Roma, 8 settembre 2006. La tutela della privacy dei minori viene prima di tutto. Lo ribadisce la Corte di Cassazione che sottolinea come ''il
diritto alla riservatezza del minore debba essere, nel bilanciamento
degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto di
privacy) considerato assolutamente preminente''. L'unico strappo
alla regola, nel caso della pubblicazione di una notizia che abbia il
centro dell'interesse un minorenne, sottolinea ancora la Suprema Corte,
è costituito dalla ''utilità sociale della notizia'' stessa. In questo
modo la Terza sezione civile della Cassazione ha accolto il ricorso di
una madre che si era vista rifiutare la richiesta di un risarcimento
pari a 150mila euro per la pubblicazione di una foto del figlio minore
apparsa sulla rivista”'Eva 3000 express” nella quale il ragazzino
veniva ritratto integralmente insieme al padre e alla nuova compagna,
attrice televisiva.
diritto alla riservatezza del minore debba essere, nel bilanciamento
degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto di
privacy) considerato assolutamente preminente''. L'unico strappo
alla regola, nel caso della pubblicazione di una notizia che abbia il
centro dell'interesse un minorenne, sottolinea ancora la Suprema Corte,
è costituito dalla ''utilità sociale della notizia'' stessa. In questo
modo la Terza sezione civile della Cassazione ha accolto il ricorso di
una madre che si era vista rifiutare la richiesta di un risarcimento
pari a 150mila euro per la pubblicazione di una foto del figlio minore
apparsa sulla rivista”'Eva 3000 express” nella quale il ragazzino
veniva ritratto integralmente insieme al padre e alla nuova compagna,
attrice televisiva.
Nel negare la richiesta risarcitoria, la Corte d'appello di
Milano, dicembre 2001, aveva sostenuto che la riproduzione fotografica
del minore era consentita perché lo stesso era stato ritratto in
compagnia di una attrice famosa, ''come tale notoriamente soggetta
all'interesse dei fotografi di riviste''. Una motivazione bocciata
dalla Cassazione secondo la quale ''la riproduzione dell'immagine non
riguardava la famosa attrice (Patricia Millardet) né il padre del
minore (Piero Comanducci), entrambi oggetto dello scoop dei fotografi,
bensì il minore medesimo, fotografato su una spiaggia in modo tale da
renderlo perfettamente riconoscibile, mentre ai suoi occhi si svolgeva
una scena, definita dallo stesso giornalista che aveva redatto
l'articolo come un “assalto erotico''. Riferendosi alla Convenzione
dell'Onu dell'89 e alla Carta di Treviso, la Cassazione (sentenza
19069) ricorda ai colleghi di merito che ''avrebbero dovuto esaminare il contesto nel quale era stata riprodotta l'immagine del minore''. Sarà
ora la Corte d'appello di Milano, cui la Suprema Corte ha rinviato il
caso, a stabilire l'esatto risarcimento in favore del minore ''per la lesione dell'immagine''. (Dav/Pe/Adnkronos)
Milano, dicembre 2001, aveva sostenuto che la riproduzione fotografica
del minore era consentita perché lo stesso era stato ritratto in
compagnia di una attrice famosa, ''come tale notoriamente soggetta
all'interesse dei fotografi di riviste''. Una motivazione bocciata
dalla Cassazione secondo la quale ''la riproduzione dell'immagine non
riguardava la famosa attrice (Patricia Millardet) né il padre del
minore (Piero Comanducci), entrambi oggetto dello scoop dei fotografi,
bensì il minore medesimo, fotografato su una spiaggia in modo tale da
renderlo perfettamente riconoscibile, mentre ai suoi occhi si svolgeva
una scena, definita dallo stesso giornalista che aveva redatto
l'articolo come un “assalto erotico''. Riferendosi alla Convenzione
dell'Onu dell'89 e alla Carta di Treviso, la Cassazione (sentenza
19069) ricorda ai colleghi di merito che ''avrebbero dovuto esaminare il contesto nel quale era stata riprodotta l'immagine del minore''. Sarà
ora la Corte d'appello di Milano, cui la Suprema Corte ha rinviato il
caso, a stabilire l'esatto risarcimento in favore del minore ''per la lesione dell'immagine''. (Dav/Pe/Adnkronos)
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