Recuperata la delibera dell’Ordine di Milano: radiato un pubblicista (direttore di Marketpress) dal Tribunale di Milano

La sentenza in allegato

Milano, 12 aprile 2007.
Radiato il giornalista pubblicista Gianfranco Rosso, direttore di
Marketpress, dal Tribunale civile di Milano su conforme richiesta della
Procura generale. Il tribunale ha recuperato la severa delibera
dell’Ordine di Milano, che era stata poi “corretta” dall’Ordine
nazionale, il quale aveva preferito infliggere una sanzione di
sospensione di 12 mesi,
Il “buonismo” del Consiglio
nazionale dell’Ordine dei Giornalisti è stato contestato duramente
dalla Procura generale di Milano (nella persona dell’avvocato generale
Manuela Romei Pasetti, in pratica il numero 2 dell’Ufficio), scesa in
campo in difesa della linea dura dell’Ordine della Lombardia. Il caso
riguarda, come dettio, il giornalista pubblicista Gianfranco Rosso, radiato
dall’Albo con la delibera 18 gennaio 2006 pronunciata dal Consiglio
dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. La sanzione è stata
ridotta alla sospensione di 12 mesi dal Consiglio nazionale con delibera 5 luglio 2006. In questa seconda delibera si legge: “Il
Consiglio nazionale non ha notizia di ulteriori comportamenti lesivi
della dignità dell’Ordine professionali compiuti dal Rosso in epoca
successiva a questa lettera e quindi auspica che questo sia il segno di
un ravvedimento dei comportamenti”. La lettera è quella inviata il 7
novembre 2005 da Rosso all’avvocato generale Romei Pasetti con la quale
dichiara la sua disponibilità “a deporre le ostilità” nei confronti dei
colleghi presi di mira, “impegnandosi a non implementare la lite con
ulteriori azioni, anche a sua difesa, aventi contenuti analoghi a
quelli sin qui noti alla magistratura civile e penale competente”.
L’avvocato generale ha chiesto alla V sezione civile del Tribunale che sia ripristinata la sanzione della radiazione. Il tribunale ha deciso, ripristinando la radiaiaone..
L’accusa a Rosso è stata così
riassunta dall’avvocato generale: “Dal complessivo contesto risulta
che i fatti che si assumono posti in essere dal giornalista Rosso
sembrano essere, nelle loro modalità di realizzazione, continuata e
concretizzata in luogo pubblico, in contrasto con la dignità
professionale del giornalista, con il rispetto della sua reputazione e,
in ultima analisi, in contrasto con il rispetto della dignità
dell’Ordine professionale cui il pubblicista appartiene.
Ed
invero i comportamenti denunciati nei plurimi esposti si traducono in
manifestazioni persecutorie di Gianfranco Rosso finalizzate ad
escludere, puntigliosamente, dalla partecipazione
a conferenze
stampa (rectius manifestazioni commerciali aperte ai giornalisti) –
certamente non riservate ed esclusive – soggetti a suo “insindacabile”
giudizio non legittimati ad assistervi.
Egli si arroga cioè di
individuare le persone legittimate a partecipare a tali manifestazioni
aperte ai giornalisti (qualifica peraltro non strettamente necessaria
per la partecipazione) facendo, se del caso, escludere i presunti non
legittimati con l’intervento delle forze dell’ordine”.
La dottoressa Romei Pasetti ha presentato
reclamo al Tribunale Civile di Milano (sezione 5° civile), chiedendo
che a Gianfranco Rosso sia inflitta la sanzione della radiazione,
perché la delibera del Consiglio nazionale è “non corretta e illogica”.
Scrive ancora Manuela Romei Pasetti: “Il Consiglio nazionale ha dedotto
il ravvedimento da una lettera di intenti non seguita da ulteriori
comportamenti lesivi”, senza valutare “l’entità della grave condotta,
reiterata nel tempo, compromissiva della dignità professionale degli
iscritti all’Ordine”. “La lettera del 7 novembre 2005 e l’interruzione
dei comportamenti aggressivi del Rosso sembrano, a parere di questo
ufficio, doversi mettere in relazione soltanto con la pendenza del
procedimento disciplinare in questione e non con un serio ravvedimento
che possa indurlo a ragionevolezza con cessazione dei comportamenti
ostili”.
In un’altra vicenda precedente Rosso era stato radiato dall’Ordine di Milano; anche questa sanzione era stata ridotta dal Consiglio nazionale a quella della censura.
Si legge nella sentenza del Tribunale: Invero,
esaminando la successione degli esposti , deve concordarsi con il
Procuratore Generale che successivamente al primo procedimento
disciplinare conclusosi in data 18/3/2004 con la censura, gli episodi
contrastanti con la dignità professionale del giornalista e dell'
Ordine si sono addirittura intensificati e che anche successivamente
alla citata dichiarazione d'intenti del 7/11/05 gli stessi non sono
affatto cessati, per cui la promessa desistenza del Rosso aveva
evidentemente il solo scopo di incidere sull'esito del procedimento
disciplinare in corso. Come lo stesso Consiglio Nazionale ha constatato
- non facendone però seguire le debite conseguenze - il Rosso non ha
tratto alcun insegnamento dalla prima sanzione e neppure ha apprezzato
l'indulgenza una prima volta dimostrata nei suoi conftonti.
Tale giudizio trova ampia conferma anche nel
tenore letterale del reclamo in questa sede proposto dal Rosso in cui
si insiste nel qualificare la sua condotta come "una lite solitaria
contro un manipolo di persone dedite a vestire illegittimamente i panni
di giornalisti" e si lamenta che l'Ordine "si sia lavato le mani
lasciando il Rosso esposto a tutte le insidie procurate dal sodalizio
accusatorio", ignorando totalmente quanto il Consiglio regionale aveva
spiegato nella decisione 18/23/1/06, che cioè coloro che intendono
iscriversi all'Albo dei pubblicisti devono svolgere per due anni in
maniera non occasionale e retribuita attività giornalistica e pertanto
non possono essere esclusi dalla partecipazione ad eventi non riservati
esclusivamente ai giornalisti iscritti; che la collaborazione
giornalistica può essere esercitata da chiunque e non richiede
iscrizione nell'elenco professionale, trattandosi di cosa diversa
dall'inserimento a tempo pieno nella redazione di una testata
registrata, che implica invece esercizio professionale ed esige
l'iscrizione all'Albo, che dunque la pretesa del Rosso era del tutto
ingiustificata e dettata da meri interessi personali. Non può dubitarsi
dunque che le condotte del Rosso, da costui non smentite per
sussistenza e modalità di estrinsecazione, si qualifichino come
assolutamente arbitrarie, lesive del decoro e della dignità della
categoria e della sua persona di giornalista, contrarie a doveri di
lealtà e di collaborazione e ai diritti fondamentali di libertà, di
movimento, di libera manifestazione del pensiero”.
Scrive ancora il Tribunale: E contrarie altresì al principi fondamentali della carta dei doveri del giornalista dell'8/7/1993:
"Il giornalista deve rispettare, coltivare,
difendere, il diritto d'informazione di tutti i cittadini" e non quindi
creare dei circuiti privilegiati o esclusivi di circolazione di notizie
nell'ambito della stessa categoria;
"Il giornalista non può subordinare in alcun
caso al profitto personale le informazioni economiche o finanziarie di
cui sia venuto comunque a conoscenza" e sembra, invece, proprio questa
la finalità ispiratrice dell'agire professionale dell'incolpato.
In ordine al trattamento sanzionatorio,
premesso che le condotte contestate costituiscono illecito disciplinare
pur in assenza di tipicizzazione legale, in quanto lesive del decoro e
della dignità professionali del giornalista e dell'ordine professionale
(art. 48 L.63/69), va ancora osservato che le sanzioni elencate negli
artt. 52-53-54 della legge professionale presuppongono illeciti che,
per quanto gravi, non mettono in dubbio la idoneità dell'incolpato a
continuare a svolgere l'attività di giornalista con il decoro e la
dignità necessari a non intaccare quell'imprescindibile sentimento di
stima che deve esistere nei contronti dei rappresentati di una
categoria che attraverso l'informazione svolge una rilevante funzione
di promozione del progresso civile e culturale della società. Nella
fattispecie si deve ritenere che detto rapporto è ormai venuto meno e
che neppure possano essere recuperati spirito di collaborazione e
cooperazione nei confronti degli altri giornalisti, che solo un
atteggiamento di apertura, di manifesta lealtà e buona fede può
garantire e preservare, condizioni che il Rosso non sembra interessato
a mantenere o recuperare. In altre parole, la situazione appare così
irreversibilmente deteriorata da far ritenere non più compatibile la
permanenza del Rosso nell'albo professionale, ne discende che unico
provvedimento idoneo e proporzionato all'entità ed alla natura degli
addebiti sia rappresentato dalla radiazione”.
 
 

Allegati: rosso-tribunale07.doc

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