GOVERNO - Disegno di legge
in materia di intercettazioni
telefoniche e ambientali
e di pubblicità degli atti di indagine
Presentazione/Roma, 19 settembre 2006
Il Governo ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di
legge recante "Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche
ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine" (file in formato
.pdf) approvato in Consiglio dei Ministri nello scorso agosto.
legge recante "Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche
ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine" (file in formato
.pdf) approvato in Consiglio dei Ministri nello scorso agosto.
Obiettivo del provvedimento è quello di contemperare le necessità
investigative, le esigenze di informazione relative a vicende
giudiziarie di pubblico interesse e il diritto dei cittadini alla
tutela della propria riservatezza, soprattutto quando estranei al
procedimento.
investigative, le esigenze di informazione relative a vicende
giudiziarie di pubblico interesse e il diritto dei cittadini alla
tutela della propria riservatezza, soprattutto quando estranei al
procedimento.
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare e la libertà
di ricevere o comunicare informazioni costituiscono infatti valori
tutelati, oltre che dalla Costituzione (articoli 13 e 15), anche dagli
articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950.
di ricevere o comunicare informazioni costituiscono infatti valori
tutelati, oltre che dalla Costituzione (articoli 13 e 15), anche dagli
articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950.
Sotto il profilo delle necessità investigative, lo strumento della
captazione di conversazioni e comunicazioni, anche telematiche,
costituisce un cardine importante. La maggior parte delle
intercettazioni (telefoniche, ambientali e di altro genere) viene
disposta nell’ambito di indagini di competenza delle Direzioni
distrettuali antimafia; tale strumento è infatti indispensabile ai fini
di accertare e reprimere i reati di maggior gravità, quali quelli
concernenti le organizzazioni mafiose o il terrorismo. Peraltro, il
ricorso a tale mezzo di ricerca della prova risulta più limitato negli
altri Paesi a democrazia avanzata, ma questi non conoscono i fenomeni
di diffusa pervasività e gravissima pericolosità delle organizzazioni
di stampo mafioso che affliggono invece vaste zone dell'Italia.
captazione di conversazioni e comunicazioni, anche telematiche,
costituisce un cardine importante. La maggior parte delle
intercettazioni (telefoniche, ambientali e di altro genere) viene
disposta nell’ambito di indagini di competenza delle Direzioni
distrettuali antimafia; tale strumento è infatti indispensabile ai fini
di accertare e reprimere i reati di maggior gravità, quali quelli
concernenti le organizzazioni mafiose o il terrorismo. Peraltro, il
ricorso a tale mezzo di ricerca della prova risulta più limitato negli
altri Paesi a democrazia avanzata, ma questi non conoscono i fenomeni
di diffusa pervasività e gravissima pericolosità delle organizzazioni
di stampo mafioso che affliggono invece vaste zone dell'Italia.
Il Governo ha ritenuto pertanto opportuno, sotto questo versante,
limitare l’intervento normativo ad alcune modifiche volte a rendere più
pregnante l'obbligo di motivazione del decreto di autorizzazione e di
proroga delle intercettazioni e, in secondo luogo, disciplinare più
dettagliatamente la loro durata e le modalità di esecuzione;
particolare rilevanza ha sotto tale aspetto la tendenziale limitazione
a tre mesi delle proroghe delle intercettazioni, superabili soltanto in
presenza di precisi requisiti.
limitare l’intervento normativo ad alcune modifiche volte a rendere più
pregnante l'obbligo di motivazione del decreto di autorizzazione e di
proroga delle intercettazioni e, in secondo luogo, disciplinare più
dettagliatamente la loro durata e le modalità di esecuzione;
particolare rilevanza ha sotto tale aspetto la tendenziale limitazione
a tre mesi delle proroghe delle intercettazioni, superabili soltanto in
presenza di precisi requisiti.
Connessa a tale modifica è l’istituzione del funzionario
responsabile delle intercettazioni, nominato dal Procuratore della
Repubblica; tale funzionario deve periodicamente comunicare al capo
dell'ufficio l’elenco delle intercettazioni che superano la durata di
tre mesi, così da consentire allo stesso di essere costantemente al
corrente della mole di intercettazioni in corso presso la struttura da
lui diretta e di esercitare i compiti di vigilanza connessi alla sua
funzione.
responsabile delle intercettazioni, nominato dal Procuratore della
Repubblica; tale funzionario deve periodicamente comunicare al capo
dell'ufficio l’elenco delle intercettazioni che superano la durata di
tre mesi, così da consentire allo stesso di essere costantemente al
corrente della mole di intercettazioni in corso presso la struttura da
lui diretta e di esercitare i compiti di vigilanza connessi alla sua
funzione.
Sotto il profilo della tutela della riservatezza, garantita dalla
Costituzione, il disegno di legge interviene su due fronti; viene
previsto che le operazioni di intercettazione avvengano presso Centri
di intercettazione istituiti su base distrettuale, laddove le
operazioni di ascolto avverranno presso le competenti Procure della
Repubblica, ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero
procedente, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le
indagini. Tale modifica, che interviene sull’articolo 268, comma 3, del
codice di procedura penale, consente inoltre un notevole risparmio di
spesa. Sotto il medesimo profilo si è altresì ritenuto di diversamente
regolamentare il regime dell’acquisizione al procedimento delle
conversazioni intercettate, in modo tale che quelle non utili alle
indagini rimangano coperte da segreto e non abbiano mai ingresso fra
gli atti conoscibili. Detta tutela viene in particolare assicurata
attraverso la progressiva “scrematura” (ad opera prima del pubblico
ministero e poi del GIP) delle conversazioni ritenute irrilevanti, che
sono custodite in apposito registro riservato e secretate.
Costituzione, il disegno di legge interviene su due fronti; viene
previsto che le operazioni di intercettazione avvengano presso Centri
di intercettazione istituiti su base distrettuale, laddove le
operazioni di ascolto avverranno presso le competenti Procure della
Repubblica, ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero
procedente, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le
indagini. Tale modifica, che interviene sull’articolo 268, comma 3, del
codice di procedura penale, consente inoltre un notevole risparmio di
spesa. Sotto il medesimo profilo si è altresì ritenuto di diversamente
regolamentare il regime dell’acquisizione al procedimento delle
conversazioni intercettate, in modo tale che quelle non utili alle
indagini rimangano coperte da segreto e non abbiano mai ingresso fra
gli atti conoscibili. Detta tutela viene in particolare assicurata
attraverso la progressiva “scrematura” (ad opera prima del pubblico
ministero e poi del GIP) delle conversazioni ritenute irrilevanti, che
sono custodite in apposito registro riservato e secretate.
In tema di pubblicità degli atti di indagine, e delle
intercettazioni telefoniche in particolare, si è operato in modo da
garantire il diritto dei cittadini ad essere informati e della libera
stampa a informare, senza che ciò si traduca in un pregiudizio per le
indagini, ovvero in una indebita propalazione di notizie riservate,
soprattutto se relative a terzi estranei al procedimento penale. In
tali sensi, sono disciplinate autonome fattispecie criminose per
l’illecita divulgazione di notizie relative ad atti del procedimento
penale coperti da segreto e l'accesso illecito ai medesimi atti; viene,
infine, prevista una specifica sanzione amministrativa per la
pubblicazione di dati in violazione del codice della privacy e di
quelli deontologici, la cui applicazione è rimessa al Garante per la
protezione dei dati personali.
intercettazioni telefoniche in particolare, si è operato in modo da
garantire il diritto dei cittadini ad essere informati e della libera
stampa a informare, senza che ciò si traduca in un pregiudizio per le
indagini, ovvero in una indebita propalazione di notizie riservate,
soprattutto se relative a terzi estranei al procedimento penale. In
tali sensi, sono disciplinate autonome fattispecie criminose per
l’illecita divulgazione di notizie relative ad atti del procedimento
penale coperti da segreto e l'accesso illecito ai medesimi atti; viene,
infine, prevista una specifica sanzione amministrativa per la
pubblicazione di dati in violazione del codice della privacy e di
quelli deontologici, la cui applicazione è rimessa al Garante per la
protezione dei dati personali.
-----------
Disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di
intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di
indagine". (approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 04 agosto 2006)
intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di
indagine". (approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 04 agosto 2006)
E M A N A il seguente disegno di legge:
Art. 1 (Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 114 del codice di procedura
penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è
sostituito dal seguente: «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale
o per riassunto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico
ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti
dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero
fino al termine dell'udienza preliminare. Qualora venga disposta
l'archiviazione del procedimento, è vietata la pubblicazione, anche
parziale o per riassunto o nel contenuto, degli atti contenuti nel
fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive.»; b)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. È vietata la
pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della
documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni,
anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche, anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione
delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza
preliminare. 2-ter. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, per
riassunto o nel contenuto, dei provvedimenti emessi in materia di
misure cautelari; di tali provvedimenti è tuttavia consentita la
pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta ad indagini
ovvero il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza.»; c) il comma 3 è
sostituito dal seguente: «3. Se si procede al dibattimento, non è
consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo
del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in
grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti
utilizzati per le contestazioni.»; d) il comma 7 è sostituito dal
seguente: «7. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, è
consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti da
segreto.».
penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è
sostituito dal seguente: «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale
o per riassunto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico
ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti
dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero
fino al termine dell'udienza preliminare. Qualora venga disposta
l'archiviazione del procedimento, è vietata la pubblicazione, anche
parziale o per riassunto o nel contenuto, degli atti contenuti nel
fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive.»; b)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. È vietata la
pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della
documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni,
anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche, anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione
delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza
preliminare. 2-ter. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, per
riassunto o nel contenuto, dei provvedimenti emessi in materia di
misure cautelari; di tali provvedimenti è tuttavia consentita la
pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta ad indagini
ovvero il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza.»; c) il comma 3 è
sostituito dal seguente: «3. Se si procede al dibattimento, non è
consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo
del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in
grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti
utilizzati per le contestazioni.»; d) il comma 7 è sostituito dal
seguente: «7. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, è
consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti da
segreto.».
Art. 2 (Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il
pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari
l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266
quando ritiene sussistenti gravi indizi di reato e l'intercettazione
sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini.
L'autorizzazione è data con decreto motivato.»; b) il comma 2 è
sostituito dal seguente: «2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato
motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio
alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con
decreto motivato che deve essere comunicato immediatamente e comunque
non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari.
Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla
convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del
pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito,
l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non
possono essere utilizzati.». c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione
indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo
di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in
pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre
mesi. Tale durata può essere superata solo qualora siano emersi nuovi
elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al comma 1,
desunti anche dai contenuti delle conversazioni intercettate. Tali
elementi debbono essere specificamente indicati nel provvedimento di
proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.»; b) dopo il
comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. La durata dell'intercettazione
di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all'articolo
614 non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi
nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al
comma 1, desunti anche dai contenuti delle conversazioni intercettate.
Tali elementi debbono essere specificamente indicati nel provvedimento
di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.». «3-ter.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e
dall'articolo 3 del decreto legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito
dalla legge 15 dicembre
le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il
pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari
l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266
quando ritiene sussistenti gravi indizi di reato e l'intercettazione
sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini.
L'autorizzazione è data con decreto motivato.»; b) il comma 2 è
sostituito dal seguente: «2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato
motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio
alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con
decreto motivato che deve essere comunicato immediatamente e comunque
non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari.
Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla
convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del
pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito,
l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non
possono essere utilizzati.». c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione
indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo
di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in
pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre
mesi. Tale durata può essere superata solo qualora siano emersi nuovi
elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al comma 1,
desunti anche dai contenuti delle conversazioni intercettate. Tali
elementi debbono essere specificamente indicati nel provvedimento di
proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.»; b) dopo il
comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. La durata dell'intercettazione
di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all'articolo
614 non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi
nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al
comma 1, desunti anche dai contenuti delle conversazioni intercettate.
Tali elementi debbono essere specificamente indicati nel provvedimento
di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.». «3-ter.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e
dall'articolo 3 del decreto legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito
dalla legge 15 dicembre
2001 n. 438».
Art. 3 (Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3.
Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti
installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica
istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di
ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante
impianti installati presso la competente procura della Repubblica
ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi
di polizia giudiziaria delegati per le indagini.». b) dopo il comma
3-bis sono inseriti i seguenti: «3-ter. I verbali e le registrazioni
sono trasmessi immediatamente e comunque non oltre la scadenza del
termine di ciascun periodo di intercettazione al pubblico ministero.
Essi sono custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo
89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. 3-quater. Ai
procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della
Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di
gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri
di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.»; c) i
commi da 4 a 8 sono abrogati.
le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3.
Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti
installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica
istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di
ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante
impianti installati presso la competente procura della Repubblica
ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi
di polizia giudiziaria delegati per le indagini.». b) dopo il comma
3-bis sono inseriti i seguenti: «3-ter. I verbali e le registrazioni
sono trasmessi immediatamente e comunque non oltre la scadenza del
termine di ciascun periodo di intercettazione al pubblico ministero.
Essi sono custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo
89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. 3-quater. Ai
procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della
Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di
gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri
di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.»; c) i
commi da 4 a 8 sono abrogati.
Art. 4 (Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies e 268-sexies del codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono
inseriti i seguenti: a) «Articolo 268-bis. (Deposito e acquisizione dei
verbali e delle registrazioni). 1. Entro cinque giorni dalla
conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la
segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che
ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della
rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno
disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione. Gli
atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a
quelle prive di rilevanza in quanto riguardanti persone, fatti o
circostanze estranei alle indagini restano custoditi nell'archivio
riservato previsto dall'articolo 89-bis del decreto legislativo 28
luglio 1989 n. 271. 2. Gli atti rimangono depositati per il tempo
stabilito dal pubblico ministero, salvo che il giudice riconosca
necessaria una proroga. 3. Il giudice può autorizzare il pubblico
ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1 non oltre la
chiusura delle indagini preliminari qualora possa derivare grave
pregiudizio per le indagini. 4. Ai difensori delle parti è dato
immediatamente avviso che, entro il termine di cui ai commi 2 e 3,
hanno facoltà: a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi
nell'archivio riservato; b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese
quelle custodite nell'archivio riservato; c) di indicare specificamente
al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono
l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza; d) di
indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che
ritengono irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione. 5. Scaduto il
termine di cui al comma 2, il giudice, sentite ove necessario le parti
senza formalità, dispone con ordinanza non impugnabile l'acquisizione
delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata
l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene
necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto
dall'articolo 89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. 6.
La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto
l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e
custodita nell'archivio riservato di cui al comma che precede. 7. Le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto
compatibili, ai dati relativi al traffico telefonico. 8. I difensori
delle parti possono estrarre copia delle conversazioni di cui è stata
disposta l'acquisizione.»; b) «Articolo 268-ter. (Trascrizione delle
registrazioni). 1. Il giudice dispone perizia per la trascrizione delle
registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle
informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le
registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell'incarico vengono
immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi
nell'archivio riservato previsto dall'articolo 89-bis del decreto
legislativo 28 luglio 1989 n. 271. E' vietata la trascrizione di quelle
parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o
circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi
o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano
espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi
pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. 2. Le
trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel
fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.
inseriti i seguenti: a) «Articolo 268-bis. (Deposito e acquisizione dei
verbali e delle registrazioni). 1. Entro cinque giorni dalla
conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la
segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che
ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della
rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno
disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione. Gli
atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a
quelle prive di rilevanza in quanto riguardanti persone, fatti o
circostanze estranei alle indagini restano custoditi nell'archivio
riservato previsto dall'articolo 89-bis del decreto legislativo 28
luglio 1989 n. 271. 2. Gli atti rimangono depositati per il tempo
stabilito dal pubblico ministero, salvo che il giudice riconosca
necessaria una proroga. 3. Il giudice può autorizzare il pubblico
ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1 non oltre la
chiusura delle indagini preliminari qualora possa derivare grave
pregiudizio per le indagini. 4. Ai difensori delle parti è dato
immediatamente avviso che, entro il termine di cui ai commi 2 e 3,
hanno facoltà: a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi
nell'archivio riservato; b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese
quelle custodite nell'archivio riservato; c) di indicare specificamente
al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono
l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza; d) di
indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che
ritengono irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione. 5. Scaduto il
termine di cui al comma 2, il giudice, sentite ove necessario le parti
senza formalità, dispone con ordinanza non impugnabile l'acquisizione
delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata
l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene
necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto
dall'articolo 89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. 6.
La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto
l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e
custodita nell'archivio riservato di cui al comma che precede. 7. Le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto
compatibili, ai dati relativi al traffico telefonico. 8. I difensori
delle parti possono estrarre copia delle conversazioni di cui è stata
disposta l'acquisizione.»; b) «Articolo 268-ter. (Trascrizione delle
registrazioni). 1. Il giudice dispone perizia per la trascrizione delle
registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle
informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le
registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell'incarico vengono
immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi
nell'archivio riservato previsto dall'articolo 89-bis del decreto
legislativo 28 luglio 1989 n. 271. E' vietata la trascrizione di quelle
parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o
circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi
o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano
espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi
pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. 2. Le
trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel
fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.
3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre
copia, anche su supporto informatico.»; c) «Articolo 268-quater.
(Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari).
1. Il pubblico ministero, anche prima della chiusura delle indagini
preliminari, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può
disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti,
anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del
consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. E'
vietata la trascrizione di quelle parti di conversazioni riguardanti
esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini. Il
pubblico ministero dispone che i nominativi o riferimenti
identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle
trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio
all'accertamento dei fatti per cui si procede. 2. Quando il giudice
deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo
268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le
registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore
della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata
l'utilizzazione. 3. Il giudice dispone l'acquisizione nel fascicolo
degli atti di indagine delle conversazioni rilevanti per la decisione e
restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite
nell'archivio riservato previsto dall'articolo 89-bis del decreto
legislativo 28 luglio 1989 n. 271. Dopo che la persona sottoposta alle
indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza del
provvedimento, si applica la disposizione di cui al comma 8
dell'articolo 268-bis. 4. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico
ministero le seguenti attività: a) la stampa dei dati relativi alle
intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata
dall'annotazione del numero delle pagine stampate; b) la trasmissione
dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e
cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata
dall'annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del
giorno e dell'ora di trasmissione e ricezione.»; d) «Articolo
268-quinquies. (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal
giudice). 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza
preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre
disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle
registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dall'articolo
89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. All'esito può
disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in
precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si
osservano le forme e le garanzie della perizia. 2. Nel corso del
dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente
motivata delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in
precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 268-ter.»; e) «Articolo
268-sexies. (Avviso a persone non indagate). 1. Dopo la chiusura delle
indagini preliminari il pubblico ministero dà avviso in piego chiuso ai
soggetti titolari delle utenze in ordine alle quali è stata disposta
intercettazione delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche, diversi da quelli nei
confronti dei quali si procede e che non risultino indagati in
procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione. 2.
L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la
durata e il numero della utenza intercettata, nonché l'indicazione
della facoltà di chiedere la distruzione anticipata delle registrazioni
ai sensi dell'articolo 269, comma 2. 3. Le disposizioni di cui ai commi
1 e 2 non si applicano: a) nei casi in cui si procede per i reati
indicati agli articoli 51 comma 3-bis, 51 comma 3-quater e 407, comma
2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché 600-ter e
600-quinquies del codice penale; b) se dagli atti di indagine risulti
che l'utenza è stata comunque utilizzata da persone sottoposte ad
indagine ovvero da indagati in procedimenti connessi o collegati; c) se
taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze di cui al comma 1
sia stata acquisita al procedimento.».
copia, anche su supporto informatico.»; c) «Articolo 268-quater.
(Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari).
1. Il pubblico ministero, anche prima della chiusura delle indagini
preliminari, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può
disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti,
anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del
consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. E'
vietata la trascrizione di quelle parti di conversazioni riguardanti
esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini. Il
pubblico ministero dispone che i nominativi o riferimenti
identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle
trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio
all'accertamento dei fatti per cui si procede. 2. Quando il giudice
deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo
268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le
registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore
della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata
l'utilizzazione. 3. Il giudice dispone l'acquisizione nel fascicolo
degli atti di indagine delle conversazioni rilevanti per la decisione e
restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite
nell'archivio riservato previsto dall'articolo 89-bis del decreto
legislativo 28 luglio 1989 n. 271. Dopo che la persona sottoposta alle
indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza del
provvedimento, si applica la disposizione di cui al comma 8
dell'articolo 268-bis. 4. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico
ministero le seguenti attività: a) la stampa dei dati relativi alle
intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata
dall'annotazione del numero delle pagine stampate; b) la trasmissione
dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e
cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata
dall'annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del
giorno e dell'ora di trasmissione e ricezione.»; d) «Articolo
268-quinquies. (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal
giudice). 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza
preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre
disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle
registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dall'articolo
89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. All'esito può
disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in
precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si
osservano le forme e le garanzie della perizia. 2. Nel corso del
dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente
motivata delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in
precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 268-ter.»; e) «Articolo
268-sexies. (Avviso a persone non indagate). 1. Dopo la chiusura delle
indagini preliminari il pubblico ministero dà avviso in piego chiuso ai
soggetti titolari delle utenze in ordine alle quali è stata disposta
intercettazione delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche, diversi da quelli nei
confronti dei quali si procede e che non risultino indagati in
procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione. 2.
L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la
durata e il numero della utenza intercettata, nonché l'indicazione
della facoltà di chiedere la distruzione anticipata delle registrazioni
ai sensi dell'articolo 269, comma 2. 3. Le disposizioni di cui ai commi
1 e 2 non si applicano: a) nei casi in cui si procede per i reati
indicati agli articoli 51 comma 3-bis, 51 comma 3-quater e 407, comma
2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché 600-ter e
600-quinquies del codice penale; b) se dagli atti di indagine risulti
che l'utenza è stata comunque utilizzata da persone sottoposte ad
indagine ovvero da indagati in procedimenti connessi o collegati; c) se
taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze di cui al comma 1
sia stata acquisita al procedimento.».
Art. 5 (Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1.
I verbali ed i supporti contenenti le registrazioni sono conservati
integralmente nell'archivio riservato di cui all'articolo 89-bis del
decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271.»; b) il comma 2 è sostituito
dal seguente: «2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le
registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a
impugnazione o fino a che non siano decorsi cinque anni dalla data di
deposito del decreto di archiviazione. Decorsi i termini che precedono,
il giudice dispone la distruzione della documentazione di cui al primo
comma. Tuttavia, quando la documentazione non è rilevante per il
procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione
anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza.
Sull'istanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione
anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti.».
le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1.
I verbali ed i supporti contenenti le registrazioni sono conservati
integralmente nell'archivio riservato di cui all'articolo 89-bis del
decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271.»; b) il comma 2 è sostituito
dal seguente: «2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le
registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a
impugnazione o fino a che non siano decorsi cinque anni dalla data di
deposito del decreto di archiviazione. Decorsi i termini che precedono,
il giudice dispone la distruzione della documentazione di cui al primo
comma. Tuttavia, quando la documentazione non è rilevante per il
procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione
anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza.
Sull'istanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione
anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti.».
Art. 6 (Modifiche all' articolo 270 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 2 è
sostituito dal seguente: «2. Ai fini della utilizzazione prevista dal
comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono
trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 268-bis, 268-ter,
sostituito dal seguente: «2. Ai fini della utilizzazione prevista dal
comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono
trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 268-bis, 268-ter,
268-quater e 268-quinquies.».
Art. 7 (Modifiche all'articolo 295 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 295 del codice di procedura penale, il comma 3 è
sostituito dal seguente: «3. Al fine di agevolare le ricerche del
latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le
modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre
l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di
altre forme di telecomunicazione. Si applicano, nei limiti della
compatibilità, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter,
268-quater, 268-quinquies, 269 e 270.».
sostituito dal seguente: «3. Al fine di agevolare le ricerche del
latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le
modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre
l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di
altre forme di telecomunicazione. Si applicano, nei limiti della
compatibilità, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter,
268-quater, 268-quinquies, 269 e 270.».
Art. 8 (Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è inserito
il seguente: «Articolo 329-bis. (Obbligo del segreto per le
intercettazioni). 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi
alle conversazioni o flussi di comunicazioni informatiche o telematiche
custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 89-bis del
decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, non acquisiti ai sensi degli
articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, nonché la
documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti da
segreto.».
il seguente: «Articolo 329-bis. (Obbligo del segreto per le
intercettazioni). 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi
alle conversazioni o flussi di comunicazioni informatiche o telematiche
custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 89-bis del
decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, non acquisiti ai sensi degli
articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, nonché la
documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti da
segreto.».
Art. 9 (Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271)
1. All'articolo 89 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: «i
nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «i
supporti contenenti le registrazioni ed i flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche»; b) dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti: «2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un
funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta
del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato
nel quale sono custoditi i verbali ed i supporti. 2-ter. Il funzionario
di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica ogni due
mesi l'elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi.».
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: «i
nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «i
supporti contenenti le registrazioni ed i flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche»; b) dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti: «2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un
funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta
del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato
nel quale sono custoditi i verbali ed i supporti. 2-ter. Il funzionario
di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica ogni due
mesi l'elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi.».
Art. 10 (Introduzione dell'articolo 89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271)
1. Dopo l'articolo 89 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271 è inserito il seguente: «Articolo 89-bis. (Archivio riservato delle
intercettazioni). 1. Presso la procura della Repubblica è istituito
l'archivio riservato per le intercettazioni. 2. L'archivio è tenuto
sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della
Repubblica con modalità tali da assicurare la segretezza della
documentazione in esso contenuta. 3. Oltre agli ausiliari autorizzati
dal procuratore della Repubblica, all'archivio possono accedere, nei
casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è
annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora
iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di
cui è stata presa conoscenza. 4. Nei casi previsti dalla legge il
difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi
a disposizione dell'archivio.».
271 è inserito il seguente: «Articolo 89-bis. (Archivio riservato delle
intercettazioni). 1. Presso la procura della Repubblica è istituito
l'archivio riservato per le intercettazioni. 2. L'archivio è tenuto
sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della
Repubblica con modalità tali da assicurare la segretezza della
documentazione in esso contenuta. 3. Oltre agli ausiliari autorizzati
dal procuratore della Repubblica, all'archivio possono accedere, nei
casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è
annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora
iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di
cui è stata presa conoscenza. 4. Nei casi previsti dalla legge il
difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi
a disposizione dell'archivio.».
Art. 11 (Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a)
l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente: «Articolo 379-bis.
(Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale).
Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti atti del procedimento
penale coperti da segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione
del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne
agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della
reclusione fino ad un anno. Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 è
commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque
anni e da sei mesi a due anni.
l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente: «Articolo 379-bis.
(Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale).
Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti atti del procedimento
penale coperti da segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione
del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne
agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della
reclusione fino ad un anno. Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 è
commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque
anni e da sei mesi a due anni.
Chiunque, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle
indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico
ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura
penale, è punito con la reclusione da uno a tre anni.»; b) dopo
l'articolo 617-sexies, è inserito il seguente: «Articolo 617-septies.
(Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). Chiunque
illecitamente prende diretta cognizione di atti del procedimento penale
coperti da segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre
anni.»; c) al primo comma dell'articolo 684, le parole «o a guisa di
informazione», sono sostituite dalle seguenti: «o nel contenuto»; d)
all'articolo 684, dopo il primo comma è inserito il seguente: «La
condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo
36.».
indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico
ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura
penale, è punito con la reclusione da uno a tre anni.»; b) dopo
l'articolo 617-sexies, è inserito il seguente: «Articolo 617-septies.
(Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). Chiunque
illecitamente prende diretta cognizione di atti del procedimento penale
coperti da segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre
anni.»; c) al primo comma dell'articolo 684, le parole «o a guisa di
informazione», sono sostituite dalle seguenti: «o nel contenuto»; d)
all'articolo 684, dopo il primo comma è inserito il seguente: «La
condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo
36.».
Art. 12 (Introduzione dell'articolo 164-bis del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e modifiche agli articoli 139 e 165
del medesimo decreto)
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e modifiche agli articoli 139 e 165
del medesimo decreto)
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sono apportate le
seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 164 è inserito il seguente:
«Art. 164-bis. (Illeciti per finalità giornalistiche). 1. In caso di
diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo
136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137
ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139
comma 1, all'autore della violazione si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da tremila a diciottomila
euro o, se si tratta di dati sensibili o riguardanti minori o se la
violazione è reiterata o comunque di particolare gravità, da diecimila
a sessantamila euro. Della violazione, fuori dalle ipotesi di concorso,
il direttore o vice-direttore responsabile risponde nei casi in cui
omette di esercitare il controllo necessario ad impedirla. 2. Nei casi
di cui al comma 1, il Consiglio nazionale e il competente Consiglio
dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove ritengano, le associazioni
rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la
richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. La sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione di cui
all'articolo 165 può essere applicata nei casi di cui al comma 1 primo
periodo, ed è in ogni caso applicata se la violazione riguarda dati
sensibili o minori o è reiterata o, comunque, di particolare gravità.»;
b) all'articolo 139, comma 5, dopo le parole «codice di deontologia,»
sono inserite le seguenti: «ferma restando l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 164-bis,»; c) all'articolo 165, comma 1,
le parole: «162 e 164» sono sostituite dalle parole: «162, 164 e
164-bis.».
seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 164 è inserito il seguente:
«Art. 164-bis. (Illeciti per finalità giornalistiche). 1. In caso di
diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo
136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137
ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139
comma 1, all'autore della violazione si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da tremila a diciottomila
euro o, se si tratta di dati sensibili o riguardanti minori o se la
violazione è reiterata o comunque di particolare gravità, da diecimila
a sessantamila euro. Della violazione, fuori dalle ipotesi di concorso,
il direttore o vice-direttore responsabile risponde nei casi in cui
omette di esercitare il controllo necessario ad impedirla. 2. Nei casi
di cui al comma 1, il Consiglio nazionale e il competente Consiglio
dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove ritengano, le associazioni
rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la
richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. La sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione di cui
all'articolo 165 può essere applicata nei casi di cui al comma 1 primo
periodo, ed è in ogni caso applicata se la violazione riguarda dati
sensibili o minori o è reiterata o, comunque, di particolare gravità.»;
b) all'articolo 139, comma 5, dopo le parole «codice di deontologia,»
sono inserite le seguenti: «ferma restando l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 164-bis,»; c) all'articolo 165, comma 1,
le parole: «162 e 164» sono sostituite dalle parole: «162, 164 e
164-bis.».
Art. 13 (Abrogazioni)
1. L'articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98 è abrogato.
Art. 14 (Regime transitorio)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai
procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. 2. La
disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge, si applica
decorsi novanta giorni dalla pubblicazione di apposito decreto del
Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri
di intercettazione telefonica di cui al medesimo articolo. Fino a tale
data, resta in vigore la disposizione precedente.
procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. 2. La
disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge, si applica
decorsi novanta giorni dalla pubblicazione di apposito decreto del
Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri
di intercettazione telefonica di cui al medesimo articolo. Fino a tale
data, resta in vigore la disposizione precedente.
Art. 15 (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della
presente legge, pari a euro 820.000 per l'anno 2007, si provvede
mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
presente legge, pari a euro 820.000 per l'anno 2007, si provvede
mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

