nota di Franco Abruzzo
1) La vita del Consiglio dell’Ordine è dominata
da regole fissate dal Parlamento. Le sedute disciplinari sono segrete:
l’ordinamento protegge l’indipendenza e la libertà di chi vota. In caso
di parità di voti, scatta il principio del favor rei. Il
rispetto rigoroso delle regole è un dovere prima ancora di essere un
obbligo. Bilanci e delibere sono stati approvati dal 2004 in poi alla
unanimità o a maggioranza. I verbali fanno testo e fanno testo anche i
verbali dei revisori dei conti.
da regole fissate dal Parlamento. Le sedute disciplinari sono segrete:
l’ordinamento protegge l’indipendenza e la libertà di chi vota. In caso
di parità di voti, scatta il principio del favor rei. Il
rispetto rigoroso delle regole è un dovere prima ancora di essere un
obbligo. Bilanci e delibere sono stati approvati dal 2004 in poi alla
unanimità o a maggioranza. I verbali fanno testo e fanno testo anche i
verbali dei revisori dei conti.
2) L’organico dell’Ordine è fissato dal
Ministero dell’Economia e dal Ministero della Giustizia: non si può
andare al di là di 9 dipendenti. Il ricorso ai collaboratori, previsto
per legge, era (ed è) pertanto obbligatorio ed è limitato alla durata
del mandato del Consiglio.
Ministero dell’Economia e dal Ministero della Giustizia: non si può
andare al di là di 9 dipendenti. Il ricorso ai collaboratori, previsto
per legge, era (ed è) pertanto obbligatorio ed è limitato alla durata
del mandato del Consiglio.
3) Il direttore di Tabloid e del portale
dell’Ordine, come tutti i direttori, è tutelato dall’Ordine nel senso
che dei danni a terzi risponde, come è scritto in delibera (10 giugno
2004), il Consiglio. I consiglieri e i revisori hanno l’obbligo di
vigilanza. Nessuno può disconoscere le proprie responsabilità. Il
Consiglio ha assicurato le proprie attività istituzionali dai rischi
connessi alla responsabilità civile. Va aggiunto, comunque, che i
revisori dell’OgL, con pronuncia 1 luglio 2002, hanno ritenuto unanimi
che il presidente dell’OgL-direttore di Tabloid sia “legittimato a intervenire su questioni inerenti l’Inpgi” e che “nulla
osta alla nomina di uno o più legali difensori del Presidente e
dell’intero Consiglio. Il nostro punto di vista è che la delibera per
la nomina di un organo di difesa sia dovuta (art. 166 Cpc)”. In
sostanza i revisori hanno applicato la delibera 18 giugno 2001
(approvata anche da Gonzales & C.), che al punto 2 assicura al
direttore di Tabloid la “tutela legale automatica a carico
dell’Ordine e la copertura integrale dell’Ordine per quanto riguarda
richieste di risarcimento danni in sede civile e penale nonché le spese
legali”. La delibera 10 giugno 2004 (in
https://www.odg.mi.it/docview.asp?DID=1134) assicura al direttore di
Tabloid un tutela ampia, come condizione di miglior favore rispetto
alla clausola contrattuale della nota a verbale dell’articolo 47 del
Cnlg 2001/2005: “Le parti esamineranno entro 90 giorni dalla data di
stesura del presente contratto la possibilità di stipula di polizza
assicurativa generale per l'intero settore finalizzata alla copertura
parziale dei danni conseguenti a responsabilità civile individuando
criteri e limiti della relativa copertura”. Questo argomento, mai
definito dalle parti, è oggetto della trattativa in corso tra Fnsi e
Fieg per il rinnovo del contratto. L’articolo 7 della legge 741/1959
consente la deroga alle norme contrattuali “sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori”.
La delibera “migliorativa” 18 giugno 2001 (riconfermata il 10 giugno
2004), quindi, è coperta dall’articolo 7 della legge n. 741/1959.
Osservo che i direttori responsabili quando assumono l’incarico
ottengono la malleveria dall’editore con accordi espliciti sul punto.
Questo è un uso consolidato a Milano come a Roma.
dell’Ordine, come tutti i direttori, è tutelato dall’Ordine nel senso
che dei danni a terzi risponde, come è scritto in delibera (10 giugno
2004), il Consiglio. I consiglieri e i revisori hanno l’obbligo di
vigilanza. Nessuno può disconoscere le proprie responsabilità. Il
Consiglio ha assicurato le proprie attività istituzionali dai rischi
connessi alla responsabilità civile. Va aggiunto, comunque, che i
revisori dell’OgL, con pronuncia 1 luglio 2002, hanno ritenuto unanimi
che il presidente dell’OgL-direttore di Tabloid sia “legittimato a intervenire su questioni inerenti l’Inpgi” e che “nulla
osta alla nomina di uno o più legali difensori del Presidente e
dell’intero Consiglio. Il nostro punto di vista è che la delibera per
la nomina di un organo di difesa sia dovuta (art. 166 Cpc)”. In
sostanza i revisori hanno applicato la delibera 18 giugno 2001
(approvata anche da Gonzales & C.), che al punto 2 assicura al
direttore di Tabloid la “tutela legale automatica a carico
dell’Ordine e la copertura integrale dell’Ordine per quanto riguarda
richieste di risarcimento danni in sede civile e penale nonché le spese
legali”. La delibera 10 giugno 2004 (in
https://www.odg.mi.it/docview.asp?DID=1134) assicura al direttore di
Tabloid un tutela ampia, come condizione di miglior favore rispetto
alla clausola contrattuale della nota a verbale dell’articolo 47 del
Cnlg 2001/2005: “Le parti esamineranno entro 90 giorni dalla data di
stesura del presente contratto la possibilità di stipula di polizza
assicurativa generale per l'intero settore finalizzata alla copertura
parziale dei danni conseguenti a responsabilità civile individuando
criteri e limiti della relativa copertura”. Questo argomento, mai
definito dalle parti, è oggetto della trattativa in corso tra Fnsi e
Fieg per il rinnovo del contratto. L’articolo 7 della legge 741/1959
consente la deroga alle norme contrattuali “sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori”.
La delibera “migliorativa” 18 giugno 2001 (riconfermata il 10 giugno
2004), quindi, è coperta dall’articolo 7 della legge n. 741/1959.
Osservo che i direttori responsabili quando assumono l’incarico
ottengono la malleveria dall’editore con accordi espliciti sul punto.
Questo è un uso consolidato a Milano come a Roma.
4) Il presidente, i consiglieri e i revisori
dell’Ordine di Milano, per una loro libera scelta consacrata nella
delibera 10 giugno 2004 e sostenuta fortemente da Franco Abruzzo, non
percepiscono indennità di carica e gettoni di presenza. Il presidente
non ha alcun “rapporto di servizio” con l’ente. Svolge le funzioni di
presidente e di direttore (anche del sito web dell’OgL) a titolo
gratuito e onorifico (come si diceva nell’800). Come direttore
di Tabloid, svolge “una attività eminentemente privatistica del
tutto separata da quella di natura pubblicistica connessa alla carica
ricoperta in seno all’Ordine dei Giornalisti” (decreto di
archiviazione 30 aprile 1997 del Gip Luca Pistorelli) e pertanto, nella
veste di direttore, è un collaboratore dell’OgL (a titolo gratuito).
dell’Ordine di Milano, per una loro libera scelta consacrata nella
delibera 10 giugno 2004 e sostenuta fortemente da Franco Abruzzo, non
percepiscono indennità di carica e gettoni di presenza. Il presidente
non ha alcun “rapporto di servizio” con l’ente. Svolge le funzioni di
presidente e di direttore (anche del sito web dell’OgL) a titolo
gratuito e onorifico (come si diceva nell’800). Come direttore
di Tabloid, svolge “una attività eminentemente privatistica del
tutto separata da quella di natura pubblicistica connessa alla carica
ricoperta in seno all’Ordine dei Giornalisti” (decreto di
archiviazione 30 aprile 1997 del Gip Luca Pistorelli) e pertanto, nella
veste di direttore, è un collaboratore dell’OgL (a titolo gratuito).
5) Gli enti pubblici hanno particolari e
peculiari poteri di autonomia normativa o di autodichia. L’Ordine,
pubblica amministrazione, ha un potere di autogoverno e di
autoregolamentazione (Cass. civ. Sez. unite, 10/6/2003 n. 9296; Cass.
civ. Sez. unite, 10/7/2003 n. 10842; Cass. civ. Sez. unite, 11/11/2003
n. 16943; Cass. Civ. Sez. unite, 23/1/2002 n. 762; Cass. civ. Sez.
unite, 6/6/2002 n. 8225; Cass. civ. Sez. III, 6/4/2001 n. 5156; Cass.
civ. Sez. Unite, 22/6/1990 n. 6312); potere riconosciuto anche dal
Ragioniere generale dello Stato (Ispettorato generale dello Stato per
gli ordinamenti del personale; Divisione IV, prot. 177755/14 ottobre
1997) in tema di fissazione delle indennità spettanti ai consiglieri;
indennità poi fissate dal Consiglio nazionale, ma, su invito di Franco
Abruzzo, rifiutate dai consiglieri e dai revisori dell’Ordine di
Milano. L’Ordine di Milano si avvale da decenni del potere di
autodichia, autogoverno e autoregolamentazione (delibera sul
praticantato d’ufficio; delibera istituiva di una Scuola di giornalismo
con il praticantato alternativo a quello tradizionale; delibere
(ripetute negli anni) di sostegno economico della Scuola di
giornalismo; delibera sull’assistenza legale/amministrativa/fiscale a
favore degli iscritti economicamente deboli; delibera istitutiva di un
contributo una tantum di 10 euro a carico degli iscritti per sostenere
la Scuola di giornalismo; delibera con la quale ha liberato il
direttore di Tabloid dal pagamento di spese legali e di risarcimenti a
terzi a seguito di condanna; delibera di pagamento delle spese legali a
favore di giornalisti disoccupati; delibera di acquisto di mezzi
tecnici di stampa del giornalino dei detenuti di San Vittore; delibera
per la premiazione delle migliore tesi di laurea sul giornalismo e per
il sostegno di premi giornalistici organizzati da enti della categoria;
delibera per la concessione di medaglia d’oro agli iscritti con 50 anni
di Albo; delibere con impegni finanziari in occasione di ricorrenze
particolari con stampa anche di volum; delibera di sostegno
dell’assistenza svolta dalla Fnsi e dall’Alg a favore di giornalisti
senza lavoro; delibera con stanziamenti economici a favore del Circolo
della stampa, etc).
peculiari poteri di autonomia normativa o di autodichia. L’Ordine,
pubblica amministrazione, ha un potere di autogoverno e di
autoregolamentazione (Cass. civ. Sez. unite, 10/6/2003 n. 9296; Cass.
civ. Sez. unite, 10/7/2003 n. 10842; Cass. civ. Sez. unite, 11/11/2003
n. 16943; Cass. Civ. Sez. unite, 23/1/2002 n. 762; Cass. civ. Sez.
unite, 6/6/2002 n. 8225; Cass. civ. Sez. III, 6/4/2001 n. 5156; Cass.
civ. Sez. Unite, 22/6/1990 n. 6312); potere riconosciuto anche dal
Ragioniere generale dello Stato (Ispettorato generale dello Stato per
gli ordinamenti del personale; Divisione IV, prot. 177755/14 ottobre
1997) in tema di fissazione delle indennità spettanti ai consiglieri;
indennità poi fissate dal Consiglio nazionale, ma, su invito di Franco
Abruzzo, rifiutate dai consiglieri e dai revisori dell’Ordine di
Milano. L’Ordine di Milano si avvale da decenni del potere di
autodichia, autogoverno e autoregolamentazione (delibera sul
praticantato d’ufficio; delibera istituiva di una Scuola di giornalismo
con il praticantato alternativo a quello tradizionale; delibere
(ripetute negli anni) di sostegno economico della Scuola di
giornalismo; delibera sull’assistenza legale/amministrativa/fiscale a
favore degli iscritti economicamente deboli; delibera istitutiva di un
contributo una tantum di 10 euro a carico degli iscritti per sostenere
la Scuola di giornalismo; delibera con la quale ha liberato il
direttore di Tabloid dal pagamento di spese legali e di risarcimenti a
terzi a seguito di condanna; delibera di pagamento delle spese legali a
favore di giornalisti disoccupati; delibera di acquisto di mezzi
tecnici di stampa del giornalino dei detenuti di San Vittore; delibera
per la premiazione delle migliore tesi di laurea sul giornalismo e per
il sostegno di premi giornalistici organizzati da enti della categoria;
delibera per la concessione di medaglia d’oro agli iscritti con 50 anni
di Albo; delibere con impegni finanziari in occasione di ricorrenze
particolari con stampa anche di volum; delibera di sostegno
dell’assistenza svolta dalla Fnsi e dall’Alg a favore di giornalisti
senza lavoro; delibera con stanziamenti economici a favore del Circolo
della stampa, etc).
Milano, 2 giugno 2007
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