Colpo di mano del Governo e della maggioranza (nel silenzio dell’opposizione)


Colpo di mano del Governo
e della maggioranza
(nel silenzio dell’opposizione)

Il Dlgs 40/2006, che
modifica il Cpc, è
una mazzata per i lavoratori
in lite con le aziende.

CAUSE DI LAVORO ALLE CALENDE GRECHE!
Il giudice del lavoro, alla prima udienza, in caso
di necessità di risolvere in via pregiudiziale
questioni relative all’efficacia, alla validità e
alla interpretazione dei contratti collettivi,
dovrà farlo in via immediata con sentenza
che non sarà soggetta ad appello ma
immediatamente ricorribile per Cassazione,
con conseguente sospensione
del giudizio di merito fino alla
definizione della questione pregiudiziale.

di Patrizia Sordellini, avvocato in Milano
Il D. Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 (“Modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica”) inserisce nel Codice di procedura civile l’art. 420 bis (“accertamento pregiudiziale sull’efficacia validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi”), che recita “Quando
per la definizione di una controversia di cui all'articolo 409 è
necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente
l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un
contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con
sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per
l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa
fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni.
La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione
da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di
deposito della sentenza. Copia del ricorso per cassazione deve, a pena
di inammissibilità del ricorso,, essere depositata presso la
cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti
giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo è
sospeso dalla data del deposito”.
Poche righe per attirare l’attenzione sugli inevitabili
problemi e sugli ulteriori ritardi che tale norma comporterà per molte
cause di lavoro.
In pratica, il giudice del lavoro, alla prima udienza, in caso di
necessità di risolvere in via pregiudiziale questioni relative
all’efficacia, validità e interpretazione dei contratti collettivi,
dovrà farlo in via immediata con sentenza che non sarà soggetta ad
appello ma immediatamente ricorribile per Cassazione, con conseguente
sospensione del giudizio di merito fino alla definizione della
questione pregiudiziale.
Fino ad ora l’interpretazione dei contratti collettivi di diritto
comune era riservata al giudice di merito e non era censurabile in sede
di legittimità se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica
contrattuale e per vizi della relativa motivazione.
La nuova norma introdotta estende invece alla Corte di Cassazione
un sindacato diretto sull’interpretazione e l’applicazione dei
contratti collettivi nazionali di diritto comune, che sono contratti di
diritto privato la cui l’interpretazione, tra l’altro, potrebbe
comportare la necessità di compiere accertamenti in fatto che la Corte
non può fare.
Tra l’altro la devoluzione alla Corte non solo delle questioni
riguardanti l’interpretazione ma anche l’applicazione dei contratti
collettivi di diritto comune tende a trasformare il giudizio di
cassazione in un normale giudizio di merito con uno stravolgimento di
principi giuridici fondamentali ed un prevedibile aumento del carico di
lavoro della Corte che non avrà altro risultato che quello di
ulteriormente dilatare i tempi, già non brevi, dei giudizi di lavoro.