DIRITTO DI CRONACA E PRIVACY DAL 1997 AL 2007: I “CHIARIMENTI” DEL GARANTE (In coda “Privacy-massime giurisprudenziali”)


DIRITTO DI CRONACA E PRIVACY
DAL 1997 AL 2007:
I “CHIARIMENTI” DEL GARANTE
(In coda “Privacy-massime giurisprudenziali”)


ricerca
di Franco Abruzzo/presidente dell’Ordine dei Giornalisti della
Lombardia e docente a contratto di Diritto dell’informazione presso
l’Università degli Studi di Milano Bicocca e l’Università Iulm di Milano

Il testo della ricerca in allegato, ma in alto, sotto il titolo!
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Cassazione: divieto al giornalista di fornire
notizie o pubblicare immagini o fotografie di soggetti coinvolti in
fatti di cronaca lesive della dignità delle persone
In tema di responsabilità disciplinare dei
giornalisti, la norma deontologica di cui all'art. 8 del Codice di
deontologia di cui all'art. 139 del d.lgs. n. 196 del 2003 è
chiaramente espressa con una formulazione che, letta secondo la logica
propria della norma impositiva di un comando o di un divieto o
permissiva di un comportamento, va intesa nel senso che "è fatto
divieto al giornalista di fornire notizie o pubblicare immagini o
fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della
dignità delle persone, salvo che si tratti di informazioni essenziali".
Essa, dunque, pone in primo luogo un divieto quando le notizie, le
immagini o le fotografie dei soggetti coinvolti in un fatto di cronaca
siano lesive della loro dignità e solo in via di deroga ne consente il
superamento. Cass. civ. Sez. III, 31-03-2006, n. 7607); A.M. c.
Cons. Naz. Ord. Giornalisti; FONTI Mass. Giur. It., 2006; CED
Cassazione, 2006
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Il Consiglio dell’Ordine “giudice disciplinare”
fissato per legge (e riconosciuto come tale dalla
Corte costituzionale con la sentenza 505/1995)
 
nota di Franco Abruzzo
L’articolo 2229 del Codice civile demanda agli
Ordini professionali l’esercizio del potere disciplinare sugli
iscritti. Anche per i giornalisti vale questo principio: in primo
grado (e “in via amministrativa”) decidono i Consigli regionali e in
secondo grado il Consiglio nazionale. Le deliberazioni sono esecutive.
Poi la parola passa al Tribunale della città dove ha sede l’Ordine
regionale, quindi alla Corte d’Appello, infine alla Corte di
Cassazione. La Corte di Cassazione, suprema in punto di diritto,
assicura quindi la uniformità dell’interpretazione anche delle
norme racchiuse nella legge n. 69/1963 sull’ordinamento della
professione giornalistica. Le due fasi (amministrativa e
giurisdizionale), in tutto cinque giudizi, si devono concludere in
sette anni e sei mesi (così ha deciso la prima sezione civile della
Cassazione con la sentenza n. 10135 del 30 aprile-14 ottobre 1998).
Qualche volta gli articoli di questa legge (oggetto di un referendum
abortito nel giugno 1997) sono finiti all’attenzione della Corte
costituzionale. Alcuni giudici di merito dubitavano della legittimità
di taluni “passaggi” della legge. La Consulta ha superato le critiche
di illegittimità affermando nella sentenza n. 11/1968: <Il fatto
che il giornalista esplichi la sua attività divenendo parte di un
rapporto di lavoro subordinato non rivela la superfluità di un apparato
che, secondo altri, si giustificherebbe solo in presenza di una libera
professione, tale in senso tradizionale. Quella circostanza, al
contrario, mette in risalto l'opportunità che i giornalisti vengano
associati in un organismo, che, nei confronti del contrapposto potere
economico dei datori di lavoro, possa contribuire a garantire il
rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà: compito,
questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della
categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura
democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili, nei
confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa
osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e
soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di
critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano
comprometterla>.
E con la stessa sentenza n. 11/1968 della
Corte costituzionale ha superato anche le censure al potere
disciplinare esercitato dall’Ordine dei giornalisti: <La Corte
ritiene, del pari, che i poteri disciplinari conferiti ai Consigli non
siano tali da compromettere la libertà degli iscritti. Due elementi
fondamentali vanno tenuti ben presenti: la struttura democratica dei
Consigli, che di per sé rappresenta una garanzia istituzionale non
certo assicurata dalla legge precedentemente in vigore (D.L.Lgt. 23
ottobre 1944, n. 302), in base alla quale la tenuta degli Albi e la
disciplina degli iscritti sono state affidate per circa venti anni ad
un organo di nomina governativa, e la possibilità del ricorso al
Consiglio nazionale ed il successivo esperimento dell'azione
giudiziaria nei vari gradi di giurisdizione. L'uno e l'altro concorrono
sicuramente ad impedire che l'iscritto sia colpito da provvedimenti
arbitrari. Essi, tuttavia, non sarebbero sufficienti a raggiungere tale
scopo, se la legge stessa prevedesse, sia pure implicitamente, una
responsabilità del giornalista a causa del contenuto dei suoi scritti,
e ammettesse una corrispondente possibilità di sanzione, perché in tal
caso la libertà riconosciuta dall'articolo 21 sarebbe messa in pericolo
e l’art. 45 (1) - norma di chiusura dell'intero ordinamento giornalistico - risulterebbe illegittimo. Ma
la legge non consente affatto una qualsiasi forma di sindacato di tale
natura. Se la definizione degli illeciti disciplinari, com'è
inevitabile, non si articola in una previsione di fattispecie tipiche,
bisogna pur considerare che la materia trova un preciso limite nel
principio fondamentale enunciato dalla stessa legge nell'art. 2. Se la
libertà di informazione e di critica è insopprimibile, bisogna
convenire che quel precetto, più che il contenuto di un semplice
diritto, descrive la funzione stessa del libero giornalista: è il
venire meno ad essa, giammai l'esercitarla, che può compromettere quel
decoro e quella dignità sui quali l'Ordine è chiamato a vigilare>.
La Consulta ha fatto ancora di più con la
sentenza n. 505/1995, quando ha trasformato i Consigli dell’Ordine dei
giornalisti in veri e propri giudici amministrativi (con tutti i
risvolti legati al rispetto delle procedure fissate dalla legge
professionale n. 69/1963, dalla legge n. 241/1990 sulla trasparenza
amministrativa e dal Codice di procedura civile). La Corte
costituzionale, infatti, in questa occasione, ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità dell’articolo 56, secondo comma, della
legge n. 69/1963, ma “interpretando la norma impugnata nel senso
che, ove il Consiglio regionale dell’Ordine si limiti a preliminari,
“sommarie informazioni”, devono ritenersi sufficienti la comunicazione
dell’inizio del procedimento e l’invito all’interessato a “comparire”.
Ma quando l’istruttoria prosegua in quella sede per l’accertamento dei
“fatti” attraverso la raccolta di prove, la norma, pur non prevedendo
la presenza dell’interessato o del suo difensore nel momento
dell’assunzione delle prove a carico, contempla tuttavia per
l’”incolpato” forme di contraddittorio e di difesa, stabilendo che i
fatti gli siano specificamente “addebitati” e riconoscendo
all’incolpato stesso un congruo termine, non solo per essere sentito,
ma soprattutto per provvedere alla sua “discolpa” come previsto dalla
norma impugnata. Affinché tale facoltà possa efficacemente realizzarsi
è necessario sul piano logico-giuridico che essa comprenda la
confutabilità delle prove su cui si fondano i pretesi illeciti, previa
possibilità di visione dei verbali e di utilizzo di ogni strumento di
difesa, non solo attraverso memorie illustrative ma anche con la
presentazione di nuovi documenti o con la deduzione di altre prove
(compresa la richiesta di risentire testimoni su fatti e circostanze
specifiche rilevanti ed attinenti alle contestazioni), che non possono
considerarsi precluse.
L’organo disciplinare sarà tenuto a
pronunciarsi motivando sulle richieste probatorie, in modo da rendere
possibile, nella successiva eventuale fase di tutela giurisdizionale,
una verifica sulla completezza e sufficienza della istruttoria
disciplinare e sul rispetto dei principi in materia di partecipazione e
difesa dell’incolpato.
Queste garanzie rispondono ad esigenze minime
di ragionevolezza, sia per la gravità delle conseguenze personali che
le sanzioni disciplinari, ma anche la sola pendenza del procedimento,
determinano - già dalla prima fase della procedura - sui diritti del
giornalista, sia per l’interesse pubblico alla completezza della
istruttoria, alla correttezza ed imparzialità del procedimento
amministrativo disciplinare......”
La legge sulla privacy (dlgs 196/2003) e il relativo Codice accentuano espressamente il ruolo di "giudice disciplinare" dei Consigli regionali e del Consiglio nazionale dell’Ordine. “Il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica” (meglio noto come Codice deontologico sulla privacy),
pubblicato il 3 agosto 1998 nella “Gazzetta Ufficiale”,      oggi è
l’Allegato A del Dlgs n. 196/2003 o Testo unico sulla privacy (che ne
parla all’articolo 139). Le violazioni del Codice sono sanzionate, per
quanto riguarda i giornalisti, soltanto in via disciplinare .I Consigli
dell’Ordine sono già “giudici disciplinari” in base all’articolo
115 (comma 2) del Cpp nei casi in cui i giornalisti violano il divieto
posto dall’articolo 114 (comma 6) del Cpp, pubblicando le generalità e
le immagini dei minorenni <testimoni, persone offese o danneggiati
del reato>.
La legge istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti
con le sue regole etiche e la legge sulla privacy con il connesso
Codice di deontologia - con le garanzie accordate da entrambe al
segreto professionale - formano un sistema inscindibile, che, nel
garantire la libertà di critica e di informazione, concretizza,
tutelandone l'attuazione, il principio sancito dall'articolo 21 della
Costituzione.
Diritti e doveri del giornalista - Sono
fissati nell’articolo 2 della legge n. 69/1963: “E’ diritto
insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica,
limitatadall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui
ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei
fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona
fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e
riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a
rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando
ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo
spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti
e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori”. La Cassazione (Cass. civile, 9 luglio 1991, n. 7543, Mass. 1991) ha riconosciuto agli Ordini il potere di “fissare
norme interne, individuatrici di comportamenti contrari al decoro
professionale, ancorché non integranti abusi o mancanze, configura
legittimo esercizio dei poteri affidati agli Ordini professionali, con
la consequenziale irrogabilità, in caso di inosservanza, di sanzione
disciplinare”.
La Carte di Treviso sui minori (2006) e la Carta dei
doveri (varata dalla Fnsi e dal Cnog nel 1993) hanno piena
cittadinanza, quindi, nell’ordinamento professionale.
Procedimento disciplinare - L’apertura è prevista dall’articolo 48 della legge n. 69/1963: “Gli
iscritti nell’Albo, negli elenchi o nel registro che si rendano
colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale,
o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità
dell’Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare. Il
procedimento disciplinare è iniziato d’ufficio dal Consiglio regionale
o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale
competente ai sensi dell’articolo 44”.
 Il potere riconosciuto al Pg
di “impulso” significa solo che c’è un interesse pubblico affinché la
professione giornalistica si svolga in termini corretti.
Sanzioni disciplinari - Sono fissate
nell’articolo 51 della legge n. 69/1963. Le sanzioni disciplinari sono
pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione
dell’incolpato. Esse sono: a) l’avvertimento; b) la censura; c) la
sospensione dall’esercizio della professione per un periodo non
inferiore a due mesi e non superiore ad un anno; d) la radiazione
dall’Albo.

Allegati: privacy-decisionigarante_3.rtf