Sanzioni per la stampa. Le intercettazioni illegali non potranno essere utilizzate ai fini processuali e vanno distrutte.


DECRETO LEGGE SULLE INTERCETTAZIONI. Sanzioni per la stampa. Le
intercettazioni illegali non potranno essere utilizzate ai fini
processuali e vanno distrutte.

Cinquanta centesimi a copia per chi pubblica

“A
titolo di riparazione, ciascun interessato può chiedere all'autore
della divulgazione degli atti o dei documenti, al direttore o
vice-direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una
somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni
copia stampata, ovvero da cinquantamila a un milione di euro secondo
l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo
radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l'entità della
riparazione non può essere inferiore a ventimila euro”.

Franco Abruzzo: “Le intercettazioni illegali non sono coperte dal diritto di cronaca”

Roma, 22 settembre 2006. Cinque articoli in tutto per
impedire qualsiasi utilizzazione delle intercettazioni illegali e
punire i responsabili. È strutturato così il decreto legge approvato
dal Consigli dei ministri e che entra in vigore "dal giorno successivo
alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale", probabilmente dunque
da domani 
È il primo articolo a stabilire che "l'autorità giudiziaria
dispone l'immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli
atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni,
relativo al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o
acquisiti". E allo stesso modo si provvede per i documenti formati
attraverso la raccolta illegale di informazioni". È vietato pure farne
copia, ma soprattutto, stabilisce la norma, " il loro contenuto non
costituisce in alcun modo notizia di reato, ne può essere utilizzato a
fini processuali o investigativi".
Delle operazioni di verbale è redatto un apposito verbale. La
lettura del verbale che dà atto dell'avvenuta distruzione, stabilisce
l'articolo 2, deve essere sempre consentita.
Il decreto punisce anche la semplice detenzione delle
intercettazioni illegali con la reclusione da sei mesi a quattro anni;
pena che aumenta da uno a cinque anni se il responsabile è un pubblico
ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.
Mentre è l'articolo 4 a stabilire le sanzioni pecuniarie a
carico dei giornalisti: a titolo di riparazione ogni interessato può
chiedere all'autore della divulgazione degli atti, al direttore o vice
direttore responsabile e all'editore in solido tra loro "una somma di
denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia
stampata, ovvero da cinquanta mila a un milione di euro, secondo
l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo
radiofonico, televisivo o telematico". In ogni caso "l'entità della
riparazione non può essere inferiore a ventimila euro". L'azione di
risarcimento "va proposta entro un anno dalla divulgazione", tranne che
la vittima della intercettazione illegale "non dimostri di averne avuta
conoscenza successivamente".
 «Le intercettazioni illegali non potranno essere utilizzate ai fini processuali e vanno distrutte».
Lo prevede il decreto legge approvato oggi dal Consiglio dei Ministri.
Lo rende noto il ministro dell'Interno Giuliano Amato. «Sarà reato -
afferma Amato - anche detenere le intercettazioni illegali».
NON SONO PROVA -  Le informazioni contenute in
intercetazioni illegali non possono costituire in nessun caso una prova
da utilizare nei processi. Lo ha spiegato il ministro dell'Interno
Giuliano Amato nell'illustrare i quattro articoli del decreto legge.

LE SANZIONI - Per quanto riguarda la pubblicazione di
intercettazioni illegali «sarà competente il giudice civile. Noi -
spiega Amato - puniamo penalmente la detenzione». Per l'editore ed il
direttore o il vicedirettore in solido è prevista «una sanzione di 50
centesimi per ogni copia stampata ovvero da 50mila ad un milione di
euro per diffusione tv, radio o telematica. In ogni caso la sanzione
non potrà essere inferiore a 20mila euro, anche se il giornale stampa
15 copie».
Le sanzioni civili non riguardano i redattori. «Del giornalista
che le scrive - ha spiegato il ministro dell'Interno Giuliano Amato -
il decreto non parla. Io mi auguro che nessuno le scriva». In ogni
caso, ha aggiunto il titolare del Viminale, «non è in gioco la libertà di informazione, ma la circolazione di materiale illecito». (ANSA e www.corriere.it).

 
Il testo completo: 5 articoli, 9 commi
Il decreto legge sulle intercettazioni 
 
Articolo 1. L'articolo 240 del  Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 240 (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali).
1. I documenti che contengono dichiarazioni
anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo
che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.
2. L'autorità giudiziaria dispone l'immediata
distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e
contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico
telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso
modo si provvede per i documenti formati attraverso la raccolta
illegale di informazioni. Di essi è vietato eseguire copia in qualunque
forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di
reato, nè può essere utilizzato a fini processuali o investigativi.
3. Delle operazioni di distruzione è redatto
apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o
detenzione e dell'acquisizione, delle sue modalità e dei soggetti
interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse.
 
Art. 2. 1. All'articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«2. È sempre consentita la lettura dei verbali relativi
all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui
all'articolo 240, comma 2.»
Art. 3. 1. Chiunque illecitamente detiene
gli atti o i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di
procedura penale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a
quattro anni. 2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque
anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale
o da incaricato di pubblico servizio.
Art. 4. 1 - A titolo di riparazione,
ciascun interessato può chiedere all'autore della divulgazione degli
atti o dei documenti, di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di
procedura penale, così come modificato dall'articolo 1 del presente
decreto, al direttore o vice-direttore responsabile e all'editore, in
solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di
cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da cinquantamila a
un milione di euro secondo l'entità del bacino di utenza ove la
diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico.
In ogni caso, l'entità della riparazione non può essere inferiore a
ventimila euro
.
2. L'azione va proposta nel termine di un anno
dalla data della divulgazione, salvo che il soggetto interessato non
dimostri di averne avuto conoscenza successivamente. La causa è decisa
nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile. In caso di giudizio ordinario, ai fini della liquidazione del
danno risarcibile si tiene conto della somma corrisposta ai sensi del
presente articolo.
3. L'azione è esercitata senza pregiudizio di
quanto il Garante per la protezione dei dati personali o l'autorità
giudiziaria possano disporre ove accertino o inibiscano l'illecita
diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di
diritti da parte dell'interessato.
Art. 5. 1 - Il presente decreto-legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo ed farlo osservare.
………………………………
Enormi quantità di informazioni personali di vittime di reati potrebbero essere rese note
Telecom, appello dedl Garante della privacy  a non pubblicare i dossier
Roma, 22 settembre 2006. Appello del
Garante della Privacy alla non pubblicazione dei contenuti delle
intercettazioni illegali oggetto dell'inchiesta milanese sugli uffici
sicurezza di Telecom. Il Garante - si legge in una nota dell'Autorità
garante della Privacy – sente il dovere di richiamare “subito e con
forza” tutti coloro che possono venire a conoscenza di queste
informazioni personali al rigoroso rispetto dei diritti e delle libertà
di cittadini che in questa vicenda sono innanzitutto vittime di reati
gravissimi. In particolare i giornalisti dovranno tener conto “che ci
si trova di fronte a episodi che, oltre ad avere ricadute sulla vita
del Paese, coinvolgono i cittadini che devono essere protetti da ogni
esposizione mediatica della loro sfera privata”.  (www.cittadinolex.it)
NOTA DEL GARANTE  DELLA PRIVACY - 21 SETTEMBRE 2006 - NESSUNO PUBBLICHI I CONTENUTI DEI DOSSIER ILLEGALI
Dall’inchiesta della magistratura milanese sta
emergendo che migliaia e migliaia di cittadini sono stati controllati e
spiati illegalmente. In questi fatti trova purtroppo conferma l’allarme
più volte lanciato dal Garante in questi mesi.
Il Garante sente il dovere di richiamare subito e
con forza tutti coloro che possono venire a conoscenza di queste
informazioni personali al rigoroso rispetto dei diritti e delle libertà
di cittadini che in questa vicenda sono innanzitutto vittime di reati
gravissimi. Chiediamo in particolare ai mezzi di informazione, cui
spetta il diritto-dovere di informare l’opinione pubblica di tener nel
dovuto conto che ci si trova di fronte a episodi che, oltre ad avere
ricadute sulla vita del Paese, coinvolgono i cittadini che devono
essere protetti da ogni esposizione mediatica della loro sfera privata.
Il Garante ha più volte indicato, da ultimo lo
scorso 21 giugno, le prescrizioni vincolanti per tutti i mezzi di
informazione nei casi in cui notizie e documenti possono, secondo la
legislazione vigente, essere legalmente conosciuti anche da soggetti
estranei al processo. In quell’occasione il Garante ha ribadito i
principi dell’essenzialità dell’informazione, dell’interesse pubblico
di conoscere i fatti, il dovere di rispettare sempre la dignità e la
sfera sessuale delle persone, l’obbligo di prestare la dovuta
attenzione ai minori e alle famiglie incolpevolmente coinvolte.
Nel ricordare che la violazione di questi principi
è illecita, il Garante sottolinea il fatto che nelle indagini penali in
corso possono essere presenti anche delicati atti, documenti ed
informazioni acquisiti ai danni di numerose persone che hanno subito
una gravissima violazione del loro diritto alla riservatezza. Il
contenuto di questi atti e documenti, coperto dal segreto istruttorio,
non può in alcun modo essere diffuso dai mezzi di informazione.
Il Garante non mancherà di vigilare attentamente
sul rispetto di questi principi e di queste regole, e di continuare
nell’azione già intrapresa da mesi per mettere in sicurezza le reti di
telecomunicazione. In questa attività ci muove la convinzione non solo
di compiere il nostro dovere ma anche di dare un contributo
fondamentale alla difesa della libertà di stampa e della stessa civiltà
democratica nel nostro Paese.
 
Franco Abruzzo: “Le intercettazioni illegali
non sono coperte dal diritto di cronaca”
 
Milano, 22 settembre 2006. Franco Abruzzo,
presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, ha così
commentato il provvedimento del Governo:
“Le
intercettazioni illegali non sono coperte dal diritto di cronaca e non
possono trovare cittadinanza nelle pagine dei giornali. Diverso è il
discorso sulle intercettazioni disposte dall’autorità giudiziarie:
quelle si possono pubblicare, ma salvaguardando la dignità delle
persone coinvolte. Il rispetto della persona  e della dignità umana è
il limite interno all’esercizio del diritto di cronaca, principio
questo figlio dell’articolo 2 della Costituzione  e dell’articolo 2
della legge professionale dei giornalisti”.
........

Corriere  della Sera del 23 settembre 2006
 
Il segnale che ci voleva 
 
di Vittorio Grevi
Con apprezzabile tempestività, all'indomani dell'esplosione dello
scandalo per lo «spionaggio Telecom», il governo ha dato un segnale
positivo con il varo di un decreto legge che viene incontro a molte
delle preoccupazioni suscitate dalle anomalie di questa vicenda. Un
decreto specificamente mirato sulla patologia delle intercettazioni
telefoniche e delle altre interferenze illecite nelle altrui
comunicazioni, e dichiaratamente diretto non solo ad agevolarne la
repressione, ma anche ad impedire ogni possibile impiego abusivo dei
relativi risultati. Viene così sgombrato il campo dal rischio di un
equivoco che era serpeggiato in questi giorni, quando — di fronte agli
sviluppi dell'inchiesta milanese sull'attività spionistica di un
reticolo di «associati per delinquere» facenti capo all'ex responsabile
del servizio sicurezza Telecom — da qualche parte si era pensato di
cogliere l'occasione per una iniziativa volta a ridimensionare
fortemente i poteri di intercettazione spettanti per legge alla
autorità giudiziaria. Così non è stato, per fortuna. Di alcune esigenze
di razionalizzazione della disciplina delle intercettazioni telefoniche
disposte dal giudice si occupa, infatti, un disegno di legge presentato
dal guardasigilli Mastella, di cui dovranno presto discutere le Camere,
ma che non c'entra nulla con il decreto legge emanato ieri.
Quest'ultimo, infatti, si riferisce soltanto alle intercettazioni ed
alle altre acquisizioni di dati (ad esempio tabulati telefonici)
operate illecitamente, cioè senza autorizzazione dell'autorità
giudiziaria. E soltanto con riferimento ad esse detta una serie di
disposizioni palesemente dirette a stroncare qualunque prospettiva di
vantaggio derivante dagli esiti di simili indebite ingerenze nella
altrui sfera di riservatezza.
Tra le disposizioni più importanti del decreto vi è certamente
quella che non solo esclude qualunque utilizzabilità, a fini
processuali o investigativi, della documentazione di ogni attività di
illecita interferenza nel traffico telefonico o telematico (oltreché,
bisognerà aggiungere, nelle conversazioni tra presenti), ma che arriva
a stabilirne la «immediata distruzione» ad opera dell'autorità
giudiziaria. Una disposizione piuttosto drastica, trattandosi pur
sempre di «corpi di reato» sulla quale occorrerà riflettere, anche alla
luce della esigenza di conservazione delle prove (che non sempre potrà
forse essere soddisfatta dalla lettura del correlativo verbale di
distruzione). Essa comunque sottolinea con chiarezza l'intento
legislativo di fare «terra bruciata» intorno ai risultati di abusi
tanto insidiosi contro la privacy dei cittadini. Analogo intento
sorregge, poi, anche la previsione di una nuova non lieve figura di
reato per il solo fatto di chi illecitamente detenga la suddetta
documentazione, come pure la connessa previsione di una cospicua
sanzione riparatoria, di natura civilistica, nel caso di pubblicazione
dei medesimi documenti (a carico non solo dell'autore, ma anche in
solido, del direttore responsabile e dell'editore). Tutto si può
discutere, naturalmente. Tuttavia non c'è dubbio che, con il decreto
legge approvato ieri, il governo abbia fornito un contributo
significativo contro il diffondersi di certe aberranti manovre di
inquinamento degli stessi presupposti dell'ordinato vivere civile.