LE FONTI GIURIDICHE DEL GIORNALISMO
La professione giornalistica
nell’ordinamento giuridico
italiano e dell’Unione europea
(L’incipit è nella legge n. 406
del 9 luglio 1908: l’articolo 4
cita per la prima volta
i giornalisti professionisti).
Ricerca di Franco Abruzzo
Dal 1908 (anno di nascita della Fnsi) ad
oggi l’ordinamento giuridico nazionale dedicato ai giornalisti e al
giornalismo si è arricchito di norme (anche comunitarie) che si possono
disporre così:
oggi l’ordinamento giuridico nazionale dedicato ai giornalisti e al
giornalismo si è arricchito di norme (anche comunitarie) che si possono
disporre così:
1) Costituzione della Repubblica (entrata in vigore il 1° gennaio 1948): l’articolo 21 proclama la libertà di manifestazione del pensiero. L’articolo 33 (V comma) prevede l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio professionale.
L’articolo 21 della Costituzione italiana afferma solennemente che
«tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non
può essere soggetta ad autorizzazioni o censure». L’unico limite esplicito è posto nelle manifestazioni (a stampa, di spettacolo o di qualsiasi altro genere) «contrarie al buon costume» rispetto alle quali «la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni».
La libertà di manifestazione del pensiero - in uno sforzo
interpretativo dell’articolo 21 - abbraccia oggi la libertà di
informazione, di espressione, di opinione, di stampa; la libertà e il
diritto di cronaca e di critica nonché il diritto dei cittadini
all’informazione. Nella sentenza 15 giugno 1972 n. 105 la Corte
costituzionale definisce espressamente il lato attivo della libertà di
manifestazione del pensiero come «libertà di dare e divulgare
notizie, opinioni, commenti» e il lato passivo come «interesse
generale, anch’esso indirettamente protetto dall’articolo 21, alla
informazione; il quale in un regime di libera democrazia, implica
pluralità di fonti di informazioni, libero accesso alle medesime,
assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla
circolazione delle notizie e delle idee ed implica altresì esclusione
di interventi dei pubblici poteri suscettibili di tradursi, anche
indirettamente, e contro le intenzioni, in forme di pressione per
indirizzare la stampa verso obiettivi predeterminati a preferenza di
altri”.
«tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non
può essere soggetta ad autorizzazioni o censure». L’unico limite esplicito è posto nelle manifestazioni (a stampa, di spettacolo o di qualsiasi altro genere) «contrarie al buon costume» rispetto alle quali «la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni».
La libertà di manifestazione del pensiero - in uno sforzo
interpretativo dell’articolo 21 - abbraccia oggi la libertà di
informazione, di espressione, di opinione, di stampa; la libertà e il
diritto di cronaca e di critica nonché il diritto dei cittadini
all’informazione. Nella sentenza 15 giugno 1972 n. 105 la Corte
costituzionale definisce espressamente il lato attivo della libertà di
manifestazione del pensiero come «libertà di dare e divulgare
notizie, opinioni, commenti» e il lato passivo come «interesse
generale, anch’esso indirettamente protetto dall’articolo 21, alla
informazione; il quale in un regime di libera democrazia, implica
pluralità di fonti di informazioni, libero accesso alle medesime,
assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla
circolazione delle notizie e delle idee ed implica altresì esclusione
di interventi dei pubblici poteri suscettibili di tradursi, anche
indirettamente, e contro le intenzioni, in forme di pressione per
indirizzare la stampa verso obiettivi predeterminati a preferenza di
altri”.
La storia dell’Italia unita, in tema di libertà di stampa, parte con l’articolo 28 dello Statuto Albertino, emanato da Carlo Alberto il 4 marzo del 1848. La norma, dalla formulazione generale, stabilisce che “la stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi”. Il virgolettato traduce sostanzialmente l’articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo
della Francia rivoluzionaria del 1789. E’ una svolta, che nasconde la
debolezza legata al carattere flessibile dello Statuto. Le Camere
potranno utilizzare una sorta di delega in bianco per “reprimere gli abusi”
nell’esercizio della dichiarata libertà. Questa disciplina dovrà fare i
conti con le leggi di pubblica sicurezza del 1859, 1865, 1889, che, con
vari mezzi, limitavano incisivamente nei fatti quella libertà sancita
in via di principio. Allo Statuto segue il regio decreto n° 695, meglio noto come Editto Albertino sulla Stampa. L’articolo 1 dell’Editto affermava che “La manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico, atto a riprodurre segni figurativi, è libera: quindi ogni pubblicazione di stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili è permessa con che si osservino le norme seguenti…”.
della Francia rivoluzionaria del 1789. E’ una svolta, che nasconde la
debolezza legata al carattere flessibile dello Statuto. Le Camere
potranno utilizzare una sorta di delega in bianco per “reprimere gli abusi”
nell’esercizio della dichiarata libertà. Questa disciplina dovrà fare i
conti con le leggi di pubblica sicurezza del 1859, 1865, 1889, che, con
vari mezzi, limitavano incisivamente nei fatti quella libertà sancita
in via di principio. Allo Statuto segue il regio decreto n° 695, meglio noto come Editto Albertino sulla Stampa. L’articolo 1 dell’Editto affermava che “La manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico, atto a riprodurre segni figurativi, è libera: quindi ogni pubblicazione di stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili è permessa con che si osservino le norme seguenti…”.
La professione giornalistica, come
quella degli avvocati e dei medici, è nella Costituzione. L’Antitrust,
sbagliando, ha affermato che soltanto gli avvocati e i medici sono
nella Costituzione (con riferimento agli articoli 24 e 32, che parlano
del diritto di difesa e del diritto alla salute). Il secondo comma
dell’articolo 21 della Costituzione afferma che “la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. La stampa (intesa come giornalismo) è fatta, alimentata, progettata e creata dai giornalisti professionisti. “L'esperienza dimostra – come ha scritto la Corte costituzionale nella sentenza n. 11/1968 -
che il giornalismo, se si alimenta anche del
contributo di chi ad esso non si dedica professionalmente, vive
soprattutto attraverso l'opera quotidiana dei professionisti. Alla loro
libertà si connette, in un unico destino, la libertà
della stampa periodica, che a sua volta è condizione essenziale di quel
libero confronto di idee nel quale la democrazia affonda le sue radici
vitali”. La Costituzione e la Corte costituzionale disegnano,
quindi, una professione giornalistica come professione della libertà.
Il secondo comma dell’articolo 21 va incrociato con il quinto
comma dell’articolo 33 della Costituzione: “È prescritto un esame di Stato ...per l'abilitazione all'esercizio professionale”. La Repubblica, quindi, con l’esame di Stato garantisce i cittadini sull’idoneità dei giornalisti “all’esercizio professionale”, legando nel contempo, in maniera inscindibile, la stampa all’attività professionale dei giornalisti.
quella degli avvocati e dei medici, è nella Costituzione. L’Antitrust,
sbagliando, ha affermato che soltanto gli avvocati e i medici sono
nella Costituzione (con riferimento agli articoli 24 e 32, che parlano
del diritto di difesa e del diritto alla salute). Il secondo comma
dell’articolo 21 della Costituzione afferma che “la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. La stampa (intesa come giornalismo) è fatta, alimentata, progettata e creata dai giornalisti professionisti. “L'esperienza dimostra – come ha scritto la Corte costituzionale nella sentenza n. 11/1968 -
che il giornalismo, se si alimenta anche del
contributo di chi ad esso non si dedica professionalmente, vive
soprattutto attraverso l'opera quotidiana dei professionisti. Alla loro
libertà si connette, in un unico destino, la libertà
della stampa periodica, che a sua volta è condizione essenziale di quel
libero confronto di idee nel quale la democrazia affonda le sue radici
vitali”. La Costituzione e la Corte costituzionale disegnano,
quindi, una professione giornalistica come professione della libertà.
Il secondo comma dell’articolo 21 va incrociato con il quinto
comma dell’articolo 33 della Costituzione: “È prescritto un esame di Stato ...per l'abilitazione all'esercizio professionale”. La Repubblica, quindi, con l’esame di Stato garantisce i cittadini sull’idoneità dei giornalisti “all’esercizio professionale”, legando nel contempo, in maniera inscindibile, la stampa all’attività professionale dei giornalisti.
2) Codice civile (RD 16 marzo 1942 n.
262):l’articolo 2229 sulle professioni intellettuali demanda
l’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli Albi, la tenuta
degli Albi e il potere disciplinare alle associazioni professionali,
che, con riferimento al Decreto legislativo luogotenenziale n.
382/1944, sono gli Ordini professionali.
262):l’articolo 2229 sulle professioni intellettuali demanda
l’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli Albi, la tenuta
degli Albi e il potere disciplinare alle associazioni professionali,
che, con riferimento al Decreto legislativo luogotenenziale n.
382/1944, sono gli Ordini professionali.
3) Legge n. 406 del 9 luglio 1908: l’articolo 4 cita per la prima volta i giornalisti professionisti italiani in quanto tali.
4) Legge 31 dicembre 1925 n. 2307. L’articolo 7 prevede l’istituzione di un Ordine dei Giornalisti (mai, però, diventato operativo).
5) Legge 3 aprile 1926 n. 563: detta le norme
sull’organizzazione sindacale di tutte le professioni e sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. Nascono nel
1927 il Sindacato unico fascista dei giornalisti (al posto della Fnsi)
e i Sindacati regionali fascisti dei giornalisti
sull’organizzazione sindacale di tutte le professioni e sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. Nascono nel
1927 il Sindacato unico fascista dei giornalisti (al posto della Fnsi)
e i Sindacati regionali fascisti dei giornalisti
6) Regio Decreto 28 febbraio 1928 n. 384: istituisce
l’Albo professionale dei giornalisti presso ogni sindacato regionale
fascista dei giornalisti. Il Regio Decreto n. 384/1928 (con le
correzioni apportate dal Decreto n. 302/1944) è rimasto in vigore fino
al giugno 1965, quando, dopo l’approvazione del Regolamento di
esecuzione, è diventata operativa la legge del 1963 sull’ordinamento
della professione giornalistica.
l’Albo professionale dei giornalisti presso ogni sindacato regionale
fascista dei giornalisti. Il Regio Decreto n. 384/1928 (con le
correzioni apportate dal Decreto n. 302/1944) è rimasto in vigore fino
al giugno 1965, quando, dopo l’approvazione del Regolamento di
esecuzione, è diventata operativa la legge del 1963 sull’ordinamento
della professione giornalistica.
7) Regio Decreto 21 novembre 1929 n. 2291: prevede
la istituzione di una Scuola professionale per giornalisti debitamente
riconosciuta sostituiva del praticantato svolto nelle redazioni.
Funzionerà in Roma dal 1930 al 1933. Era frequentata (obbligatoriamente
per sei mesi e per gli insegnamenti tecnico-pratici) anche dagli
studenti della Facoltà di Scienze politiche a indirizzo giornalistico
dell’Università di Perugia. I laureati potevano iscriversi nell’Albo
dei giornalisti professionisti.
la istituzione di una Scuola professionale per giornalisti debitamente
riconosciuta sostituiva del praticantato svolto nelle redazioni.
Funzionerà in Roma dal 1930 al 1933. Era frequentata (obbligatoriamente
per sei mesi e per gli insegnamenti tecnico-pratici) anche dagli
studenti della Facoltà di Scienze politiche a indirizzo giornalistico
dell’Università di Perugia. I laureati potevano iscriversi nell’Albo
dei giornalisti professionisti.
8) Decreto Lgs. Lgt. 23 ottobre 1944 n. 302: abolita
l’organizzazione corporativa, si provvide ad affidare provvisoriamente
le funzioni della tenuta degli Albi dei giornalisti a una Commissione unica
con sede in Roma, nominata dal ministro di Grazia e Giustizia. La
Commissione aveva sub-commissioni presso ogni Associazione regionale
della stampa.
l’organizzazione corporativa, si provvide ad affidare provvisoriamente
le funzioni della tenuta degli Albi dei giornalisti a una Commissione unica
con sede in Roma, nominata dal ministro di Grazia e Giustizia. La
Commissione aveva sub-commissioni presso ogni Associazione regionale
della stampa.
9) Decreto Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382: detta
norme sui Consigli degli Ordini e collegi e sulle commissioni interne
professionali. L’articolo 26 preannuncia un decreto sui Consigli degli
Ordini e la Commissione centrale dei Giornalisti.
norme sui Consigli degli Ordini e collegi e sulle commissioni interne
professionali. L’articolo 26 preannuncia un decreto sui Consigli degli
Ordini e la Commissione centrale dei Giornalisti.
10) Legge sulla stampa 8 febbraio 1948 n. 47: fissa
la figura del direttore responsabile e del proprietario dei giornali e
dei periodici nonché le regole per la registrazione dei giornali e dei
periodici. Rende obbligatoria la rettifica, stabilisce le pene per il
reato di diffamazione e pone limiti alle pubblicazioni destinate
all’infanzia o all’adolescenza e alle pubblicazioni a contenuto
impressionante o raccapricciante.
la figura del direttore responsabile e del proprietario dei giornali e
dei periodici nonché le regole per la registrazione dei giornali e dei
periodici. Rende obbligatoria la rettifica, stabilisce le pene per il
reato di diffamazione e pone limiti alle pubblicazioni destinate
all’infanzia o all’adolescenza e alle pubblicazioni a contenuto
impressionante o raccapricciante.
11) Legge 20 dicembre 1951 n. 1564: la previdenza e
l’assistenza dei giornalisti professionisti è attuata dall’Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi) “Giovanni
Amendola”, già riconosciuto con Regio decreto 25 marzo 1926 n. 838.
L’Inpgi sostituisce a tutti gli effetti le corrispondenti forme di
previdenza e di assistenza obbligatorie garantite dall’Inps.
l’assistenza dei giornalisti professionisti è attuata dall’Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi) “Giovanni
Amendola”, già riconosciuto con Regio decreto 25 marzo 1926 n. 838.
L’Inpgi sostituisce a tutti gli effetti le corrispondenti forme di
previdenza e di assistenza obbligatorie garantite dall’Inps.
12) Dpr 16 gennaio 1961 n. 153: ha reso efficace erga omnes il Contratto nazionale di lavoro giornalistico 10 gennaio 1959.
13) Legge 3.2.1963 n. 69 sull’ordinamento della
professione di giornalista. E’ la legge che organizza, come le altre
professioni, la professione giornalistica con l’Ordine e l’Albo (diviso
negli elenchi dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti) secondo
quanto stabilisce l’articolo 2229 del Codice civile. L’Ordine è
delegato anche a organizzare l’esame di Stato (previsto dalla
Costituzione) per l’accesso alla professione. All’Albo è annesso un
Registro dei praticanti. ”. La legge 69/1963 è costituzionalmente legittima (sentenze 11 e 98/1968; 2/1971; 71/1991; 505/1995; 38/1997 della Corte costituzionale). L’articolo
2 fissa le regole deontologiche della professione sulle quali si fonda
l’autonomia della professione stessa (art. 1 del Cnlg). L’articolo 2
riconosce che “è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà
di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di
legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo
inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati
sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”. L'art. 48 (Procedimento disciplinare) della stessa legge prevede che “gli
iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano
colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali,
o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità
dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare”. Chi
viola i precetti richiamati finisce sotto procedimento disciplinare e
rischia di essere sanzionato con uno dei quattro provvedimenti previsti
dalla legge professionale (avvertimento, censura, sospensione da 2 a 12
mesi, radiazione).
professione di giornalista. E’ la legge che organizza, come le altre
professioni, la professione giornalistica con l’Ordine e l’Albo (diviso
negli elenchi dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti) secondo
quanto stabilisce l’articolo 2229 del Codice civile. L’Ordine è
delegato anche a organizzare l’esame di Stato (previsto dalla
Costituzione) per l’accesso alla professione. All’Albo è annesso un
Registro dei praticanti. ”. La legge 69/1963 è costituzionalmente legittima (sentenze 11 e 98/1968; 2/1971; 71/1991; 505/1995; 38/1997 della Corte costituzionale). L’articolo
2 fissa le regole deontologiche della professione sulle quali si fonda
l’autonomia della professione stessa (art. 1 del Cnlg). L’articolo 2
riconosce che “è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà
di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di
legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo
inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati
sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”. L'art. 48 (Procedimento disciplinare) della stessa legge prevede che “gli
iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano
colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali,
o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità
dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare”. Chi
viola i precetti richiamati finisce sotto procedimento disciplinare e
rischia di essere sanzionato con uno dei quattro provvedimenti previsti
dalla legge professionale (avvertimento, censura, sospensione da 2 a 12
mesi, radiazione).
14) Legge 20 ottobre 1964 n. 1039: detta una norma
transitoria sulla iscrizione nell’elenco dei professionisti dei
praticanti che abbiano compiuto i 18 mesi di tirocinio.
transitoria sulla iscrizione nell’elenco dei professionisti dei
praticanti che abbiano compiuto i 18 mesi di tirocinio.
15) Dpr n. 115/1965: è ilRegolamento per
l’esecuzione della legge 3.2.1963 n. 69 sulla professione
giornalistica. E’ stato aggiornato con i Dpr n. 212/1972; n. 649/1976 e
n. 384/1993. L’articolo 54 (II comma) del Dpr 384/1993 riconosce ai cittadini comunitari la facoltà di sostenere le prove di esame per l’abilitazione all’esercizio professionale nella propria lingua.
l’esecuzione della legge 3.2.1963 n. 69 sulla professione
giornalistica. E’ stato aggiornato con i Dpr n. 212/1972; n. 649/1976 e
n. 384/1993. L’articolo 54 (II comma) del Dpr 384/1993 riconosce ai cittadini comunitari la facoltà di sostenere le prove di esame per l’abilitazione all’esercizio professionale nella propria lingua.
16) Legge 10 giugno 1969 n. 308: regola l’iscrizione
dei giornalisti stranieri nell’elenco speciale di cui all’articolo 28
della legge professionale nonché la formazione dei collegi giudicanti
presso Tribunali e Corti di Appello. Tribunali e Corti d’Appello
saranno integrati da un professionista e da un pubblicista nominati in
numero doppio.
dei giornalisti stranieri nell’elenco speciale di cui all’articolo 28
della legge professionale nonché la formazione dei collegi giudicanti
presso Tribunali e Corti di Appello. Tribunali e Corti d’Appello
saranno integrati da un professionista e da un pubblicista nominati in
numero doppio.
17) Decreto del ministro di Grazia e Giustizia 2 febbraio 1973: è il Regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti . Con decreto 18 luglio 2003
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2003) il Direttore
generale della Giustizia civile del Ministero della Giustizia ha
approvato il nuovo Regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti adottato dal Consiglio stesso in due diverse sessioni, a Verona e a Roma. Il nuovo testo contiene molte innovazioni.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2003) il Direttore
generale della Giustizia civile del Ministero della Giustizia ha
approvato il nuovo Regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti adottato dal Consiglio stesso in due diverse sessioni, a Verona e a Roma. Il nuovo testo contiene molte innovazioni.
18) Dpr 29.9.1973 n. 605: l’articolo 6 impone che il
numero di codice fiscale sia indicato nelle domande di iscrizione negli
elenchi degli Albi e dei Registri professionali.
numero di codice fiscale sia indicato nelle domande di iscrizione negli
elenchi degli Albi e dei Registri professionali.
19) Legge 10 giugno 1978 n. 292: regola l’esazione
dei contributi per il funzionamento dei Consigli degli Ordini secondo
le norme per la riscossione delle imposte dirette.
dei contributi per il funzionamento dei Consigli degli Ordini secondo
le norme per la riscossione delle imposte dirette.
20) Dpr 11 luglio 1980 n. 382: in base all’articolo 11, i
nominativi dei professori universitari ordinari che hanno optato per il
tempo pieno (regime incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi
attività professionale) vengono comunicati, a cura del Rettore,
all’Ordine professionale al cui Albo i professori risultino iscritti al
fine della loro inclusione in un elenco speciale.
nominativi dei professori universitari ordinari che hanno optato per il
tempo pieno (regime incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi
attività professionale) vengono comunicati, a cura del Rettore,
all’Ordine professionale al cui Albo i professori risultino iscritti al
fine della loro inclusione in un elenco speciale.
21) Legge 25 febbraio 1987 n. 67: l’articolo 26 stabilisce che l’Inpgi assicura la previdenza obbligatoria anche ai giornalisti praticanti. L’articolo 76 della legge n. 388/2000 la estende ai pubblicisti e ribadisce che l’Istituto è sostitutivo dell’Inps.
22) Nuovo Codice di procedura penale entrato in vigore il 24 ottobre 1989. L’articolo 200
riconosce il segreto professionale soltanto ai giornalisti
professionisti. L’articolo 115 configura i Consigli degli Ordini come
giudici disciplinari dei giornalisti che violano l’obbligo di non
pubblicare le generalità e le fotografie dei minori (obbligo che è il
punto 6 dell’articolo 114).
riconosce il segreto professionale soltanto ai giornalisti
professionisti. L’articolo 115 configura i Consigli degli Ordini come
giudici disciplinari dei giornalisti che violano l’obbligo di non
pubblicare le generalità e le fotografie dei minori (obbligo che è il
punto 6 dell’articolo 114).
23) Legge 29 dicembre 1990 n. 428 (legge comunitaria
1990). L’articolo 9 stabilisce che i cittadini degli Stati membri della
Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della
iscrizione nel Registro dei Praticanti e nell’elenco dei pubblicisti
dell’Albo.
1990). L’articolo 9 stabilisce che i cittadini degli Stati membri della
Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della
iscrizione nel Registro dei Praticanti e nell’elenco dei pubblicisti
dell’Albo.
24) La natura professionale dell’attività giornalistica trova conforto nell’art. 2 del Dlgs 27 gennaio 1992 n. 115 (Attuazione
della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di
riconoscimento dei diplomi di istruzione che sanzionano formazioni
professionali di una durata minima di tre anni). L’articolo 2 della
direttiva 89/48/CEE ha fissato il principio per cui l’esercizio delle
professioni presuppone il superamento di un ciclo di studi
postsecondari di una durata minima di tre anni o di durata equivalente
a tempo parziale, in una università o in un istituto di istruzione
superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione. La
sentenza della quarta sezione della Corte di giustizia europea del 10
maggio 2001 - (nella causa C-285/00 contro la Repubblica francese, che
non aveva adottato la normativa europea per il riconoscimento della
professione di psicologo) - ha stabilito che “la direttiva
89/48/CEE va applicata alle professioni regolamentate, cioè a quelle
per le quali l’accesso o l’esercizio sono subordinati, direttamente o
indirettamente, mediante disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, al possesso di un diploma universitario della durata
minima di tre anni”. “La natura professionale dell’attività
giornalistica trova conforto dal combinato dispositivo dell’art. 1,
comma 3, e dell’art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 (Attuazione
della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di
riconoscimento dei diplomi di istruzione che sanzionano formazioni
professionali di una durata minima di tre anni) e nel decreto MURST del
28 novembre 2000. La prima fonte ha fissato il principio per cui
l’esercizio delle professioni presuppone il superamento di un ciclo di
studi postsecondari di una durata minima di tre anni o di durata
equivalente a tempo parziale, in una università o in un istituto di
istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di
formazione. La seconda, emanata in attuazione dell’art. 4, comma 2, del
D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 sull’autonomia didattica degli atenei,
nel determinare le classi delle lauree specialistiche (il diploma di
laurea di una volta) ha individuato all’allegato 13 la classe 13/S,
intitolata “Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo”,
indicandone le relative materie d’esame (“attività formative”).
L’attività giornalistica si configura, dunque, vieppiù oggi come
professione in relazione all’aumentato bagaglio culturale specifico per
il suo espletamento: bagaglio in relazione al quale appare obsoleto – e
dunque suscettibile di revisione normativa secondo l’intento
legislativo della legge n. 4/1999 – il contenuto delle prove d’idoneità
come oggi configurato dall’art. 32 della L. n. 69/1963 e dall’art. 44
del DPR n. 115/1965. Infatti, mutati i requisiti culturali per
l’esercizio di una professione, l’accertamento dell’idoneità
professionale non può prescindere da essi, tenuto conto che “il titolo
di studio precede la maturazione professionale” [C. Cost., 27 luglio
1995, n. 412, a proposito della professione di psicologico]” (parere n. 2228 della Sezione Seconda del Consiglio di Stato emesso nell’adunanza 13 marzo 2002);
della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di
riconoscimento dei diplomi di istruzione che sanzionano formazioni
professionali di una durata minima di tre anni). L’articolo 2 della
direttiva 89/48/CEE ha fissato il principio per cui l’esercizio delle
professioni presuppone il superamento di un ciclo di studi
postsecondari di una durata minima di tre anni o di durata equivalente
a tempo parziale, in una università o in un istituto di istruzione
superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione. La
sentenza della quarta sezione della Corte di giustizia europea del 10
maggio 2001 - (nella causa C-285/00 contro la Repubblica francese, che
non aveva adottato la normativa europea per il riconoscimento della
professione di psicologo) - ha stabilito che “la direttiva
89/48/CEE va applicata alle professioni regolamentate, cioè a quelle
per le quali l’accesso o l’esercizio sono subordinati, direttamente o
indirettamente, mediante disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, al possesso di un diploma universitario della durata
minima di tre anni”. “La natura professionale dell’attività
giornalistica trova conforto dal combinato dispositivo dell’art. 1,
comma 3, e dell’art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 (Attuazione
della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di
riconoscimento dei diplomi di istruzione che sanzionano formazioni
professionali di una durata minima di tre anni) e nel decreto MURST del
28 novembre 2000. La prima fonte ha fissato il principio per cui
l’esercizio delle professioni presuppone il superamento di un ciclo di
studi postsecondari di una durata minima di tre anni o di durata
equivalente a tempo parziale, in una università o in un istituto di
istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di
formazione. La seconda, emanata in attuazione dell’art. 4, comma 2, del
D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 sull’autonomia didattica degli atenei,
nel determinare le classi delle lauree specialistiche (il diploma di
laurea di una volta) ha individuato all’allegato 13 la classe 13/S,
intitolata “Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo”,
indicandone le relative materie d’esame (“attività formative”).
L’attività giornalistica si configura, dunque, vieppiù oggi come
professione in relazione all’aumentato bagaglio culturale specifico per
il suo espletamento: bagaglio in relazione al quale appare obsoleto – e
dunque suscettibile di revisione normativa secondo l’intento
legislativo della legge n. 4/1999 – il contenuto delle prove d’idoneità
come oggi configurato dall’art. 32 della L. n. 69/1963 e dall’art. 44
del DPR n. 115/1965. Infatti, mutati i requisiti culturali per
l’esercizio di una professione, l’accertamento dell’idoneità
professionale non può prescindere da essi, tenuto conto che “il titolo
di studio precede la maturazione professionale” [C. Cost., 27 luglio
1995, n. 412, a proposito della professione di psicologico]” (parere n. 2228 della Sezione Seconda del Consiglio di Stato emesso nell’adunanza 13 marzo 2002);
25) Legge 6 febbraio 1996 n. 52 (legge comunitaria 1994). L’articolo 9 riconosce che i cittadini comunitari
sono equiparati ai cittadini italiani agli effetti degli articoli 3 e 4
della legge sulla stampa n. 47/1948: i cittadini comunitari possono,
quindi, assumere in Italia la veste giuridica di editori o di direttori
responsabili di quotidiani e periodici.
sono equiparati ai cittadini italiani agli effetti degli articoli 3 e 4
della legge sulla stampa n. 47/1948: i cittadini comunitari possono,
quindi, assumere in Italia la veste giuridica di editori o di direttori
responsabili di quotidiani e periodici.
26) Decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103:
estende dal primo gennaio 1996 la tutela previdenziale obbligatoria ai
soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza
vincolo di subordinazione il cui esercizio è condizionato
all’iscrizione in appositi albi o elenchi. L’articolo 3 del Decreto
demanda ai Consigli nazionali degli Ordini il compito di chiedere alla
Cassa della categoria la creazione di una gestione separata
previdenziale per gli iscritti all’Albo (professionisti e pubblicisti)
e al Registro (praticanti). Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti ha provveduto in tal senso il 26 marzo 1996 e il 7 maggio
il Consiglio generale dell’Inpgi ha approvato lo Statuto riguardante la
gestione separata per tutte le forme di attività giornalistica autonoma.
estende dal primo gennaio 1996 la tutela previdenziale obbligatoria ai
soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza
vincolo di subordinazione il cui esercizio è condizionato
all’iscrizione in appositi albi o elenchi. L’articolo 3 del Decreto
demanda ai Consigli nazionali degli Ordini il compito di chiedere alla
Cassa della categoria la creazione di una gestione separata
previdenziale per gli iscritti all’Albo (professionisti e pubblicisti)
e al Registro (praticanti). Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti ha provveduto in tal senso il 26 marzo 1996 e il 7 maggio
il Consiglio generale dell’Inpgi ha approvato lo Statuto riguardante la
gestione separata per tutte le forme di attività giornalistica autonoma.
27) Anche la direttiva Ue sulla privacy (95/46/CE del 24 ottobre 1995
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati) è diventata legge (prima legge 675/1996 e poi dlgs 196/2003) e questa legge ha partorito il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (meglio noto come Codice deontologico sulla privacy previsto dall’articolo 25 della legge n. 675/1996 e pubblicato nella G.U. 3 agosto 1998). Questo
Codice, in tema di violazione delle regole sulla privacy, attribuisce
ai Consigli dell’Ordine dei Giornalisti il ruolo di giudici esclusivi
degli iscritti negli elenchi dell’Albo. Il dlgs 196/2003, sulla
base dell’esperienza di 6 anni, riunisce in unico contesto la legge
675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici
deontologici che si sono succeduti in questi anni, e contiene anche
importanti innovazioni tenendo conto della "giurisprudenza" del Garante
e della direttiva Ue 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni
elettroniche. Con la direttiva sul commercio elettronico, la Ue ha dato
una serie di regole che riguardano le libere professioni e ha chiamato
gli Ordini italiani a vigilare su Internet. La direttiva affida un
ruolo particolare agli Ordini professionali nazionali che sono
chiamati, oltre che a vigilare sul comportamento dei propri iscritti, a
redigere a livello comunitario dei veri e propri codici di condotta.
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati) è diventata legge (prima legge 675/1996 e poi dlgs 196/2003) e questa legge ha partorito il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (meglio noto come Codice deontologico sulla privacy previsto dall’articolo 25 della legge n. 675/1996 e pubblicato nella G.U. 3 agosto 1998). Questo
Codice, in tema di violazione delle regole sulla privacy, attribuisce
ai Consigli dell’Ordine dei Giornalisti il ruolo di giudici esclusivi
degli iscritti negli elenchi dell’Albo. Il dlgs 196/2003, sulla
base dell’esperienza di 6 anni, riunisce in unico contesto la legge
675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici
deontologici che si sono succeduti in questi anni, e contiene anche
importanti innovazioni tenendo conto della "giurisprudenza" del Garante
e della direttiva Ue 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni
elettroniche. Con la direttiva sul commercio elettronico, la Ue ha dato
una serie di regole che riguardano le libere professioni e ha chiamato
gli Ordini italiani a vigilare su Internet. La direttiva affida un
ruolo particolare agli Ordini professionali nazionali che sono
chiamati, oltre che a vigilare sul comportamento dei propri iscritti, a
redigere a livello comunitario dei veri e propri codici di condotta.
28) La Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (legge 4 agosto 1955 n. 848) con l’articolo 10 tutela espressamente le fonti dei giornalisti, stabilendo il diritto a “ricevere”
notizie. Lo ha spiegato la Corte dei diritti dell’Uomo di Strasburgo
con la sentenza che ha al centro il caso del giornalista inglese
William Goodwin (Corte europea diritti dell’Uomo 27 marzo 1996, Goodwin c. Regno Unito, v. Tabloid n. 1/2000 n. Peron).
notizie. Lo ha spiegato la Corte dei diritti dell’Uomo di Strasburgo
con la sentenza che ha al centro il caso del giornalista inglese
William Goodwin (Corte europea diritti dell’Uomo 27 marzo 1996, Goodwin c. Regno Unito, v. Tabloid n. 1/2000 n. Peron).
29) Il Dlgs n. 300/1999 affida al Ministero della
Giustizia la vigilanza sugli Ordini professionali e al Ministero
dell’Istruzione/Università la "missione" di formare i nuovi
professionisti. Il comma 18 dell’articolo 1 della legge n. 4/1999 (voluta dal Governo D’Alema rispettoso della direttiva 89/48/Cee)
conferisce al ministero dell’Istruzione/Università, di concerto con
quello della Giustizia, il compito di "integrare e modificare" con
regolamento gli attuali ordinamenti sull’accesso alla professioni e di
raccordarli con le lauree triennali e con le lauree specialistiche
biennali. Il regolamento (Dpr n. 328/2001) disciplina la
maggioranza delle professioni intellettuali, ma trascura quelle dei
giornalisti e dei consulenti del lavoro. Con parere 7 maggio 2002 n.
2228 il Consiglio di Stato ha scritto che "non sussistono motivi
ostativi alla riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti,
come previsto dall'articolo 1 (comma 18) della legge n. 4/1999". Una
pronuncia, questa, che correggeva la miopia della “Commissioni
Rossi”, che aveva escluso la professione di giornalista dal Dpr
328/2001.
Giustizia la vigilanza sugli Ordini professionali e al Ministero
dell’Istruzione/Università la "missione" di formare i nuovi
professionisti. Il comma 18 dell’articolo 1 della legge n. 4/1999 (voluta dal Governo D’Alema rispettoso della direttiva 89/48/Cee)
conferisce al ministero dell’Istruzione/Università, di concerto con
quello della Giustizia, il compito di "integrare e modificare" con
regolamento gli attuali ordinamenti sull’accesso alla professioni e di
raccordarli con le lauree triennali e con le lauree specialistiche
biennali. Il regolamento (Dpr n. 328/2001) disciplina la
maggioranza delle professioni intellettuali, ma trascura quelle dei
giornalisti e dei consulenti del lavoro. Con parere 7 maggio 2002 n.
2228 il Consiglio di Stato ha scritto che "non sussistono motivi
ostativi alla riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti,
come previsto dall'articolo 1 (comma 18) della legge n. 4/1999". Una
pronuncia, questa, che correggeva la miopia della “Commissioni
Rossi”, che aveva escluso la professione di giornalista dal Dpr
328/2001.
30) Il Codice di procedura penale (art. 114, comma 6) – potenziato dalla “legge Gasparri” 112/2004
- non ammette deroghe: l’ordinamento giuridico della Repubblica
protegge lo sviluppo psichico dei bambini. La “legge Gasparri” ha
aggiunto questo passaggio: “È altresì vietata la pubblicazione di
elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla
identificazione dei suddetti minorenni”. Delle violazioni dell’articolo 114 del Cpp sono giudici esclusivi i Consigli dell’Ordine dei Giornalisti.
- non ammette deroghe: l’ordinamento giuridico della Repubblica
protegge lo sviluppo psichico dei bambini. La “legge Gasparri” ha
aggiunto questo passaggio: “È altresì vietata la pubblicazione di
elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla
identificazione dei suddetti minorenni”. Delle violazioni dell’articolo 114 del Cpp sono giudici esclusivi i Consigli dell’Ordine dei Giornalisti.
31) L’articolo 2 (comma 4-quater) del Decreto legge 14
marzo 2005 n. 35 nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione n. 80/2005 ha modificato il primo comma (oggi battezzato “comma Abruzzo/Caruso”) dell’articolo 4 della legge n. 69/1963 (Elezione dei Consigli dell'Ordine) della legge n. 69/1963, stabilendo: “L'assemblea
per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno
venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La
convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni
prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della
professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta
elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì
avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet
dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare
prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni”. Questo
comma, “costruito” dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti della
Lombardia, è stato sostenuto in Parlamento del senatore Antonino
Caruso, avvocato e giornalista pubblicista, presidente della
Commissione Giustizia di Palazzo Madama.
marzo 2005 n. 35 nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione n. 80/2005 ha modificato il primo comma (oggi battezzato “comma Abruzzo/Caruso”) dell’articolo 4 della legge n. 69/1963 (Elezione dei Consigli dell'Ordine) della legge n. 69/1963, stabilendo: “L'assemblea
per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno
venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La
convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni
prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della
professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta
elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì
avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet
dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare
prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni”. Questo
comma, “costruito” dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti della
Lombardia, è stato sostenuto in Parlamento del senatore Antonino
Caruso, avvocato e giornalista pubblicista, presidente della
Commissione Giustizia di Palazzo Madama.
Milano, 9 dicembre 2005
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