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ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA
Assemblea degli iscritti all’Albo
Circolo della Stampa, 23 marzo 2006
Relazione di Franco Abruzzo
presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia
Dopo cinque anni di battaglie
il giornalismo professionale
approda ufficialmente
in Università. Eppure questo
cammino è iniziato nel 1930.
Una storia vecchia, ma
ancora senza la parola “fine”.
INDICE
1.
Premessa. Il 29 marzo il Consiglio dei ministri approverà le nuove
regole dell’accesso alla professione di giornalista. Vecchio e nuovo
ordinamento coesisteranno.
2. La svolta comincia con la legge
4/1999, che raccorda le professioni intellettuali e l’esame di Stato
alle lauree della “Riforma Berlinguer”.
3. Consiglio di Stato (II
sezione consultiva): la prova di idoneità professionale dei giornalisti
è “l’esame di Stato” (parere 448/2001 depositato il 7 maggio 2002).
4.
Le novità dell’ottobre 2003. Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti
della Lombardia blocca la delibera con la quale aveva deciso di
disapplicare la normativa nazionale in favore di quella comunitaria,
accogliendo l’invito del Sottosegretario al Ministero
dell’Istruzione/Università Maria Grazia Siliquini.
5. Il Consiglio
dei Ministri nella seduta del 22 dicembre 2005 approva il nuovo “Dpr
328”: i giornalisti conquistano la laurea come via d’accesso esclusiva,
ma a partire dall’aprile 2012. Il “dlgs la Loggia” del 2 dicembre 2005
(oggi dlgs 30/2006) ha fatto da apripista.
6. Con la direttiva
comunitaria 89/48/Cee (dlgs 115/1992), l’Europa ha deciso che i
professionisti “regolamentati” debbano avere almeno una laurea
triennale. I dlgs 277/2003 (direttiva 2001/19/CE) e 319/1994 (direttiva
92/51/CEE) dicono che la professione giornalistica (italiana),
organizzata (ex legge 69/1963) con l’Ordine e l’Albo (come vuole l’art.
2229 Cc) e costituzionalmente legittima (sentenze 11 e 98/1968, 2/1971,
71/1991, 505/1995 e 38/1997 della Consulta), ha oggi il riconoscimento
dell’Unione europea. Il sistema ordinistico italiano compatibile con la
Ue (direttiva 2005/36/Ce o “direttiva Zappalà”).
7. Consiglio di
Stato: “I princìpi relativi al livello dei titoli di studio richiesti
non possono trarsi dalle direttive comunitarie”. La Corte europea di
Giustizia afferma esattamente il contrario con la sentenza relativa
agli psicologi francesi.
8. Conclusioni. La laurea della durata minima di tre anni deve diventare l’unico titolo per l’accesso al praticantato.
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In coda il “Dpr Siliquini” e la sentenza C-285/00 della Corte europea di Giustizia.
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