SENTENZE DELLA CASSAZIONE E NOMI DEGLI IMPUTATI.


SENTENZE DELLA CASSAZIONE
E NOMI DEGLI IMPUTATI.
Giuliano Amato sbaglia: la Corte
suprema (giugno-luglio 2005)
ha fatto dietrofront dopo
l’intervento del presidente
dell’Ordine dei Giornalisti
della Lombardia nel senso
che i nomi sono tornati nelle
sentenze. L’Ufficio del
Massimario ha spiegato
che Abruzzo aveva ragione.

Milano, 14 luglio 2006. “Repubblica” di oggi riporta una intervista di Giuseppe D’Avanzo a Giuliano Amato, ministro dell’Interno. Scrive D’Avanzo:  
“La disciplina che protegge il nostri dati personali è rigorosissima,
dice Amato. Prevede che la pubblicazione di una sentenza passata in
giudicato non indichi il nome, ma soltanto le iniziali, del condannato.
Non è una vistosa contraddizione, un illegalismo diventato prassi, che
tutti gli atti giudiziari che precedono la sentenza possano essere
pubblicati dai giornali con tanto di nome e cognome? A che cosa servono
allora gli infiniti moduli che compiliamo per mettere al riparo da
occhi indiscreti i nostri dati sensibili? Abbiamo perso, dice Amato, la
consapevolezza che si sono limiti invalicabili. L´abuso nella
pubblicazione delle intercettazioni telefoniche ne è la prova. Non
penso che bisogna ridimensionare le intercettazioni, dice Amato.
Nessuno, se non un giudice, può stabilirne la necessità”. 
Amato sbaglia in maniera clamorosa.
 
Nota di Franco Abruzzo
presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia
 
La lettera circolare (n. 47/06/SG di Prot - Roma, 17 gennaio 2006)
del primo presidente della Corte suprema Cassazione, Nicola Marvulli,
ai presidenti titolari delle Sezioni civili e penali, al direttore
dell’Ufficio del Massimario e al direttore del Ced sulla “Tutela della privacy ed oscuramento dei dati identificativi delle sentenze” conferma
che la Corte di Cassazione può rilasciare copie integrali delle
sentenze ai giornalisti senza oscurare il nome degli imputati. Lo
aveva chiarito la relazione 5 luglio 2005 dell'Ufficio del Massimario
della stessa Corte intervenendo a seguito di precise richieste da parte
dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia. La questione era nata (nel
giugno 2005) a seguito dell’istanza di un imputato per reati sessuali
che, appellandosi all’articolo 52 del Dlgs n. 196 del 2003, aveva
sollecitato che il proprio nome pubblicato sulla sentenza fosse
sbianchettato. Per tale motivo, la copia della sentenza n. 22724/05
della Terza Sezione penale era stata stampata cancellando il nome e le
generalità dell'imputato e con un timbro posto in alto a sinistra che
richiamava la norma di legge che consente l'anonimizzazione.
La Suprema Corte ha infatti spiegato che chiunque può richiedere
una copia delle sentenze perché in quanto atti pubblici pronunciati "in nome del Popolo Italiano''
e che deve, però, oscurare i dati personali se vuole pubblicarle su una
rivista specializzata di informatica giuridica; tuttavia, tale obbligo non vale per la cronaca giudiziaria
in senso stretto, che deve assicurare il diritto all'informazione pur
nel pieno rispetto dei diritti degli imputati. Nella relazione si
affermava infatti che "le sentenze e gli altri provvedimenti
giurisdizionali possono essere diffusi, anche attraverso il sito
istituzionale nella rete Internet, nel loro testo integrale, completo -
oltre che dei dati riferiti a particolari condizioni o status, anche di
natura sensibile - delle generalità delle parti e dei soggetti
coinvolti nella vicenda giudiziaria
" e che "chi esercita
l'attività giornalistica o altra attività comunque riconducibile alla
libera manifestazione del pensiero [...] possa trattare dati personali
anche prescindendo dal consenso dell'interessato e, con riferimento ai
dati sensibili e giudiziari, senza una preventiva autorizzazione di
legge o del Garante".
Il “Testo unico della privacy” 196/2003 (come la legge 675/1996)
dà piena libertà ai giornalisti di trattare i dati giudiziari (secondo
le regole deontologiche). I giudici delle violazioni sono soltanto i
Consigli dell’Ordine dei Giornalisti. Secondo l’articolo 137 del Dlgs
n. 196/2003, ai trattamenti (effettuati nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità) non si applicano le disposizioni del Testo unico del
2003 relative: a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26; b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari; c)
al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della
Parte I. In sostanza l’articolo 137, non prevedendo il disco verde del
Garante o di soggetti privati, rispetta l’articolo 21 (II comma) della
Costituzione che vuole la stampa non soggetta ad autorizzazioni. I
giornalisti dovranno, comunque, trattare i dati (=notizie) con
correttezza, secondo i vincoli posti dal Codice di deontologia della
privacy del 1998, dagli articoli 2 e 48 della legge n. 69/1963
(sull’ordinamento della professione giornalistica), dalle Carte di
Treviso sulla tutela dell’infanzia e dalla Carta dei doveri del 1993.
Il trattamento dei dati – dice ancora l’articolo 137 - è
effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli
articoli 23 (Consenso) e 26 (Garanzie per i dati sensibili). In caso di
diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui
all'articolo 136 (trattamenti effettuati nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità) “restano fermi i limiti del diritto di cronaca a
tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello
dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse
pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o
attraverso loro comportamenti in pubblico”.
I giornalisti, che
hanno diritto di leggere le sentenze nella forma integrale, non possono
scrivere i dati identificativi di una persona (o di un minore) che ha
subito violenza sessuale o che ha subito ricatti sessuali e né possono
pubblicare dati che consentano, comunque, l’identificazione di queste
persone o, comunque, di soggetti deboli.
L’articolo 12 del Codice deontologico relativo al trattamento dei
dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (meglio noto
come Codice deontologico dei giornalisti sulla privacy) tratta la
“Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali” (Al trattamento
dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite
previsto dall'articolo 24 della legge n. 675/1996. Il trattamento di
dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686,
commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del Codice di procedura penale è
ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di
cui all'articolo 5). Ciò significa che i giornalisti possono
raccontare quello che risulta scritto nel Casellario giudiziale a
carico di ogni persona protagonista di un fatto di cronaca: sentenze di
condanna, ordini di carcerazione, misure di sicurezza, provvedimenti
definitivi che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione
della sorveglianza speciale, dichiarazione di abitualità o
professionalità nel reato o di tendenza a delinquere. Il diritto di
cronaca, collegato a fatti di attualità, vince in maniera ampia
.
La legge sulla privacy non annulla un’altra legge centrale
dell’ordinamento giuridico, la n. 633 del 1941 sul diritto d’autore.
L’articolo 96 (in linea con l’articolo 10 Cc) protegge l’immagine della
persona, che deve dare il consenso alla pubblicazione della sua foto.
Senza il consenso, la pubblicazione della foto diventa un illecito
civile. L’articolo 97 fissa le eccezioni: “Non occorre il consenso
della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è
giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da
necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o
culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti,
cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”
. Sul
risvolto di tale norma si suole articolare l’ampiezza del diritto di
cronaca: si può pubblicare tutto ciò che è collegato a fatti,
avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Si legge ancora nella relazione dell’Ufficio del Massimario:
“Il Codice prevede uno statuto particolare per l’attività
giornalistica, che rifugge dalla previsione di regole rigide e
minuziose e che affida in prima battuta il bilanciamento tra i diritti
e le libertà allo stesso giornalista il quale, in base ad una propria
valutazione (che può essere sindacata), acquisisce, seleziona e
pubblica i dati utili ad informare la collettività su fatti di
rilevanza generale e d’interesse pubblico, esprimendosi nella cornice
della normativa vigente e nel rispetto del proprio codice di
deontologia. Esso stabilisce che chi esercita l’attività giornalistica
o altra attività comunque riconducibile alla libera manifestazione del
pensiero (inclusa l’espressione artistica e letteraria, come ora
precisato dall’art. 136 del Codice) possa trattare dati personali anche
prescindendo dal consenso dell’interessato e, con riferimento ai dati
sensibili e giudiziari, senza una preventiva autorizzazione di legge o
del Garante.
In caso di diffusione o di comunicazione di dati, il
giornalista è peraltro tenuto comunque a rispettare alcune condizioni
(art. 137, comma 3): i limiti del diritto di cronaca e, in particolare,
quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico, e i principi previsti dal codice deontologico
relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività
giornalistica[41].
In ordine ai dati giudiziari, il codice deontologico (art. 12),
a sua volta, rinvia al principio di essenzialità dell’informazione
(art. 5), in modo da evitare riferimenti a congiunti o ad altri
soggetti non interessati ai fatti.
La non diretta operatività all’attività giornalistica degli
effetti dell’anonimizzazione disposta ai sensi dell’art. 52, commi e 2,
del Codice – ma, più limitatamente, l’affidamento all’autonomia e alla
responsabilità del giornalista, nel rispetto della legge e del codice
doentologico, dei risultati di quella ponderazione e di quel
bilanciamento – sembra ricavarsi dal parere del Garante 6 maggio 2004
su Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti
dell’Ordine dei giornalisti[42]. Il Garante ha evidenziato la necessità
che l’esigenza di assicurare la trasparenza dell’attività giudiziaria e
il controllo della collettività sul modo in cui viene amministrata la
giustizia debba comunque bilanciarsi con alcune garanzie fondamentali
riconosciute all’indagato e all’imputato: la presunzione di non
colpevolezza fino a condanna definitiva, il diritto di difesa e il
diritto ad un giusto processo. In particolare, la diffusione dei nomi
di persone condannate e, in generale, dei destinatari di provvedimenti
giurisdizionali, ad avviso del Garante, deve inquadrarsi nell’ambito
delle disposizioni processuali vigenti, di regola improntate ad un
regime di tendenziale pubblicità. Di guisa che sono ritenuti
pubblicabili, ad esempio, l’identità, l’età, la professione, il capo di
imputazione e la condanna irrogata ad una persona maggiorenne ove
risulti la verità dei fatti, la forma civile dell’esposizione e la
rilevanza pubblica (anche solo in un contesto locale) della notizia.
Secondo il Garante, nella diffusione dei dati dei condannati devono
essere presi in considerazione il tipo di soggetti coinvolti (ad
esempio, persone con handicap o disturbi psichici, o ancora, ragazzi
molto giovani), il tipo di reato accertato e la particolare tenuità
dello stesso, l’eventualità che si tratti di condanne scontate da
diversi anni o assistite da particolari benefici (es. quello della non
menzione nel casellario), in ragione dell’esigenza di promuovere il
reinserimento sociale del condannato. Le medesime ragioni di tutela dei
dati personali, ad avviso del Garante, dovrebbero altresì prevalere nei
casi in cui la vittima ha manifestato la volontà che i propri dati non
siano resi pubblici (fermo restando il fatto che il giornalista può
procedere alla pubblicazione dei diversi dati anche in assenza del
consenso da parte degli interessati). Tale principio troverebbe, tra
l’altro, fondamento nella possibilità, per ogni soggetto interessato,
di opporsi anche in anticipo per motivi legittimi alla pubblicazione
(art. 7, comma 4, lettera a, del Codice). Secondo il Garante, il
giornalista, nell’effettuare le valutazioni a lui rimesse, “non potrà
non tenere conto del bilanciamento di interessi effettuato in un altro
fronte e cioè che le sentenze pubblicate per finalità di informatica
giuridica (non giornaliste, quindi) dallo stesso ufficio giudiziario,
oppure da riviste giuridiche anche on-line, potranno in alcuni casi più
delicati non recare il nome di taluna delle parti o di terzi (minore,
delicati rapporti di famiglia, ecc.: art. 52 del Codice)”.
I nomi degli imputati continueranno, quindi, a comparire nelle
cronache. I nomi, invece, non compariranno, come riferito, nelle
riviste giuridiche cartacee e in quelle informatiche, nelle raccolte
delle massime pubblicate sul web o sui cd. Vediamo come stanno le cose.
Sull’articolo 52 del dlgs 196/2003 è il caso di osservare che:
a) l'articolo, su richiesta dell'interessato “per motivi
legittimi”, consente alla cancelleria di “apporre un’annotazione volta
a precludere” l’indicazione delle generalità e di altri dati
identificativi «in caso di riproduzione della sentenza, o provvedimento
in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste
giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica”.
b) nei casi previsti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo
la cancelleria o segreteria appone e sottoscrive anche con timbro la
seguente annotazione: «In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di.....».
c) secondo il settimo comma dello stesso articolo, “Fuori
dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni
forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri
provvedimenti giurisdizionali”.
Anche l’articolo 52, quindi, consente la pubblicazione “anche
integrale” delle sentenze fuori dai casi relativi alle riviste
giuridiche cartacee o informatiche, ai supporti elettronici o al web.
Il Testo unico sulla privacy rispetta totalmente i primi due commi
dell’articolo 21 della Costituzione: “Tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad
autorizzazioni o censure”.
Nella libertà di manifestazione del
pensiero coesistono il diritto di cronaca, di informazione, di critica,
la libertà di stampare le proprie idee e il diritto dei cittadini
all’informazione. “Le libertà fondamentali affermate, garantite e
tutelate nella Parte prima, Titolo primo, della Costituzione della
Repubblica, sono riconosciute come diritti del singolo, che il singolo
deve poter far valere erga omnes. Essendo compresa tra tali diritti
anche la libertà di manifestazione del pensiero proclamata dall'art.
21, primo comma, della Costituzione, deve senza dubbio imporsi al
rispetto di tutti, delle autorità come dei consociati. Nessuno può
quindi recarvi attentato, senza violare un bene assistito da rigorosa
tutela costituzionale...... I fondamentali diritti di libertà
proclamati nella parte prima, titolo primo, della Costituzione, sono in
gran parte compresi nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo
genericamente contemplati nell'articolo 2”
(Corte costituzionale, sentenza 122/1970).
 
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RELAZIONE (5 luglio 2005)
DELL’UFFICIO
DEL MASSIMARIO
DELLA CASSAZIONE.
Il Codice sulla privacy prevede
uno statuto particolare

per l'attività giornalistic