Il Trattato sulla Costituzione per l'Europa spiegato punto per punto

Con la firma il 29 ottobre 2004 a Roma del testo del "Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa",
nella stessa sala dove nel 1957 furono firmati i trattati con i quali
si avviava l'avventura dell'integrazione europea, si è conclusa la
prima fase del lungo processo che porterà l'Unione europea a dotarsi di
un vero e proprio testo costituzionale
Con 217 voti favorevoli e 16 contrari l'Assemblea del Senato,
nella seduta del 6 aprile 2005, ha approvato in via definitiva il
disegno di legge di ratifica del Trattato del 29 ottobre 2004, che
adotta una Costituzione per l'Europa.
Il Trattato risulta composto da un preambolo , da quattro parti
contrassegnate in progressione dai numeri romani I ( Presentazione ),
II (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione) , III ( Le politiche e
il funzionamento dell’Unione ) , IV ( Disposizioni generali e finali )
integrate da protocolli e da dichiarazioni varie per un totale di 448
articoli.
Il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa abroga e
sostituisce il Trattato di Roma istitutivo della CEE (1957) ed il
Trattato di Maastricht istitutivo dell’Unione europea (1992), nonché
tutti i Trattati comunitari modificativi, ma pur innovando
profondamente il significato dell’Unione costituisce un continuum
ordinamentale con i precedenti, portandone a compimento le premesse e
sviluppandone al massimo le potenzialità.
Il Trattato costituzionale contiene disposizioni che definiscono i
valori (dignità umana, libertà, democrazia, Stato di diritto, rispetto
delle minoranze), gli obiettivi (taluni acquisiti, altri nuovi come un
elevato livello di occupazione, progresso scientifico, lotta contro la
povertà e le discriminazioni, protezione sociale) e le libertà
fondamentali dell’Unione (con un particolare rilievo del principio
della non discriminazione), nonchè disposizioni che definiscono i
diritti fondamentali e la cittadinanza nell’Unione (viene
“costituzionalizzato” il Trattato di Nizza del 2000 e rafforzati
pertanto i meccanismi di tutela dei diritti fondamentali; di grande
importanza è a questo proposito la previsione dell’adesione dell’Unione
alla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo del 1950) e che
codificano le competenze dell’Unione ed i rapporti con le competenze
dei Paesi membri; la definizione della fisionomia delle istituzioni
europee (Parlamento, Consiglio europeo, Presidente del Consiglio
europeo, Consiglio dei Ministri, Commissione, Presidente della
Commissione, Ministro degli Affari esteri dell’Unione -una delle
innovazioni di maggior rilievo introdotte dal Trattato- Corte di
Giustizia), nonché le altre istituzioni (Banca centrale europea, Corte
dei conti) e gli organi consultivi; la definizione delle politiche
dell’Unione ed i settori di intervento sia diretto che in cooperazione
(civile, penale, di polizia) con le Autorità degli Stati membri; infine
norme per il funzionamento dell’Unione e disposizioni finanziarie.
 
Art.IV - 447 Ratifica ed entrata in vigore
Il Trattato entra in vigore il 1° novembre 2006 , se tutti gli
strumenti di ratifica sono stati depositati ; altrimenti , il primo
giorno del secondo mese successivo all’avvenuto deposito dello
strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per
ultimo a tale formalità.
La Costituzione, una volta
ratificata da tutti gli Stati, entrerà in vigore a partire dal 2009,
per alcuni aspetti, e dal 2014 per altri. Fino a quel momento l'Unione
europea continuerà a funzionare come oggi, con i Trattati in vigore.
La Dichiarazione n.30 ( con valenza essenzialmente politica), allegata al Trattato, stabilisce che  
" se al termine di un periodo
di due anni a decorrere dalla firma del Trattato che adotta una
costituzione, i 4/5 degli Stati membri hanno ratificato detto Trattato
e uno o più Stati membri hanno incontrato difficoltà nelle procedure di
ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo".
".
STRUTTURA DEL TRATTATO COSTITUZIONALE
Il trattato costituzionale è suddiviso in quattro grandi comparti.
Va rilevato che non esiste alcuna gerarchia tra le varie parti del
trattato costituzionale. Dopo un preambolo a carattere costituzionale,
che ricorda la storia e le eredità dell'Europa nonché la sua volontà di
superare le divisioni interne, la parte I è dedicata ai principi,
obiettivi e disposizioni istituzionali che disciplinano la nuova Unione
europea. Divisa in nove titoli, la parte I comprende:
  • le definizioni e gli obiettivi dell'Unione;
  • i diritti fondamentale e la cittadinanza dell'Unione;
  • le competenze dell'Unione;
  • le istituzioni dell'Unione;
  • l'esercizio delle competenze dell'Unione;
  • la vita democratica dell'Unione;
  • le finanze dell'Unione;
  • l'Unione e l'ambiente circostante;
  • l'appartenenza all'Unione.
La parte II del trattato costituzionale riprende la Carta europea
dei diritti fondamentali. Questa parte si compone di sette titoli
preceduti da un preambolo:
  • dignità;
  • libertà;
  • uguaglianza;
  • solidarietà;
  • cittadinanza;
  • giustizia;
  • disposizioni generali.
La parte III include le disposizioni relative alle politiche e al
funzionamento dell''Unione. Qui sono definite le politiche interne ed
esterne dell'Unione, ad esempio le disposizioni relative al mercato
interno, all'unione economica e monetaria, allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia nonché alla politica estera e di sicurezza comune
(PESC) e le disposizioni relative al funzionamento delle istituzioni.
Anche questa terza parte comprende sette titoli:
  • disposizioni d'applicazione generale;
  • non discriminazione e cittadinanza;
  • politiche e azioni interne;
  • associazione dei paesi e territori d'oltremare;
  • azione esterna dell'Unione;
  • funzionamento dell'Unione;
  • disposizioni comuni.
La parte IV riunisce le disposizioni generali e finali del
trattato costituzionale, e precisamente l'entrata in vigore, la
procedura di revisione della Costituzione e l'abrogazione dei
precedenti trattati.
Un certo numero di protocolli è stato allegato al trattato che istituisce la Costituzione, ossia:
  • il protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea;
  • il protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
  • il protocollo sul Gruppo euro;
  • il protocollo che modifica il trattato Euratom;
  • il protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione.
Varie dichiarazioni sono state inoltre allegate all'atto finale della CIG.
PRINCIPALI REALIZZAZIONI
Per fini di chiarezza, le principali novità introdotte dal
trattato costituzionale sono state riunite in quattro capitoli, come
sintetizzato qui di seguito.
Principi fondatori dell'Unione
  • Consacrazione dei valori  nonché dei diritti
    dei cittadini europei grazie all'inclusione della Carta europea dei
    diritti fondamentali nella Costituzione.
  • Attribuzione di una personalità giuridica unica all'Unione (fusione della Comunità europea con l'Unione europea).
  • Definizione chiara e stabile delle competenze (competenze esclusive, concorrenti e azione di sostegno) e della loro ripartizione tra gli Stati membri e l'Unione.
  • Introduzione di una clausola di ritiro volontario che, per la prima volta, attribuisce a uno Stato membro la facoltà di ritirarsi dall'Unione.
  • Semplificazione degli strumenti di azione dell'Unione
    , il cui numero viene portato da 15 a 6 e semplificazione della
    terminologia: introduzione dei termini di leggi europee e leggi quadro
    europee.
  • Definizione per la prima volta dei fondamenti democratici dell'Unione
    e, tra questi, della democrazia partecipativa, nonché instaurazione di
    una vera e propria possibilità d'iniziativa legislativa popolare.
Istituzioni
  • Nuova ripartizione dei seggi al Parlamento europeo secondo un sistema regressivamente proporzionale.
  • Istituzionalizzazione formale del Consiglio europeo
    che sarà presieduto da un presidente eletto per un periodo di due anni
    e mezzo, con conseguente abolizione della presidenza a rotazione del
    Consiglio europeo.
  • Istituzione di una Commissione di dimensione ridotta dal 2014, il cui numero di Commissari sarà uguale a due terzi del numero degli Stati membri.
  • Elezione del Presidente della Commissione da parte del Parlamento europeo, su proposta del Consiglio europeo.
  • Nomina di un ministro degli affari esteri
    che riunisce le funzioni di Commissario alle relazioni esterne e di
    alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune
    affiancato al Consiglio.
Procedure decisionali
Politiche dell'Unione
  • Miglioramento del coordinamento economico tra i paesi che hanno adottato l'euro e riconoscimento del ruolo informale del Gruppo euro.
  • Soppressione
    della struttura a pilastri: il secondo (politica estera e di sicurezza
    comune) e il terzo (giustizia e affari interni) pilastro
    precedentemente regolati dal metodo intergovernativo, sono ora
    'comunitarizzati'.
  • Rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune mediante l'istituzione di un ministro europeo degli affari esteri e progressiva definizione di una politica di difesa comune
    grazie, tra l'altro, alla creazione di un'Agenzia europea per la difesa
    e alla possibilità di cooperazioni rafforzate in materia.
  • Creazione di un vero e proprio spazio di libertà, sicurezza e giustizia tramite
    la prevista attuazione di politiche comuni in materia di asilo,
    immigrazione e controlli alle frontiere, nonché in materia di
    cooperazione giudiziaria e di polizia e tramite il potenziamento delle
    azioni di Europol e Eurojust e l'apertura verso una Procura europea.
LA RATIFICA: ULTIMA TAPPA
La ratifica della Costituzione costituisce l'ultima tappa per completare il processo di riforme istituzionali avviate con il trattato di Nizza. avviate con il trattato di Nizza.
Analogamente ai trattati precedenti, la ratifica di tutti gli
Stati membri è necessaria ai fini dell'entrata in vigore del nuovo
testo. Gli Stati membri procedono alla ratifica secondo le loro
rispettive norme costituzionali, e cioè tramite ratifica parlamentare o
referendum.Innovazioni apportate alla normativa vigente dal Trattato che adotta la Costituzione europea
 

Nell'articolo
I-1, la Costituzione istituisce l'Unione europea, ispirata dalla
volontà dei cittadini e degli Stati d'Europa di costruire un futuro
comune. Gli Stati membri attribuiscono competenze all'Unione per
conseguire i loro obiettivi comuni; l'Unione coordina le politiche
degli Stati membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed
esercita sulla base del modello comunitario le competenze attribuitele
dalla Costituzione.
 
 
L'Unione si fonda sui valori
del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia,
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti
umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze
.
Questi valori, enunciati nell'articolo I-2, sono comuni agli Stati
membri. Inoltre, le società degli Stati membri si caratterizzano per il
pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la
solidarietà e la parità tra uomini e donne. Tali valori svolgono un
ruolo importante, e soprattutto in due casi concreti. In primo luogo,
il rispetto di questi valori è una condizione preliminare per qualsiasi
adesione di un nuovo Stato membro all'Unione secondo la procedura
enunciata all'articolo I-58. In secondo luogo, la violazione di tali
valori può comportare la sospensione dei diritti di appartenenza di uno Stato membro all'Unione (articolo I-59). (articolo I-59).
Rispetto
ai trattati esistenti, la Costituzione ha incluso nuovi valori, ossia
la dignità umana, l'uguaglianza e i diritti delle minoranze, come anche
la caratterizzazione delle società degli Stati membri formulata in
precedenza.
 
 
L'articolo I-3 del trattato costituzionale, che comprende gli obiettivi interni ed esterni dell'Unione,
fonde le disposizioni del trattato UE con quelle del trattato CE. Tali
obiettivi devono guidare l'Unione nella definizione e nell'attuazione
di tutte le sue politiche.
Gli obiettivi principali dell'Unione sono ora la promozione della pace, dei suoi valori e del benessere dei suoi popoli.
Agli
obiettivi attualmente enunciati nei trattati, la Costituzione aggiunge
la promozione del progresso scientifico e tecnologico e la solidarietà
tra le generazioni, nonché la tutela dei diritti dei minori.Anche la
diversità culturale e linguistica, insieme alla salvaguardia e allo
sviluppo del patrimonio culturale europeo, diventano obiettivi
dell'Unione.
La Costituzione include come nuovo obiettivo la tutela dei diritti dei minori sulla scena internazionale.
Nella
parte III del trattato costituzionale, gli articoli da III-115 a
III-122 contengono alcune disposizioni relative a esigenze più
specifiche che l'Unione deve rispettare nell'attuazione della
Costituzione. Si tratta in particolare della parità tra uomini e donne,
della lotta contro le discriminazioni, delle esigenze relative
all'impiego e alla politica sociale, della tutela dell'ambiente e dei
consumatori e della considerazione della specificità dei servizi
d'interesse generale.
 
PRINCIPI FONDAMENTALI
L'articolo
I-6 del trattato costituzionale è dedicato al diritto dell'Unione. Esso
definisce il principio del primato del diritto dell'Unione europea sul
diritto degli Stati membri. Quest'ultimo, elaborato negli anni dalla
Corte di giustizia attraverso la sua giurisprudenza, è da tempo
riconosciuto come un principio fondamentale ed un elemento chiave del
meccanismo di funzionamento dell'Unione. La Costituzione lo rende
semplicemente più visibile, inserendolo in primo piano nel trattato.
L'articolo
I-7 attribuisce all'Unione europea la personalità giuridica. Fondendo
la Comunità europea con l'Unione europea, la nuova Unione avrà dunque
il diritto di concludere
accordi internazionali , proprio come la Comunità europea oggi, senza
per questo mettere in causa la ripartizione delle competenze tra
l'Unione e gli Stati membri.
, proprio come la Comunità
europea oggi, senza per questo mettere in causa la ripartizione delle
competenze tra l'Unione e gli Stati membri.
L'articolo I-8 elenca i simboli dell'Unione:
  • la bandiera dell'Unione, che rappresenta un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu;
  • l'inno dell'Unione, tratto dall'Inno alla gioia della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven;
  • il motto dell'Unione, «Unità nella diversità»;
  • la moneta dell'Unione, l'euro;
  • il
    9 maggio, celebrato in tutta l'Unione come la giornata dell'Europa in
    memoria della dichiarazione di Robert Schuman del 1950, che ha dato
    avvio al progetto d'integrazione europea.
 ll
titolo II comprende le disposizioni relative ai diritti fondamentali
(articolo I-9) e alla cittadinanza (articolo I-10). Inoltre, la Carta
dei diritti fondamentali, finora senza valore giuridico, viene
integrata nella Costituzione e ripresa nella seconda parte del testo
costituzionale
 
DIRITTI FONDAMENTALI
La
Costituzione introduce importanti innovazioni in materia di protezione
dei diritti fondamentali. L'articolo I-9 del trattato costituzionale
riprende la garanzia dei diritti fondamentali del trattato UE, facendo
riferimento alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
nonché alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Tale
articolo apre anche la via per un'adesione formale dell'Unione alla
CEDU. 
Il trattato costituzionale integra
inoltre la Carta dei diritti fondamentali, proclamata solennemente
durante il Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000, nella parte II
della Costituzione. L'Unione europea si dota dunque di un catalogo dei
diritti fondamentali che sarà giuridicamente vincolante per l'Unione,
le sue istituzioni, agenzie e organi, ma anche per gli Stati membri,
relativamente all'attuazione del diritto dell'Unione. 
L'inclusione
della Carta nel trattato costituzionale rende quest'ultima più visibile
ai cittadini, che saranno meglio informati sui loro diritti. Inoltre,
la Carta contiene dei diritti supplementari non compresi nella
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare i diritti
sociali dei lavoratori, la protezione dei dati, la bioetica o il
diritto ad una buona amministrazione.
 
RITIRO VOLONTARIO
I
trattati oggi in vigore sono stati stipulati a tempo indeterminato e
non contemplano alcuna clausola di recesso per uno Stato membro che
desideri ritirarsi dall'Unione. Il solo precedente in materia è il
recesso della Groenlandia, avvenuto nel 1985. Tale cambiamento
dell'applicazione territoriale dei trattati è stata possibile previa
modifica dei trattati, ratificata da tutti gli Stati membri. La
Costituzione introduce una clausola di ritiro volontario, che
rappresenta un'innovazione di fondamentale importanza (articolo I-60).
l
recesso può avvenire in qualsiasi momento e non è subordinato a
revisioni della Costituzione né ad altre condizioni. Lo Stato membro
che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo,
che si investe di questa notifica. L'Unione negozia con lo Stato membro
in questione un accordo di recesso volto a stabilire le modalità del
recesso, nonché a disciplinare i futuri rapporti tra detto Stato e
l'Unione. La procedura applicabile figura all'articolo III-325.

 

LA
TIPOLOGIA DEGLI ATTI si limiterà d'ora innanzi a sei strumenti: legge,
legge quadro, regolamento, decisione, raccomandazione e parere. La
Costituzione pone così fine alla proliferazione degli atti che aveva
progressivamente condotto agli oltre quindici attualmente in uso:
cinque atti di base previsti dal trattato CE nonché numerosi «atti
atipici», quali le risoluzioni, le linee direttrici, gli orientamenti,
ecc.
L'articolo I-33 elenca quindi i sei nuovi atti giuridici e
stabilisce una distinzione tra il livello legislativo e quello non
legislativo, il che rappresenta un elemento di assoluta novità rispetto
ai trattati attuali.
Inoltre, a differenza dei
trattati attuali, ciascuna base giuridica nella Costituzione precisa il
tipo di atto che deve essere utilizzato per la sua attuazione. Questo
nuovo approccio eviterà esitazioni al momento di scegliere il tipo di
atto da utilizzare.
 
La
Costituzione distingue fra l'esecuzione degli atti giuridicamente
vincolanti dell'Unione (articolo I-37) e la delega alla Commissione del
potere di adottare «regolamenti delegati», che completano o modificano
determinati elementi non essenziali di atti legislativi, sotto il
controllo del legislatore (articolo I-36).
 
DELEGA LEGISLATIVA E ATTI ESECUTIVI
Il
trattato costituzionale scinde le competenze esecutive attualmente
contemplate all'articolo 202 del trattato CE in regolamenti europei
delegati (articolo I-36) e atti esecutivi propriamente detti (articolo
I-37).
La Commissione diventa l'unica
responsabile dell'adozione dei regolamenti europei delegati, che hanno
lo scopo di completare o modificare determinati elementi non essenziali
della legge o della legge quadro (l'articolo I-36 precisa che «elementi
essenziali di un settore non possono essere oggetto di delega»).
Inoltre, tale delega può concretizzarsi unicamente sotto il controllo
dei due rami del potere legislativo. Il Parlamento o il Consiglio
possono decidere di revocare la delega e la sua entrata in vigore può
essere sospesa con il tacito assenso dei colegislatori. Queste nuove
disposizioni rappresentano un'innovazione importante nel sistema
decisionale dell'Unione, anche se in pratica alla Commissione erano già
state attribuite tali competenze in alcuni settori, come quelli del
mercato interno e dell'ambiente. Esse rafforzano inoltre il ruolo del
Parlamento, che ora vigila sull'esercizio della delega legislativa allo
stesso titolo del Consiglio.
L'articolo I-37,
dedicato agli atti esecutivi, ricorda che l'esecuzione materiale delle
norme comunitarie è normalmente di competenza degli Stati membri.
Qualora un intervento dell'Unione sia giustificato dalla necessità di
un'attuazione uniforme, competenze esecutive possono essere conferite,
in linea di principio, alla Commissione o al Consiglio in materia di
PESC e in casi specifici debitamente motivati. Gli atti esecutivi
dell'Unione assumono la forma di regolamenti europei d'esecuzione o di
decisioni europee d'esecuzione.
Quando la
Commissione esercita un potere attribuito in principio agli Stati
membri viene affiancata da comitati di rappresentanti degli Stati
membri incaricati di fornire il loro parere sui progetti di misure
esecutive preparati dalla Commissione. Tale sistema di controllo è noto
con l'appellativo di «comitologia».
L'articolo I-37 prevede che le
regole generali della comitologia siano fissate da una legge europea
adottata secondo la procedura legislativa ordinaria, e dunque non più
esclusivamente dal Consiglio, come avviene attualmente. Peraltro,
secondo la definizione di questo stesso articolo, tali modalità di
controllo saranno effettuate «da parte degli Stati membri» e non più
dal Consiglio.
 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI (PESC, PESD E JAI)
Negli
attuali trattati in materia di politica estera e di sicurezza comune
(PESC), di politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), e di
libertà, sicurezza e giustizia (JAI), vale a dire nel secondo e terzo
pilastro che dipendono dalla cooperazione intergovernativa e non dal
metodo comunitario, possono essere adottati atti giuridici di natura
non comunitaria. Di conseguenza, nel settore della PESC, l'articolo 13
del trattato sull'Unione europea (trattato UE) precisa che il Consiglio
raccomanda al Consiglio europeo strategie comuni e le attua soprattutto
mediante la definizione di azioni comuni e di posizioni comuni.
Analogamente, l'articolo 34 del trattato UE specifica la lista degli
atti che il Consiglio può adottare in materia di JAI. Si tratta in
questo caso di posizioni comuni, di decisioni e di decisioni quadro
nonché di convenzioni.
La soppressione della struttura a pilastri nella Costituzione comporta la scomparsa di questi diversi atti. In materia di PESC , PESD e GAI
gli atti che d'ora in poi verranno impiegati dovranno corrispondere
alla nuova tipologia (articolo I-33). L'articolo I-40 conferma che nel
settore della PESC sono adottate soltanto le decisioni europee, mentre
le «leggi e le leggi quadro sono escluse». Anche nel caso della PESD,
l'articolo I-41 contempla unicamente la possibilità di adottare
decisioni europee. Infine, per quanto riguarda la JAI, gli atti
precedenti vengono soppressi a favore di leggi e di leggi quadro
(articolo I-42). , e gli atti che d'ora in poi verranno impiegati
dovranno corrispondere alla nuova tipologia (articolo I-33). L'articolo
I-40 conferma che nel settore della PESC sono adottate soltanto le
decisioni europee, mentre le «leggi e le leggi quadro sono escluse».
Anche nel caso della PESD, l'articolo I-41 contempla unicamente la
possibilità di adottare decisioni europee. Infine, per quanto riguarda
la JAI, gli atti precedenti vengono soppressi a favore di leggi e di
leggi quadro (articolo I-42).
 
 
PRINCIPIO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA
La principale innovazione in questo campo è rappresentata dalla comparsa di un diritto d'iniziativa popolare.
L'articolo I-47 prevede che una petizione che raccolga almeno un
milione di firme in più Stati membri possa invitare la Commissione a
prendere un'iniziativa legislativa, purché essa sia compatibile con la
Costituzione e in particolare con la Carta dei diritti fondamentali..
Si
tratta tuttavia di una novità fondamentale che introduce per la prima
volta la nozione di democrazia partecipativa nel paesaggio politico
europeo. Tale misura fornisce dunque ai cittadini europei intenzionati
a denunciare il «deficit democratico europeo» i mezzi per far sentire
direttamente la loro voce.La nozione di democrazia partecipativa
comprende altri aspetti importanti. 
 
 
SISTEMA GIURISDIZIONALE: CORTE DI GIUSTIZIA E TRIBUNALE
Il
testo della Costituzione modifica la denominazione della Corte.
L'espressione «Corte di giustizia dell'Unione europea» designa ora
ufficialmente la giurisdizione bicefala nel suo insieme. L'istanza
suprema viene designata con l'appellativo «Corte di giustizia», mentre
il Tribunale di primo grado delle Comunità europee è stato ribattezzato
«Tribunale». L'articolo I-29 precisa che la Corte di giustizia
dell'Unione europea comprende: «la Corte di giustizia, il Tribunale e i
tribunali specializzati». All'articolo III-359, la Costituzione prevede
la possibilità di istituire tribunali specializzati presso il Tribunale
mediante una legge europea adottata secondo la procedura
legislativa ordinaria . L'articolo III-357 della Costituzione
istituisce un comitato incaricato di fornire un parere sull'adeguatezza
dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato
generale, preliminarmente alla decisione dei governi degli Stati membri.

. L'articolo III-357 della Costituzione istituisce un comitato
incaricato di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati
all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale,
preliminarmente alla decisione dei governi degli Stati membri.
Il
trattato costituzionale non apporta alcuna modifica al mandato della
Corte, ma precisa che «gli Stati membri stabiliscono i rimedi
giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale
effettiva nel settore del diritto dell'Unione» (articolo I-29).
Viene
facilitato tuttavia l'accesso dei privati alla Corte grazie
all'apertura del ricorso a qualsiasi persona fisica o giuridica contro
«gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non
comportano alcuna misura d'esecuzione» (articolo III-365). Di
conseguenza, la Costituzione dovrebbe permettere ai cittadini di
impugnare più facilmente i regolamenti dell'Unione che fungono da
fondamento alle sanzioni, anche se questi non li riguardano
personalmente (come impongono attualmente i trattati).
 
 
COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO
Il trattato costituzionale fissa a 750 il numero massimo di seggi, aumentando il numero attualmente
determinato dal trattato di Nizza . La soglia minima di seggi per Stato
membro è fissata a sei deputati, per garantire che, anche negli Stati
membri meno popolati, tutte le correnti politiche importanti abbiano la
possibilità di essere rappresentate al Parlamento europeo. Per la prima
volta nel trattato costituzione è indicato anche il numero massimo di
seggi, limitato a 96.
. La soglia minima di seggi per Stato membro
è fissata a sei deputati, per garantire che, anche negli Stati membri
meno popolati, tutte le correnti politiche importanti abbiano la
possibilità di essere rappresentate al Parlamento europeo. Per la prima
volta nel trattato costituzione è indicato anche il numero massimo di
seggi, limitato a 96.
La Costituzione rompe con
la tradizione che prevede di fissare nei trattati la ripartizione
dettagliata dei seggi tra gli Stati membri. In alternativa, il trattato
costituzionale stabilisce una norma di attribuzione volta a specificare
che la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo regressivamente
proporzionale (articolo I-20). In seguito a questa correzione il numero
di parlamentari per Stato membro non potrà comunque superare quello
attuale. I seggi liberi saranno pertanto suddivisi soltanto tra gli
Stati membri che con la nuova ripartizione hanno perso seggi al
Parlamento. In compenso, in caso di adesione di nuovi stati durante la
legislatura in corso, il numero totale di seggi del Parlamento potrà
temporaneamente essere superiore a 732. A partire dalla legislatura
2009-2014, dovrà essere nuovamente rispettato il numero massimo di 732.

 
 

PROCEDURE LEGISLATIVE
La Costituzione apporta una grande semplificazione delle procedure
legislative dell'Unione. L'instaurazione della «procedura legislativa
ordinaria» (articoli I-34 e III-396), modellata su quella preesistente
detta di «codecisione», ha ormai innalzato il Parlamento al ruolo di
vero e proprio colegislatore congiuntamente al Consiglio dei ministri.
Le leggi e le leggi quadro europee saranno adottate dal Parlamento e
dal Consiglio dei ministri, secondo la procedura prevista all'articolo
III-396. La Costituzione estende l'applicazione di tale procedura
legislativa a un gran numero di articoli, accrescendo così il potere
decisionale del Parlamento. Nel caso di determinate leggi e leggi
quadro, che vengono adottate secondo una procedura speciale, il
trattato costituzionale prevede che il Parlamento sarà consultato o
dovrà approvare l'atto in questione.
dell'Unione.
L'instaurazione della «procedura legislativa ordinaria» (articoli I-34
e III-396), modellata su quella preesistente detta di «codecisione», ha
ormai innalzato il Parlamento al ruolo di vero e proprio colegislatore
congiuntamente al Consiglio dei ministri. Le leggi e le leggi quadro
europee saranno adottate dal Parlamento e dal Consiglio dei ministri,
secondo la procedura prevista all'articolo III-396. La Costituzione
estende l'applicazione di tale procedura legislativa a un gran numero
di articoli, accrescendo così il potere decisionale del Parlamento. Nel
caso di determinate leggi e leggi quadro, che vengono adottate secondo
una procedura speciale, il trattato costituzionale prevede che il
Parlamento sarà consultato o dovrà approvare l'atto in questione.
Nella procedura
di bilancio (articoli da III-403 a III-409), il Parlamento vede
aumentare i propri poteri in quanto tale procedura è ormai analoga a
quella legislativa ordinaria, con lettura unica e conciliazione tra il
Parlamento e il Consiglio. Inoltre, è stata soppressa la vecchia
distinzione tra le spese obbligatorie e non obbligatorie, il che
significa che il Parlamento esercita la propria influenza sull'intero
bilancio.
(articoli da III-403 a III-409), il Parlamento vede
aumentare i propri poteri in quanto tale procedura è ormai analoga a
quella legislativa ordinaria, con lettura unica e conciliazione tra il
Parlamento e il Consiglio. Inoltre, è stata soppressa la vecchia
distinzione tra le spese obbligatorie e non obbligatorie, il che
significa che il Parlamento esercita la propria influenza sull'intero
bilancio.
(articoli da III-403 a III-409), il Parlamento vede
aumentare i propri poteri in quanto tale procedura è ormai analoga a
quella legislativa ordinaria, con lettura unica e conciliazione tra il
Parlamento e il Consiglio. Inoltre, è stata soppressa la vecchia
distinzione tra le spese obbligatorie e non obbligatorie, il che
significa che il Parlamento esercita la propria influenza sull'intero
bilancio.
 Il Consiglio
dei ministri riunisce di norma i rappresentanti degli Stati membri a
livello ministeriale, ma può riunirsi anche a livello di capi di Stato
o di governo per deliberare su questioni di particolare importanza. Il
trattato costituzionale opera una chiara distinzione tra il Consiglio
europeo e il Consiglio dei ministri, definendo chiaramente compiti e
composizione di ciascuna istituzione:
Per
dare ancor più risalto a tale distinzione, il Consiglio europeo avrà un
presidente stabile, il cui mandato durerà due anni e mezzo. Si tratta
di una novità istituzionale volta a conferire una certa visibilità e
una certa stabilità alla presidenza del Consiglio europeo.
 
La
Costituzione precisa che il Consiglio europeo non esercita alcuna
funzione legislativa. Qualsiasi legge o legge quadro europea dev'essere
adottata dal Consiglio dei ministri, nella maggior parte dei casi
congiuntamente al Parlamento europeo. Ci si può rivolgere tuttavia al
Consiglio europeo per dibattere un atto legislativo in casi chiaramente
definiti dalla Costituzione (procedura chiamata "freno di emergenza").
La
Costituzione specifica infine che il Consiglio europeo si pronuncia per
consenso, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga diversamente.
La
Costituzione stabilisce che il presidente del Consiglio europeo non
possa esercitare contemporaneamente un mandato nazionale. È escluso,
pertanto, che un capo di governo di uno Stato membro in carica presieda
il Consiglio europeo, come accade attualmente. Tale misura è motivata
dal carico di lavoro che la presidenza del Consiglio europeo comporta,
segnatamente in un'Unione ampliata a 25 membri. Non si esclude,
tuttavia, che il presidente del Consiglio europeo possa ricoprire
contemporaneamente una carica all'interno di un'altra istituzione
europea, creando così i presupposti per una futura fusione delle
funzioni di presidente del Consiglio europeo e di presidente della
Commissione, qualora gli Stati membri lo ritenessero opportuno.
L'articolo
III-341 definisce altre disposizioni necessarie per il corretto
funzionamento del Consiglio europeo. Qualora il trattato costituzionale
preveda un voto, ogni membro del Consiglio europeo può ricevere la
delega da uno solo degli altri membri. Un'astensione non osta
all'adozione di un atto che richiede l'unanimità.
 
La
riforma del Consiglio, sede in cui sono rappresentati gli Stati membri
nel triangolo istituzionale dell'Unione, è stata al centro dei dibattiti della Convenzione e della Conferenza intergovernativa (CIG)
. Il trattato costituzionale apporta modifiche rilevanti a tale
istituzione. e della . Il trattato costituzionale apporta modifiche
rilevanti a tale istituzione.
Innanzitutto, il trattato costituzionale opera una chiara distinzione tra due istituzioni:
In secondo luogo, la Costituzione apporta alcune modifiche all'organizzazione dei lavori in sede di Consiglio.
Terzo,
il trattato costituzionale prevede che il Consiglio europeo decida un
nuovo sistema di esercizio della presidenza del Consiglio, basato su
una rotazione paritaria tra gli Stati membri. Da una dichiarazione
della CIG emerge tuttavia che, almeno in un primo tempo, verrà
essenzialmente mantenuto l'attuale sistema di rotazione semestrale.
La
Costituzione modifica infine il sistema di votazione a maggioranza
qualificata in sede di Consiglio (articolo I-25). Tale importantissima
questione viene trattata nella scheda sulla doppia maggioranza . .
 
Gli
articoli da III-342 a III-346 del trattato costituzionale stabiliscono
le altre disposizioni relative al Consiglio e al suo funzionamento
interno (modalità di votazione, organizzazione interna, Segretariato
generale del Consiglio e altro). Tali articoli riuniscono
principalmente le disposizioni degli articoli da 202 a 210 del trattato
che istituisce la Comunità europea (trattato CE), adattandoli ai
cambiamenti introdotti dal trattato costituzionale.
È
importante notare che la ponderazione dei voti in sede di Consiglio,
quale attualmente definita all'articolo 205 del trattato CE, è stata
soppressa. La Costituzione prevede un nuovo
sistema per l'adozione degli atti a maggioranza qualificata , la doppia
maggioranza degli Stati e della popolazione, applicabile , la doppia
maggioranza degli Stati e della popolazione, applicabile a decorrere
dal 1° novembre 2009
, la doppia maggioranza degli Stati e della popolazione, applicabile a decorrere dal 1° novembre 2009
Durante
il periodo di transizione tra l'entrata in vigore della Costituzione e
il 1° novembre 2009, la Costituzione rinvia al protocollo sulle
disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi
dell'Unione, che riprende il sistema instaurato dal trattato di Nizza.
 
La
Costituzione conferma le funzioni della Commissione e integra le regole
attuali relative al numero dei membri che la compongono e alla loro
provenienza
La composizione della Commissione, uno dei temi più spinosi affrontati dalla Convenzione e dalla Conferenza Intergovernativa (CIG) , riprende infine il modello proposto dal trattato di Nizza
, perfezionandolo. Per il resto non vi sono modifiche di rilievo, salvo
l'istituzione della carica di ministro degli affari esteri.
Quest'ultimo sarà uno dei vice-presidenti della Commissione. e dalla ,
riprende infine il , perfezionandolo. Per il resto non vi sono
modifiche di rilievo, salvo l'istituzione della carica di ministro
degli affari esteri. Quest'ultimo sarà uno dei vice-presidenti della
Commissione.
Gli articoli I-26, I-27 e I-28
riuniscono le principali novità introdotte dalla Costituzione per
quanto attiene alla composizione della Commissione (articolo I-26),
alla designazione e al ruolo del presidente (art. I-27) e infine alle
funzioni assegnate al futuro ministro degli affari esteri (articolo I-28).
 
 
Il ministro
degli Affari esteri rivestirà un «doppio incarico»: sarà nel contempo
mandatario del Consiglio dei ministri per la politica estera e di
sicurezza comune e uno dei vice presidenti della Commissione. Il
ministro degli Affari esteri dirige la politica estera e di sicurezza
comune dell'Unione . Il trattato costituzionale prevede che, oltre a
presiedere la formazione del Consiglio per gli affari esteri, il
ministro degli Affari esteri contribuisca con le sue proposte
all'elaborazione della politica estera e di sicurezza comune.
Il
ministro degli Affari esteri rappresenta l'UE nelle questioni attinenti
alla politica estera e di sicurezza comune. Egli è altresì tenuto a
garantire il coordinamento delle azioni degli Stati membri dell'Unione
nelle organizzazioni internazionali (articolo III-305). 
Il ministro degli Affari esteri dell'Unione è anche uno dei vicepresidenti della Commissione europea. . 
 
 

 
 

LA
PROCEDURA DI BILANCIO. La Costituzione semplifica la procedura di
bilancio, il che rappresenta un notevole passo avanti. Questa procedura
da adesso in poi è soggetta ad un tipo di codecisione (procedura
legislativa ordinaria), che prevede una sola lettura più conciliazione.
Inoltre è stata eliminata la differenza tra spese obbligatorie e spese
non obbligatorie, come pure la fissazione annuale di un tasso massimo
d'aumento delle spese non obbligatorie. Il quadro finanziario
pluriennale è stato integrato nella Costituzione e le norme relative
alle risorse proprie rimangono sostanzialmente invariate.
La Costituzione affronta la questione della procedura di bilancio dell'Unione in due parti:
  • Parte
    I, titolo VII : le finanze dell'Unione (articoli da I-53 a I-57) -
    questo titolo ingloba gli elementi fondamentali dei principi finanziari
    e di bilancio, delle risorse proprie dell'Unione e del quadro
    finanziario pluriennale;
  • Parte III, titolo
    VI, capitolo II: disposizioni finanziarie (articoli da III-402 a
    III-415) - questo capitolo comprende elementi più dettagliati
    riguardanti il quadro finanziario pluriennale, il bilancio annuale
    dell'Unione, l'esecuzione del bilancio e lo scarico, le disposizioni
    comuni e la lotta contro la frode.
 
NUOVO SISTEMA DI MAGGIORANZA QUALIFICATA
L'articolo
I-25 del trattato costituzionale definisce il nuovo sistema di
maggioranza qualificata. Il sistema precedente, che attribuiva a
ciascuno Stato membro un certo numero di voti, è sostituito da un
sistema di doppia maggioranza.
Ora la
maggioranza qualificata è raggiunta quando una decisione riunisce il
55% degli Stati membri, comprendendo almeno quindici di essi e
rappresentando nel contempo almeno il 65% della popolazione
dell'Unione.
La disposizione secondo la quale
una maggioranza qualificata deve essere costituita dal 55% degli Stati
membri e comprendere almeno quindici di essi necessita di un
chiarimento. In un'Unione composta da 25 Stati membri, 15 Stati
rappresentano il 60% del totale. In un'Unione che si allarga a oltre 25
Stati, tuttavia, tale disposizione perde valore: a partire dal momento
in cui l'Unione conterà 26 Stati membri, il 55% degli Stati comprenderà
matematicamente almeno 15 di essi. Si tratta pertanto di una clausola
transitoria.
L'articolo I-25 specifica che
queste disposizioni si applicano anche quando il Consiglio europeo
delibera a maggioranza qualificata. In questo caso il presidente del
Consiglio europeo e il presidente della Commissione non partecipano
alla votazione.
La Costituzione fissa la data
di applicazione del nuovo sistema al 1° novembre 2009, giorno
dell'insediamento della nuova Commissione che sarà nominata dopo le
elezioni europee dello stesso anno. Fra il 2004 e il 2009 sarà
applicato l'attuale sistema previsto dal trattato
di Nizza . Il trattato costituzionale riprende queste disposizioni nel
"protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e
agli organi dell'Unione" allegato alla Costituzione.
. Il
trattato costituzionale riprende queste disposizioni nel "protocollo
sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi
dell'Unione" allegato alla Costituzione.
 
 
ESTENSIONE DEL VOTO A MAGGIORANZA QUALIFICATA
Il
trattato costituzionale estende il voto a maggioranza qualificata a una
ventina di disposizioni. In numerosi casi tale estensione va di pari
passo con l'applicazione della procedura legislativa ordinaria.
In
tre casi specifici il trattato costituzionale prevede la maggioranza
qualificata introducendo al tempo stesso una clausola speciale, detta
"emergency brake" o "freno di emergenza", che si applica al settore
della libera circolazione dei lavoratori e a due settori inerenti allo
spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Questa
clausola offre a uno Stato membro la possibilità di fare appello al
Consiglio europeo qualora ritenga che gli aspetti fondamentali del
proprio sistema di sicurezza sociale o del proprio ordinamento
giuridico siano minacciati. In questo caso la procedura legislativa è
sospesa. Il Consiglio europeo deve dibattere la proposta in questione e
entro tre mesi:
  • rinviare il progetto al Consiglio, che continua la procedura tenendo conto dei dibattiti in sede di Consiglio europeo, oppure
  • chiedere
    alla Commissione (o, nel settore della giustizia e affari interni, agli
    Stati membri che avevano originariamente elaborato la proposta) di
    presentare una nuova proposta, il che significa che il progetto
    iniziale è considerato non adottato.
 

 

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
La Costituzione adegua il protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE)
firmato ad Amsterdam.
allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE) firmato ad Amsterdam.
La principale innovazione
introdotta riguarda la creazione di un meccanismo di controllo
dell'applicazione del principio di sussidiarietà che per la prima volta
coinvolge direttamente i parlamenti nazionali. Questi possono ormai
avvertire pubblicamente le istituzioni europee, ma anche il loro
governo, in merito a ogni progetto di atto legislativo europeo che a
loro avviso contravvenga al principio di sussidiarietà. A tal fine,
essi dispongono di un termine di sei settimane dalla data di
trasmissione di un progetto di atto legislativo europeo. Ogni
parlamento nazionale potrà dunque riesaminare tali progetti ed emettere
un parere motivato, ogniqualvolta ritenga che il principio di
sussidiarietà non sia stato rispettato. Se un terzo dei parlamenti
condivide lo stesso parere, la Commissione o l'istituzione che ha
presentato il progetto dovrà riesaminare la sua proposta. Al termine di
questo riesame, la Commissione o qualsiasi altra istituzione
interessata potrà decidere di ritirare la sua proposta oppure di
mantenerla o di modificarla, ma sarà comunque tenuta a motivare la sua
scelta.
Il protocollo conferisce inoltre ai
parlamenti nazionali la facoltà di presentare alla Corte, attraverso il
proprio Stato membro, un ricorso per violazione del principio di
sussidiarietà da parte di un atto legislativo.
 
POLITICHE DELL’UNIONE
La
terza parte della Costituzione riunisce le disposizioni relative alle
politiche dell'Unione. Il titolo III di tale parte è più specificamente
dedicato alle politiche e azioni interne, mentre i due seguenti
riguardano l' azione esterna dell'Unione . .
La
Convenzione e la Conferenza intergovernativa (CIG) hanno riservato
un'attenzione particolare alla riforma di alcune politiche, come la Giustizia e gli affari interni (GAI), la politica economica e monetaria e la politica estera e di sicurezza comune (PESC). (GAI), la e la (PESC).
Al
contrario, le altre politiche, con qualche eccezione specifica, non
sono state oggetto di modifiche di particolare rilievo e riprendono le
disposizioni fondamentali che figurano nei trattati CE e UE.
Indipendentemente
da queste poche modifiche specifiche, le politiche e azioni interne
dell'Unione sono state indirettamente toccate dai mutamenti
istituzionali di portata generale che figurano nella prima parte del
trattato costituzionale (categorie di competenze, classificazione degli
atti giuridici, procedura legislativa e maggioranza qualificata, nonché
clausole d'integrazione e coerenza).
 
POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
La Costituzione apporta determinati miglioramenti alla politica economica e alla politica monetaria dell'Unione, e precisamente:
  • il rafforzamento della capacità d'azione dell'Unione e in particolare della zona euro;
  • l'instaurazione della Banca centrale europea (BCE) come istituzione dell'Unione;
  • una notevole semplificazione dei testi
         
LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI
La
costituzione compie importantissimi progressi in materia di giustizia e
affari interni (JAI), in particolare per quanto riguarda l'abolizione
del terzo pilastro e la generalizzazione quasi completa del metodo
comunitario. La conferenza intergovernativa (CIG) ha apportato delle
modifiche limitate al progetto presentato dalla convenzione . .
Le
attuali disposizioni sono raggruppate in un unico capitolo (parte III,
titolo III, capo IV). La definizione generale dello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia (SLSG) è contenuta negli articoli I-42 e III-257
del trattato: "L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia senza frontiere interne". L'articolo I-42
distingue i settori d'azione dell'Unione in materia, vale a dire il
settore legislativo e la cooperazione operativa (specificità
quest'ultima propria della JAI).
L'articolo III-257 fa riferimento ai seguenti principi:
  • sussidiarietà e rispetto delle tradizioni e dei diversi sistemi giuridici;
  • solidarietà nel settore della politica comune in materia di asilo, immigrazione e frontiere esterne;
  • reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale e civile.
 
LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC)
Rispetto
alle disposizioni del trattato sull'Unione europea (trattato UE), due
modifiche principali sono introdotte dalla Costituzione: l'istituzione
di un ministro degli Affari esteri dell'Unione dell'Unione e la creazione di un servizio europeo per l'azione esterna. dell'Unione e la creazione di un servizio europeo per l'azione esterna.
Il
ministro degli Affari esteri contribuirà all'elaborazione della PESC e
sarà responsabile della sua esecuzione, rileverà le funzioni di
rappresentanza esterna della PESC attualmente demandate alla presidenza
e assicurerà il coordinamento dell'azione degli Stati membri
nell'ambito delle organizzazioni internazionali.
Il
servizio europeo per l'azione esterna assisterà il ministro degli
Affari esteri e sarà costituito da funzionari del Segretariato generale
del Consiglio e della Commissione nonché da personale distaccato dai
servizi diplomatici nazionali.
La Corte
di giustizia non è competente in materia di PESC. Essa può tuttavia
pronunciarsi sui ricorsi riguardanti il controllo della legittimità
delle misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche
adottate dal Consiglio dei ministri.
non è competente in
materia di PESC. Essa può tuttavia pronunciarsi sui ricorsi riguardanti
il controllo della legittimità delle misure restrittive nei confronti
di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio dei ministri.

non è competente in materia di PESC. Essa può tuttavia pronunciarsi sui
ricorsi riguardanti il controllo della legittimità delle misure
restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal
Consiglio dei ministri.
La Corte di giustizia è
altresì competente a pronunciarsi sulla compatibilità di un accordo
internazionale, anche in materia di PESC, con le disposizioni della
Costituzione nonché per la clausola secondo la quale l'attuazione della
PESC non incide sulle competenze delle altre politiche e viceversa.
POLITICA DI DIFESA
Le
disposizioni del trattato sull'Unione europea (trattato UE) in materia
di difesa sono state sostanzialmente rafforzate, da un lato, con
disposizioni di applicazione generale che interessano tutti gli Stati
membri, e dall'altro con disposizioni che permettono a un gruppo di
Stati di progredire più rapidamente rispetto agli altri su determinate
questioni relative alla sicurezza e alla difesa.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
La
parte IV del trattato costituzionale contiene le disposizioni generali
e finali; essa prevede l'abrogazione dei precedenti trattati, pur
garantendo la continuità giuridica dell'acquis comunitario, e contempla
le disposizioni transitorie per l'entrata in vigore della costituzione.
La parte IV definisce inoltre il campo di applicazione territoriale del
trattato costituzionale.
Nella parte IV sono
anche contenute le disposizioni in materia di revisione della
costituzione: la procedura ordinaria, la procedura semplificata (le
"clausole passerella") e la procedura di revisione semplificata
riguardante le politiche e le azioni interne dell'Unione. Le procedure
di revisione semplificate rappresentano una delle più importanti
innovazioni della costituzione, soprattutto per quanto riguarda le
clausole passerella che consentono di estendere ad altri campi il voto
a maggioranza qualificata e la procedura legislativa ordinaria. Questa
ultima parte precisa infine la durata illimitata del trattato
costituzionale e la relativa procedura di ratifica e di entrata in
vigore.         

 
 
Costituzione europea
Tabella di raffronto trattati in vigore / trattato costituzionale

Trattato CE
Trattato costituzionale
Art. 1
-
Art. 2
Art. I-3
Art. 3 §1
-
Art. 3 §2
Art. III-116
Art. 4
Art. III-177
Art. 5
Art. I-11
Art. 6
Art. III-119
Art. 7 §1
Art. I-19
Art. 7 §2
Art. I-32
Art. 8
Art. I-30
Art. 9
-
Art. 10
Art. I-5
Art. 11
Art. I-44 e III-419
Art. 11A
Art. III-420
Art. 12
Art. I-4 et III-123
Art. 13
Art. III-124
Art. 14
Art. III-130
Art. 15
Art. III-130
Art. 16
Art. III-122
Art. 17
Art. I-10
Art. 18
Art. I-10 e III-125
Art. 19
Art. I-10 e III-126
Art. 20
Art. I-10 e III-127
Art. 21
Art. I-10 e III-128
Art. 22
Art. III-129
Art. 23
Art. III-151
Art. 24
Art. III-151
Art. 25
Art. III-151
Art. 26
Art. III-151
Art. 27
Art. III-151
Art. 28
Art. III-153
Art. 29
Art. III-153
Art. 30
Art. III-154
Art. 31
Art. III-155
Art. 32
Art. III-225 e III-226
Art. 33
Art. III-227
Art. 34
Art. III-228
Art. 35
Art. III-229
Art. 36
Art. III-230
Art. 37
Art. III-231
Art. 38
Art. III-232
Art. 39
Art. III-133
Art. 40
Art. III-134
Art. 41
Art. III-135
Art. 42
Art. III-136
Art. 43
Art. III-137
Art. 44
Art. III-138
Art. 45
Art. III-139
Art. 46
Art. III-140
Art. 47
Art. III-141
Art. 48
Art. III-142
Art. 49
Art. III-144
Art. 50
Art. III-145
Art. 51
Art. III-146
Art. 52
Art. III-147
Art. 53
Art. III-148
Art. 54
Art. III-149
Art. 55
Art. III-150
Art. 56
Art. III-156
Art. 57
Art. III-157
Art. 58
Art. III-158
Art. 59
Art. III-159
Art. 60
(Art. III-160)
Art. 61
Art. I-42 e III-257
Art. 62
Art. III-265
Art. 63 §1 et §2
Art. III-266
Art. 63 §3 et §4
Art. III-267
Art. 64 §1
Art. III-262
Art. 64 §2
Art. III-266
Art. 65
Art. III-269
Art. 66
Art. III-263
Art. 67
-
Art. 68
-
Art. 69
-
Art. 70
Art. III-236
Art. 71
Art. III-236
Art. 72
Art. III-237
Art. 73
Art. III-238
Art. 74
Art. III-239
Art. 75
Art. III-240
Art. 76
Art. III-241
Art. 77
Art. III-242
Art. 78
Art. III-243
Art. 79
Art. III-244
Art. 80
Art. III-245
Art. 81
Art. III-161
Art. 82
Art. III-162
Art. 83
Art. III-163
Art. 84
Art. III-164
Art. 85
Art. III-165
Art. 86
Art. III-166
Art. 87
Art. III-167
Art. 88
Art. III-168
Art. 89
Art. III-169
Art. 90
Art. III-170
Art. 91
Art. III-170
Art. 92
Art. III-170
Art. 93
Art. III-171
Art. 94
Art. III-173
Art. 95
Art. III-172
Art. 96
Art. III-174
Art. 97
Art. III-175
Art. 98
Art. III-178
Art. 99
Art. III-179
Art. 100
Art. III-180
Art. 101
Art. III-181
Art. 102
Art. III-182
Art. 103
Art. III-183
Art. 104
Art. III-184
Art. 105
Art. I-30 e III-185
Art. 106
Art. I-30 e III-186
Art. 107
Art. I-30 e III-187
Art. 108
Art. I-30 e III-188
Art. 109
Art. III-189
Art. 110
Art. I-30 e III-190
Art. 111
Art. III-326
Art. 112
Art. I-30 e III-382
Art. 113
Art. III-383
Art. 114
Art. III-192
Art. 115
Art. III-193
Art. 116
-
Art. 117
Art. III-199
Art. 118
-
Art. 119
Art. III-201
Art. 120
Art. III-202
Art. 121
Art. III-198
Art. 122
Art. III-197 e III-198
Art. 123 §3
Art. III-198 e III-199 (e III-191)
Art. 124
Art. III-200
Art. 125
Art. III-203
Art. 126
Art. III-204
Art. 127
Art. III-205
Art. 128
Art. III-206
Art. 129
Art. III-207
Art. 130
Art. III-209
Art. 131
Art. III-314
Art. 132
-
Art. 133
Art. III-315
Art. 134
-
Art. 135
Art. III-152
Art. 136
Art. III-209
Art. 137
Art. III-210
Art. 138
Art. III-211 (et I-48)
Art. 139
Art. III-212 (et I-48)
Art. 140
Art. III-213
Art. 141
Art. III-214
Art. 142
Art. III-215
Art. 143
Art. III-216
Art. 144
Art. III-217
Art. 145
Art. III-218
Art. 146
Art. III-219
Art. 147
Art. III-219
Art. 148
Art. III-219
Art. 149
Art. III-282
Art. 150
Art. III-283
Art. 151
Art. III-280
Art. 152
Art. III-278
Art. 153 §1 et §3 à 5
Art. III-235
Art. 153 §2
Art. III-120
Art. 154
Art. III-246
Art. 155
Art. III-247 §1, 3 e 4
Art. 156
Art. III-247 §2
Art. 157
Art. III-279
Trattato CE
Trattato costituzionale
Art. 158
Art. III-220
Art. 159
Art. III-221
Art. 160
Art. III-222
Art. 161
Art. III-223
Art. 162
Art. III-224
Art. 163
Art. III-248
Art. 164
Art. III-249
Art. 165
Art. III-250
Art. 166
Art. III-251
Art. 167
Art. III-252
Art. 168
Art. III-252
Art. 169
Art. III-252
Art. 170
Art. III-252
Art. 171
Art. III-253
Art. 172 al. 1
Art. III-253
Art. 172 al. 2
(Art. III-252)
Art. 173
Art. III-255
Art. 174
Art. III-233 (e III-292)
Art. 175
Art. III-234
Art. 176
Art. III-234
Art. 177
Art. III-292 e III-316
Art. 178
Art. III-317
Art. 179
Art. III-317
Art. 180
Art. III-318
Art. 181A
Art. III-319
Art. 182
Art. III-286
Art. 183
Art. III-287
Art. 184
Art. III-288
Art. 185
Art. III-289
Art. 186
Art. III-290
Art. 187
Art. III-291
Art. 188
Art. III-286
Art. 189
Art. I-20 e I-46
Art. 190
Art. I-20 e III-330
Art. 191
Art. I-46 e III-331
Art. 192
Art. I-20 e III-332
Art. 193
Art. III-333
Art. 194
Art. III-334
Art. 195
Art. I-49 e III-335
Art. 196
Art. III-336
Art. 197
Art. I-20 e III-337
Art. 198
Art. III-338
Art. 199
Art. III-339
Art. 200
Art. III-337
Art. 201
Art. I-26 e III-340
Art. 202
Art. I-23 e I-37
Art. 203
Art. I-23 e I-24
Art. 204
Art. III-342
Art. 205
Art. I-25 e III-343
Art. 206
Art. III-343
Art. 207
Art. III-344
Art. 208
Art. III-345
Art. 209
Art. III-346
Art. 210
Art. III-400
Art. 211
Art. I-26
Art. 212
Art. III-352
Art. 213
Art. I-26 e III-347
Art. 214
Art. I-26 e I-27
Art. 215
Art. III-348
Art. 216
Art. III-349
Art. 217
Art. I-27 e III-350
Art. 218 §1
Art. III-397
Art. 218 §2
Art. III-352
Art. 219
Art. III-351
Art. 220
Art. I-29 e III-359
Art. 221
Art. I-29 e III-353
Art. 222
Art. I-29 e III-354
Art. 223
Art. I-29 e III-355
Art. 224
Art. I-29 e III-356
Art. 225
Art. III-358
Art. 225A
Art. III-359
Art. 226
Art. III-360
Art. 227
Art. III-361
Art. 228
Art. III-362
Art. 229
Art. III-363
Art. 229A
Art. III-364
Art. 230
Art. III-365
Art. 231
Art. III-366
Art. 232
Art. III-367
Art. 233
Art. III-368
Art. 234
Art. III-369
Art. 235
Art. III-370
Art. 236
Art. III-372
Art. 237
Art. III-373
Art. 238
Art. III-374
Art. 239
Art. III-375
Art. 240
Art. III-375
Art. 241
Art. III-378
Art. 242
Art. III-379
Art. 243
Art. III-379
Art. 244
Art. III-380
Art. 245
Art. III-381
Art. 246
Art. I-31
Art. 247
Art. I-31, III-385 e III-400
Art. 248
Art. I-31 e III-384
Art. 249
Art. I-33
Art. 250
Art. III-395
Art. 251
Art. III-396
Art. 252
-
Art. 253
Art. I-38
Art. 254
Art. I-39
Art. 255
Art. I-50 e III-399
Art. 256
Art. III-401
Art. 257
Art. I-32
Art. 258
Art. I-32, III-389 et III-400
Art. 259
Art. III-390
Art. 260
Art. III-391
Art. 261
-
Art. 262
Art. III-392
Art. 263
Art. I-32 e III-386
Art. 264
Art. III-387
Art. 265
Art. III-388
Art. 266
Art. III-393
Art. 267
Art. III-394
Art. 268
Art. I-53
Art. 269
Art. I-54
Art. 270
Art. I-53
Art. 271
Art. I-53 e III-406
Art. 272
Art. III-403 e III-404
Art. 273
Art. III-405
Art. 274
Art. I-26, I-53 e III-407
Art. 275
Art. III-408
Art. 276
Art. III-409
Art. 277
Art. III-410
Art. 278
Art. III-411
Art. 279
Art. III-412
Art. 280
Art. I-53 e III-415
Art. 281
Art. I-7
Art. 282
Art. III-426
Art. 283
Art. III-427
Art. 284
Art. III-428
Art. 285
Art. III-429
Art. 286
Art. I-51
Art. 287
Art. III-430
Art. 288
Art. III-431
Art. 289
Art. III-432
Art. 290
Art. III-433
Art. 291
Art. III-434
Art. 292
Art. III-375
Art. 293
-
Art. 294
Art. III-143
Art. 295
Art. III-425
Art. 296
Art. III-436
Art. 297
Art. III-131
Art. 298
Art. III-132
Art. 299
Art. III-424 e IV-440
Art. 300
Art. III-323 e III-325
Art. 301
Art. III-322
Art. 302
Art. III-327
Art. 303
Art. III-327
Art. 304
Art. III-327
Art. 305
-
Art. 306
Art. IV-441
Art. 307
Art. III-435
Art. 308
Art. I-18
Art. 309
Art. I-59
Art. 310
Art. III-324
Art. 311
Art. IV-442
Art. 312
Art. IV-446
Art. 313
Art. IV-447
Art. 314
Art. IV-448

 
 
 
 
 
 
 
13 sono i Paesi che hanno ratificato il Trattato che adotta la Costituzione europea
Procedures planned for the ratification of the European Constitution
Some of the information in this table is subject to change. In
particular, certain Member States might decide to hold a referendum.

Member State
Procedure
Date scheduled
Previous European referendums
Austria
Parliamentary (Nationalrat and Bundesrat)
Approval by the Nationalrat 11 May 2005.
Approval by Bundesrat 25 May 2005
1994: accession
Belgium
Parliamentary (Chamber and Senate + Assemblies of Communities and Regions).
Indicative referendum ruled out
Approval by the Senate: 28 April 2005 .
Approval by the Chamber: 19 May 2005
Approval by the Brussels regional parliament: 17 June 2005.
Approval by the German Community Parliament of Belgium: 20 June 2005.
Approval by the Walloon regional Parliament: 29 June 2005.
Approval by the French Community Parliament: 19 July 2005.
Approval by the Flemish regional Parliament: no date
NO
Cyprus
Parliamentary
Approval by the House on 30 June 2005
NO
Czech Republic
Referendum probable
But no final decision so far
Referendum should be postponed to end of 2006-beginning of 2007
2003: accession
Denmark
Referendum
Previously scheduled on 27 September 2005
Now postponed (no new date)
1972: accession
1986: Single European Act
1992: Maastricht Treaty (twice)
1998: Amsterdam Treaty
2000: euro
Estonia
Parliamentary
Referendum unlikely
Debate in Parliament confirmed for Autumn 2005. Public debate should however be held before the final vote.
2003: accession
Finland
Parliamentary
Debate
of Parliament previously scheduled in autumn 2005 and ratification
envisaged in the end of the year or the beginning of 2006.
Decision of report of ratification process and presentation of a report to the parliament foreseen in autumn 2005.
Consultative referendum:
1994: accession
France
Referendum
Referendum 29 May 2005 negative (NO: 54,68%; turn out: 69,34%)
1972: enlargement EEC
1992: Maastricht Treaty
Germany
Parliamentary ( Bundestag and Bundesrat)
Approval by Bundestag: 12 May 2005.
Adoption by Bundesrat: 27 May 2005.
NO
Greece
Parliamentary
But the Left parties submitted a joint proposal for a referendum
Approval by Parliament: 19 April 2005
NO
Hungary
Parliamentary
Approval by Parliament : 20 December 2004
2003: accession
Ireland
Parliamentary + Referendum
Referendum postponed.
A White paper would be presented in September 2005.
1972: accession
1987: Single European Act
1992: Maastricht Treaty
1998: Amsterdam Treaty
2001 and 2002: Nice Treaty
Italy
Parliamentary
(Chamber and Senate)
Approval by the Chamber on 25 January 2005 and by the Senate on April 6th.
Consultative referendum:
1989: possible draft Constitution
Latvia
Parliamentary
Approval by the chamber on 2 June 2005
2003: accession
Lithuania
Parliamentary
Approval by Parliament 11-11-04
2003: accession
Luxembourg
Parliamentary (two votes) + consultative referendum
Approval by the Chamber (first reading) on 28 June.
Positive Referendum on 10 July 2005: 56,52% in favour, 43,48% against.
Final approval by the Chamber on 25 October 2005 (57 votes in favour, 1 against).
NO
Malta
Parliamentary
Approval by Parliament: 6 July 2005
2003: accession
Netherlands
Parliamentary (First and second Chambers)+ consultative referendum
Referendum 1 June 2005 negative (61,7%, turn out: 63%)
NO
Poland
No decision so far
The Parliament failed on 5 July to vote on the ratification procedure. The decision should be taken by the next parliament
2003: accession
Portugal
Referendum
Referendum
previously scheduled for October 2005 along with the local elections
(preliminary revision of the national constitution adopted by
Parliament on 22 June 2005)
Government wishes to postpone the process (no date fixed).
NO
Slovakia
Parliamentary
Approval by Parliament: 11 May 2005
2003: accession
Slovenia
Parliamentary
Approval by Parliament: 1 February 2005
2003: accession
Spain
Parliamentary (Congress and Senate) + consultative referendum
Referendum 20 February 2005:
76,7% in favour.
Turnout: 42,3%.
Approval of the Congress on 28 April.
Approval of the Senate on 18 May 2005
NO
Sweden
ParliamentaryNo referendum envisaged at this stage
Presentation of the Ratification Bill previously scheduled in Summer for approval in December 2005 has been postponed.
Consultative referendums:
1994: accession
2003: euro
United Kingdom
Parliamentary (House of Commons and House of Lords). + referendum
Parliamentary ratification process suspended (suspension announced by UK government on 6 June 2005)
1975: Continued membership of the EC

Updated: 04 November 2005
 
 
 
Milano, 30 novembre 2005