Residenza o domicilio per l’Albo: due articoli di Franco Abruzzo su “Il Sole 24 Ore” e la delibera del Consiglio nazionale

Il  Sole 24 Ore dell’8 febbraio 2000
(Pagine Norme e Tributi)
  
La Comunitaria '99 facilita i trasferimenti dei professionisti Ue
Per l'iscrizione agli Albi il criterio è il domicilio
 
di Franco Abruzzo
 MILANO. Residenza e domicilio: i concetti
giuridici legati a queste due parole determinano l'appartenenza dei
singoli professionisti, italiani e comunitari, agli Ordini a struttura
regionale, provinciale o circondariale.
La legge 21 dicembre 1999 n. 526 (Comunitaria
1999), che recepisce 42 direttive per l'integrazione economica e
sociale fra i Paesi Ue, all'articolo 16 ha una rubrica di portata
generale (<Norme in materia di domicilio professionale>) e
dispone che <per i cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea, ai fini dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il
domicilio professionale è equiparato alla residenza>.
Le leggi delle 30 professioni italiane,
riconosciute dal Parlamento, saldano l'appartenenza a un determinato
Albo alla residenza del professionista. Questo collegamento è
strutturalmente spiegabile, da una parte, con le funzioni di giudice
disciplinare svolte dall'Ordine "locale" e, dall'altra, con il bisogno
dell'ente di poter contare su entrate certe per soddisfare le spese di
funzionamento.
In passato, quando un professionista, per esempio
inglese o francese, chiedeva l'iscrizione in un Albo italiano, la
richiesta si scontrava sempre con la normativa interna che poneva la
residenza tra i requisiti necessari per l'iscrizione stessa.
L'equiparazione residenza-domicilio agevola adesso l'iscrizione
all'Albo italiano del professionista europeo, che, mantenendo la
residenza nel suo Paese d'origine, ha scelto una nostra città come
<centro dei suoi affari>. L'articolo 43 del Codice civile
fissa il domicilio di una persona <nel luogo in cui essa ha
stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi>, mentre
<la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora
abituale>.
<Per quanto riguarda gli avvocati, per esempio,
alcuni Consigli dell'Ordine - racconta Remo Danovi, vicepresidente del
Consiglio nazionale forense - hanno rifiutato l'iscrizione al legale
straniero che pure aveva superato la prova attitudinale prevista dalla
legge sul riconoscimento dei diplomi (Dlgs 115/1992), e ciò ha
determinato la presa di posizione degli organi comunitari e l'inizio di
una procedura di infrazione. Di fatto, dunque, la disposizione in esame
interviene meritoriamente a stabilire l'equivalenza tra domicilio e
residenza, riconoscendo a tutti i professionisti stranieri il diritto
di ottenere l'iscrizione in un Albo italiano sulla base del domicilio
professionale (che verrà posto in Italia), considerato equivalente alla
residenza>.
L'ambito di applicazione della norma non è, però,
limitato ai professionisti esteri, che lavorano in Italia, ma vale
anche per i professionisti italiani che intendano stabilire il loro
domicilio e, quindi, il centro dei loro affari in una qualsiasi città
della Comunità. L'articolo 16 della legge comunitaria 1999 va letto
tenendo conto del principio giuridico secondo il quale alla legge
stessa <non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dalla intenzione del legislatore>.
Il legislatore comunitario e quello italiano hanno inteso sanare la
stortura che imponeva a un professionista europeo di recidere il legame
con la propria nazione, obbligandolo a spostare residenza e domicilio
in un altro Paese. Accettata, quindi, questa lettura dell'articolo 16,
lo stesso articolo 16 non avrebbe alcuna incidenza sull'ordinamento
nazionale delle singole professioni. L'iscrizione nazionale resterebbe
sempre ancorata alla residenza. É un discorso, però, che Remo Danovi
non condivide: <In effetti, è sempre stato detto che il
requisito della residenza è imposto per consentire ai Consigli
dell'Ordine di espletare il potere di vigilanza; ma è certo che sarebbe
ben più idoneo il controllo esercitato dal Consiglio dell'Ordine del
luogo in cui l'avvocato ha il proprio ufficio>.
Franco Abruzzo
 
 
Il Sole 24 Ore del 28 marzo 2000
(Pagine Nome e Tributi)
 
Circolare del ministero della Giustizia sui criteri per l'iscrizione
Per l'Albo sono equiparati il domicilio e la residenza
 
di Franco Abruzzo
 ROMA. Il domicilio vale come la residenza. Al
professionista basta avere il requisito del domicilio in una
determinata località italiana per iscriversi all'Ordine o al Collegio
del luogo. Lo prevede il ministero della Giustizia con una circolare ai
Consigli nazionali, firmata da Stefano Racheli, direttore dell'Ufficio
VII della direzione generale degli Affari civili e delle libere
professioni. La circolare offre un'interpretazione dell'articolo 16
della legge comunitaria 21 dicembre 1999, n. 526, anche se precisa che <resta ferma l'autonomia dei Consigli nazionali nell'interpretazione delle norme di legge>.
L'interpretazione di via Arenula in sostanza non è esaustiva, perché
finora era prevalsa un'altra lettura dell'articolo 16 nel senso che lo
stesso sembrava regolare gli spostamenti extrafrontalieri dei
professionisti della Ue, lasciando inalterate le competenze all'interno
di ogni singolo Paese.
La norma disponendo che <per i cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione in
albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla
residenza>, sembra non prevedere - secondo Racheli - <differenze
tra cittadini italiani e cittadini stranieri appartenenti a Stati
facenti parte dell'Unione europea. A parere di questo ufficio, la ratio
della norma è senz'altro quella di svincolare la facoltà di iscrizione
all'Albo dalla residenza dell'interessato>.
Racheli legge l'articolo 16 sotto il profilo
dell'uguaglianza di trattamento tra cittadini italiani e cittadini
degli altri Paesi membri della Ue. <Peraltro - si legge nella
circolare - mantenere il requisito della residenza per i cittadini
italiani non sembra giustificato neanche sotto il profilo del potere di
vigilanza attribuito al Consiglio dell'Ordine o del Collegio. Vi è chi
sostiene che l'Organo professionale potrebbe svolgere meglio il suo
potere di vigilanza se l'iscritto fosse residente nell'ambito
territoriale ove ha sede l'Ordine o il Collegio. Ma tale argomentazione
non appare fondata, poiché l'iscritto può svolgere la sua attività
ovunque (nel territorio nazionale) e, quindi, i compiti di vigilanza
possono essere meglio svolti dal Consiglio che ha sede nel luogo ove
l'iscritto ha la sede professionale anziché nel luogo ove l'iscritto è
residente, ma che non costituisce la sede principale dei suoi
affari>.
Inoltre, escludendo che l'articolo 16 si applichi
anche agli italiani, si creerebbero ingiustificate disparità di
trattamento, <in quanto allo straniero che, ad esempio, stabilisse
il suo domicilio professionale a Parma sarebbe consentito dì risiedere
a Parigi, mentre il professionista italiano che svolgesse la sua
attività a Parma dovrebbe obbligatoriamente risiedere nella stessa
città>.
Le valutazioni di competenza spettano, comunque, ai Consigli nazionali.
I quali non possono non tenere conto dei fatti che hanno provocato la
nascita dell'articolo 16. Alcuni Consigli dell'Ordine degli avvocati
hanno rifiutato in passato l'iscrizione ai legali stranieri, privi di
residenza italiana, che pure avevano superato la prova attitudinale
prevista dalla legge sul riconoscimento dei diplomi (Dlgs 115/92), e
ciò ha determinato la presa di posizione degli organi comunitari e
l'inizio di una procedura di infrazione a carico dell'Italia. Di fatto,
dunque, l'articolo 16 riconosce a tutti i professionisti stranieri il
diritto di ottenere l'iscrizione in un Albo italiano sulla base del
domicilio professionale.
Franco Abruzzo
 
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Delibera del Consiglio nazionale (5 luglio 2002):
“Ogni giornalista ha
la facoltà di opzione,
ma la residenza
anagrafica è nel luogo
dove si ha
la dimora abituale”. 
 
 La delibera del Consiglio nazionale (5 luglio 2002) “dà la facoltà”, -
in applicazione del principio di equiparazione tra residenza e
domicilio professionale (l’art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n. 526)
ai fini dell’iscrizione negli albi professionali anche nei confronti
dei giornalisti che abbiano fissato nel territorio italiano sia la
residenza che il domicilio professionale -, “di opzione agli
iscritti nell’Albo dei giornalisti circa l’utilizzo dell’uno o l’altro
requisito ai fini dell’iscrizione medesima, ferma restando in ogni caso
l’osservanza delle norme in tema di residenza, con i relativi obblighi
derivanti dall’art. 3, primo comma, del Dpr n. 223/1989, che identifica
la residenza anagrafica nel luogo dove si ha la dimora abituale”. 
 
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Il domicilio professionale
riguarda i professionisti
E’ evidente che il domicilio professionale
riguardi soltanto i giornalisti professionisti, cioè coloro che
svolgono la professione di giornalista. Costoro, comunque, dovranno
documentare fiscalmente e contrattualmente che esercitano la
professione in una determinata località. E’ anche  evidente il
significato della delibera 5 luglio 2002 del Cnog: ogni giornalista può
ancorare l’appartenenza all’Albo sia in base alla residenza e sia in
base al domicilio professionale, ma non può non collocare la sua
residenza nella città dove abbia la dimora abituale. (Fr. Ab.).