L’ordinamento giuridico della Repubblica richiede un forte impegno
ai suoi destinatari, i cittadini, perché principi e valori vengano
rispettati dai poteri dello Stato. I principi e i valori, evocati in questo
saggio, non devono diventare… le grida manzoniane di …classica memoria.
Sistema televisivo pubblico e privato:
diritto dei cittadini all’informazione
e diritto dei giornalisti a informare,
dalla legge 103/1975 alla legge
112/2004 (“Gasparri”) e al Testo
unico della radiotelevisione
(Dlgs 177/2005),
tra Convenzioni internazionali
e sentenze della
Corte costituzionale
Indice
1. Premessa. Sistema radiotelevisivo, cittadini-utenti,
giornalisti e principi della Costituzione (nella rielaborazione della
Corte costituzionale) in tema di libertà di manifestazione del
pensiero.
2. L’articolo 3 della legge 112/2004 (“Gasparri”) e l’articolo 3
del Testo unico della radiotelevisione (Dlgs 177/2005) ampliano i
diritti dei cittadini-utenti e dei giornalisti, recuperando principi
elaborati dalla Corte costituzionale e presenti nelle Convenzioni
internazionali.
3. Le convenzioni e i patti internazionali rafforzano in Italia
la tutela dei diritti fondamentali della persona anche nel campo della
libertà di manifestazione del pensiero. La tutela dei minori.
4. Segreto professionale dei giornalisti, Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, sentenze “Goodwin” e “Roemen” della Corte di
Strasburgo.
5. Normativa richiamata.
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analisi di Franco Abruzzo / presidente dell’Ordine dei
Giornalisti della Lombardia, docente di “Diritto dell’informazione e
dell’editoria” all’Università degli Studi di Milano Bicocca e
all’Università Iulm di Milano.
1. Premessa. Sistema radiotelevisivo,
cittadini-utenti, giornalisti e principi della Costituzione (nella
rielaborazione della Corte costituzionale) in tema di libertà di
manifestazione del pensiero.
L’articolo 21 della Costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, afferma solennemente che
«tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non
può essere soggetta ad autorizzazioni o censure». L’unico limite esplicito è posto nelle manifestazioni (a stampa, di spettacolo o di qualsiasi altro genere) «contrarie al buon costume» rispetto alle quali «la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni».
La libertà di manifestazione del pensiero - in uno sforzo
interpretativo dell’articolo 21 - abbraccia oggi la libertà di
informazione, di espressione, di opinione, di stampa; la libertà e il
diritto di cronaca e di critica nonché il diritto dei cittadini
all’informazione. Nella sentenza 15 giugno 1972 n. 105 la Corte
costituzionale definisce espressamente il lato attivo della libertà di
manifestazione del pensiero come «libertà di dare e divulgare
notizie, opinioni, commenti» e il lato passivo come «interesse
generale, anch’esso indirettamente protetto dall’articolo 21, alla
informazione; il quale in un regime di libera democrazia, implica
pluralità di fonti di informazioni, libero accesso alle medesime,
assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla
circolazione delle notizie e delle idee ed implica altresì esclusione
di interventi dei pubblici poteri suscettibili di tradursi, anche
indirettamente, e contro le intenzioni, in forme di pressione per
indirizzare la stampa verso obiettivi predeterminati a preferenza di
altri”.
La Corte Costituzionale e, sia pure con tappe successive, ha riconosciuto dal 1965 in poi:
a) la natura “coessenziale“ dell'articolo 21 rispetto al regime di libertà garantito dalla Costituzione, cioè il carattere di “cardine“
che tale norma riveste rispetto alla forma di “Repubblica democratica“
fissata dalla Carta costituzionale (sentenze n. 5/1965; n. 11 e
98/1968; n. 105/1972; n. 94/ 1977);
b) l'esistenza di un vero e proprio “diritto all'informazione“, come risvolto passivo della libertà di espressione (sentenze n. 105/1972; n. 225/1974; n. 94/1977; n. 112/1993).
c) la rilevanza pubblica o di pubblico interesse della
funzione svolta da chi professionalmente sia chiamato a esercitare
un'attività d'informazione giornalistica (sentenze n. 11 e 98/1968; n.
2/ 1977).
La Corte Costituzionale ha, infatti, affermato non soltanto il principio che i cittadini-utenti hanno diritto di ricevere informazioni, ma che essi hanno diritto a ricevere un’informazione completa, obiettiva, imparziale ed equilibrata.
Valori, questi, trasfusi dal legislatore nell’articolo 1 (II comma)
della legge n. 103/1975 e nell’articolo 1 (II comma) della legge n.
223/1990. La legge 103 afferma che “l'indipendenza, l'obiettività
e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel
rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi
fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo”. La legge 223 pone a base del sistema radiotelevisivo pubblico e privato “il
pluralismo, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità
dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni, tendenze
politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà
e dei diritti garantiti dalla Costituzione”.
Le linee-cardine fissate dalle sentenze della Consulta emesse dal
1960 in poi hanno trovato un’ampia conferma in nella fondamentale
sentenza 24 marzo 1993 n. 112, che dice: “.....la libertà di
manifestare il proprio pensiero ...ricomprende tanto il diritto di
informare quanto il diritto ad essere informati (v., ad esempio, sentt.
nn. 202 del 1976, 148 del 1981, 826 del 1988). L’art. 21....colloca la
predetta libertà tra i valori primari, assistiti dalla clausola
dell’inviolabilità (art. 2 Cost.), i quali, in ragione del loro
contenuto, in linea generale si traducono direttamente e immediatamente
in diritti soggettivi dell’individuo di carattere assoluto. Tuttavia,
l’attuazione di tali valori fondamentali nei rapporti della vita
comporta una serie di relativizzazioni, alcune delle quali derivano da
precisi vincoli di ordine costituzionale, altre da particolari
fisionomie della realtà nella quale quei valori sono chiamati ad
attuarsi. Sotto il primo profilo, questa Corte ha da tempo affermato
che il “diritto all'informazione” va determinato e qualificato in
riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla
Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su
una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso
la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale. Di
qui deriva l'imperativo costituzionale che il “diritto
all'informazione” garantito dall'art. 21 sia qualificato e
caratterizzato:
a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie
- che comporta, fra l'altro, il vincolo al legislatore di impedire la
formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso nel sistema
radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse - in modo
tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le
sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e
orientamenti culturali contrastanti;
b) dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti;
c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata;
d) dal rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori”.
Il “diritto all'informazione” dei cittadini-utenti del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato garantito dall'art. 21 Cost., è
qualificato e caratterizzato:
a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie
- che comporta, fra l'altro, il vincolo al legislatore di impedire la
formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso nel sistema
radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse - in modo
tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le
sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e
orientamenti culturali contrastanti;
b) dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti;
c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata;
d) dal rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori”.
I punti b, c e d riguardano sul rovescio i giornalisti, vincolati dalla Corte costituzionale
b) all'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti;
c) alla completezza,dalla correttezza e alla continuità dell'attività di informazione erogata;
d) al rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori.
2. L’articolo 3 della legge 112/2004 (“Gasparri”) e l’articolo 3
del Testo unico della radiotelevisione (Dlgs 177/2005) ampliano i
diritti dei cittadini-utenti e dei giornalisti, recuperando principi
elaborati dalla Corte costituzionale e presenti nelle Convenzioni
internazionali.
E’ indubbio che l’articolo 3 (Principi fondamentali) della legge 112/2004 (“Gasparri”), come l’articolo 3 (Principi fondamentali)
del Dlgs 177/2005, allarghino i diritti dei cittadini-utenti e dei
giornalisti, recuperando principi elaborati dalla Corte costituzionale
e presenti nelle Convenzioni internazionali. Dice l’articolo 3 della
“Gasparri”: “Sono princìpi fondamentali del sistema
radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di
comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione
di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere
o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere,
l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità
dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze
politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle
diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a
livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti,
in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela
del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e
morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto
comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento
italiano e dalle leggi statali e regionali”. Le stesse parole sono utilizzate dall’articolo 3 (Principi fondamentali) del Dlgs 177/2005 (Testo unico della radiotelevisione). “Sono
princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della
libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la
tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la
libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o
idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la
lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse
opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la
salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale,
artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto
delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della
persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e
dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti
dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali
vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali)”.
Questi articoli assorbono sia il testo dell’articolo 1 della legge 103/1975 (“L'indipendenza,
l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e
culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione,
sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico
radiotelevisivo”) sia l’articolo 1 della legge 223/1990 (“Il
pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità
dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze
politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e
dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano i princìpi
fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il
concorso di soggetti pubblici e privati ai sensi della presente legge”). Le novità sono presenti in questi passaggi, che affermano:
a) “Sono princìpi fondamentali del sistema
radiotelevisivo …la tutela della libertà di espressione di ogni
individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere,
l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità
dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze
politiche”. Questa affermazione recupera il primo comma dell’articolo 10 della convenzione europea dei diritti dell’uomo (“Ogni
persona ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto
comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza
di pubbliche autorità e senza riguardo alla nazionalità”) e la sentenza n. 1/1981 della Corte costituzionale secondo la quale “il
rilievo costituzionale della libertà di cronaca (comprensiva della
acquisizione delle notizie) e della libertà di informazione quale
risvolto passivo della manifestazione del pensiero, nonché il ruolo
svolto dalla stampa come strumento essenziale di quelle libertà, che è,
a sua volta, cardine del regime di democrazia garantito dalla
Costituzione”.
b) “la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale”. Il riferimento è agli articoli 3 (uguaglianza), 6 (La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche) e 9 (La Repubblica …..tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione) della Costituzione.
c) “rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare
della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere,
della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del
minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle
norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi
statali e regionali”.
Pur dovendosi riconoscere (con la sentenza 1/1981 Corte Cost.) “il
rilievo costituzionale della libertà di cronaca (comprensiva della
acquisizione delle notizie) e della libertà di informazione quale
risvolto passivo della manifestazione del pensiero, nonché il ruolo
svolto dalla stampa come strumento essenziale di quelle libertà,
l'interesse protetto dall'art. 21 della Costituzione non può dirsi in
astratto superiore a quello parimenti fondamentale” e inviolabile
della dignità della persona (tutelato dall’articolo 2 Cost.). Anche
l’articolo 2 della legge professionale dei giornalisti (n. 69/1963)
afferma che la dignità della persona (“cuore della Costituzione”,
sentenza 293/2000 Corte cost.) è un limite all’esercizio del diritto
“insopprimibile” di cronaca e di critica. Secondo la Corte
costituzionale (che sul punto si è pronunciata con chiarezza con la
sentenza n. 86/1974) l’onore (comprensivo del decoro e della
reputazione) è tra i beni protetti e garantiti dalla carta
fondamentale, “in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana”.
3. Le convenzioni e i patti internazionali rafforzano in Italia la
tutela dei diritti fondamentali della persona anche nel campo della
libertà di manifestazione del pensiero. La tutela dei minori.
L’articolo 3 della legge 112/2004 (“Gasparri”) e l’articolo 3 del Dlgs 177/2005 (Testo unico della radiotelevisione) richiamano
“il rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità
della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e
dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti
dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali
vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali”.
Le convenzioni e i patti internazionali rafforzano in Italia la
tutela dei diritti fondamentali della persona anche nel campo della
libertà di manifestazione del pensiero.
La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,
approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea delle Nazioni Unite
(assemblea di cui l’Italia fa parte dal 1954), all’articolo 19 afferma: «Ogni
individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione
incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e
quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso
ogni mezzo e senza riguardo a frontiere».
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848) all’articolo 10 (Libertà di espressione) afferma:
«Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto
comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza
di pubbliche autorità e senza riguardo alla nazionalità. Il presente
articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di
autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di
televisione.
L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e
responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni,
restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che
costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la
sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica
sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati,
per la protezione della salute o della morale, per la protezione della
reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di
informazioni riservate o per garantire l'autorità e l’imparzialità del
potere giudiziario».
Il Patto internazionale di New York sui diritti civili e politici (firmato il 19 dicembre 1966 e ratificato con la legge 25 ottobre 1977 n. 881) all’articolo 19 afferma: «Ogni
individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto
comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e
idee di ogni genere, senza riguardo e frontiere, oralmente, per
iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso
qualsiasi altro mezzo di sua scelta. L’esercizio delle libertà previste
al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità
speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che,
però, devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere
necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b)
alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico,
della sanità o della morale pubblica».
La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (legge 27 maggio 1991 n. 176) all’articolo 13 afferma: «Il fanciullo ha
diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la
libertà di ricercare, di ricevere o di divulgare informazioni ed idee
di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale
scritta, stampata od artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del
fanciullo». L’articolo 16 della Convenzione afferma inoltre che “nessun fanciullo può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata” (sono le parole precise dell’articolo 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo).
L’articolo 3 della legge 112 e del Test unico, quindi, tutela i
minori in linea con la sentenza 112/1993 della Corte costituzionale,
che ha vincolato i giornalisti al rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori.
Dei minori parla esplicitamente il comma 1 dell’articolo 10 (Tutela
dei minori nella programmazione televisiva) della legge n. 112/2004
(“Gasparri”), che impegna “1e emittenti televisive a osservare le
disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori
approvato il 29 novembre 2002”, mentre il comma 8 dello stesso articolo
aggiunge un nuovo principio all’articolo 114 (comma 6) del Codice di
procedura penale: “È altresì vietata la pubblicazione di elementi
che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione
dei suddetti minorenni“. Il diritto di cronaca, quindi, non abbraccia la pubblicazione di notizie e immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore.
Negli anni 2003/2004 la tutela dei minori è stata al centro
dell’attività del Parlamento. L’articolo 50 del Dlgs 196/2003 (Testo
unico sui dati personali), richiamato l’articolo 13 del Dpr n.
448/1988, contiene “il divieto di pubblicazione e divulgazione con
qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire
l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di
coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari
in materie diverse da quella penale”. Questa norma si aggiunge all’articolo 7 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (meglio noto come Codice deontologico sulla privacy previsto
dall’articolo 25 della legge n. 675/1996). L’articolo 7 del Codice –
che assorbe le Carte di Trevisio - specifica che “la tutela della
personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della
notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente
reati”. Oggi il Codice è l’Allegato A del Dlgs n. 196/2003 o
Testo unico sulla privacy (che ne parla all’articolo 139). In sostanza
vince l’articolo 16 della Convenzione di New York sui diritti del
fanciullo, quando afferma che “nessun fanciullo può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata” (sono le parole precise dell’articolo 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo).
In sintesi il principio che ogni persona abbia il diritto di
manifestare liberamente il suo pensiero con ogni mezzo stabilito dal
legislatore costituzionale italiano cammina di pari passo con il «diritto
alla libertà di espressione» («diritto che comprende la libertà di
opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee
senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorità») sancito dall’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. L’articolo 10 della Convenzione, mutuato dall’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, è stato ampliato successivamente dall’articolo 19 del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici il quale stabilisce: <...Ogni
individuo ha il diritto della libertà di espressione; tale diritto
comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e
idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per
iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo a sua scelta>.
Queste enunciazioni formano un intreccio di rango costituzionale. Non
sfugga la rilevanza dell’inserimento, attraverso leggi ordinarie,
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del Patto di New York relativo ai diritti civili e politici nell’ordinamento giuridico dello Stato: il diritto di «cercare, ricevere e diffondere informazioni attraverso la stampa» figura esplicitamente nel nostro ordinamento e allarga la sfera del «diritto di manifestare il pensiero»
tutelata dall’articolo 21 della Costituzione. Si tratta di un crescendo
di affermazioni e riconoscimenti che, partendo dalla solenne
dichiarazione dell’articolo 21 della nostra Costituzione, passando
attraverso le interpretazioni e le applicazioni della legislazione
ordinaria e delle sentenze emesse da Corti di giustizia (tra le quali spicca la Corte europea dei diritti dell’uomo)
di ogni ordine e grado, tornano all’articolo 21 citato disegnandone con
estrema chiarezza i contenuti anche nei confronti della attività
dell’Ordine dei giornalisti il quale «organizza coloro che per professione manifestano il pensiero» (sentenza n. 11/1968 della Corte Costituzionale): “Se
la libertà di informazione e di critica è insopprimibile, bisogna
convenire che quel precetto, più che il contenuto di un semplice
diritto, descrive la funzione stessa del libero giornalista: è il
venir meno ad essa, giammai l'esercitarla che può compromettere
quel decoro e quella dignità sui quali l'Ordine è chiamato a vigilare” (Corte cost., sentenza 11/1968) .
Quando parliamo della libertà di informazione parliamo, quindi, di
libertà di espressione e di opinione, di libertà di cronaca e di
critica, valori di tutti
i cittadini di una Nazione ma che trovano il momento più esaltante nel
giornalismo e nella professione giornalistica. I giornalisti si pongono
come mediatori intellettuali tra i fatti che accadono e i cittadini che
leggono, ascoltano o vedono le immagini sul piccolo schermo. La libertà
di informazione è il perno di ogni altra libertà riconosciuta dalla
Costituzione. Tale dottrina trova il suo retroterra storico
nell’articolo 11 nella “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” del 26 agosto 1789. L’articolo 11 di quella prima Carta riconosce che
«la libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei
diritti più preziosi dell’uomo. Ogni cittadino può dunque parlare,
scrivere, stampare liberamente salvo a rispondere dell’abuso di questa
libertà nei casi determinati dalla legge». Ed è noto il peso che ha
avuto la norma rivoluzionaria francese nella nascita di una
informazione politica anche nel nostro Paese.
La storia dell’Italia unita, in tema di libertà di stampa, parte
con l’articolo 28 dello Statuto Albertino, emanato da Carlo Alberto il
4 marzo del 1848. La norma, dalla formulazione generale, stabilisce che “la stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi”.
Il virgolettato traduce sostanzialmente l’articolo 11 della
Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo della Francia
rivoluzionaria del 1789. E’ una svolta, che nasconde la debolezza
legata al carattere flessibile dello Statuto. Le Camere potranno
utilizzare una sorta di delega in bianco per “reprimere gli abusi”
nell’esercizio della dichiarata libertà. Questa disciplina dovrà fare i
conti con le leggi di pubblica sicurezza del 1859, 1865, 1889, che, con
vari mezzi, limitavano incisivamente nei fatti quella libertà sancita
in via di principio. Allo Statuto segue il regio decreto n° 695, meglio
noto come Editto Albertino sulla Stampa. L’articolo 1 dell’Editto
affermava che “La manifestazione del pensiero per mezzo
della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico, atto a riprodurre
segni figurativi, è libera: quindi ogni pubblicazione di stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili è permessa con che si osservino le norme seguenti…”.
Oggi la libertà di manifestazione del pensiero viaggia sulla stessa
lunghezza d’onda di altri valori alti della Costituzione repubblicana
(l’onore e l’identità della persona, l’obbligo per il giornalista di
informare in maniera corretta). Resta inteso, infatti, che «perché
la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore possa
considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca, e non comporti
responsabilità civile per violazione del diritto all’onore, devono
ricorrere tre condizioni: 1) utilità sociale dell’informazione; 2)
verità oggettiva, o anche soltanto putativa purché frutto di diligente
lavoro di ricerca; 3) forma civile dell’esposizione dei fatti e della
loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e
sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta» (Cassazione penale, sentenza n. 5259/1984). Con la sentenza n. 2113/1997 la Cassazione penale chiede inoltre «la
corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati,
secondo il principio della verità: quest’ultimo comporta l’obbligo del
giornalista (come quello dello storico) dell’accertamento della verità
della notizia e il controllo dell’attendibilità della fonte». Il giornalista deve ubbidire a questa regola fissata dalla sua legge professionale: «E’
diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di
critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede». «Oltre all'obbligo del rispetto della verità sostanziale dei fatti
con l'osservanza dei doveri di lealtà e di buona fede, il giornalista,
nel suo comportamento oltre ad essere, deve anche apparire conforme a
tale regola, perché su di essa si fonda il rapporto di fiducia tra i
lettori e la stampa» (App. Milano, 18 luglio 1996; Riviste: Foro Padano, 1996, I, 330, n. Brovelli; Foro It., 1997, I, 938).
4. Segreto professionale dei giornalisti, Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, sentenze “Goodwin” e “Roemen” della Corte di
Strasburgo.
La Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (legge 4 agosto 1955 n.
848) con l’articolo 10, come riferito, tutela espressamente le fonti
dei giornalisti, stabilendo il diritto a “ricevere” notizie. Lo
ha spiegato la Corte dei diritti dell’Uomo di Strasburgo con la
sentenza che ha al centro il caso del giornalista inglese William
Goodwin (Corte europea diritti dell’Uomo 27 marzo 1996, Goodwin c. Regno Unito, v. Tabloid n. 1/2000 n. Peron). La Corte di Strasburgo, con sentenza 27 marzo 1996, muovendo dal principio che ad ogni giornalista deve essere riconosciuto il diritto di ricercare le notizie, ha ritenuto che “di
tale diritto fosse logico e conseguente corollario anche il diritto
alla protezione delle fonti giornalistiche, fondando tale assunto sul
presupposto che l’assenza di tale protezione potrebbe dissuadere le
fonti non ufficiali dal fornire notizie importanti al giornalista, con
la conseguenza che questi correrebbe il rischio di rimanere del tutto
ignaro di informazioni che potrebbero rivestire un interesse generale
per la collettività”. Questa sentenza della Corte di Strasburgo è l’altra faccia di una sentenza (la n. 11/1968) della nostra Corte costituzionale:
“Se la libertà di informazione e di critica è insopprimibile, bisogna
convenire che quel precetto, più che il contenuto di un semplice
diritto, descrive la funzione stessa del libero giornalista: è il
venir meno ad essa, giammai l'esercitarla che può compromettere
quel decoro e quella dignità sui quali l'Ordine è chiamato a vigilare”.
La decisione del caso “Goodwin” è particolarmente interessante
anche perché ha concorso a dissipare i dubbi nascenti da una
interpretazione letterale dell’articolo 10 della Convenzione, che si
limita a specificare che la libertà di espressione comprende sia il
diritto passivo a ricevere delle informazioni sia il diritto attivo di
fornirle, senza, però, che sia menzionato il diritto del giornalista di
cercare e procurarsi notizie tramite proprie fonti di informazioni.
Tale lacuna aveva, difatti, sollevato il quesito - attualmente sciolto
dalla Corte – che quest’ultimo diritto non rientrasse nell’ambito del
diritto alla libertà e pertanto non fosse ricompreso nell’ambito della
sua tutela. Ma del resto la tendenza espressa dalla Corte con tale
decisione trova ulteriore conferma e riscontro con le tendenze espresse
al riguardo dallo stesso Parlamento Europeo, il quale – in una risoluzione del 18 gennaio 1994 sulla segretezza delle fonti d’informazione dei giornalisti - ha dichiarato che “il
diritto alla segretezza delle fonti di informazioni dei giornalisti
contribuisce in modo significativo a una migliore e più completa
informazione dei cittadini e che tale diritto influisce di fatto anche
sulla trasparenza del processo decisionale”. In sintesi il segreto
professionale è indispensabile sia nello svolgimento della professione
giornalistica che nell’esercizio del diritto di ogni cittadino a
ricevere informazioni, mentre per contro le uniche eccezioni
ammissibili devono essere ragionevoli e in ogni caso limitate, poiché “il mancato rispetto del segreto professionale limita in modo indiretto lo stesso diritto all’informazione”.
L’ordinamento europeo peraltro impedisce ai giudici nazionali di
ordinare perquisizioni negli uffici e nelle abitazioni dei giornalisti
nonché nelle “dimore” dei loro avvocati a caccia di prove sulle fonti
confidenziali dei cronisti: “La libertà d'espressione costituisce
uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, e le garanzie
da concedere alla stampa rivestono un'importanza particolare. La
protezione delle fonti giornalistiche è uno dei pilastri della libertà
di stampa. L'assenza di una tale protezione potrebbe dissuadere le
fonti giornalistiche dall'aiutare la stampa a informare il pubblico su
questioni d'interesse generale. Di conseguenza, la stampa potrebbe
essere meno in grado di svolgere il suo ruolo indispensabile di “cane
da guardia“ e il suo atteggiamento nel fornire informazioni precise e
affidabili potrebbe risultare ridotto”. Questi sono i principi
sanciti nella sentenza “Roemen” 25 febbraio 2003 (Procedimento n.
51772/99) della quarta sezione della Corte europea dei diritti
dell’uomo. Il segreto professionale dei giornalisti, come riferito, è
tutelato solennemente dall’articolo 10 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, mentre l’articolo 8 della stessa Convenzione
protegge il domicilio dei legali.
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5. Normativa richiamata
Legge 103/1975. TITOLO I. Del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva. Articolo 1 (II comma).
L'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze
politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite
dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del
servizio pubblico radiotelevisivo.
Legge 223/1990. Articolo 1. Princìpi generali.
1. La diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata
con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse
generale.
2. Il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità
dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze
politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e
dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano i princìpi
fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il
concorso di soggetti pubblici e privati ai sensi della presente legge.
Legge 112/2004. Articolo 3. (Princìpi fondamentali)
1. Sono princìpi fondamentali del sistema
radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di
comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione
di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere
o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere,
l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità
dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze
politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle
diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a
livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti,
in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela
del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e
morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto
comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento
italiano e dalle leggi statali e regionali.
Dlgs 177/2005. Articolo 3 (Principi fondamentali).
1. Sono princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo la
garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione
radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni
individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere,
l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità
dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze
politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle
diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a
livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti,
in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela
del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e
morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto
comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento
italiano e dalle leggi statali e regionali.
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