GIUSTIZIA.
Una riforma che punta
a ridurre le “fonti”
dei giornalisti e a tenere
cucite le bocche
dei magistrati
dell’Ufficio del Pm
I rapporti con la stampa saranno
tenuti “personalmente” dal
Procuratore della Repubblica.
“Tutte le informazioni
sulle attività dell'ufficio dovranno
essere attribuite
impersonalmente allo stesso”.
I magistrati, “in contrasto
con questa disposizione”,
saranno perseguiti
disciplinarmente.
normativo per dare piena applicazione alla legge 150/2005. Su proposta
del Guardasigilli Roberto Castelli, il Consiglio dei Ministri ha
approvato ogi un altro decreto legislativo, il settimo, in attuazione
della riforma dell'ordinamento giudiziario. Il provvedimento riguarda
la riorganizzazione dell'Ufficio del pubblico ministero. Licenziato dal
Consiglio anche il regolamento sui sistemi informativi automatizzati. (da: www.giustizia.it)
Il Procuratore della Repubblica trasformato in un monarca assoluto in
tema di diffusione delle notizie riguardanti il suo ufficio. La
Costituzione messa in un angolo con il “taglio” delle fonti. Tipizzati
gli illeciti disciplinari dei magistrati (diffidati dall’intrattenere
rapporti con i cronisti).
vigore della legge sulla riforma della Giustizia. Sono in ballo, con
questa “riforma”, le loro libertà fondamentali di mediatori tra i fatti
e la gente. Le fonti vengono ridotte drasticamente. La Corte
costituzionale, con la sentenza 105/1972, ha scritto: “L'interesse
generale alla informazione, anch'esso indirettamente protetto
dall'articolo 21 della Costituzione, implica, in un regime di libera
democrazia, pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle
medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporali,
alla circolazione delle notizie e delle idee”. Questo principio viene tradito e vilipeso dalla “riforma”.
costituzionale un passaggio della legge, che riguarda i rapporti
Stampa-Magistrati delle Procure della Repubblica. Il Governo è delegato
ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge,
uno o più decreti legislativi “diretti a riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero". Nell'attuazione della delega (art. 2, 4° comma, lettera F) il Governo dovrà “…prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente,
o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi
di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio
vengano attribuite impersonalmente allo stesso; (dovrà,
ioltre,) prevedere che il procuratore della Repubblica segnali
obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto
al comma 3, lettera r), numero 3), i comportamenti dei magistrati del
proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui
sopra”.
a individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei
magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro
applicazione, nonché a modificare la disciplina in tema di
incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio". Il Governo in particolare è autorizzato dalla riforma a vietare (art. 2, 6° comma, lettera c, punti 5, 6 e 8):
del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto
di pubblicazione";
in corso di trattazione o sugli affari definiti quando è idonea a
ledere diritti altrui";
profilo riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli
affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con
sentenza passata in giudicato";
e dei giudici). Non può dar luogo a responsabilità disciplinare “l'attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale".
disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei
consigli giudiziari, nonché a istituire il Consiglio direttivo della
Corte di Cassazione". Il Governo dovrà "prevedere che al
consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze: ...
vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i
fatti rilevanti ai titolari dell'azione disciplinare". I Consigli giudiziari funzionano in ogni distretto di Corte d’Appello.
è in netto e radicale contrasto con l’articolo 21 (II comma) della
Costituzione. La Costituzione disegna una professione giornalistica
libera, non soggetta ad autorizzazioni e censure. La Corte
Costituzionale con la sentenza n. 9/1965 ha scritto parole
fondamentali sull’impossibilità di porre limitazioni sostanziali alla libertà di manifestazione del pensiero: “La
libertà di manifestazione del pensiero é tra le libertà fondamentali
proclamate e protette dalla nostra Costituzione, una di quelle anzi che
meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato, condizione com'é
del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo
aspetto culturale, politico, sociale. Ne consegue che limitazioni
sostanziali di questa libertà non possono essere poste se non per legge
(riserva assoluta di legge) e devono trovare fondamento in precetti e
principi costituzionali, si rinvengano essi esplicitamente enunciati
nella Carta costituzionale o si possano, invece, trarre da questa
mediante la rigorosa applicazione delle regole dell'interpretazione
giuridica”.
della Repubblica contrasta con i principi costituzionali richiamati. La
visione del legislatore è quella del generalissimo Luigi
Cadorna, quando l’Italia era impegnata nella prima mondiale: i giornali
erano obbligati a pubblicare soltanto i bollettini del Comando supremo;
potevano, però, scrivere articoli di colore sulla guerra. I giornali
saranno costretti a pubblicare soltanto quel che dice il Procuratore
capo della Repubblica novello Cadorna? Che accadrà se i giornali
pubblicheranno notizie giudiziarie fuori dal canale ufficiale? Si
apriranno inchieste a caccia del magistrato troppo loquace? Avremo
un’informazione giudiziaria centralizzata e reticente?
essere attribuite impersonalmente allo stesso Ufficio. Che significa? I
giornali dovranno censurare i nomi dei magistrati, che si occupano
delle singole inchieste? E se ciò non dovesse accadere?
prefetti un potere (amministrativo) immenso, quello di controllare la
stampa e in particolare i direttori (alla seconda condanna potevano
essere sollevati dall’incarico). La storia si ripete. In Senato è fermo
(per quanto tempo ancora?) un disegno di legge in base al quale il
giornalista recidivo verrà automaticamente sospeso dalla professione da
uno a sei mesi (dal tribunale a composizione monocratica o dal giudice
di pace?). Il giornalista così rischierà anche il posto di lavoro.
giurisprudenza sul diritto di cronaca giudiziaria, che cercheremo di
riassumere nei passaggi essenziali.
ancorato a “notizie vere”. La cronaca giudiziaria e il limite del
rispetto del principio della presunzione di non colpevolezza (o di
innocenza). I nostri tribunali, nel
verificare il rispetto del limite della verità, dovranno fare
(fortunatamente) una valutazione sulla base di ciò che risulta “al momento in cui la notizia viene diffusa e non già secondo quanto viene successivamente accertato”.
ha capovolto le precedenti decisioni del Tribunale di Roma e della
Corte d’Appello stabilendo che la verità della notizia va valutata
operando una verifica sull’esattezza, o meno, delle informazioni
pubblicate in relazione ai provvedimenti adottati dall’ufficio del Pm,
senza dover invece far riferimento al successivo esito delle indagini.
La cronaca giornalistica delle attività di indagine del Pm non potrà
ritenersi priva di obiettività, perché la cronaca si esaurisce
nell’attività investigativa. In sostanza i nostri tribunali, nel
verificare il rispetto del limite della verità, fanno una valutazione
sulla base di ciò che risulta “al momento in cui la notizia viene
diffusa e non già secondo quanto viene successivamente accertato, con
la conseguenza che l’eventuale discrepanza tra i fatti narrati e quelli
realmente accaduti non esclude che possa essere invocato l’esercizio
del diritto di cronaca”. “Il giornalista nell’esercizio del
diritto di cronaca deve pubblicare la notizia di un arresto e dei
motivi che lo hanno determinato, anche se successivamente tali motivi
risulteranno infondati: l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti
di grande rilievo sociale, quali la perpetrazione di reati e l’attività
di polizia giudiziaria è preminente rispetto al principio della
presunzione di innocenza. Ogni notizia idonea ad indurre l’opinione
pubblica ad attribuire, prima della condanna, un reato ad un persona in
quanto relativa a fatti che la espongono ad un giudizio penale
(denunce, querele, rapporti, arresti, ecc.) deve essere vera, ed avere
un contenuto ed una forma tali da rendere avvertito il pubblico, quanto
più è possibile in relazione alle circostanze del caso concreto, che la
colpevolezza della persona accusata non può considerarsi ancora
acquisita come un fatto certo e, quindi, evitare tutti quei particolari
non ancora sicuramente accertati e tutte quelle espressioni, non
strettamente indispensabili che tale certezza possono creare nel
pubblico”. (Cass. pen., 7 marzo 1975, Vola, in Giust. civ., 1975,
I, 972). Il cronista deve far salvo sempre il principio della
presunzione di non colpevolezza (o di innocenza): “In tema di
cronaca giudiziaria, la verità della notizia mutuata da un
provvedimento giudiziario sussiste, ai fini della scriminante di cui
all'art. 51 c.p., ogni qualvolta essa sia fedele al contenuto del
provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti. Il limite della
verità deve essere restrittivamente inteso, dovendosi verificare la
rigorosa corrispondenza tra quanto narrato e quanto realmente accaduto,
perché il sacrificio della presunzione di innocenza non può esorbitare
da ciò che sia necessario ai fini informativi. (Fattispecie in cui è
stato ritenuto diffamatorio affermare, contrariamente al vero, che
l'imputato era stato arrestato)” (Cass. pen. Sez.V 03-06-1998, n. 8036; Pendinelli; FONTI Cass. Pen., 1999, 2518, Giust. Pen., 1999, II, 529).
previsioni dell’articolo 329 Cpp non vi è limite alcuno alla
pubblicazione e diffusione del contenuto dell’atto del procedimento
così consacrandosi il diritto di cronaca su di esso. Merita un cenno la sentenza del Gip milanese Andrea Manfredi (Ordine Tabloid, n. 7/1994, pag 12)
che ha assolto con la formula più ampia due giornalisti imputati del
reato di diffamazione per aver pubblicato su “Panorama” del 4 ottobre
1992 i verbali d’interrogatorio d’un imputato di Tangentopoli. Scrive
il Gip: “...Ciò sta a significare che una volta venuto meno
l’obbligo del segreto secondo le previsioni dell’articolo 329 Cpp non
vi è limite alcuno alla pubblicazione e diffusione del contenuto
dell’atto del procedimento, così consacrandosi il diritto di cronaca su
di esso, nel segno di un apprezzamento della prevalenza dell’interesse
collettivo alla conoscenza delle vicende processuali e del controllo
sociale della loro gestione, essenziale in un assetto ordinamentale
ispirato a principi democratici... In definitiva, se l’articolista
riporta il contenuto di atti del procedimento non più coperti da
segreto, e ciò fa legittimamente non travisandoli, non aggiungendovi
commenti volti alla denigrazione incivile, con l’uso di espressioni
gratuite ed offensive, mantenendosi nell’ambito della obiettività, come
è da ritenere sia avvenuto nel caso in questione, la condotta appare
pienamente scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca
(giudiziaria), specie se esso attiene a vicende di sicuro interesse
generale”.
Diversi osservatori hanno visto nell’innovazione normativa la vendetta
di una certa classe politica a 13 anni di distanza dai fatti e dalle
cronache di Tangentopoli. I sostituti procuratori, secondo questa
vulgata, devono finire nel limbo degli anonimi e non devono più
figurare come pubblici protagonisti, mentre i giornalisti non dovranno
avere la libertà di movimento di quei giorni. La maggioranza
parlamentare, però, ha dimenticato che il Testo unico sulla privacy
(Dlgs n. 196/2003) e il Codice di deontologia sulla privacy autorizzano
il trattamento delle notizie giudiziarie e quelle del Casellario
giudiziale sia pure nell’ambito delle regole deontologiche della
professione giornalistica. I cronisti saranno spinti a recuperare le
tecniche del giornalismo di inchiesta e a condurre indagini parallele a
quelle dei magistrati delle Procure. Il duello
giornalisti-magistrati-politici non è finito. Anzi sta per ripartire
con nuovo slancio. I giornalisti, dopo le sentenze Goodwin e Roemen,
avranno il sostegno della Corte di Strasburgo, che tutela in maniera
forte il loro segreto professionale e pone un divieto drastico alle
perquisizioni.
*presidente dell’Ordine dei Giornalisti
della Lombardia, docente a contratto di “Diritto dell’informazione”
presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca e presso l’Università
Iulm di Milano.
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(articolo pubblicato in “Guida al diritto” del 13 agosto 2005)
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