Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale nella legge n. 155/2005


Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale nella legge n. 155/2005
I soldati potranno
perquisire
e fermare sospetti

Sono legge “le nuove misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionali”.
L’Aula di Montecitorio, il 30 luglio, ha infatti convertito in legge il
decreto con le modifiche introdotte dal Senato. Il 1° agosto la legge
è  stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (porta il n. 155). Tra le
novità figurano la possibilità di perquisire e fermare persone
sospette affidata ai soldati impegnati in compiti di vigilanza
antiterrorismo, ma senza poteri di polizia giudiziaria; l’inasprimento
delle pene per chi indossa (in luogo pubblico) chador, burqa, caschi
integrali, o altri ''elementi che coprano integralmente il volto” e la
soppressione dell'articolo 16 del testo iniziale del decreto che
affidava al ministro della Giustizia l'autorizzazione a procedere per i
reati di terrorismo. Tra gli elementi centrali rivisti dall'aula anche
la delimitazione della portata dei colloqui investigativi in materia di
terrorismo. Modifiche nelle norme sulle espulsioni amministrative e in
materia di intercettazioni (autorizzazione non più dal Pg della
Cassazione ma affidata ai Pg presso la Corte d'Appello). Ecco, in
sintesi, i contenuti della nuova legge.

I SOLDATI POTRANNO PERQUISIRE E FERMARE SOSPETTI - I soldati impegnati in compiti di vigilanza antiterrorismo potranno procedere a perquisizioni e al fermo di sospetti.  

NO A CHADOR E BURQA IN LUOGHI PUBBLICI - La norma rende piu'
severa la legge 152 del 1975 che proibisce di circolare in luoghi
pubblici con il viso coperto: la pena passa da 6 mesi-1 anno a 1-2
anni, l'ammenda da 1000 a 2000 euro.

COLLOQUI INVESTIGATIVI - I sospettati di
terrorismo possono essere tenuti in un primo colloquio con gli
inquirenti senza che sia chiamato un avvocato difensore. Possono farlo
i responsabili provinciali delle forze dell'ordine o gli ufficiali
purché delegati dai livelli centrali.  PERMESSI SOGGIORNO PER I COLLABORATORI
- Può essere rilasciato uno speciale permesso di soggiorno agli
stranieri che collaborano con la giustizia e la cui permanenza nel
territorio dello Stato sia utile ai fini dell’attività investigativa.
ESPULSIONI. Su ordine del ministro dell'Interno, il prefetto può
disporre espulsioni amministrative di extracomunitari sospettati di
terrorismo. Resta fermo il diritto dell'interessato ad adire le vie
legali in Italia, ma dopo l'esecuzione dell'espulsione.

INTERNET E TELEFONINI - Gli acquirenti di
una tessera telefonica dovranno presentare un documento di
identificazione, e i tabulati dovranno essere conservati più a lungo. I
dati sui traffici Internet dovranno essere conservati dalle società'
che offrono servizi di rete.

INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - Possono
essere disposte dal procuratore della Corte d'Appello competente e non
più dal procuratore generale della Corte di Cassazione.

UNITA' ANTITERRORISMO. Deve essere costituita presso il ministero dell'Interno da unità investigative interforze formate da esperti di vari corpi

IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSO DNA - Si può procedere al prelievo di saliva o capelli di un sospetto per arrivare all'identificazione attraverso il Dna.

DELITTO DI TERRORISMO- Viene introdotto
il nuovo reato di terrorismo per chi tenta il reclutamento e
l'addestramento con obiettivi di creare il terrore. Lo stesso accade
per chi diffonde il know-how per attività terroristica.

LEGGE 31 luglio 2005, n. 155 (in G.U. n. 177 del 1° agosto 2005)
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale.

Articolo 1. (Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo)

1. All’articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della
Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri competenti per lo
svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali
di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale
e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo,
a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile
di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli
internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei
delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell’ordine democratico.“;

b) al comma 2, le parole: “Al personale di polizia indicato nel
comma 1“ sono sostituite dalle seguenti: “Al personale di polizia
indicato nei commi 1 e 1-bis“.

 

Articolo 2. (Permessi di soggiorno a fini investigativi)

1. Anche fuori dei casi di cui al Capo II del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e di cui all’articolo 18 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato:
“decreto legislativo n. 286 del 1998“, e in deroga a quanto previsto
dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel
corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell’ordine democratico, vi è l’esigenza
di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero
che abbia offerto all’autorità giudiziaria o agli organi di polizia una
collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3
dell’articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 il questore,
autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno
provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi
informativi e di sicurezza, ovvero quando ne è richiesto dal
procuratore della Repubblica, rilascia allo straniero uno speciale
permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali
periodi.

2. Con la segnalazione di cui al comma 1 sono comunicati al questore
gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi
indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo
offerto dallo straniero.

3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo
può essere rinnovato per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica.
Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello
stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica, dagli altri organi
di cui al comma 1 o comunque accertate dal questore ovvero quando
vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni dei commi 5 e 6 dell’articolo 18 del decreto legislativo
n. 286 del 1998.

5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza
per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici
alla vita o all’incolumità delle persone o per la concreta riduzione
delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi, ovvero
per identificare i responsabili di atti di terrorismo, allo straniero
può essere concessa con le stesse modalità di cui al comma 1 la carta
di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 9 del
decreto legislativo n. 286 del 1998.

 

Articolo 3. (Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo)

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 1,
del decreto legislativo n. 286 del 1998 il Ministro dell’interno o, su
sua delega, il prefetto può disporre l’espulsione dello straniero
appartenente ad una delle categorie di cui all’articolo 18 della legge
22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di
ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in
qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche
internazionali.

 

2. Nei casi di cui al comma 1, l’espulsione è eseguita
immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in
deroga alle disposizioni del comma 3 dell’articolo 13 del decreto
legislativo n. 286 del 1998, concernenti l’esecuzione dell’espulsione
dello straniero sottoposto a procedimento penale, e di quelle di cui al
comma 5-bis del medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di
espulsione di cui al comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo
n. 286 del 1998.

3. Il prefetto può altresì omettere, sospendere o revocare il
provvedimento di espulsione di cui all’articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il
Ministro dell’interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio
del permesso di soggiorno di cui all’articolo 2 del presente decreto,
ovvero quando sia necessario per l’acquisizione di notizie concernenti
la prevenzione di attività terroristiche, ovvero per la prosecuzione
delle indagini o delle attività informative dirette alla individuazione
o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalità di
terrorismo.

4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 è ammesso
ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio. Il
ricorso giurisdizionale in nessun caso può sospendere l’esecuzione del
provvedimento.

4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al
comma 1, adottati dal Ministro dell’interno, o su sua delega, non è
ammessa la sospensione dell’esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi
dell’artiolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, o dell’articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n.
642

5. Quando nel corso dell’esame dei ricorsi di cui al comma 4 e di
quelli di cui all’articolo 13, comma 11, del decreto legislativo n. 286
del 1998 la decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali
sussiste il segreto d’indagine o il segreto di Stato, il procedimento è
sospeso fino a quando l’atto o i contenuti essenziali dello stesso non
possono essere comunicati al tribunale amministrativo. Qualora la
sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il
tribunale amministrativo può fissare un termine entro il quale
l’amministrazione è tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o
a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il
tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.

7. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 3-sexies è abrogato.

 

Articolo 4. (Nuove norme per il potenziamento dell’attività informativa)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori
dei Servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere l’autorizzazione per
svolgere le attività di cui all’articolo 226 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute
indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di
eversione dell’ordinamento costituzionale.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore
generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova il
soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia
determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di
prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 226 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

 

Articolo 5. (Unità antiterrorismo)

1. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria
conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravità, il Ministro
dell’interno costituisce apposite unità investigative interforze,
formate da esperti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle
Forze di polizia, individuati secondo criteri di specifica competenza
tecnico-professionale, definendo le risorse, i mezzi e le altre
attrezzature occorrenti, nell’ambito delle risorse finanziarie
disponibili.

 

2. Quando procede a indagini per delitti di cui al comma 1, il
pubblico ministero si avvale di regola delle Unità investigative
interforze di cui al medesimo comma.

 

Articolo 6. (Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2007, è sospesa l’applicazione delle disposizioni
di legge, di regolamento o dell’autorità amministrativa che prescrivono
o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o
telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi
comunque i contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle
informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi nonché,
qualora disponibili, dei servizi, debbono essere conservati fino al 31
dicembre 2007 dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte
salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione
ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti
dall’articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente
decreto, salvo l’esercizio dell’azione penale per i reati comunque
perseguibili.

2. All’articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1º agosto 2003,
n. 259, le parole: “dell’attivazione del servizio“ sono sostituite
dalle seguenti: “al momento dell’attivazione del servizio, al momento
della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda
elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie
misure affinché venga garantita l’acquisizione dei dati anagrafici
riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e
della riproduzione del documento presentato dall’acquirente ed
assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti“.

3. All’articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “al traffico telefonico“, sono
inserite le seguenti: “, inclusi quelli concernenti le chiamate senza
risposta,“;

b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “,
mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico
telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono
conservati dal fornitore per sei mesi“;

c) al comma 2, dopo le parole: “al traffico telefonico“, sono
inserite le seguenti: “, inclusi quelli concernenti le chiamate senza
risposta,“;

d) al comma 2, dopo le parole: “per ulteriori ventiquattro mesi“,
sono inserite le seguenti: “e quelli relativi al traffico telematico,
esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per
ulteriori sei mesi“;

e) al comma 3, le parole: “giudice su istanza del pubblico ministero
o“ sono sostituite dalle seguenti: “pubblico ministero anche su
istanza“;

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere
che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il
pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al
traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato
immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice
competente per il rilascio dell’autorizzazione in via ordinaria. Il
giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla
convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero
non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono
essere utilizzati.“

4. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti le
modalità ed i tempi di attuazione della previsione di cui al comma 3,
lettere a), b), c) e d), del presente articolo anche in relazione alla
determinazione e allocazione dei relativi costi, con esclusione,
comunque, di oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 7. (Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet)

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio
o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a
disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali
utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la
licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola
installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati
esclusivamente alla telefonia vocale.

2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la
licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.

3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni
dall’inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le
disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo
III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti in
materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi.
Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259, nonché le attribuzioni degli enti locali in materia.

4. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da
adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che
il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività
di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle
operazioni dell’utente e per l’archiviazione dei relativi dati, anche
in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 122 e dal comma 3
dell’articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici
riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano
postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero
punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.

5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di
procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il
controllo sull’osservanza del decreto di cui al comma 4 e l’accesso ai
relativi dati sono effettuati dall’organo del Ministero dell’interno
preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.

 

Articolo 7 bis. (Sicurezza telematica).

1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e di
sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, l’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la
regolarità dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di
protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di
interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell’interno,
operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite
convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per la prevenzione e
repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del
terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia
giudiziaria appartenenti all’organo di cui al comma 1 possono svolgere
le attività di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18
ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all’articolo 226 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a
richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi
indicati

 

Articolo 8. (Integrazione della disciplina amministrativa e delle attività concernenti l’uso di esplosivi)

1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal
relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, il Ministro dell’interno, per specifiche esigenze di
pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, può disporre,
con proprio decreto, speciali limiti o condizioni all’importazione,
commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione
elettrica a bassa e media intensità e degli altri esplosivi di 2ª e 3ª
categoria.

2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1 possono essere
disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi
internazionali o di intese internazionali cui l’Italia abbia aderito.

3. All’articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e
previo nulla osta del questore della provincia in cui l’interessato
risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le
circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca
delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.“.

4. La revoca del nulla osta disposta ai sensi dell’articolo 163,
comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 112 del 1998, come
modificato dal comma 3 del presente articolo, è comunicata al comune
che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.

5. Dopo l’articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è inserito il seguente:

“Art. 2-bis. 1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni
di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni in
qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica sulla preparazione
o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi
chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri
congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con la reclusione da uno a sei anni.“.

 

Articolo 9. (Integrazione della disciplina amministrativa dell’attività di volo)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 731 del codice della
navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, dalla legge 25 marzo
1985, n. 106, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento
concernenti le attività di volo, esclusi i voli commerciali, ed il
conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti, attestati o altre forme
di certificazione, ovvero licenze o altre abilitazioni aeronautiche, il
Ministro dell’interno può disporre, con proprio decreto, che, per
ragioni di sicurezza, il rilascio dei titoli abilitativi civili
comunque denominati e l’ammissione alle attività di addestramento
pratico siano subordinati per un periodo determinato, non inferiore a
sei mesi e non superiore a due anni, al nulla osta preventivo del
questore, volto a verificare l’insussistenza nei confronti degli
interessati, di controindicazioni agli effetti della tutela dell’ordine
e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.

2. Il Ministro dell’interno, per gravi motivi di ordine e sicurezza
pubblica, può altresì disporre che l’attività di volo che ha luogo,
origine o destinazione nel territorio dello Stato, da parte di chi sia
già in possesso di titoli abilitanti all’esercizio dell’attività di
volo rilasciati da organismi esteri o internazionali riconosciuti
dall’ordinamento nazionale, sia subordinata al rilascio di nulla osta
da parte del questore del luogo in cui l’attività stessa è svolta in
via prevalente o ha origine o destinazione.

3. Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo
dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito
il rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle
abilitazioni, delle autorizzazioni e di ogni altro titolo previsto
dall’ordinamento per l’esercizio delle attività di volo, nonché
l’inefficacia nel territorio dello Stato di analoghi titoli rilasciati
in altri Paesi.

 

Articolo 9-bis. (Prevenzione antiterroristica negli aeroporti)

1. Anche allo scopo di completare i necessari interventi per la
sicurezza ai fini della prevenzione antiterroristica negli aeroporti,
l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad
utilizzare un importo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006 per far fronte a spese di investimento. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250, come rideterminata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, ferme restando le risorse finalizzate alla continuità
territoriale relative a Sicilia e Sardegna. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, gli
interventi da finanziare a valere sulle medesime risorse“.

 

Articolo 10. (Nuove norme sull’identificazione personale)

1. All’articolo 349 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito seguente:

“2-bis. Se gli accertamenti indicati dal
comma 2 comportano il prelievo il prelievo di capelli o saliva e manca
il consenso dell’interessato, la polizia giudiziaria procede al
prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto,
previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per
iscritto, del pubblico ministero.“.

2. All’articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: “non
oltre le dodici ore“, sono aggiunte le seguenti: “ovvero, previo avviso
anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel
caso che l’identificazione risulti particolarmente complessa oppure
occorra l’assistenza dell’autorità consolare o di un interprete, ed in
tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un
familiare o un convivente.

3. All’articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale, dopo le
parole: “da un imputato all’autorità giudiziaria“, sono inserite le
seguenti: “o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità
o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini“.

4. Dopo l’articolo 497 del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 497-bis. - (Possesso e fabbricazione di
documenti di identificazione falsi). – Chiunque è trovato in possesso
di un documento falso valido per l’espatrio è punito con la reclusione
da uno a quattro anni. La pena di cui al primo comma è aumentata da un
terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso,
ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale“.

4-bis. Il secondo comma dell’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

“Il contravventore è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro“.

4-ter. Al comma 3 dell’articolo 354 del codice di procedura penale,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Se gli accertamenti
comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le
disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 349.“;

4-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 349
del codice di procedura penale si osservano anche per le procedure di
identificazione di cui all’articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.
191.

 

Articolo 11. (Permesso di soggiorno elettronico)

1. Il comma 8 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

“8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
all’articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia
avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da
approvare con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, in attuazione del
regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002,
riguardante l’adozione di un modello uniforme per i permessi di
soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di
soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti
modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di
identità e gli altri documenti elettronici, dall’articolo 36 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.“.

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non possono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Articolo 12. (Verifica delle identità e dei precedenti giudiziari dell’imputato)

1. Dopo l’articolo 66 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

“Art. 66-bis. - (Verifica dei procedimenti a carico dell’imputato).
– 1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la
persona sottoposta alle indagini o l’imputato è stato segnalato, anche
sotto diverso nome, all’autorità giudiziaria quale autore di un reato
commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si
procede, sono eseguite le comunicazioni all’autorità giudiziaria
competente ai fini dell’applicazione della legge penale.“.

 

Articolo 13. (Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo)

1. All’articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura
penale, le parole: “non inferiore nel minimo a cinque anni o nel
massimo a dieci anni“ sono sostituite dalle seguenti: “non inferiore
nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni“.

2. All’articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di
identificazione falso previsti dall’articolo 497-bis del codice
penale.“.

3. All’articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o di un
delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell’ordine democratico“;

b) al comma 3, le parole: “specifici elementi che rendano fondato il
pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga“ sono sostituite dalle
seguenti: “specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi,
che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla
fuga“.

 

Articolo 14. (Nuove norme in materia di misure di prevenzione)

1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Se l’inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni
inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di
soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed
è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza.“.

2. Il primo comma dell’articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, è abrogato.

3. All’articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona
risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la
notificazione della proposta il questore può imporre all’interessato il
divieto di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre
1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo
periodo, e quinto del medesimo articolo 4.“.

4. L’articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 5. - 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l’inosservanza concerne
l’allontanamento abusivo dal luogo in cui è disposto l’obbligo del
soggiorno, la pena è della reclusione da due a cinque anni.“.

5. All’articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“In ogni caso si procede d’ufficio e quando i delitti di cui al
primo comma, per i quali è consentito l’arresto in flagranza, sono
commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia
giudiziaria può procedere all’arresto anche fuori dei casi di
flagranza.“.

6. Nel decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e successive
modificazioni, dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:

“Art. 1-bis. - (Congelamento dei beni). – 1. Quando sulla base delle
informazioni acquisite a norma dell’articolo 1 sussistono sufficienti
elementi per formulare al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite
o ad altro organismo internazionale competente proposte per disporre il
congelamento di fondi o di risorse economiche, quali definiti dal
regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e
successive modificazioni, e sussiste il rischio che i fondi o le
risorse possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati
per il finanziamento di attività terroristiche, il presidente del
Comitato di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione al procuratore
della Repubblica competente ai sensi dell’articolo 2 della legge 31
maggio 1965, n. 575.“.

7. All’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

“Le disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga all’articolo
14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell’articolo 22 della
presente legge possono essere altresì applicate alle persone fisiche e
giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o
ad altro organismo internazionale competente per disporre il
congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati
elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi,
occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o
attività terroristiche, anche internazionali.“.

 

Articolo 15. (Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo)

1. Dopo l’articolo 270-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:

“Art. 270-quater. - (Arruolamento con
finalità di terrorismo anche internazionale). – Chiunque, al di fuori
dei casi di cui all’articolo 270-bis, arruola una o più persone per il
compimento atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici
essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno
Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito
con la reclusione da sette a quindici anni.

Art. 270-quinquies. - (Addestramento ad
attività con finalità di terrorismo anche internazionale). – Chiunque,
al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, addestra o comunque
fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali
esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o
batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o
metodo per il compimento atti di violenza ovvero di sabotaggio di
servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se
rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo
internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La
stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.“.

Art. 270-sexies. - (Condotte con finalità di
terrorismo). – 1. Sono considerate con finalità di terrorismo le
condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave
danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute
allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici
o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere
un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche
fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di
un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite
terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o
altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia.“

1-bis. All’articolo 414 del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

“Fuori dei casi di cui all’articolo 302, se
l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti
di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della
metà““.

 

Articolo 16.soppresso

 

Articolo 17. (Norme sull’impiego della polizia giudiziaria)

1. All’articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nei procedimenti con
detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può
disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla
Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con
l’osservanza delle norme del presente titolo“;

b) il comma 2-ter è abrogato.

2. All’articolo 151 del codice di procedura penale il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle
indagini preliminari sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, ovvero
dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o
provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o
è tenuta ad eseguire.“.

3. All’articolo 59, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le
parole: “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti
a eseguire i compiti a essi affidati“ sono inserite le seguenti:
“inerenti alle funzioni di cui all’articolo 55, comma 1“.

4. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 20 la rubrica è sostituita dalla seguente: “Citazione a giudizio“ e il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il pubblico ministero cita l’imputato davanti al giudice di pace.“;

b) all’articolo 20, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal pubblico ministero o dall’assistente giudiziario.

4. La citazione è notificata, a cura dell’ufficiale giudiziario,
all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni
prima della data dell’udienza.“;

c) all’articolo 49, la rubrica è sostituita dalla seguente:

“Citazione a giudizio“;

d) all’articolo 50, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) nell’udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice
procuratori onorari addetti all’ufficio, da personale in quiescenza da
non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le
funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in
giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di
specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;“.

5. All’articolo 72, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la lettera a) è sostituita
dalla seguente: “a) nell’udienza dibattimentale, da uditori giudiziari,
da vice procuratori onorari addetti all’ufficio, da personale in
quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia
svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati
in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale
di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16
del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;“.

5-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 4 e 5, il personale in
quiescenza non può in nessun caso essere considerato quale richiamato
in servizio.

6. Per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall’articolo
407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura
penale non si applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo e rimane ferma la disciplina vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.

 

Articolo 18. (Servizi di vigilanza che non richiedono l’impiego di personale delle forze di polizia)

1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell’autorità di
pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorità
eventualmente competenti, è consentito l’affidamento a guardie giurate
dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza
sussidiaria nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei
relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie
metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché
nell’ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento
non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di
appartenenti alle Forze di polizia.

2. Il Ministro dell’interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce
con proprio decreto le condizioni e le modalità per l’affidamento dei
servizi predetti, nonché i requisiti dei soggetti concessionari, con
particolare riferimento all’addestramento del personale impiegato, alla
disponibilità di idonei mezzi di protezione individuale per il
personale stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni
disposizione di legge o regolamento in materia, incluse le
caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione
eventualmente adoperate, così da assicurare la contemporanea
realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del rispetto
della dignità della persona.

3. soppresso

3-bis. Per interventi a carico dello Stato per favorire l’attuazione
del presente articolo è istituito un fondo pari a 1.500.000 euro a
decorrere dall’anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

 

Art. 18-bis. (Impiego della forza pubblica)

1. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128,
dopo il primo periodo è inserito il seguente: “In casi eccezionali di
necessità e urgenza si applicano le disposizioni dell’articolo 4 della
legge 22 maggio 1975, n. 152“.

 

Art. 18-ter. (Misure per la sicurezza dei XX Giochi olimpici invernali)

1. Al fine di implementare le misure di sicurezza dei siti olimpici
in occasione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, il Ministero
dell’interno dispone l’adozione da parte del Comitato organizzatore dei
Giochi stessi di idonee attrezzature di sicurezza attiva e passiva,
atte a prevenire turbamenti e atti contro la pubblica incolumità e ne
garantisce l’impiego attraverso le forze dell’ordine. Le attrezzature
stesse saranno acquisite dal Comitato sulla base delle prescrizioni del
Ministero.

2. Al fine di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 9,8 milioni
di euro per l’anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero“.

 Articolo 19. (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.