E' diritto di cronaca diffondere dichiarazioni rese in sede giudiziaria


Cassazione: "E' diritto
di cronaca diffondere
dichiarazioni rese
in sede giudiziaria".
L'importante è poter
dimostrare il pubblico
interesse della
divulgazione giornalistica.


   

 Può
considerarsi lecito divulgare, a mezzo stampa, notizie lesive
dell'onore e della reputazione, senza la necessità per il cronista di
previa verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni. Per la
Cassazione (Sezione Terza Civile n. 12358 del 24 maggio 2006) ciò che
conta, nel caso di cronaca giudiziara, è l'esistenza di un pubblico
interesse alla conoscenza del fatto narrato.

 Perché
possa parlarsi di legittimo diritto di cronaca devono sussistere, si
legge nella sentenza, "le seguenti condizioni: la verità (oggettiva o
anche soltanto putativa) della notizia pubblicata; l'interesse pubblico
alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); la correttezza formale  dell'esposizione
(c.d. continenza). La verità dei fatti dev'essere controllata dal
giornalista non solo con riferimento all'attendibilità della fonte
della notizia, ma anche con un lavoro di accertamento e di rispetto
della verità sostanziale dei fatti".

 Secondo
la Suprema Corte, "nell'ambito della cronaca giudiziaria il
diritto-dovere del giornalista di informare e il diritto dei cittadini
ad essere informati, non può passare attraverso il controllo della
verità del fatto dichiarato o dell'attendibilità del dichiarante.
Richiedere al giornalista di controllare la verità delle dichiarazioni
rilasciate in sede giudiziaria significherebbe pretendere dallo stesso
l'onere di indagini analoghe a quelle giudiziarie e creare le premesse
per impedire o rendere assolutamente disagevole la cronaca giudiziaria,
poiché solo all'esito della sentenza definitiva potrebbe considerarsi
la verità delle dichiarazioni rese.

 In
conclusione, con riferimento alla cronaca giudiziaria, va enunciato il
principio secondo cui il criterio della verità sostanziale della
notizia - condizione affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie
lesive dell'onore e della reputazione possa considerarsi espressione
del lecito diritto di cronaca - non riguarda il contenuto della
dichiarazione e l'attendibilità del dichiarante. La "verità" va
riferita al fatto rappresentato e, cioè, al fatto che vi sia stata
effettivamente quella dichiarazione in sede giudiziaria, con
indicazione del contesto giudiziario nel quale è stata resa, se ciò è
necessario per fornire completezza di informazione al lettore".

 E'
comunque necessario - precisa la Corte - per l'applicazione della
scriminante, che i concetti e le parole riportate siano effettivamente
rispondenti al reale contenuto della dichiarazione e dell'atto
giudiziario, senza alterazioni del significato sostanziale che possano
creare per il lettore una realtà diversa da quella effettivamente
attribuibile alla dichiarazione, cosicché il giornalista si pone quale
semplice intermediario tra i fatti e le situazioni realmente accaduti
nell'attività giudiziaria e l'opinione pubblica".

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Quando scatta la scriminante del diritto di critica

  

 

In
tema di diffamazione a mezzo stampa, quando il pezzo giornalistico
abbia un contenuto esclusivamente valutativo e si sviluppi nell'alveo
di una polemica diretta a sottoporre a vaglio censorio le altrui tesi,
affermazioni o condotte, può trovare applicazione la scriminante del
diritto di critica, che ha requisiti di legittimità diversi e autonomi
rispetto a quelli del diritto di cronaca. I limiti scriminanti,
infatti, nel caso del diritto di critica, sono sostanzialmente quelli
costituiti dalla "rilevanza sociale" dell'argomento e della
"correttezza" delle espressioni adoperate (il quale ultimo limite resta
travalicato allorché l'agente trascenda ad attacchi personali, volti a
colpire sul piano individuale il bersaglio della critica, senza alcuna
finalità di pubblico interesse, ma all'unico scopo di aggredire la
sfera morale o professionale altrui). Al contrario, proprio perché la
critica si risolve nella manifestazione di giudizi e apprezzamenti,
piuttosto che nell'espressione di fatti oggettivi, il limite della
"verità" del fatto (previsto, invece, per il diritto di cronaca) è
quello che resta maggiormente compresso, sottraendosi alla verifica
circa l'assoluta obiettività delle circostanze segnalate: pertanto,
affinché sia riconosciuta la scriminante dell'articolo 51 del c.p. non
si richiede che la critica - a differenza della cronaca - sia
formulata con riferimento a precisi dati fattuali, richiedendosi solo
che il nucleo e il profilo essenziale di essi non siano stati
strumentalmente travisati e manipolati
.
(Cass. pen. Sez. V, 01-07-2005, n. 29509 ; FONTI Guida al Diritto, 2005, 38, 82).

  

 

In
tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione per notizie
diffuse a mezzo stampa, presupposti per il legittimo esercizio del
diritto di critica, allo stesso modo del diritto di cronaca, rispetto al quale consente l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo,
sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si
tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello
generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si
indirizza la pubblicazione di stampa; b) la correttezza formale e
sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si
sostanzia la cd. continenza, nel senso che l'informazione di stampa non
deve trasmodare in "argumenta ad hominem" nè assumere contenuto lesivo
dell'immagine e del decoro; c) La corrispondenza tra la narrazione ed i
fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata
l'oggettiva verità del racconto, la quale tollera, perciò, le
inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso
rilievo e privi di valore informativo
. (Cass. civ. Sez. III, 18-10-2005, n. 20140; FONTI

Mass. Giur. It., 2005; CED Cassazione, 2005).