Articolo 26 legge 241/1990

Articolo 26 legge 241/1990

          Obbligo di pubblicazione.

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre
1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati,
secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i
programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in
generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui
procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si
determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano
disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate,
nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui
all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le
disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative
dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3.
Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la
libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende
realizzata.