1° TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PASSIGLI PER I DISEGNI DI LEGGE SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA
SENATO DELLA REPUBBLICA
1° TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PASSIGLI
PER I DISEGNI DI LEGGE
SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA
Art. 1
1. L'esercizio dell'attività giornalistica è regolato e tutelato dalla presente legge.
Art. 2
1. E' istituito presso il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria l'Albo nazionale dei Giornalisti.
2.
All'Albo può accedere su domanda chiunque abbia conseguito la laurea in
Scienze dell'informazione ad indirizzo giornalistico, o altra laurea
integrata da un corso di specializzazione almeno annuale, svolto presso
Istituti di istruzione universitaria a ciò specificamente abilitati dal
Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica.
Art. 3
1. Per un periodo transitorio di sette anni dall'entrata
in vigore della presente legge potrà accedere all'Albo anche chi, non
provvisto del titolo di studio di cui all'art. 2 ma in possesso di
diploma di istruzione superiore, abbia svolto per almeno tre anni
consecutivi attività giornalistica a titolo prevalente.
2. E' considerata attività giornalistica quella prestata sia a titolo di lavoro dipendente che a titolo di lavoro autonomo.
Art. 4
1. I1 Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria accerta l'esistenza dei requisiti obiettivi per l'ammissione all'Albo.
Art. 5
1. In sede di sua istituzione sono iscritti di diritto
all'Albo tutti gli attuali giornalisti professionisti. Gli attuali
giornalisti pubblicisti sono iscritti di diritto in una apposita
sezione ad esaurimento dell'Albo; ad essi si applicano, quando ne
ricorrano i presupposti, gli articoli 2 e 3.
Art. 6
1. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, gli iscritti all'Albo ne adotteranno lo Statuto ed eleggeranno
una Commissione incaricata di formulare le regole deontologiche cui
devono attenersi i giornalisti ed una Commissione di vigilanza che, nei
casi di grave violazione delle regole deontologiche, potrà proporre al
Garante la cancellazione dall'Albo dei responsabili.
Art. 7
1. Fino all'adozione dello Statuto e delle regole
deontologiche, nonché all'elezione della Commissione di vigilanza,
previsti dall'art. 6, restano in vigore organi e regole dell'attuale
Ordine dei Giornalisti.
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