Giornalisti, Ue e Italia:
con l’accesso via Università
superato il sistema
della selezione paternalistica
gestita oggi dagli editori
di Franco Abruzzo*
L’ordinamento giuridico italiano accorda
particolari tutele alle professioni intellettuali. La Costituzione
(articolo 33, V comma) «prescrive un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale».
Il Codice civile (articolo 2229) afferma che sono professioni
intellettuali solo quelle riconosciute come tali dalla legge e per il
cui esercizio «è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi». Agli Ordini, dice sempre il Codice civile, sono devoluti «l’accertamento
dei requisiti per la iscrizione negli albi e negli elenchi, la tenuta
dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti». A questa
normativa non sfugge la professione giornalistica organizzata dal
legislatore del 1963 con l’Ordine, l’Albo e l’esame di Stato. Le regole
dell’Ordine dei Giornalisti, quindi, non sono anomale, ma eguali a
quelle degli altri 26 Ordini e collegi operanti in Italia.
particolari tutele alle professioni intellettuali. La Costituzione
(articolo 33, V comma) «prescrive un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale».
Il Codice civile (articolo 2229) afferma che sono professioni
intellettuali solo quelle riconosciute come tali dalla legge e per il
cui esercizio «è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi». Agli Ordini, dice sempre il Codice civile, sono devoluti «l’accertamento
dei requisiti per la iscrizione negli albi e negli elenchi, la tenuta
dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti». A questa
normativa non sfugge la professione giornalistica organizzata dal
legislatore del 1963 con l’Ordine, l’Albo e l’esame di Stato. Le regole
dell’Ordine dei Giornalisti, quindi, non sono anomale, ma eguali a
quelle degli altri 26 Ordini e collegi operanti in Italia.
Con la legge 3 febbraio 1963 n. 69, la professione giornalistica è
riconosciuta legalmente (come le altre professioni italiane). E’ un
sistema che non ha riscontri nei Paesi della Ue, anche se in alcuni -
Francia, Portogallo, Lussemburgo - la professione giornalistica è
tutelata giuridicamente (come in Italia). La disciplina comunitaria è,
comunque, sostanzialmente neutra rispetto all’esistenza o meno degli
Ordini professionali. Con le leggi comunitarie del 1990 (n. 428/1990) e
del 1994 (n. 52/1996) - in base alle quali i cittadini comunitari
possono iscriversi negli elenchi dei pubblicisti e dei professionisti
dell’Albo e nel Registro dei Praticanti nonché possono essere editori e
direttori di quotidiani e periodici nel nostro Paese - l’Italia ha
imboccato la via della compatibilità dell’Ordine dei Giornalisti con la
Ue attraverso il riconoscimento dell’organizzazione in essere della
professione e della reciprocità.
riconosciuta legalmente (come le altre professioni italiane). E’ un
sistema che non ha riscontri nei Paesi della Ue, anche se in alcuni -
Francia, Portogallo, Lussemburgo - la professione giornalistica è
tutelata giuridicamente (come in Italia). La disciplina comunitaria è,
comunque, sostanzialmente neutra rispetto all’esistenza o meno degli
Ordini professionali. Con le leggi comunitarie del 1990 (n. 428/1990) e
del 1994 (n. 52/1996) - in base alle quali i cittadini comunitari
possono iscriversi negli elenchi dei pubblicisti e dei professionisti
dell’Albo e nel Registro dei Praticanti nonché possono essere editori e
direttori di quotidiani e periodici nel nostro Paese - l’Italia ha
imboccato la via della compatibilità dell’Ordine dei Giornalisti con la
Ue attraverso il riconoscimento dell’organizzazione in essere della
professione e della reciprocità.
Alla Ue interessa che ai cittadini comunitari siano accordati gli
stessi «diritti» dei cittadini italiani, che esercitano la professione
giornalistica. I cittadini comunitari, inoltre, possono sostenere nella
loro lingua l’esame di Stato per diventare giornalisti professionisti
in Italia. Il Consiglio d’Europa, nella risoluzione 1° luglio 1993 (n.
1003) relativa all’etica del giornalismo, scrive che «per la
vigilanza sul rispetto dei principi deontologici, è necessario creare
organismi o meccanismi di autocontrollo, che elaborino risoluzioni sul
rispetto dei precetti deontologici da parte dei giornalisti, che i
mezzi di comunicazione si impegneranno a rendere pubblici». L’Italia, con l’Ordine dei Giornalisti, ha già creato «l’organismo di autocontrollo» dal 1963!
stessi «diritti» dei cittadini italiani, che esercitano la professione
giornalistica. I cittadini comunitari, inoltre, possono sostenere nella
loro lingua l’esame di Stato per diventare giornalisti professionisti
in Italia. Il Consiglio d’Europa, nella risoluzione 1° luglio 1993 (n.
1003) relativa all’etica del giornalismo, scrive che «per la
vigilanza sul rispetto dei principi deontologici, è necessario creare
organismi o meccanismi di autocontrollo, che elaborino risoluzioni sul
rispetto dei precetti deontologici da parte dei giornalisti, che i
mezzi di comunicazione si impegneranno a rendere pubblici». L’Italia, con l’Ordine dei Giornalisti, ha già creato «l’organismo di autocontrollo» dal 1963!
L’Europa in sostanza, - fatte salve la libera circolazione dei
professionisti, la pubblicità e le tariffe con valore indicativo - non
ci impone un modello preciso, pur chiedendo l’abolizione delle
restrizioni irragionevoli nell’accesso (come quella che vede gli
editori padroni dell’accesso).
professionisti, la pubblicità e le tariffe con valore indicativo - non
ci impone un modello preciso, pur chiedendo l’abolizione delle
restrizioni irragionevoli nell’accesso (come quella che vede gli
editori padroni dell’accesso).
Con la direttiva sul commercio elettronico (approvato il 4 maggio
2000 dal Consiglio europeo), la Ue ha dato una serie di regole che
riguardano le libere professioni e ha chiamato gli Ordini italiani a
vigilare su Internet (Il Sole 24 Ore del 13 giugno 2000). La direttiva
affida un ruolo particolare agli Ordini professionali nazionali che
sono chiamati, oltre che a vigilare sul comportamento dei propri
iscritti, a redigere a livello comunitario dei veri e propri codici di
condotta. In particolare l’articolo 8 della direttiva, che tratta
proprio dell’attività professionale, richiede agli Ordini (e alle
associazioni professionali) di predisporre regole comuni circa le
informazioni che possono essere fornite ai fini della prestazione di
servizio, in modo da garantire i principi propri della professione,
quali: indipendenza; dignità; onore; segreto professionale; lealtà
verso clienti e colleghi.
2000 dal Consiglio europeo), la Ue ha dato una serie di regole che
riguardano le libere professioni e ha chiamato gli Ordini italiani a
vigilare su Internet (Il Sole 24 Ore del 13 giugno 2000). La direttiva
affida un ruolo particolare agli Ordini professionali nazionali che
sono chiamati, oltre che a vigilare sul comportamento dei propri
iscritti, a redigere a livello comunitario dei veri e propri codici di
condotta. In particolare l’articolo 8 della direttiva, che tratta
proprio dell’attività professionale, richiede agli Ordini (e alle
associazioni professionali) di predisporre regole comuni circa le
informazioni che possono essere fornite ai fini della prestazione di
servizio, in modo da garantire i principi propri della professione,
quali: indipendenza; dignità; onore; segreto professionale; lealtà
verso clienti e colleghi.
Anche la direttiva Ue sulla privacy è diventata legge (dlgs
196/2003) e questa legge ha partorito il Codice di condotta dei
giornalisti (G.U. 3 agosto 1998), che vede i Consigli dell’Ordine dei
Giornalisti giudici esclusivi degli iscritti negli elenchi dell’Albo.
196/2003) e questa legge ha partorito il Codice di condotta dei
giornalisti (G.U. 3 agosto 1998), che vede i Consigli dell’Ordine dei
Giornalisti giudici esclusivi degli iscritti negli elenchi dell’Albo.
La natura professionale dell’attività giornalistica trova conforto nell’art. 2 del Dlgs. 27 gennaio 1992 n. 115 (Attuazione
della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di
riconoscimento dei diplomi di istruzione che sanzionano formazioni
professionali di una durata minima di tre anni). L’articolo 2 della
direttiva 89/48/CEE ha fissato il principio per cui l’esercizio delle
professioni presuppone il superamento di un ciclo di studi
postsecondari di una durata minima di tre anni o di durata equivalente
a tempo parziale, in una università o in un istituto di istruzione
superiore o in altro istituto dello stesso livello di
formazione. Questa direttiva fa da sfondo al Dpr n. 328/2001, che
collega l’esame di stato delle singole professioni intellettuali alle
lauree della riforma universitaria. Il “nuovo” Dpr saneràuna discrasia
tra Ordine dei giornalisti e normativa comunitaria in tema di accesso,
mandando in soffitta le restrizioni attuali..
Oggi sono gli editori che decidono chi entra nella professione come
praticante, prescindendo dal titolo di studio. La normativa del 1963
(legge 69) ferisce i principi della dignità della persona
e dell’uguaglianza. Con il passaggio dell’accesso all’Università, viene
superato un sistema medioevale di selezione paternalistica e per giunta
fortemente antidemocratico. L’Università, invece, aprendo le porte a tutti, è la via maestra della formazione dei “nuovi” giornalisti.
della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di
riconoscimento dei diplomi di istruzione che sanzionano formazioni
professionali di una durata minima di tre anni). L’articolo 2 della
direttiva 89/48/CEE ha fissato il principio per cui l’esercizio delle
professioni presuppone il superamento di un ciclo di studi
postsecondari di una durata minima di tre anni o di durata equivalente
a tempo parziale, in una università o in un istituto di istruzione
superiore o in altro istituto dello stesso livello di
formazione. Questa direttiva fa da sfondo al Dpr n. 328/2001, che
collega l’esame di stato delle singole professioni intellettuali alle
lauree della riforma universitaria. Il “nuovo” Dpr saneràuna discrasia
tra Ordine dei giornalisti e normativa comunitaria in tema di accesso,
mandando in soffitta le restrizioni attuali..
Oggi sono gli editori che decidono chi entra nella professione come
praticante, prescindendo dal titolo di studio. La normativa del 1963
(legge 69) ferisce i principi della dignità della persona
e dell’uguaglianza. Con il passaggio dell’accesso all’Università, viene
superato un sistema medioevale di selezione paternalistica e per giunta
fortemente antidemocratico. L’Università, invece, aprendo le porte a tutti, è la via maestra della formazione dei “nuovi” giornalisti.
La direttiva 2005/36/Ce (“direttiva Zappalà”) sulle qualifiche
professionale (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 255/22 del 30 settembre 2005) consente agli Stati membri di delegare
parte della gestione delle professioni a organismi autonomi, come gli
Ordini professionali. Ora, gli Stati avranno due anni di tempo, sino a
settembre 2007, per adeguarsi. La normativa riguarda sia il lavoro
subordinato che autonomo. L’Europa, con questa direttiva, ha scritto
una parola decisiva: gli Ordini rimangono in vita come longa manus dello Stato.
professionale (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 255/22 del 30 settembre 2005) consente agli Stati membri di delegare
parte della gestione delle professioni a organismi autonomi, come gli
Ordini professionali. Ora, gli Stati avranno due anni di tempo, sino a
settembre 2007, per adeguarsi. La normativa riguarda sia il lavoro
subordinato che autonomo. L’Europa, con questa direttiva, ha scritto
una parola decisiva: gli Ordini rimangono in vita come longa manus dello Stato.
*presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia;
docente a contratto di Diritto dell’Informazione presso l’Università di
Milano Bicocca e presso l’Università Iulm di Milano.
docente a contratto di Diritto dell’Informazione presso l’Università di
Milano Bicocca e presso l’Università Iulm di Milano.
Milano, 7 dicembre 2005
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