Forti preoccupazioni nel mondo giornalistico: tagliate le “fonti” dei cronisti


Forti preoccupazioni nel mondo
giornalistico: tagliate le “fonti” dei cronisti.
Pierluigi Roesler Franz:
APPELLO A CIAMPI A NON FIRMARE
LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

Mittente:

Dott. Pierluigi Roesler Franz

Giornalista de “La STAMPA“ - Redazione romana

uff. Via Barberini 50 - 00187 ROMA tel. 06-47.661 e-mail : pierluigi.franz@lastampa.it

casa Via A. Serpieri 7 - 00197 ROMA tel. 06-321.45.74 e-mail: p.roeslerfranz@tin.it

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 URGENTE

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

S.E. Dott. CARLO AZEGLIO CIAMPI

PALAZZO DEL QUIRINALE

ROMA

 Roma, 21 luglio 2005

 Illustre Signor Presidente, sono un giornalista
della redazione romana de “La Stampa“ di Torino e consigliere nazionale
della FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana), sindacato
unitario dei giornalisti.

Mi permetto disturbarLa per segnalarLe, nella Sua duplice veste di
Supremo Garante della Costituzione e di Presidente del Consiglio
Superiore della Magistratura, quella che nella nostra categoria viene
comunemente ritenuta una possibile grave violazione della libertà di
stampa, sancita dall'articolo 21 della Costituzione, contenuta nel
disegno di legge n. C.4636-BIS-D, riguardante la riforma
dell'ordinamento giudiziario, approvato ieri pomeriggio dalla Camera
dei Deputati con il voto di fiducia chiesto dal Governo Berlusconi.

E' questa la prima volta nella storia parlamentare del nostro Paese
che un provvedimento già votato a Montecitorio con il voto di fiducia e
da Lei rispedito alle Camere con messaggio motivato del 16 dicembre
scorso viene di nuovo approvato con il voto di fiducia a Montecitorio.
Siamo quindi di fronte ad un caso eccezionale, che come tale dovrebbe
essere trattato.

Le segnalo che nella Sua recente audizione alla Commissione
Giustizia della Camera l'ex Presidente della Corte Costituzionale
professor Leopoldo Elia ha sostenuto che sia in astratto possibile al
Capo dello Stato - anche se la dottrina è minoritaria - rispedire per
una seconda volta alle Camere un disegno di legge per il quale sia
stato già esercitato quanto previsto dall'articolo 74, primo comma,
della Costituzione (v. l'intervento del relatore on. Francesco Nitto
Palma nell'Assemblea di Montecitorio del 18 luglio 2005, riportato nel
resoconto stenografico della seduta n. 657 a pag. 4, ultimo capoverso,
e a pag. 5, 1° capoverso).

Non essendoLe quindi formalmente precluso un Suo nuovo autorevole
intervento, ex art. 74 della Costituzione, mi permetto di sintetizzarLe
i punti di possibile illegittimità costituzionale del disegno di legge
n. 4636 BIS-D approvato ieri dalla Camera.

Innanzitutto il Parlamento non ha tenuto assolutamente conto di
quanto indicato in fondo al Suo messaggio del 16 dicembre 2004 laddove
giustamente sottolineava che: “Con l'occasione ritengo opportuno
rilevare quanto l'analisi del testo sia resa difficile dal fatto che le
disposizioni in esso contenute sono condensate in due soli articoli, il
secondo dei quali consta di 49 commi ed occupa 38 delle 40 pagine di
cui si compone il messaggio legislativo. A tale proposito, ritengo che
questa possa essere la sede propria per richiamare l'attenzione del
Parlamento su un modo di legiferare - invalso da tempo - che non appare
coerente con la ratio delle norme costituzionali che disciplinano il
procedimento legislativo e, segnatamente, con l'articolo 72 della
Costituzione, secondo cui ogni legge deve essere approvata “articolo
per articolo e con votazione finale“.

Ebbene il disegno di legge n. 4636 BIS-D si compone sempre di 2 soli
articoli in 40 pagine e il secondo articolo consta di 48 commi, cioé
solo 1 comma in meno del vecchio testo!

In secondo luogo per quanto riguarda l'attività dei giornalisti sono
in ballo, con questa “riforma“ - come hanno con forza evidenziato la
Fnsi, l'Unci (Unione nazionale cronisti italiani) e il Presidente
dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia Franco Abruzzo - le loro
libertà fondamentali di mediatori tra i fatti e la gente. Le fonti
vengono ridotte drasticamente. In pratica, il testo approvato dalla
Camera afferma l'esatto contrario di quanto stabilito dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 105 del 1972, secondo cui:
“L'interesse generale all'informazione, anch'esso indirettamente
protetto dall'articolo 21 della Costituzione, implica, in un regime di
libera democrazia, pluralità di fonti d'informazione, libero accesso
alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche
temporali, alla circolazione delle notizie e delle idee“. Questo
principio totalmente calpestato dalla “riforma“.

Suscitano, infatti, pesanti perplessità di profilo costituzionale
una serie di passaggi del disegno di legge, che riguardano i rapporti
Stampa-Magistrati delle Procure della Repubblica. Il Governo viene,
infatti, delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della legge, uno o più decreti legislativi. Nell'attuazione
della delega il Governo dovrà “.prevedere che il Procuratore della
Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente
delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le
informazioni sulle attività dell'ufficio vengano attribuite
impersonalmente allo stesso; (dovrà, inoltre,) prevedere che il
Procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al Consiglio
giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera r), numero
3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in
contrasto con la disposizione di cui sopra“.

L'articolo 21, 2° comma, della Costituzione disegna una professione
giornalistica libera, non soggetta ad autorizzazioni e censure. Il
ruolo “monopolista“ assegnato dalla nuova legge ai Procuratori della
Repubblica contrasta con questi principi. I giornali saranno, forse,
costretti a pubblicare soltanto quel che dice il Procuratore capo della
Repubblica? Che accadrà se i giornali pubblicheranno notizie
giudiziarie fuori dal canale ufficiale? Si apriranno inchieste a caccia
del magistrato troppo loquace? Le notizie giudiziarie non possono
essere centralizzate. Altrimenti, da un' informazione reticente,
vengono lesi i diritti dei cittadini ad essere correttamente informati
e a conoscere quel che accade nei Palazzacci. Inoltre tutte le
informazioni sulle attività dell'ufficio del Pm dovranno essere
attribuite impersonalmente allo stesso Ufficio. Ma significa, forse,
che i giornali dovranno censurare i nomi dei giudici che si occupano
delle singole inchieste? E se ciò non dovesse accadere?

 A loro volta i magistrati verranno messi sotto tutela e imbavagliati. In particolare saranno vietati:

 1) “i comportamenti che determinano la divulgazione di
atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il
divieto di pubblicazione“;

 2) “la violazione del dovere di riservatezza sugli
affari in corso di trattazione o sugli affari definiti quando è idonea
a ledere diritti altrui“;

 3) “pubbliche dichiarazioni o interviste che sotto
qualsiasi profilo riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti
negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con
sentenza passata in giudicato“;

 4) “il tenere rapporti in relazione all'attività del proprio ufficio con gli organi di informazione“;

 5) “il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio“;

 6) “il costituire e l'utilizzare canali informativi riservati o privilegiati“;

 7) “il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura“.

 I PUNTI DEL PROVVEDIMENTO CHE IL PARLAMENTO
DOVREBBE CORREGGERE PER PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA
COSTITUZIONE SONO CONTENUTI NELLE SEGUENTI PAGINE DEL DISEGNO DI LEGGE
C.4636-BIS-D:

 Pag. 38 - art. 2, 3° comma, lettera R punto 3:

 “Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c (“Il Governo é delegato ad adottare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza
dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare
la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli
giudiziari, nonché istituire il Consiglio direttivo della Corte di
Cassazione“), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi“:

 “prevedere che al consiglio giudiziario vengano
attribuite le seguenti competenze: ... vigilanza sul comportamento dei
magistrati con obbligo di segnalare i fatti rilevanti ai titolari
dell'azione disciplinare“;

 Pag. 41 - Art. 2, 4° comma, lettera F:

 “Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera d (“Il Governo é delegato ad adottare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza
dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a
riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero“), il Governo si attiene
ai seguenti principi e criteri direttivi:

 “prevedere che il Procuratore della Repubblica tenga
personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti
con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle
attività dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso;
prevedere che il Procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente
al consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3 lettera
r, numero 3, i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che
siano in contrasto con la disposizione di cui sopra“;

 Pag. 44 in fondo + pag. 45 in alto - Art. 2, 6° comma, lettera c punti 5, 6 e 8:

 “Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera f (“Il Governo é delegato ad adottare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza
dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a individuare
le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le
relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonchè
modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal
servizio e trasferimento d'ufficio“), il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi“:

 “salvo quanto previsto dal numero 11
(“fermo quanto previsto dai numeri 3, 7 e 9, non può dar luogo a
responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di
diritto in conformità all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in
generale“) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari
nell'esercizio delle funzioni“:

 “i comportamenti che determinano la
divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia
previsto il divieto di pubblicazione, nonchè la violazione del dovere
di riservatezza sugli affari in corso di trattazione o sugli affari
definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui; pubbliche
dichiarazioni o interviste che sotto qualsiasi profilo riguardino i
soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di
trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in
giudicato“;

 “il tenere rapporti in relazione
all'attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di
fuori delle modalità previste al comma 4, lettera f; il sollecitare la
pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero
il costituire e l'utilizzare canali informativi riservati o
privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione
dei criteri di equilibrio e di misura“;

 “l'omissione, da parte del dirigente
l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della
comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire
illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della
sezione o del collegio“.

 Durante il dibattito alla Camera sono state presentate
ben 4 distinte ipotesi di incostituzionalità di norme contenute nel
disegno di legge n. C. 4636-BIS-D, poi assorbite per effetto del voto
di fiducia.

 Mi permetto, però, di evidenziare quella che a mio
parere appare la più macroscopica. Si tratta del nuovo comma 45
dell'art. 2 inserito per la prima volta al Senato il 28 giugno 2005.
Tale disposizione - che modifica sul punto il precedente testo votato
un anno fa dalle Camere - appare “ictu oculi“ incostituzionale, tanto è
assurda, e quindi irragionevole e irrazionale con conseguente presunta
violazione dell'art. 3 della Costituzione, perché è stato calcolato che
oltre la metà dei giudici italiani non potrà più partecipare ai
concorsi per incarichi direttivi. Difatti, la nuova normativa si
applica su tutti i concorsi aperti anche da anni e sulle domande dei
magistrati non ancora definite. Ma questa retroattività appare
irragionevole, irrazionale e gravemente discriminatoria. E' quindi
evidente che contro l'eventuale bocciatura di queste legittime domande
da parte del Csm fioccheranno ricorsi ai Tar per far trasmettere gli
atti alla Corte Costituzionale.

 Peraltro appare anche censurabile la tecnica legislativa
usata nella formulazione del testo perché anzichè indicare direttamente
i nuovi limiti massimi di età per poter accedere ad importanti
incarichi (non più di 68 anni per presidenti o Pg di Cassazione e non
più di 66 anni per presidenti di tribunali e corti d'appello e per i pm
e pg) si fa riferimento all'articolo 5 del regio decreto n. 511 del
1946 sulle guarentigie della magistratura, che prevede che “tutti i
magistrati sono collocati a riposo al compimento del 70esimo anno di
età“ senza però tener conto delle due successive norme, cioé il decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, art. 16, 1° comma, e la legge 27
dicembre 2002 n. 289, art. 34, comma 12, che hanno di fatto elevato
l'età pensionabile dei magistrati da 70, rispettivamente a 72 e 75
anni).

 Inizialmente il decreto legge 1° febbraio 1992, n. 46,
aveva previsto che il collocamento a riposo poteva essere spostato al
compimento dei 72 anni, previo consenso del magistrato interessato. Il
Consiglio, su richiesta del Ministro, con delibera 19 febbraio 1992,
aveva espresso un articolato parere negativo. Il decreto legge era
stato abrogato con il successivo d.l. n. 205 del 1992, il quale
recependo le proposte del Consiglio, aveva disposto che i magistrati
trattenuti in servizio dopo il compimento del settantesimo anno
potevano esercitare funzioni giurisdizionali soltanto in uffici
collegiali, con possibilità di assumere, ove occorra, la presidenza nei
relativi collegi, salva la possibilità di una prorogatio limitata al
massimo a sei mesi, fino alla presa di possesso del nuovo dirigente. Il
primo presidente della Corte di cassazione, se trattenuto in servizio,
poteva essere designato a presiedere, in sostituzione del primo
presidente in carica, i collegi delle sezioni unite civili e penali.
Tale decreto legge era decaduto per mancata conversione, ma le norme
erano state riproposte con decreto legge del 30 aprile 1992, n. 275,
sulle quali, con delibera 11 giugno 1992, il Consiglio aveva espresso
parere parzialmente negativo (per l'utilizzazione della decretazione
d'urgenza e per la mancata estensione del divieto di trattenimento in
servizio nell'esercizio di funzioni semidirettive). Anche questo
decreto legge non è stato convertito.

 Infine, in adempimento della delega conferita con la
legge 23 ottobre 1992, n. 421, avente ad oggetto la razionalizzazione e
la revisione della disciplina in materia di sanità, di pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale, con l'art. 16 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e
pubblici, è stata riconosciuta a tutti i dipendenti civili dello Stato
e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in
servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per
il collocamento a riposo per essi previsti.

 Il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, art. 16,
c. 1, prevede che “è in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e
degli enti pubblici non economici di permanere in servizio . per un
periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento
a riposo per essi previsti“. La norma è applicabile anche ai magistrati
(si veda la risoluzione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura il 14 gennaio 1993) e consente agli stessi di permanere in
servizio oltre il raggiungimento del 70esimo anno di età.

 Per l'applicazione di tale disciplina generale ai
magistrati, in mancanza di norme transitorie, il Consiglio ha emanato
le circolari 14 gennaio 1993 e 24 febbraio 1994.

 A sua volta la legge 27 dicembre 2002 n. 289, art. 34,
comma 12 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 240 alla Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 31 Dicembre 2002) ha inserito nell'art. 16 del
d.lgs. n. 503 del 1992, dopo il primo comma, il comma 1 bis, il quale
prevede che “per le categorie di personale di cui all'art. 1 della
legge 19 febbraio 1981 n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa
sino al compimento del 75esimo anno di età“. Considerato che tra le
categorie di cui all'art. 1 della detta legge n. 27 del 1981 sono
ricompresi i magistrati ordinari, deve ritenersi che per i medesimi la
facoltà di prolungare il rapporto di servizio è estesa fino al
raggiungimento del 75esimo anno di età. Ebbene prima di quest'ultimo
provvedimento legislativo il Csm si era pronunciato esprimemdo parere
negativo nell'Assemblea del 6 novembre 2002 (n.b. l'originaria
disposizione oggetto del parere era contenuta nell'articolo 21, 10°
comma, del disegno di legge 3200/C recante «disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato - Legge
finanziaria 2003»).

 Il numero dei magistrati che hanno chiesto di essere
trattenuti in servizio dopo il compimento del settantesimo anno d'età
dal 1992 al 22 ottobre 2002 è di 783, 337 dei quali titolari di uffici
direttivi (pari al 43 % ) e 330 di funzioni semidirettive (pari al 42%).

 Maggiori particolari sono ricavabili dai sootoindicai siti internet:

 www.fnsi.it

 www.odg.mi.it

 www.francoabruzzo.it

www.articolo21.info

 Augurandomi di essere stato sufficientemente chiaro e
scusandomi per il disturbo, La ringrazio per la cortese attenzione e Le
invio i miei più deferenti saluti.

 Pierluigi Roesler Franz

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 RIFERIMENTI

 Dal sito della Federazione Nazionale della Stampa Italiana

www.fnsi.it

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA

Unione Nazionale Cronisti Italiani

 Roma, 21 luglio 2005

 GIUSTIZIA: AVVIARE LA VERTENZA PER L'INFORMAZIONE

Poiché la nuova legge sull'ordinamento della giustizia contiene
norme gravemente lesive della libertà di stampa e del diritto-dovere di
cronaca con la costituzione dell'ufficio “veline“ presso le Procure,
l'UNCI rivolge un pressante appello alla FNSI affinché sia proclamato
immediatamente lo stato di agitazione dell'intera categoria dei
giornalisti. In particolare, l'Unione nazionale cronisti sollecita
l'apertura della Vertenza informazione secondo le indicazioni federali
del Congresso di Saint Vincent e del Consiglio nazionale di aprile per
un duro confronto a tutto campo con Parlamento, Governo, forze
politiche ed opinione pubblica sugli ormai scoperti propositi del
sistema dei poteri di imbavagliare e incatenare la stampa al carro
della comunicazione pubblica e privata, e lancia la proposta di
dedicare una delle prossime cinque giornate di sciopero, proclamate
dalla FNSI nell'ambito della vertenza contrattuale, alla difesa e alla
riaffermazione dei principi e dei valori costituzionali della libera
informazione, nonché delle elementari regole della democrazia.

 Riforma della giustizia,

Serventi Longhi: “E' grave

che il Governo ponga la fiducia su un provvedimento

che risulta, tra l'altro, un attacco alla libertà di stampa“

Siddi: “Si tratta di una limitazione delle fonti d'informazione“

 Il Segretario Generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Paolo Serventi Longhi, ha dichiarato:

“I giornalisti non possono certo rallegrarsi dell'approvazione del
disegno di legge governativo di riforma della giustizia. Preoccupa in
particolare la norma che prevede l'esclusiva gestione dell'informazione
sulle inchieste giudiziarie da parte dei capi delle procure della
Repubblica con un divieto di fatto ai singoli magistrati di avere
qualunque tipo di dialogo con i cronisti. Si tratta di un grave attacco
alla libertà di informazione e al diritto di cronaca perché impedisce
ai giornalisti di accedere alle notizie sulle inchieste giudiziarie,
anche non ufficiali, e non risolve in alcun modo il problema del
segreto nelle indagini. Con una legge del genere sarebbe stato più
difficile informare l'opinione pubblica sulla quasi totalità dei
procedimenti aperti dalla magistratura sulle più rilevanti indagini
giudiziarie. Tanto più grave appare il provvedimento per il fatto che
il Governo ha posto in Parlamento, per la seconda volta, la fiducia su
un provvedimento rinviato alle Camere dal Capo dello Stato respingendo
i rilievi del Consiglio Superiore della Magistratura e le proteste
delle Associazioni dei magistrati e dei giornalisti. Certo, l'ultima
parola spetterà ai massimi organi costituzionali, ma occorre che
prosegua la mobilitazione per difendere l'indipendenza della
magistratura e il diritto di cronaca, entrambi tutelati dalla
Costituzione.“

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Il Presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Franco Siddi, ha dichiarato:

“Per i poteri di garanzia e la loro indipendenza, come la giustizia,
e per le funzioni di controllo democratico proprie dell'informazione
libera, la riforma dell'ordinamento giudiziario approvata oggi dalla
maggioranza parlamentare non è proprio una bella notizia. Si incide
pesantemente attraverso l'esecutivo, sull'autonomia e sull'indipendenza
della Magistratura, la cui attività fu pensata dai Costituenti a tutela
e garanzia dell'autonomia e della libertà di tutti i cittadini. ,
concentrata come è su appena due articoli in quaranta pagine, si
introducono preoccupanti restrizioni all'accesso alle fonti da parte
dei giornalisti impegnati a dar conto di inchieste giudiziarie.
Attribuendo ai soli capi delle Procure della Repubblica il compito di
parlare con i cronisti, si tenta di operare una oggettiva limitazione
delle fonti dell'informazione. Il giusto equilibrio tra le esigenze di
riservatezza delle indagini, anche per la tutela della privacy e la
dignità delle persone, e il diritto-dovere dei giornalisti di fornire
al pubblico l'informazione più completa possibile, per questi
legislatori, è un problema inesistente. Qui invece si trova la strada
per realizzare riforme di vero segno liberale, capaci di favorire -
come è necessario, anche su questa materia - con il diritto
all'informazione, l'esercizio consapevole del diritto di critica da
parte di ciascuno“.

Pubblicato il 20/07/2005

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 Unci: la riforma della giustizia contro il diritto di cronaca

Il testo della riforma dell'ordinamento della Giustizia da oggi
all'esame finale dell'aula di Montecitorio contiene norme liberticide
della libertà di stampa poiché attribuisce unicamente al Procuratore
capo il diritto di parlare con i cronisti giudiziari.

Il diritto di cronaca - che appartiene a tutti i cittadini, mentre
ai giornalisti compete il dovere di informarli compiutamente e
celermente - non può essere limitato con norme che hanno l'effetto di
ingessare l'informazione dai Palazzi di Giustizia dai quali uscirebbe
solamente una unica versione dei fatti, funzionale alle tesi
colpevoliste delle Procure.

I cittadini hanno il diritto di sapere in quale modo la pubblica
accusa lavora e anche se le sue ipotesi investigative siano fondate o
meno. I cronisti sono il tramite tra l'opinione pubblica e gli
avvenimenti. Le norme in via di approvazione costituiscono un velo
impenetrabile dietro il quale il funzionamento della giustizia si
celerebbe al controllo dei cittadini.

 Per queste motivazioni l'Unione Nazionale Cronisti
Italiani chiede ai deputati di non approvare il testo a loro sottoposto
e di modificare le norme che riguardano i rapporti tra Giustizia e
Informazione in modo tale da rispettare e rendere operante l'art. 21
della Costituzione.

Pubblicato il 19/07/2005

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 Riforma dell'ordinamento giudiziario, Siddi: “No a deriva contro controllo democratico“

CAGLIARI, 14 LUGLIO - ''Lo sciopero della magistratura ci trova
solidali perché è chiara la deriva che mette in discussione i poteri,
da un lato, e le funzioni, dall'altro, di garanzia e controllo
democratico''. L'ha sostenuto il presidente della Federazione nazionale
della stampa, Franco Siddi, intervenendo in serata a Cagliari a un
dibattito su ''Giustizia: la controriforma'', organizzata dal Comitato
per la difesa della Costituzione in occasione dello sciopero nazionale
dei magistrati.

''E' accaduto ai giornalisti, con le leggi che hanno rafforzato le
concentrazioni e i conflitti di interesse nei media, determinando
rischi di grandi condizionamenti e momenti di compressione del
pluralismo. Accade oggi con la magistratura che, tradendo il dettato
della Costituzione, si vuole privare - ha osservato il presidente della
Fnsi - della propria autonomia e indipendenza. Si tratta di valori che
i Costituenti vollero pienamente presenti e tutelati a garanzia
dell'autonomia e della libertà di tutti i cittadini''.

Siddi ha aggiunto di affermare ciò con ''piena consapevolezza e
responsabilità'', pur essendo talvolta, anche i giornalisti, colpiti da
provvedimenti della magistratura in tema di diritto di cronaca e tutela
delle fonti ''avendo ben evidente che ai giudici tocca applicare le
leggi esistenti''.

''La riforma che serve - ha concluso - non è questa dettata dal
'virus del potere', bensì quella che allarga sfera delle garanzie per i
cittadini che hanno diritto ad avere una giustizia rapida, indipendente
e imparziale, e, soprattutto, rispettosa di tutti i cittadini e non
indulgente, per legge, versi i potenti e i 'manovratori'''.(ANSA)

Pubblicato il 15/07/2005

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Giustizia, Fnsi all'Anm: “La riforma dell'ordinamento giudiziario
deve avere il consenso della magistratura“. Calderoli: “I giornalisti
scioperino contro Serventi“. L'Assostampa Romana scrive al Presidente
della Camera Casini. Il presidente dell'Alg: “Questa riforma è lesiva
del diritto di cronaca“

 Il Segretario Generale della Federazione Nazionale della
Stampa Italiana, Paolo Serventi Longhi, ha inviato al Presidente
dell'Associazione Nazionale Magistrati, Dott Ciro Riviezzo, la seguente
lettera:

“Egregio Presidente, nell'imminenza dello sciopero nazionale dei
magistrati proclamato dalla Sua Associazione per giovedì 14 luglio, Le
esprimo la solidarietà alla categoria che Ella guida, il cui ruolo e la
cui autonomia rappresentano elementi fondamentali per la certezza del
diritto. La stessa Costituzione della Repubblica ne fissa i contorni e
ne stabilisce i principi essenziali.

Ritengo pertanto necessario che la riforma dell'ordinamento
giudiziario in discussione in Parlamento proceda con un'ampia
consultazione e con il consenso della Magistratura. Sarebbe assurda una
approvazione del provvedimento che non tenga conto delle preoccupazioni
espresse dall'Associazione Nazionale Magistrati circa gli aspetti di
incostituzionalità e di ingestibilità . D'altra parte lo stesso
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi è più volte
intervenuto per sottolineare le esigenze di autonomia della
magistratura.

Proprio in queste settimane anche i giornalisti sono impegnati in
una dura battaglia per difendere l'indipendenza e la qualità della loro
professione più volte sottoposta ad attacchi dai diversi poteri. Così
come i magistrati, anche i giornalisti sono stati costretti ad azioni
di sciopero motivate dalla posizione delle imprese pubbliche e private
nelle vertenze contrattuali.

Ella ha avuto modo di sottolineare l'amarezza con la quale l'ANM ha
deciso di ricorrere allo strumento dello sciopero, che è e resta un
atto estremo, sia per i magistrati sia per i giornalisti. Nella
consapevolezza, però, che la responsabilità di entrambe le categorie
non consente di evitare questa forma di lotta per difendere diritti e
libertà.

I giornalisti, poi, hanno un motivo di ulteriore preoccupazione
sulla riforma per quanto attiene all'esercizio della libertà di
informazione e del diritto di cronaca. Non condividiamo infatti la
norma, contenuta nel Disegno di legge del Governo, che prevede che le
informazioni sulle attività dell'ufficio del pubblico ministero debbano
essere attribuite esclusivamente e personalmente al Procuratore della
Repubblica. I magistrati in contrasto con questa disposizione sarebbero
poi perseguiti disciplinarmente. Riteniamo che ciò determinerebbe
un'informazione giudiziaria controllata direttamente dal Procuratore
Capo della Repubblica e, per questo, sarebbe limitativa della libertà
del cronista giudiziario di avere chiarimenti e notizie direttamente
dai singoli magistrati dell'ufficio. Un 'informazione, quindi, che
rischierebbe di essere reticente.

Nella speranza che le preoccupazione dell'ANM e quelle della Fnsi
vengano recepite dal legislatore, La ringrazio per l'attenzione e Le
auguro i migliori auguri di riuscita dello sciopero dei magistrati“.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

''Dovrebbe esserci uno sciopero di tutti i giornalisti per tutelare
la loro indipendenza intellettuale, scarsamente rappresentata da chi si
schiera politicamente''. Cosi' il ministro delle riforme, Roberto
Calderoli, ha commentato le parole di solidarieta' del segretario della
Fnsi, Paolo Serventi LOnghi, verso i magistrati in sciopero.

Calderoli stava conversando con i giornalisti alla Camera quando uno
dei cronisti gli ha riferito le dichiarazioni di Serventi Longhi. Il
ministro si e' fatto portare una copia delle Agenzie che le riportavano
e si e' visibilmente accigliato,

dicendo ''e' una vergogna''.

''Tutti tutelano l'indipendenza della magistratura - ha aggiunto
serio - ma chi tutela la liberta' dei cittadini quando il segretario
della Fnsi dimostra l'assoluta vicinanza alla magistratura e alla parte
politica che essa rappresenta?''. (ANSA)

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Appello a non votare la legge di riforma della Giustizia che lede la libertà di stampa.

Il Direttivo dell'Associazione Stampa Romana, riunito in data
odierna ha deciso all'unanimità di scrivere al Presidente della Camera
Casini e ai colleghi onorevoli della Camera la seguente lettera:

 

Roma, 14 luglio 2005

La riforma della Giustizia, che la Camera è chiamata a votare
definitivamente lunedì 18 luglio, contiene norme gravemente lesive
della libertà di stampa, sancita dall'art. 21 della Costituzione. Tali
norme ruotano attorno al principio che sia solo il Procuratore della
Repubblica a tenere i rapporti con gli organi di informazione,
decidendo cosa un giornalista deve dire e cosa non dire.

C'è il forte rischio di imbavagliare la stampa, in contrasto con la
sentenza n° 105 del 1972 della Corte Costituzionale, secondo la quale
l'art. 21 della nostra Carta “implica, in un regime di libera
democrazia, pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle
medesime assenze di ingiustificati ostacoli legali, anche temporali,
alla circolazione delle notizie e delle idee“.

Il Direttivo dell'Associazione Stampa Romana nell'esprimere la
propria forte preoccupazione, Ti invita a evitare che diventino legge
dello Stato norme che sono in contrasto con la stessa Costituzione.

Cordialmente.

Il Consigliere Segretario (Silvia Garambois)

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

 IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE LOMBARDA DEI GIORNALISTI COMUNICA:

Lunedì 18 luglio la Camera dei Deputati sarà chiamata a votare in
via definitiva la riforma della Giustizia. Una riforma che si prospetta
fortemente lesiva della libertà di stampa. In particolare, c'è una
norma che prevede che “sia il Procuratore della Repubblica a tenere
personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti
con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle
attività dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso“.

In sostanza i giornali saranno obbligati a pubblicare soltanto ciò
che afferma il Procuratore della Repubblica. Il rischio è di avere una
informazione giudiziaria centralizzata, parziale, probabilmente
reticente.

E' una norma in netto contrasto con l'art. 21 della Costituzione che
disegna una professione giornalistica libera, con libero accesso alla
pluralità delle fonti di informazione, non soggetta a censure. Va
ricordato che il diritto di cronaca è dei cittadini e che i giornalisti
sono il mezzo altamente professionale che garantisce il diritto ad
essere informati. Limitare il libero accesso alle fonti, obbligare a
una informazione unilaterale limita un diritto costituzionale dei
cittadini.

Mi associo e condivido le posizioni dei colleghi di Stampa Romana
che, riuniti oggi in Consiglio Direttivo, hanno inviato al Presidente
della Camera Pierferdinando Casini una lettera in cui si esprime forte
preoccupazione per quanto sta accadendo e lo invitano a evitare che
diventino legge dello Stato norme che sono in contrasto con la stessa
Costituzione.

Pubblicato il 12/07/2005

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 DAL SITO DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA E DELLO STESSO SUO PRESIDENTE FRANCO ABRUZZO

WWW.ODG.MI.IT

WWW.FRANCOABRUZZO.IT

Comunicato del presidente dell'OgL

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA. Dopo il sì del Senato, scoppia la battaglia
alla Camera. Il disegno di legge prevede che il Procuratore capo
“governi“ personalmente i rapporti con i cronisti. Appello di Abruzzo a
Casini: “Bisogna impedire la centralizzazione delle notizie
giudiziarie. Rischiamo un'informazione reticente. Con il taglio delle
fonti, saranno lesi i diritti dei cittadini a conoscere quel che accade
nei Palazzacci“. In coda il messaggio del Presidente Ciampi alle Camere
sulla riforma della Giustizia (16 dicembre 2004).

“L'interesse generale alla informazione, anch'esso indirettamente
protetto dall'articolo 21 della Costituzione, implica, in un regime di
libera democrazia, pluralità di fonti di informazione, libero accesso
alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche
temporali, alla circolazione delle notizie e delle idee“. (Corte
costituzionale, sentenza 105/1972).

 Milano, 14 luglio 2005. I giornalisti, come i
magistrati, sono nella tempesta. Per quanto riguarda i giornalisti, la
Camera, dopo il disco verde del Senato, è sul punto di approvare una
“riforma“, che mette a rischio il diritto dei cittadini
all'informazione e il lavoro dei cronisti. Stiamo parlando della
riforma della Giustizia, che il 18 approderà in aula a Montecitorio
dopo aver incassato ieri il sì della Commissione Giustizia. La
battaglia si svilupperà durissima in aula. Oggi i magistrati italiani
incroceranno le braccia contro un provvedimento ritenuto
incostituzionale in più punti. I giornalisti non possono rimanere
indifferenti e non sono sufficienti le timide critiche della Fnsi. Sono
in ballo, con questa “riforma“, le loro libertà fondamentali di
mediatori tra i fatti e la gente. Le fonti vengono ridotte
drasticamente. La Corte costituzionale, con la sentenza 105/1972, ha
scritto: “L'interesse generale alla informazione, anch'esso
indirettamente protetto dall'articoo 21 della Costituzione, implica, in
un regime di libera democrazia, pluralità di fonti di informazione,
libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli
legali, anche temporali, alla circolazione delle notizie e delle idee“.
Questo principio viene tradito e vilipeso dalla “riforma“.

Suscita, infatti, pesanti perplessità anche di profilo
costituzionale un passaggio del disegno di legge, che riguarda i
rapporti Stampa-Magistrati delle Procure della Repubblica. Il Governo è
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge, uno o più decreti legislativi. Nell'attuazione della
delega il Governo dovrà “.prevedere che il procuratore della Repubblica
tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i
rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni
sulle attività dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo
stesso; (dovrà, ioltre,) prevedere che il procuratore della Repubblica
segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto
previsto al comma 3, lettera r), numero 3), i comportamenti dei
magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la
disposizione di cui sopra“.

Franco Abruzzo, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della
Lombardia, ha rivolto un appello al presidente della Camera,
Pierferdinando Casini, perché faccia sentire la sua voce autorevole: “Questa
riforma della Giustizia, per quanto riguarda i giornalisti, è in netto
e radicale contrasto con l'articolo 21 (II comma) della Costituzione.
La Costituzione disegna una professione giornalistica libera, non
soggetta ad autorizzazioni e censure. Il ruolo “monopolista“ assegnato
dalla nuova legge ai Procuratori della Repubblica contrasta con questi
principi. La visione del legislatore è quella del generale Cadorna,
quando l'Italia era impegnata nella prima mondiale: i giornali erano
obbligati a pubblicare soltanto i bollettini del Comando supremo;
potevano, però, scrivere articoli di colore sulla guerra. I giornali
saranno costretti a pubblicare soltanto quel che dice il Procuratore
capo della Repubblica novello Cadorna? Che accadrà se i giornali
pubblicheranno notizie giudiziarie fuori dal canale ufficiale? Si
apriranno inchieste a caccia del magistrato troppo loquace? Bisogna
impedire la centralizzazione delle notizie giudiziarie. Rischiamo
un'informazione reticente. Saranno lesi i diritti dei cittadini a
conoscere quel che accade nei Palazzacci. Tutte le informazioni sulle
attività dell'ufficio del Pm - continua Abruzzo - dovranno essere
attribuite impersonalmente allo stesso Ufficio. Che significa? I
giornali dovranno censurare i nomi dei magistrati, che si occupano
delle singole inchieste? E se ciò non dovesse accadere?“.

I magistrati verranno messi sotto tutela e imbavagliati. In particolare, come ha scritto Pierluigi Franz, saranno vietati:

1) “i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del
procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di
pubblicazione“;

2) “la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso
di trattazione o sugli affari definiti quando è idonea a ledere diritti
altrui“;

3) “pubbliche dichiarazioni o interviste che sotto qualsiasi profilo
riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in
corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza
passata in giudicato“;

4) “il tenere rapporti in relazione all'attività del proprio ufficio con gli organi di informazione“;

5) “il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio“;

6) “il costituire e l'utilizzare canali informativi riservati o privilegiati“;

7) “il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura“.

Abruzzo conclude così: “I giornalisti hanno il dovere di non
lasciare isolati i magistrati. La battaglia è comune. L'indipendenza
dei giudici cammina di pari passo con la libertà dei giornalisti. Nel
1923/24, Mussolini, con un regio decreto, trasferì ai prefetti un
potere (amministrativo) immenso, quello di controllare la stampa e in
particolare i direttori (alla seconda condanna potevano essere
sollevati dall'incarico). La storia si ripete. In Senato è fermo (per
quanto tempo ancora?) un disegno di legge in base al quale il
giornalista recidivo verrà automaticamente sospeso dalla professione da
uno a sei mesi (dal tribunale a composizione monocratica o dal giudice
di pace?). Il giornalista così rischierà anche il posto di lavoro.
Confido nell'azione di Casini e spero che, a legge approvata, il
presidente Ciampi usi di nuovo il suo potere di rinvio. L'ultima
speranza è, comunque, la Corte costituzionale. Daremo battaglia fino in
fondo. Non ci arrenderemo mai“.

.................................................

Messaggio del Presidente Ciampi alle Camere sull'Ordinamento Giudiziario

Il Presidente della Repubblica

Roma, 16 dicembre 2004

 Signori Parlamentari, in data 3 dicembre 2004, mi è stata inviata per la promulgazione la legge:

“Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del
Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente
il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di
un testo unico“.

Il relativo disegno di legge, presentato dal Governo al Senato della
Repubblica il 29 marzo 2002, è stato approvato il 21 gennaio 2004;
modificato dalla Camera dei Deputati il 30 giugno 2004; nuovamente
modificato dal Senato il 10 novembre 2004 e, quindi, approvato in via
definitiva dalla Camera dei Deputati il 1 dicembre 2004.

La legge in esame - preordinata com'è a dare attuazione alla VII
disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione - rappresenta
un atto normativo di grande rilievo costituzionale e di notevole
complessità, come è confermato anche dalla ampiezza del dibattito cui
ha dato luogo.

La riforma tocca punti cruciali e nevralgici dell'ordinamento
giurisdizionale, il che mi ha imposto un attento confronto con i
parametri fissati dalle norme e dai principi costituzionali che lo
disciplinano.

Ciò premesso, espongo qui di seguito quanto da me rilevato.

1. L'articolo 2, comma 31, lettera a), così recita: “(Relazioni
sull'amministrazione della giustizia). 1. Entro il ventesimo giorno
dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della
giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della
giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per
l'anno in corso...“.

Questa norma, laddove prevede che le comunicazioni del Ministro
della giustizia alle Camere comprendono le “linee di politica
giudiziaria per l'anno in corso“, si pone in evidente contrasto con le
seguenti disposizioni costituzionali: con l'articolo 101, in base al
quale i giudici “sono soggetti soltanto alla legge“; con l'articolo
104, secondo cui la magistratura “costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere“; con l'articolo 110, che, nel
definire le attribuzioni del Ministro della giustizia, le limita -
“ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura“ - alla
“organizzazione“ e al “funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia“.

La norma approvata dalle Camere configura un potere di indirizzo in
capo al Ministro della giustizia, che non trova cittadinanza nel titolo
IV della Costituzione, in base al quale l'esercizio autonomo e
indipendente della funzione giudiziaria è pienamente tutelato, sia nei
confronti del potere esecutivo, sia rispetto alle attribuzioni dello
stesso Consiglio superiore della magistratura.

Aggiungo che l'indicazione di obiettivi primari che l'attività
giudiziaria dovrebbe perseguire nel corso dell'anno (“linee di politica
giudiziaria“) determina di per sé la violazione anche dell'articolo 112
della Costituzione, in base al quale “il pubblico ministero ha
l'obbligo di esercitare l'azione penale“: il carattere assolutamente
generico della formulazione della norma in esame crea uno spazio di
discrezionalità politica destinato ad incidere sulla giurisdizione.

2. Strettamente connessa a quella appena esaminata è la questione
posta dal criterio direttivo della delega indicato dall'articolo 2,
comma 14, lettera c): “istituzione presso ogni direzione generale
regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria dell'ufficio
per il monitoraggio dell'esito dei procedimenti, in tutte le fasi o
gradi del giudizio, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di
rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della
pretesa punitiva manifestata con l'esercizio dell'azione penale o con
mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o
distorsioni della motivazione, ovvero di altre situazioni
inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali.“.

 Anche questa disposizione si pone in palese contrasto
con gli articoli 101, 104 e 110 della Costituzione. Infatti, se si
considera la finalità espressamente indicata dalla norma, risulta
evidente che il monitoraggio dell'esito dei procedimenti - fase per
fase, grado per grado - affidato a strutture del Ministero della
giustizia, esula dalla “organizzazione“ e dal 'funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia“, che costituiscono il contenuto e il
limite costituzionale delle competenze del Ministro.

Inoltre, da questa forma di monitoraggio, avente ad oggetto il
contenuto dei provvedimenti giudiziari, deriva un grave condizionamento
dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni; in particolare, il
riferimento alla possibilità di verificare livelli di infondatezza
“della pretesa punitiva manifestata con l'esercizio dell'azione penale“
integra una ulteriore violazione del citato articolo 112 della
Costituzione.

3. Parimenti riferita alla posizione del Ministro della Giustizia è
l'altra questione riguardante la facoltà di impugnativa a lui
attribuita dall'articolo 1, comma 1, lettera m), a norma del quale lo
stesso Ministro è “legittimato a ricorrere in sede di giustizia
amministrativa contro le delibere (del Consiglio superiore della
magistratura) concernenti il conferimento o la proroga di incarichi
direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere
previsto al n. 3)“.

Tale previsione contrasta palesemente con l'articolo 134 della
Costituzione nella parte in cui stabilisce che è la Corte
Costituzionale a giudicare sui “conflitti di attribuzione tra i poteri
dello Stato“, compresi quindi i conflitti tra Consiglio superiore della
magistratura e Ministro della giustizia relativi alle procedure per il
conferimento o la proroga degli incarichi direttivi.

Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi più
volte, segnatamente nelle sentenze n. 379 del 1992 e n. 380 del 2003.
In quest'ultima, ha affermato, in particolare, che gli articoli 105 e
110 della Costituzione disegnano un sistema di precisa ripartizione
delle autonome sfere di competenza del Consiglio superiore e del
Ministro e che questi “non ha un generale potere di sindacato
intrinseco, né tanto meno di riesame, sul contenuto degli apprezzamenti
e scelte discrezionali operate dal Consiglio superiore della
magistratura rispetto a valutazioni attribuite alla definitiva
deliberazione del Consiglio stesso“.

Ne consegue che, in tema di conferimento o di proroga degli
incarichi direttivi, il rapporto tra Consiglio e Ministro implica
soltanto un “vincolo di metodo“. Tale vincolo impedisce il ricorso agli
ordinari mezzi di impugnazione, una volta che il “confronto“ - per
usare l'espressione della Corte Costituzionale - sia avvenuto “a
seguito di un esame effettivo ed obiettivo, dialetticamente svolto“. In
caso contrario, il Ministro assumerebbe il ruolo di titolare di un
interesse legittimo contrapposto a quello del Consiglio superiore,
parificabile a quello del controinteressato che si dolga di essere
stato escluso.

La Corte Costituzionale nelle citate sentenze ha affermato che “il
Ministro deve dare corso al procedimento non essendo investito di
particolari poteri di rinvio o di riesame, ricadendo su di lui il
dovere di adottare l'atto di propria competenza“; ed ancora, che “non
spetta al Ministro della giustizia non dare corso alla controfirma del
decreto del Presidente della Repubblica di conferimento di ufficio
direttivo (ed ora anche di proroga) sulla base di deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura“.

4. Altra questione di fondamentale importanza è quella della
menomazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura
risultante da diverse disposizioni della legge delega.

A tale proposito, ricordo che, in base all'articolo 105 della
Costituzione “Spettano al Consiglio superiore della magistratura,
secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati“.

Tali poteri del Consiglio superiore risultano - in palese contrasto
con il dettato costituzionale - sensibilmente ridimensionati, in quanto
il sistema delineato nella legge delega colloca al centro di ogni
procedura concorsuale la Scuola superiore della magistratura, struttura
esterna al Consiglio superiore, e apposite commissioni, anch' esse
esterne allo stesso Consiglio.

 Infatti, secondo quanto dispone l'articolo 2, comma 1,
lettera L numeri 3.1 e 3.2, il Consiglio superiore deve assegnare i
posti ai magistrati “che abbiano frequentato con favorevole giudizio
finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado
presso la Scuola superiore della magistratura“ e “che risultino
positivamente valutati nel concorso“ per titoli ed esami o nel concorso
per titoli “previsto dalla lettera F) numero 2“, prima e seconda parte.
Nello stesso senso recitano le disposizioni contenute nei numeri 4.1,
4.2, 7.1, 7.2, 9.1 e 9.2 della lettera L), nonché, per il passaggio
dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa, nei numeri 1
e 3 della lettera g) e, per le funzioni direttive, nel numero 17 della
lettera H) e nel numero 6 della lettera I).

L'assegnazione da parte del Consiglio superiore della magistratura deve

avvenire “secondo l'ordine di graduatoria di cui rispettivamente al
concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli
titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle
quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria,
secondo l'anzianità di servizio“ (articolo 2, comma 1, lettera L),
numero 3.5). Nello stesso senso recitano le disposizioni contenute nei
numeri 4.5, 7.5 e 9.5 della lettera L) e, per le funzioni
semidirettive, nel numero 2 della lettera M).

Il sistema sopra delineato sottopone sostanzialmente il Consiglio
superiore della magistratura a un regime di vincolo che ne riduce
notevolmente i poteri definiti nel citato articolo 105 della
Costituzione.

L'invasione della sfera di competenza riservata al Consiglio è
particolarmente evidente nell'ipotesi in cui i candidati siano stati
esclusi nell'ambito delle predette procedure. Infatti, allorché
manchino il favorevole giudizio conseguito presso la Scuola superiore o
la positiva valutazione nel concorso da parte della commissione, il
Consiglio non può neppure prendere in considerazione la posizione del
candidato escluso.

****

Per i motivi di palese incostituzionalità innanzi illustrati, chiedo
alle Camere - a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione
- una nuova deliberazione in ordine alla legge a me trasmessa il 3
dicembre 2004.

Con l'occasione ritengo opportuno rilevare quanto l'analisi del
testo sia resa difficile dal fatto che le disposizioni in esso
contenute sono condensate in due soli articoli, il secondo dei quali
consta di 49 commi ed occupa 38 delle 40 pagine di cui si compone il
messaggio legislativo.

A tale proposito, ritengo che questa possa essere la sede propria
per richiamare l'attenzione del Parlamento su un modo di legiferare -
invalso da tempo - che non appare coerente con la ratio delle norme
costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo e,
segnatamente, con l'articolo 72 della Costituzione, secondo cui ogni
legge deve essere approvata “articolo per articolo e con votazione
finale.

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 Giustizia, Anm: sciopero il 14 luglio contro la riforma

Il presidente Riviezzo: ''Atto estremo, ma noi non perdiamo la speranza che dal Parlamento arrivino parole di buonsenso''

 

Roma, 25 giugno 2005. Il 14 luglio i magistrati sciopereranno per la
quarta volta contro la riforma dell'ordinamento giudiziario decisa dal
governo e ora all'esame del Senato. Il direttivo dell'Anm ha infatti
deciso all'unanimità di fissare l'azione di protesta appunto per la
metà di luglio. ''La scelta di scioperare è un momento di grande
responsabilità e di amarezza - sottolinea il presidente
dell'Associazione nazionale magistrati Ciro Riviezzo - lo sciopero è un
atto estremo, ma noi non perdiamo mai la speranza che dal Parlamento
arrivino parole di buonsenso''.

Nel documento che ha deciso lo sciopero, approvato per acclamazione
dal comitato direttivo centrale dell'Anm, si sottolinea che ''i lavori
parlamentari sull'ordinamento giudiziario stanno proseguendo in questi
giorni al Senato, di fatto senza discussione alcuna e in mancanza di un
adeguato esame di temi che incidono sull'esercizio della giurisdizione
e sulle garanzie per i cittadini''.

''Sul contenuto della riforma - si stigmatizza - in quattro anni non
si è mai realmente discusso, essendosi proceduto con blindature,
maxi-emendamenti, voti di fiducia e contingentamento dei tempi, come in
occasione della discussione in Senato, nella quale è stata operata la
scelta di costringere il dibattito parlamentare negli angusti limiti di
otto ore di lavori''. ''Otto ore'', ripete significativamente il
presidente Riviezzo.

I magistrati protestano perché ''non sono stati esaminati gli
aspetti di incostituzionalità e di ingestibilità segnalati
dall'associazione e dalla cultura giuridica. Non si è tenuto conto - si
sottolinea con forza - dei rilievi formulati dal presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel suo messaggio alle Camere. Ed è
stato respinto, oltre a quelli presentati dall'opposizione, anche un
emendamento che proveniva da esponenti della stessa maggioranza e che
rispondeva a uno dei rilievi del Capo dello Stato''.

Già questa mattina, comunque, la platea di magistrati riuniti dalla
loro associazione al Palazzo di Giustizia di Roma, sede della Corte di
Cassazione, per valutare la risposta al progetto di riforma del sistema
giudiziario, si era pronunciata a favore dello sciopero. ''Siamo pronti
a proclamare lo sciopero contro questa legge'', aveva detto infatti il
vicesegretario dell'Anm Nello Rossi, facendo scattare il lungo e
unanime applauso degli astanti. Gli interventi e le reazioni della
platea avevano dunque dato una sensazione ben precisa sulle intenzioni
dei magistrati. Per il vicepresidente dell'Associazione nazionale dei
magistrati Carlo Fucci, ''occorre gridare al Paese che questa legge
rappresenta un'offensiva contro il sistema giudiziario così come contro
la Costituzione, svilendo il principio della divisione dei poteri dello
Stato''. Di ''regolamento dei conti'' parla invece esplicitamente il
segretario dell'Anm Antonio Patrono, osservando che si sta registrando
'una frattura inedita tra magistratura e politica “ (Adnkronos).

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 Dal sito:

Giustizia:una riforma autoritaria e illiberale

di Ignazio Juan Patrone*

(segretario Nazionale Magistratura Democratica)

 Il voto di fiducia col quale la Camera, ignorando il
messaggio del Presidente della Repubblica, ha approvato definitivamente
la riforma Vietti-Castelli simboleggia bene la sordità con la quale in
questa legislatura si sono affrontati i problemi della giustizia. Le
carceri scoppiano, nelle nostre aule dobbiamo far fronte a mille
carenze quotidiane, il personale amministrativo viene umiliato dalla
mancanza di innovazione e di risorse, la durata dei processi continua
ad essere del tutto irragionevole.

 

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 La chiamano riforma. Ma è cattiva e incostituzionale.

Colloquio con Carlo Fucci, Vice Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati

di Patton

 Fucci, ancora uno sciopero. Stesse ragioni?

Sì. Sta per essere approvata una cattiva riforma dell'ordinamento
giudiziario, che non aumenterà l'efficienza del sistema giustizia, anzi
la aggraverà. Inoltre è una riforma per molti aspetti incostituzionale.

 

Puntate sull'emendabilità alla Camera?

Ci auguriamo che alla Camera si possa svolgere un dibattito ed un
confronto sul problema della riforma. Finora non c'è stato, perché i
passaggi in aula avevano i tempi contingentati e c'è stato anche un
voto di fiducia. Il confronto sarebbe doveroso, considerati i rilievi
di incostituzionalità sollevati dal presidente della Repubblica.

Il grande costituzionalista Paolo Barile scriveva che il Capo dello
Stato avrebbe il potere di rinviare ancora una volta alle Camere una
legge da lui giudicata incostituzionale, perché prevarrebbe il suo
potere di supremo garante della legalità rispetto alla lettera formale
della Costituzione. C'è poi l'ipotesi che Ciampi possa sollevare un
conflitto davanti alla Consulta. Sperate in un rinvio-bis?

Speriamo solo che il Parlamento tenga conto delle osservazioni di
Ciampi, che la proposta di riforma disattende. Dopodiché aspetteremo in
religioso silenzio le decisioni del Capo dello Stato.

C'è un aspetto della riforma che colpisce il diritto
all'informazione. Solo il procuratore della Repubblica può decidere se
parlare delle inchieste in corso. Estremizzando, potrebbe succedere
un'altra Tangentopoli, e se il procuratore di turno decidesse di non
far trapelare nulla, l'opinione pubblica ne sarebbe all'oscuro.

E' il frutto della rigida gerarchizzazione. Un rischio serio per le
garanzie dei cittadini e l'eguaglianza di tutti davanti ala legge. Si
pongono le premesse per il controllo del pm da parte dell'esecutivo. E'
ovvio che sul profilo dell'informazione all'opinione pubblica ci sono
possibilità di gravi carenze o di disparità di trattamento. Che possono
anche andare a discapito dell'indagato.

Come giudica l'atteggiamento dei media?

In passato registravo più spazi sulle problematiche da noi
sollevate. Ma sembra che ora ci sia un po' di recupero su tv radio e
giornali.

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Ecco perché la riforma berlusconiana della Giustizia è sbagliata

di Franco Ippolito

 La legge che la maggioranza parlamentare si accinge a
votare la prossima settimana non è soltanto una delle tante pessime
leggi degli ultimi tempi, piena d'illegittimità costituzionali e
foriera di confusione organizzativa e di disordine giuridico.
Nell'ordinamento giudiziario si disegnano i profili del magistrato che
un paese intende realizzare. E' lì che si verifica concretamente
l'assenza o la presenza di condizionamenti istituzionali, che incidono
sull'indipendenza e che concorrono a determinare il ruolo concreto che
la magistratura può svolgere garantire davvero i diritti dei cittadini.

Non è certo un caso che, dalla rivoluzione francese in poi, i cambi
epocali di regime siano stati accompagnati non solo da nuove
costituzioni, ma anche da ordinamenti giudiziari con esse coerenti.
Così come non è un caso che, in altri paesi democratici, tale
disciplina è prevista da “leggi organiche“, indicative di un contenuto
prossimo a quello costituzionale e poste, nel gerarchia delle fonti, a
un livello sopra ordinato alle leggi ordinarie. Nel nostro paese ciò
non è formalmente previsto, tuttavia un legislatore all'altezza dei
problemi che affronta, dovrebbe mostrare sensibilità verso la natura,
la delicatezza e la centralità della materia su cui interviene,
soprattutto quando si muove su un terreno fortemente espressivo della
qualità dello stato costituzionale di diritto e dell'effettività dei
suoi principi.

La controriforma ordinamentale berlusconiana intende realizzare un
sistema volto al rafforzamento del ruolo dell'Esecutivo e del Ministro,
al ripristino del principio gerarchico e della carriera attraverso i
concorsi ad opera di commissioni composte con prevalenza di magistrati
“superiori“; un sistema che appare in sintonia con i principi
ispiratori del vecchio regime.

L'ordinamento del 1941 si fondava su due pilastri, l'eterogoverno e
la struttura gerarchico-piramidale: con il primo si assicurava
l'influenza determinante del Ministro, cioè del potere politico; con il
secondo, si realizzava la selezione della carriera attraverso la
cooptazione ad opera della Corte di cassazione.

 L'attuale legislatore, che almeno formalmente dichiara
di prendere atto che esiste ancora una Carta costituzionale e una
storia dell'Italia repubblicana che gli impedisce di tornare
direttamente alla disciplina del 1941, nella sostanza ha eluso
disinvoltamente le attribuzioni costituzionali del CSM, ha rafforzato i
poteri del Ministro, ha stravolto il principio della pari dignità di
tutte le funzioni giudiziarie, come hanno incontestabilmente dimostrato
autorevoli studiosi nel recente convegno dell'Associazione Italiana dei
Costituzionalisti (le cui posizioni il legislatore ha arrogantemente
ignorato).

Questa legge vuole travolgere non soltanto l'assetto ordinamentale
vigente, ma il senso stesso di quanto dal 1948 ad oggi, la cultura
giuridica e istituzionale italiana è venuta costruendo, uno dei
“modelli“ di riferimento nel panorama istituzionale mondiale.

Non sono molte le innovazioni della nostra Costituzione imitate da
altri paesi: tra queste di sicuro c'è il sistema di garanzia dei
magistrati incentrato sul Consiglio Superiore della Magistratura
(indipendenza esterna e interna, orizzontalismo delle funzioni e pari
dignità di esse, giudice indifferente alle lusinghe e alle pressioni).
Questo ha ricordato in un recente convegno romano Leandro Despouy,
relatore speciale delle Nazioni Unite per l'indipendenza dei giudici.

Mentre da tanti paesi (dalla Spagna al Portogallo, dall'America
Latina all'Europa dell'est) si guarda a noi, in Italia s'intende
smantellare un sistema che ha assicurato la possibilità di garantire i
diritti dei cittadini anche contro i potenti e di esercitare il
controllo sull'esercizio dei poteri, approvando una controriforma tesa
a conformare i magistrati secondo un modello di burocratico conformismo
carrieristico.

Se questa legge dovesse entrare in vigore e dispiegare i suoi
effetti, i guasti culturali e istituzionali che ne deriverebbero
sarebbero devastanti, mentre i cittadini non guadagnerebbero neppure un
giorno sui tempi lenti della giustizia.

E' proprio questo il paradosso: all'estero il sistema giudiziario
italiano è un di riferimento positivo a cui si guarda per disegnare uno
moderno di magistratura indipendente e democratica, mentre costituisce
un punto di riferimento negativo per l'inefficienza della macchina
giudiziaria e la lunghezza dei processi. La maggioranza politica vuole
smantellare il modello di garanzia fondato sul Consiglio Superiore
della Magistratura, mentre non ha fatto e non fa nulla, assolutamente
nulla, per rimediare all'inefficienza organizzativa che sta
paralizzando la macchina giudiziaria.

E' per questo che i magistrati italiani scioperano oggi 14 luglio,
per la quarta volta in questa legislatura: per dire NO allo
stravolgimento che si vuole operare, eludendo il chiaro messaggio con
cui il Presidente Ciampi aveva negato la promulgazione di una leggte
manifestamente incostituzionale.