Intercettazioni.
Ordine dei giornalisti:
“No a nuove leggi.
“Non si scrive nulla sulla
sfera privata e sui dati
sensibili delle persone”.
Prescrizioni del Garante
della privacy agli editori.
(art. 154, c. 1, del dlgs 196/2003)
Intercettazioni.
Ordine dei giornalisti:
“No a nuove leggi.
“Non si scrive nulla sulla
sfera privata e sui dati
sensibili delle persone”.
Roma, 23 giugno 2006.
No a nuove leggi che limiterebbero il diritto di cronaca in una
materia, come quella delle intercettazioni, che rientra invece
nell'applicazione dei codici già esistenti. Lo ha deciso oggi il
Comitato Esecutivo del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti,
che ha esaminato il provvedimento adottato dal Garante della privacy
per quanto concerne la pubblicazione integrale delle trascrizioni di
intercettazioni telefoniche.
No a nuove leggi che limiterebbero il diritto di cronaca in una
materia, come quella delle intercettazioni, che rientra invece
nell'applicazione dei codici già esistenti. Lo ha deciso oggi il
Comitato Esecutivo del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti,
che ha esaminato il provvedimento adottato dal Garante della privacy
per quanto concerne la pubblicazione integrale delle trascrizioni di
intercettazioni telefoniche.
Il Comitato Esecutivo - spiega una nota - rileva che secondo il Garante ''è
legittimo l'esercizio del diritto di cronaca ed è altresì configurabile
un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata dei fatti''.
Il Garante evidenzia poi la necessità ''di un'adeguata tutela dei
diritti dei soggetti coinvolti dalla pubblicazione pressoché‚ integrale
di innumerevoli brani di conservazioni telefoniche''. A detta del
Garante ''non risulta allo stato comprovato che le più recenti pubblicazionigiornalistiche delle predette
trascrizioni siano avvenute violando il segreto delle indagini
preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento penale''.
legittimo l'esercizio del diritto di cronaca ed è altresì configurabile
un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata dei fatti''.
Il Garante evidenzia poi la necessità ''di un'adeguata tutela dei
diritti dei soggetti coinvolti dalla pubblicazione pressoché‚ integrale
di innumerevoli brani di conservazioni telefoniche''. A detta del
Garante ''non risulta allo stato comprovato che le più recenti pubblicazionigiornalistiche delle predette
trascrizioni siano avvenute violando il segreto delle indagini
preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento penale''.
Per questo 'il Comitato
esecutivo ritiene pertanto che non sia necessaria una nuova
formulazione legislativa, che limiterebbe il diritto di cronaca in una
materia che rientra invece nell'applicazione dei codici deontologici
già esistenti.
esecutivo ritiene pertanto che non sia necessaria una nuova
formulazione legislativa, che limiterebbe il diritto di cronaca in una
materia che rientra invece nell'applicazione dei codici deontologici
già esistenti.
Il Comitato Esecutivo raccomanda quindi agli Ordini regionali, ai quali è già stato trasmesso il provvedimento
del Garante, di vigilare affinché i giornalisti nell'esercizio del
diritto-dovere di informazione e di critica assicurino sempre “il rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione''.
del Garante, di vigilare affinché i giornalisti nell'esercizio del
diritto-dovere di informazione e di critica assicurino sempre “il rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione''.
Secondo l'Ordine ''il Codice deontologico che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha approvato
d'intesa con il Garante della privacy chiaramente indica le modalità,
di rappresentazione degli elementi essenziali delle vicende che
incidono sulla sfera privata delle persone e che hanno riguardo a dati
sensibili''. (ANSA)
d'intesa con il Garante della privacy chiaramente indica le modalità,
di rappresentazione degli elementi essenziali delle vicende che
incidono sulla sfera privata delle persone e che hanno riguardo a dati
sensibili''. (ANSA)
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Prescrizioni del Garante
della privacy agli editori.
(art. 154, c. 1, del dlgs 196/2003)
INTERCETTAZIONI:
informazione su fatti
di interesse pubblico,
rispettando le persone.
Gli editori e i giornalisti
“inosservanti” rischiano
da 3 mesi a 2 anni di galera
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott.
Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott.
Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTI gli atti acquisiti d'ufficio in relazione alla reiterata
pubblicazione nei giorni scorsi, da parte di varie testate
giornalistiche, di numerose trascrizioni di intercettazioni telefoniche
disposte da autorità giudiziarie e che hanno coinvolto diverse persone;
pubblicazione nei giorni scorsi, da parte di varie testate
giornalistiche, di numerose trascrizioni di intercettazioni telefoniche
disposte da autorità giudiziarie e che hanno coinvolto diverse persone;
CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett.
c) del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha il
compito di prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le
misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti;
c) del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha il
compito di prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le
misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti;
RILEVATA la necessità di esaminare d'ufficio e in via d'urgenza,
anche in assenza di ricorsi, reclami e segnalazioni allo stato non
pervenuti al Garante, la problematica del rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali delle diverse persone coinvolte dalla predetta
pubblicazione, con particolare riferimento alla loro riservatezza,
dignità ed identità personale, nonché al diritto fondamentale alla
protezione dei relativi dati personali;
anche in assenza di ricorsi, reclami e segnalazioni allo stato non
pervenuti al Garante, la problematica del rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali delle diverse persone coinvolte dalla predetta
pubblicazione, con particolare riferimento alla loro riservatezza,
dignità ed identità personale, nonché al diritto fondamentale alla
protezione dei relativi dati personali;
RILEVATO dagli atti che, nell'ambito delle indagini preliminari in
corso presso uffici giudiziari, le ipotesi di reato in fase di
accertamento denotano circostanze ed episodi per i quali, su un piano
generale, è legittimo l'esercizio del diritto di cronaca ed è altresì
configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata
di fatti;
corso presso uffici giudiziari, le ipotesi di reato in fase di
accertamento denotano circostanze ed episodi per i quali, su un piano
generale, è legittimo l'esercizio del diritto di cronaca ed è altresì
configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata
di fatti;
RILEVATO, tuttavia, che si pone con seria evidenza la necessità di
assicurare, con immediatezza e su un piano generale, un'adeguata tutela
dei diritti di soggetti coinvolti dalla pubblicazione pressoché
integrale di innumerevoli brani di conversazioni telefoniche,
intercorse anche con terzi estranei ai fatti oggetto di indagine penale
o che non risultano allo stato indagati, o brani che riguardano in ogni
caso diverse relazioni personali o familiari o, ancora, persone
semplicemente lese dai fatti; rilevato che alcuni brani di tali
conversazioni attengono, altresì, a comportamenti strettamente
personali di persone pur coinvolte nelle indagini, ma non direttamente
connessi a fatti penalmente rilevanti;
assicurare, con immediatezza e su un piano generale, un'adeguata tutela
dei diritti di soggetti coinvolti dalla pubblicazione pressoché
integrale di innumerevoli brani di conversazioni telefoniche,
intercorse anche con terzi estranei ai fatti oggetto di indagine penale
o che non risultano allo stato indagati, o brani che riguardano in ogni
caso diverse relazioni personali o familiari o, ancora, persone
semplicemente lese dai fatti; rilevato che alcuni brani di tali
conversazioni attengono, altresì, a comportamenti strettamente
personali di persone pur coinvolte nelle indagini, ma non direttamente
connessi a fatti penalmente rilevanti;
CONSIDERATO che, dagli atti al momento disponibili e dall'attuale
quadro normativo riferito al processo penale, non risulta allo stato
comprovato che le più recenti pubblicazioni giornalistiche delle
predette trascrizioni siano avvenute violando il segreto delle indagini
preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento penale;
quadro normativo riferito al processo penale, non risulta allo stato
comprovato che le più recenti pubblicazioni giornalistiche delle
predette trascrizioni siano avvenute violando il segreto delle indagini
preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento penale;
RILEVATO, infatti, che il codice di procedura penale:
a) vieta la pubblicazione di atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto (art. 114, comma 1, c.p.p.);
b) vieta anche la pubblicazione di atti non più coperti dal
segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari o al termine
dell'udienza preliminare (art. 114, comma 2, c.p.p.);
segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari o al termine
dell'udienza preliminare (art. 114, comma 2, c.p.p.);
c) consente sempre, però, la pubblicazione del contenuto di atti
non coperti dal segreto (art. 114, comma 7, c.p.p.) e considera gli
atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia
giudiziaria non più coperti dal segreto quando l'imputato ne possa
avere conoscenza (art. 329 c.p.p.; v. anche art. 268, comma 6, c.p.p.
relativo al deposito di atti concluse le operazioni di intercettazione);
non coperti dal segreto (art. 114, comma 7, c.p.p.) e considera gli
atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia
giudiziaria non più coperti dal segreto quando l'imputato ne possa
avere conoscenza (art. 329 c.p.p.; v. anche art. 268, comma 6, c.p.p.
relativo al deposito di atti concluse le operazioni di intercettazione);
RILEVATO che, anche per effetto del meccanismo previsto dalla
legge per acquisire agli atti processuali le sole conversazioni
rilevanti per il procedimento penale, meccanismo non più adeguato
rispetto al fenomeno dell'incessante pubblicazione integrale di
materiali processuali, si pone a volte in modo indiscriminato a
disposizione dell'opinione pubblica un vasto materiale di
documentazione di conversazioni telefoniche che non è oggetto di
adeguata selezione e valutazione; rilevato che tale materiale, oltre a
non risultare sempre essenziale per una doverosa informazione
dell'opinione pubblica, può favorire anche una percezione inesatta di
fatti, circostanze e relazioni interpersonali;
legge per acquisire agli atti processuali le sole conversazioni
rilevanti per il procedimento penale, meccanismo non più adeguato
rispetto al fenomeno dell'incessante pubblicazione integrale di
materiali processuali, si pone a volte in modo indiscriminato a
disposizione dell'opinione pubblica un vasto materiale di
documentazione di conversazioni telefoniche che non è oggetto di
adeguata selezione e valutazione; rilevato che tale materiale, oltre a
non risultare sempre essenziale per una doverosa informazione
dell'opinione pubblica, può favorire anche una percezione inesatta di
fatti, circostanze e relazioni interpersonali;
CONSIDERATO che la vigente disciplina di protezione dei dati
personali che contempera i diritti fondamentali della persona con il
diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa
(d.lg. n. 196/2003; codice di deontologia relativo all'attività
giornalistica) prevede invece espresse e puntuali garanzie da
rispettare e, in particolare:
personali che contempera i diritti fondamentali della persona con il
diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa
(d.lg. n. 196/2003; codice di deontologia relativo all'attività
giornalistica) prevede invece espresse e puntuali garanzie da
rispettare e, in particolare:
a) garantisce al giornalista il diritto all'informazione su fatti
di interesse pubblico, ma nel rispetto dell'essenzialità
dell'informazione;
di interesse pubblico, ma nel rispetto dell'essenzialità
dell'informazione;
b) considera quindi legittima la divulgazione di notizie di
rilevante interesse pubblico o sociale solo quando l'informazione,
anche dettagliata, sia indispensabile per l'originalità dei fatti, o
per la qualificazione dei protagonisti o per la descrizione dei modi
particolari in cui sono avvenuti;
rilevante interesse pubblico o sociale solo quando l'informazione,
anche dettagliata, sia indispensabile per l'originalità dei fatti, o
per la qualificazione dei protagonisti o per la descrizione dei modi
particolari in cui sono avvenuti;
c) prescrive che si evitino riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti;
d) esige il pieno rispetto della dignità della persona;
e) tutela la sfera sessuale delle persone, impegnando il
giornalista ad astenersi dal descrivere abitudini sessuali riferite a
persone identificate o identificabili e, quando si tratta di persone
che rivestono una posizione di particolare rilevanza sociale o
pubblica, a rispettare comunque sia il principio dell'essenzialità
dell'informazione, sia la dignità;
giornalista ad astenersi dal descrivere abitudini sessuali riferite a
persone identificate o identificabili e, quando si tratta di persone
che rivestono una posizione di particolare rilevanza sociale o
pubblica, a rispettare comunque sia il principio dell'essenzialità
dell'informazione, sia la dignità;
CONSIDERATO che l'indiscriminata pubblicazione di trascrizioni di
intercettazioni di numerose conversazioni telefoniche, specie quando
finisce per suscitare la curiosità del pubblico su aspetti intimi e
privati senza rispondere integralmente ad un'esigenza di giustificata
informazione su vicende di interesse pubblico, può configurare anche
una violazione delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali che contemperano il diritto al
rispetto della vita privata e familiare con la libertà di espressione
(artt. 8 e 10 Conv. europea diritti dell'uomo);
intercettazioni di numerose conversazioni telefoniche, specie quando
finisce per suscitare la curiosità del pubblico su aspetti intimi e
privati senza rispondere integralmente ad un'esigenza di giustificata
informazione su vicende di interesse pubblico, può configurare anche
una violazione delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali che contemperano il diritto al
rispetto della vita privata e familiare con la libertà di espressione
(artt. 8 e 10 Conv. europea diritti dell'uomo);
CONSIDERATO, quindi, anche sulla base dei principi affermati nei
provvedimenti di divieto o di blocco del trattamento dei dati personali
già adottati dal Garante sulle tematiche in esame, che risulta
necessario prescrivere a tutti i mezzi di informazione di procedere ad
una valutazione più attenta ed approfondita, autonoma e responsabile,
circa l'effettiva essenzialità dei dettagli pubblicati, nella
consapevolezza che l'affievolita sfera di riservatezza di persone note
o che esercitano funzioni pubbliche non esime dall'imprescindibile
necessità di filtrare comunque le fonti disponibili per la
pubblicazione, che vanno valutate dal giornalista, anche alla luce del
dovere inderogabile di salvaguardare la dignità delle persone e i
diritti di terzi;
provvedimenti di divieto o di blocco del trattamento dei dati personali
già adottati dal Garante sulle tematiche in esame, che risulta
necessario prescrivere a tutti i mezzi di informazione di procedere ad
una valutazione più attenta ed approfondita, autonoma e responsabile,
circa l'effettiva essenzialità dei dettagli pubblicati, nella
consapevolezza che l'affievolita sfera di riservatezza di persone note
o che esercitano funzioni pubbliche non esime dall'imprescindibile
necessità di filtrare comunque le fonti disponibili per la
pubblicazione, che vanno valutate dal giornalista, anche alla luce del
dovere inderogabile di salvaguardare la dignità delle persone e i
diritti di terzi;
RISERVATA l'adozione di eventuali altre decisioni in casi
specifici, all'esito dell'eventuale ricezione di ricorsi, reclami o
segnalazioni da parte di persone interessate;
specifici, all'esito dell'eventuale ricezione di ricorsi, reclami o
segnalazioni da parte di persone interessate;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORI il dott. Giuseppe Chiaravalloti e il dott. Mauro Paissan;
RILEVATA in conclusione la necessità, ai sensi dell'art. 154,
comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lg. n. 196/2003), di prescrivere a tutti gli editori
titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con
effetto immediato, anche al fine di prevenire ulteriori violazioni, i
trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di
trascrizioni di intercettazioni telefoniche ai principi richiamati nel
presente provvedimento;
comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lg. n. 196/2003), di prescrivere a tutti gli editori
titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con
effetto immediato, anche al fine di prevenire ulteriori violazioni, i
trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di
trascrizioni di intercettazioni telefoniche ai principi richiamati nel
presente provvedimento;
RILEVATA, infine, la necessità di disporre la trasmissione di
copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti, per le valutazioni di competenza;
copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti, per le valutazioni di competenza;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia
di protezione dei dati personali prescrive ai titolari del trattamento
in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato i
trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di
trascrizioni di intercettazioni telefoniche a tutti i principi
affermati dal medesimo Codice e dall'allegato codice di deontologia per
l'attività giornalistica, richiamati nel presente provvedimento;
di protezione dei dati personali prescrive ai titolari del trattamento
in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato i
trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di
trascrizioni di intercettazioni telefoniche a tutti i principi
affermati dal medesimo Codice e dall'allegato codice di deontologia per
l'attività giornalistica, richiamati nel presente provvedimento;
b) dispone l'invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Roma, 21 giugno 2006
IL PRESIDENTE Pizzetti
I RELATORI Chiaravalloti e Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE Buttarelli
Dlgs 30 giugno 2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O).
Articolo 154. Compiti.
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante,
anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha
il compito di:
anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha
il compito di:
c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento
le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
Articolo 170. Inosservanza di provvedimenti del Garante.
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150,
commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da
tre mesi a due anni.
adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150,
commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da
tre mesi a due anni.

