Fondo nazionale paritetico
interprofessionale
per la formazione continua:
i soldi ci sono (all’incirca
2,4 mln di euro all'anno)
ma Fnsi e Fieg li hanno
dirottati in silenzio all’Inpgi.
Così l’aggiornamento
dei giornalisti resta una
parola vuota. Perché?
Serventi Longhi, parla!!!
di Franco Abruzzo*
Come presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia –
ente pubblico che, di concerto con la Regione Lombardia, ha “creato”
nel 1977 la prima Scuola italiana di giornalismo (“Istituto ‘Carlo De Martino’ per la Formazione al Giornalismo”) -, ho chiesto l’8 marzo 2004 l'istituzione e l'attivazione di un “Fondo
nazionale paritetico interprofessionale per la Formazione continua dei
giornalisti professionisti; dei giornalisti pubblicisti
contrattualizzati e dei praticanti giornalisti”. Ciò in base all’'articolo 118 della legge 19.12.2000 n° 388. Ho scritto al Ministro
del Lavoro, alla Fieg, alla Fnsi , all’Ordine nazionale e all’Inpgi.
Nessuna replica da parte delle istituzioni dei giornalisti. Soltanto
Maroni ha risposto: “L’iniziativa spetta a Fnsi e Fieg, a me compete soltanto la nomina dei sindaci del Fondo”. Oggi ho appreso
la verità: i quattrini che gli editori versano all’Inps sono stati
girati all’Inpgi (nel calderone delle aliquote applicate per la
mobilità e la disoccupazione) con il consenso anche della Fnsi (parte
sociale come la Fieg dell’Istituto di previdenza). La mia curiosità di
oggi 14 settembre 2005 è collegata a una notizia pubblicata da “Il Sole
24 Ore”: la nascita del “Fondo enti religiosi per la Formazione continua”. Da un giro di telefonate ho appreso: 1) che i quattrini versati all’Inps per i poligrafici sono confluiti nel Fondo per la formazione continua gestito dall’industria; 2)
che i quattrini, versati per i giornalisti, sono finiti, invece, nelle
casse (evidentemente bisognose di aiuti) dell’Inpgi con il consenso
dei vertici delle nostre istituzioni Con una differenza sostanziale: i poligrafici fanno formazione, i giornalisti no.
Chi dobbiamo ringraziare? Serventi? Solo Serventi? Il segretario
generale della Fnsi è tenuto a dare una risposta e una spiegazione ai
giornalisti italiani.
LA STORIA. Il comma 1 dell’articolo 118 precisa che “al
fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con
le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale
continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di
occupabilità dei lavoratori possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e
dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici
interprofessionali nazionali per la formazione continua... Ai
fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al
presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo
integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo”. Il comma 6 dice: “Ciascun
fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli
articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali”.
“L'attivazione dei fondi – recita il comma 2 - è
subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle
finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e
delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della
professionalità dei gestori”.
Le imprese editrici di testate giornalistiche, di Tg e
radiogiornali, di agenzie di stampa e di giornali telematici hanno,
comunque, l'obbligo (comma 3 dell’articolo 118) di versare all'Inps il contributo integrativo (0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo pari all’incirca a 2,4 milioni di euro) di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978 (Le retribuzioni lorde dei giornalisti ammontano all’incirca a 850 milioni di euro). Tra
gli 8 Fondi istituiti alla data dell’8 marzo 2004, sei si riferiscono
a lavoratori e dirigenti dei settori industriale, artigiano,
cooperativo, commerciale, turistico, creditizio, assicurativo e
logistico. Gli altri due Fondi riguardano il terziario e i dirigenti
del terziario (FON.DIR). La legge 388/2000 ammette la possibilità di
istituire altri specifici Fondi.
E’ evidente che l’articolo 118 della legge n. 388/2000 va piegato
alla formazione continua delle figure professionali previste dal Cnlg
e dall’Ordine nazionale dei Giornalisti: redattori professionisti,
redattori pubblicisti, freelance, praticanti in formazione presso le
redazioni e praticanti in formazione presso le Scuole di giornalismo
riconosciute dal Cnog. Il Contratto afferma che “forme integrative
di formazione professionale del praticante potranno essere attuate in
sede dalle aziende o utilizzando qualificate strutture formative
esterne private e pubbliche”. Il punto 4 dell’allegato 0 del Cnlg recita per quanto riguarda i praticanti giornalisti in formazione: “Il
contratto di formazione e lavoro deve prevedere almeno 144 ore di
formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. A tal
fine gli Ordini regionali e le associazioni regionali della stampa,
d'intesa con l'Ordine nazionale, predisporranno corsi di formazione
teorici integrativi della pratica formazione aziendale finalizzati
anche all'uso dei sistemi redazionali. I corsi di formazione potranno
svolgersi presso le strutture universitarie a tal fine ritenute più
idonee”.
Ma nel Cnlg c’è di più: la nota a verbale di cui all’articolo 4
prevede corsi di aggiornamento professionale di contenuto tecnologico,
mentre l’articolo 45 ipotizza l’aggiornamento culturale e professionale
dei giornalisti. L’articolo 45 in particolare delinea quella formazione
continua dei giornalisti materia organicamente trattata dall’articolo
118 della legge n. 388/2000. Dice l’articolo 45 del Cnlg: “Le
parti, allo scopo di soddisfare l'esigenza di un costante aggiornamento
culturale-professionale dei redattori, attraverso una regolamentazione
concordata a livello aziendale, convengono quanto segue:
- le aziende, in relazione alle specifiche esigenze
ed alle disponibilità, d'intesa con le direzioni e i comitati o
fiduciari di redazione, avvieranno a tale scopo iniziative
determinandone programma, durata, modalità di svolgimento e di
partecipazione;
- ciascuna azienda favorirà la partecipazione di
singoli giornalisti a corsi di aggiornamento, seminari, iniziative
culturali-professionali attinenti le loro specifiche competenze previo
parere del direttore sulla base di idonea documentazione; è rinviata
alla sede aziendale la regolamentazione degli aspetti relativi ai
periodi di permesso retribuito e di concorso alle spese;
- le Federazioni contraenti promuovono
e organizzano, annualmente e congiuntamente - in collaborazione con gli
organismi professionali - corsi nazionali o di aggiornamento
culturale-professionale, stabilendone di volta in volta programmi,
durata, modalità di partecipazione dei giornalisti e concorso delle
aziende agli eventuali oneri. Le Federazioni medesime valuteranno
periodicamente i risultati delle esperienze realizzate a livello
aziendale in materia di aggiornamento professionale”.
Oggi ho appreso che gli articoli 4 e 45 del Cnlg sono stati svuotati. Sono parole scritte sull’acqua. Bel ....golpe!!!
* presidente Ordine Giornalisti Lombardia
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