Dlgs n. 206/2005: assorbe il dlgs 74/1992
sulla pubblicità ingannevole e comparativa
Codice del consumo,
più tutela dei cittadini
anche sul fronte
della commistione
informazione/pubblicità
Dal 23 ottobre 2005 è in vigore il nuovo,
corposissimo, Codice del consumo, una sorta di vademecum per tutti i
processi di natura negoziale e/o contrattuale in cui sono coinvolti i
consumatori, sia dal punto di vista del singolo, sia da quello della
collettività. Questo rappresenta uno sforzo (è proprio il caso di
dirlo, visto che l'iter legislativo è durato un paio d'anni) per
allineare la nostra normativa a quella comunitaria, oltre che mettere
finalmente ordine tra la selva di leggi, decreti e regolamenti che sino
ad ora regolavano quest'ampia materia, semplificandoli e creando un
unico testo organico contenuto, appunto, nel Decreto Legislativo 6
settembre 2005 n. 206, uscito come Supplemento Ordinario n.162 alla
Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre. Tutto ciò nell'intento di tutelare al
massimo il consumatore, soprattutto attraverso un'informazione
corretta, l'istituto del diritto di recesso, la correttezza della
negoziazione, la trasparenza del mercato, un più agevole accesso alla
giustizia per l'utente in caso di controversie e la certificazione
degli standard di qualità in occasione dell'erogazione dei servizi
pubblici.
corposissimo, Codice del consumo, una sorta di vademecum per tutti i
processi di natura negoziale e/o contrattuale in cui sono coinvolti i
consumatori, sia dal punto di vista del singolo, sia da quello della
collettività. Questo rappresenta uno sforzo (è proprio il caso di
dirlo, visto che l'iter legislativo è durato un paio d'anni) per
allineare la nostra normativa a quella comunitaria, oltre che mettere
finalmente ordine tra la selva di leggi, decreti e regolamenti che sino
ad ora regolavano quest'ampia materia, semplificandoli e creando un
unico testo organico contenuto, appunto, nel Decreto Legislativo 6
settembre 2005 n. 206, uscito come Supplemento Ordinario n.162 alla
Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre. Tutto ciò nell'intento di tutelare al
massimo il consumatore, soprattutto attraverso un'informazione
corretta, l'istituto del diritto di recesso, la correttezza della
negoziazione, la trasparenza del mercato, un più agevole accesso alla
giustizia per l'utente in caso di controversie e la certificazione
degli standard di qualità in occasione dell'erogazione dei servizi
pubblici.
Il Decreto, in particolare, approfondisce (al Titolo III, capo II) il tema della pubblicità (e di riflesso della commistione pubblicità/informazione),
precisando che essa deve sempre essere riconoscibile come tale,
soprattutto quella a mezzo stampa, la quale deve avere una grafica tale
da poterla far subito distinguere da altre forme di comunicazione al
pubblico. In ogni caso è vietata ogni forma di pubblicità subliminale.
Inoltre, viene precisato che è da considerarsi ingannevole ogni
reclame che, riguardando prodotti potenzialmente pericolosi per la
salute o per la sicurezza, non sottolinei in modo chiaro questo
aspetto, oltre che quelle che minacciano, anche indirettamente, la
sicurezza di soggetti deboli quali bambini ed adolescenti, oppure che
abusino della loro naturale mancanza d'esperienza o della loro
credulità.
precisando che essa deve sempre essere riconoscibile come tale,
soprattutto quella a mezzo stampa, la quale deve avere una grafica tale
da poterla far subito distinguere da altre forme di comunicazione al
pubblico. In ogni caso è vietata ogni forma di pubblicità subliminale.
Inoltre, viene precisato che è da considerarsi ingannevole ogni
reclame che, riguardando prodotti potenzialmente pericolosi per la
salute o per la sicurezza, non sottolinei in modo chiaro questo
aspetto, oltre che quelle che minacciano, anche indirettamente, la
sicurezza di soggetti deboli quali bambini ed adolescenti, oppure che
abusino della loro naturale mancanza d'esperienza o della loro
credulità.
Il Decreto mira, poi, a dare regole ferree nel settore delle tanto
vituperate televendite, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia e
cose similari, nonché di servizi relativi a concorsi o giochi tipo
pronostici. Questo generi di vendite fattea mezzo TV devono sempre
"evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della
credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica
o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori
per indecenza, volgarità o ripugnanza". Anche in questo caso, prevale
su tette la regola della trasparenza. Quindi, secondo il Decreto esse
non devono "contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono
indurre in errore gli utenti od i consumatori, anche per mezzo di
omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che
riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le
condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli
eventuali premi, l'identità delle persone rappresentate.". Pure per le
televendite sono tutelati al massimo i particolari diritti dei
minorenni, ad esempio con l'asserzione che non si deve esortarli a
persuadere i genitori od altri ad acquistare questo genere di prodotti
o servizi e che non bisogna mai sfruttare la fiducia da essi riposta
nei genitori stessi, negli insegnanti od in altri. Per quanto concerne
la vendita di pacchetti turistici, trattata in modo molto dettagliato
nel Decreto, è interessante sottolineare l'istituzione di uno speciale
fondo nazionale di garanzia, presso il Ministero delle attività
produttive. Attraverso esso, il consumatore potrà essere rimborsato del
prezzo versato o si potranno coprire le spese per il suo rimpatrio
dall'estero, nel malaugurato caso in cui il venditore o l'organizzatore
del viaggio diventi insolvente o fallisca. Questo fondo servirà anche
per fornireuna immediata disponibilità economica qualora si debbano far
rientrare in modo forzato turisti italiani da Paesi extracomunitari a
causa di emergenze, imputabili o meno al comportamento
dell'organizzatore. Tra le novità più importanti sul versante del
diritto di recesso contenute in questo Provvedimento, vi segnaliamo che
è stato finalmente unificato e protratto a dieci giorni lavorativi
(contro i consueti sette della maggior parte delle negoziazioni
precedenti) il termine per il consumatore di esercitarlo nel caso di
contratti e/o proposte contrattuali a distanza, oppure negoziati fuori
dai consueti locali commerciali, come quelli a domicilio, sul luogo di
lavoro o di cura, per strada, tramite Internet, telefono o televisione.
In questocaso il consumatore "pentito" non deve mai pagare alcuna
penalità, ne fornire la motivazione del suo recesso, purché ovviamente
provveda ad avvertire il professionista con cui ha stipulato l'accordo
tramite comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, ma anche con telegramma, telex, posta elettronica
o fax, a cui però dovrà sempre seguire la raccomandata entro
quarantotto ore dall'invio. Il Decreto precisa pure che, nei casi in
cui sia espressamente previsto dal contratto, si può semplicemente
rinviare la merce al mittente entro dieci giorni lavorativi a decorrere
da quello in cui si è ricevuta, senza bisogno di comunicazioni di
sorta. Per quanto riguarda, infine, la restituzione delle somme pagate
in caso di recesso, il Decreto precisa che esse debbono essere
restituite per intero, caparra compresa, gratuitamente e nel minor
tempo possibile (al massimo entro trenta giorni dalla notifica);
inoltre, se il pagamento è stato effettuato con cambiali e se queste
non sono ancora state incassate, devono essere restituite
all'acquirente. Queste regole sono sempre valide, anche in caso di
clausole nel contratto che prevedano limitazioni al rimborso nel caso
dell'esercizio del diritto di recesso, che quindi non sono da ritenersi
valide. (www.cittadinolex.it ).
vituperate televendite, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia e
cose similari, nonché di servizi relativi a concorsi o giochi tipo
pronostici. Questo generi di vendite fattea mezzo TV devono sempre
"evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della
credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica
o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori
per indecenza, volgarità o ripugnanza". Anche in questo caso, prevale
su tette la regola della trasparenza. Quindi, secondo il Decreto esse
non devono "contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono
indurre in errore gli utenti od i consumatori, anche per mezzo di
omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che
riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le
condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli
eventuali premi, l'identità delle persone rappresentate.". Pure per le
televendite sono tutelati al massimo i particolari diritti dei
minorenni, ad esempio con l'asserzione che non si deve esortarli a
persuadere i genitori od altri ad acquistare questo genere di prodotti
o servizi e che non bisogna mai sfruttare la fiducia da essi riposta
nei genitori stessi, negli insegnanti od in altri. Per quanto concerne
la vendita di pacchetti turistici, trattata in modo molto dettagliato
nel Decreto, è interessante sottolineare l'istituzione di uno speciale
fondo nazionale di garanzia, presso il Ministero delle attività
produttive. Attraverso esso, il consumatore potrà essere rimborsato del
prezzo versato o si potranno coprire le spese per il suo rimpatrio
dall'estero, nel malaugurato caso in cui il venditore o l'organizzatore
del viaggio diventi insolvente o fallisca. Questo fondo servirà anche
per fornireuna immediata disponibilità economica qualora si debbano far
rientrare in modo forzato turisti italiani da Paesi extracomunitari a
causa di emergenze, imputabili o meno al comportamento
dell'organizzatore. Tra le novità più importanti sul versante del
diritto di recesso contenute in questo Provvedimento, vi segnaliamo che
è stato finalmente unificato e protratto a dieci giorni lavorativi
(contro i consueti sette della maggior parte delle negoziazioni
precedenti) il termine per il consumatore di esercitarlo nel caso di
contratti e/o proposte contrattuali a distanza, oppure negoziati fuori
dai consueti locali commerciali, come quelli a domicilio, sul luogo di
lavoro o di cura, per strada, tramite Internet, telefono o televisione.
In questocaso il consumatore "pentito" non deve mai pagare alcuna
penalità, ne fornire la motivazione del suo recesso, purché ovviamente
provveda ad avvertire il professionista con cui ha stipulato l'accordo
tramite comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, ma anche con telegramma, telex, posta elettronica
o fax, a cui però dovrà sempre seguire la raccomandata entro
quarantotto ore dall'invio. Il Decreto precisa pure che, nei casi in
cui sia espressamente previsto dal contratto, si può semplicemente
rinviare la merce al mittente entro dieci giorni lavorativi a decorrere
da quello in cui si è ricevuta, senza bisogno di comunicazioni di
sorta. Per quanto riguarda, infine, la restituzione delle somme pagate
in caso di recesso, il Decreto precisa che esse debbono essere
restituite per intero, caparra compresa, gratuitamente e nel minor
tempo possibile (al massimo entro trenta giorni dalla notifica);
inoltre, se il pagamento è stato effettuato con cambiali e se queste
non sono ancora state incassate, devono essere restituite
all'acquirente. Queste regole sono sempre valide, anche in caso di
clausole nel contratto che prevedano limitazioni al rimborso nel caso
dell'esercizio del diritto di recesso, che quindi non sono da ritenersi
valide. (www.cittadinolex.it ).
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Dlgs 6 settembre 2005 n. 206. Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003,
n. 229. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. ).
n. 229. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. ).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 153 del Trattato della Comunità europea;
Visto l'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai princìpi
di unità, continuità e completezza dell'ordinamento giuridico, nel
rispetto dei valori di sussidiarietà orizzontale e verticale;
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai princìpi
di unità, continuità e completezza dell'ordinamento giuridico, nel
rispetto dei valori di sussidiarietà orizzontale e verticale;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti
in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e
semplificazione - legge di semplificazione per il 2001, ed in
particolare l'articolo 7 che delega il Governo ad adottare uno o più
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i princìpi e i
criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 229 del 2003,
e nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi ivi richiamati;
in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e
semplificazione - legge di semplificazione per il 2001, ed in
particolare l'articolo 7 che delega il Governo ad adottare uno o più
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i princìpi e i
criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 229 del 2003,
e nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi ivi richiamati;
Visto l'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136, nonché l'articolo 7 della legge 27 dicembre 2004, n. 306;
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136, nonché l'articolo 7 della legge 27 dicembre 2004, n. 306;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 224, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per
danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183;
n. 224, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per
danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per
l'informazione del consumatore, e successive modificazioni, nonché il
relativo regolamento di attuazione di cui al D.M. 8 febbraio 1997, n.
101 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
l'informazione del consumatore, e successive modificazioni, nonché il
relativo regolamento di attuazione di cui al D.M. 8 febbraio 1997, n.
101 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante
attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali;
attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante
attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità
ingannevole;
attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità
ingannevole;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 333, e dal decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 342;
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 333, e dal decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 342;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante
attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze
ed i circuiti tutto compreso;
attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze
ed i circuiti tutto compreso;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante attuazione della
direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti
stipulati con i consumatori ed in particolare l'articolo 25, e
successive modificazioni;
direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti
stipulati con i consumatori ed in particolare l'articolo 25, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante
riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ed in
particolare gli articoli 18 e 19;
riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ed in
particolare gli articoli 18 e 19;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti e successive modificazioni;
diritti dei consumatori e degli utenti e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante
attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela
dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi
all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni
immobili;
attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela
dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi
all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni
immobili;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante
attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza;
attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, recante
attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva
87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva
87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante
attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva
84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva
84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante
attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei
consumatori, in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;
attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei
consumatori, in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante
attuazione della direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri (2);
attuazione della direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri (2);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n.
218, regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma
dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114;
218, regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma
dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, come
modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante
attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori
a tutela degli interessi dei consumatori, nonché il D.M. 19 gennaio
1999, n. 20 del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle
Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello
nazionale;
modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante
attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori
a tutela degli interessi dei consumatori, nonché il D.M. 19 gennaio
1999, n. 20 del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle
Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello
nazionale;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24, recante
attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e
delle garanzie di consumo;
attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e
delle garanzie di consumo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni;
codice in materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante
attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale
dei prodotti;
attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale
dei prodotti;
Vista la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche
all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in
materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi
di comunicazione;
all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in
materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi
di comunicazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
16 dicembre 2004;
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
16 dicembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 20
dicembre 2004;
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 20
dicembre 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del
Senato della Repubblica, espresso il 9 marzo 2005, e della Camera dei
deputati, espresso il 10 marzo 2005;
Senato della Repubblica, espresso il 9 marzo 2005, e della Camera dei
deputati, espresso il 10 marzo 2005;
Vista la segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato in data 10 maggio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive e del
Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri per
la funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
della salute;
Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri per
la funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
della salute;
Emana il seguente decreto legislativo:
------------------------
(2) Capoverso così corretto con Comunicato 3 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2006, n. 2).
Parte I Disposizioni generali.
TITOLO I Disposizioni generali e finalità.
1. Finalità ed oggetto.
1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai princìpi
contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato
dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare
riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità
economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente
codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi dì
acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela
dei consumatori e degli utenti.
contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato
dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare
riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità
economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente
codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi dì
acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela
dei consumatori e degli utenti.
2. Diritti dei consumatori.
1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi
individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa
la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e
associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali
finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le
associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche
amministrazioni.
individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa
la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e
associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali
finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le
associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche
amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;
f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.
3. Definizioni.
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi
estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta;
estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta;
b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni
sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei
diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei
diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce
nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale,
ovvero un suo intermediario;
nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale,
ovvero un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103,
comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del
bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché
l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione
europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta
come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio
nome, marchio o altro segno distintivo;
comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del
bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché
l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione
europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta
come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio
nome, marchio o altro segno distintivo;
e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 115, comma
1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una
prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente
prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui
destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito
nell'àmbito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che
sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai
prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da
riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il
fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una
prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente
prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui
destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito
nell'àmbito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che
sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai
prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da
riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il
fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.
Parte II Educazione, informazione, pubblicità.
TITOLO I Educazione del consumatore.
4. Educazione del consumatore.
1. L'educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a
favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo
dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti
amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi esponenziali.
favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo
dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti
amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi esponenziali.
2. Le attività destinate all'educazione dei consumatori, svolte da
soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono
dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere
chiaramente percepibili benefìci e costi conseguenti alla loro scelta;
prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di
consumatori maggiormente vulnerabili.
soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono
dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere
chiaramente percepibili benefìci e costi conseguenti alla loro scelta;
prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di
consumatori maggiormente vulnerabili.
TITOLO II Informazioni ai consumatori.
Capo I - Disposizioni Generali
5. Obblighi generali.
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera
a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente
anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni
commerciali.
a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente
anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni
commerciali.
2. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.
3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono
essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in
modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di
conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da
assicurare la consapevolezza del consumatore.
essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in
modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di
conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da
assicurare la consapevolezza del consumatore.
Capo II - Indicazione dei prodotti
6. Contenuto minimo delle informazioni.
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al
consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano,
chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano,
chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi
siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche
del prodotto;
siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche
del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione
d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
7. Modalità di indicazione.
1. Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle
confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti
in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera
f), dell'articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni
o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa
che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.
confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti
in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera
f), dell'articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni
o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa
che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.
8. Àmbito di applicazione.
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti
oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre
disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di
recepimento.
oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre
disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di
recepimento.
2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di
informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano
per gli aspetti non disciplinati.
informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano
per gli aspetti non disciplinati.
9. Indicazioni in lingua italiana.
1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte
in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con
caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per
le altre lingue.
in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con
caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per
le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.
10. Attuazione.
1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto
con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della
giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottate le norme di attuazione dell'articolo 6, al fine di assicurare,
per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, una
applicazione compatibile con i princìpi del diritto comunitario,
precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per
le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1,
lettere a) e b), dell'articolo 6. Tali disposizioni di attuazione
disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua
originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all'articolo
6.
con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della
giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottate le norme di attuazione dell'articolo 6, al fine di assicurare,
per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, una
applicazione compatibile con i princìpi del diritto comunitario,
precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per
le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1,
lettere a) e b), dell'articolo 6. Tali disposizioni di attuazione
disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua
originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all'articolo
6.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
1, restano in vigore le disposizioni di cui al D.M. 8 febbraio 1997, n.
101 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
1, restano in vigore le disposizioni di cui al D.M. 8 febbraio 1997, n.
101 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
11. Divieti di commercializzazione.
1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi
prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente
visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del
presente capo.
prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente
visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del
presente capo.
12. Sanzioni.
1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo
che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità
del produttore, ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si
applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La
misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo
riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle
unità poste in vendita.
che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità
del produttore, ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si
applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La
misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo
riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle
unità poste in vendita.
2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689,
all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia,
gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato
all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale
del professionista.
1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689,
all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia,
gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato
all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale
del professionista.
Capo III - Particolari modalità di informazione
Sezione I - Indicazione dei prezzi per unità di misura
13. Definizioni.
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di
prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo
dell'IVA e di ogni altra imposta;
prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo
dell'IVA e di ogni altra imposta;
b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo
dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un
chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un
metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se
essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione
di prodotti specifici;
dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un
chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un
metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se
essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione
di prodotti specifici;
c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non
costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla
presenza del consumatore;
costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla
presenza del consumatore;
d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere
frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue
proprietà;
frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue
proprietà;
e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;
f) prodotto preconfezionato: l'unità di vendita destinata ad
essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività,
costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui è stato immesso
prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in
tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere
modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.
essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività,
costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui è stato immesso
prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in
tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere
modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.
14. Campo di applicazione.
1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di
agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti
ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita,
secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di
misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.
agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti
ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita,
secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di
misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.
2. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.
4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano
l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il
prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo
16.
l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il
prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo
16.
5. La presente sezione non si applica:
a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somninistrazione di alimenti e bevande;
b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato (3).
------------------------
(3) Comma così corretto con Comunicato 3 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2006, n. 2).
15. Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura.
1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura
si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al
settore del commercio.
si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al
settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido
di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura
si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura
si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
4. È ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di
multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in
cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati
in dette quantità.
multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in
cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati
in dette quantità.
5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione,
esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione
dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente
praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile
dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.
esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione
dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente
praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile
dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.
16. Esenzioni.
1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità
di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a
motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura
tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti
prodotti:
di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a
motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura
tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti
prodotti:
a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle
disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e
successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso
netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e
successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso
netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di
indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo
9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in
materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo
9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in
materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da
due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che
necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere
l'alimento finito;
due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che
necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere
l'alimento finito;
g) prodotti di fantasia;
h) gelati monodose;
i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.
2. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, può
aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare
espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali
non si applicano le predette esenzioni.
aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare
espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali
non si applicano le predette esenzioni.
17. Sanzioni.
1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non
lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione è soggetto
alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste (4).
lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione è soggetto
alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste (4).
------------------------
(4) Comma così corretto con Comunicato 3 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2006, n. 2).
TITOLO III. Pubblicità e altre comunicazioni commerciali.
Capo I - Disposizioni generali
18. Àmbito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ad ogni forma di comunicazione commerciale in qualsiasi modo effettuata.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera
a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente
anche la persona fisica o giuridica cui sono dirette le comunicazioni
commerciali o che ne subisce le conseguenze.
a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente
anche la persona fisica o giuridica cui sono dirette le comunicazioni
commerciali o che ne subisce le conseguenze.
Capo II - Caratteri della pubblicità
Sezione I - Pubblicità ingannevole e comparativa
19. Finalità.
1. Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di
tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i
soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi
del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di
stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.
tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i
soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi
del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di
stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.
2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.
20. Definizioni.
1. Ai fini della presente sezione si intende:
a) per pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso,
in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la
vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento
di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di
servizi;
in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la
vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento
di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di
servizi;
b) per pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in
qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in
errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa
raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa
pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo
motivo, sia idonea ledere un concorrente;
qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in
errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa
raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa
pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo
motivo, sia idonea ledere un concorrente;
c) per pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che identifica
in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti
da un concorrente;
in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti
da un concorrente;
d) per operatore pubblicitario: il committente del messaggio
pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta
all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il
messaggio pubblicitario è diffuso ovvero il responsabile della
programmazione radiofonica o televisiva.
pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta
all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il
messaggio pubblicitario è diffuso ovvero il responsabile della
programmazione radiofonica o televisiva.
21. Elementi di valutazione.
1. Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono
considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi
riferimenti:
considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi
riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro
disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la
data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli
usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o
i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le
caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o
sui servizi;
disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la
data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli
usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o
i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le
caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o
sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore
pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti
di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni
immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.
pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti
di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni
immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.
22. Condizioni di liceità della pubblicità comparativa.
1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non è ingannevole ai sensi della presente sezione (5);
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali,
pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il
prezzo, di tali beni e servizi;
pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il
prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore
pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni
commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore
pubblicitario e quelli di un concorrente;
pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni
commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore
pubblicitario e quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni
commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o
circostanze di un concorrente;
commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o
circostanze di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al
marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno
distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di
prodotti concorrenti;
marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno
distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di
prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o
contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una
denominazione commerciale depositati.
contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una
denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera
c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della
caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di
dimostrazione.
c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della
caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di
dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale
deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale
dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora
cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si
applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del
caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e
servizi.
deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale
dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora
cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si
applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del
caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e
servizi.
------------------------
(5) Lettera così corretta con Comunicato 3 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2006, n. 2).
23. Trasparenza della pubblicità.
1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile
come tale. La pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile
dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche
di evidente percezione.
come tale. La pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile
dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche
di evidente percezione.
2. I termini «garanzia», «garantito» e simili possono
essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e
delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio
pubblicitario non consente di riportare integralmente tali
precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità
della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad
un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate
integralmente le precisazioni medesime.
essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e
delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio
pubblicitario non consente di riportare integralmente tali
precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità
della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad
un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate
integralmente le precisazioni medesime.
3. È vietata ogni forma di pubblicità subliminale.
24. Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori.
1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando
prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei
consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a
trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei
consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a
trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
25. Bambini e adolescenti.
1. È considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto
suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche
indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro
naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini
ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di cui
all'articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusi dei
naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.
suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche
indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro
naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini
ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di cui
all'articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusi dei
naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.
26. Tutela amministrativa e giurisdizionale.
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di
seguito chiamata Autorità nella presente sezione, esercita le
attribuzioni disciplinate dal presente articolo.
istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di
seguito chiamata Autorità nella presente sezione, esercita le
attribuzioni disciplinate dal presente articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed
organizzazioni, il Ministro delle attività produttive, nonché ogni
altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai
propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono
chiedere all'Autorità che siano inibiti gli atti di pubblicità
ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi
della presente sezione, che sia inibita la loro continuazione e che ne
siano eliminati gli effetti.
organizzazioni, il Ministro delle attività produttive, nonché ogni
altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai
propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono
chiedere all'Autorità che siano inibiti gli atti di pubblicità
ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi
della presente sezione, che sia inibita la loro continuazione e che ne
siano eliminati gli effetti.
3. L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la
sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità
comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni
caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore pubblicitario
e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario
del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione
idonea ad identificarlo. L'Autorità può inoltre richiedere
all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha
diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio
pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei
casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14, commi 2,
3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità
comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni
caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore pubblicitario
e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario
del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione
idonea ad identificarlo. L'Autorità può inoltre richiedere
all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha
diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio
pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei
casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14, commi 2,
3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. L'Autorità può disporre che l'operatore pubblicitario
fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti
nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi
dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella
procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del
caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente,
i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.
fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti
nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi
dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella
procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del
caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente,
i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.
5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere
diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via
radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione,
l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni.
diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via
radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione,
l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni.
6. L'Autorità provvede con decisione motivata. Se ritiene
la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa
illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità
non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di
quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere
disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché,
eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da
impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità
comparativa ritenuto illecito, continuino a produrre effetti.
la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa
illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità
non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di
quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere
disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché,
eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da
impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità
comparativa ritenuto illecito, continuino a produrre effetti.
7. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorità
dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e
della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari
ingannevoli di cui agli articoli 24 e 25 la sanzione non può essere
inferiore a 25.000 euro (6).
dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e
della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari
ingannevoli di cui agli articoli 24 e 25 la sanzione non può essere
inferiore a 25.000 euro (6).
8. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti
sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti
indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che
tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti
indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che
tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
9. La procedura istruttoria è stabilita, con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione
degli atti e la verbalizzazione.
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione
degli atti e la verbalizzazione.
10. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e
a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nei
casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione
dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nei
casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione
dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
11. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le
informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l'Autorità applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano
veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
4.000 euro a 40.000 euro.
informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l'Autorità applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano
veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
4.000 euro a 40.000 euro.
12. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorità
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per
le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del
presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il
pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo
deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento dell'Autorità.
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per
le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del
presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il
pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo
deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento dell'Autorità.
13. Ove la pubblicità sia stata assentita con
provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del
carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di
pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e
delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile in via
giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il
predetto provvedimento.
provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del
carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di
pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e
delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile in via
giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il
predetto provvedimento.
14. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice
ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma
dell'articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la
pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della
disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto a
norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e
protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e
servizi concorrenti.
ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma
dell'articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la
pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della
disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto a
norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e
protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e
servizi concorrenti.
------------------------
(6) Comma così corretto con Comunicato 3 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2006, n. 2).
27. Autodisciplina.
1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la
continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità
comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e
autonomi di autodisciplina.
continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità
comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e
autonomi di autodisciplina.
2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di
autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire
l'Autorità fino alla pronuncia definitiva.
autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire
l'Autorità fino alla pronuncia definitiva.
3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorità sia stato già proposto
o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni
interessato può richiedere all'Autorità la sospensione del procedimento
in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità,
valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del
procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.
o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni
interessato può richiedere all'Autorità la sospensione del procedimento
in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità,
valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del
procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.
Capo III - Particolari modalità della comunicazione pubblicitaria
Sezione I - Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite
28. Àmbito di applicazione.
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle
televendite, come definite nel regolamento in materia di pubblicità
radiotelevisiva e televendite, adottato dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001,
comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di
servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in
guisa di pronostici. Le medesime disposizioni si applicano altresì agli
spot di televendita (7).
televendite, come definite nel regolamento in materia di pubblicità
radiotelevisiva e televendite, adottato dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001,
comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di
servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in
guisa di pronostici. Le medesime disposizioni si applicano altresì agli
spot di televendita (7).
------------------------
(7) Comma così corretto con Comunicato 3 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2006, n. 2).
29. Prescrizioni.
1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della
superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere
scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la
sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza.
superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere
scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la
sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza.
30. Divieti.
1. È vietata la televendita che offenda la dignità umana, comporti
discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni
religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la
salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. È vietata la
televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni
religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la
salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. È vietata la
televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o
rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i
consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in
particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del
servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le
modalità della fornitura, gli eventuali premi, l'identità delle persone
rappresentate.
rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i
consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in
particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del
servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le
modalità della fornitura, gli eventuali premi, l'identità delle persone
rappresentate.
31. Tutela dei minori.
1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare
contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La
televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni
e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La
televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni
e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.
32. Sanzioni.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le
disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a
distanza, così come disciplinati alla parte III, titolo III, capo I,
sezione II, dall'articolo 50 all'articolo 61, del codice, nonché le
ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicità, alle
televendite sono applicabili altresì le sanzioni di cui all'articolo 2,
comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui
all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (8).
disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a
distanza, così come disciplinati alla parte III, titolo III, capo I,
sezione II, dall'articolo 50 all'articolo 61, del codice, nonché le
ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicità, alle
televendite sono applicabili altresì le sanzioni di cui all'articolo 2,
comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui
all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (8).
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(8) Comma così corretto con Comunicato 3 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2006, n. 2).
Parte III. Il rapporto di consumo.
TITOLO I. Dei contratti del consumatore in generale.
33. Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore.
1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista
si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede,
determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei
diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede,
determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei
diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in
caso di morte o dando alla persona del consumatore, risultante da un
fatto o da un'omissione del professionista;
caso di morte o dando alla persona del consumatore, risultante da un
fatto o da un'omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei
confronti del professionista o di un'altra parte in caso di
inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del
professionista;
confronti del professionista o di un'altra parte in caso di
inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del
professionista;
c) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore
della compensazione di un debito nei confronti del professionista con
un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
della compensazione di un debito nei confronti del professionista con
un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre
l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una
condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una
condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro
versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o
recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere
dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo
a non concludere il contratto oppure a recedere;
versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o
recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere
dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo
a non concludere il contratto oppure a recedere;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo
nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di
risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo
manifestamente eccessivo;
nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di
risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo
manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore
la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al
professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal
consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora
adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al
professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal
consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora
adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo
indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta
causa;
indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta
causa;
i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla
scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la
tacita proroga o rinnovazione;
scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la
tacita proroga o rinnovazione;
l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole
che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione
del contratto;
che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione
del contratto;
m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le
clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del
servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel
contratto stesso;
clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del
servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel
contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o
del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo
finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente
convenuto;
del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo
finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente
convenuto;
p) riservare al professionista il potere di accertare la
conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto
nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una
clausola qualsiasi del contratto;
conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto
nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una
clausola qualsiasi del contratto;
q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle
obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai
mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al
rispetto di particolari formalità;
obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai
mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al
rispetto di particolari formalità;
r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
s) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei
rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso
del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di
quest'ultimo;
rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso
del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di
quest'ultimo;
t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della
facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità
giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o
modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà
contrattuale nei rapporti con i terzi;
facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità
giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o
modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà
contrattuale nei rapporti con i terzi;
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie
località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del
consumatore;
località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del
consumatore;
v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un
obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla
mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione
immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto
dell'articolo 1355 del codice civile.
obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla
mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione
immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto
dell'articolo 1355 del codice civile.
3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi
finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle
lettere h) e m) del comma 2:
finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle
lettere h) e m) del comma 2:
a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le
condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il
consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il
consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi
finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché
vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma
2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo
alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone
immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal
contratto.
finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché
vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma
2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo
alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone
immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal
contratto.
5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai
contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed
altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di
un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario
non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta
estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi
in valuta estera.
contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed
altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di
un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario
non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta
estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi
in valuta estera.
6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole
di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione
che le modalità di variazione siano espressamente descritte.
di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione
che le modalità di variazione siano espressamente descritte.
34. Accertamento della vessatorietà delle clausole.
1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della
natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo
riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione
ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o
da cui dipende.
natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo
riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione
ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o
da cui dipende.
2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non
attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né
all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali
elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né
all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali
elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di
legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di
princìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano
parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione
europea.
legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di
princìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano
parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione
europea.
4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o
formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati
rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare
che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal
medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica
trattativa con il consumatore.
formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati
rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare
che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal
medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica
trattativa con il consumatore.
35. Forma e interpretazione.
1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune
clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole
devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole
devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all'articolo 37.
36. Nullità di protezione.
1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e
34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in
caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un
fatto o da un'omissione del professionista;
caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un
fatto o da un'omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti
del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale
o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale
o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che
non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della
conclusione del contratto.
non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della
conclusione del contratto.
3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore
per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità
delle clausole dichiarate abusive.
per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità
delle clausole dichiarate abusive.
5. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo
l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese
extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della
protezione assicurata dal presente titolo, laddove il contratto
presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea (9).
l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese
extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della
protezione assicurata dal presente titolo, laddove il contratto
presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea (9).
------------------------
(9) Comma così corretto con Comunicato 3 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2006, n. 2).
37. Azione inibitoria.
1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui
all'articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono
convenire in giudizio il professionista o l'associazione di
professionisti che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di
condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che
inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai
sensi del presente titolo (10).
all'articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono
convenire in giudizio il professionista o l'associazione di
professionisti che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di
condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che
inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai
sensi del presente titolo (10).
2. L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti
motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del
codice di procedura civile.
motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del
codice di procedura civile.
3. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni
inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al
comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140.
inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al
comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140.
------------------------
(10) Comma così corretto con Comunicato 3 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2006, n. 2).
38. Rinvio.
1. Per quanto non previsto dal codice, ai contratti conclusi tra
il consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del
codice civile.
il consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del
codice civile.
TITOLO II Esercizio dell'attività commerciale.
Capo I - Disposizioni generali
39. Regole nelle attività commerciali.
1. Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei
princìpi di buona fede, di correttezza e di lealtà, valutati anche alla
stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori.
princìpi di buona fede, di correttezza e di lealtà, valutati anche alla
stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori.
Capo II - Promozione delle vendite
Sezione I - Credito al consumo
40. Credito al consumo.
1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
(CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva
98/7/CE del 16 febbraio 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla
previsione di indicare il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante
un esempio tipico.
(CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva
98/7/CE del 16 febbraio 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla
previsione di indicare il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante
un esempio tipico.
41. Tasso annuo effettivo globale e pubblicità.
1. Ai fini di cui all'articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi
degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della
legge in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie
modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro in
data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.
degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della
legge in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie
modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro in
data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.
42. Inadempimento del fornitore.
1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il
consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha
diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito
concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al
finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del
fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il
finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di
concessione del credito.
consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha
diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito
concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al
finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del
fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il
finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di
concessione del credito.
43. Rinvio al testo unico bancario.
Per la restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai
capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del
1993, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del
medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni.
capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del
1993, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del
medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni.
TITOLO III Modalità contrattuali.
44. Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio.
1. Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per la
disciplina del settore del commercio si fa rinvio al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
disciplina del settore del commercio si fa rinvio al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Capo I - Particolari modalità di conclusione del contratto
Sezione I - Contratti negoziati fuori dei locali commerciali
45. Campo di applicazione.
1. La presente sezione disciplina i contratti tra un
professionista ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la
prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:
professionista ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la
prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:
a) durante la visita del professionista al domicilio del
consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del
consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche
temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del
consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche
temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il
consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del
professionista.
consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del
professionista.
2. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nel
caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti
effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate
nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta l'accettazione del
professionista.
caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti
effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate
nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta l'accettazione del
professionista.
3. Ai contratti di cui al comma 1, lettera d), si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui alla sezione II.
46. Esclusioni.
1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente sezione:
a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni
immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni
immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci
e alla loro incorporazione in beni immobili e dei contratti relativi
alla riparazione di beni immobili;
immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni
immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci
e alla loro incorporazione in beni immobili e dei contratti relativi
alla riparazione di beni immobili;
b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o
bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a
scadenze frequenti e regolari;
bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a
scadenze frequenti e regolari;
c) i contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi a strumenti finanziari.
2. Sono esclusi dall'applicazione della presente sezione anche i
contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di
servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da
parte del consumatore non supera l'importo di 26 euro, comprensivo di
oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino
specificamente individuate nella nota d'ordine o nel catalogo o altro
documento illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si
applicano comunque le disposizioni della presente sezione nel caso di
più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora
l'entità del corrispettivo globale, indipendentemente dall'importo dei
singoli contratti, superi l'importo di 26 euro.
contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di
servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da
parte del consumatore non supera l'importo di 26 euro, comprensivo di
oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino
specificamente individuate nella nota d'ordine o nel catalogo o altro
documento illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si
applicano comunque le disposizioni della presente sezione nel caso di
più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora
l'entità del corrispettivo globale, indipendentemente dall'importo dei
singoli contratti, superi l'importo di 26 euro.
47. Informazione sul diritto di recesso.
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle
disposizioni della presente sezione, il professionista deve informare
il consumatore del diritto di cui agli articoli da 64 a 67.
L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:
disposizioni della presente sezione, il professionista deve informare
il consumatore del diritto di cui agli articoli da 64 a 67.
L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:
a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;
b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il
diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o
altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa,
nonché l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il
prodotto eventualmente già consegnato, se diverso.
diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o
altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa,
nonché l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il
prodotto eventualmente già consegnato, se diverso.
2. Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di
recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l'informazione
deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b) del
comma 1.
recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l'informazione
deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b) del
comma 1.
3. Per i contratti di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a), b)
e c), qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una
nota d'ordine, comunque denominata, l'informazione di cui al comma 1
deve essere riportata nella suddetta nota d'ordine, separatamente dalle
altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o
superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una
copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del luogo e della data
di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.
e c), qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una
nota d'ordine, comunque denominata, l'informazione di cui al comma 1
deve essere riportata nella suddetta nota d'ordine, separatamente dalle
altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o
superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una
copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del luogo e della data
di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.
4. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione
deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del
contratto ovvero all'atto della formulazione della proposta,
nell'ipotesi prevista dall'articolo 45, comma 2, ed il relativo
documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre
agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data
in cui viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari
per identificare il contratto. Di tale documento il professionista può
richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.
deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del
contratto ovvero all'atto della formulazione della proposta,
nell'ipotesi prevista dall'articolo 45, comma 2, ed il relativo
documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre
agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data
in cui viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari
per identificare il contratto. Di tale documento il professionista può
richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.
5. Per i contratti di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d),
l'informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel
catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio
oggetto del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con caratteri
tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni
concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento.
Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa
degli elementi di cui al comma 1, può essere riportato il solo
riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione
del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel
catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per
gli ulteriori elementi previsti nell'informazione.
l'informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel
catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio
oggetto del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con caratteri
tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni
concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento.
Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa
degli elementi di cui al comma 1, può essere riportato il solo
riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione
del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel
catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per
gli ulteriori elementi previsti nell'informazione.
6. Il professionista non potrà accettare, a titolo di
corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a
quindici giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà presentali
allo sconto prima di tale termine.
corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a
quindici giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà presentali
allo sconto prima di tale termine.
48. Esclusione del recesso.
1. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il
diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle
prestazioni che siano state già eseguite.
diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle
prestazioni che siano state già eseguite.
49. Norme applicabili.
1. Alle vendite di cui alla presente sezione si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al
settore del commercio.
disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al
settore del commercio.
Sezione II - Contratti a distanza
50. Definizioni.
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o
servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'àmbito di
un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza
organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega
esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla
conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto
stesso;
servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'àmbito di
un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza
organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega
esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla
conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto
stesso;
b) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza
la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore,
possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti;
la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore,
possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti;
c) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o
giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste
nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di
comunicazione a distanza.
giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste
nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di
comunicazione a distanza.
51. Campo di applicazione.
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato nell'allegato I;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
52. Informazioni per il consumatore.
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto
a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della
prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del
contratto;
prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del
contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 2;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la
fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione
continuata o periodica.
fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione
continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale
deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e
comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a
distanza impiegata, osservando in particolare i princìpi di buona fede
e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla
stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori
particolarmente vulnerabili.
deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e
comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a
distanza impiegata, osservando in particolare i princìpi di buona fede
e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla
stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori
particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del
professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere
dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il
consumatore, a pena di nullità del contratto. In caso di utilizzo della
posta elettronica si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere
dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il
consumatore, a pena di nullità del contratto. In caso di utilizzo della
posta elettronica si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una
comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono
fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale
caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori
informazioni di cui all'articolo 53.
comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono
fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale
caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori
informazioni di cui all'articolo 53.
5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi
dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni previste
dall'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni previste
dall'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
53. Conferma scritta delle informazioni.
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua
scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui
accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 52, comma
1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale
momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al
consumatore anche le seguenti informazioni:
scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui
accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 52, comma
1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale
momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al
consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del
diritto di recesso, ai sensi della sezione IV del presente capo,
inclusi i casi di cui all'articolo 65, comma 3;
diritto di recesso, ai sensi della sezione IV del presente capo,
inclusi i casi di cui all'articolo 65, comma 3;
b) l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di
comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in
un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di
comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre
dell'indirizzo geografico della sede del professionista cui poter
presentare reclami.
servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di
comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in
un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di
comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre
dell'indirizzo geografico della sede del professionista cui poter
presentare reclami.
54. Esecuzione del contratto.
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve
eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al
professionista.
eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al
professionista.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del
professionista, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene
o del servizio richiesto, il professionista, entro il termine di cui al
comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui
all'articolo 53, comma 1, e provvede al rimborso delle somme
eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo
consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della
conclusione del contratto, il professionista non può adempiere
eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore
e qualità equivalenti o superiori.
professionista, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene
o del servizio richiesto, il professionista, entro il termine di cui al
comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui
all'articolo 53, comma 1, e provvede al rimborso delle somme
eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo
consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della
conclusione del contratto, il professionista non può adempiere
eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore
e qualità equivalenti o superiori.
55. Esclusioni.
1. Il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti,
nonché gli articoli 52 e 53 ed il comma 1 dell'articolo 54 non si
applicano:
nonché gli articoli 52 e 53 ed il comma 1 dell'articolo 54 non si
applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di
altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio
del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da
distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio
del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da
distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai
trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della
conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali
prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della
conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali
prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può
esercitare il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti
nei casi:
esercitare il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti
nei casi:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con
l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto
dall'articolo 64, comma 1;
l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto
dall'articolo 64, comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a
fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista
non è in grado di controllare;
fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista
non è in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente
personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o
rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o
rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
56. Pagamento mediante carta.
1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove
ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al
consumatore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera e).
ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al
consumatore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera e).
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al
consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto
al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento
della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un
terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento
ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al
consumatore.
consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto
al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento
della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un
terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento
ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al
consumatore.
57. Fornitura non richiesta.
1. È vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in
mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura
comporti una richiesta di pagamento.
mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura
comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva
in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso la mancata risposta
non significa consenso.
in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso la mancata risposta
non significa consenso.
58. Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza.
1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della
posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza
l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo
del consumatore.
posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza
l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo
del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui
al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono
essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara
esplicitamente contrario.
al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono
essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara
esplicitamente contrario.
59. Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi.
1. Nel caso di contratti a distanza riguardanti la fornitura di
beni o la prestazione di servizi, sulla base di offerte effettuate al
pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi e
finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché
nel caso di contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici
e telematici, l'informazione sul diritto di recesso di cui all'articolo
52, comma 1, lettere f) e g), come disciplinato agli articoli 64 e
seguenti, deve essere fornita nel corso della presentazione del
prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le
particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento
impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti
negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo
televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel corso
della trasmissione nella quale sono contenute le offerte.
L'informazione sul diritto di recesso deve essere altresì fornita per
iscritto, con le modalità previste dall'articolo 52, non oltre il
momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine per
l'invio della comunicazione per l'esercizio del diritto di recesso
decorre, ai sensi dell'articolo 65, dalla data di ricevimento della
merce.
beni o la prestazione di servizi, sulla base di offerte effettuate al
pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi e
finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché
nel caso di contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici
e telematici, l'informazione sul diritto di recesso di cui all'articolo
52, comma 1, lettere f) e g), come disciplinato agli articoli 64 e
seguenti, deve essere fornita nel corso della presentazione del
prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le
particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento
impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti
negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo
televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel corso
della trasmissione nella quale sono contenute le offerte.
L'informazione sul diritto di recesso deve essere altresì fornita per
iscritto, con le modalità previste dall'articolo 52, non oltre il
momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine per
l'invio della comunicazione per l'esercizio del diritto di recesso
decorre, ai sensi dell'articolo 65, dalla data di ricevimento della
merce.
60. Riferimenti.
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento alle disposizioni della presente sezione.
61. Rinvio.
1. Ai contratti a distanza si applicano altresì le disposizioni di
cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
recante riforma della disciplina relativa al commercio.
cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
recante riforma della disciplina relativa al commercio.
Sezione III - Disposizioni comuni
62. Sanzioni.
1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che
contravviene alle norme di cui al presente capo, ovvero non fornisce
l'informazione al consumatore, ovvero ostacola l'esercizio del diritto
di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque
non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore secondo le
modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al
consumatore le somme da questi eventualmente pagate, nonché nei casi in
cui abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari
prima che sia trascorso il termine di cui all'articolo 64, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantacinque.
contravviene alle norme di cui al presente capo, ovvero non fornisce
l'informazione al consumatore, ovvero ostacola l'esercizio del diritto
di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque
non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore secondo le
modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al
consumatore le somme da questi eventualmente pagate, nonché nei casi in
cui abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari
prima che sia trascorso il termine di cui all'articolo 64, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantacinque.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo
e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. La
recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione
per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della
sanzione mediante oblazione.
e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. La
recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione
per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della
sanzione mediante oblazione.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento
delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di
polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la
residenza o la sede legale del professionista, ovvero, limitatamente
alla violazione di cui all'articolo 58, al Garante per la protezione
dei dati personali.
1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento
delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di
polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la
residenza o la sede legale del professionista, ovvero, limitatamente
alla violazione di cui all'articolo 58, al Garante per la protezione
dei dati personali.
63. Foro competente.
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del
presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del
luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel
territorio dello Stato.
presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del
luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel
territorio dello Stato.
Sezione IV - Diritto di recesso
64. Esercizio del diritto di recesso.
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza
ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha
diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il
motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto
stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5.
ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha
diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il
motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto
stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5.
2. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini
previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del
professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche
mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che
sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita
in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i
termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di
ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare
l'esercizio del diritto di recesso.
previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del
professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche
mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che
sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita
in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i
termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di
ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare
l'esercizio del diritto di recesso.
3. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione
concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica
comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al
comma 1, della merce ricevuta.
concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica
comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al
comma 1, della merce ricevuta.
65. Decorrenze.
1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei
locali commerciali, il termine per l'esercizio del diritto di recesso
di cui all'articolo 64 decorre:
locali commerciali, il termine per l'esercizio del diritto di recesso
di cui all'articolo 64 decorre:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente
l'informazione di cui all'articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia
predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione
l'informazione di cui all'articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia
predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione
dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la
prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura
di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o
illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;
prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura
di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o
illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i
contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia
stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato
mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del
contratto.
contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia
stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato
mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del
contratto.
2. Per i contratti a distanza, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del
consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di
cui all'articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati
soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto
purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di
cui all'articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati
soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto
purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal
giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di
cui all'articolo 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del
contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione
stessa.
giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di
cui all'articolo 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del
contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione
stessa.
3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i
contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali
commerciali gli obblighi di informazione di cui all'articolo 47,
ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui
agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per
l'esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di
novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento
da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione
del contratto.
contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali
commerciali gli obblighi di informazione di cui all'articolo 47,
ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui
agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per
l'esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di
novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento
da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione
del contratto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso
in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata
che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.
in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata
che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.
5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei
consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo.
consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo.
66. Effetti del diritto di recesso.
1. Con la ricezione da parte del professionista della
comunicazione di cui all'articolo 64, le parti sono sciolte dalle
rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta
contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse
siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori
obbligazioni di cui all'articolo 67.
comunicazione di cui all'articolo 64, le parti sono sciolte dalle
rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta
contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse
siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori
obbligazioni di cui all'articolo 67.
67. Ulteriori obbligazioni delle parti.
1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è
tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o
della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi
previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può
comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla
data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la
merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata
all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere.
tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o
della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi
previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può
comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla
data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la
merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata
all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere.
2. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia
stata la consegna della merce, la sostanziale integrità del bene da
restituire è condizione essenziale per l'esercizio del diritto di
recesso. È comunque sufficiente che il bene sia restituito in normale
stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente
adoperato con l'uso della normale diligenza.
stata la consegna della merce, la sostanziale integrità del bene da
restituire è condizione essenziale per l'esercizio del diritto di
recesso. È comunque sufficiente che il bene sia restituito in normale
stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente
adoperato con l'uso della normale diligenza.
3. Le sole spese dovute dal consumatore per l'esercizio del
diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette
di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal
contratto.
diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette
di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal
contratto.
4. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore
conformemente alle disposizioni della presente sezione, il
professionista è tenuto al rimborso delle somme versate dal
consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il
rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in
ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è
venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora
vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta
non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.
conformemente alle disposizioni della presente sezione, il
professionista è tenuto al rimborso delle somme versate dal
consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il
rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in
ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è
venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora
vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta
non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.
5. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo
di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati
all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi
clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del
consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del
diritto di recesso.
di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati
all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi
clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del
consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del
diritto di recesso.
6. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un
contratto di cui al presente titolo, sia interamente o parzialmente
coperto da un credito concesso al consumatore, dal professionista
ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il professionista,
il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna
penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso
conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo. È fatto
obbligo al professionista di comunicare al terzo concedente il credito
l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a
pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza
dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore
sono rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna penalità,
fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
contratto di cui al presente titolo, sia interamente o parzialmente
coperto da un credito concesso al consumatore, dal professionista
ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il professionista,
il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna
penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso
conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo. È fatto
obbligo al professionista di comunicare al terzo concedente il credito
l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a
pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza
dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore
sono rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna penalità,
fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
Capo II - Commercio elettronico
68. Rinvio.
1. Alle offerte di servizi della società dell'informazione,
effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli
aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della
direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno.
effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli
aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della
direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno.
TITOLO IV Disposizioni relative a singoli contratti.
Capo I - Contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili
69. Definizioni.
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) contratto: uno o più contratti della durata di almeno tre anni
con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si
trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o
indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad
oggetto il godimento di uno o più beni immobili, per un periodo
determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana;
con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si
trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o
indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad
oggetto il godimento di uno o più beni immobili, per un periodo
determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana;
b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce,
si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto
oggetto del contratto;
si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto
oggetto del contratto;
c) venditore: la persona fisica o giuridica che, nell'àmbito della
sua attività professionale, costituisce, trasferisce o promette di
costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al
venditore è equiparato ai fini dell'applicazione del codice colui che,
a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la
promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto;
sua attività professionale, costituisce, trasferisce o promette di
costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al
venditore è equiparato ai fini dell'applicazione del codice colui che,
a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la
promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto;
d) bene immobile: un immobile, anche con destinazione alberghiera,
o parte di esso, per uso abitazione o per uso alberghiero o per uso
turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.
o parte di esso, per uso abitazione o per uso alberghiero o per uso
turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.
70. Documento informativo.
1. Il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede
informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono
indicati con precisione i seguenti elementi:
informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono
indicati con precisione i seguenti elementi:
a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della
natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in
cui è situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o,
in caso contrario, quali occorre soddisfare;
natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in
cui è situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o,
in caso contrario, quali occorre soddisfare;
b) l'identità ed il domicilio del venditore, con specificazione
della sua qualità giuridica, l'identità ed il domicilio del
proprietario;
della sua qualità giuridica, l'identità ed il domicilio del
proprietario;
c) se l'immobile è determinato:
1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione;
2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo
edilizio e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con
destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati
all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità
alle prescrizioni vigenti in materia;
edilizio e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con
destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati
all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità
alle prescrizioni vigenti in materia;
d) se l'immobile non è ancora determinato:
1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali
che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva
e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che
garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia,
nonché lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'immobile
e la data entro la quale è prevedibile il completamento degli stessi;
che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva
e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che
garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia,
nonché lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'immobile
e la data entro la quale è prevedibile il completamento degli stessi;
2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali
il collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e
telefono;
il collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e
telefono;
3) in caso di mancato completamento dell'immobile, le garanzie
relative al rimborso dei pagamenti già effettuati e le modalità di
applicazione di queste garanzie;
relative al rimborso dei pagamenti già effettuati e le modalità di
applicazione di queste garanzie;
e) i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali
luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative
condizioni di utilizzazione;
luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative
condizioni di utilizzazione;
f) le strutture comuni alle quali l'acquirente ha o avrà accesso,
quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di
utilizzazione;
quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di
utilizzazione;
g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione
dell'immobile, nonché in materia di amministrazione e gestione dello
stesso;
dell'immobile, nonché in materia di amministrazione e gestione dello
stesso;
h) il prezzo globale, comprensivo di IVA, che l'acquirente verserà
quale corrispettivo; la stima dell'importo delle spese, a carico
dell'acquirente, per l'utilizzazione dei servizi e delle strutture
comuni e la base di calcolo dell'importo degli oneri connessi
all'occupazione dell'immobile da parte dell'acquirente, delle tasse e
imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la
manutenzione e la riparazione, nonché le eventuali spese di
trascrizione del contratto;
quale corrispettivo; la stima dell'importo delle spese, a carico
dell'acquirente, per l'utilizzazione dei servizi e delle strutture
comuni e la base di calcolo dell'importo degli oneri connessi
all'occupazione dell'immobile da parte dell'acquirente, delle tasse e
imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la
manutenzione e la riparazione, nonché le eventuali spese di
trascrizione del contratto;
i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con
l'indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale
deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalità della
comunicazione e l'importo complessivo delle spese, specificando quelle
che l'acquirente in caso di recesso è tenuto a rimborsare; informazioni
circa le modalità per risolvere il contratto di concessione di credito
connesso al contratto, in caso di recesso;
l'indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale
deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalità della
comunicazione e l'importo complessivo delle spese, specificando quelle
che l'acquirente in caso di recesso è tenuto a rimborsare; informazioni
circa le modalità per risolvere il contratto di concessione di credito
connesso al contratto, in caso di recesso;
l) le modalità per ottenere ulteriori informazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il
venditore offre al pubblico un diritto che attribuisce il godimento su
uno o più beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre
forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo deve
essere consegnato per ciascuno dei beni immobili oggetto dell'offerta.
venditore offre al pubblico un diritto che attribuisce il godimento su
uno o più beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre
forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo deve
essere consegnato per ciascuno dei beni immobili oggetto dell'offerta.
3. Il venditore non può apportare modifiche agli elementi del
documento di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a
circostanze indipendenti dalla sua volontà; in tale caso le modifiche
devono essere comunicate alla parte interessata prima della conclusione
del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna del
documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il
documento stesso.
documento di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a
circostanze indipendenti dalla sua volontà; in tale caso le modifiche
devono essere comunicate alla parte interessata prima della conclusione
del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna del
documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il
documento stesso.
4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua
o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona
interessata oppure, a scelta di quest'ultima, nella lingua o in una
delle lingue dello Stato di cui la persona stessa è cittadina, purché
si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.
o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona
interessata oppure, a scelta di quest'ultima, nella lingua o in una
delle lingue dello Stato di cui la persona stessa è cittadina, purché
si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.
5. Restano salve le disposizioni previste dal codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
71. Requisiti del contratto.
1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di
nullità; esso è redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o
in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente
oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue
dello Stato di cui egli è cittadino, purché si tratti di lingue
ufficiali dell'Unione europea.
nullità; esso è redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o
in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente
oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue
dello Stato di cui egli è cittadino, purché si tratti di lingue
ufficiali dell'Unione europea.
2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui
all'articolo 70, comma 1, lettere da a) a i), i seguenti ulteriori
elementi:
all'articolo 70, comma 1, lettere da a) a i), i seguenti ulteriori
elementi:
a) l'identità ed il domicilio dell'acquirente;
b) la durata del contratto ed il termine a partire dal quale il consumatore può esercitare il suo diritto di godimento;
c) una clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per
l'acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti
nel contratto;
l'acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti
nel contratto;
d) la possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scambio
ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, nonché i costi
eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia
organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel
contratto;
ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, nonché i costi
eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia
organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel
contratto;
e) la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto.
3. Il venditore deve fornire all'acquirente la traduzione del
contratto nella lingua dello Stato membro in cui è situato il bene
immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione
europea.
contratto nella lingua dello Stato membro in cui è situato il bene
immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione
europea.
72. Obblighi specifici del venditore.
1. Il venditore utilizza il termine multiproprietà nel documento
informativo, nel contratto e nella pubblicità commerciale relativa al
bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto è un
diritto reale.
informativo, nel contratto e nella pubblicità commerciale relativa al
bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto è un
diritto reale.
2. La pubblicità commerciale relativa al bene immobile deve fare
riferimento al diritto di ottenere il documento informativo, indicando
il luogo in cui lo stesso viene consegnato.
riferimento al diritto di ottenere il documento informativo, indicando
il luogo in cui lo stesso viene consegnato.
73. Diritto di recesso.
1. Entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto
l'acquirente può recedere dallo stesso senza specificarne il motivo. In
tale caso l'acquirente non è tenuto a pagare alcuna penalità e deve
rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate per la
conclusione del contratto e di cui è fatta menzione nello stesso,
purché si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente
prima dello scadere del periodo di recesso.
l'acquirente può recedere dallo stesso senza specificarne il motivo. In
tale caso l'acquirente non è tenuto a pagare alcuna penalità e deve
rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate per la
conclusione del contratto e di cui è fatta menzione nello stesso,
purché si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente
prima dello scadere del periodo di recesso.
2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui
all'articolo 70, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 1), h) e i),
ed all'articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data di
cui all'articolo 71, comma 2, lettera e), l'acquirente può recedere
dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso
l'acquirente non è tenuto ad alcuna penalità nè ad alcun rimborso.
all'articolo 70, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 1), h) e i),
ed all'articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data di
cui all'articolo 71, comma 2, lettera e), l'acquirente può recedere
dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso
l'acquirente non è tenuto ad alcuna penalità nè ad alcun rimborso.
3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono
comunicati gli elementi di cui al comma 2, l'acquirente può esercitare
il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine
di dieci giorni lavorativi decorre dalla data di ricezione della
comunicazione degli elementi stessi.
comunicati gli elementi di cui al comma 2, l'acquirente può esercitare
il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine
di dieci giorni lavorativi decorre dalla data di ricezione della
comunicazione degli elementi stessi.
4. Se l'acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al
comma 2, ed il venditore non effettua la comunicazione di cui al comma
3, l'acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di
cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dal
giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del
contratto.
comma 2, ed il venditore non effettua la comunicazione di cui al comma
3, l'acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di
cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dal
giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del
contratto.
5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla
persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La
comunicazione deve essere sottoscritta dall'acquirente e deve essere
inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine previsto. Essa può essere inviata, entro lo stesso termine,
anche mediante telegramma, telex e fax, a condizione che sia confermata
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto
ore successive.
persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La
comunicazione deve essere sottoscritta dall'acquirente e deve essere
inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine previsto. Essa può essere inviata, entro lo stesso termine,
anche mediante telegramma, telex e fax, a condizione che sia confermata
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto
ore successive.
74. Divieto di acconti.
1. È fatto divieto al venditore di esigere o ricevere
dall'acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo,
di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per
l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 73.
dall'acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo,
di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per
l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 73.
75. Rinvio alla generale disciplina dei contratti con particolari modalità di conclusione.
1. Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati
dal presente capo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da
64 a 67.
dal presente capo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da
64 a 67.
2. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, ove ne
ricorrano i relativi presupposti, le più favorevoli disposizioni
dettate dal capo I del titolo III della parte III.
ricorrano i relativi presupposti, le più favorevoli disposizioni
dettate dal capo I del titolo III della parte III.
76. Obbligo di fideiussione.
1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di
capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.164.569
euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello
Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o
assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.164.569
euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello
Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o
assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione
bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto
sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto
sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva esclusione del venditore.
77. Risoluzione del contratto di concessione di credito.
1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o
da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore,
sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte
di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale,
qualora l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi
dell'articolo 73.
da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore,
sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte
di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale,
qualora l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi
dell'articolo 73.
78. Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti.
1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di
rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal presente capo o di
limitazione delle responsabilità previste a carico del venditore.
rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal presente capo o di
limitazione delle responsabilità previste a carico del venditore.
79. Competenza territoriale inderogabile.
1. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente
capo, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo
di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio
dello Stato.
capo, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo
di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio
dello Stato.
80. Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera.
1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una
legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque
essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo,
allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio
di uno Stato membro dell'Unione europea.
legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque
essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo,
allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio
di uno Stato membro dell'Unione europea.
81. Sanzioni.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che
contravviene alle norme di cui agli articoli 70, comma 1, lettere a),
b), c), numero 1), d), numeri 2) e 3), e), f), g), h) e i), 71, comma
3, 72, 74 e 78, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
500 euro a 3.000 euro.
contravviene alle norme di cui agli articoli 70, comma 1, lettere a),
b), c), numero 1), d), numeri 2) e 3), e), f), g), h) e i), 71, comma
3, 72, 74 e 78, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
500 euro a 3.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi
al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle
disposizioni di cui al comma 1.
sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi
al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle
disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione si applica l'articolo 62, comma 3.
Capo II - Servizi turistici
82. Àmbito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti
turistici definiti all'articolo 83, venduti od offerti in vendita nel
territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui
all'articolo 84.
turistici definiti all'articolo 83, venduti od offerti in vendita nel
territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui
all'articolo 84.
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici
negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme
restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.
negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme
restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.
83. Definizioni.
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la
combinazione degli elementi di cui all'articolo 84 e si obbliga in nome
proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti
turistici;
combinazione degli elementi di cui all'articolo 84 e si obbliga in nome
proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti
turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare
pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 84 verso un
corrispettivo forfetario;
pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 84 verso un
corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il
cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da
nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la
fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale
si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da
nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la
fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale
si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.
84. Pacchetti turistici.
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed
i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle
ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle
ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di
cui all'articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte
significativa del pacchetto turistico.
cui all'articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte
significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto
turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi
della presente sezione.
turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi
della presente sezione.
85. Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici.
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto
stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.
stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.
86. Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici.
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia
previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date
di inizio e fine;
previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date
di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi
dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che
sottoscrive il contratto;
dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che
sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione,
diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti
ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti
ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del
prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per
il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di
prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per
il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di
caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile
non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non
imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della
controparte;
non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non
imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della
controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 100;
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo,
l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità
all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali
caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro
ospitante, i pasti forniti;
l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità
all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali
caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro
ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel
pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide
turistiche;
pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide
turistiche;
l) termine entro cui il consumatore deve essere informato
dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo
dei partecipanti eventualmente previsto;
dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo
dei partecipanti eventualmente previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente
convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al
momento della prenotazione;
convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al
momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la
propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni
contrattuali di cui all'articolo 91.
propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni
contrattuali di cui all'articolo 91.
87. Informazione del consumatore.
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione
del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto
informazioni di carattere generale concernenti le condizioni
applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in
materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il
rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per
l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.
del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto
informazioni di carattere generale concernenti le condizioni
applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in
materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il
rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per
l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore
comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti
locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali
contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;
locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali
contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;
c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti
telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il
responsabile locale del suo soggiorno;
telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il
responsabile locale del suo soggiorno;
e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di
assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per
l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o
malattia.
assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per
l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o
malattia.
3. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza,
le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite
contestualmente alla stipula del contratto.
le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite
contestualmente alla stipula del contratto.
4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli
sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi
del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette
informazioni vengono comunicate al consumatore.
sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi
del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette
informazioni vengono comunicate al consumatore.
88. Opuscolo informativo.
1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio,
l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche
principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato
ospitante;
l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche
principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato
ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l'itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino
di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e
visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi
sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del
viaggio e del soggiorno;
di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e
visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi
sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del
viaggio e del soggiorno;
f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente
necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine
entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento
del pacchetto turistico;
necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine
entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento
del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si
esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel
caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.
esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel
caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano
l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive
responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate
non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della
stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti,
mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla
stipulazione.
l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive
responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate
non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della
stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti,
mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla
stipulazione.
89. Cessione del contratto.
1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte
le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal
contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al venditore,
entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di
trovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le
generalità del cessionario.
le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal
contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al venditore,
entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di
trovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le
generalità del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei
confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e
delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.
confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e
delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.
90. Revisione del prezzo.
1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto
turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata
espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle
modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del
trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di
atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso
di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati
dal venditore.
turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata
espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle
modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del
trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di
atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso
di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati
dal venditore.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al
comma 2, l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle
somme già versate alla controparte.
comma 2, l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle
somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.
91. Modifiche delle condizioni contrattuali.
1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia
necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del
contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore,
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne
consegue, ai sensi dell'articolo 90.
necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del
contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore,
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne
consegue, ai sensi dell'articolo 90.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il
consumatore può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a
quanto previsto nell'articolo 92.
consumatore può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a
quanto previsto nell'articolo 92.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o
al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l'avviso indicato al comma 2.
al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l'avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi
previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore
predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del
viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico
del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della
differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle
effettuate, salvo il risarcimento del danno.
previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore
predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del
viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico
del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della
differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle
effettuate, salvo il risarcimento del danno.
5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il
consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore
gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il
ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli
restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e
quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore
gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il
ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli
restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e
quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
92. Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio.
1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti
dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima
della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del
consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto
turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di
prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa
restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata,
entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della
cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima
della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del
consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto
turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di
prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa
restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata,
entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della
cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad
essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata
esecuzione del contratto.
essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata
esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto
turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato
informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data
prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in
ogni caso l'eccesso di prenotazioni.
turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato
informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data
prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in
ogni caso l'eccesso di prenotazioni.
93. Mancato o inesatto adempimento.
1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente,
in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte
con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore
sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive
responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è
stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa
a loro non imputabile.
in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte
con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore
sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive
responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è
stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa
a loro non imputabile.
2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri
prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto
dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto
dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
94. Responsabilità per danni alla persona.
1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla
inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto
turistico è risarcibile nei limiti stabiliti delle convenzioni
internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia
o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla
convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo
internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla
convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario,
resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di
Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27
dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità
dell'organizzatore e del venditore, così come recepite nell'ordinamento
ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive
nell'ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell'Unione
europea ovvero la stessa Unione europea.
inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto
turistico è risarcibile nei limiti stabiliti delle convenzioni
internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia
o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla
convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo
internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla
convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario,
resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di
Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27
dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità
dell'organizzatore e del venditore, così come recepite nell'ordinamento
ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive
nell'ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell'Unione
europea ovvero la stessa Unione europea.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni
dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il
termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento
di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le
quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.
dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il
termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento
di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le
quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.
3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.
95. Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona.
1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta
salva in ogni caso l'applicazione degli articoli 1341 del codice civile
e degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del
danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o
dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico.
salva in ogni caso l'applicazione degli articoli 1341 del codice civile
e degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del
danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o
dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di
nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall'articolo 13 della
convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.),
firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 27
dicembre 1977, n. 1084 (11).
nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall'articolo 13 della
convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.),
firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 27
dicembre 1977, n. 1084 (11).
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno
è ammesso nei limiti previsti dall'articolo 13 della convenzione
internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a
Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 27 dicembre
1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile dal
1783 al 1786 del codice civile (12).
è ammesso nei limiti previsti dall'articolo 13 della convenzione
internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a
Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 27 dicembre
1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile dal
1783 al 1786 del codice civile (12).
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.
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(11) Comma così corretto con Comunicato 3 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2006, n. 2).
(12) Comma così corretto con Comunicato 3 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2006, n. 2).
96. Esonero di responsabilità.
1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla
responsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
responsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine
ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli
la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al
risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del
contratto sia a questo ultimo imputabile.
ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli
la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al
risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del
contratto sia a questo ultimo imputabile.
97. Diritto di surrogazione.
1. L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il
consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo
verso i terzi responsabili.
consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo
verso i terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti
i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l'esercizio del diritto di surroga.
i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l'esercizio del diritto di surroga.
98. Reclamo.
1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere
contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il
suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio.
contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il
suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio.
2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di
una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al
venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del
rientro nel luogo di partenza.
una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al
venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del
rientro nel luogo di partenza.
99. Assicurazione.
1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti
dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore
per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.
dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore
per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.
2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.
100. Fondo di garanzia.
1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un
fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di
fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo
versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero,
nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di
rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di
emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di
fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo
versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero,
nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di
rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di
emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per
cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione
obbligatoria di cui all'articolo 99, che è versata all'entrata del
bilancio
cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione
obbligatoria di cui all'articolo 99, che è versata all'entrata del
bilancio
dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei
limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai
sensi del comma 2.
limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai
sensi del comma 2.
4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
5. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono
determinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
determinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
TITOLO V
Erogazione di servizi pubblici.
Capo I - Servizi pubblici
101. Norma di rinvio.
1. Lo Stato e le regioni, nell'àmbito delle rispettive competenze,
garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la
concreta e corretta attuazione dei princìpi e dei criteri previsti
della normativa vigente in materia.
garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la
concreta e corretta attuazione dei princìpi e dei criteri previsti
della normativa vigente in materia.
2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati e adeguatamente resi pubblici.
3. Agli utenti è garantita, attraverso forme rappresentative, la
partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli
standard di qualità previsti dalle leggi.
partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli
standard di qualità previsti dalle leggi.
4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi
pubblici l'obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di
attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei
servizi.
pubblici l'obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di
attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei
servizi.
Parte IV
Sicurezza e qualità.
TITOLO I
Sicurezza dei prodotti
102. Finalità e campo di applicazione.
1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i
prodotti definiti all'articolo 103, comma 1, lettera a). Ciascuna delle
sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell'àmbito della
normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la
sicurezza dei prodotti.
prodotti definiti all'articolo 103, comma 1, lettera a). Ciascuna delle
sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell'àmbito della
normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la
sicurezza dei prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza
prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente
titolo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le
categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente
titolo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le
categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 103, comma 1, lettere b) e c), e gli articoli 104 e 105.
5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104
a 108 se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono
disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.
a 108 se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono
disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.
6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai
prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, del 28
gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.
prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, del 28
gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.
103. Definizioni.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all'articolo
3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o
ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la
messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti
alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con
l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un
livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone
in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o
ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la
messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti
alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con
l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un
livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone
in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua
composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e,
se del caso, della sua installazione e manutenzione;
composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e,
se del caso, della sua installazione e manutenzione;
2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia
ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura,
delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua
eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione
relativa al prodotto;
delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua
eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione
relativa al prodotto;
4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di
rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e
degli anziani;
rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e
degli anziani;
b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a);
c) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui
effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido delle
autorità pubbliche;
effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido delle
autorità pubbliche;
d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella
Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante
apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro
segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il
rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella
Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella
Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali
della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro
attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei
prodotti;
Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante
apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro
segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il
rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella
Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella
Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali
della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro
attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei
prodotti;
e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di
commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche
di sicurezza dei prodotti;
commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche
di sicurezza dei prodotti;
f) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un
prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito
o reso disponibile ai consumatori;
prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito
o reso disponibile ai consumatori;
g) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e
l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al
consumatore.
l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al
consumatore.
2. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore
o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non
costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non
sicuro o pericoloso.
o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non
costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non
sicuro o pericoloso.
104. Obblighi del produttore e del distributore.
1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni
utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso
normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono
immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla
prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non
esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel
presente titolo.
utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso
normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono
immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla
prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non
esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel
presente titolo.
3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle
caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di
essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le
iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del
prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed
efficace dei consumatori.
caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di
essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le
iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del
prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed
efficace dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio,
dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di
prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte,
salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;
dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di
prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte,
salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;
b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame
dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi,
nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi,
nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al
consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su
richiesta delle competenti autorità a norma dell'articolo 107. Il
richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a
prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano
necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità
competente.
consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su
richiesta delle competenti autorità a norma dell'articolo 107. Il
richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a
prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano
necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità
competente.
6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della
sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di
prodotti sicuri; in particolare è tenuto:
sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di
prodotti sicuri; in particolare è tenuto:
a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto
conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e
nella sua qualità di operatore professionale;
conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e
nella sua qualità di operatore professionale;
b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso
sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del
prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di
rispettiva competenza;
sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del
prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di
rispettiva competenza;
c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b),
conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare
l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di
cessione al consumatore finale.
conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare
l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di
cessione al consumatore finale.
7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano
sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto
operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o
altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso
rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano
immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all'articolo 106,
comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i
consumatori.
sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto
operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o
altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso
rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano
immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all'articolo 106,
comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i
consumatori.
8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:
a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;
b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;
c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;
d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.
9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori
collaborano con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime,
in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai
prodotti che essi forniscono o hanno fornito.
collaborano con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime,
in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai
prodotti che essi forniscono o hanno fornito.
105. Presunzione e valutazione di sicurezza.
1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che
disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro
quando è conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui
il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento ai requisiti
cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.
disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro
quando è conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui
il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento ai requisiti
cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.
2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i
rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale,
quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le
norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione
europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a norma
dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE del 3 dicembre 2001, del
Parlamento europeo e del Consiglio.
rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale,
quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le
norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione
europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a norma
dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE del 3 dicembre 2001, del
Parlamento europeo e del Consiglio.
3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del
prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che
recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in
cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della
Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della
sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di
sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della
tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono
ragionevolmente attendersi.
prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che
recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in
cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della
Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della
sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di
sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della
tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono
ragionevolmente attendersi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le
Autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare o
impedire l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo
dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la
conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.
Autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare o
impedire l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo
dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la
conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.
106. Procedure di consultazione e coordinamento.
1. I Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro
e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze,
delle infrastrutture e trasporti, nonché le altre amministrazioni
pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione
dei controlli di cui all'articolo 107, provvedono, nell'àmbito delle
ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze,
alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni
mediante un adeguato supporto informativo operante in via telematica,
anche attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità
alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche
l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.
e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze,
delle infrastrutture e trasporti, nonché le altre amministrazioni
pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione
dei controlli di cui all'articolo 107, provvedono, nell'àmbito delle
ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze,
alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni
mediante un adeguato supporto informativo operante in via telematica,
anche attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità
alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche
l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti
dall'articolo 107 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi
fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni di cui al
comma 1, convocata almeno due volte l'anno dal Ministro delle attività
produttive; alla conferenza partecipano anche il Ministro della
giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in
volta competenti per materia.
dall'articolo 107 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi
fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni di cui al
comma 1, convocata almeno due volte l'anno dal Ministro delle attività
produttive; alla conferenza partecipano anche il Ministro della
giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in
volta competenti per materia.
3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati
raccolti ed elaborati nell'àmbito del sistema comunitario di
informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.
raccolti ed elaborati nell'àmbito del sistema comunitario di
informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono presentare
osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della
distribuzione, nonché le associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137,
secondo modalità definite dalla conferenza medesima.
osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della
distribuzione, nonché le associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137,
secondo modalità definite dalla conferenza medesima.
107. Controlli.
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1,
controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il
Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea
l'elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonché
degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato
annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse.
controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il
Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea
l'elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonché
degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato
annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare tra l'altro le misure seguenti:
a) per qualsiasi prodotto:
1) disporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul
mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue
caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del
consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di
produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e
presso i magazzini di vendita;
mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue
caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del
consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di
produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e
presso i magazzini di vendita;
2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;
3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed
analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale
di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale
di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:
1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso
può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;
2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro;
c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:
1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed
in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione
di avvisi specifici;
in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione
di avvisi specifici;
d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:
1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei
controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del
prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;
controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del
prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;
2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del
prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi
di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un
rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;
prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi
di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un
rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;
e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto;
f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato
rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai
distributori sia insoddisfacente o insufficiente:
rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai
distributori sia insoddisfacente o insufficiente:
1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e
l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I
costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in
tutto o in parte possibile, a carico del distributore;
l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I
costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in
tutto o in parte possibile, a carico del distributore;
2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i
produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la
sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a
carico dei produttori e dei distributori.
produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la
sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a
carico dei produttori e dei distributori.
3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le
amministrazioni di cui all'articolo 106 intraprendono le azioni
necessarie per applicare, con la dovuta celerità, opportune misure
analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da b) a f), tenendo
conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui
all'allegato II.
amministrazioni di cui all'articolo 106 intraprendono le azioni
necessarie per applicare, con la dovuta celerità, opportune misure
analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da b) a f), tenendo
conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui
all'allegato II.
4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a
quelle di cui al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere
d), e) e f), tenendo conto del principio di precauzione, agiscono nel
rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare
degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato alla gravità
del rischio.
quelle di cui al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere
d), e) e f), tenendo conto del principio di precauzione, agiscono nel
rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare
degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato alla gravità
del rischio.
5. Le amministrazioni competenti, nell'àmbito delle misure
adottate sulla base del principio di precauzione e, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione
volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli
obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale
elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di
settore.
adottate sulla base del principio di precauzione e, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione
volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli
obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale
elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di
settore.
6. Per le finalità di cui al presente titolo e senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, le amministrazioni di cui
all'articolo 106, comma 1, si avvalgono della collaborazione
dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno
accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal
sistema RAPEX, di cui all'allegato II, ed agiscono secondo le norme e
le facoltà ad esse attribuite dall'ordinamento.
aggiuntivi per la finanza pubblica, le amministrazioni di cui
all'articolo 106, comma 1, si avvalgono della collaborazione
dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno
accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal
sistema RAPEX, di cui all'allegato II, ed agiscono secondo le norme e
le facoltà ad esse attribuite dall'ordinamento.
7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:
a) il produttore;
b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;
c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia
necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i
rischi derivanti dal prodotto stesso.
necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i
rischi derivanti dal prodotto stesso.
8. Per armonizzare l'attività di controllo derivante dal presente
titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di
sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero
dell'interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile-direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organi periferici
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul
territorio, nell'àmbito delle dotazioni organiche esistenti e,
comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di
sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero
dell'interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile-direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organi periferici
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul
territorio, nell'àmbito delle dotazioni organiche esistenti e,
comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari
derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente
titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e
di frontiera nell'àmbito delle dotazioni organiche esistenti e,
comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente
titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e
di frontiera nell'àmbito delle dotazioni organiche esistenti e,
comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i
soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a non divulgare le informazioni
acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale,
a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute
o della pubblica o privata incolumità.
soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a non divulgare le informazioni
acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale,
a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute
o della pubblica o privata incolumità.
108. Disposizioni procedurali.
1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 107 che limita
l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il
richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei
termini e delle Autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve
essere notificato entro sette giorni dall'adozione.
l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il
richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei
termini e delle Autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve
essere notificato entro sette giorni dall'adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute
o per la pubblica o privata incolumità, prima dell'adozione delle
misure di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, agli interessati deve
essere consentito di partecipare alla fase del procedimento
amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri
prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all'Autorità
competente osservazioni scritte e documenti.
o per la pubblica o privata incolumità, prima dell'adozione delle
misure di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, agli interessati deve
essere consentito di partecipare alla fase del procedimento
amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri
prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all'Autorità
competente osservazioni scritte e documenti.
3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche
in seguito all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa
dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al
procedimento.
in seguito all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa
dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al
procedimento.
109. Sorveglianza del mercato.
1. Per esercitare un'efficace sorveglianza del mercato, volta a
garantire un elevato livello di protezione della salute e della
sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui all'articolo 106,
anche indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano:
garantire un elevato livello di protezione della salute e della
sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui all'articolo 106,
anche indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano:
a) l'istituzione, l'aggiornamento periodico e l'esecuzione di
programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di
rischi, nonché il monitoraggio delle attività di sorveglianza, delle
osservazioni e dei risultati;
programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di
rischi, nonché il monitoraggio delle attività di sorveglianza, delle
osservazioni e dei risultati;
b) l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;
c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività
di controllo e della loro efficacia, come pure, se del caso, la
revisione dei metodi dell'organizzazione della sorveglianza messa in
opera.
di controllo e della loro efficacia, come pure, se del caso, la
revisione dei metodi dell'organizzazione della sorveglianza messa in
opera.
2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 106 assicurano, altresì,
la gestione dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri
interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attività di
controllo e sorveglianza. Le modalità operative di cui al presente
comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.
la gestione dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri
interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attività di
controllo e sorveglianza. Le modalità operative di cui al presente
comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.
3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l'attività di
cui al comma 2 vanno rese note in sede di conferenza di servizi
convocata dopo la data di entrata in vigore del codice. In quella sede
sono definite le modalità per informare i consumatori e le altre parti
interessate delle procedure di reclamo.
cui al comma 2 vanno rese note in sede di conferenza di servizi
convocata dopo la data di entrata in vigore del codice. In quella sede
sono definite le modalità per informare i consumatori e le altre parti
interessate delle procedure di reclamo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
110. Notificazione e scambio di informazioni.
1. Il Ministero delle attività produttive notifica alla
Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i
provvedimenti di cui all'articolo 107, commi 2, lettere b), c), d), e)
e f), e 3, nonché eventuali modifiche e revoche, fatta salva
l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di
notifica.
Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i
provvedimenti di cui all'articolo 107, commi 2, lettere b), c), d), e)
e f), e 3, nonché eventuali modifiche e revoche, fatta salva
l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di
notifica.
2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e
distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari
condizioni la commercializzazione o l'uso di prodotti che presentano un
rischio grave per i consumatori, vanno notificati alla Commissione
europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto
dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all'allegato II.
distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari
condizioni la commercializzazione o l'uso di prodotti che presentano un
rischio grave per i consumatori, vanno notificati alla Commissione
europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto
dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all'allegato II.
3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene
limitato al territorio nazionale, il Ministero delle attività
produttive procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni
competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il
provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un
interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati
membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio
nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.
limitato al territorio nazionale, il Ministero delle attività
produttive procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni
competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il
provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un
interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati
membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio
nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.
4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti
adottati dalle amministrazioni competenti di cui all'articolo 106
devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle attività
produttive; analoga comunicazione deve essere data a cura delle
cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali,
relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a
carattere definitivo, emanati dagli stessi nell'àmbito degli interventi
di competenza.
adottati dalle amministrazioni competenti di cui all'articolo 106
devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle attività
produttive; analoga comunicazione deve essere data a cura delle
cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali,
relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a
carattere definitivo, emanati dagli stessi nell'àmbito degli interventi
di competenza.
5. Il Ministero delle attività produttive comunica
all'amministrazione competente le decisioni eventualmente adottate
dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un
rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi
Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti
giorni, dell'adozione di provvedimenti idonei. È fatto salvo il
rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione
della Commissione europea.
all'amministrazione competente le decisioni eventualmente adottate
dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un
rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi
Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti
giorni, dell'adozione di provvedimenti idonei. È fatto salvo il
rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione
della Commissione europea.
6. Le Autorità competenti assicurano alle parti interessate la
possibilità di esprimere entro un mese dall'adozione della decisione di
cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro alla
Commissione.
possibilità di esprimere entro un mese dall'adozione della decisione di
cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro alla
Commissione.
7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione europea di
prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno
che la decisione non disponga diversamente.
prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno
che la decisione non disponga diversamente.
111. Responsabilità del produttore.
1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
112. Sanzioni.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o
il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in
violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), è
punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000
euro a 50.000 euro.
il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in
violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), è
punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000
euro a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore
che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto
fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto
fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o
il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma
dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri
1) e 2), è punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.
il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma
dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri
1) e 2), è punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.
4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta
collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui
all'articolo 107, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione
amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.
collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui
all'articolo 107, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione
amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi
le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il
distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104,
commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa
compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.
le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il
distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104,
commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa
compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.
113. Rinvio.
1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con
riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a
specifici standard di sicurezza.
riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a
specifici standard di sicurezza.
2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.
TITOLO II
Responsabilità per danno da prodotti difettosi.
114. Responsabilità del produttore.
1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.
115. Prodotto.
1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
2. Si considera prodotto anche l'elettricità.
116. Responsabilità del fornitore.
1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla
stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto
nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare
al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta,
l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha
fornito il prodotto.
stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto
nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare
al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta,
l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha
fornito il prodotto.
2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il
prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole
approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre contenere
l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole
approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre contenere
l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non è
stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può
effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.
stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può
effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.
4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima
udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo
giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi
per la comunicazione prevista dal comma 1.
udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo
giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi
per la comunicazione prevista dal comma 1.
5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può
essere chiamato nel processo a norma dell'articolo 106 del codice di
procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la
persona indicata comparisce e non contesta l'indicazione. Nell'ipotesi
prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell'attore
al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.
essere chiamato nel processo a norma dell'articolo 106 del codice di
procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la
persona indicata comparisce e non contesta l'indicazione. Nell'ipotesi
prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell'attore
al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto
importato nella Unione europea, quando non sia individuato
l'importatore, anche se sia noto il produttore.
importato nella Unione europea, quando non sia individuato
l'importatore, anche se sia noto il produttore.
117. Prodotto difettoso.
1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si
può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra
cui:
può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra
cui:
a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la
sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le
avvertenze fornite;
sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le
avvertenze fornite;
b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato
e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente
prevedere;
e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente
prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo
fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo
messo in commercio.
fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo
messo in commercio.
3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.
118. Esclusione della responsabilità.
1. La responsabilità è esclusa:
a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o
per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha
fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività
professionale;
per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha
fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività
professionale;
d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al
momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non
permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non
permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o
di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla
concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia
prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore
che la ha utilizzata.
di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla
concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia
prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore
che la ha utilizzata.
119. Messa in circolazione del prodotto.
1. Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato
all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in
visione o in prova.
all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in
visione o in prova.
2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al
vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o
all'utilizzatore.
vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o
all'utilizzatore.
3. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione
dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato
specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale
giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al
creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice
dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.
dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato
specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale
giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al
creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice
dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.
120. Prova.
1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la
responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini
dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 118, comma 1,
lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle
circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel
momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini
dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 118, comma 1,
lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle
circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel
momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
3. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto
del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza
tecnica siano anticipate dal produttore.
del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza
tecnica siano anticipate dal produttore.
121. Pluralità di responsabili.
1. Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.
2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri
nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a
ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle
conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in
parti uguali.
nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a
ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle
conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in
parti uguali.
122. Colpa del danneggiato.
1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il
risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del
codice civile.
risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del
codice civile.
2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato
consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e
nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e
nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato.
123. Danno risarcibile.
1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal
prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o
consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.
prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o
consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.
2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.
124. Clausole di esonero da responsabilità.
1. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente,
nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente
titolo.
nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente
titolo.
125. Prescrizione.
1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno
in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del
danno, del difetto e dell'identità del responsabile.
in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del
danno, del difetto e dell'identità del responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non
comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o
avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a
giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.
comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o
avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a
giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.
126. Decadenza.
1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci
anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Unione
europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.
anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Unione
europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.
2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo
che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in
una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del
responsabile.
che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in
una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del
responsabile.
3. L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.
127. Responsabilità secondo altre disposizioni di legge.
1. Le disposizioni del presente titolo non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni
cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre
1962, n. 1860, e successive modificazioni.
cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre
1962, n. 1860, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti messi in circolazione prima del 30 luglio 1988.
TITOLO III
Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo.
Capo I - Della vendita dei beni di consumo
128. Àmbito di applicazione e definizioni.
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di
vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai
contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di
somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri
contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da
fabbricare o produrre.
vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai
contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di
somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri
contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da
fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo
altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai
notai;
altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai
notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
3) l'energia elettrica;
b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o
privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o
professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;
privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o
professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;
c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un
venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore
senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire,
riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso
non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di
garanzia o nella relativa pubblicità;
venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore
senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire,
riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso
non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di
garanzia o nella relativa pubblicità;
d) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino
del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di
beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo,
limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo,
limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
129. Conformità al contratto.
1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono
le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come
campione o modello;
le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come
campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene
dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi,
tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni
pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo
dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in
particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi,
tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni
pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo
dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in
particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore
e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento
della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato
anche per fatti concludenti.
e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento
della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato
anche per fatti concludenti.
3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione
del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva
ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità
deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva
ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità
deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di
cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra
che:
cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra
che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il
momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile
al consumatore;
momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile
al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta
installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità
del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed
è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale
equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito
per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo
non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità
del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed
è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale
equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito
per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo
non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
130. Diritti del consumatore.
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per
qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del
bene.
qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del
bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al
ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione
o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione
adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai
commi 7, 8 e 9.
ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione
o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione
adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai
commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di
riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi,
salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o
eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi,
salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o
eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente
oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli
in confronto all'altro, tenendo conto:
oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli
in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell'entità del difetto di conformità;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro
un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli
inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e
dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli
inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e
dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi
indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con
riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano
d'opera e per i materiali.
indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con
riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano
d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua
riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una
delle seguenti situazioni:
riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una
delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può
offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i
seguenti effetti:
offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i
seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico
rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie
conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al
comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio
alternativo proposto;
rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie
conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al
comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio
alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico
rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla
scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla
scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è
stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della
riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del
contratto.
stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della
riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del
contratto.
131. Diritto di regresso.
1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del
consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione
o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della
medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro
intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o
rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili
facenti parte della suddetta catena distributiva.
consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione
o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della
medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro
intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o
rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili
facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti
dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della
prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della
prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
132. Termini.
1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando
il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni
dalla consegna del bene.
il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni
dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130,
comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il
termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La
denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza
del difetto o lo ha occultato.
comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il
termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La
denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza
del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità
che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero
già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la
natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero
già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la
natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente
occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di
ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia
convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere
sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il difetto di
conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima
della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di
ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia
convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere
sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il difetto di
conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima
della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
133. Garanzia convenzionale.
1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le
modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella
relativa pubblicità.
modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella
relativa pubblicità.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti
previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia
impregiudicati tali diritti;
previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia
impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli
elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e
l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e
il domicilio o la sede di chi la offre.
elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e
l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e
il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere
disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui
accessibile.
disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui
accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3
e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad
avvalersene ed esigerne l'applicazione.
e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad
avvalersene ed esigerne l'applicazione.
134. Carattere imperativo delle disposizioni.
1. È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore
del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo
indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità
può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice.
del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo
indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità
può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata
della responsabilità di cui all'articolo 132, comma primo ad un periodo
di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno (13).
della responsabilità di cui all'articolo 132, comma primo ad un periodo
di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno (13).
3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo
l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese
extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della
protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto
presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea.
l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese
extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della
protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto
presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea.
------------------------
(13) Comma così corretto con Comunicato 3 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2006, n. 2).
135. Tutela in base ad altre disposizioni.
1. Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i
diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme
dell'ordinamento giuridico.
diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme
dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.
Parte V
Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia.
TITOLO I
Le associazioni rappresentative a livello nazionale.
136. Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito
denominato: «Consiglio».
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito
denominato: «Consiglio».
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della
struttura e del personale del Ministero delle attività produttive, è
composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli
utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 e da un
rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed è presieduto dal Ministro
delle attività produttive o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle attività produttive, e dura in carica tre anni.
struttura e del personale del Ministero delle attività produttive, è
composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli
utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 e da un
rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed è presieduto dal Ministro
delle attività produttive o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle attività produttive, e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle
associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni
nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere
invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di
regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie
economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni
competenti, nonché esperti delle materie trattate.
associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni
nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere
invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di
regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie
economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni
competenti, nonché esperti delle materie trattate.
4. È compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi
che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli
utenti;
che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli
utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli
utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del
consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo
della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo
della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento
dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia
previsti per la soluzione delle controversie;
dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia
previsti per la soluzione delle controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le
politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e
degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più
ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti
nell'àmbito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca
una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui
partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei
consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano;
politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e
degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più
ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti
nell'àmbito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca
una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui
partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei
consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;
h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti
od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di
semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche
amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto
Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e
l'Ufficio per l'attività normativa e amministrativa di semplificazione
delle norme e delle procedure.
Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti
od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di
semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche
amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto
Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e
l'Ufficio per l'attività normativa e amministrativa di semplificazione
delle norme e delle procedure.
137. Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito
l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale.
l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da
comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle
prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle
attività produttive, dei seguenti requisiti:
comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle
prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle
attività produttive, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che
sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo
esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di
lucro;
privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che
sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo
esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di
lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con
l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli
scopi statutari;
l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli
scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della
popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque
regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore
allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli
46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque
regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore
allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli
46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle
uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei
libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di
contabilità delle associazioni non riconosciute;
uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei
libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di
contabilità delle associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna,
passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione
medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di
imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera
l'associazione.
passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione
medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di
imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera
l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa
ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto
beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con
imprese di produzione o di distribuzione.
ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto
beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con
imprese di produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero delle attività produttive provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche
le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente
nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente
riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a),
b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo
0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di
riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le
modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente
nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente
riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a),
b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo
0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di
riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le
modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
6. Il Ministero delle attività produttive comunica alla
Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli
enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti
al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre
azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori
istituito presso la stessa Commissione europea (14).
Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli
enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti
al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre
azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori
istituito presso la stessa Commissione europea (14).
------------------------
(14) L'elenco delle associazioni di cui al presente articolo è
stato aggiornato, da ultimo, con D.Dirett. 2 dicembre 2005 (Gazz. Uff.
14 dicembre 2005, n. 290).
stato aggiornato, da ultimo, con D.Dirett. 2 dicembre 2005 (Gazz. Uff.
14 dicembre 2005, n. 290).
138. Agevolazioni e contributi.
1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con
le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attività editoriali
delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137.
1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con
le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attività editoriali
delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137.
TITOLO II. Le azioni inibitorie e l'accesso alla giustizia.
139. Legittimazione ad agire.
1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite
nell'elenco di cui all'articolo 137 sono legittimate ad agire a tutela
degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a
quanto disposto dall'articolo 2, le dette associazioni sono legittimate
ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei
consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice,
nonché dalle seguenti disposizioni legislative:
nell'elenco di cui all'articolo 137 sono legittimate ad agire a tutela
degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a
quanto disposto dall'articolo 2, le dette associazioni sono legittimate
ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei
consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice,
nonché dalle seguenti disposizioni legislative:
a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l'esercizio delle attività televisive;
b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato
dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre
1999, n. 362, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.
dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre
1999, n. 362, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.
2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le
organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed
inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni
inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono
agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalità di cui
all'articolo 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i
consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul
territorio dello Stato.
organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed
inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni
inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono
agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalità di cui
all'articolo 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i
consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul
territorio dello Stato.
140. Procedura.
1. I soggetti di cui all'articolo 139 sono legittimati ad agire a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti
richiedendo al tribunale:
tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti
richiedendo al tribunale:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più
quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la
pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare
gli effetti delle violazioni accertate.
quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la
pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare
gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui
all'articolo 139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al
giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio, a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge
29 dicembre 1993, n. 580, nonché agli altri organismi di composizione
extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di
consumo a norma dell'articolo 141. La procedura è, in ogni caso,
definita entro sessanta giorni.
all'articolo 139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al
giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio, a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge
29 dicembre 1993, n. 580, nonché agli altri organismi di composizione
extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di
consumo a norma dell'articolo 141. La procedura è, in ogni caso,
definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti
e dal rappresentante dell'organismo di composizione extragiudiziale
adito, è depositato per l'omologazione nella cancelleria del tribunale
del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.
e dal rappresentante dell'organismo di composizione extragiudiziale
adito, è depositato per l'omologazione nella cancelleria del tribunale
del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la
regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con
decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo
esecutivo.
regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con
decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo
esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta
solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le
associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto
responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori
e degli utenti.
solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le
associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto
responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori
e degli utenti.
6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del
comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in
giudizio ai sensi del comma 1, può attivare la procedura di
conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l'azione
giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche
nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata
ai fini della cessazione della materia del contendere.
comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in
giudizio ai sensi del comma 1, può attivare la procedura di
conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l'azione
giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche
nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata
ai fini della cessazione della materia del contendere.
7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma
1 il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi
stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio,
dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro
da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di
ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di inadempimento
degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma
3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di
consiglio affinché, accertato l'inadempimento, disponga il pagamento
delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze al fondo da istituire
nell'àmbito di apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero delle attività produttive, per finanziare
iniziative a vantaggio dei consumatori.
1 il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi
stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio,
dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro
da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di
ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di inadempimento
degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma
3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di
consiglio affinché, accertato l'inadempimento, disponga il pagamento
delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze al fondo da istituire
nell'àmbito di apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero delle attività produttive, per finanziare
iniziative a vantaggio dei consumatori.
8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione
inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-bis a
669-quaterdecies del codice di procedura civile.
inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-bis a
669-quaterdecies del codice di procedura civile.
9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza,
sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di
cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni
individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime
violazioni.
sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di
cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni
individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime
violazioni.
10. Per le associazioni di cui all'articolo 139 l'azione
inibitoria prevista dall'articolo 37 in materia di clausole vessatorie
nei contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del
presente articolo.
inibitoria prevista dall'articolo 37 in materia di clausole vessatorie
nei contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del
presente articolo.
11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell'articolo 33
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (15).
amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell'articolo 33
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (15).
12. Restano salve le procedure conciliative di competenza
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo
1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo
1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
------------------------
(15) Comma così corretto con Comunicato 3 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2006, n. 2).
141. Composizione extragiudiziale delle controversie.
1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono
avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione
delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.
avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione
delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.
2. Il Ministero delle attività produttive, d'intesa con il
Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea l'elenco
degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in
materia di consumo che si conformano ai princìpi della raccomandazione
98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i princìpi
applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale
delle controversie in materia di consumo e della raccomandazione
2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i
princìpi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla
risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
Il Ministero delle attività produttive, d'intesa con il Ministero della
giustizia, assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi
all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del
25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di
organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie
in materia di consumo.
Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea l'elenco
degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in
materia di consumo che si conformano ai princìpi della raccomandazione
98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i princìpi
applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale
delle controversie in materia di consumo e della raccomandazione
2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i
princìpi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla
risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
Il Ministero delle attività produttive, d'intesa con il Ministero della
giustizia, assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi
all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del
25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di
organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie
in materia di consumo.
3. In ogni caso, si considerano organi di composizione
extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli
costituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli
costituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei
consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano
alle disposizioni di cui al presente articolo.
consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano
alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del
diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della
procedura di composizione extragiudiziale.
diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della
procedura di composizione extragiudiziale.
Parte VI Disposizioni finali.
142. Modifiche al codice civile.
1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter, 1469-quater, 1469-quinquies e 1469-sexies del codice civile sono sostituiti dal seguente:
«Art. 1469-bis
Contratti del consumatore.
Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del
consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre
disposizioni più favorevoli per il consumatore.».
consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre
disposizioni più favorevoli per il consumatore.».
143. Irrinunciabilità dei diritti.
1. I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono
irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le
disposizioni del codice.
irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le
disposizioni del codice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una
legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque
essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice.
legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque
essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice.
144. Aggiornamenti.
1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie
dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica,
integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in
esso contenute.
dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica,
integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in
esso contenute.
145. Competenze delle regioni e delle province autonome.
1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio delle proprie
competenze legislative in materia di educazione e informazione del
consumatore.
province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio delle proprie
competenze legislative in materia di educazione e informazione del
consumatore.
146. Abrogazioni.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
224, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
25, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per
danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183;
224, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
25, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per
danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183;
b) la legge 10 aprile 1991, n. 126, così come modificata dalla
legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante norme per l'informazione del
consumatore;
legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante norme per l'informazione del
consumatore;
c) il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante
attuazione della direttiva 85/577/CEE, in materia di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali;
attuazione della direttiva 85/577/CEE, in materia di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali;
d) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, così come
modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante
attuazione della direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità
ingannevole e comparativa;
modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante
attuazione della direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità
ingannevole e comparativa;
e) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, così come modificato
dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante attuazione della direttiva
90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto
compreso»;
dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante attuazione della direttiva
90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto
compreso»;
f) la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti
dei consumatori e degli utenti, così come modificata dalla legge 24
novembre 2000, n. 340, dal decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224,
e dall'articolo 11 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001, sono fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 7, con riferimento alle
attività promozionali del Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti di cui all'articolo 136 e alle agevolazioni di cui all'articolo
138;
dei consumatori e degli utenti, così come modificata dalla legge 24
novembre 2000, n. 340, dal decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224,
e dall'articolo 11 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001, sono fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 7, con riferimento alle
attività promozionali del Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti di cui all'articolo 136 e alle agevolazioni di cui all'articolo
138;
g) il decreto legislativo 9 novembre 1998, n 427, recante
attuazione della direttiva 94/47/CE, concernente la tutela
dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi
all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni
immobili;
attuazione della direttiva 94/47/CE, concernente la tutela
dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi
all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni
immobili;
h) il decreto legislativo 22 maggio 1999, n 185, recante
attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza;
attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza;
i) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 63, recante
attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva
87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva
87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
l) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante
attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva
84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva
84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
m) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante
attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa alla protezione dei
consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;
attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa alla protezione dei
consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;
n) il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, recante
attuazione della direttiva 98/27/CE, relativa a provvedimenti inibitori
a tutela degli interessi dei consumatori;
attuazione della direttiva 98/27/CE, relativa a provvedimenti inibitori
a tutela degli interessi dei consumatori;
o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante
attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale
dei prodotti;
attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale
dei prodotti;
p) il comma 7 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
q) il comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
r) commi 4 e 5 dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies,
1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile;
1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile;
t) la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo 7
del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi
pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.
del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi
pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice restano abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.
903, recante attuazione della direttiva 79/581/CEE, relativa alla
indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione
dei consumatori;
903, recante attuazione della direttiva 79/581/CEE, relativa alla
indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione
dei consumatori;
b) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, recante
attuazione della direttiva 88/315/CEE, concernente l'indicazione dei
prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei
consumatori;
attuazione della direttiva 88/315/CEE, concernente l'indicazione dei
prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei
consumatori;
c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, recante
attuazione della direttiva 88/314/CEE, concernente l'indicazione dei
prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei
consumatori;
attuazione della direttiva 88/314/CEE, concernente l'indicazione dei
prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei
consumatori;
d) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante
attuazione della direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale
dei prodotti.
attuazione della direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale
dei prodotti.
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Allegato I - Servizi finanziari di cui all'articolo 51, comma 1, lettera a):
servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di società di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del
riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della seconda
direttiva 89/646/CEE;
riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della seconda
direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e riassicurazione di cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alla direttiva 92/49/CEE e alla direttiva 92/96/CEE.
Allegato II (previsto dall'articolo 107, comma
3) (riproduce l'allegato II della direttiva 2001/95/CE) - Procedure per
l'applicazione del rapex delle linee guida per le notifiche
3) (riproduce l'allegato II della direttiva 2001/95/CE) - Procedure per
l'applicazione del rapex delle linee guida per le notifiche
1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo la definizione
dell'articolo 3, comma 1, lettera e), che presentano un rischio grave
per la salute e la sicurezza dei consumatori. I prodotti farmaceutici
previsti nella direttiva 2001/83/CE dell'11 novembre 2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, e nella direttiva 2001/82/CE del 6
novembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono esclusi
dall'applicazione del RAPEX.
dell'articolo 3, comma 1, lettera e), che presentano un rischio grave
per la salute e la sicurezza dei consumatori. I prodotti farmaceutici
previsti nella direttiva 2001/83/CE dell'11 novembre 2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, e nella direttiva 2001/82/CE del 6
novembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono esclusi
dall'applicazione del RAPEX.
2. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di
informazioni in presenza di un rischio grave. Le linee guida di cui al
punto 8 definiscono criteri specifici per l'individuazione di rischi
gravi.
informazioni in presenza di un rischio grave. Le linee guida di cui al
punto 8 definiscono criteri specifici per l'individuazione di rischi
gravi.
3. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica a norma
dell'articolo 12 forniscono tutte le precisazioni disponibili. In
particolare, la notifica contiene le informazioni stabilite dalle linee
guida di cui al punto 8 e almeno:
dell'articolo 12 forniscono tutte le precisazioni disponibili. In
particolare, la notifica contiene le informazioni stabilite dalle linee
guida di cui al punto 8 e almeno:
a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto;
b) una descrizione del rischio incontrato, ivi compresa una
sintesi dei risultati di qualsiasi prova o di qualsiasi analisi e delle
loro conclusioni che permettano di valutare l'importanza del rischio;
sintesi dei risultati di qualsiasi prova o di qualsiasi analisi e delle
loro conclusioni che permettano di valutare l'importanza del rischio;
c) la natura e la durata delle misure o azioni prese o decise, se del caso;
d) informazioni sui canali di commercializzazione e sulla distribuzione del prodotto, in particolare sui Paesi destinatari.
Tali informazioni devono essere trasmesse valendosi dello speciale
formulario tipo di notifica e degli strumenti stabiliti dalle linee
guida di cui al punto 8.
formulario tipo di notifica e degli strumenti stabiliti dalle linee
guida di cui al punto 8.
Quando la misura notificata a norma degli articoli 11 o 12 è
intesa a limitare la commercializzazione o l'uso di una sostanza
chimica o di un preparato chimico, gli Stati membri forniscono quanto
prima possibile una sintesi o i riferimenti dei pertinenti dati della
sostanza o del preparato in questione e dei sostituti conosciuti,
qualora tale informazione sia disponibile. Essi comunicano inoltre gli
effetti previsti del provvedimento sulla salute e la sicurezza dei
consumatori, nonché la valutazione del rischio effettuata in conformità
dei princìpi generali di valutazione dei rischi delle sostanze chimiche
di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93
del 23 marzo 1993 del Consiglio, nel caso di sostanze esistenti o
all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 67/548/CEE del 27 giugno
1967 del Consiglio, nel caso di nuove sostanze. Le linee guida di cui
al punto 8 definiscono i particolari e le procedure relativi alle
informazioni richieste a tale riguardo.
intesa a limitare la commercializzazione o l'uso di una sostanza
chimica o di un preparato chimico, gli Stati membri forniscono quanto
prima possibile una sintesi o i riferimenti dei pertinenti dati della
sostanza o del preparato in questione e dei sostituti conosciuti,
qualora tale informazione sia disponibile. Essi comunicano inoltre gli
effetti previsti del provvedimento sulla salute e la sicurezza dei
consumatori, nonché la valutazione del rischio effettuata in conformità
dei princìpi generali di valutazione dei rischi delle sostanze chimiche
di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93
del 23 marzo 1993 del Consiglio, nel caso di sostanze esistenti o
all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 67/548/CEE del 27 giugno
1967 del Consiglio, nel caso di nuove sostanze. Le linee guida di cui
al punto 8 definiscono i particolari e le procedure relativi alle
informazioni richieste a tale riguardo.
4. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtù
dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, in merito ad un rischio
grave, prima di decidere in merito a eventuali provvedimenti informa la
Commissione, entro un termine di quarantacinque giorni, se intende
confermare o modificare tale informazione.
dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, in merito ad un rischio
grave, prima di decidere in merito a eventuali provvedimenti informa la
Commissione, entro un termine di quarantacinque giorni, se intende
confermare o modificare tale informazione.
5. La Commissione verifica, nel più breve tempo possibile, la
conformità con le disposizioni della direttiva delle informazioni
ricevute in base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario ed al fine
di valutare la sicurezza del prodotto, può svolgere un'indagine di
propria iniziativa. Qualora abbia luogo tale indagine, gli Stati membri
devono fornire alla Commissione nella misura del possibile, le
informazioni richieste.
conformità con le disposizioni della direttiva delle informazioni
ricevute in base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario ed al fine
di valutare la sicurezza del prodotto, può svolgere un'indagine di
propria iniziativa. Qualora abbia luogo tale indagine, gli Stati membri
devono fornire alla Commissione nella misura del possibile, le
informazioni richieste.
6. Ricevuta una notifica a norma dell'articolo 12, gli Stati
membri sono invitati ad informare la Commissione, entro e non oltre il
termine stabilito dalle linee guida di cui al punto 8, sui punti
seguenti:
membri sono invitati ad informare la Commissione, entro e non oltre il
termine stabilito dalle linee guida di cui al punto 8, sui punti
seguenti:
a) se il prodotto è stato immesso sul mercato nel loro territorio;
b) quali provvedimenti nei confronti del prodotto in questione
adotteranno eventualmente in funzione della situazione nel loro Paese,
motivandone le ragioni, in specie la diversa valutazione del rischio o
qualsiasi altra circostanza particolare che giustifica la decisione, in
particolare che giustifica l'assenza di provvedimento o di seguito;
adotteranno eventualmente in funzione della situazione nel loro Paese,
motivandone le ragioni, in specie la diversa valutazione del rischio o
qualsiasi altra circostanza particolare che giustifica la decisione, in
particolare che giustifica l'assenza di provvedimento o di seguito;
c) le informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al rischio implicato, compresi i risultati di prove o analisi.
Le linee guida di cui al punto 8 propongono criteri precisi di
notifica delle misure la cui portata è limitata al territorio nazionale
e come trattare le notifiche sui rischi che lo Stato membro ritiene
limitati al proprio territorio.
notifica delle misure la cui portata è limitata al territorio nazionale
e come trattare le notifiche sui rischi che lo Stato membro ritiene
limitati al proprio territorio.
7. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di
eventuali modifiche o della revoca delle misure o azioni in questione.
eventuali modifiche o della revoca delle misure o azioni in questione.
8. Le linee guida che riguardano la gestione del RAPEX da parte
della Commissione e degli Stati membri vengono elaborate e regolarmente
aggiornate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo
15, paragrafo 3.
della Commissione e degli Stati membri vengono elaborate e regolarmente
aggiornate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo
15, paragrafo 3.
9. La Commissione può informare i punti di contatto nazionali
riguardo ai prodotti che presentano rischi gravi, importati nella
Comunità e nello Spazio economico europeo o esportati a partire da tali
territori.
riguardo ai prodotti che presentano rischi gravi, importati nella
Comunità e nello Spazio economico europeo o esportati a partire da tali
territori.
10. La responsabilità delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che ha effettuato la notifica.
11. La Commissione assicura l'opportuno funzionamento del sistema,
provvedendo in particolare a classificare e a catalogare le notifiche
in base al grado di urgenza. Le modalità saranno stabilite dalle linee
guida di cui al punto 8.
provvedendo in particolare a classificare e a catalogare le notifiche
in base al grado di urgenza. Le modalità saranno stabilite dalle linee
guida di cui al punto 8.
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