Sentenza della Cassazione
Il minore ha diritto alla tutela
contro riprese fotografiche
della sua vita privata
in base alla Convenzione
sui diritti del fanciullo
Il bambino Emanuel C. è stato fotografato
nel 1995 da un reporter, mentre si trovava su una spiaggia in compagnia
del padre e di una nota attrice televisiva, che indossava un costume
topless, impegnati in una lotta scherzosa. La foto è stata pubblicata
dal settimanale “Eva Express” edito dalla Hachette Rusconi. La madre
del minore Tiziana A. ha chiesto al Tribunale di Milano di condannare
la società editrice al risarcimento del danno per la pubblicazione
della foto, in quanto lesiva del diritto all’immagine tutelato
dall’art. 10 cod. civ. e dagli artt. 96 e 97 della legge 22.4.1941 n.
633 e della personalità del minore. Sia il Tribunale che la Corte di
Appello di Milano hanno ritenuto la domanda priva di fondamento,
rilevando che la ripresa fotografica era stata consentita
implicitamente dal padre del minore, che il servizio fotografico non
risultava attuato con modalità tali da ledere la dignità del bambino e
che comunque, dovendosi escludere un’ipotesi di reato, il risarcimento
non era dovuto per mancanza di danno morale e per inesistenza della
prova di un danno patrimoniale. Tiziana A. ha proposto ricorso per
cassazione censurando la decisione della Corte di Milano per vizi di
motivazione e violazione di legge.
nel 1995 da un reporter, mentre si trovava su una spiaggia in compagnia
del padre e di una nota attrice televisiva, che indossava un costume
topless, impegnati in una lotta scherzosa. La foto è stata pubblicata
dal settimanale “Eva Express” edito dalla Hachette Rusconi. La madre
del minore Tiziana A. ha chiesto al Tribunale di Milano di condannare
la società editrice al risarcimento del danno per la pubblicazione
della foto, in quanto lesiva del diritto all’immagine tutelato
dall’art. 10 cod. civ. e dagli artt. 96 e 97 della legge 22.4.1941 n.
633 e della personalità del minore. Sia il Tribunale che la Corte di
Appello di Milano hanno ritenuto la domanda priva di fondamento,
rilevando che la ripresa fotografica era stata consentita
implicitamente dal padre del minore, che il servizio fotografico non
risultava attuato con modalità tali da ledere la dignità del bambino e
che comunque, dovendosi escludere un’ipotesi di reato, il risarcimento
non era dovuto per mancanza di danno morale e per inesistenza della
prova di un danno patrimoniale. Tiziana A. ha proposto ricorso per
cassazione censurando la decisione della Corte di Milano per vizi di
motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, pur escludendo la
violazione degli artt. 10 cod. civ. e 96 e 97 della legge n. 633/41, in
quanto ha ritenuto applicabile la tutela prevista dalla Convenzione sui
Diritti del Fanciullo sottoscritta a New York il 20.11.1989 e
ratificata con legge 27.5.1991 n. 176.
violazione degli artt. 10 cod. civ. e 96 e 97 della legge n. 633/41, in
quanto ha ritenuto applicabile la tutela prevista dalla Convenzione sui
Diritti del Fanciullo sottoscritta a New York il 20.11.1989 e
ratificata con legge 27.5.1991 n. 176.
L’art. 16 di tale Convenzione – ha osservato la Corte –
espressamente ribadisce, in armonia con i principi espressi dagli
articoli 2 e 31 della Costituzione, che “nessun fanciullo sarà
oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua privata, nella
sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure
di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione” e che “il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”. L’art. 3 della stessa Convenzione sottolinea che “in
tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle
istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali,
delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse
superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
Alla luce di tali disposizioni, che costituivano all’epoca dei fatti,
norme di diritto vigenti all’interno dell’ordinamento – ha affermato la
Cassazione – i giudici di appello avrebbero dovuto esaminare il
contesto nel quale era stata riprodotta la immagine del minore; ciò al
fine di stabilire se il suo diritto alla riservatezza fosse stato, o
meno, leso o minacciato. Omettendo, al contrario, qualsiasi riferimento
alle discipline normative in vigore, poste a tutela dei minori,
comprensive del diritto assoluto alla riservatezza – ha aggiunto la
Corte – i giudici di appello sono incorsi in violazione di legge. Non
vi è dubbio – ha concluso la Corte – che il diritto alla riservatezza
del minore debba essere, nel bilanciamento degli opposti valori
costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla privacy), considerato
assolutamente preminente, secondo le indicazioni derivanti dalle norme
richiamate, laddove si riscontri che non vi sia l’utilità della notizia
(quindi con l’unico limite del pubblico interesse). La Suprema Corte ha
ritenuto assorbita la questione relativa alla determinazione del danno
ed ha rinviato la causa, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte
di Appello di Milano. (Cassazione Sezione Terza Civile n. 19069 del 5 settembre 2006, Pres. Duva, Rel. Filadoro). (In: www.legge-e-giustizia.it).
espressamente ribadisce, in armonia con i principi espressi dagli
articoli 2 e 31 della Costituzione, che “nessun fanciullo sarà
oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua privata, nella
sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure
di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione” e che “il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”. L’art. 3 della stessa Convenzione sottolinea che “in
tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle
istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali,
delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse
superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
Alla luce di tali disposizioni, che costituivano all’epoca dei fatti,
norme di diritto vigenti all’interno dell’ordinamento – ha affermato la
Cassazione – i giudici di appello avrebbero dovuto esaminare il
contesto nel quale era stata riprodotta la immagine del minore; ciò al
fine di stabilire se il suo diritto alla riservatezza fosse stato, o
meno, leso o minacciato. Omettendo, al contrario, qualsiasi riferimento
alle discipline normative in vigore, poste a tutela dei minori,
comprensive del diritto assoluto alla riservatezza – ha aggiunto la
Corte – i giudici di appello sono incorsi in violazione di legge. Non
vi è dubbio – ha concluso la Corte – che il diritto alla riservatezza
del minore debba essere, nel bilanciamento degli opposti valori
costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla privacy), considerato
assolutamente preminente, secondo le indicazioni derivanti dalle norme
richiamate, laddove si riscontri che non vi sia l’utilità della notizia
(quindi con l’unico limite del pubblico interesse). La Suprema Corte ha
ritenuto assorbita la questione relativa alla determinazione del danno
ed ha rinviato la causa, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte
di Appello di Milano. (Cassazione Sezione Terza Civile n. 19069 del 5 settembre 2006, Pres. Duva, Rel. Filadoro). (In: www.legge-e-giustizia.it).

