Delibera disciplinare.
Milano, 15 settembre 2004. Il Consiglio dell’Ordine dei
Giornalisti della Lombardia unanime ha assolto Daniela Hamaui,
direttore del settimanale "L’Espresso", accusata di violazioni
deontologiche collegate a cinque ipotesi di commistione
pubblicità/informazione.
1. Le difese di Daniela Hamaui.
In data 8 marzo 2004
l’avvocato Maurizio Martinetti, difensore di Daniela Hamaui, ha
depositato un’articolata difesa scritta, osservando in dettaglio che "le
ipotesi accusatorie muovono dalla constatazione di una contemporanea
pubblicazione, nei numeri del settimanale "L’Espresso" elencati
nell’avviso disciplinari, di articoli che citano determinate aziende
(e/o loro managers e/o prodotti) e messaggi pubblicitari delle medesime
aziende, da ciò inferendosi il dubbio di una presunta commistione tra
attività informativa e diffusione di inserzioni pubblicitarie".
"Le scelte redazionali, la cui responsabilità è assunta dalla
Dott.ssa Hamaui, vengono dalla stessa effettuate in assoluta autonomia
(autonomia che, per quanto necessario, si rivendica di fronte a codesto
Ill.mo Consiglio dell’Ordine che con l’avviso disciplinare ha
implicitamente messo in ombra). In ragione di ciò la redazione de
"L’Espresso" e la Dott.ssa Hamaui non ritengono che le scelte
redazionali nella ideazione, estensione e realizzazione dei contenuti
informativi di ogni singola edizione debbano scendere a patti con la
politica pubblicitaria adottata. E ciò significa, in primo luogo, che
le scelte di occuparsi o meno, in modo positivo ovvero negativo, di
argomenti e tematiche che riguardano settori merceologici, aziende o
prodotti vengono assunte a prescindere dal fatto che dette aziende
siano o meno inserzioniste pubblicitarie. Tale autonomia viene
regolarmente, e con piena convinzione, difesa quotidianamente dalla
Dott.ssa Hamaui e dalla redazione tutta, anche se, come si vedrà meglio
in seguito, ciò possa comportare conseguenze negative sotto il profilo
dell’attività di raccolta pubblicitaria.
"E ciò acquista ancora
maggiore valenza per il fatto che "L’Espresso" non è affatto un
periodico "tematico" o di "settore", ove il problema delle interferenze
tra pubblicità ed informazione acquista una dimensione che ai periodici
di cronaca e di opinione è sconosciuta.
"I casi che hanno attirato l’attenzione di codesto Ill.mo Consiglio
dell’Ordine null’altro sono che semplici e casuali concomitanze,
peraltro, si ripete, assolutamente lecite e legittime. E tanto è vero
quanto sopra precisato, che proprio alcuni degli inserzionisti - che
secondo la prospettazione dell’Ill.mo Consiglio sarebbero
"presuntivamente" beneficiati dalla altrettanto presunta "pubblicità
mascherata" - hanno percepito in modo ben diverso tali articoli e tali
menzioni che suscitano l’interesse dell’Ill.mo Consiglio dell’Ordine.
Ci si riferisce, in particolare, all’articolo "Domani è un altro lusso",
che nell’effettuare una ampia panoramica ed analisi critica delle
imprese del c.d. "settore del lusso", e dei loro risultati gestionali e
di vendite nel corso del 2003, ha suscitato decise critiche proprio
da parte di alcuni degli inserzionisti che codesto Ill.mo Consiglio
dell’Ordine ha rilevato come "sospetti" nell’avviso disciplinare che ci
occupa. E si tratta di aziende del calibro del Gruppo Prada e del
Gruppo Gucci, che per "penna" dei rispettivi Presidenti ed
Amministratori Delegati hanno contestato direttamente alla Dott.ssa
Hamaui di porre in "cattiva luce deviata una categoria di prestigiose aziende del settore" (così il Dott. Bertelli, Presidente ed Amministratore Delegato della Prada Industrial S.p.a.; "non posso che concordare con quanto espresso da Bertelli" è il messaggio del Dott. De Sole, Presidente e Amministratore Delegato della Gucci Group N.V).
"Basti
ricordare che: a) nella primavera 2003 è stato pubblicata una inchiesta
sulle acque minerali che ha riguardato, tra gli altri, anche il Gruppo
San Pellegrino (inserzionista de "L’Espresso"). Il giudizio sui
prodotti Panna, Panna–Tione e Claudia, dei cui marchi è proprietario,
era fortemente critico e, certamente, non positivo. Ebbene detto
inserzionista ha annullato le prenotazioni per gli spazi
pubblicitari in uscita; b) non diverso è il caso che ha riguardato
l’inserzionista Gruppo Unicredit. In ragione di alcuni di articoli
pubblicati su "L’Espresso" nell’autunno 2003 ed aventi ad oggetto il
Gruppo Unicredito (inserzionista de "L’Espresso") ed i suoi vertici
aziendali, è stata disdetta una intera campagna pubblicitaria".
2. Conclusioni.
Il Consiglio intende ribadire
preliminarmente che il direttore responsabile di un periodico o di un
quotidiano risponde sul piano penale, civile e disciplinare di tutto
quello che viene pubblicato nel periodico o nel quotidiano. Codici,
leggi, giurisprudenza sono concordi sul punto. Basti sottolineare
quanto afferma la legge n. 633/1941: il direttore è l’autore dell’opera
collettiva dell’ingegno che è il giornale. Questo Consiglio ha già
affermato, a conclusione di altre vicende, che il direttore ovviamente
risponde anche dei contenuti delle inserzioni pubblicitarie nonché
della "qualità" del giornale tutelata e vigilata dagli articoli 2 e 48
della legge professionale n. 69/1963 e dall’articolo 44 del vigente
Cnlg.
Il Consiglio intende sottolineare che questa vicenda
rappresenta una significativa novità, nel segno della discontinuità,
rispetto ai comportamenti di alcuni direttori responsabili di periodici
in passato censurati da questo giudice disciplinare. E pertanto ha
deliberato di escludere ogni responsabilità disciplinare a carico di
Daniela Hamaui.
Daniela Hamaui, secondo questo Consiglio, ha
rispettato le regole della categoria, quando ha pubblicato articoli che
suonavano come una critica forte a quattro inserzionisti di prestigio
della sua rivista. Risponde a verità quanto scrive e documenta la difesa.
E’
indubbio, quindi, che Daniela Hamaui abbia salvaguardato la libertà di
critica della sua rivista e dei suoi redattori, attuando sul campo il
precetto inserito nell’articolo 6 del vigente Cnlg ("…è
competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le
direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale,
stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni
necessarie per garantire l'autonomia della testata. nei contenuti del
giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo…").E’ evidente, quindi, che l’illecito deontologico ipotizzato nell’avviso disciplinare non regge alla verifica dei fatti. Il
comportamento tenuto dal direttore Hamaui in quattro circostanze di
grande rilievo per la vita economica del suo settimanale elimina ogni
ipotesi o sospetto di addebito etico. Il Consiglio ha condiviso il
punto di vista della difesa secondo il quale "appare di solare
evidenza come non solo Daniela Hamaui non abbia violato alcuna
normativa ovvero principio professionale e/o deontologico, ma, al
contrario, li abbia rispettati correttamente e scrupolosamente,
interpretandoli come strumenti di indirizzo per una piena assunzione di
responsabilità nei confronti dei cittadini lettori".
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Il testo della delibera disciplinare
Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia
nella sua seduta del 12 luglio 2004;
sentito il consigliere istruttore, prof. Francesco Abruzzo (articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241);
visti
gli articoli 2 e 48 della legge 3.2.1963 n. 69 sull’ordinamento della
professione giornalistica con riferimento all’articolo 41 della
Costituzione; agli articoli 1, 6 e 44 del vigente Cnlg; al Dlgs n.
74/1992; alla Carta dei doveri del giornalista (paragrafo informazione e pubblicità);
lette la sentenza n0. 11/1968 della Corte costituzionale secondo la quale l’Ordine <....con i suoi poteri di ente pubblico vigila,
nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla
rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce,
anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di
informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano
comprometterla> e la sentenza n. 7543 del 9 luglio 1991 (Mass. 1991) della Cassazione civile secondo la quale; espletate le sommarie informazioni di cui all’articolo 56 della legge 3.2.1963 n. 69;
tenuto conto della sentenza 14 dicembre 1995 n. 505 della Corte costituzionale;
visti altresì gli atti del procedimento;
Considerato quanto segue:
1. L’avviso disciplinare del 9 febbraio 2004.
In data 9 febbraio 2004 il presidente del Consiglio dell’OgL,
nell’ambito dei poteri attribuitigli dagli articoli 4, 5 e 6 della
legge n. 241/1990, avendo la segreteria dell’ente acquisito alcuni
numeri del settimanale "L’Espresso" diretto dalla giornalista
professionista Daniela Hamaui, ha fatto notificato alla dott.ssa Hamaui
un avviso disciplinare con ipotesi di violazioni deontologiche qui
specificate:
1. L’ESPRESSO ( 25 SETTEMBRE 2003)
Pag. 190-191:
all’interno del servizio (impaginato come un catalogo di prodotti)
"Autunno nero choc", firmato da Antonia Matarrese, si segnalano le
seguenti probabili commistioni pubblicitarie:
- Attraverso una foto con didascalia (dove sono indicati indirizzo e
numero di telefono dell’azienda) è evidenziata una borsa della Tod’s
contrassegnata dal numero 16. La Tod’s risulta inserzionista a pagina
8.- Sempre tramite foto con dida (dove sono indicati indirizzo e
numero di telefono dell’azienda) sono illustrati gli stivali della
Pirelli, contrassegnati con il numero 4. La Pirelli ha una sua
inserzione pubblicitaria a pag. 63.- Foto con dida (dove sono indicati indirizzo e numero di
telefono dell’azienda) anche per i guanti da diva di Pollini,
contrassegnati con il numero 5. Pollini è inserzionista a pag. 70.Pag. 203: all’interno della rubrica "Società" (non firmata) si
segnala una fotonotizia intitolata "Sirena metropolitana" dove si
illustra un modello di Extè. Quest’ultima è inserzionista a pag. 73.Pag. 146: all’interno del servizio "Recessione all’italiana",
firmato da Maurizio Maggi e Luca Piana, si evidenzia una fotografia con
dida dell’amministratore delegato di Bulgari, Francesco Trapani, che è
citato anche nel testo e in una tabella. Bulgari ha la sua pubblicità a
pag. 19.
2. L’ESPRESSO ( 2 OTTOBRE 2003)
Pag. 183: All’interno
del servizio "Non ci resta che internet", firmato da Federico Ferrazza
e Francesca Terrizzi, si notano le seguenti anomalie. Nella pagina
suindicata è stata apposta la fotografia di due prodotti
rispettivamente della Sony-Ericsson e dell’Olidata. La prima è
inserzionista a pag. 10, mentre la seconda lo è a pag. 185.Pag. 227: nella rubrica "Società" non firmata si nota una
fotonotizia, posta in basso, riguardante un modello di Gucci.
Quest’ultima è inserzionista pubblicitario a pag. 12.
3. L’ESPRESSO (20 NOVEMBRE 2003)
Pag. 180-182:
servizio intitolato "Domani è un altro lusso" sulle griffe italiane ed
estere della moda, firmato da Maurizio Maggi e Luca Piana. In tale
servizio, con relativa tabella, sono citate 7 aziende che risultano
essere inserzioniste pubblicitarie; se ne dà un elenco dettagliato:
- Calvin Klein, inserzionista a pag. 17
- Polo Ralph Lauren, inserzionista a pag. 22
- Hugo Boss, inserzionista a pag. 110
- Christian Dior, inserzionista a pag. 48
- Cartier, inserzionista a pag. 44
- Louis Vuitton, inserzionista a pag. 39
- Gucci, inserzionista a pag. 14
- Prada, inserzionista a pag. 24
4. L’ESPRESSO (11 DICEMBRE 03)
SPECIALE "L’ESPRESSO
CINEMA, ANTEPRIMA 2004" – tale inserto, compreso tra le pagine 121-123
del giornale ed elencato con numeri romani, ricalca il solito schema
degli inserti speciali: a diversi articoli corrispondono una serie di
inserzioni pubblicitarie. Se ne fornisce un elenco dettagliato. Gli
articoli non sono firmati: nella pagina III si rileva che l’inserto è
stato curato da Rita Tripodi con la collaborazione di Silvia Bizio,
Rita Cirio, Angiola Codacci Pisanelli, Oscar Cosulich, Daniela
Giammusso, Rosanna Piras, Lorenzo Soria.
- Pag. XV: articolo intitolato "Pulcinella sfida Peter Pan": nel
testo si segnala la recensione del film "Sinbad la leggenda dei Sette
Mari". Ciò si collega alla pubblicità dello stesso film, posta a pagina
XX dell’inserto.- Pag. XVI-XVII: articolo intitolato "Regine di cuori e di
denari": nel testo si segnala la recensione dei film "In the cut" e,
posto in un box "Gioconda in cattedra", "Mona lisa smile". Ciò si
collega alla pubblicità degli stessi film, poste rispettivamente alle
pagine II e XXIII dell’inserto.- A pagina 145 del giornale si segnala il box "Altri film",
firmato da Lietta Tornabuoni, in cui si evidenzia la recensione del
film "La macchia umana". Tale testo si collega all’inserzione
pubblicitaria dello stesso film, posta a pagina VII dell’inserto sul
cinema.
5. L’ESPRESSO (15 GENNAIO 2004)
Pag. 144-148: servizio
intitolato "Maschia vanità", firmato da Antonia Matarrese, sulla fiera
Pitti Uomo dedicata alle collezioni di abbigliamento per uomo.
All’interno del testo si segnalano le seguenti eventuali anomalie:
- Pag. 146: si cita la Refrigiwear, casa produttrice di giacconi e a
pagina 17 si segnala la pubblicità di questa azienda. Nella pagina 147
è stata collocata la foto di un suo modello.- Pag. 147: citazione della Angelo Nardelli, azienda
produttrice di giacche e a pag. 156 si trova la sua inserzione
pubblicitaria.- Pag. 148: descrizione delle camicie prodotte dalla Del Siena
e a pag. 28 è stata posta la pubblicità dell’azienda. A pag. 147 è
presente la foto di un suo modello.
2. Le difese scritte di Daniela Hamaui.
In data 8 marzo 2004 l’avvocato Maurizio Martinetti, difensore di
Daniela Hamaui, ha depositato un’articolata difesa scritta, osservando
in dettaglio che "le ipotesi accusatorie muovono dalla
constatazione di una contemporanea pubblicazione, nei numeri del
settimanale "L’Espresso" elencati nell’avviso disciplinari, di articoli
che citano determinate aziende (e/o loro managers e/o prodotti) e
messaggi pubblicitari delle medesime aziende, da ciò inferendosi il
dubbio di una presunta commistione tra attività informativa e
diffusione di inserzioni pubblicitarie". L’avviso disciplinare del 9 febbraio 2004 "sembra
imputare al direttore del settimanale di aver consentito forme di
"pubblicità mascherata" nelle edizioni e con riferimento agli articoli
e rubriche menzionati". Scrive l’avvocato Martinetti: "La condotta
della Dott.ssa Hamaui è stata pienamente legittima e rispettosa di ogni
principio in materia professionale....Occorrerà anzitutto rilevare come
"L’Espresso" sia un periodico di informazione e di opinione ricco,
completo e flessibile, capace di rappresentare trasversalmente istanze
e componenti sociali ampie ed eterogenee. L’Espresso" è, da sempre,
aperto ad ampio spettro a cogliere tematiche di carattere sociale,
politico, tecnologico-scientifico, artistico, sportivo e di costume,
per proporle, opportunamente approfondite, ad un pubblico di lettori
attento, cui la testata si rivolge sin dal 1955. Tale essendo il
"taglio" e la rilevanza del periodico diretto dalla Dott.ssa Hamaui, è
quindi evidente che molte aziende, attive nei più svariati settori
merceologici e di servizi, individuino ne "L’Espresso" un prestigioso
mezzo di diffusione pubblicitaria.Considerata la vasta gamma di informazione fornita dal periodico
"L’Espresso", casi di omogeneità di argomenti di informazione e
inserzioni pubblicitarie non possono essere esclusi. E tale circostanza
è anche pienamente legittima. D’altra parte è vero che ciò che sanziona
la disciplina in materia di pubblicità ingannevole sono i casi
aberranti in cui l’informazione si fa veicolo deteriore di propaganda
commerciale, svilendo i propri contenuti e con distorsione delle propri
finalità. In tali casi, la disciplina normativa si pone a tutela del
lettore che ha diritto a non essere destinatario di messaggi ambigui o,
peggio, mascherati in cui la demarcazione tra pubblicità e informazione
non sia percepibile ovvero sia inesistente. Per tali ragioni, il leit motiv
di ogni normativa in materia di pubblicità si basa sull’affermazione
che la pubblicità debba essere chiara, palese, esplicita e
riconoscibile. Ciò però non significa che l’informazione e la
critica non possano occuparsi di aziende e settori merceologici e/o di
servizi in generale od anche in modo specifico e individuato. Peraltro in nessun testo normativo è dato rinvenire un divieto
di pubblicare all’interno della medesima edizione di un quotidiano o
periodico messaggi pubblicitari e contenuti informativi che riguardano
la medesima azienda inserzionista e/o prodotto. Superfluo rilevare
(visto anche il recente dibattito suscitato dalla c.d. Legge Gasparri)
come dall’attività di raccolta pubblicitaria gli editori traggano una
parte dei loro ricavi.Inoltre, prima ancora di "inseguire" ed "inquisire" lo spettro di
offensive e compiacenti commistioni, sarebbe stato, forse, più
opportuno riflettere serenamente su effetti che sono strettamente
connessi tanto alla stessa natura del periodico in questione (ed alle
caratteristiche del proprio pubblico di riferimento) quanto al
carattere economico-imprenditoriale dell’attività editoriale e di
quella delle aziende produttrici di volta in volta inserzioniste, tenuta presente anche la natura ed il taglio del periodico di riferimento.Sarà certamente superfluo ricordare che le attività dei produttori
di beni di consumo ovvero di servizi e quella degli editori trovano
occasione di contatto non solo nella informazione che delle stesse si
può dare in termini di cronaca e critica economica ovvero di costume,
ma anche e proprio nella attività di raccolta e diffusione
pubblicitaria.L’attività pubblicitaria è, per la redazione del periodico "L’Espresso", del tutto separata e perfettamente distinguibile da quella di informazione (nello specifico avente ad oggetto beni e/o servizi), che rappresenta la fonte di altra parte dei ricavi dell’editore.
Le scelte redazionali, la cui responsabilità è assunta dalla
Dott.ssa Hamaui, vengono dalla stessa effettuate in assoluta autonomia
(autonomia che, per quanto necessario, si rivendica di fronte a codesto
Ill.mo Consiglio dell’Ordine che con l’avviso disciplinare ha
implicitamente messo in ombra). In ragione di ciò la redazione de
"L’Espresso" e la Dott.ssa Hamaui non ritengono che le scelte
redazionali nella ideazione, estensione e realizzazione dei contenuti
informativi di ogni singola edizione debbano scendere a patti con la
politica pubblicitaria adottata. E ciò significa, in primo luogo, che
le scelte di occuparsi o meno, in modo positivo ovvero negativo, di
argomenti e tematiche che riguardano settori merceologici, aziende o
prodotti vengono assunte a prescindere dal fatto che dette aziende
siano o meno inserzioniste pubblicitarie. Tale autonomia viene
regolarmente, e con piena convinzione, difesa quotidianamente dalla
Dott.ssa Hamaui e dalla redazione tutta, anche se, come si vedrà meglio
in seguito, ciò possa comportare conseguenze negative sotto il profilo
dell’attività di raccolta pubblicitaria.E ciò acquista ancora maggiore valenza per il fatto che "L’Espresso"
non è affatto un periodico "tematico" o di "settore", ove il problema
delle interferenze tra pubblicità ed informazione acquista una
dimensione che ai periodici di cronaca e di opinione è sconosciuta.Dunque, il fatto che in alcune edizioni del periodico vi siano
citazioni e/o menzioni, a volte in senso positivo ed altre volte in
senso negativo, di aziende anche inserzioniste pubblicitarie è il
sintomo evidente della piena autonomia di scelte della redazione de
"L’Espresso" e non, a differenza di quanto "sospetta" codesto Ill.mo
Consiglio, di commistioni e/o compiacenze.Peraltro, la difesa dell’autonomia del Direttore Responsabile e
della separazione e netta distinzione tra pubblicità ed informazione
trova un oggettivo punto fermo nello stesso iter seguito per la collocazione della pubblicità nel periodico "L’Espresso".Vale la pena di illustrare, in sintesi a codesto Ill.mo Consiglio dell’Ordine tale iter.
Ricordandosi che per tutte le testate del Gruppo Editoriale
L’Espresso S.p.a. la A. Manzoni & C. S.p.a. (persona giuridica
terza e distinta) è la concessionaria esclusiva per la raccolta della
pubblicità, va a questo punto evidenziato chiaramente che: a) la Manzoni e la redazione de "L’Espresso" (e quindi la Dott.ssa Hamaui)
(i) procedono autonomamente ed indipendentemente alla determinazione
del "timone" relativo a ciascun numero del periodico; (ii) non hanno accesso ognuno al "timone" dell'altro; e (iii) non sono nessuno dei due in grado di conoscere peventivamente i contenuti redazionali e quelli pubblicitari elaborati dall'altro; b) la Dott.ssa Hamaui
e la redazione del "L’Espresso" non conoscono, dunque, né l’identità
degli inserzionisti, né il contenuto grafico delle pubblicità, ma hanno a disposizione solo un dato quantitativo
(inteso come quantità di pagine e/o di colonne), e in alcuni casi la
collocazione speciale delle stesse (in caso di precise richieste
dell’inserzionista: ad es. pubblicare solo sulla pagina destra, etc.); c)
parimenti la Manzoni, al momento della realizzazione del proprio
"timone", conosce solo il numero delle pagine di cui può disporre per
le inserzioni pubblicitarie, senza avere cognizione alcuna del
contenuto informativo di quanto è posto accanto ai suoi spazi
(eccezione fatta per l'indicazione generica delle rubriche fisse); d) non c'è, quindi, alcun margine per poter "conciliare" i contenuti informativi con quelli pubblicitari.Deve ribadirsi allora che la Dott.ssa Hamaui, in tutte le fasi della
formazione del contenuto della singola edizione, quindi dalla ideazione
alla predisposizione ed allocazione dei contenuti informativi, non è in grado di conoscere quali messaggi pubblicitari saranno inseriti nella edizione in preparazione, né chi siano gli inserzionisti.
E comunque la dott.ssa Hamaui non avrebbe gli strumenti (anche se
per assurdo lo volesse) per "concertare" contenuti pubblicitari ed
informativi, e ciò in quanto nel momento in cui la redazione sviluppa
gli argomenti scelti in autonomia non ha accesso al materiale di
carattere pubblicitario gestito (in altrettanta autonomia) dalla
Manzoni.Dunque se concomitanze vi possono essere state, ovvero vi potranno
essere, le stesse (le concomitanze) non dipendono da condotte
intenzionali di alcuno e, tanto meno, della dott.ssa Hamaui, ma (i)
dall’intersecarsi di due attività autonome ed indipendenti della
redazione e del concessionario della pubblicità, che procedono
separatamente e con tempistiche diverse e, comunque, (ii) dalla libertà
con la quale la redazione sceglie gli argomenti di approfondimento e
ciò anche in relazione al quotidiano accadere degli eventi: pertanto,
ad esempio, se in un dato periodo dell’anno appare opportuno informare
il pubblico delle perfomances negative o positive di
determinate aziende di un certo settore, l’articolo verrà redatto
comunque, ed a prescindere dal fatto che le aziende menzionate siano
inserzioniste e a prescindere dal fatto che la critica nei loro
confronti possa essere positiva o negativa.
La sopra sintetizzata metodologia di raccolta e posizionamento delle
inserzioni pubblicitarie e la piena autonomia con cui agisce la
redazione svuotano di ogni vis le offensive ed infondate
ipotesi di imputazione svolta dall’Ill.mo Consiglio dell’Ordine. In
vero, il meccanismo descritto esclude la realizzabilità di artate
commistioni pubblicitarie, ed anzi è la miglior tutela (oltre alla
vigilanza della stessa Dott.ssa Hamaui, che non è mai mancata)
che può essere strutturata a garanzia dei principi normativi e
deontologici in materia di pubblicità e richiamati nell’avviso
disciplinare de quo.I casi che hanno attirato l’attenzione di codesto Ill.mo Consiglio
dell’Ordine null’altro sono che semplici e casuali concomitanze,
peraltro, si ripete, assolutamente lecite e legittime. E tanto è vero
quanto sopra precisato, che proprio alcuni degli inserzionisti - che
secondo la prospettazione dell’Ill.mo Consiglio sarebbero
"presuntivamente" beneficiati dalla altrettanto presunta "pubblicità
mascherata" - hanno percepito in modo ben diverso tali articoli e tali
menzioni che suscitano l’interesse dell’Ill.mo Consiglio dell’Ordine.
Ci si riferisce, in particolare, all’articolo "Domani è un altro lusso",
che nell’effettuare una ampia panoramica ed analisi critica delle
imprese del c.d. "settore del lusso", e dei loro risultati gestionali e
di vendite nel corso del 2003, ha suscitato decise critiche proprio
da parte di alcuni degli inserzionisti che codesto Ill.mo Consiglio
dell’Ordine ha rilevato come "sospetti" nell’avviso disciplinare che ci
occupa.E si tratta di aziende del calibro del Gruppo Prada e del Gruppo
Gucci, che per "penna" dei rispettivi Presidenti ed Amministratori
Delegati hanno contestato direttamente alla Dott.ssa Hamaui di porre in "cattiva luce deviata una categoria di prestigiose aziende del settore" (così il Dott. Bertelli, Presidente ed Amministratore Delegato della Prada Industrial S.p.a.; "non posso che concordare con quanto espresso da Bertelli" è il messaggio del Dott. De Sole, Presidente e Amministratore Delegato della Gucci Group N.V).Ed allora, o si ammette che i vertici di Prada e Gucci (che, si
ripete, sono due degli inserzionisti "sospetti" secondo la prospettiva
dell’Ill.mo Consiglio) sono così macroscopicamente fuori dagli schemi
comunicazionali da interpretare una "pubblicità mascherata" come una
lesione alla immagine aziendale, ovvero dovrà ammettersi che la tesi ipotizzata nell’avviso disciplinare è priva di concreto riscontro e fondamento, e forse un po’ affrettata. Tertium non datur.Ma non sono solo questi i casi recenti dell’autonomia ed
indipendenza delle scelte della redazione de "L’Espresso". È possibile
fornire anche prova di casi in cui proprio a causa di scelte autonome
ed indipendenti della redazione e della Dott.ssa Hamaui è stata
penalizzata l’attività di raccolta pubblicitaria.Basti ricordare che: a) nella primavera 2003 è stato pubblicata una
inchiesta sulle acque minerali che ha riguardato, tra gli altri, anche
il Gruppo San Pellegrino (inserzionista de "L’Espresso"). Il giudizio
sui prodotti Panna, Panna–Tione e Claudia, dei cui marchi è
proprietario, era fortemente critico e, certamente, non positivo.
Ebbene detto inserzionista ha annullato le prenotazioni per gli
spazi pubblicitari in uscita; b) non diverso è il caso che ha
riguardato l’inserzionista Gruppo Unicredit. In ragione di alcuni di
articoli pubblicati su "L’Espresso" nell’autunno 2003 ed aventi ad
oggetto il Gruppo Unicredito (inserzionista de "L’Espresso") ed i suoi
vertici aziendali, è stata disdetta una intera campagna pubblicitaria.Lette anche alla luce di quanto sopra esposto, le censure ipotizzate
da codesto Ill.mo Consiglio dell’Ordine ne escono ulteriormente svilite.Ad ogni modo, anche a voler prescindere, come non si deve, dalle
considerazioni sin qui svolte, francamente si ritiene davvero
improbabile che la citazione positiva ovvero negativa (di persone o
beni o servizi) equivalga automaticamente a fare della pubblicità.Nel caso di specie si tratta di citazioni di vario genere e valenza,
relative ad un determinato evento (sfilate stagionali) o all’uscita di
determinate opere artistiche (con l’apertura della stagione "clou" per
il cinema secondo le abitudini degli italiani, cioè l’inverno) ovvero
di una semplice indicazione denominativa in contesti di critica
economica ovvero di resoconti circa l’introduzione e la reazione del
mercato alle nuove tecnologie e l’impatto sociologico delle stesse,
ovvero rubriche che aggiornano con ironia i lettori sui prodotti di
c.d. tendenza e destinati ad essere probabili "ogetti di culto" nei più
disparati settori, dall’arredamento alla moda, dalla tecnologia, ai
gioielli, alle automobili etc..Peraltro, manca sempre la sincronia tra prodotto la cui foto, ad
illustrazione delle nuove tendenze, è posta a corredo degli articoli
sulle varie manifestazioni, sfilate, saloni o fiere (che, dovendo
presentare i nuovi prodotti, si riferiscono inevitabilmente alle
stagioni future) e prodotto pubblicizzato nella specifica edizione del
periodico (in commercio nel corso della stagione della inserzione).Tali citazioni sono del tutto slegate dai messaggi pubblicitari
volta per volta evidenziati da codesto Ill.mo Consiglio dell’Ordine,
che afferiscono a beni e prodotti diversi da quelli citati. Unica (e si
badi pienamente lecita) eccezione è il caso dei film di cui allo
"Speciale Cinema" del n. 50 dell’ 11 dicembre 2003, atteso che è
assolutamente inevitabile che una rassegna edita a dicembre 2003 sui
film in programmazione durante le festività e nei primi mesi del 2004
venga ad incrociarsi con pubblicità di film in programmazione (in
effetti la pubblicità di film non più nelle sale ovvero la cui data di
uscita è di là da venire sarebbe, quanto meno, una dispendiosa anomalia
di marketing).Sempre a proposito delle recensioni cinematografiche apparse sul n.
50 dell’ 11 dicembre 2003 su cui si è appuntata l’attenzione
dell’Ordine, francamente stupisce come l’Organo procedente, oltre a
"dimenticare" il prestigio della firma di Lietta Tornabuoni, uno dei
maggiori esperti e critici cinematografici italiani, non si sia,
evidentemente, nemmeno curato troppo di verificare il contenuto della
recensione "sospettata".Il brano, lo si ricorda, consiste nella recensione del film "La
macchia umana" (la cui pubblicità "sospetta" compare nella medesima
edizione de "L’Espresso" a decine di pagine di distanza), ma già dal
titolo il giudizio si segnala come fortemente negativo: "Polpettone
impazzito". Addirittura il testo è ancora più impietoso (se possibile)
ed assume i toni di una vera e propria "stroncatura" dell’opera: a
volte la gente del cinema sembra pazza… ‘La macchia umana è un tremendo
polpettone che avvilisce l’idea originale del libro".
Alla memoria difensiva sono allegati quattro documenti: copia
lettera del Presidente della Prada Industrial S.p.a.; copia lettera del
Presidente della Gucci Group N.V.; dossier campagna pubblicitaria San
Pellegrino; dossier campagna pubblicitaria Unicredit".
In difesa della correttezza dei redattori del settimanale è intervenuto anche il CdR di "L’Espresso" con nota 19 maggio 2004.
3. Conclusioni.
Il Consiglio intende ribadire preliminarmente che il direttore
responsabile di un periodico o di un quotidiano risponde sul piano
penale, civile e disciplinare di tutto quello che viene pubblicato nel
periodico o nel quotidiano. Codici, leggi, giurisprudenza sono concordi
sul punto. Basti sottolineare quanto afferma la legge n. 633/1941: il
direttore è l’autore dell’opera collettiva dell’ingegno che è il
giornale. Questo Consiglio ha già affermato, a conclusione di altre
vicende, che il direttore ovviamente risponde anche dei contenuti delle
inserzioni pubblicitarie nonché della "qualità" del giornale tutelata e
vigilata dagli articoli 2 e 48 della legge professionale n. 69/1963 e
dall’articolo 44 del vigente Cnlg. Commette illecito disciplinare il
direttore che avalli copertine o articoli pubblicitari. "Costituisce
illecito disciplinare, in quanto contrario al prescritto dovere di
lealtà nell'informazione, il comportamento del direttore responsabile
di un periodico, che avalli la pubblicazione di una copertina e di
articoli dotati di contenuto pubblicitario non chiaramente
differenziato rispetto al dato informativo" (Trib. Milano, 11
febbraio 1999 Parti in causa Monti c. Consiglio reg. ord. giornalisti
Lombardia; Riviste: Foro It., 1999, I, 3083 Rif. legislativi: L 3
febbraio 1963 n. 69, art. 2; L 3 febbraio 1963 n. 69, art. 48). Ma non
sono questi gli aspetti prioritari della presente istruttoriaIl Consiglio intende sottolineare che questa vicenda rappresenta una
significativa novità, nel segno della discontinuità, rispetto ai
comportamenti di alcuni direttori responsabili di periodici in passato
censurati da questo giudice disciplinare. E pertanto ha deliberato di
escludere ogni responsabilità disciplinare a carico di Daniela Hamaui.Con la sentenza n. 1827/2003, la prima sezione civile della Corte
d’appello di Milano ha confermato la sanzione inflitta il 10 novembre
1996 dall’Ordine di Milano, il 20 marzo 2002 dall’Ordine nazionale e
poi il 24 ottobre 2002 dal Tribunale civile di Milano al direttore di
una rivista a contenuti divulgativi nel campo della medicina. Il
direttore, accusato di commistione tra pubblicità e informazione, "quantomeno avrebbe potuto evidenziare – scrivono i giudici
- il proprio dissenso all'ufficio marketing, ……, essendo fatto grave
che un direttore responsabile tolleri che nella pubblicazione da lui
diretta siano inseriti, non solo dépliants separatamente aggiunti, ma
anche pagine che vadano a formare un corpo unico con la rivista stessa,
senza esercitare in alcun modo quel controllo che il ruolo svolto
rigorosamente impone. Il direttore avrebbe avuto l'onere di intervenire
presso l'editore e/o presso l'ufficio marketing e/o presso l'ufficio
diffusione periodici., con un ventaglio di possibilità, che andavano
dalla richiesta più drastica di bloccare la distribuzione a quella più
lieve di semplice segnalazione de1 proprio dissenso. Al contrario non
ha ritenuto di intervenire in alcun modo ed in questa inerzia non può
che ravvisarsi una sua grave omissione. Né poteva legittimamente temere
di esporsi in modo pericoloso nei confronti dell'editore (dato e non
concesso che un simile timore rappresenti un'esimente o un’attenuante
alla propria responsabilità) posto che nei suoi confronti avrebbe avuto
facile gioco limitandosi a rappresentare le già ricevute proteste della
redazione e del fiduciario sindacale".Daniela Hamaui, secondo questo Consiglio, è andata al di là del dissenso
auspicato dalla Corte di Appello di Milano, quando ha pubblicato
articoli che suonavano come una critica forte a quattro inserzionisti
di prestigio della sua rivista. Risponde a verità quanto scrive e
documenta la difesa: "Ci si riferisce, in particolare, all’articolo
"Domani è un altro lusso", che nell’effettuare una ampia panoramica ed
analisi critica delle imprese del c.d. "settore del lusso", e dei loro
risultati gestionali e di vendite nel corso del 2003, ha suscitato decise
critiche proprio da parte di alcuni degli inserzionisti che codesto
Ill.mo Consiglio dell’Ordine ha rilevato come "sospetti" nell’avviso
disciplinare che ci occupa. E si tratta di aziende del calibro
del Gruppo Prada e del Gruppo Gucci, che per "penna" dei rispettivi
Presidenti ed Amministratori Delegati hanno contestato direttamente alla Dott.ssa Hamaui
di porre in "cattiva luce deviata una categoria di prestigiose aziende
del settore" (così il Dott. Bertelli, Presidente ed Amministratore
Delegato della Prada Industrial S.p.a.; "non posso che concordare con
quanto espresso da Bertelli" è il messaggio del Dott. De Sole,
Presidente e Amministratore Delegato della Gucci Group N.V). Ed allora,
o si ammette che i vertici di Prada e Gucci (che, si ripete, sono due
degli inserzionisti "sospetti" secondo la prospettiva dell’Ill.mo
Consiglio) sono così macroscopicamente fuori dagli schemi
comunicazionali da interpretare una "pubblicità mascherata" come una
lesione alla immagine aziendale, ovvero dovrà ammettersi che la tesi ipotizzata nell’avviso disciplinare è priva di concreto riscontro e fondamento,
e forse un po’ affrettata. Tertium non datur. Ma non sono solo questi i
casi recenti dell’autonomia ed indipendenza delle scelte della
redazione de "L’Espresso". È possibile fornire anche prova di casi in
cui proprio a causa di scelte autonome ed indipendenti della redazione
e della Dott.ssa Hamaui è stata penalizzata l’attività di raccolta
pubblicitaria. Basti ricordare che: a) nella primavera 2003 è stato
pubblicata una inchiesta sulle acque minerali che ha riguardato, tra
gli altri, anche il Gruppo San Pellegrino (inserzionista de
"L’Espresso"). Il giudizio sui prodotti Panna, Panna–Tione e Claudia,
dei cui marchi è proprietario, era fortemente critico e, certamente,
non positivo. Ebbene detto inserzionista ha annullato le
prenotazioni per gli spazi pubblicitari in uscita; b) non diverso è il
caso che ha riguardato l’inserzionista Gruppo Unicredit. In ragione di
alcuni di articoli pubblicati su "L’Espresso" nell’autunno 2003 ed
aventi ad oggetto il Gruppo Unicredito (inserzionista de "L’Espresso")
ed i suoi vertici aziendali, è stata disdetta una intera campagna pubblicitaria".E’ indubbio, quindi, che Daniela Hamaui abbia salvaguardato la
libertà di critica della sua rivista e dei suoi redattori, attuando sul
campo il precetto inserito nell’articolo 6 del vigente Cnlg ("…è
competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le
direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale,
stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni
necessarie per garantire l'autonomia della testata. nei contenuti del
giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo…"). Spiega autorevolmente la Corte costituzionale (sentenza n. 11/1968) parlando dei doveri dei giornalisti: "….Se
la libertà di informazione e di critica è insopprimibile, bisogna
convenire che quel precetto, più che il contenuto di un semplice
diritto, descrive la funzione stessa del libero giornalista: è il venir
meno ad essa, giammai l'esercitarla che può compromettere quel decoro e
quella dignità sui quali l'Ordine è chiamato a vigilare…".E’ evidente, quindi, che l’illecito deontologico ipotizzato nell’avviso disciplinare non regge alla verifica dei fatti. Il
comportamento tenuto dal direttore Hamaui in quattro circostanze di
grande rilievo per la vita economica del suo settimanale elimina ogni
ipotesi o sospetto di addebito etico. Il Consiglio ha condiviso il
punto di vista della difesa secondo il quale "appare di solare
evidenza come non solo Daniela Hamaui non abbia violato alcuna
normativa ovvero principio professionale e/o deontologico, ma, al
contrario, li abbia rispettati correttamente e scrupolosamente,
interpretandoli come strumenti di indirizzo per una piena assunzione di
responsabilità nei confronti dei cittadini lettori";
Pqm
il Consiglio assolve Daniela Hamaui dalle ipotesi di illecito
deontologico ipotizzato con l’avviso disciplinare del 9 febbraio 2004..
Questa delibera è esecutiva essendo un atto amministrativo.
Avverso il presente provvedimento (notificato ai controinteressati ex legge n. 241/1990) può essere presentato (dall’interessato e dal Procuratore generale della Repubblica)
ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (Lungotevere
dei Cenci 8, 00186 Roma) ai sensi dell’articolo 28 della legge n.
69/1963 e dell'art. 60 della legge n. 69/1963 nel termine di 30 giorni
dalla notifica del provvedimento stesso e secondo le modalità fissate
dagli artt. 59, 60, e 61 del Dpr 4 febbraio 1965 n. 115 (Regolamento di
esecuzione della legge n. 69/1963).Il presidente dell’OgL- estensore
(prof. Francesco Abruzzo)
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