Comunicato del presidente dell’OgL
RIFORMA DELLA GIUSTIZIA
Dopo il sì del Senato, scoppia
la battaglia alla Camera.
Il disegno di legge prevede che
il Procuratore capo “governi”
personalmente i rapporti con i cronisti.
Appello di Abruzzo a Casini:
“Bisogna impedire la centralizzazione
delle notizie giudiziarie. Rischiamo
un’informazione reticente. Con il
taglio delle fonti, saranno lesi i diritti
dei cittadini a conoscere
quel che accade nei Palazzacci”
In coda il messaggio del Presidente Ciampi alle Camere sulla riforma della Giustizia (16 dicembre 2004).
“L'interesse generale alla
informazione, anch'esso indirettamente protetto dall'articolo 21 della
Costituzione, implica, in un regime di libera democrazia, pluralità di
fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di
ingiustificati ostacoli legali, anche temporali, alla circolazione
delle notizie e delle idee”. (Corte costituzionale, sentenza 105/1972).
Milano, 14 luglio 2005. I giornalisti, come i
magistrati, sono nella tempesta. Per quanto riguarda i giornalisti, la
Camera, dopo il disco verde del Senato, è sul punto di approvare una
“riforma”, che mette a rischio il diritto dei cittadini
all’informazione e il lavoro dei cronisti. Stiamo parlando della
riforma della Giustizia, che il 18 approderà in aula a Montecitorio
dopo aver incassato ieri il sì della Commissione Giustizia. La
battaglia si svilupperà durissima in aula. Oggi i magistrati italiani
incroceranno le braccia contro un provvedimento ritenuto
incostituzionale in più punti. I giornalisti non possono rimanere
indifferenti e non sono sufficienti le timide critiche della Fnsi. Sono
in ballo, con questa “riforma”, le loro libertà fondamentali di
mediatori tra i fatti e la gente. Le fonti vengono ridotte
drasticamente. La Corte costituzionale, con la sentenza 105/1972, ha
scritto: “L'interesse generale alla informazione, anch'esso
indirettamente protetto dall'articoo 21 della Costituzione, implica, in
un regime di libera democrazia, pluralità di fonti di informazione,
libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli
legali, anche temporali, alla circolazione delle notizie e delle idee”. Questo principio viene tradito e vilipeso dalla “riforma”.
Suscita, infatti, pesanti perplessità anche di profilo
costituzionale un passaggio del disegno di legge, che riguarda i
rapporti Stampa-Magistrati delle Procure della Repubblica. Il Governo è
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge, uno o più decreti legislativi. Nell'attuazione della
delega il Governo dovrà “…prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente,
o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi
di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio
vengano attribuite impersonalmente allo stesso; (dovrà,
ioltre,) prevedere che il procuratore della Repubblica segnali
obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto
al comma 3, lettera r), numero 3), i comportamenti dei magistrati del
proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui
sopra”.
Franco Abruzzo, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della
Lombardia, ha rivolto un appello al presidente della Camera,
Pierferdinando Casini, perché faccia sentire la sua voce autorevole: “Questa
riforma della Giustizia, per quanto riguarda i giornalisti, è in netto
e radicale contrasto con l’articolo 21 (II comma) della Costituzione.
La Costituzione disegna una professione giornalistica libera, non
soggetta ad autorizzazioni e censure. Il ruolo “monopolista” assegnato
dalla nuova legge ai Procuratori della Repubblica contrasta con questi
principi. La visione del legislatore è quella del generale Cadorna,
quando l’Italia era impegnata nella prima mondiale: i giornali erano
obbligati a pubblicare soltanto i bollettini del Comando supremo;
potevano, però, scrivere articoli di colore sulla guerra. I giornali
saranno costretti a pubblicare soltanto quel che dice il Procuratore
capo della Repubblica novello Cadorna? Che accadrà se i giornali
pubblicheranno notizie giudiziarie fuori dal canale ufficiale? Si
apriranno inchieste a caccia del magistrato troppo loquace? Bisogna
impedire la centralizzazione delle notizie giudiziarie. Rischiamo
un’informazione reticente. Saranno lesi i diritti dei cittadini a
conoscere quel che accade nei Palazzacci. Tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio del Pm – continua Abruzzo
- dovranno essere attribuite impersonalmente allo stesso Ufficio. Che
significa? I giornali dovranno censurare i nomi dei magistrati, che si
occupano delle singole inchieste? E se ciò non dovesse accadere?”.
I magistrati verranno messi sotto tutela e imbavagliati. In particolare, come ha scritto Pierluigi Franz, saranno vietati:
1) “i comportamenti che determinano la divulgazione
di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il
divieto di pubblicazione“;
2) “la violazione del dovere di riservatezza sugli
affari in corso di trattazione o sugli affari definiti quando è idonea
a ledere diritti altrui“;
3) “pubbliche dichiarazioni o interviste che sotto qualsiasi profilo
riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in
corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza
passata in giudicato“;
4) “il tenere rapporti in relazione all'attività del proprio ufficio con gli organi di informazione“;
5) “il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio“;
6) “il costituire e l'utilizzare canali informativi riservati o privilegiati“;
7) “il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura“.
giornalisti hanno il dovere di non lasciare isolati i magistrati. La
battaglia è comune. L’indipendenza dei giudici cammina di pari passo
con la libertà dei giornalisti. Nel 1923/24, Mussolini, con un regio
decreto, trasferì ai prefetti un potere (amministrativo) immenso,
quello di controllare la stampa e in particolare i direttori (alla
seconda condanna potevano essere sollevati dall’incarico). La storia si
ripete. In Senato è fermo (per quanto tempo ancora?) un disegno di
legge in base al quale il giornalista recidivo verrà automaticamente
sospeso dalla professione da uno a sei mesi (dal tribunale a
composizione monocratica o dal giudice di pace?). Il giornalista così
rischierà anche il posto di lavoro. Confido nell’azione di Casini e
spero che, a legge approvata, il presidente Ciampi usi di nuovo il suo
potere di rinvio. L’ultima speranza è, comunque, la Corte
costituzionale. Daremo battaglia fino in fondo. Non ci arrenderemo m
.................................................................
RIFORMA DELLA GIUSTIZIA
disco verde dal Senato.
La battaglia si sposta alla
Camera e riguarda anche
un principio che inciderà
pesantemente sul diritto
dei cittadini all’informazione:
a legge approvata,
i rapporti
tra Pm e stampa
saranno tenuti
personalmente
dal Procuratore
della Repubblica.
Abruzzo: “Avremo
un’informazione
giudiziaria centralizzata.
E anche reticente?”
Milano, 29 giugno 2005. I giornalisti, come i magistrati,
sotto tiro. Per quanto riguarda i giornalisti, il Parlamento è sul
punto di approvare alcune norme, che mettono a rischio il diritto dei
cittadini all’informazione e il lavoro dei cronisti. L’ultima tegola è
rappresentata dalla riforma della Giustizia: il relativo disegno di
legge è stato approvato oggi dal Senato. La battaglia ora si sposta a
Montecitorio. Il 14 luglio i magistrati italiani incroceranno le
braccia contro un provvedimento ritenuto incostituzionale in più
punti. I giornalisti resteranno a guardare? Non sono in ballo, con
questa “riforma”, le loro libertà fondamentali di mediatori tra i fatti
e la gente?
Suscita, infatti, pesanti perplessità anche di profilo
costituzionale un passaggio del disegno di legge, che riguarda i
rapporti Stampa-Magistrati delle Procure della Repubblica. Il Governo è
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di
cui all'articolo 2 (commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8), uno o più decreti
legislativi. Nell'attuazione della delega il Governo si atterrà ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:... “prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente,
o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi
di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio
vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che
il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio
giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera r), numero
3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in
contrasto con la disposizione di cui sopra”.
Franco Abruzzo, presidente dell’Ogl, ha dichiarato: “Questa
riforma della Giustizia, per quanto riguarda i giornalisti, è in netto
e radicale contrasto con l’articolo 21 (II comma) della Costituzione.
La Costituzione disegna una professione giornalistica libera, non
soggetta ad autorizzazioni e censure. Il ruolo “monopolista” assegnato
dalla nuova legge ai Procuratori della Repubblica contrasta con questi
principi. La visione del legislatore è quella del generale Cadorna,
quando l’Italia era impegnata nella prima mondiale: i giornali erano
obbligati a pubblicare soltanto i bollettini del Comando supremo;
potevano, però, scrivere articoli di colore sulla guerra. I giornali
saranno costretti a pubblicare soltanto quel che dice il Procuratore
capo della Repubblica novello Cadorna? Che accadrà se i giornali
pubblicheranno notizie giudiziarie fuori dal canale ufficiale? Si
apriranno inchieste a caccia del magistrato troppo loquace? Avremo
un’informazione giudiziaria non solo centralizzata, ma anche reticente?
“Tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio del Pm – continua Abruzzo
- dovranno essere attribuite impersonalmente allo stesso Ufficio. Che
significa? I giornali dovranno censurare i nomi dei magistrati, che si
occupano delle singole inchieste? E se ciò non dovesse accadere?”.
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Messaggio del Presidente Ciampi alle Camere sull’Ordinamento Giudiziario
Il Presidente della Repubblica
Roma, 16 dicembre 2004
Signori Parlamentari,
in data 3 dicembre 2004, mi è stata inviata per la promulgazione la legge:
“Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del
Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente
il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di
un testo unico“.
Il relativo disegno di legge, presentato dal Governo al Senato della
Repubblica il 29 marzo 2002, è stato approvato il 21 gennaio 2004;
modificato dalla Camera dei Deputati il 30 giugno 2004; nuovamente
modificato dal Senato il 10 novembre 2004 e, quindi, approvato in via
definitiva dalla Camera dei Deputati il 1 dicembre 2004.
La legge in esame - preordinata com'è a dare attuazione alla VII
disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione - rappresenta
un atto normativo di grande rilievo costituzionale e di notevole
complessità, come è confermato anche dalla ampiezza del dibattito cui
ha dato luogo.
La riforma tocca punti cruciali e nevralgici dell'ordinamento
giurisdizionale, il che mi ha imposto un attento confronto con i
parametri fissati dalle norme e dai principi costituzionali che lo
disciplinano.
Ciò premesso, espongo qui di seguito quanto da me rilevato.
1. L'articolo 2, comma 31, lettera a), così recita: “(Relazioni
sull'amministrazione della giustizia). 1. Entro il ventesimo giorno
dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della
giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della
giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per
l'anno in corso...“.
Questa norma, laddove prevede che le comunicazioni del Ministro
della giustizia alle Camere comprendono le “linee di politica
giudiziaria per l'anno in corso“, si pone in evidente contrasto con le
seguenti disposizioni costituzionali: con l'articolo 101, in base al
quale i giudici “sono soggetti soltanto alla legge“; con l'articolo
104, secondo cui la magistratura “costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere“; con l'articolo 110, che, nel
definire le attribuzioni del Ministro della giustizia, le limita -
“ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura“ - alla
“organizzazione“ e al “funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia“.
La norma approvata dalle Camere configura un potere di indirizzo in
capo al Ministro della giustizia, che non trova cittadinanza nel titolo
IV della Costituzione, in base al quale l'esercizio autonomo e
indipendente della funzione giudiziaria è pienamente tutelato, sia nei
confronti del potere esecutivo, sia rispetto alle attribuzioni dello
stesso Consiglio superiore della magistratura.
Aggiungo che l'indicazione di obiettivi primari che l'attività
giudiziaria dovrebbe perseguire nel corso dell'anno (“linee di politica
giudiziaria“) determina di per sé la violazione anche dell'articolo 112
della Costituzione, in base al quale “il pubblico ministero ha
l'obbligo di esercitare l'azione penale“: il carattere assolutamente
generico della formulazione della norma in esame crea uno spazio di
discrezionalità politica destinato ad incidere sulla giurisdizione.
2. Strettamente connessa a quella appena esaminata è la questione
posta dal criterio direttivo della delega indicato dall'articolo 2,
comma 14, lettera c): “istituzione presso ogni direzione generale
regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria dell'ufficio
per il monitoraggio dell'esito dei procedimenti, in tutte le fasi o
gradi del giudizio, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di
rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della
pretesa punitiva manifestata con l'esercizio dell'azione penale o con
mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o
distorsioni della motivazione, ovvero di altre situazioni
inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali.“.
Anche questa disposizione si pone in palese contrasto con gli
articoli 101, 104 e 110 della Costituzione. Infatti, se si considera la
finalità espressamente indicata dalla norma, risulta evidente che il
monitoraggio dell'esito dei procedimenti - fase per fase, grado per
grado - affidato a strutture del Ministero della giustizia, esula dalla
“organizzazione“ e dal 'funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia“, che costituiscono il contenuto e il limite costituzionale
delle competenze del Ministro.
Inoltre, da questa forma di monitoraggio, avente ad oggetto il
contenuto dei provvedimenti giudiziari, deriva un grave condizionamento
dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni; in particolare, il
riferimento alla possibilità di verificare livelli di infondatezza
“della pretesa punitiva manifestata con l'esercizio dell'azione penale“
integra una ulteriore violazione del citato articolo 112 della
Costituzione.
3. Parimenti riferita alla posizione del Ministro della Giustizia è
l'altra questione riguardante la facoltà di impugnativa a lui
attribuita dall'articolo 1, comma 1, lettera m), a norma del quale lo
stesso Ministro è “legittimato a ricorrere in sede di giustizia
amministrativa contro le delibere (del Consiglio superiore della
magistratura) concernenti il conferimento o la proroga di incarichi
direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere
previsto al n. 3)“.
Tale previsione contrasta palesemente con l'articolo 134 della
Costituzione nella parte in cui stabilisce che è la Corte
Costituzionale a giudicare sui “conflitti di attribuzione tra i poteri
dello Stato“, compresi quindi i conflitti tra Consiglio superiore della
magistratura e Ministro della giustizia relativi alle procedure per il
conferimento o la proroga degli incarichi direttivi.
Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi più
volte, segnatamente nelle sentenze n. 379 del 1992 e n. 380 del 2003.
In quest'ultima, ha affermato, in particolare, che gli articoli 105 e
110 della Costituzione disegnano un sistema di precisa ripartizione
delle autonome sfere di competenza del Consiglio superiore e del
Ministro e che questi “non ha un generale potere di sindacato
intrinseco, né tanto meno di riesame, sul contenuto degli apprezzamenti
e scelte discrezionali operate dal Consiglio superiore della
magistratura rispetto a valutazioni attribuite alla definitiva
deliberazione del Consiglio stesso“.
Ne consegue che, in tema di conferimento o di proroga degli
incarichi direttivi, il rapporto tra Consiglio e Ministro implica
soltanto un “vincolo di metodo“. Tale vincolo impedisce il ricorso agli
ordinari mezzi di impugnazione, una volta che il “confronto“ - per
usare l'espressione della Corte Costituzionale - sia avvenuto “a
seguito di un esame effettivo ed obiettivo, dialetticamente svolto“. In
caso contrario, il Ministro assumerebbe il ruolo di titolare di un
interesse legittimo contrapposto a quello del Consiglio superiore,
parificabile a quello del controinteressato che si dolga di essere
stato escluso.
La Corte Costituzionale nelle citate sentenze ha affermato che “il
Ministro deve dare corso al procedimento non essendo investito di
particolari poteri di rinvio o di riesame, ricadendo su di lui il
dovere di adottare l'atto di propria competenza“; ed ancora, che “non
spetta al Ministro della giustizia non dare corso alla controfirma del
decreto del Presidente della Repubblica di conferimento di ufficio
direttivo (ed ora anche di proroga) sulla base di deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura“.
4. Altra questione di fondamentale importanza è quella della
menomazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura
risultante da diverse disposizioni della legge delega.
A tale proposito, ricordo che, in base all'articolo 105 della
Costituzione “Spettano al Consiglio superiore della magistratura,
secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati“.
Tali poteri del Consiglio superiore risultano - in palese contrasto
con il dettato costituzionale - sensibilmente ridimensionati, in quanto
il sistema delineato nella legge delega colloca al centro di ogni
procedura concorsuale la Scuola superiore della magistratura, struttura
esterna al Consiglio superiore, e apposite commissioni, anch' esse
esterne allo stesso Consiglio.
Infatti, secondo quanto dispone l'articolo 2, comma 1, lettera L
numeri 3.1 e 3.2, il Consiglio superiore deve assegnare i posti ai
magistrati “che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un
apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la
Scuola superiore della magistratura“ e “che risultino positivamente
valutati nel concorso“ per titoli ed esami o nel concorso per titoli
“previsto dalla lettera F) numero 2“, prima e seconda parte. Nello
stesso senso recitano le disposizioni contenute nei numeri 4.1, 4.2,
7.1, 7.2, 9.1 e 9.2 della lettera L), nonché, per il passaggio dalla
funzione giudicante a quella requirente e viceversa, nei numeri 1 e 3
della lettera g) e, per le funzioni direttive, nel numero 17 della
lettera H) e nel numero 6 della lettera I).
L'assegnazione da parte del Consiglio superiore della magistratura deve
avvenire “secondo l'ordine di graduatoria di cui rispettivamente al
concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli
titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle
quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria,
secondo l'anzianità di servizio“ (articolo 2, comma 1, lettera L),
numero 3.5). Nello stesso senso recitano le disposizioni contenute nei
numeri 4.5, 7.5 e 9.5 della lettera L) e, per le funzioni
semidirettive, nel numero 2 della lettera M).
Il sistema sopra delineato sottopone sostanzialmente il Consiglio
superiore della magistratura a un regime di vincolo che ne riduce
notevolmente i poteri definiti nel citato articolo 105 della
Costituzione.
L'invasione della sfera di competenza riservata al Consiglio è
particolarmente evidente nell'ipotesi in cui i candidati siano stati
esclusi nell'ambito delle predette procedure. Infatti, allorché
manchino il favorevole giudizio conseguito presso la Scuola superiore o
la positiva valutazione nel concorso da parte della commissione, il
Consiglio non può neppure prendere in considerazione la posizione del
candidato escluso.
****
Per i motivi di palese incostituzionalità innanzi illustrati,
chiedo alle Camere - a norma dell'articolo 74, primo comma, della
Costituzione - una nuova deliberazione in ordine alla legge a me
trasmessa il 3 dicembre 2004.
Con l'occasione ritengo opportuno rilevare quanto l'analisi del
testo sia resa difficile dal fatto che le disposizioni in esso
contenute sono condensate in due soli articoli, il secondo dei quali
consta di 49 commi ed occupa 38 delle 40 pagine di cui si compone il
messaggio legislativo.
A tale proposito, ritengo che questa possa essere la sede propria
per richiamare l'attenzione del Parlamento su un modo di legiferare -
invalso da tempo - che non appare coerente con la ratio delle norme
costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo e,
segnatamente, con l'articolo 72 della Costituzione, secondo cui ogni
legge deve essere approvata “articolo per articolo e con votazione
finale“.
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