INTERCETTAZIONI.
Il Consiglio dell’Ordine della
Lombardia censura
Paolo Mieli e Maurizio Belpietro:
vietato pubblicare intercettazioni
con particolari sessuali personali
e con i nomi delle vallette
"protette" da Salvo Sottile.
L’intera delibera in allegato.
Il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia ha deliberato
di sanzionare con la censura i giornalisti professionisti Maurizio
Belpietro, direttore responsabile del “Giornale”, e Paolo Mieli,
direttore responsabile del “Corriere della Sera”. “La censura, da
infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste –
dice l’articolo 53 della legge 69/1963 - nel biasimo formale per la
trasgressione accertata”. Il Consiglio ha affermato il
principio secondo il quale è vietato pubblicare intercettazioni con
particolari sessuali e con i nomi delle persone coinvolte in un giro di
favori e controfavori. Il provvedimento è «di immediata efficacia in
quanto atto di natura amministrativa» (Cass., sez. un. civ., sentenza
n. 9288/1994). La sanzione è collegata alla pubblicazione sui due
quotidiani delle intercettazioni di Salvo Sottile nel quadro del
“Savoiagate”.
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Franco Abruzzo: "Non esiste la libertà di scrivere tutto"
Milano, 17 marzo 2007. "Non esiste - ha dichiarato Franco Abruzzo
- la libertà di scrivere tutto quello che figura nelle carte
processuali. La tutela della dignità della persona prevale sul diritto
di cronaca e di critica. La dignità della persona è il cuore della
nostra Costituzione. Alcuni giornalisti devono capire che la normativa
sulla privacy realizza l'articolo 2 della Costituzione e
che le nostre leggi accordano una protezione totale ai soggetti deboli.
L'articolo 21 va letto tutto, anche il sesto comma, che pone il limite
del buon costume all'esercizio del diritto di informazione. Il buon
costume, ha spiegato la Corte costituzionale con la sentenza 293/2000,
è nient'altro che il rispetto della dignità della persona. Su questa
linea è attestato da sempre il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti
della Lombardia. In queste ore diversi parlamentari di destra, per di
più giornalisti, hanno attaccato l'Ordine. Farebbero bene, invece, a
frequentare un corso di diritto costituzionale o di diritto
dell'informazione".
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L’Ordine di Milano dimostra con i fatti
delibera 16 ottobre 2006 (che è integralmente allegata a questo
messaggio e che è leggibile anche in https://www.odg.mi.it/docview.asp?DID=2549 (il portale diretto da Franco Abruzzo).Il
Consiglio ha affermato il principio secondo il quale è vietato
pubblicare intercettazioni con particolari sessuali e con i nomi delle
persone coinvolte in un giro di favori e controfavori. La delibera è
esecutiva, ma non definitiva.
radiofonici, televisivi e telematici) grava l’onere di vigilare perché
le regole penali e le regole deontologiche della professione
giornalistica siano rispettate secondo parametri fissati anche dai
giudici: “Posto che al direttore responsabile di un giornale incombe
l'autonomo obbligo giuridico di conoscere quanto è oggetto di
pubblicazione e di svolgere una positiva attività di vigilanza, al fine
di impedire che a mezzo del giornale si commettano reati, il controllo
non può esaurirsi in una mera «presa d'atto», ma deve necessariamente
riguardare il contenuto degli articoli da pubblicare e l'assunzione di
iniziative volte a elidere eventuali profili penalmente rilevanti”
(Cass. pen. Sez. I, 19-09-2003, n. 47466; FONTI Guida al Diritto, 2004,
13, 78). Il direttore risponde anche dei titoli, della pubblicazione
delle foto, degli elementi iconografici che appaiono nel giornale, in
sostanza della grafica del giornale. Il giornale è opera collettiva
dell’ingegno di cui il direttore è autore. Sotto questo profilo la
responsabilità del direttore si estende anche alle inserzioni
pubblicitarie. Il “Corriere della Sera” (edizione 18 giugno) ha
pubblicato i nomi e le foto delle vallette M.M. ed E.G. in un contesto
fortemente negativo e lesivo della dignità delle stesse.
vallette E.G. e M.M., citate con nome e cognome, sono, come ha scritto
Mauro Paissan, massacrate e messe alla berlina dal quotidiano più
diffuso d’Italia (700mila copie). Viene raccontato anche che E.G., in
cambio delle comparsate in tv, viene accompagnata alla Farnesina dove
Salvo Sottile lavora e riceve le sue “protette” dalle quali si aspetta
“riconoscenza”, mentre M.M. viene indicata come una “porcella doc”.
e ha come corredo le foto delle due vallette televisive. Giovanna
Cavalli riporta le battute di Sottile su M.M. e precisa: “Più stretta,
almeno dalle intercettazioni, sembra la conoscenza tra Sottile ed
E.G….Sottile racconta di più incontri ravvicinati”.
quattro mani) di Massimo Malpica ed Enrico Sarzanini (mentre il terzo
articolo, del 20 giugno, è siglato MMO ed è titolato “LE SIGNORINE DEL POTERE. Belle e disponibili: ecco le donne reali”). I primi due articoli (dai titoli eloquenti: “Donne, truffe e favori: ecco i colloqui spiati” e “Un pubblico ufficiale da corrompere per slot e videopoker”) spifferano
anche intercettazioni telefoniche relative al giornalista
professionista Salvatore Sottile circa i suoi rapporti intimi con le
due soubrette (M.M. ed E.G.) della Rai (di una delle quali, E.G., viene
pubblicata anche la foto). In particolare nell’articolo siglato MMO si
legge: “Sottile manda a prendere E. G, dall’autista per convegni
amorosi che per i magistrati si tengono persino a Palazzo Chigi e alla
Farnesina”. Parla di M.M., che per Sottile “è un bel tipo, un bel tipo di porcella”. In
questo testo le vallette vengono citate con le iniziali, ma anche nel
“Giornale” sono citate con nome e cognome. La foto di E.G. ha un
sottotitolo riferito a Sottile: “Ho parlato di lei col direttore
generale. Dice che una così fa sempre comodo”. “Secondo i magistrati
lucani, insomma, l’ente radiotelevisivo pubblico risulta utilizzato da
Sottile come merce di scambio per ottenere ogni tipo di beneficio e di
favori compresi quelli di natura sessuale” (dal “Giornale” del 18 giugno 2006, pagina 5).
gossip è estremamente attento al dettaglio, scava nei retroscena e si
insinua nella vita privata dei personaggi in qualche modo famosi,
creando così le notizie. Però, a differenza dei giornali femminili
(spesso sono associati ai giornali scandalistici, quindi di bassa
qualità), il “metodo Mieli” (affermatosi nei primi anni 90) tratta
anche gli argomenti frivoli e il pettegolezzo con un tono serioso”. Il gossip si ritiene faccia aumentare le vendite dei giornali. Celebre l’affermazione attribuita a Mieli secondo la quale “il
giornalista è un ascensore che va dai cieli dei grandi problemi ai
sottofondi della cronaca più bassa. Questa metafora sta ad indicare che
i giornalisti non si devono occupare esclusivamente di problematiche di
una certa rilevanza, ma devono interessarsi ed occuparsi anche di
notizie con un peso decisamente minore, trattando con serietà argomenti
frivoli (il gossip) e con più leggerezza argomenti seri (per esempio la
politica)”. (Tesi di Sonia Miletta, “Paolo Mieli, dal gruppo
Espresso alla Stampa e, negli anni di Tangentopoli, al Corriere della
Sera, un “metodo” che ha segnato una svolta nel giornalismo italiano”,
Università degli Studi di Milano Bicocca, sintesi in Tabloid n.
12/2004). Le scelte di Mieli e Belpietro, quindi, hanno un
retroterra vecchio di 15 anni. Il “metodo Mieli” ha guadagnato
proseliti in tutt’Italia.
targati con nomi e foto delle due vallette. Belpietro e Mieli avrebbero
potuto disporre l’oscuramento dei nomi e delle foto senza
nuocere alla informazione sulle attività di Sottile. Il riserbo si
impone sulla sfera della vita sessuale a tutela della dignità delle
persone coinvolte nella vicenda.
autonoma sia rispetto a quella penale sia a quella civile e
amministrativa, stante la diversità dei presupposti e delle finalità
dell'una rispetto alle altre”. Ne conseguiva che, “come la
pronuncia del giudice penale non è vincolante per il Consiglio
dell'Ordine, che ha sempre piena autonomia e indipendenza di decisione,
e che può benissimo ritenere il fatto che per il giudice penale non
costituisce reato infrazione ai doveri disciplinari, così la stessa
pendenza di un processo penale a carico di un iscritto non impedva al
Consiglio di giudicarlo indipendentemente dall'esito di tale giudizio”.
effetto della modifica dell'art. 653 cod. proc.pen. operata dall'art.1
della legge n. 97 del 2001 (norme sul rapporto tra procedimento penale
e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche), applicabile in virtù della
norma transitoria di cui all'art. 10 ai procedimenti in corso
all'entrata in vigore della citata legge, l'efficacia di giudicato -
nel giudizio disciplinare - della sentenza penale di assoluzione non è
più limitata a quella dibattimentale ed è stata estesa, oltre alle
ipotesi di assoluzione perchè "il fatto non sussiste" e "l'imputato non
l'ha commesso", a quella del "fatto non costituisce reato". Ne consegue
che, qualora l'addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti
contestati in sede penale, si impone, ai sensi dell'art. 295 cod. proc.
civ., la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello
penale, atteso che dalla definizione di quest'ultimo può dipendere la
decisione del procedimento disciplinare”. (Cass. civ. Sez. Unite,
08-03-2006, n. 4893 (rv. 587171); FONTI Mass. Giur. It., 2006; CED
Cassazione, 2006; RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI ConformiCass. civ. Sez.
III, 23-05-2006, n. 12123; Vedi Cass. civ. Sez. Unite, 17-11-2005, n.
23238; Cass. civ. Sez. Unite, 19-09-2005, n. 18451; Cass. civ. Sez.
Unite, 10-09-2004, n. 18260).
facciano giudicato nei confronti dell’istruttoria disciplinare.
Nell’ordinamento non c’è traccia alcuna di una “pregiudiziale
deontologica”. In sintesi la pronuncia di un Collegio professionale non
limita le valutazioni di un altro Collegio sugli stessi fatti. “La delibera di archiviazione adottata da un Consiglio non può produrre certamente alcun effetto di giudicato” (Remo Danovi in “Il procedimento disciplinare nella professione di avvocato, pag. 28, Giuffrè 2005).
Tanto più, quando la motivazione dell’archiviazione appare
assolutamente carente. Il giudice amministrativo disciplinare non
può sottrarsi al generale obbligo di motivazione sancito dall’articolo
57 della legge professionale n. 69/1963 e dall'art. 3 della legge n.
241/1990. Va ancora osservato che la legge 241/1990 (legge generale sul
procedimento amministrativo) ha imposto alle pubbliche amministrazioni
l'obbligo di dare conto delle rispettive scelte, evidenziando i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottesi ad ogni
risoluzione adottata. L'inosservanza dell'obbligo di motivazione su
questioni di fatto integra una violazione di legge solo ove essa si
traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente,
vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità
ai fatti di causa.
di ciò che hanno scritto i loro redattori su E.G. e M.M., ma anche dei
titoli e della pubblicazione delle foto delle vallette (scelte queste fatte nella redazione centrale di Milano del “Corriere della Sera” e del “Giornale”).
Belpietro e Mieli non possono non aver visto le pagine che dal 18
giugno in poi i loro giornali hanno dedicato alle intercettazioni del
“Savoiagate”. Non si trattava di notizie modeste, ma di notizie
sormontate da titoloni a tutta pagina. I direttori, quindi, hanno
compiuto scelte censurabili in sede disciplinare, avallando il gossip.
Il Garante della privacy, Francesco Pizzetti, ha affermato nella
relazione 2005 al Parlamento (letta il 7 luglio 2006 a Montecitorio)
che “non è buon giornalismo e comunque non è mai lecito ledere la
dignità delle persone per mero gossip, utile ad aumentare le vendite o
a sollecitare forme di voyeurismo”.
decreto di archiviazione di un procedimento penale sorto a carico di un
professionista non osta, stante il principio di autonomia della
valutazione disciplinare rispetto a quella effettuata all'autorità
giudiziaria, a che la condotta dal medesimo mantenuta, ritenuta
irrilevante in sede penale, sia viceversa suscettibile di essere
positivamente apprezzata in sede disciplinare, ove idonea a ledere i
principi della deontologia professionale. Ne consegue che ben può il
giudice disciplinare esercitare il suo discrezionale potere di
tipizzazione della condotta deontologicamente illecita attraverso
l'integrazione di ipotesi comportamentali non contemplate dalla
disposizione penale ma che pur sempre traggano la loro rilevanza dalla
più vasta finalità che la norma stessa tende a raggiungere”. (Cass.
civ. Sez.III, Ord., 12-05-2003, n. 7186; FONTI Giur. Bollettino legisl.
tecnica, 2003, 472). Questo principio vale soprattutto e a maggior
ragione in campo deontologioco: una delibera di archiviazione di un
Consiglio di Ordine non può paralizzare il potere/dovere di indagine di
un altro Consiglio dell’Ordine sia pure sugli stessi fatti ma su
persone diverse e su circostanze che vanno al di là del contenuto degli
articoli (investendo i titoli, l’impaginazione, le foto).
tema di responsabilità disciplinare dei giornalisti, la norma
deontologica di cui all'art. 8 del Codice di deontologia di cui
all'art. 139 del d.lgs. n. 196 del 2003 è chiaramente espressa con una
formulazione che, letta secondo la logica propria della norma
impositiva di un comando o di un divieto o permissiva di un
comportamento, va intesa nel senso che "è fatto divieto al giornalista
di fornire notizie o pubblicare immagini o fotografie di soggetti
coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità delle persone, salvo
che si tratti di informazioni essenziali". Essa, dunque, pone in primo
luogo un divieto quando le notizie, le immagini o le fotografie dei
soggetti coinvolti in un fatto di cronaca siano lesive della loro
dignità e solo in via di deroga ne consente il superamento. (Rigetta,
App. Milano, 20 Maggio 2005)”. (Cass. civ. Sez. III, 31-03-2006, n.
7607. A.M. c. Cons. Naz. Ord. Giornalisti; FONTI Mass. Giur. It., 2006;
CED Cassazione, 2006).
Costituzione e art. 2 della legge 69/1963) è il limite costituzionale
interno all’esercizio del diritto di cronaca e di critica.
l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o
pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di
cronaca lesivi della dignità della persona, né si sofferma su dettagli
di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o
dell'immagine. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o
comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende
né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il
consenso dell'interessato. Le persone non possono essere presentate con
ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare
abusi”. Il Codice, quindi, vieta di fornire notizie o di
pubblicare immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di
cronaca lesivi della dignità della persona. La foto, che è una notizia,
subisce tutti i limiti propri della notizia potenzialmente lesiva della
dignità delle persone. Ha scritto al riguardo il Consiglio dell’Ordine
dei Giornalisti della Lombardia (deliberazione 17 luglio 2000 che
sanziona il direttore e un redattore di un settimanale milanese
colpevoli di aver pubblicato il nome di un aviere violentato in
caserma): “La legge professionale e la legge n. 675/1996 (oggi dlgs
196/2003, ndr) sulla tutela dei dati personali, - figlie entrambe
dell’articolo 2 della Costituzione -, hanno al centro della loro azione
la salvaguardia della dignità della persona. L’articolo 21 non sempre
prevale sull’articolo 2 della Costituzione. Nel bilanciamento dei
valori tutelati, succede che la difesa della dignità di una persona -
coinvolta in fatti di cronaca lesivi della dignità della persona stessa
- possa prevalere. In questo caso il cronista fa un passo
indietro, racconta gli avvenimenti nella loro essenzialità e tace il
nome della persona o delle persone ferite nella loro identità e nella
loro dignità, perché la pubblicazione dei nomi e cognomi aggiungerebbe
dolore al dolore sofferto, umiliazione all’umiliazione patita”.
sbandamenti al di fuori del campo, non solo del diritto positivo, ma
anche di quello ben più largo del corretto costume professionale. La
sfera della deontologia professionale deve essere considerata più ampia
dell'illecito penale, che trova nelle precise indicazioni del Codice
penale la sua definizione, l'attribuzione di responsabilità e la
conseguente pena. Se il Codice penale si ispira al principio del neminem laedere, le
norme che, contenute nella legge sull'ordinamento della professione
giornalistica, l'Ordine dei Giornalisti è tenuto a far osservare
riguardano un'area assai più vasta che è quella del vivere honeste (così il Cnog e il Consiglio Liguria, 14.10.1969 e 16.9.1986).
condotta negativa del giornalista che non pone in essere i
comportamenti dettati dalla deontologia professionale equivale a porre
in essere un'azione lesiva delle dignità professionale e quindi
equivale ad un comportamento attivo. Come, però, in diritto penale il
comportamento omissivo deve consistere in un non fare che costituisca
violazione di un obbligo di attivarsi discendente da una norma
giuridica, così, per il codice deontologico della professione
giornalistica, il comportamento omissivo deve consistere in un non fare
che costituisca violazione di un obbligo di attivarsi discendente da
una corretta etica professionale (Cnog, 5.12.1972).
diritto-dovere di cronaca non può comportare il sacrificio del
principio, costituzionalmente tutelato, del rispetto della reputazione
e della dignità della persona umana.
si possano pubblicare, ma non gli insulti e le offese contenuti
all’interno delle intercettazioni stesse;
giornalisti professionisti Maurizio Belpietro, direttore responsabile
del “Giornale”, e Paolo Mieli, direttore responsabile del “Corriere
della Sera”: “La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze
di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione
accertata”.
(Si veda anche parere dell’Ufficio VII della Direzione generale Affari
civili e libere professioni del Ministero di Giustizia 27 febbraio
1998; prot. 7/36004002/F007/744/U).
dell'Ordine è organo preposto alla sorveglianza ed alla
disciplina dei suoi iscritti ed i suoi provvedimenti sono, e devono
essere, per la loro natura accessibili a tutti. Pertanto la
pubblicazione integrale sulla stampa del provvedimento disciplinare
non costituisce comportamento illecito lesivo dei diritti
dell'incolpato” (Trib. Milano, 27 luglio 1998; Parti in causa A.M. c. F.A. e altro; Riviste Rass. Forense, 1999, 200). Questa sentenza è condivisa dall’Ufficio del Garante della privacy (i relativi provvedimenti sono in Newsletter del Garante 9 - 15 aprile 2001 e Newsletter del Garante 17 - 23 febbraio 2003).
ex legge n. 241/1990) può essere presentato (dall’interessato e dal
Procuratore generale della Repubblica) ricorso al Consiglio nazionale
dell'Ordine dei Giornalisti (Lungotevere dei Cenci 8, 00186 Roma) ai
sensi dell'articolo 60 della legge n. 69/1963 nel termine di 30 giorni
dalla notifica del provvedimento stesso e secondo le modalità fissate
dagli artt. 59, 60, e 61 del Dpr 4 febbraio 1965 n. 115. Nei casi di
provvedimenti disciplinari e di cancellazioni, il ricorrente può
proporre, unitamente al ricorso o successivamente ad esso, istanza di sospensione cautelare. Se presentata al Consiglio regionale, l'istanza di sospensione, unitamente a copia del ricorso e della delibera impugnata, va immediatamente
trasmessa al Consiglio nazionale, senza attendere lo scadere dei 30
giorni di deposito previsto dall'art. 61 del Regolamento di esecuzione
della legge 3.2.1963 n. 69. Il ricorrente può anche presentare
l'istanza, unitamente a copia del ricorso e della deliberazione
impugnata, direttamente al Consiglio nazionale.
notificazione di questa delibera anche per mezzo della posta
elettronica certificata ai soggetti pubblici e privati in possesso di
indirizzo telematico (art 151 Cpc; art 12 l. 205/2000; art. 3/bis l. 241/1990; art. 12 Dlgs 82/2005).
Il presidente dell’OgL-estensore
Allegati: mieli-belpietro-delibera-16ot06.doc
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