Le convenzioni e i patti internazionali rafforzano in Italia la tutela dei diritti fondamentali della persona


Le convenzioni e i patti internazionali
rafforzano in Italia la tutela dei diritti
fondamentali della persona anche nel
campo della libertà di manifestazione del pensiero.


Ricerca di Franco Abruzzo*
Le
convenzioni e i patti internazionali rafforzano in Italia la tutela dei
diritti fondamentali della persona anche nel campo della libertà di
manifestazione del pensiero.
La Dichirazione universale dei diritti dell'uomo,
approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea delle Nazioni Unite
(assemblea di cui l’Italia fa parte dal 1954), all’articolo 19 afferma
solennemente:«Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e
di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la
propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere».
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848) all’articolo 10 (Libertà di espressione) recita:
«Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto
comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza
di pubbliche autorità e senza riguardo alla nazionalità. Il presente
articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di
autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di
televisione.
L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e
responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni,
restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che
costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la
sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica
sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati,
per la protezione della salute o della morale, per la protezione della
reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di
informazioni riservate o per garantire l'autorità e l’imparzialità del
potere giudiziario».
Il “Patto internazionale di New York sui diritti civili e politici” (firmato il 19 dicembre 1966 e ratificato con la legge 25 ottobre 1977 n. 881) all’articolo 19 recita: «Ogni
individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto
comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e
idee di ogni genere, senza riguardo e frontiere, oralmente, per
iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso
qualsiasi altro mezzo di sua scelta. L’esercizio delle libertà previste
al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità
speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che,
però, devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere
necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b)
alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico,
della sanità o della morale pubblica».
La “Convenzione di New York sui diritti del fanciullo” (legge 27 maggio 1991 n. 176) all’articolo 13 proclama: «Il fanciullo ha
diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la
libertà di ricercare, di ricevere o di divulgare informazioni ed idee
di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale
scritta, stampata od artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del
fanciullo».
L’articolo 16 della Convenzione afferma inoltre che “nessun fanciullo può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata” (sono le parole precise dell’articolo 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo).
  
La “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea” (Consiglio europeo di Nizza, 7-9 dicembre 2000) all’articolo
11 (Libertà di espressione e d'informazione) afferma: “1. Ogni
individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include
la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle
autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media
e il loro pluralismo sono garantiti”.
Il “Trattato che adotta la Costituzione per
l'Europa” (Roma, 29.10.2004) all’articolo 71 (Libertà di espressione e
d'informazione) riprende Nizza e ribadisce: “1. Ogni persona ha diritto
alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di
opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee
senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e
senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo
sono rispettati”.
 
In sintesi il principio che ogni persona abbia il diritto di
manifestare liberamente il suo pensiero con ogni mezzo stabilito dal
legislatore costituzionale italiano cammina di pari passo con il «diritto
alla libertà di espressione» («diritto che comprende la libertà di
opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee
senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorità»)
 sancito dall’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. L’articolo 10 della Convenzione, mutuato dall’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, è stato ampliato successivamente dall’articolo 19 del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici il quale stabilisce: <...Ogni
individuo ha il diritto della libertà di espressione; tale diritto
comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e
idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per
iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo a sua scelta>.

Queste enunciazioni – recuperate a Nizza nel 2000 e a Roma nel 2004 -
formano un intreccio di rango costituzionale. Non sfugga la
rilevanza dell’inserimento, attraverso leggi ordinarie, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del Patto di New York relativo ai diritti civili e politici nell’ordinamento giuridico dello Stato: il diritto di «cercare, ricevere e diffondere informazioni attraverso la stampa» figura esplicitamente nel nostro ordinamento e allarga la sfera del «diritto di manifestare il pensiero»
tutelata dall’articolo 21 della Costituzione. Si tratta di un crescendo
di affermazioni e riconoscimenti che, partendo dalla solenne
dichiarazione dell’articolo 21 della nostra Costituzione, passando
attraverso le interpretazioni e le applicazioni della legislazione
ordinaria e delle sentenze emesse da Corti di giustizia (tra le quali spicca la Corte europea dei diritti dell’uomo)
di ogni ordine e grado, tornano all’articolo 21 citato disegnandone con
estrema chiarezza i contenuti anche nei confronti della attività
dell’Ordine dei giornalisti il quale «organizza coloro che per professione manifestano il pensiero» (sentenza n. 11/1968 della Corte Costituzionale): “Se
la libertà di informazione e di critica è insopprimibile,
bisogna convenire che quel precetto, più che il contenuto di un
semplice diritto, descrive la funzione stessa del libero giornalista: è
il venir meno ad essa,
giammai l'esercitarla che può compromettere quel decoro e quella
dignità sui quali l'Ordine è chiamato a vigilare”
   (Corte cost., sentenza 11/1968).               
Quando parliamo della libertà di informazione parliamo, quindi, di
libertà di espressione e di opinione, di libertà di cronaca e di
critica, valori di tutti i cittadini di una Nazione ma
che trovano il momento più esaltante nel giornalismo e nella
professione giornalistica. I giornalisti si pongono come mediatori
intellettuali tra i fatti che accadono e i cittadini che leggono,
ascoltano o vedono le immagini sul piccolo schermo. La libertà di
informazione è il perno di ogni altra libertà riconosciuta dalla
Costituzione. Tale dottrina trova il suo retroterra storico
nell’articolo 11 nella “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadinodel 26 agosto 1789. L’articolo 11 di quella prima Carta riconosce che
«la libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei
diritti più preziosi dell’uomo. Ogni cittadino può dunque parlare,
scrivere, stampare liberamente salvo a rispondere dell’abuso di questa
libertà nei casi determinati dalla legge».
Ed è noto il peso che ha
avuto la norma rivoluzionaria francese nella nascita di una
informazione politica anche nel nostro Paese. 
La storia dell’Italia unita, in tema di libertà di stampa, parte
con l’articolo 28 dello Statuto Albertino, emanato da Carlo Alberto il
4 marzo del 1848. La norma, dalla formulazione generale, stabilisce che “la stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi”.
Il virgolettato traduce sostanzialmente l’articolo 11 della
Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo della Francia
rivoluzionaria del 1789. E’ una svolta, che nasconde la debolezza
legata al carattere flessibile dello Statuto. Le Camere potranno
utilizzare una sorta di delega in bianco per “reprimere gli abusi
nell’esercizio della dichiarata libertà. Questa disciplina dovrà fare i
conti con le leggi di pubblica sicurezza del 1859, 1865, 1889, che, con
vari mezzi, limitavano incisivamente nei fatti quella libertà sancita
in via di principio. Allo Statuto segue il regio decreto n° 695, meglio
noto come Editto Albertino sulla Stampa. L’articolo 1 dell’Editto
affermava che La manifestazione del pensiero per mezzo
della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico, atto a riprodurre
segni figurativi, è libera: quindi ogni pubblicazione di stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili è permessa con che si osservino le norme seguenti…”.
Oggi la libertà di manifestazione del pensiero viaggia sulla
stessa lunghezza d’onda di altri valori alti della Costituzione
repubblicana (l’onore e l’identità della persona, l’obbligo per il
giornalista di informare in maniera corretta). Resta inteso, infatti,
che «perché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive
dell’onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di
cronaca, e non comporti responsabilità civile per violazione del
diritto all’onore, devono ricorrere tre condizioni: 1) utilità sociale
dell’informazione; 2) verità oggettiva, o anche soltanto putativa
purché frutto di diligente lavoro di ricerca; 3) forma civile
dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo
scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza,
evitando forme di offesa indiretta»
(Cassazione penale, sentenza n. 5259/1984). Con la sentenza n. 2113/1997 la Cassazione penale chiede inoltre «la
corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo
il principio della verità: quest’ultimo comporta l’obbligo del
giornalista (come quello dello storico) dell’accertamento della verità
della notizia e il controllo dell’attendibilità della fonte
». Il giornalista deve ubbidire a questa regola fissata dalla sua legge professionale: «E’
diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di
critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla
lealtà e dalla buona fede». «Oltre all'obbligo del rispetto della verità sostanziale dei fatti
con l'osservanza dei doveri di lealtà e di buona fede, il giornalista,
nel suo comportamento oltre ad essere, deve anche apparire conforme a
tale regola, perché su di essa si fonda il rapporto di fiducia tra i
lettori e la stampa
» (App. Milano, 18 luglio 1996; Riviste: Foro Padano, 1996, I, 330, n. Brovelli; Foro It., 1997, I, 938).
 
 *presidente dell'Ordine dei Giornalisti
della Lombardia; docente a contratto di Diritto dell'informazione
presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca e presso l'Università
Iulm di Milano.