CASSAZIONE: MULTE PESANTI ALLE TV
CHE MANDANO IN ONDA SPOT HARD.
VIETATA TRASMISSIONE DI
PROGRAMMI CHE NUOCCIONO
ALLO SVILUPPO PSICHICO-MORALE DEI MINORI
Roma, 13 marzo 2007. Multe pesanti
per le tv che mandano in onda spot hard. Le promette la Cassazione che
ricorda come l'art. 15 della legge 223 del '90 stabilisce che "è
vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo
psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuite
o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati
su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità". In questo
modo, la Seconda sezione civile ha accolto il ricorso dell'Autorità
Garante delle Comunicazioni che si era opposta all'annullamento, da
parte del Tribunale di Milano, della sanzione di 10 mila euro inflitta
alla Rete A per avere mandato in onda "tramissioni in ore notturne di
spot che promozionavano l'uso di linee telefoniche erotiche contenenti
scene di natura pornografica".
per le tv che mandano in onda spot hard. Le promette la Cassazione che
ricorda come l'art. 15 della legge 223 del '90 stabilisce che "è
vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo
psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuite
o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati
su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità". In questo
modo, la Seconda sezione civile ha accolto il ricorso dell'Autorità
Garante delle Comunicazioni che si era opposta all'annullamento, da
parte del Tribunale di Milano, della sanzione di 10 mila euro inflitta
alla Rete A per avere mandato in onda "tramissioni in ore notturne di
spot che promozionavano l'uso di linee telefoniche erotiche contenenti
scene di natura pornografica".
Il Tribunale, come ricostruisce la sentenza 5749, aveva annullato
la sanzione sulla base del fatto che il giudice non aveva applicato la
norma specifica per la pubblicità, bensì quella più generale che vieta
la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico
e morale dei minori. Ma la Suprema Corte non l'ha pensata allo stesso
modo e ha sottolineato che giustamente era stato contestato l'illecito
in base all'articolo che tutela lo sviluppo psichico dei minori.
Infatti, "in tema di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e
privato - scrivono i supremi giudici -, la trasmissione di spot
pubblicitari contenenti scene pornografiche integra l'illecito
amministrativo" previsto dalla legge in questione "non sussistendo tra
tale norma e quella dettata in materia di pubblicità dall'art. 8 della
stessa legge il rapporto di specialità stabilito dall'art. 9 della
legge 689 del '91 nel caso in cui uno stesso fatto è punito da una
pluralità di disposizioni" visto che "le norme in questione prevedono
distinte ed autonome ipotesi di illecito". (Dav/Pe/Adnkronos)
la sanzione sulla base del fatto che il giudice non aveva applicato la
norma specifica per la pubblicità, bensì quella più generale che vieta
la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico
e morale dei minori. Ma la Suprema Corte non l'ha pensata allo stesso
modo e ha sottolineato che giustamente era stato contestato l'illecito
in base all'articolo che tutela lo sviluppo psichico dei minori.
Infatti, "in tema di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e
privato - scrivono i supremi giudici -, la trasmissione di spot
pubblicitari contenenti scene pornografiche integra l'illecito
amministrativo" previsto dalla legge in questione "non sussistendo tra
tale norma e quella dettata in materia di pubblicità dall'art. 8 della
stessa legge il rapporto di specialità stabilito dall'art. 9 della
legge 689 del '91 nel caso in cui uno stesso fatto è punito da una
pluralità di disposizioni" visto che "le norme in questione prevedono
distinte ed autonome ipotesi di illecito". (Dav/Pe/Adnkronos)
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