Delibera disciplinare dell’Ordine
dei giornalisti della Lombardia
Foto di un detenuto in manette
sul “Corriere della Sera”:
inflitta la censura a Paolo Mieli
“La censura, da infliggersi nei casi
di abusi o mancanze di grave entità,
consiste nel biasimo formale
per la trasgressione accertata”.
Pubblichiamo il testo integrale del provvedimento
Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia
nella sua seduta del 10 luglio 2006;
sentito il consigliere istruttore, Sergio D’Asnasch (articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241);
visti gli articoli 2 e 48 della legge 3.2.1963 n. 69
sull’ordinamento della professione giornalistica; la Carta dei doveri
dei giornalisti e l’articolo 8 del Codice deontologico relativo al
trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività
giornalistica (meglio noto come Codice deontologico sulla privacy);
sull’ordinamento della professione giornalistica; la Carta dei doveri
dei giornalisti e l’articolo 8 del Codice deontologico relativo al
trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività
giornalistica (meglio noto come Codice deontologico sulla privacy);
lette la sentenza n. 11/1968 della Corte costituzionale secondo la quale l’Ordine <....con i suoi poteri di ente pubblico vigila,
nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla
rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce,
anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di
informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano
comprometterla> e la sentenza n. 7543 del 9 luglio 1991 (Mass. 1991) della Cassazione civile secondo la quale <la
fissazione di norme interne, individuatrici di comportamenti contrari
al decoro professionale, ancorché non integranti abusi o mancanze,
configura legittimo esercizio dei poteri affidati agli Ordini
professionali, con la consequenziale irrogabilità, in caso di
inosservanza, di sanzione disciplinare>;
nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla
rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce,
anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di
informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano
comprometterla> e la sentenza n. 7543 del 9 luglio 1991 (Mass. 1991) della Cassazione civile secondo la quale <la
fissazione di norme interne, individuatrici di comportamenti contrari
al decoro professionale, ancorché non integranti abusi o mancanze,
configura legittimo esercizio dei poteri affidati agli Ordini
professionali, con la consequenziale irrogabilità, in caso di
inosservanza, di sanzione disciplinare>;
espletati gli accertamenti e le sommarie informazioni di cui agli articoli 6/b della legge 241/1990 e 56 della legge 69/1963;
tenuto conto della sentenza 14 dicembre 1995 n. 505 della Corte costituzionale;
visti altresì gli atti del procedimento;
Considerato quanto segue:
1. Fatti. Avviso disciplinare e apertura del procedimento disciplinare.
La segreteria di questo Consiglio ha acquisito copia del Corriere della Sera
del 10 settembre 2005, che, alla pagina 16, pubblica l’immagine di un
cittadino in manette da ritenere ancora “innocente” o “non colpevole”,
non avendo subito condanne penali definitive. La foto porta la firma
del fotogiornalista Stefano Cavicchi (iscritto nell’elenco pubblicisti
dell’Albo di Bologna).
del 10 settembre 2005, che, alla pagina 16, pubblica l’immagine di un
cittadino in manette da ritenere ancora “innocente” o “non colpevole”,
non avendo subito condanne penali definitive. La foto porta la firma
del fotogiornalista Stefano Cavicchi (iscritto nell’elenco pubblicisti
dell’Albo di Bologna).
In data 14 settembre 2005, il presidente dell’Ordine ha fatto
notificare al giornalista professionista Paolo Mieli avviso
disciplinare (che fa parte integrante di questo provvedimento),
contestando il fatto e illustrando la normativa sul punto, con l’invito
a trasmettere, entro 30 giorni, le controdeduzioni. Mieli non ha
ritenuto in questa fase del procedimento di doversi difendere.
notificare al giornalista professionista Paolo Mieli avviso
disciplinare (che fa parte integrante di questo provvedimento),
contestando il fatto e illustrando la normativa sul punto, con l’invito
a trasmettere, entro 30 giorni, le controdeduzioni. Mieli non ha
ritenuto in questa fase del procedimento di doversi difendere.
In data 2 maggio 2006, il Consiglio ha deliberato di aprire il
procedimento disciplinare sulla base di queste prime considerazioni:
procedimento disciplinare sulla base di queste prime considerazioni:
“Il rispetto della dignità della persona (art. 2 legge 69/1963) è
un limite costituzionale (sentenza 293/2000 della Corte
costituzionale) all’esercizio del diritto di cronaca e di critica.
un limite costituzionale (sentenza 293/2000 della Corte
costituzionale) all’esercizio del diritto di cronaca e di critica.
Il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali
nell’esercizio dell’attività giornalistica (meglio noto come Codice
deontologico dei giornalisti sulla privacy) all’articolo 8 (Tutela della dignità della persona) afferma:
“Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce
notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti
di cronaca lesivi della dignità della persona, né si sofferma su
dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della
notizia o dell'immagine. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o
comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende
né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il
consenso dell'interessato. Le persone non possono essere presentate con
ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare
abusi”.
nell’esercizio dell’attività giornalistica (meglio noto come Codice
deontologico dei giornalisti sulla privacy) all’articolo 8 (Tutela della dignità della persona) afferma:
“Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce
notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti
di cronaca lesivi della dignità della persona, né si sofferma su
dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della
notizia o dell'immagine. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o
comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende
né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il
consenso dell'interessato. Le persone non possono essere presentate con
ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare
abusi”.
Tra i principi della Carta dei doveri figura quello che impegna i giornalisti “a non pubblicare immagini o fotografie.... comunque lesive della dignità della persona”.
Dalle “carte” (pag. 16 del Corriere della Sera del 10 settembre 2005) affiorano elementi tali da configurare, in via di ipotesi, a carico di Paolo Mieli , l’accusa
a) di aver violato l’obbligo di esercitare con dignità e decoro la professione (articolo 48 della legge 69/1963 sull’ordinamento della professione di giornalista);
b) di aver violato il principiodi promuovere la fiducia tra
la stampa e i lettori (articolo 2 della legge 69/1963), pubblicando una
foto che lede il principio della dignità della persona;
la stampa e i lettori (articolo 2 della legge 69/1963), pubblicando una
foto che lede il principio della dignità della persona;
c) di non aver rispettato la propria reputazione e la
dignità dell'Ordine professionale (articolo 48 della legge
professionale 69/1963).
dignità dell'Ordine professionale (articolo 48 della legge
professionale 69/1963).
d) di essere venuto meno ai doveri e agli obblighi di vigilanza propri di un direttore responsabile di quotidiano”.
In quella occasione il Consiglio sottolineò che “l’iniziativa non
comporta, neppure implicitamente, alcuna pronuncia di colpevolezza, ma
costituisce mero atto preliminare alla valutazione dei fatti da parte
del Consiglio, tenuto ad esercitare il potere disciplinare ex art. 2229 del Codice civile ed art. 1 (V comma) della legge n. 69/1963 (Cass. sez. un. civili 25 ottobre 1979 n. 5573)”.
comporta, neppure implicitamente, alcuna pronuncia di colpevolezza, ma
costituisce mero atto preliminare alla valutazione dei fatti da parte
del Consiglio, tenuto ad esercitare il potere disciplinare ex art. 2229 del Codice civile ed art. 1 (V comma) della legge n. 69/1963 (Cass. sez. un. civili 25 ottobre 1979 n. 5573)”.
2. La posizione del fotogiornalista Stefano Cavicchi.
Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna,
nella seduta dell’11 ottobre 2005, ha archiviato la posizione del
fotogiornalista Stefano Cavicchi, ritenendo “che il lavoro del
fotoreporter giornalista consista nel fornire al collega professionista
che opera al desk, e che quindi non ha avuto la possibilità dì essere
presente al fatto di cronaca, quanti più elementi possibili per una
completa e corretta comprensione della notizia. La scena, il
susseguirsi degli eventi e il luogo, vanno perciò rappresentati in
tutta la loro complessità e ampiezza, anche con particolari
raccapriccianti che mai troverebbero pubblicazione, come ad esempio in
occasione di tragici incidenti o disastri naturali. Il fotogiornalista
si limita a consegnare il materiale che ha prodotto, spesso in una
corsa contro il tempo per i ritmi impostigli dalla redazione, ben
conscio che non spetta a lui decidere l'immagine che andrà in pagina. É
dunque spetta al giornalista al deslz, che disegna il menabò, sceglie
il formato orizzontale o verticale della foto, la sua collocazione
(sfumandola, pixandola, ecc.) decidere come "tagliare" l'immagine e
impaginarla”.
nella seduta dell’11 ottobre 2005, ha archiviato la posizione del
fotogiornalista Stefano Cavicchi, ritenendo “che il lavoro del
fotoreporter giornalista consista nel fornire al collega professionista
che opera al desk, e che quindi non ha avuto la possibilità dì essere
presente al fatto di cronaca, quanti più elementi possibili per una
completa e corretta comprensione della notizia. La scena, il
susseguirsi degli eventi e il luogo, vanno perciò rappresentati in
tutta la loro complessità e ampiezza, anche con particolari
raccapriccianti che mai troverebbero pubblicazione, come ad esempio in
occasione di tragici incidenti o disastri naturali. Il fotogiornalista
si limita a consegnare il materiale che ha prodotto, spesso in una
corsa contro il tempo per i ritmi impostigli dalla redazione, ben
conscio che non spetta a lui decidere l'immagine che andrà in pagina. É
dunque spetta al giornalista al deslz, che disegna il menabò, sceglie
il formato orizzontale o verticale della foto, la sua collocazione
(sfumandola, pixandola, ecc.) decidere come "tagliare" l'immagine e
impaginarla”.
3. La difesa di Paolo Mieli.
Nella seduta del 10 luglio 2006, Paolo Mieli non si è presentato
di fronte al Consiglio, ma ha dato delega all’avvocato Caterina
Malavenda di rappresentarlo in giudizio. Il legale ha sviluppato le
linee difensive illustrate da Paolo Mieli nella memoria datata 5 luglio
2006, che di seguito viene riportato integralmente:
di fronte al Consiglio, ma ha dato delega all’avvocato Caterina
Malavenda di rappresentarlo in giudizio. Il legale ha sviluppato le
linee difensive illustrate da Paolo Mieli nella memoria datata 5 luglio
2006, che di seguito viene riportato integralmente:
“Illustri Colleghi, ho ricevuto la delibera con la quale il
Consiglio, convocandomi per la seduta dell’11 luglio p.v., ha aperto a
mio carico procedimento disciplinare, per la pubblicazione, a pag. 16
del "Corriere della Sera" del 10 settembre 2005, di una foto di
Guglielmo Gatti, protagonista di un grave fatto di cronaca, mentre in
manette viene portato in Tribunale.
Consiglio, convocandomi per la seduta dell’11 luglio p.v., ha aperto a
mio carico procedimento disciplinare, per la pubblicazione, a pag. 16
del "Corriere della Sera" del 10 settembre 2005, di una foto di
Guglielmo Gatti, protagonista di un grave fatto di cronaca, mentre in
manette viene portato in Tribunale.
Mi si contesta di averne così leso la dignità personale, poiché
Gatti deve ritenersi "innocente" e "non colpevole", non essendo ancora
intervenuta una sentenza di condanna definitiva.
Gatti deve ritenersi "innocente" e "non colpevole", non essendo ancora
intervenuta una sentenza di condanna definitiva.
Intendo, innanzitutto, scusarmi poiché l’11 luglio non potrò
essere presente. Proprio, in quei giorni, dovrò effettuare i consueti
controlli medici che precedono le ferie.
essere presente. Proprio, in quei giorni, dovrò effettuare i consueti
controlli medici che precedono le ferie.
Le mie ragioni saranno, perciò, rappresentate dal mio avvocato.
Credo, però, sia mio preciso dovere illustrare le ragioni per le quali
la foto in questione è stata pubblicata.
Credo, però, sia mio preciso dovere illustrare le ragioni per le quali
la foto in questione è stata pubblicata.
Mi è ovviamente noto che sia il codice di procedura penale, sia il
codice deontologico, collegato alla legge sulla privacy, vietano la
pubblicazione di immagini di persone in stato di detenzione e
sottoposte all’uso di manette ai polsi o di altro mezzo di coercizione
fisica.
codice deontologico, collegato alla legge sulla privacy, vietano la
pubblicazione di immagini di persone in stato di detenzione e
sottoposte all’uso di manette ai polsi o di altro mezzo di coercizione
fisica.
Per tale ragione, ho dato da tempo alla mia redazione precise
disposizioni per evitare che ciò si verifichi. Chiunque legga il
giornale da me diretto, può verificare il costante rispetto di tali
indicazioni.
disposizioni per evitare che ciò si verifichi. Chiunque legga il
giornale da me diretto, può verificare il costante rispetto di tali
indicazioni.
Venendo alla foto di Guglielmo Gatti, vorrei sottolineare che la
pubblicazione è avvenuta il 9 settembre 2005, vale a dire in un periodo
in cui abitualmente sono in ferie, pur mantenendo, ovviamente, ogni
responsabilità connessa al mio ruolo.
pubblicazione è avvenuta il 9 settembre 2005, vale a dire in un periodo
in cui abitualmente sono in ferie, pur mantenendo, ovviamente, ogni
responsabilità connessa al mio ruolo.
Ho letto, peraltro, quanto osservato dal Consiglio dell'Ordine dei
giornalisti dell’Emilia Romagna, nell’archiviare la posizione del
fotogiornalista Stefano Cavicchi, autore della foto in questione: “Spetta
al giornalista al desk, che disegna il menabò, sceglie il formato
orizzontale o verticale della foto, la sua collocazione (sfumandola,
pixandola, ecc.) decidere come «tagliare» l'immagine ed impaginarla”
giornalisti dell’Emilia Romagna, nell’archiviare la posizione del
fotogiornalista Stefano Cavicchi, autore della foto in questione: “Spetta
al giornalista al desk, che disegna il menabò, sceglie il formato
orizzontale o verticale della foto, la sua collocazione (sfumandola,
pixandola, ecc.) decidere come «tagliare» l'immagine ed impaginarla”
Ciò non vuol dire che io mi senta sollevato dall’obbligo di
verificare che ciò, volta per volta accada, ma solo che, essendo la
foto in questione stata pubblicata a pag. 16 di una edizione
sostanzialmente estiva, la stessa, di fatto, non è stata sottoposta
materialmente al mio controllo.
verificare che ciò, volta per volta accada, ma solo che, essendo la
foto in questione stata pubblicata a pag. 16 di una edizione
sostanzialmente estiva, la stessa, di fatto, non è stata sottoposta
materialmente al mio controllo.
Pur assumendomi ogni responsabilità, sotto il profilo formale
vorrei ricordare che la struttura del "Corriere della Sera" comporta
che di ciascuna pagina si occupino, a rotazione, i giornalisti
incaricati di "disegnarle" e di chiuderle, secondo le indicazioni
fornite dalla Direzione.
vorrei ricordare che la struttura del "Corriere della Sera" comporta
che di ciascuna pagina si occupino, a rotazione, i giornalisti
incaricati di "disegnarle" e di chiuderle, secondo le indicazioni
fornite dalla Direzione.
Con riferimento, poi, al caso concreto, vorrei sottolineare che la
circostanza che il Gatti non fosse in alcun modo da considerarsi
colpevole dei reati contestatigli, è resa evidente dalla stessa
didascalia della foto, sotto cui si legge “Autodifesa - Guglielmo Gatti viene portato in Tribunale, dove ieri ha parlato per la prima volta”.
circostanza che il Gatti non fosse in alcun modo da considerarsi
colpevole dei reati contestatigli, è resa evidente dalla stessa
didascalia della foto, sotto cui si legge “Autodifesa - Guglielmo Gatti viene portato in Tribunale, dove ieri ha parlato per la prima volta”.
Anche l’articolo, a corredo del quale la foto è stata pubblicata,
è favorevole al Gatti, illustrando la linea difensiva sostenuta davanti
ai giudici del Tribunale del riesame di Brescia, che, in quei giorni,
dovevano decidere della sua remissione in libertà.
è favorevole al Gatti, illustrando la linea difensiva sostenuta davanti
ai giudici del Tribunale del riesame di Brescia, che, in quei giorni,
dovevano decidere della sua remissione in libertà.
Intendo dire che, ferma restando la opinabile decisione di
pubblicare la foto di Gatti in manette, il rispetto nei confronti della
sua persona e della verità processuale è di tutta evidenza.
pubblicare la foto di Gatti in manette, il rispetto nei confronti della
sua persona e della verità processuale è di tutta evidenza.
La ragione per la quale chi ha “disegnato” la pagina ha deciso di
pubblicare interamente la foto risiede, probabilmente, nel fatto che
quella era il solo modo per documentare l'arrivo di Gatti in Tribunale.
pubblicare interamente la foto risiede, probabilmente, nel fatto che
quella era il solo modo per documentare l'arrivo di Gatti in Tribunale.
L’udienza, l’unico momento nel quale le manette sarebbero state temporaneamente eliminate, era, infatti, a porte chiuse.
Certo si sarebbe potuta tagliare la parte bassa, eliminando le
manette, ma questo mi sarebbe sembrato solo un espediente ipocrita.
Guglielmo Gatti, infatti, è rimasto costantemente fra i due agenti di
scorta e, dunque, la materiale e artificiale eliminazione delle manette
non avrebbe impedito ai lettori di percepirne ugualmente lo stato di
“coercizione fisica”.
manette, ma questo mi sarebbe sembrato solo un espediente ipocrita.
Guglielmo Gatti, infatti, è rimasto costantemente fra i due agenti di
scorta e, dunque, la materiale e artificiale eliminazione delle manette
non avrebbe impedito ai lettori di percepirne ugualmente lo stato di
“coercizione fisica”.
E’ sembrato, dunque, più onesto e corretto, nei confronti dei
lettori e dell’interessato, pubblicare la foto, così come realizzata da
Cavicchi, corredandola di tutti gli elementi necessari ad evidenziare
la esatta situazione processuale.
lettori e dell’interessato, pubblicare la foto, così come realizzata da
Cavicchi, corredandola di tutti gli elementi necessari ad evidenziare
la esatta situazione processuale.
Vi prego di credere che non si è voluto lederne la dignità di
Guglielmo Gatti, nè anticipare un giudizio di colpevolezza, che sarà
riferito ai lettori solo se e quando dovesse intervenire una condanna
definitiva. Vi ringrazio per l’attenzione”.
Guglielmo Gatti, nè anticipare un giudizio di colpevolezza, che sarà
riferito ai lettori solo se e quando dovesse intervenire una condanna
definitiva. Vi ringrazio per l’attenzione”.
4. Conclusioni.
Il Consiglio non condivide l’impostazione difensiva del direttore del “Corriere della Sera”. Paolo Mieli scrive:
a) Mi è ovviamente noto che sia il codice di procedura
penale, sia il codice deontologico, collegato alla legge sulla privacy,
vietano la pubblicazione di immagini di persone in stato di detenzione
e sottoposte all’uso di manette ai polsi o di altro mezzo di
coercizione fisica. Per tale ragione, ho dato da tempo alla mia
redazione precise disposizioni per evitare che ciò si verifichi.
Chiunque legga il giornale da me diretto, può verificare il costante
rispetto di tali indicazioni.
penale, sia il codice deontologico, collegato alla legge sulla privacy,
vietano la pubblicazione di immagini di persone in stato di detenzione
e sottoposte all’uso di manette ai polsi o di altro mezzo di
coercizione fisica. Per tale ragione, ho dato da tempo alla mia
redazione precise disposizioni per evitare che ciò si verifichi.
Chiunque legga il giornale da me diretto, può verificare il costante
rispetto di tali indicazioni.
b) Venendo alla foto di Guglielmo Gatti, vorrei
sottolineare che la pubblicazione è avvenuta il 9 settembre 2005, vale
a dire in un periodo in cui abitualmente sono in ferie, pur mantenendo,
ovviamente, ogni responsabilità connessa al mio ruolo.
sottolineare che la pubblicazione è avvenuta il 9 settembre 2005, vale
a dire in un periodo in cui abitualmente sono in ferie, pur mantenendo,
ovviamente, ogni responsabilità connessa al mio ruolo.
c) Ho letto, peraltro, quanto osservato dal Consiglio
dell'Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna, nell’archiviare la
posizione del fotogiornalista Stefano Cavicchi, autore della foto in
questione: “Spetta al giornalista al desk, che disegna il menabò,
sceglie il formato orizzontale o verticale della foto, la sua
collocazione (sfumandola, pixandola, ecc.) decidere come «tagliare»
l'immagine ed impaginarla”. Ciò non vuol dire che io mi senta
sollevato dall’obbligo di verificare che ciò, volta per volta accada,
ma solo che, essendo la foto in questione stata pubblicata a pag. 16 di
una edizione sostanzialmente estiva, la stessa, di fatto, non è stata
sottoposta materialmente al mio controllo. Pur assumendomi ogni
responsabilità, sotto il profilo formale vorrei ricordare che la
struttura del "Corriere della Sera" comporta che di ciascuna pagina si
occupino, a rotazione, i giornalisti incaricati di "disegnarle" e di
chiuderle, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione.
dell'Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna, nell’archiviare la
posizione del fotogiornalista Stefano Cavicchi, autore della foto in
questione: “Spetta al giornalista al desk, che disegna il menabò,
sceglie il formato orizzontale o verticale della foto, la sua
collocazione (sfumandola, pixandola, ecc.) decidere come «tagliare»
l'immagine ed impaginarla”. Ciò non vuol dire che io mi senta
sollevato dall’obbligo di verificare che ciò, volta per volta accada,
ma solo che, essendo la foto in questione stata pubblicata a pag. 16 di
una edizione sostanzialmente estiva, la stessa, di fatto, non è stata
sottoposta materialmente al mio controllo. Pur assumendomi ogni
responsabilità, sotto il profilo formale vorrei ricordare che la
struttura del "Corriere della Sera" comporta che di ciascuna pagina si
occupino, a rotazione, i giornalisti incaricati di "disegnarle" e di
chiuderle, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione.
d) Con riferimento, poi, al caso concreto, vorrei
sottolineare che la circostanza che il Gatti non fosse in alcun modo da
considerarsi colpevole dei reati contestatigli, è resa evidente dalla
stessa didascalia della foto, sotto cui si legge “Autodifesa - Guglielmo Gatti viene portato in Tribunale, dove ieri ha parlato per la prima volta”.
Anche l’articolo, a corredo del quale la foto è stata pubblicata, è
favorevole al Gatti, illustrando la linea difensiva sostenuta davanti
ai giudici del Tribunale del riesame di Brescia, che, in quei giorni,
dovevano decidere della sua remissione in libertà. Intendo dire che,
ferma restando la opinabile decisione di pubblicare la foto di Gatti in
manette, il rispetto nei confronti della sua persona e della verità
processuale è di tutta evidenza. La ragione per la quale chi ha
“disegnato” la pagina ha deciso di pubblicare interamente la foto
risiede, probabilmente, nel fatto che quella era il solo modo per
documentare l'arrivo di Gatti in Tribunale.
sottolineare che la circostanza che il Gatti non fosse in alcun modo da
considerarsi colpevole dei reati contestatigli, è resa evidente dalla
stessa didascalia della foto, sotto cui si legge “Autodifesa - Guglielmo Gatti viene portato in Tribunale, dove ieri ha parlato per la prima volta”.
Anche l’articolo, a corredo del quale la foto è stata pubblicata, è
favorevole al Gatti, illustrando la linea difensiva sostenuta davanti
ai giudici del Tribunale del riesame di Brescia, che, in quei giorni,
dovevano decidere della sua remissione in libertà. Intendo dire che,
ferma restando la opinabile decisione di pubblicare la foto di Gatti in
manette, il rispetto nei confronti della sua persona e della verità
processuale è di tutta evidenza. La ragione per la quale chi ha
“disegnato” la pagina ha deciso di pubblicare interamente la foto
risiede, probabilmente, nel fatto che quella era il solo modo per
documentare l'arrivo di Gatti in Tribunale.
Va detto preliminarmente che Paolo Mieli non ha fornito al
Consiglio il nome della persona, che lo avrebbe sostituito nel
settembre 2005, durante il periodo da lui “abitualmente” dedicato
alle ferie, con il compito di controllare i materiali pubblicati sul
“Corriere della Sera”. Il Consiglio pertanto si è trovato nella
impossibilità di individuare la persona che risponda dell'omissione di
controllo riferita alla pubblicazione della foto di Guglielmo Gatti in
manette. Paolo Mieli peraltro non ha fornito alcuna prova
sulle “precise disposizioni” date alla sua redazione circa il rispetto
delle regole deontologiche tanto che recentemente il direttore del
“Corriere della Sera” ha ricevuto un avviso disciplinare con
riferimento agli articoli pubblicati dal “Corriere della Sera” sul
Savoiagate in violazione presunta, anche questa volta, del principio
della tutela della dignità della persona.
Consiglio il nome della persona, che lo avrebbe sostituito nel
settembre 2005, durante il periodo da lui “abitualmente” dedicato
alle ferie, con il compito di controllare i materiali pubblicati sul
“Corriere della Sera”. Il Consiglio pertanto si è trovato nella
impossibilità di individuare la persona che risponda dell'omissione di
controllo riferita alla pubblicazione della foto di Guglielmo Gatti in
manette. Paolo Mieli peraltro non ha fornito alcuna prova
sulle “precise disposizioni” date alla sua redazione circa il rispetto
delle regole deontologiche tanto che recentemente il direttore del
“Corriere della Sera” ha ricevuto un avviso disciplinare con
riferimento agli articoli pubblicati dal “Corriere della Sera” sul
Savoiagate in violazione presunta, anche questa volta, del principio
della tutela della dignità della persona.
Le responsabilità del direttore abbracciano tutto quello che viene
pubblicato sul giornale. Sta a lui organizzarsi in maniera tale che le
sue strutture redazionali vigilino sul rispetto delle regole
deontologiche della professione. A norma dell'articolo 3 della legge
47/1948 sulla stampa, "ogni giornale (o altro periodico) deve avere "un
direttore responsabile". “Si desume dal significato complessivo della
disposizione - in cui l'articolo indeterminato (un) ha anche un valore
numerale - che il direttore indicato a norma dell'articolo 5 della
stessa legge come responsabile risponde del mancato controllo del
contenuto del giornale considerato unitariamente e in ogni sua parte” (Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 2817 dell’11-04-1986).
pubblicato sul giornale. Sta a lui organizzarsi in maniera tale che le
sue strutture redazionali vigilino sul rispetto delle regole
deontologiche della professione. A norma dell'articolo 3 della legge
47/1948 sulla stampa, "ogni giornale (o altro periodico) deve avere "un
direttore responsabile". “Si desume dal significato complessivo della
disposizione - in cui l'articolo indeterminato (un) ha anche un valore
numerale - che il direttore indicato a norma dell'articolo 5 della
stessa legge come responsabile risponde del mancato controllo del
contenuto del giornale considerato unitariamente e in ogni sua parte” (Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 2817 dell’11-04-1986).
Le norme citate nel punto 1 comprimono il diritto di cronaca
(anche fotografica) nel senso che la tutela della dignità della persona
è un limite invalicabile. E’ vero che “che di ciascuna pagina si
occupino, a rotazione, i giornalisti incaricati di "disegnarle" e di
chiuderle, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione”, ma è anche
vero, soprattutto per chi ha una minima conoscenza della vita
redazionale, che sul lavoro dei redattori e dei capi dei singoli
servizi, vegliano la caporedazione e poi i vicedirettori. Nel caso
specifico la catena di comando è saltata o è stata elusa. Di queste
incongruenze o lacune organizzative anche sul piano deontologico
risponde il direttore responsabile del “Corriere della Sera”.
(anche fotografica) nel senso che la tutela della dignità della persona
è un limite invalicabile. E’ vero che “che di ciascuna pagina si
occupino, a rotazione, i giornalisti incaricati di "disegnarle" e di
chiuderle, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione”, ma è anche
vero, soprattutto per chi ha una minima conoscenza della vita
redazionale, che sul lavoro dei redattori e dei capi dei singoli
servizi, vegliano la caporedazione e poi i vicedirettori. Nel caso
specifico la catena di comando è saltata o è stata elusa. Di queste
incongruenze o lacune organizzative anche sul piano deontologico
risponde il direttore responsabile del “Corriere della Sera”.
Sta di fatto che Guglielmo Gatti appare, su due colonne, nella
pagina 16 del giornale del 10 settembre 2005, in manette tra due agenti
di polizia penitenziaria. Le moderne tecniche fotografiche consentivano
di isolare l’immagine del protagonista del fatto. Le manette non erano
essenziali ai fini di documentare l’arrivo di Gatti in tribunale. Il
Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali
nell’esercizio dell’attività giornalistica (meglio noto come Codice
deontologico dei giornalisti sulla privacy) parla chiaro in tema di
salvaguardia della dignità della persona arrestata e in tema di
essenzialità dell’informazione. Percepire un cittadino arrestato in
manette è una realtà soggettiva. La legge non vuole che lo stesso
appaia in manette, cioè in una condizione degradante e umiliante. Un
titolo e una cronaca per quanto “favorevoli” non annullano e non
possono annullare la pubblicazione della foto. E’ cruciale quello che
scrive il Consiglio dell’Ordine dell’Emilia Romagna: “Spetta al
giornalista al desk, che disegna il menabò, sceglie il formato
orizzontale o verticale della foto, la sua collocazione (sfumandola,
pixandola, ecc.) decidere come «tagliare» l'immagine ed impaginarla”.
Ciò non è avvenuto. E di ciò Paolo Mieli porta intera la responsabilità
per non aver controllato, anche tramite la sua struttura di vertice, il
giornale e per non aver impartito rigorose disposizioni di carattere
deontologico. Non basta conoscere le regole, come rivendica Mieli,
ma bisogna anche applicarle e farle applicare puntualmente. I doveri di
un direttore responsabili sono pesanti e per questo ben retribuiti;
pagina 16 del giornale del 10 settembre 2005, in manette tra due agenti
di polizia penitenziaria. Le moderne tecniche fotografiche consentivano
di isolare l’immagine del protagonista del fatto. Le manette non erano
essenziali ai fini di documentare l’arrivo di Gatti in tribunale. Il
Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali
nell’esercizio dell’attività giornalistica (meglio noto come Codice
deontologico dei giornalisti sulla privacy) parla chiaro in tema di
salvaguardia della dignità della persona arrestata e in tema di
essenzialità dell’informazione. Percepire un cittadino arrestato in
manette è una realtà soggettiva. La legge non vuole che lo stesso
appaia in manette, cioè in una condizione degradante e umiliante. Un
titolo e una cronaca per quanto “favorevoli” non annullano e non
possono annullare la pubblicazione della foto. E’ cruciale quello che
scrive il Consiglio dell’Ordine dell’Emilia Romagna: “Spetta al
giornalista al desk, che disegna il menabò, sceglie il formato
orizzontale o verticale della foto, la sua collocazione (sfumandola,
pixandola, ecc.) decidere come «tagliare» l'immagine ed impaginarla”.
Ciò non è avvenuto. E di ciò Paolo Mieli porta intera la responsabilità
per non aver controllato, anche tramite la sua struttura di vertice, il
giornale e per non aver impartito rigorose disposizioni di carattere
deontologico. Non basta conoscere le regole, come rivendica Mieli,
ma bisogna anche applicarle e farle applicare puntualmente. I doveri di
un direttore responsabili sono pesanti e per questo ben retribuiti;
PQM
il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, valutati
i fatti addebitati alla luce delle analisi deontologiche di cui al
punto 1 di questo atto amministrativo,
i fatti addebitati alla luce delle analisi deontologiche di cui al
punto 1 di questo atto amministrativo,
delibera
di sanzionare con la censura (articolo 53 legge n. 69/1963) il
giornalista professionista Paolo Mieli, direttore responsabile del
“Corriere della Sera”: “La censura, da infliggersi nei casi di abusi
o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la
trasgressione accertata”.
giornalista professionista Paolo Mieli, direttore responsabile del
“Corriere della Sera”: “La censura, da infliggersi nei casi di abusi
o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la
trasgressione accertata”.
Avverso la presente deliberazione (notificata ai controinteressati
ex legge n. 241/1990) può essere presentato (dall’interessato e dal
Procuratore generale della Repubblica) ricorso al Consiglio nazionale
dell'Ordine dei Giornalisti (Lungotevere dei Cenci 8, 00186 Roma) ai
sensi dell'articolo 60 della legge n. 69/1963 nel termine di 30 giorni
dalla notifica del provvedimento stesso e secondo le modalità fissate
dagli artt. 59, 60, e 61 del Dpr 4 febbraio 1965 n. 115.
ex legge n. 241/1990) può essere presentato (dall’interessato e dal
Procuratore generale della Repubblica) ricorso al Consiglio nazionale
dell'Ordine dei Giornalisti (Lungotevere dei Cenci 8, 00186 Roma) ai
sensi dell'articolo 60 della legge n. 69/1963 nel termine di 30 giorni
dalla notifica del provvedimento stesso e secondo le modalità fissate
dagli artt. 59, 60, e 61 del Dpr 4 febbraio 1965 n. 115.
Il presidente dell’OgL-estensore
(prof. Francesco Abruzzo)

