COMUNICATO 9 febbrario 2007
Da dove nasce il diritto all'iscrizione
nell'elenco pubblicisti dell'Albo.
“L’Ordine professionale ha sempre
ritenuto, attraverso il Tariffario,
l’attività giornalistica svolta all’interno
degli Uffici stampa una delle tipologie
in cui si estrinseca la professione. La
stessa è da tutelare come tutte le altre”
(passo ripreso dalla delibera 9. 6. 2003).
La natura giornalistica del lavoro
degli Uffici stampa è affermata
peraltro dallo Statuto della Fnsi.
PRESTAZIONI PROFESSIONALI GIORNALISTICHE NEI QUOTIDIANI, NEI PERIODICI,
ANCHE TELEMATICI, NELLE AGENZIE, NELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE E
NEGLI UFFICI STAMPA
minimi, al netto delle contribuzioni previdenziali, per le prestazioni
professionali autonome dei giornalisti (locatio operis) non regolate
dal contratto collettivo di lavoro perché non comportanti
subordinazione anche se costituenti cessioni di diritto d'autore.
fisse continuative da addetto stampa, portavoce e collaboratore
professionale di uffici stampa pubblici e privati senza vincolo di
orario e di presenza
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1)
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Su base annuale
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€
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35.571,00
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2)
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Su base semestrale
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€
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17.766,00
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1)
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Per una manifestazione a carattere regionale
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€
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4.993,00
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2)
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Per una manifestazione a carattere nazionale
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€
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7.284,00
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per manifestazione di breve durata con adeguato lavoro preparatorio
redazionale, contatti con la stampa, redazione comunicati,
organizzazione conferenza stampa e incontri di lavoro
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1)
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Manifestazione della durata sino a 5 giorni
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€
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8.665,00
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2)
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Manifestazione della durata sino a 10 giorni
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€
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11.456,00
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Al giorno
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€
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427,00
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1)
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Fino a due cartelle (25 righe a 60 battute l’una)
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€
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153,00
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2)
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Oltre le due cartelle e fino a cinque
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€
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247,00
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Dice l’articolo 1 (IV comma) della legge n. 69/1963: <Sono
pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale
e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi>.
domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri
1), 2) e 4) del primo comma dell'art. 31, anche dai giornali e
periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni.
Consiglio nazionale si avvale, in sede consultiva o referente, delle
seguenti commissioni:
- con riferimento all'attività di studio in funzione dei compiti di cui
alla lettera a) dell'art. 20 della legge - sulle iniziative dirette
alla tutela delle attribuzioni, della dignità e dell'esercizio della
professione, alla salvaguardia della libertà di stampa ed alla determinazione degli onorari, diritti e relative tariffe;
pubblicisti, la documentazione prevista dall'art. 35 della legge deve
contenere elementi circa l'effettivo svolgimento dell'attivita
giornalistica nell'ultimo biennio.
richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito
all'esercizio dell'attività giornalistica da parte degli interessati.
conto i principi codificati e presenti nella delibera 9 giugno 2003 del
Consiglio nazionale:
dall’Ordine professionale una delle tipologie in cui si estrinseca la
professione ed è pertanto da tutelare come tutte le altre;
dell’art. 41 della legge 3 febbraio 1963 n. 69, l’attività
professionale in seno agli uffici stampa è stata ritenuta, ai fini del
mantenimento del titolo di giornalista, equivalente a quella svolta nei
quotidiani, nelle agenzie di informazione, nei periodici e nel servizio
giornalistico radiotelevisivo;
Dpr 115/1965 (Regolamento di esecuzione della legge 3.2.1963 n. 69)
consente a chi non è in grado di allegare i giornali e periodici
previsti dall’art.35 della legge istitutiva di comprovare con “ogni documentazione” la
concreta ed effettiva attività svolta. La documentazione può
comprendere press book, comunicati, schede informative, articoli di
presentazione, etc. La certificazione può essere fatta d’ufficio
dall’Ordine regionale sulla base di prove documentali e testimoniali.
Per quanto riguarda gli addetti agli Uffici stampa privati gli
“scritti” (di cui parla l’articolo 35 della legge 69/1963) possono
essere benissimo anche i comunicati diretti ai mass media. Secondo lo
Zingarelli, per “scritto” si intende “qualunque notazione, espressione, comunicazione e sim. realizzara tramite la scrittura”.
giornalistica del lavoro degli uffici stampa è affermata peraltro dallo
Statuto della Fnsi che lo definisce di competenza esclusiva dei
giornalisti iscritti negli elenchi dell’Albo. Il Cnlg si applica, dice
l’articolo 1, anche ai giornalisti degli uffici stampa “comunque collegati ad aziende editoriali”.
giornalistico negli Uffici stampa pubblici è addirittura tutelato dalla
legge 150/2000 e dal Dpr 422/2001. Negli Uffici stampa pubblici possono
lavorare soltanto i giornalisti.
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