Cereghini sanzionato avvertimento: “attore pubblicitario” e telecronista. Matrimonio vietato dalla deontologia dei giornalisti

Delibera disciplinare

Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia

nella sua seduta del 13 settembre 2004;

sentito il consigliere istruttore,  Sergio  D’Asnasch  (articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241);
visti
gli articoli 2 e 48 della legge 3.2.1963 n. 69 sull’ordinamento della
professione giornalistica con riferimento all’articolo 44 del vigente
Cnlg e alla Carta dei doveri del giornalista dell’8 luglio 1993 nonché
al Dlgs n. 74/1992;
lette la sentenza n. 11/1968 della Corte costituzionale secondo la quale l’Ordine <....con i suoi poteri di ente pubblico vigila,
nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla
rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce,
anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di
informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano
comprometterla>
e la sentenza n. 7543 del 9 luglio 1991 (Mass. 1991) della Cassazione civile secondo la quale ;
espletate le sommarie informazioni di cui all’articolo 56 della legge 3.2.1963 n. 69;
tenuto conto della sentenza 14 dicembre 1995  n. 505 della Corte costituzionale;
visti altresì gli atti del procedimento;
Considerato quanto segue:

1. I fatti. L’avviso disciplinare 22 settembre 2003. L’assunzione
delle “sommarie informazioni” di cui all’articolo 56 della legge n.
69/1963. Note difensive 21 ottobre 2003. L’apertura del procedimento
disciplinare.
La segreteria di questo Consiglio ha
acquisito, tramite la società Ecovideo Mediamonitor di Milano (L’Eco
della Stampa), un monitoraggio della trasmissione  delle prove e della
gara del Gran Premio della Repubblica Ceca di motociclismo (Italia 1 -
16 agosto, dalle ore 13.30;  Italia 1 - 17 agosto, dalle ore 11.00),
per mettere in luce eventuali messaggi promozionali a cura di iscritti
all’Ordine dei giornalisti. Nella giornata del 16 agosto è andato in
onda un messaggio promozionale in cui  Enrico Cereghini  promuove dei
modellini di motociclette della De Agostini. Nella giornata successiva
è andato nuovamente in onda un messaggio promozionale + 6 spot
all’interno delle pause pubblicitarie (è sempre Enrico Cereghini a
pubblicizzare il medesimo prodotto). Al termine della trasmissione del
GP è andato in onda un programma (“Fuori Giri” ) di commenti e analisi  condotto dallo stesso  Cereghini. 
Ad
Enrico  Cereghini  con l’avviso del 23 settembre 2003 (integralmente
recepito in questo atto amministrativo) è stato  contestato in linea di
ipotesi:

a) che ha gli stessi obblighi dei giornalisti professionisti
in quanto a rispetto delle regole deontologiche (articoli 2 e 48 della
legge professionale n. 69/1963) come affermato dalla sentenza n.
98/1968 della Corte costituzionale;
b)  che ha violato il punto sulle incompatibilità della Carta dei doveri del giornalista (“
Il giornalista…non può prestare il nome, la voce, l’immagine per
iniziative pubblicitarie incompatibili  con la tutela dell’autonomia
professionale”);
c)  che non ha tenuto, come
“attore pubblicitario”, un comportamento leale e corretto  con i
telespettatori, che non ha agito per promuovere la fiducia tra i
lettori e la stampa, che ha conseguentemente arrecato un danno alla 
sua immagine e  a  quella dell’Ordine professionale cui appartiene;
d)
che ha  ignorato i principi generali  affermati dal Consiglio
(regionale e nazionale) del suo Ordine professionale in episodi simili
a quello che oggi  viene contestato.

Nella memoria difensiva 21 ottobre 2003  (che fa parte integrante di questo atto amministrativo), Cereghini sostiene che “a
maggior ragione, ancora più occasionale, è l’attività promozionale cui
lo scrivente ha prestato la  propria immagine, che rimane, in via
pressoché esclusiva, quella del giornalista esperto nel campo delle due
ruote
In realtà, le censure sollevate nei confronti dello
scrivente ignorano un dato di fondamentale e decisiva importanza,
ovvero che gli spot pubblicitari contestati sono stati inseriti solo
nel corso delle prove e del Gran Premio della Repubblica Ceca, ovvero
nel corso di eventi presentati e commentati da altri giornalisti,
nessuno spot è invece andato in onda nel corso di “Fuori Giri”, la
rubrica di approfondimento condotta in prima persona dallo scrivente…
.Per quanto attiene alla supposta violazione della Carta dei doveri del giornalista, nella parte in cui impone a quest’ultimo di “non prestare il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell’autonomia professionale”,
occorre verificare se, nel caso di specie, l’iniziativa pubblicitaria
intrapresa dallo scrivente possa venire ragionevolmente interpretata
come incompatibile con l’autonomia professionale
Nessuna
violazione può invece essere rilevata nel comportamento dell’esponente
atteso che: 1) i messaggi promozionali contestati sono stati
chiaramente presentati al pubblico come tali con tanto di scritte
indicatrici in tal senso; 2) tutti gli spot  sono andati in onda o
durante una pausa delle prove o della corsa, o sotto forma di vera e
propria telepromozione all’interno dei medesimi programmi; 3) in 
nessuna occasione gli spot sono stati inseriti nella trasmissione
“Fuori Giri”, programma condotto e curato dallo scrivente”.

Il Consiglio ha deliberato il 19 gennaio 2004  di aprire il 
procedimento disciplinare nei confronti del giornalista pubblicista
Enrico Cereghini, contestandogli i fatti e le relative considerazioni
di cui sopra. Il  Consiglio in quella occasione ha sottolineato quanto
affermato dalla Cassazione (sez. un.  civili  25 ottobre 1979 n. 5573)
per cui “il provvedimento con il quale il Consiglio dell’Ordine
deliberi l’apertura del procedimento disciplinare non implica, neppure
implicitamente, alcuna pronuncia sulla colpevolezza del professionista,
ma costituisce mero atto preliminare della decisione
”. Quella delibera fa  parte integrante di questo provvedimento amministrativo.

2. Audizione di Enrico Cereghini
Nella seduta
del 13 settembre, il Consiglio ha ascoltato  Enrico Cereghini, difeso
dall’avvocato Guglielmo Gulotta (in sostituzione dell’avvocato
Salvatore Pino). Questa la trascrizione dell’audizione:

Abruzzo: Cereghini è assistito dall’avvocato Guglielmo Gulotta (in sostituzione dell’avvocato Pino). Cereghini ha la parola...

Cereghini: Benone, dunque…

Abruzzo: ...ci dici chi sei...giornalista pubblicista…

Cereghini; Io sono giornalista pubblicista da una trentina
d'anni, mi occupo di motociclette, solo di quello, sono un giornalista
specializzato…

Abruzzo: Tu collabori con…?

Cereghini: Io collaboro, sono freelance, collaboro con Mediaset e con Ascette-Rusconi.

Abruzzo: Con Ascette-Rusconi Benissimo. Con Mediaset che cosa fai?

Cereghini: Con Mediaset in questo momento sono diciamo…

Abruzzo: Faccio queste domande perché tutti abbiamo un quadro preciso di riferimento. Ecco, che cosa fai con Mediaset?

Cereghini: Mediaset, diciamo, faccio l'esperto di motociclette, cioè da vent'anni ho un rapporto con loro…

Abruzzo: Come esperto…

Cereghini: …nello specifico in quest'ultimo accordo io sono…

Abruzzo: Ultimo accordo dell'anno…?

Cereghini: Questo è il secondo anno, dunque riguarda il 2003-2004, sì. Io sono l'opinionista e faccio dei servizi per il settimanale Grand Prix
che è un settimanale di motori e invece sono il conduttore di un
programma di approfondimento dopo la corsa, dopo le gare del moto
mondiale che si chiama "Fuori giri" e quindi conduco questo …(SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI - ININTELLIGIBILE)

Abruzzo: Su quale rete, su…?

Cereghini: Su "Italia 1". Tutto ciò su "Italia 1".

Abruzzo: Com'è nata questa vicenda? È nata al Gran premio, al dopo corsa del Gran premio di…?

Cereghini: Si riferisce al Gran premio di
Cecoslovacchia del 16 agosto 2003. Ora, appunto, in quell'occasione
sono andato in onda il sabato, giorno delle prove ufficiali, uno spot
della De Agostini in cui io pubblicizzavo questa iniziativa editoriale…

Abruzzo: Diciamo ad una certa ora del pomeriggio tu hai presentato questi modellini, mi pare…

Cereghini: Sì, era una iniziativa editoriale della De
Agostini, è un programma, cioè fascicoli settimanali (come sono
specializzati su questo De Agostini) e allegato al fascicolo dei
pezzettini di una motocicletta con motore a scoppio: finita la raccolta
l'utente si montava il suo modellino di motore, molto interessante
perché è il primo radiocomandato con motore a scoppio, quindi una cosa
anche tecnicamente molto interessante. Quindi il sabato è andato in
onda questo minispot, durante le prove ufficiali dell'evento, cioè del
Gran premio di Cecoslovacchia, anzi di Repubblica Ceca. La domenica,
durante la gara, durante le gare, è andato in onda ancora lo spot e
anche alcune telepromozioni sempre riferite…

Abruzzo: Questo intorno a una certa ora, verso le due, verso le tre…

Cereghini: Questo, sì adesso gli orari precisi non me li ricordo…

Abruzzo: I dibattiti, diciamo, li hai fatti dopo…

Cereghini: Sì, finito l'evento ho iniziato il mio programma
"Fuori giri" nel quale non è andato in onda né spot, né telepromozioni,
naturalmente.

Abruzzo: Bene.

Cereghini: Ecco. Ora, niente! Io tengo a precisare che voi mi
contestate o comunque mi rimproverate un'iniziativa giudicata – beh,
sono tanti i rilievi che mi muovete ma ce n'è uno in particolare che mi
pare sia l'unico nel quale posso ritrovarmi – e cioè mi rimproverate di
avere preso una iniziativa pubblicitaria incompatibile con la dignità
professionale. Benissimo, questa è forse la vostra opinione, ma io
ritenevo, e tuttora ritengo, che in questa iniziativa non ci fosse
alcuna incompatibilità con la dignità professionale. Mi spiego meglio.
Nel corso di questi vent'anni di collaborazione con Mediaset tante
volte mi è stato proposto di fare telepromozioni ma ho sempre rifiutato
perché in quel caso trovavo una precisa incompatibilità. Per esempio
perché mi si chiedeva di fare telepromozioni per una casa
motociclistica e allora le ho rifiutate perché la mia autonomia, che
considero importantissima e ho perseguito per trentacinque anni, era in
gioco e non se n'è parlato nemmeno, così pure mi sono state proposte
telepromozioni per merceologie, per prodotti merceologici diversissimi
ma che mi sembravano poco dignitosi, poco vicini alla mia
professionalità. In questo caso, invece, l'indicativa mi era piaciuta
molto perché da un lato metteva in evidenza la mia competenza come
esperto di motociclette, dall'altro non mi metteva assolutamente in
gioco nel mercato perché non pubblicizzava una marca di moto o un
attore del mio settore motociclistico ma un editore (peraltro nemmeno
il mio, e dunque…), un editore che faceva un bellissimo oggetto, una
cosa che mi è piaciuta, che mi sembrava adattarsi perfettamente al mio
spirito di libertà e di indipendenza, alla mia competenza, alla mia
autonomia; e come tale ho accettato. Si è risolto in una sola
occasione, dunque non era una serie di uscite, si è risolto lì in quel
weekend del 16, 15 o 16 agosto ed è definito lì. Dunque mi è sembrato
insomma una cosa non solo non lesiva ma anche bella, cioè mi era
sembrata allora bella e continuo a ritenerla bella, adatta a me e che
non ledeva in nessun modo né l'autonomia né l'indipendenza né la
dignità professionale. Ripeto, l'ho accolta volentieri proprio perché
mi sembrava tagliata molto bene su misura, non soltanto per la mia
figura ma anche per quello che io voglio fare, insomma, nella mia
visione della professione. Altre volte invece ho rifiutato proprio
perché non erano tali, non erano così. Questo è tutto, se volete fare
qualche domanda in più, ma insomma questo è il mio punto di vista.

Gullotta: Signori del collegio, il signor Cereghini, il
vostro collega Cereghini ha bene espresso il suo punto di vista che
coincide perfettamente con il mio, lo voglio illustrare semplicemente
sotto il profilo diciamo più giuridico visto che questa è la parte che
mi tocca, anche facendo riferimento a quello che voi stessi dite nella
raccomandata del 28 giugno 2004. Gli si contesta di avere violato
l'articolo 13 della legge 327 del '91 in quanto la pubblicità non deve
far ricorso né visivamente, né oralmente a persone che presentano –
l'accentuazione è mia –"regolarmente" i telegiornali e le rubriche di
attualità. Allora io richiamo la vostra attenzione intanto su questo
"regolarmente" e la trasmissione che lui segue, che non è poi quella
che lui presenta, che non è quella de quo, perché quella è un'altra ancora, è una trasmissione che si fa, questa che si chiama "Fuori giri" solo alla fine…

Abruzzo: Avvocato, non vorrei sbagliare,  ma questa
contestazione era nell'avviso, poi l’abbiamo tolta.... in sede di
apertura del procedimento.

Cereghini: Ah, benissimo, allora di questa non parliamo. Allora non ne parliamo più.

Gullotta: Benissimo, allora perché questa effettivamente era
estranea al nostro caso perché, come vi dico, serve comunque per
illustrarle la cosa, non si tratta di una trasmissione che lui segue,
né presenta. È chiaro che quando si parla dell'immagine e della
commistione confusiva che può essere rappresentata dal fatto che si è
"servitori di due padroni", può succedere per ipotesi che io sia al
tempo stesso qualcuno che presenta o partecipa alla trasmissione e che
nel frattempo, diciamo, tra una pausa e l'altra, faccio della
pubblicità a qualche prodotto. Vedo che voi per esempio avete fatto
riferimento nella contestazione originaria "Ah! Non hai tenuto conto –
gli si dice – dei nostri orientamenti precedenti", io vi voglio
ricordare semplicemente due casi in cui voi siete intervenuti, diciamo,
censurando il comportamento del giornalista che è il caso Vanali e il
caso Mosca (non li sto illustrando perché probabilmente voi vi
ricorderete i casi). Ora, in quei casi, nel caso Vanali si diceva …(ININTELLIGIBILE)…
sanzioni del Consiglio voi dicevate, tra l'altro, "Rilevare l'esistenza
di una precisa strategia secondo la quale la pubblicità deve
presentarsi come informazione, cioè con il volto e la firma dei
giornalisti – concludendo – che non c'è niente di meglio –
ironicamente) – che far recitare lo spot pubblicitario a un giornalista
che lavora con il suo volto e il suo nome all'interno della
trasmissione stessa finendo questa strategia con l'inquinare la figura
del giornalista professionista" che era il caso Vanali. Nel caso Mosca
si dice "In quell'occasione Mosca partecipa alla trasmissione di
Biscardi come giornalista, a un certo punto compare lo spot di MZ,
sempre con Mosca protagonista, rendendo ancora più subdola come sembra
la commistione di informazione e pubblicità". Qui abbiamo un caso,
secondo me abbastanza chiaro, di commistione confusiva: Sono una
persona che in quel momento è giornalista  e che
l'ascoltatore-consumatore può intendere che in quel momento da
giornalista, con la stessa competenza che esprimo nella trasmissione a
tale proposito, io adesso ti faccio fare questo acquisto e tu mi devi
credere perché te lo dico ex autoritate, diciamo. Qui lo
capisco. Noi dobbiamo quindi tenere conto di quello che succede: la sua
presentazione di questo prodotto è una presentazione che avviene in
occasione, in questa sola e unica occasione, di un prodotto – e veniamo
qui alla parte che riguarda l'autonomia – di un prodotto che non è il
prodotto che è specifico della sua come dire professionalità
specializzata. Forse voi non lo sapete, il vostro collega è stato anche
un campione di motociclette e quindi è chiaro, lui è una persona
competente per avere provato su se stesso e per essere un giornalista
specializzato. Sta forse pubblicizzando una moto dicendo «Signori, ve
lo dico io che sono un corridore e che sono giornalista, comprate (che
so io) la Yamaha al posto della Honda»? Uno può dire «No, amico, tu
questo scherzo non lo puoi fare, non è pulito perché tu confondi, fai
il gioco delle tre tavolette, giochi su due tavoli». No, lui sta
dicendo «Guardate che c'è una casa editrice che pubblica dei fascicoli
che fa una macchinetta che per me è molto carina». Vi diceva «È davvero
molto carina perché è proprio la prima». Perde l'autonomia nei
confronti di questa casa editrice? Mah! È un rapporto insussistente,
avviene solamente in quell'occasione.

Signor consigliere, il presidente l'ha fermata mentre lei chiedeva –
e io, a me non può impedire di rivolgermi delle domande, presidente – e
quindi mi rivolgo la domanda che lei stava per rivolgere al mio
assistito, vostro collega: «Lei pensa che un giornalista non perda la
faccia quando si mette a fare pubblicità?», se posso interpretare quel
genere di domanda e comunque quella che io rivolgo a me stesso. O si
dice che c'è un divieto assoluto e generale che dice "Il giornalista
non può fare pubblicità" e allora non riesco a spiegarmi perché il
Comitato permanente del Consiglio d'Europa nell'interpretazione
autentica dell'articolo 13.4 della legge 91 secondo la quale "Il
divieto di apparire come testimonial si applica esclusivamente
ai giornalisti che conducono un telegiornale e le rubriche di
approfondimento e di analisi delle notizie e di attualità politica".
Cioè voi avete una norma che lo dice. Vi parlo chiaro che il cliente
non mi senta: se io mi mettessi a fare pubblicità di una toga l'Ordine
mi caccia perché per noi è assoluta questa cosa, noi non lo possiamo
fare. Voi avete addirittura una norma che interpreta la possibilità che
avete dicendo "purché tu non lo faccia in questo contesto". E allora ci
dobbiamo parlare chiaro. O c'è una norma che dice "il giornalista non
può fare pubblicità" oppure come il presidente diceva – a proposito dei
proscioglimenti che ci sono stati in altri casi – bisogna distinguere
(come diceva all'inizio) caso per caso. Qui abbiamo il caso di una
persona che pubblicizza non una motocicletta ma una pubblicazione
giornalistica che contiene pezzettini per fare questo assemblaggio di
questa motocicletta, che non lo fa nella sua trasmissione, che lo fa
una volta sola. Se censurate questa cosa, alla fine dite chiaro «Non
fate pubblicità perché questa è vietata» ma questo vorrebbe dire dare
al Consiglio una capacità normativa che, e una autorità normativa che
non ha. I consiglio può interpretare in modo evolutivo e protettivo
rispetto all'Ordine e ai suoi iscritti ma non può arrivare sin là. Se
le norme dovranno cambiare, se il Consiglio riterrà che si sta
manifestando, non certo per questo caso, ma un trend pericoloso perché
i giornalisti vengono coinvolti (ai medici l'han detto chiaro: «Basta,
voi non potete più». Cioè ai medici è stato fatto, c'è una norma che lo
dice: il medico non può fare pubblicità di farmaci o cose del genere.
Hanno fatto la norma ad hoc). Qui la norma non c'è, potete essere
d'accordo o non d'accordo, ma noi non possiamo, voi non potete, anche
per voi stessi perché voi stessi siete iscritti all'Ordine di cui siete
consiglieri, lasciare la situazione così nel vago in modo che il
giornalista non sappia più come si deve regolare. Cosa vi ha detto il
mio assistito? Vi ha detto «Mi hanno offerto delle altre cose nella mia
vita, ho sempre detto di no perché quelle non erano dignitose. Io non
dico che, che so io – (gli chiedevo prima un consiglio) – che il
"Grillo" è meglio del "Ciao" perché questo sarebbe una cosa che io non
posso, capisco che non posso fare (la mia dignità), io sarei
strumentalizzato e perderei la mia autonomia. Non solo, io non farei
mai una cosa nell'ambito della mia trasmissione». Notate bene che poi
la sua trasmissione non è neanche di quelle, come vi dicevo, che ha la
caratteristica della regolarità perché la sua trasmissione, come vi ho
detto, c'è solamente quando ci sono delle gare). E allora in queste
condizioni se lui non poteva fare quello che ha fatto, allora nessuno
può fare più pubblicità. Se questo è quello che noi auspichiamo
dobbiamo promuovere una norma in questo senso, finché le cose sono come
queste, quelle che sono, in un caso come questo va decisamente lasciato
libero da ogni carico deontologico e anzi, secondo me, la vostra
motivazione potrebbe essere un'ottima occasione per fare di nuovo il
punto per dare indicazioni ai giornalisti che possa essere di questo
tenore. Il giornalista deve assolutamente evitare che la propria
competenza professionale venga messa al servizio di chicchessia perché
venga illuso il consumatore che il prodotto che egli sta in quel
momento glorificando lo fa in quanto giornalista e non in quanto testimonial
pubblicitario. Questo deve essere impedito. In casi come questo, dove
questo fatto deve avvenire la cosa è lecita finché ci sarà un divieto
più generale per quello che riguarda la pubblicità da parte dei
giornalisti.

Nigro: Posso dire una cosa all'avvocato? Potrebbe rileggermi quella cosa del Consiglio d'Europa perché mi sembra che…?

Abruzzo: Ma ce la può lasciare...

Gullotta: Sì, ma ho letto la norma…

Nigro: No, quella frase che ha detto…

Gullotta: Sì, allora gliela dico. Allora…

Gullotta (segue) …questa norma mi serve per dire che non esiste un divieto di fare la pubblicità per un giornalista.

__________: …(VOCE FUORI CAMPO - ININTELLIGIBILE)… per cui il
Consiglio d'Europa secondo (…) quello che fa il telegiornale, finito il
telegiornale un'ora dopo faccio la pubblicità…

Abruzzo: No, no, no…

Gullotta: No, non la può fare, non la può fare. Quello non la può fare. Ma la sua trasmissione non rientra…

Abruzzo: Ma c'è anche la regola che nei telegiornali non si può trasmettere pubblicità. Attenzione!

Gullotta: Eh?

Abruzzo: C'è anche una regola di legge che nei telegiornali non ci può stare pubblicità Gullotta: …(ININTELLIGIBILE)… delle notizie di attualità politica, attenzione, "notizie di attualità politica". Questa è "notizie, notizie, sì…

__________: Ma quello che voglio dire è che per la proprietà
transitiva così come lei mi dice che un conduttore di telegiornale
anche fuori dall'orario del telegiornale non può fare pubblicità, allo
stesso modo il conduttore di una trasmissione di approfondimento, di
notizie, siano sportive e quant'altro, anche fuori dall'orario non può
fare…

3. Conclusioni
La legge professionale detta
vincoli fondamentali per l'attività giornalistica, impegnando il
giornalista a essere e ad apparire corretto. La  “Carta dei doveri”
vieta “ai giornalisti di intraprendere iniziative pubblicitarie incompatibili con l'autonomia professionale”. L’articolo 1 del Contratto nazionale di lavoro giornalistica (che ha assunto forza di legge con il Dpr n. 153/1961) recita: “La
legge su «Ordinamento della professione giornalistica» del 3 febbraio
1963, n. 69 garantisce l'autonomia professionale dei giornalisti e
fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che
«è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e
di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a
tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il
rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri
imposti dalla lealtà e dalla buona fede».
Ne discende che
l’autonomia professionale sia ancorata agli articoli 2 e 48 della legge
professionale – quegli articoli che fissano i parametri deontologici –
e anche alla  “Carta dei doveri” del 1993, che, rispetto alla legge
professionale, assume le vesti di casistica.

In breve gli articoli 2 e 48 formano un ombrello ampio che contiene
i precetti della Carta i quali, quindi, derivano dalla legge
professionale. Il rafforzamento del rapporto di fiducia tra i
giornalisti e i lettori/radiotelespettatori è un perno del sistema
giuridico dei doveri da osservare da parte di chi esercita, come ha
osservato più volte la Corte costituzionale,  un’attività
d’informazione di rilevanza pubblica e di pubblico interesse come
quella dei giornalisti. («In assenza di
tipizzazione dei comportamenti illeciti sul piano disciplinare, la
rilevanza deontologica dei comportamenti del giornalista va
teleologicamente valutata in rapporto all'obbligo di comportarsi in
modo conforme al decoro ed alla dignità professionale e tale da non
compromettere la propria reputazione o la dignità dell'Ordine sancito
dall'art. 48 1. n. 69 del 1963 nonché al dovere di lealtà e buona fede
ed all'obbligo di promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi,
la cooperazione tra giornalisti ed editori e la fiducia tra la stampa
ed i lettori sanciti dall'art. 2 della legge medesima»
(App. Milano, 18 luglio 1996; Foro It., 1997, I, 919)”).

Il Consiglio  nell’affermare la colpevolezza di Cereghini sottolinea
che ha  già affermato in un’altra vicenda che esiste a livello di varie
aziende editoriali una strategia precisa secondo la quale la pubblicità
deve presentarsi come informazione, cioè con il volto e la firma dei
giornalisti. Si punta a collocare il messaggio pubblicitario in maniera
sempre più diretta all'interno dell'informazione o accanto a una
trasmissione popolare; gli spot in questo caso andavano in onda durante
la trasmissione del  Gran Premio seguita subito dalla trasmissione (“Fuori Giri”
) di Cereghini: così il volto dell’attore pubblicitario e quello del
giornalista erano contigui con il rischio di essere percepiti come un
tutt’uno. Non c'è niente di meglio che far recitare lo spot
pubblicitario a  una giornalista, che lavora con il suo volto e il suo
nome.  Questa strategia finisce per inquinare la figura del
giornalista. La nuova frontiera della pubblicità, che sta invadendo
l'informazione, mette in discussione l'autonomia professionale del
giornalista con ricadute lesive sull’immagine del giornalista,
dell’Ordine  e della professione. Enrico Cereghini “recita” in
un contesto commerciale e mercantile, gettando un’ombra sulla sua
indipendenza. La confusione dei ruoli crea quel clima negativo che 
limita l’autonomia professionale, perché  elimina il confine morale tra
informazione e pubblicità. Cereghini – ex campione di motociclismo e
personaggio autorevole - ha affermato che  la sua attività di “attore
pubblicitario”   non sia  “incompatibile con la dignità
professionale. Mi spiego meglio. Nel corso di questi vent'anni di
collaborazione con Mediaset  tante volte mi è stato proposto di fare
telepromozioni ma ho sempre rifiutato perché in quel caso trovavo una
precisa incompatibilità”.
Cereghini  con queste parole dimostra di
non percepire i confini deontologici dell’attività giornalistica. Il
Consiglio  ritiene che il  giornalista debba assolutamente evitare che
la propria competenza professionale venga messa al servizio di
chicchessia. Il giornalista non può fare il testimonial  pubblicitario;  

PQM

il Consiglio  dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, valutati
i fatti e tenuto conto del comportamento leale tenuto dall’incolpato,

 delibera

di sanzionare con l’avvertimento (articolo 52 legge n. 69/1963) il
giornalista pubblicista Enrico Cereghini, che viene richiamato
all'osservanza dei suoi doveri fissati negli articoli 2 e  48 della
legge professionale.

Avverso la presente deliberazione (notificata ai controinteressati
ex legge n. 241/1990) può essere presentato (dall’interessato e dal
Procuratore generale della Repubblica) ricorso al Consiglio nazionale
dell'Ordine dei Giornalisti (Lungotevere dei Cenci 8, 00186 Roma) ai
sensi dell'articolo 60 della legge n. 69/1963 nel termine di 30 giorni
dalla notifica del provvedimento stesso e secondo le modalità fissate
dagli artt. 59, 60, e 61 del Dpr 4 febbraio 1965 n. 115.

 Il presidente dell’OgL-estensore
      (prof. Francesco Abruzzo)