contro la
povertà e le discriminazioni, protezione sociale) e le libertà
fondamentali dell’Unione (con un particolare rilievo del principio
della non discriminazione), nonchè disposizioni che definiscono i
diritti fondamentali e la cittadinanza nell’Unione (viene
“costituzionalizzato” il Trattato di Nizza del 2000 e rafforzati
pertanto i meccanismi di tutela dei diritti fondamentali; di grande
importanza è a questo proposito la previsione dell’adesione dell’Unione
alla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo del 1950) e che
codificano le competenze dell’Unione ed i rapporti con le competenze
dei Paesi membri; la definizione della fisionomia delle istituzioni
europee (Parlamento, Consiglio europeo, Presidente del Consiglio
europeo, Consiglio dei Ministri, Commissione, Presidente della
Commissione, Ministro degli Affari esteri dell’Unione -una delle
innovazioni di maggior rilievo introdotte dal Trattato- Corte di
Giustizia), nonché le altre istituzioni (Banca centrale europea, Corte
dei conti) e gli organi consultivi; la definizione delle politiche
dell’Unione ed i settori di intervento sia diretto che in cooperazione
(civile, penale, di polizia) con le Autorità degli Stati membri; infine
norme per il funzionamento dell’Unione e disposizioni finanziarie.
Art.IV - 447 Ratifica ed entrata in vigore
Il Trattato entra in vigore il 1° novembre 2006 , se tutti gli
strumenti di ratifica sono stati depositati ; altrimenti , il primo
giorno del secondo mese successivo all’avvenuto deposito dello
strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per
ultimo a tale formalità.
strumenti di ratifica sono stati depositati ; altrimenti , il primo
giorno del secondo mese successivo all’avvenuto deposito dello
strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per
ultimo a tale formalità.
La Costituzione, una volta
ratificata da tutti gli Stati, entrerà in vigore a partire dal 2009,
per alcuni aspetti, e dal 2014 per altri. Fino a quel momento l'Unione
europea continuerà a funzionare come oggi, con i Trattati in vigore.
ratificata da tutti gli Stati, entrerà in vigore a partire dal 2009,
per alcuni aspetti, e dal 2014 per altri. Fino a quel momento l'Unione
europea continuerà a funzionare come oggi, con i Trattati in vigore.
La Dichiarazione n.30 ( con valenza essenzialmente politica), allegata al Trattato, stabilisce che
" se al termine di un periodo
di due anni a decorrere dalla firma del Trattato che adotta una
costituzione, i 4/5 degli Stati membri hanno ratificato detto Trattato
e uno o più Stati membri hanno incontrato difficoltà nelle procedure di
ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo".".
di due anni a decorrere dalla firma del Trattato che adotta una
costituzione, i 4/5 degli Stati membri hanno ratificato detto Trattato
e uno o più Stati membri hanno incontrato difficoltà nelle procedure di
ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo".".
STRUTTURA DEL TRATTATO COSTITUZIONALE
Il trattato costituzionale è suddiviso in quattro grandi comparti.
Va rilevato che non esiste alcuna gerarchia tra le varie parti del
trattato costituzionale. Dopo un preambolo a carattere costituzionale,
che ricorda la storia e le eredità dell'Europa nonché la sua volontà di
superare le divisioni interne, la parte I è dedicata ai principi,
obiettivi e disposizioni istituzionali che disciplinano la nuova Unione
europea. Divisa in nove titoli, la parte I comprende:
Va rilevato che non esiste alcuna gerarchia tra le varie parti del
trattato costituzionale. Dopo un preambolo a carattere costituzionale,
che ricorda la storia e le eredità dell'Europa nonché la sua volontà di
superare le divisioni interne, la parte I è dedicata ai principi,
obiettivi e disposizioni istituzionali che disciplinano la nuova Unione
europea. Divisa in nove titoli, la parte I comprende:
- le definizioni e gli obiettivi dell'Unione;
- i diritti fondamentale e la cittadinanza dell'Unione;
- le competenze dell'Unione;
- le istituzioni dell'Unione;
- l'esercizio delle competenze dell'Unione;
- la vita democratica dell'Unione;
- le finanze dell'Unione;
- l'Unione e l'ambiente circostante;
- l'appartenenza all'Unione.
La parte II del trattato costituzionale riprende la Carta europea
dei diritti fondamentali. Questa parte si compone di sette titoli
preceduti da un preambolo:
dei diritti fondamentali. Questa parte si compone di sette titoli
preceduti da un preambolo:
- dignità;
- libertà;
- uguaglianza;
- solidarietà;
- cittadinanza;
- giustizia;
- disposizioni generali.
La parte III include le disposizioni relative alle politiche e al
funzionamento dell''Unione. Qui sono definite le politiche interne ed
esterne dell'Unione, ad esempio le disposizioni relative al mercato
interno, all'unione economica e monetaria, allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia nonché alla politica estera e di sicurezza comune
(PESC) e le disposizioni relative al funzionamento delle istituzioni.
Anche questa terza parte comprende sette titoli:
funzionamento dell''Unione. Qui sono definite le politiche interne ed
esterne dell'Unione, ad esempio le disposizioni relative al mercato
interno, all'unione economica e monetaria, allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia nonché alla politica estera e di sicurezza comune
(PESC) e le disposizioni relative al funzionamento delle istituzioni.
Anche questa terza parte comprende sette titoli:
- disposizioni d'applicazione generale;
- non discriminazione e cittadinanza;
- politiche e azioni interne;
- associazione dei paesi e territori d'oltremare;
- azione esterna dell'Unione;
- funzionamento dell'Unione;
- disposizioni comuni.
La parte IV riunisce le disposizioni generali e finali del
trattato costituzionale, e precisamente l'entrata in vigore, la
procedura di revisione della Costituzione e l'abrogazione dei
precedenti trattati.
trattato costituzionale, e precisamente l'entrata in vigore, la
procedura di revisione della Costituzione e l'abrogazione dei
precedenti trattati.
Un certo numero di protocolli è stato allegato al trattato che istituisce la Costituzione, ossia:
- il protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea;
- il protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
- il protocollo sul Gruppo euro;
- il protocollo che modifica il trattato Euratom;
- il protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione.
Varie dichiarazioni sono state inoltre allegate all'atto finale della CIG.
PRINCIPALI REALIZZAZIONI
Per fini di chiarezza, le principali novità introdotte dal
trattato costituzionale sono state riunite in quattro capitoli, come
sintetizzato qui di seguito.
trattato costituzionale sono state riunite in quattro capitoli, come
sintetizzato qui di seguito.
Principi fondatori dell'Unione
- Consacrazione dei valori nonché dei diritti
dei cittadini europei grazie all'inclusione della Carta europea dei
diritti fondamentali nella Costituzione. - Attribuzione di una personalità giuridica unica all'Unione (fusione della Comunità europea con l'Unione europea).
- Definizione chiara e stabile delle competenze (competenze esclusive, concorrenti e azione di sostegno) e della loro ripartizione tra gli Stati membri e l'Unione.
- Introduzione di una clausola di ritiro volontario che, per la prima volta, attribuisce a uno Stato membro la facoltà di ritirarsi dall'Unione.
- Semplificazione degli strumenti di azione dell'Unione
, il cui numero viene portato da 15 a 6 e semplificazione della
terminologia: introduzione dei termini di leggi europee e leggi quadro
europee. - Definizione per la prima volta dei fondamenti democratici dell'Unione
e, tra questi, della democrazia partecipativa, nonché instaurazione di
una vera e propria possibilità d'iniziativa legislativa popolare.
Istituzioni
- Nuova ripartizione dei seggi al Parlamento europeo secondo un sistema regressivamente proporzionale.
- Istituzionalizzazione formale del Consiglio europeo
che sarà presieduto da un presidente eletto per un periodo di due anni
e mezzo, con conseguente abolizione della presidenza a rotazione del
Consiglio europeo. - Istituzione di una Commissione di dimensione ridotta dal 2014, il cui numero di Commissari sarà uguale a due terzi del numero degli Stati membri.
- Elezione del Presidente della Commissione da parte del Parlamento europeo, su proposta del Consiglio europeo.
- Nomina di un ministro degli affari esteri
che riunisce le funzioni di Commissario alle relazioni esterne e di
alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune
affiancato al Consiglio.
Procedure decisionali
- Definizione di un nuovo sistema di maggioranza qualificata , raggiunta con il 55% degli Stati membri che rappresentano il 65% della popolazione.
- Estensione del voto a maggioranza qualificata
al Consiglio dei ministri per una ventina di basi giuridiche esistenti
e creazione di una ventina di nuove basi giuridiche, anch'esse con il
sistema di maggioranza qualificata. - L'adozione di leggi e leggi-quadro europee con il voto congiunto del Parlamento europeo e del Consiglio diventa la regola generale ( procedura legislativa ordinaria ).
- Creazione di clausole passerella
che permettono di estendere ulteriormente il voto a maggioranza
qualificata e passaggio alla procedura legislativa ordinaria sulla base
di una procedura facilitata
Politiche dell'Unione
- Miglioramento del coordinamento economico tra i paesi che hanno adottato l'euro e riconoscimento del ruolo informale del Gruppo euro.
- Soppressione
della struttura a pilastri: il secondo (politica estera e di sicurezza
comune) e il terzo (giustizia e affari interni) pilastro
precedentemente regolati dal metodo intergovernativo, sono ora
'comunitarizzati'. - Rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune mediante l'istituzione di un ministro europeo degli affari esteri e progressiva definizione di una politica di difesa comune
grazie, tra l'altro, alla creazione di un'Agenzia europea per la difesa
e alla possibilità di cooperazioni rafforzate in materia. - Creazione di un vero e proprio spazio di libertà, sicurezza e giustizia tramite
la prevista attuazione di politiche comuni in materia di asilo,
immigrazione e controlli alle frontiere, nonché in materia di
cooperazione giudiziaria e di polizia e tramite il potenziamento delle
azioni di Europol e Eurojust e l'apertura verso una Procura europea.
LA RATIFICA: ULTIMA TAPPA
La ratifica della Costituzione costituisce l'ultima tappa per completare il processo di riforme istituzionali avviate con il trattato di Nizza. avviate con il trattato di Nizza.
Analogamente ai trattati precedenti, la ratifica di tutti gli
Stati membri è necessaria ai fini dell'entrata in vigore del nuovo
testo. Gli Stati membri procedono alla ratifica secondo le loro
rispettive norme costituzionali, e cioè tramite ratifica parlamentare o
referendum.Innovazioni apportate alla normativa vigente dal Trattato che adotta la Costituzione europea
Stati membri è necessaria ai fini dell'entrata in vigore del nuovo
testo. Gli Stati membri procedono alla ratifica secondo le loro
rispettive norme costituzionali, e cioè tramite ratifica parlamentare o
referendum.Innovazioni apportate alla normativa vigente dal Trattato che adotta la Costituzione europea
|
Nell'articolo
I-1, la Costituzione istituisce l'Unione europea, ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d'Europa di costruire un futuro comune. Gli Stati membri attribuiscono competenze all'Unione per conseguire i loro obiettivi comuni; l'Unione coordina le politiche degli Stati membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sulla base del modello comunitario le competenze attribuitele dalla Costituzione. |
|
L'Unione si fonda sui valori
del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori, enunciati nell'articolo I-2, sono comuni agli Stati membri. Inoltre, le società degli Stati membri si caratterizzano per il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la parità tra uomini e donne. Tali valori svolgono un ruolo importante, e soprattutto in due casi concreti. In primo luogo, il rispetto di questi valori è una condizione preliminare per qualsiasi adesione di un nuovo Stato membro all'Unione secondo la procedura enunciata all'articolo I-58. In secondo luogo, la violazione di tali valori può comportare la sospensione dei diritti di appartenenza di uno Stato membro all'Unione (articolo I-59). (articolo I-59).
Rispetto
ai trattati esistenti, la Costituzione ha incluso nuovi valori, ossia la dignità umana, l'uguaglianza e i diritti delle minoranze, come anche la caratterizzazione delle società degli Stati membri formulata in precedenza. |
|
L'articolo I-3 del trattato costituzionale, che comprende gli obiettivi interni ed esterni dell'Unione,
fonde le disposizioni del trattato UE con quelle del trattato CE. Tali obiettivi devono guidare l'Unione nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche.
Gli obiettivi principali dell'Unione sono ora la promozione della pace, dei suoi valori e del benessere dei suoi popoli.
Agli
obiettivi attualmente enunciati nei trattati, la Costituzione aggiunge la promozione del progresso scientifico e tecnologico e la solidarietà tra le generazioni, nonché la tutela dei diritti dei minori.Anche la diversità culturale e linguistica, insieme alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio culturale europeo, diventano obiettivi dell'Unione.
La Costituzione include come nuovo obiettivo la tutela dei diritti dei minori sulla scena internazionale.
Nella
parte III del trattato costituzionale, gli articoli da III-115 a III-122 contengono alcune disposizioni relative a esigenze più specifiche che l'Unione deve rispettare nell'attuazione della Costituzione. Si tratta in particolare della parità tra uomini e donne, della lotta contro le discriminazioni, delle esigenze relative all'impiego e alla politica sociale, della tutela dell'ambiente e dei consumatori e della considerazione della specificità dei servizi d'interesse generale. |
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PRINCIPI FONDAMENTALI
L'articolo
I-6 del trattato costituzionale è dedicato al diritto dell'Unione. Esso definisce il principio del primato del diritto dell'Unione europea sul diritto degli Stati membri. Quest'ultimo, elaborato negli anni dalla Corte di giustizia attraverso la sua giurisprudenza, è da tempo riconosciuto come un principio fondamentale ed un elemento chiave del meccanismo di funzionamento dell'Unione. La Costituzione lo rende semplicemente più visibile, inserendolo in primo piano nel trattato.
L'articolo
I-7 attribuisce all'Unione europea la personalità giuridica. Fondendo la Comunità europea con l'Unione europea, la nuova Unione avrà dunque il diritto di concludere accordi internazionali , proprio come la Comunità europea oggi, senza per questo mettere in causa la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri. , proprio come la Comunità europea oggi, senza per questo mettere in causa la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri.
L'articolo I-8 elenca i simboli dell'Unione:
ll
titolo II comprende le disposizioni relative ai diritti fondamentali (articolo I-9) e alla cittadinanza (articolo I-10). Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali, finora senza valore giuridico, viene integrata nella Costituzione e ripresa nella seconda parte del testo costituzionale |
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DIRITTI FONDAMENTALI
La
Costituzione introduce importanti innovazioni in materia di protezione dei diritti fondamentali. L'articolo I-9 del trattato costituzionale riprende la garanzia dei diritti fondamentali del trattato UE, facendo riferimento alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) nonché alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Tale articolo apre anche la via per un'adesione formale dell'Unione alla CEDU.
Il trattato costituzionale integra
inoltre la Carta dei diritti fondamentali, proclamata solennemente durante il Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000, nella parte II della Costituzione. L'Unione europea si dota dunque di un catalogo dei diritti fondamentali che sarà giuridicamente vincolante per l'Unione, le sue istituzioni, agenzie e organi, ma anche per gli Stati membri, relativamente all'attuazione del diritto dell'Unione.
L'inclusione
della Carta nel trattato costituzionale rende quest'ultima più visibile ai cittadini, che saranno meglio informati sui loro diritti. Inoltre, la Carta contiene dei diritti supplementari non compresi nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare i diritti sociali dei lavoratori, la protezione dei dati, la bioetica o il diritto ad una buona amministrazione. |
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RITIRO VOLONTARIO
I
trattati oggi in vigore sono stati stipulati a tempo indeterminato e non contemplano alcuna clausola di recesso per uno Stato membro che desideri ritirarsi dall'Unione. Il solo precedente in materia è il recesso della Groenlandia, avvenuto nel 1985. Tale cambiamento dell'applicazione territoriale dei trattati è stata possibile previa modifica dei trattati, ratificata da tutti gli Stati membri. La Costituzione introduce una clausola di ritiro volontario, che rappresenta un'innovazione di fondamentale importanza (articolo I-60).
l
recesso può avvenire in qualsiasi momento e non è subordinato a revisioni della Costituzione né ad altre condizioni. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo, che si investe di questa notifica. L'Unione negozia con lo Stato membro in questione un accordo di recesso volto a stabilire le modalità del recesso, nonché a disciplinare i futuri rapporti tra detto Stato e l'Unione. La procedura applicabile figura all'articolo III-325. |
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LA
TIPOLOGIA DEGLI ATTI si limiterà d'ora innanzi a sei strumenti: legge, legge quadro, regolamento, decisione, raccomandazione e parere. La Costituzione pone così fine alla proliferazione degli atti che aveva progressivamente condotto agli oltre quindici attualmente in uso: cinque atti di base previsti dal trattato CE nonché numerosi «atti atipici», quali le risoluzioni, le linee direttrici, gli orientamenti, ecc. L'articolo I-33 elenca quindi i sei nuovi atti giuridici e stabilisce una distinzione tra il livello legislativo e quello non legislativo, il che rappresenta un elemento di assoluta novità rispetto ai trattati attuali.
Inoltre, a differenza dei
trattati attuali, ciascuna base giuridica nella Costituzione precisa il tipo di atto che deve essere utilizzato per la sua attuazione. Questo nuovo approccio eviterà esitazioni al momento di scegliere il tipo di atto da utilizzare. |
|
La
Costituzione distingue fra l'esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (articolo I-37) e la delega alla Commissione del potere di adottare «regolamenti delegati», che completano o modificano determinati elementi non essenziali di atti legislativi, sotto il controllo del legislatore (articolo I-36). |
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DELEGA LEGISLATIVA E ATTI ESECUTIVI
Il
trattato costituzionale scinde le competenze esecutive attualmente contemplate all'articolo 202 del trattato CE in regolamenti europei delegati (articolo I-36) e atti esecutivi propriamente detti (articolo I-37).
La Commissione diventa l'unica
responsabile dell'adozione dei regolamenti europei delegati, che hanno lo scopo di completare o modificare determinati elementi non essenziali della legge o della legge quadro (l'articolo I-36 precisa che «elementi essenziali di un settore non possono essere oggetto di delega»). Inoltre, tale delega può concretizzarsi unicamente sotto il controllo dei due rami del potere legislativo. Il Parlamento o il Consiglio possono decidere di revocare la delega e la sua entrata in vigore può essere sospesa con il tacito assenso dei colegislatori. Queste nuove disposizioni rappresentano un'innovazione importante nel sistema decisionale dell'Unione, anche se in pratica alla Commissione erano già state attribuite tali competenze in alcuni settori, come quelli del mercato interno e dell'ambiente. Esse rafforzano inoltre il ruolo del Parlamento, che ora vigila sull'esercizio della delega legislativa allo stesso titolo del Consiglio.
L'articolo I-37,
dedicato agli atti esecutivi, ricorda che l'esecuzione materiale delle norme comunitarie è normalmente di competenza degli Stati membri. Qualora un intervento dell'Unione sia giustificato dalla necessità di un'attuazione uniforme, competenze esecutive possono essere conferite, in linea di principio, alla Commissione o al Consiglio in materia di PESC e in casi specifici debitamente motivati. Gli atti esecutivi dell'Unione assumono la forma di regolamenti europei d'esecuzione o di decisioni europee d'esecuzione.
Quando la
Commissione esercita un potere attribuito in principio agli Stati membri viene affiancata da comitati di rappresentanti degli Stati membri incaricati di fornire il loro parere sui progetti di misure esecutive preparati dalla Commissione. Tale sistema di controllo è noto con l'appellativo di «comitologia». L'articolo I-37 prevede che le regole generali della comitologia siano fissate da una legge europea adottata secondo la procedura legislativa ordinaria, e dunque non più esclusivamente dal Consiglio, come avviene attualmente. Peraltro, secondo la definizione di questo stesso articolo, tali modalità di controllo saranno effettuate «da parte degli Stati membri» e non più dal Consiglio. |
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DISPOSIZIONI PARTICOLARI (PESC, PESD E JAI)
Negli
attuali trattati in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC), di politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), e di libertà, sicurezza e giustizia (JAI), vale a dire nel secondo e terzo pilastro che dipendono dalla cooperazione intergovernativa e non dal metodo comunitario, possono essere adottati atti giuridici di natura non comunitaria. Di conseguenza, nel settore della PESC, l'articolo 13 del trattato sull'Unione europea (trattato UE) precisa che il Consiglio raccomanda al Consiglio europeo strategie comuni e le attua soprattutto mediante la definizione di azioni comuni e di posizioni comuni. Analogamente, l'articolo 34 del trattato UE specifica la lista degli atti che il Consiglio può adottare in materia di JAI. Si tratta in questo caso di posizioni comuni, di decisioni e di decisioni quadro nonché di convenzioni.
La soppressione della struttura a pilastri nella Costituzione comporta la scomparsa di questi diversi atti. In materia di PESC , PESD e GAI
gli atti che d'ora in poi verranno impiegati dovranno corrispondere alla nuova tipologia (articolo I-33). L'articolo I-40 conferma che nel settore della PESC sono adottate soltanto le decisioni europee, mentre le «leggi e le leggi quadro sono escluse». Anche nel caso della PESD, l'articolo I-41 contempla unicamente la possibilità di adottare decisioni europee. Infine, per quanto riguarda la JAI, gli atti precedenti vengono soppressi a favore di leggi e di leggi quadro (articolo I-42). , e gli atti che d'ora in poi verranno impiegati dovranno corrispondere alla nuova tipologia (articolo I-33). L'articolo I-40 conferma che nel settore della PESC sono adottate soltanto le decisioni europee, mentre le «leggi e le leggi quadro sono escluse». Anche nel caso della PESD, l'articolo I-41 contempla unicamente la possibilità di adottare decisioni europee. Infine, per quanto riguarda la JAI, gli atti precedenti vengono soppressi a favore di leggi e di leggi quadro (articolo I-42). |
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PRINCIPIO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA
La principale innovazione in questo campo è rappresentata dalla comparsa di un diritto d'iniziativa popolare.
L'articolo I-47 prevede che una petizione che raccolga almeno un milione di firme in più Stati membri possa invitare la Commissione a prendere un'iniziativa legislativa, purché essa sia compatibile con la Costituzione e in particolare con la Carta dei diritti fondamentali..
Si
tratta tuttavia di una novità fondamentale che introduce per la prima volta la nozione di democrazia partecipativa nel paesaggio politico europeo. Tale misura fornisce dunque ai cittadini europei intenzionati a denunciare il «deficit democratico europeo» i mezzi per far sentire direttamente la loro voce.La nozione di democrazia partecipativa comprende altri aspetti importanti. |
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SISTEMA GIURISDIZIONALE: CORTE DI GIUSTIZIA E TRIBUNALE
Il
testo della Costituzione modifica la denominazione della Corte. L'espressione «Corte di giustizia dell'Unione europea» designa ora ufficialmente la giurisdizione bicefala nel suo insieme. L'istanza suprema viene designata con l'appellativo «Corte di giustizia», mentre il Tribunale di primo grado delle Comunità europee è stato ribattezzato «Tribunale». L'articolo I-29 precisa che la Corte di giustizia dell'Unione europea comprende: «la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati». All'articolo III-359, la Costituzione prevede la possibilità di istituire tribunali specializzati presso il Tribunale mediante una legge europea adottata secondo la procedura legislativa ordinaria . L'articolo III-357 della Costituzione istituisce un comitato incaricato di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale, preliminarmente alla decisione dei governi degli Stati membri. . L'articolo III-357 della Costituzione istituisce un comitato incaricato di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale, preliminarmente alla decisione dei governi degli Stati membri.
Il
trattato costituzionale non apporta alcuna modifica al mandato della Corte, ma precisa che «gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nel settore del diritto dell'Unione» (articolo I-29).
Viene
facilitato tuttavia l'accesso dei privati alla Corte grazie all'apertura del ricorso a qualsiasi persona fisica o giuridica contro «gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione» (articolo III-365). Di conseguenza, la Costituzione dovrebbe permettere ai cittadini di impugnare più facilmente i regolamenti dell'Unione che fungono da fondamento alle sanzioni, anche se questi non li riguardano personalmente (come impongono attualmente i trattati). |
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COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO
Il trattato costituzionale fissa a 750 il numero massimo di seggi, aumentando il numero attualmente
determinato dal trattato di Nizza . La soglia minima di seggi per Stato membro è fissata a sei deputati, per garantire che, anche negli Stati membri meno popolati, tutte le correnti politiche importanti abbiano la possibilità di essere rappresentate al Parlamento europeo. Per la prima volta nel trattato costituzione è indicato anche il numero massimo di seggi, limitato a 96. . La soglia minima di seggi per Stato membro è fissata a sei deputati, per garantire che, anche negli Stati membri meno popolati, tutte le correnti politiche importanti abbiano la possibilità di essere rappresentate al Parlamento europeo. Per la prima volta nel trattato costituzione è indicato anche il numero massimo di seggi, limitato a 96.
La Costituzione rompe con
la tradizione che prevede di fissare nei trattati la ripartizione dettagliata dei seggi tra gli Stati membri. In alternativa, il trattato costituzionale stabilisce una norma di attribuzione volta a specificare che la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo regressivamente proporzionale (articolo I-20). In seguito a questa correzione il numero di parlamentari per Stato membro non potrà comunque superare quello attuale. I seggi liberi saranno pertanto suddivisi soltanto tra gli Stati membri che con la nuova ripartizione hanno perso seggi al Parlamento. In compenso, in caso di adesione di nuovi stati durante la legislatura in corso, il numero totale di seggi del Parlamento potrà temporaneamente essere superiore a 732. A partire dalla legislatura 2009-2014, dovrà essere nuovamente rispettato il numero massimo di 732. |
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PROCEDURE LEGISLATIVE
La Costituzione apporta una grande semplificazione delle procedure
legislative dell'Unione. L'instaurazione della «procedura legislativa ordinaria» (articoli I-34 e III-396), modellata su quella preesistente detta di «codecisione», ha ormai innalzato il Parlamento al ruolo di vero e proprio colegislatore congiuntamente al Consiglio dei ministri. Le leggi e le leggi quadro europee saranno adottate dal Parlamento e dal Consiglio dei ministri, secondo la procedura prevista all'articolo III-396. La Costituzione estende l'applicazione di tale procedura legislativa a un gran numero di articoli, accrescendo così il potere decisionale del Parlamento. Nel caso di determinate leggi e leggi quadro, che vengono adottate secondo una procedura speciale, il trattato costituzionale prevede che il Parlamento sarà consultato o dovrà approvare l'atto in questione. dell'Unione. L'instaurazione della «procedura legislativa ordinaria» (articoli I-34 e III-396), modellata su quella preesistente detta di «codecisione», ha ormai innalzato il Parlamento al ruolo di vero e proprio colegislatore congiuntamente al Consiglio dei ministri. Le leggi e le leggi quadro europee saranno adottate dal Parlamento e dal Consiglio dei ministri, secondo la procedura prevista all'articolo III-396. La Costituzione estende l'applicazione di tale procedura legislativa a un gran numero di articoli, accrescendo così il potere decisionale del Parlamento. Nel caso di determinate leggi e leggi quadro, che vengono adottate secondo una procedura speciale, il trattato costituzionale prevede che il Parlamento sarà consultato o dovrà approvare l'atto in questione.
Nella procedura
di bilancio (articoli da III-403 a III-409), il Parlamento vede aumentare i propri poteri in quanto tale procedura è ormai analoga a quella legislativa ordinaria, con lettura unica e conciliazione tra il Parlamento e il Consiglio. Inoltre, è stata soppressa la vecchia distinzione tra le spese obbligatorie e non obbligatorie, il che significa che il Parlamento esercita la propria influenza sull'intero bilancio.(articoli da III-403 a III-409), il Parlamento vede aumentare i propri poteri in quanto tale procedura è ormai analoga a quella legislativa ordinaria, con lettura unica e conciliazione tra il Parlamento e il Consiglio. Inoltre, è stata soppressa la vecchia distinzione tra le spese obbligatorie e non obbligatorie, il che significa che il Parlamento esercita la propria influenza sull'intero bilancio.(articoli da III-403 a III-409), il Parlamento vede aumentare i propri poteri in quanto tale procedura è ormai analoga a quella legislativa ordinaria, con lettura unica e conciliazione tra il Parlamento e il Consiglio. Inoltre, è stata soppressa la vecchia distinzione tra le spese obbligatorie e non obbligatorie, il che significa che il Parlamento esercita la propria influenza sull'intero bilancio. |
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Il Consiglio
dei ministri riunisce di norma i rappresentanti degli Stati membri a livello ministeriale, ma può riunirsi anche a livello di capi di Stato o di governo per deliberare su questioni di particolare importanza. Il trattato costituzionale opera una chiara distinzione tra il Consiglio europeo e il Consiglio dei ministri, definendo chiaramente compiti e composizione di ciascuna istituzione:
Per
dare ancor più risalto a tale distinzione, il Consiglio europeo avrà un presidente stabile, il cui mandato durerà due anni e mezzo. Si tratta di una novità istituzionale volta a conferire una certa visibilità e una certa stabilità alla presidenza del Consiglio europeo.
La
Costituzione precisa che il Consiglio europeo non esercita alcuna funzione legislativa. Qualsiasi legge o legge quadro europea dev'essere adottata dal Consiglio dei ministri, nella maggior parte dei casi congiuntamente al Parlamento europeo. Ci si può rivolgere tuttavia al Consiglio europeo per dibattere un atto legislativo in casi chiaramente definiti dalla Costituzione (procedura chiamata "freno di emergenza").
La
Costituzione specifica infine che il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga diversamente.
La
Costituzione stabilisce che il presidente del Consiglio europeo non possa esercitare contemporaneamente un mandato nazionale. È escluso, pertanto, che un capo di governo di uno Stato membro in carica presieda il Consiglio europeo, come accade attualmente. Tale misura è motivata dal carico di lavoro che la presidenza del Consiglio europeo comporta, segnatamente in un'Unione ampliata a 25 membri. Non si esclude, tuttavia, che il presidente del Consiglio europeo possa ricoprire contemporaneamente una carica all'interno di un'altra istituzione europea, creando così i presupposti per una futura fusione delle funzioni di presidente del Consiglio europeo e di presidente della Commissione, qualora gli Stati membri lo ritenessero opportuno.
L'articolo
III-341 definisce altre disposizioni necessarie per il corretto funzionamento del Consiglio europeo. Qualora il trattato costituzionale preveda un voto, ogni membro del Consiglio europeo può ricevere la delega da uno solo degli altri membri. Un'astensione non osta all'adozione di un atto che richiede l'unanimità. |
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La
riforma del Consiglio, sede in cui sono rappresentati gli Stati membri nel triangolo istituzionale dell'Unione, è stata al centro dei dibattiti della Convenzione e della Conferenza intergovernativa (CIG) . Il trattato costituzionale apporta modifiche rilevanti a tale istituzione. e della . Il trattato costituzionale apporta modifiche rilevanti a tale istituzione.
Innanzitutto, il trattato costituzionale opera una chiara distinzione tra due istituzioni:
In secondo luogo, la Costituzione apporta alcune modifiche all'organizzazione dei lavori in sede di Consiglio.
Terzo,
il trattato costituzionale prevede che il Consiglio europeo decida un nuovo sistema di esercizio della presidenza del Consiglio, basato su una rotazione paritaria tra gli Stati membri. Da una dichiarazione della CIG emerge tuttavia che, almeno in un primo tempo, verrà essenzialmente mantenuto l'attuale sistema di rotazione semestrale.
La
Costituzione modifica infine il sistema di votazione a maggioranza qualificata in sede di Consiglio (articolo I-25). Tale importantissima questione viene trattata nella scheda sulla doppia maggioranza . .
Gli
articoli da III-342 a III-346 del trattato costituzionale stabiliscono le altre disposizioni relative al Consiglio e al suo funzionamento interno (modalità di votazione, organizzazione interna, Segretariato generale del Consiglio e altro). Tali articoli riuniscono principalmente le disposizioni degli articoli da 202 a 210 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), adattandoli ai cambiamenti introdotti dal trattato costituzionale.
È
importante notare che la ponderazione dei voti in sede di Consiglio, quale attualmente definita all'articolo 205 del trattato CE, è stata soppressa. La Costituzione prevede un nuovo sistema per l'adozione degli atti a maggioranza qualificata , la doppia maggioranza degli Stati e della popolazione, applicabile , la doppia maggioranza degli Stati e della popolazione, applicabile a decorrere dal 1° novembre 2009 , la doppia maggioranza degli Stati e della popolazione, applicabile a decorrere dal 1° novembre 2009
Durante
il periodo di transizione tra l'entrata in vigore della Costituzione e il 1° novembre 2009, la Costituzione rinvia al protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, che riprende il sistema instaurato dal trattato di Nizza. |
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La
Costituzione conferma le funzioni della Commissione e integra le regole attuali relative al numero dei membri che la compongono e alla loro provenienza
La composizione della Commissione, uno dei temi più spinosi affrontati dalla Convenzione e dalla Conferenza Intergovernativa (CIG) , riprende infine il modello proposto dal trattato di Nizza
, perfezionandolo. Per il resto non vi sono modifiche di rilievo, salvo l'istituzione della carica di ministro degli affari esteri. Quest'ultimo sarà uno dei vice-presidenti della Commissione. e dalla , riprende infine il , perfezionandolo. Per il resto non vi sono modifiche di rilievo, salvo l'istituzione della carica di ministro degli affari esteri. Quest'ultimo sarà uno dei vice-presidenti della Commissione.
Gli articoli I-26, I-27 e I-28
riuniscono le principali novità introdotte dalla Costituzione per quanto attiene alla composizione della Commissione (articolo I-26), alla designazione e al ruolo del presidente (art. I-27) e infine alle funzioni assegnate al futuro ministro degli affari esteri (articolo I-28). |
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Il ministro
degli Affari esteri rivestirà un «doppio incarico»: sarà nel contempo mandatario del Consiglio dei ministri per la politica estera e di sicurezza comune e uno dei vice presidenti della Commissione. Il ministro degli Affari esteri dirige la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione . Il trattato costituzionale prevede che, oltre a presiedere la formazione del Consiglio per gli affari esteri, il ministro degli Affari esteri contribuisca con le sue proposte all'elaborazione della politica estera e di sicurezza comune.
Il
ministro degli Affari esteri rappresenta l'UE nelle questioni attinenti alla politica estera e di sicurezza comune. Egli è altresì tenuto a garantire il coordinamento delle azioni degli Stati membri dell'Unione nelle organizzazioni internazionali (articolo III-305).
Il ministro degli Affari esteri dell'Unione è anche uno dei vicepresidenti della Commissione europea. .
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LA
PROCEDURA DI BILANCIO. La Costituzione semplifica la procedura di bilancio, il che rappresenta un notevole passo avanti. Questa procedura da adesso in poi è soggetta ad un tipo di codecisione (procedura legislativa ordinaria), che prevede una sola lettura più conciliazione. Inoltre è stata eliminata la differenza tra spese obbligatorie e spese non obbligatorie, come pure la fissazione annuale di un tasso massimo d'aumento delle spese non obbligatorie. Il quadro finanziario pluriennale è stato integrato nella Costituzione e le norme relative alle risorse proprie rimangono sostanzialmente invariate.
La Costituzione affronta la questione della procedura di bilancio dell'Unione in due parti:
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NUOVO SISTEMA DI MAGGIORANZA QUALIFICATA
L'articolo
I-25 del trattato costituzionale definisce il nuovo sistema di maggioranza qualificata. Il sistema precedente, che attribuiva a ciascuno Stato membro un certo numero di voti, è sostituito da un sistema di doppia maggioranza.
Ora la
maggioranza qualificata è raggiunta quando una decisione riunisce il 55% degli Stati membri, comprendendo almeno quindici di essi e rappresentando nel contempo almeno il 65% della popolazione dell'Unione.
La disposizione secondo la quale
una maggioranza qualificata deve essere costituita dal 55% degli Stati membri e comprendere almeno quindici di essi necessita di un chiarimento. In un'Unione composta da 25 Stati membri, 15 Stati rappresentano il 60% del totale. In un'Unione che si allarga a oltre 25 Stati, tuttavia, tale disposizione perde valore: a partire dal momento in cui l'Unione conterà 26 Stati membri, il 55% degli Stati comprenderà matematicamente almeno 15 di essi. Si tratta pertanto di una clausola transitoria.
L'articolo I-25 specifica che
queste disposizioni si applicano anche quando il Consiglio europeo delibera a maggioranza qualificata. In questo caso il presidente del Consiglio europeo e il presidente della Commissione non partecipano alla votazione.
La Costituzione fissa la data
di applicazione del nuovo sistema al 1° novembre 2009, giorno dell'insediamento della nuova Commissione che sarà nominata dopo le elezioni europee dello stesso anno. Fra il 2004 e il 2009 sarà applicato l'attuale sistema previsto dal trattato di Nizza . Il trattato costituzionale riprende queste disposizioni nel "protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione" allegato alla Costituzione. . Il trattato costituzionale riprende queste disposizioni nel "protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione" allegato alla Costituzione. |
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ESTENSIONE DEL VOTO A MAGGIORANZA QUALIFICATA
Il
trattato costituzionale estende il voto a maggioranza qualificata a una ventina di disposizioni. In numerosi casi tale estensione va di pari passo con l'applicazione della procedura legislativa ordinaria.
In
tre casi specifici il trattato costituzionale prevede la maggioranza qualificata introducendo al tempo stesso una clausola speciale, detta "emergency brake" o "freno di emergenza", che si applica al settore della libera circolazione dei lavoratori e a due settori inerenti allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Questa
clausola offre a uno Stato membro la possibilità di fare appello al Consiglio europeo qualora ritenga che gli aspetti fondamentali del proprio sistema di sicurezza sociale o del proprio ordinamento giuridico siano minacciati. In questo caso la procedura legislativa è sospesa. Il Consiglio europeo deve dibattere la proposta in questione e entro tre mesi:
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APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
La Costituzione adegua il protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE) firmato ad Amsterdam. allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE) firmato ad Amsterdam.
La principale innovazione
introdotta riguarda la creazione di un meccanismo di controllo dell'applicazione del principio di sussidiarietà che per la prima volta coinvolge direttamente i parlamenti nazionali. Questi possono ormai avvertire pubblicamente le istituzioni europee, ma anche il loro governo, in merito a ogni progetto di atto legislativo europeo che a loro avviso contravvenga al principio di sussidiarietà. A tal fine, essi dispongono di un termine di sei settimane dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo europeo. Ogni parlamento nazionale potrà dunque riesaminare tali progetti ed emettere un parere motivato, ogniqualvolta ritenga che il principio di sussidiarietà non sia stato rispettato. Se un terzo dei parlamenti condivide lo stesso parere, la Commissione o l'istituzione che ha presentato il progetto dovrà riesaminare la sua proposta. Al termine di questo riesame, la Commissione o qualsiasi altra istituzione interessata potrà decidere di ritirare la sua proposta oppure di mantenerla o di modificarla, ma sarà comunque tenuta a motivare la sua scelta.
Il protocollo conferisce inoltre ai
parlamenti nazionali la facoltà di presentare alla Corte, attraverso il proprio Stato membro, un ricorso per violazione del principio di sussidiarietà da parte di un atto legislativo. |
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POLITICHE DELL’UNIONE
La
terza parte della Costituzione riunisce le disposizioni relative alle politiche dell'Unione. Il titolo III di tale parte è più specificamente dedicato alle politiche e azioni interne, mentre i due seguenti riguardano l' azione esterna dell'Unione . .
La
Convenzione e la Conferenza intergovernativa (CIG) hanno riservato un'attenzione particolare alla riforma di alcune politiche, come la Giustizia e gli affari interni (GAI), la politica economica e monetaria e la politica estera e di sicurezza comune (PESC). (GAI), la e la (PESC).
Al
contrario, le altre politiche, con qualche eccezione specifica, non sono state oggetto di modifiche di particolare rilievo e riprendono le disposizioni fondamentali che figurano nei trattati CE e UE.
Indipendentemente
da queste poche modifiche specifiche, le politiche e azioni interne dell'Unione sono state indirettamente toccate dai mutamenti istituzionali di portata generale che figurano nella prima parte del trattato costituzionale (categorie di competenze, classificazione degli atti giuridici, procedura legislativa e maggioranza qualificata, nonché clausole d'integrazione e coerenza). |
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POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
La Costituzione apporta determinati miglioramenti alla politica economica e alla politica monetaria dell'Unione, e precisamente:
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LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI
La
costituzione compie importantissimi progressi in materia di giustizia e affari interni (JAI), in particolare per quanto riguarda l'abolizione del terzo pilastro e la generalizzazione quasi completa del metodo comunitario. La conferenza intergovernativa (CIG) ha apportato delle modifiche limitate al progetto presentato dalla convenzione . .
Le
attuali disposizioni sono raggruppate in un unico capitolo (parte III, titolo III, capo IV). La definizione generale dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) è contenuta negli articoli I-42 e III-257 del trattato: "L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne". L'articolo I-42 distingue i settori d'azione dell'Unione in materia, vale a dire il settore legislativo e la cooperazione operativa (specificità quest'ultima propria della JAI).
L'articolo III-257 fa riferimento ai seguenti principi:
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LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC)
Rispetto
alle disposizioni del trattato sull'Unione europea (trattato UE), due modifiche principali sono introdotte dalla Costituzione: l'istituzione di un ministro degli Affari esteri dell'Unione dell'Unione e la creazione di un servizio europeo per l'azione esterna. dell'Unione e la creazione di un servizio europeo per l'azione esterna.
Il
ministro degli Affari esteri contribuirà all'elaborazione della PESC e sarà responsabile della sua esecuzione, rileverà le funzioni di rappresentanza esterna della PESC attualmente demandate alla presidenza e assicurerà il coordinamento dell'azione degli Stati membri nell'ambito delle organizzazioni internazionali.
Il
servizio europeo per l'azione esterna assisterà il ministro degli Affari esteri e sarà costituito da funzionari del Segretariato generale del Consiglio e della Commissione nonché da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali.
La Corte
di giustizia non è competente in materia di PESC. Essa può tuttavia pronunciarsi sui ricorsi riguardanti il controllo della legittimità delle misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio dei ministri. non è competente in materia di PESC. Essa può tuttavia pronunciarsi sui ricorsi riguardanti il controllo della legittimità delle misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio dei ministri. non è competente in materia di PESC. Essa può tuttavia pronunciarsi sui ricorsi riguardanti il controllo della legittimità delle misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio dei ministri.
La Corte di giustizia è
altresì competente a pronunciarsi sulla compatibilità di un accordo internazionale, anche in materia di PESC, con le disposizioni della Costituzione nonché per la clausola secondo la quale l'attuazione della PESC non incide sulle competenze delle altre politiche e viceversa. |
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POLITICA DI DIFESA
Le
disposizioni del trattato sull'Unione europea (trattato UE) in materia di difesa sono state sostanzialmente rafforzate, da un lato, con disposizioni di applicazione generale che interessano tutti gli Stati membri, e dall'altro con disposizioni che permettono a un gruppo di Stati di progredire più rapidamente rispetto agli altri su determinate questioni relative alla sicurezza e alla difesa. |
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DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
La
parte IV del trattato costituzionale contiene le disposizioni generali e finali; essa prevede l'abrogazione dei precedenti trattati, pur garantendo la continuità giuridica dell'acquis comunitario, e contempla le disposizioni transitorie per l'entrata in vigore della costituzione. La parte IV definisce inoltre il campo di applicazione territoriale del trattato costituzionale.
Nella parte IV sono
anche contenute le disposizioni in materia di revisione della costituzione: la procedura ordinaria, la procedura semplificata (le "clausole passerella") e la procedura di revisione semplificata riguardante le politiche e le azioni interne dell'Unione. Le procedure di revisione semplificate rappresentano una delle più importanti innovazioni della costituzione, soprattutto per quanto riguarda le clausole passerella che consentono di estendere ad altri campi il voto a maggioranza qualificata e la procedura legislativa ordinaria. Questa ultima parte precisa infine la durata illimitata del trattato costituzionale e la relativa procedura di ratifica e di entrata in vigore. |
Costituzione europea
Tabella di raffronto trattati in vigore / trattato costituzionale
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13 sono i Paesi che hanno ratificato il Trattato che adotta la Costituzione europea
Procedures planned for the ratification of the European Constitution
Some of the information in this table is subject to change. In
particular, certain Member States might decide to hold a referendum.
particular, certain Member States might decide to hold a referendum.
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Member State
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Procedure
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Date scheduled
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Previous European referendums
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Austria
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Parliamentary (Nationalrat and Bundesrat)
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Approval by the Nationalrat 11 May 2005.
Approval by Bundesrat 25 May 2005
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1994: accession
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Belgium
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Parliamentary (Chamber and Senate + Assemblies of Communities and Regions).
Indicative referendum ruled out
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Approval by the Senate: 28 April 2005 .
Approval by the Chamber: 19 May 2005
Approval by the Brussels regional parliament: 17 June 2005.
Approval by the German Community Parliament of Belgium: 20 June 2005.
Approval by the Walloon regional Parliament: 29 June 2005.
Approval by the French Community Parliament: 19 July 2005.
Approval by the Flemish regional Parliament: no date
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NO
|
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Cyprus
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Parliamentary
|
Approval by the House on 30 June 2005
|
NO
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Czech Republic
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Referendum probable
But no final decision so far |
Referendum should be postponed to end of 2006-beginning of 2007
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2003: accession
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Denmark
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Referendum
|
Previously scheduled on 27 September 2005
Now postponed (no new date)
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1972: accession
1986: Single European Act 1992: Maastricht Treaty (twice) 1998: Amsterdam Treaty 2000: euro |
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Estonia
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Parliamentary
Referendum unlikely |
Debate in Parliament confirmed for Autumn 2005. Public debate should however be held before the final vote.
|
2003: accession
|
|
Finland
|
Parliamentary
|
Debate
of Parliament previously scheduled in autumn 2005 and ratification envisaged in the end of the year or the beginning of 2006.
Decision of report of ratification process and presentation of a report to the parliament foreseen in autumn 2005.
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Consultative referendum:
1994: accession |
|
France
|
Referendum
|
Referendum 29 May 2005 negative (NO: 54,68%; turn out: 69,34%)
|
1972: enlargement EEC
1992: Maastricht Treaty |
|
Germany
|
Parliamentary ( Bundestag and Bundesrat)
|
Approval by Bundestag: 12 May 2005.
Adoption by Bundesrat: 27 May 2005.
|
NO
|
|
Greece
|
Parliamentary
But the Left parties submitted a joint proposal for a referendum |
Approval by Parliament: 19 April 2005
|
NO
|
|
Hungary
|
Parliamentary
|
Approval by Parliament : 20 December 2004
|
2003: accession
|
|
Ireland
|
Parliamentary + Referendum
|
Referendum postponed.
A White paper would be presented in September 2005.
|
1972: accession
1987: Single European Act 1992: Maastricht Treaty 1998: Amsterdam Treaty 2001 and 2002: Nice Treaty |
|
Italy
|
Parliamentary
(Chamber and Senate) |
Approval by the Chamber on 25 January 2005 and by the Senate on April 6th.
|
Consultative referendum:
1989: possible draft Constitution |
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Latvia
|
Parliamentary
|
Approval by the chamber on 2 June 2005
|
2003: accession
|
|
Lithuania
|
Parliamentary
|
Approval by Parliament 11-11-04
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2003: accession
|
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Luxembourg
|
Parliamentary (two votes) + consultative referendum
|
Approval by the Chamber (first reading) on 28 June.
Positive Referendum on 10 July 2005: 56,52% in favour, 43,48% against. Final approval by the Chamber on 25 October 2005 (57 votes in favour, 1 against). |
NO
|
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Malta
|
Parliamentary
|
Approval by Parliament: 6 July 2005
|
2003: accession
|
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Netherlands
|
Parliamentary (First and second Chambers)+ consultative referendum
|
Referendum 1 June 2005 negative (61,7%, turn out: 63%)
|
NO
|
|
Poland
|
No decision so far
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The Parliament failed on 5 July to vote on the ratification procedure. The decision should be taken by the next parliament
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2003: accession
|
|
Portugal
|
Referendum
|
Referendum
previously scheduled for October 2005 along with the local elections (preliminary revision of the national constitution adopted by Parliament on 22 June 2005)
Government wishes to postpone the process (no date fixed).
|
NO
|
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Slovakia
|
Parliamentary
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Approval by Parliament: 11 May 2005
|
2003: accession
|
|
Slovenia
|
Parliamentary
|
Approval by Parliament: 1 February 2005
|
2003: accession
|
|
Spain
|
Parliamentary (Congress and Senate) + consultative referendum
|
Referendum 20 February 2005:
76,7% in favour. Turnout: 42,3%.
Approval of the Congress on 28 April.
Approval of the Senate on 18 May 2005 |
NO
|
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Sweden
|
ParliamentaryNo referendum envisaged at this stage
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Presentation of the Ratification Bill previously scheduled in Summer for approval in December 2005 has been postponed.
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Consultative referendums:
1994: accession 2003: euro |
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United Kingdom
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Parliamentary (House of Commons and House of Lords). + referendum
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Parliamentary ratification process suspended (suspension announced by UK government on 6 June 2005)
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1975: Continued membership of the EC
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Updated: 04 November 2005
Milano, 30 novembre 2005

