Il 14 luglio sciopero dei magistrati. E i giornalisti che faranno? Staranno a guardare?


Il 14 luglio sciopero dei magistrati.
E i giornalisti che faranno? Staranno a guardare?

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA. Nel disegno di legge
è fissato un principio ignorato
anche dai giornali e che inciderà
pesantemente sul diritto dei
cittadini all’informazione: a legge
approvata, i rapporti tra Pm e stampa
saranno tenuti “personalmente”
dal Procuratore della Repubblica.

“Tutte
le informazioni sulle attività dell'ufficio dovranno essere attribuite
impersonalmente allo stesso”. I magistrati, “in contrasto con questa
disposizione”, saranno perseguiti disciplinarmente.
Abruzzo: “Avremo un’informazione giudiziaria centralizzata. E anche reticente?”

In coda il messaggio del Presidente Ciampi alle Camere sulla riforma della Giustizia (16 dicembre 2004)

Milano, 26 giugno 2005. I
giornalisti, come i magistrati, sotto tiro. Per quanto riguarda i
giornalisti, il Parlamento è sul punto di approvare alcune norme, che
mettono a rischio il diritto dei cittadini all’informazione e il lavoro
dei cronisti. L’ultima tegola è rappresentata dalla riforma della
Giustizia:  il relativo disegno di legge “potrebbe essere riapprovato dal Senato – secondo l’agenzia Apcom - già martedì della prossima settimana“.
Il 14 luglio i magistrati italiani incroceranno le braccia contro un
provvedimento ritenuto incostituzionale in più punti. I giornalisti
resteranno a guardare? Non sono in ballo, con questa “riforma”, le loro
libertà fondamentali di mediatori tra i fatti e la gente?

Suscita, infatti, pesanti perplessità anche di profilo
costituzionale un  passaggio, che riguarda i rapporti Stampa-Magistrati
delle Procure della Repubblica. Il Governo è delegato ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della  legge, con
l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2
(commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8), uno o più decreti legislativi. 
Nell'attuazione della delega il Governo si atterrà ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:... “prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente,
o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi
di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio
vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che
il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio
giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera r), numero
3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in
contrasto con la disposizione di cui sopra”.

Franco Abruzzo, presidente dell’Ogl, ha dichiarato: “Questa
riforma della Giustizia, per quanto riguarda i giornalisti, è in netto
e radicale contrasto con l’articolo 21 (II comma) della Costituzione.
La Costituzione disegna una professione giornalistica libera, non
soggetta ad autorizzazioni e censure. Il ruolo “monopolista” assegnato
dalla nuova legge ai Procuratori della Repubblica  contrasta con questi
principi.  La visione del legislatore è quella  del generale Cadorna,
quando l’Italia era impegnata nella prima mondiale: i giornali erano
obbligati a pubblicare soltanto i bollettini del Comando supremo;
potevano, però, scrivere articoli di colore sulla guerra. I giornali
saranno costretti a pubblicare soltanto quel che dice il Procuratore
capo della Repubblica novello Cadorna? Che accadrà se i giornali
pubblicheranno notizie giudiziarie fuori dal canale ufficiale? Si
apriranno inchieste a caccia del magistrato troppo loquace?  Avremo
un’informazione  giudiziaria non solo centralizzata, ma anche reticente?

“Tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio del Pm – continua Abruzzo
-  dovranno essere attribuite impersonalmente allo stesso Ufficio. Che
significa? I giornali dovranno  censurare i nomi dei magistrati, che si
occupano delle singole inchieste? E se ciò non dovesse accadere?”.

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Giustizia, Anm: sciopero il 14 luglio contro la riforma

Il presidente Riviezzo: ''Atto estremo, ma noi non perdiamo la speranza che dal Parlamento arrivino parole di buonsenso''

 Roma, 25 giugno 2005. Il
14 luglio i magistrati sciopereranno per la quarta volta contro la
riforma dell'ordinamento giudiziario decisa dal governo e ora all'esame
del Senato. Il direttivo dell'Anm ha infatti deciso all'unanimità di
fissare l'azione di protesta appunto per la metà di luglio. ''La scelta di scioperare è un momento di grande responsabilità e di amarezza - sottolinea il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Ciro Riviezzo - lo sciopero è un atto estremo, ma noi non perdiamo mai la speranza che dal Parlamento arrivino parole di buonsenso''.

Nel documento che ha deciso lo sciopero, approvato per acclamazione dal comitato direttivo centrale dell'Anm, si sottolinea che ''i
lavori parlamentari sull'ordinamento giudiziario stanno proseguendo in
questi giorni al Senato, di fatto senza discussione alcuna e in
mancanza di un adeguato esame di temi che incidono sull'esercizio della
giurisdizione e sulle garanzie per i cittadini''.

''Sul contenuto della riforma - si stigmatizza - in
quattro anni non si è mai realmente discusso, essendosi proceduto con
blindature, maxi-emendamenti, voti di fiducia e contingentamento dei
tempi, come in occasione della discussione in Senato, nella quale è
stata operata la scelta di costringere il dibattito parlamentare negli
angusti limiti di otto ore di lavori''
. ''Otto ore'', ripete significativamente il presidente Riviezzo.

I magistrati protestano perché ''non sono stati esaminati gli
aspetti di incostituzionalità e di ingestibilità segnalati
dall'associazione e dalla cultura giuridica. Non si è tenuto conto -
si sottolinea con forza -
dei rilievi formulati dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi nel suo messaggio alle Camere. Ed è stato respinto, oltre a
quelli presentati dall'opposizione, anche un emendamento che proveniva
da esponenti della stessa maggioranza e che rispondeva a uno dei
rilievi del Capo dello Stato''.

Già questa mattina, comunque, la platea di magistrati riuniti dalla
loro associazione al Palazzo di Giustizia di Roma, sede della Corte di
Cassazione, per valutare la risposta al progetto di riforma del sistema
giudiziario, si era pronunciata a favore dello sciopero. ''Siamo pronti a proclamare lo sciopero contro questa legge'',
aveva detto infatti il vicesegretario dell'Anm Nello Rossi, facendo
scattare il lungo e unanime applauso degli astanti. Gli interventi e le
reazioni della platea avevano dunque dato una sensazione ben precisa
sulle intenzioni dei magistrati. Per il vicepresidente
dell'Associazione nazionale dei magistrati Carlo Fucci, ''occorre
gridare al Paese che questa legge rappresenta un'offensiva contro il
sistema giudiziario così come contro la Costituzione, svilendo il
principio della divisione dei poteri dello Stato''.
Di ''regolamento dei conti'' parla invece esplicitamente il segretario dell'Anm Antonio Patrono, osservando che si sta registrando ''una frattura inedita fra magistratura e politica''. (Adnkronos)

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14 luglio 1789: la presa della Bastiglia

 Le rivoluzioni che, sino a noi, avevano cambiato la faccia
degli imperi non avevano avuto per oggetto che un cambiamento di
dinastia o il passaggio del potere da un uomo solo a più persone. La
Rivoluzione francese è la prima che sia stata fondata sulla teoria dei
diritti dell'umanità e sui principi della giustizia. Le altre
rivoluzioni esigevano soltanto dell'ambizione; la nostra impone delle
virtù.

Maximilien Robespierre

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Messaggio del Presidente Ciampi alle Camere sull’Ordinamento Giudiziario

 Il Presidente della Repubblica

Roma, 16 dicembre 2004

 Signori Parlamentari, in data 3 dicembre 2004, mi è stata inviata per la promulgazione la legge:

“Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del
Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente
il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di
un testo unico“.

Il relativo disegno di legge, presentato dal Governo al Senato della
Repubblica il 29 marzo 2002, è stato approvato il 21 gennaio 2004;
modificato dalla Camera dei Deputati il 30 giugno 2004; nuovamente
modificato dal Senato il 10 novembre 2004 e, quindi, approvato in via
definitiva dalla Camera dei Deputati il 1 dicembre 2004.

La legge in esame - preordinata com'è a dare attuazione alla VII
disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione - rappresenta
un atto normativo di grande rilievo costituzionale e di notevole
complessità, come è confermato anche dalla ampiezza del dibattito cui
ha dato luogo.

La riforma tocca punti cruciali e nevralgici dell'ordinamento
giurisdizionale, il che mi ha imposto un attento confronto con i
parametri fissati dalle norme e dai principi costituzionali che lo
disciplinano.

 Ciò premesso, espongo qui di seguito quanto da me rilevato.

 1. L'articolo 2, comma 31, lettera a), così recita:
“(Relazioni sull'amministrazione della giustizia). 1. Entro il
ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il
Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere
sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee
di politica giudiziaria per l'anno in corso...“.

Questa norma, laddove prevede che le comunicazioni del Ministro
della giustizia alle Camere comprendono le “linee di politica
giudiziaria per l'anno in corso“, si pone in evidente contrasto con le
seguenti disposizioni costituzionali: con l'articolo 101,  in base al
quale i giudici “sono soggetti soltanto alla legge“; con l'articolo
104, secondo cui la magistratura “costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere“; con l'articolo 110, che, nel
definire le attribuzioni del Ministro della giustizia, le limita -
“ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura“ - alla
“organizzazione“ e al “funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia“.

La norma approvata dalle Camere configura un potere di indirizzo in
capo al Ministro della giustizia, che non trova cittadinanza nel titolo
IV della Costituzione, in base al quale l'esercizio autonomo e
indipendente della funzione giudiziaria è pienamente tutelato, sia nei
confronti del potere esecutivo, sia rispetto alle attribuzioni dello
stesso Consiglio superiore della magistratura.

Aggiungo che l'indicazione di obiettivi primari che l'attività
giudiziaria dovrebbe perseguire nel corso dell'anno (“linee di politica
giudiziaria“) determina di per sé la violazione anche dell'articolo 112
della Costituzione, in base al quale “il pubblico ministero ha
l'obbligo di esercitare l'azione penale“: il carattere assolutamente
generico della formulazione della norma in esame crea uno spazio di
discrezionalità politica destinato ad incidere sulla giurisdizione.

 2. Strettamente connessa a quella appena esaminata è la
questione posta dal criterio direttivo della delega indicato
dall'articolo 2, comma 14, lettera c): “istituzione presso ogni
direzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione
giudiziaria dell'ufficio per il monitoraggio dell'esito dei
procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di
verificare l'eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza
giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata  con
l'esercizio dell'azione penale o con mezzi di impugnazione ovvero di
annullamento di sentenze per carenze o distorsioni della motivazione,
ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze
professionali.“.

Anche questa disposizione si pone in palese contrasto con gli
articoli 101, 104 e 110 della Costituzione. Infatti, se si considera la
finalità espressamente indicata dalla norma, risulta evidente che il
monitoraggio dell'esito dei procedimenti - fase per fase, grado per
grado - affidato a strutture del Ministero della giustizia, esula dalla
“organizzazione“ e dal 'funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia“, che costituiscono il contenuto e il limite costituzionale
delle competenze del Ministro.

Inoltre, da questa forma di monitoraggio, avente ad oggetto il
contenuto dei provvedimenti giudiziari, deriva un grave condizionamento
dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni; in particolare, il
riferimento alla possibilità di verificare livelli di infondatezza
“della pretesa punitiva manifestata con l'esercizio dell'azione penale“
integra una ulteriore violazione del citato articolo 112 della
Costituzione.

 3. Parimenti riferita alla posizione del Ministro della
Giustizia è l'altra questione riguardante la facoltà di impugnativa a
lui attribuita dall'articolo 1, comma 1, lettera m), a norma del quale
lo stesso Ministro è “legittimato a ricorrere in sede di giustizia
amministrativa contro le delibere (del Consiglio superiore della
magistratura) concernenti il conferimento o la proroga di incarichi
direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere
previsto al n. 3)“.

Tale previsione contrasta palesemente con l'articolo 134 della
Costituzione nella parte in cui stabilisce che è la Corte
Costituzionale a giudicare sui “conflitti di attribuzione tra i poteri
dello Stato“, compresi quindi i conflitti tra Consiglio superiore della
magistratura e Ministro della giustizia relativi alle procedure per il
conferimento o la proroga degli incarichi direttivi.

Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi più
volte, segnatamente nelle sentenze n. 379 del 1992 e n. 380 del 2003.
In quest'ultima, ha affermato, in particolare, che gli articoli 105 e
110 della Costituzione disegnano un sistema di precisa ripartizione
delle autonome sfere di competenza del Consiglio superiore e del
Ministro e che questi “non ha un generale potere di sindacato
intrinseco, né tanto meno di riesame, sul contenuto degli apprezzamenti
e scelte discrezionali operate dal Consiglio superiore della
magistratura rispetto a valutazioni attribuite alla definitiva
deliberazione del Consiglio stesso“.

Ne consegue che, in tema di conferimento o di proroga degli
incarichi direttivi, il rapporto tra Consiglio e Ministro implica
soltanto un “vincolo di metodo“. Tale vincolo impedisce il ricorso agli
ordinari mezzi di impugnazione, una volta che il “confronto“ - per
usare l'espressione della Corte Costituzionale - sia avvenuto “a
seguito di un esame effettivo ed obiettivo, dialetticamente svolto“. In
caso contrario, il Ministro assumerebbe il ruolo di titolare di un
interesse legittimo contrapposto a quello del Consiglio superiore,
parificabile a quello del controinteressato che si dolga di essere
stato escluso.

La Corte Costituzionale nelle citate sentenze ha affermato che “il
Ministro deve dare corso al procedimento non essendo investito di
particolari poteri di rinvio o di riesame,  ricadendo su di lui il
dovere di adottare l'atto di propria competenza“; ed ancora, che “non
spetta al Ministro della giustizia non dare corso alla controfirma del
decreto del Presidente della Repubblica di conferimento di ufficio
direttivo (ed ora anche di proroga) sulla base di deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura“.

 4. Altra questione di fondamentale importanza è quella
della menomazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura
risultante da diverse disposizioni della legge delega.

A tale proposito, ricordo che, in base all'articolo 105 della
Costituzione “Spettano al Consiglio superiore della magistratura,
secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati“.

Tali poteri del Consiglio superiore risultano - in palese contrasto
con il dettato costituzionale - sensibilmente ridimensionati, in quanto
il sistema delineato nella legge delega colloca al centro di ogni
procedura concorsuale la Scuola superiore della magistratura, struttura
esterna al Consiglio superiore, e apposite commissioni, anch' esse
esterne allo stesso Consiglio.

Infatti, secondo quanto dispone l'articolo 2, comma 1, lettera L
numeri 3.1 e 3.2, il Consiglio superiore deve assegnare i posti ai
magistrati “che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un
apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la
Scuola superiore della magistratura“ e “che risultino positivamente
valutati nel concorso“ per titoli ed esami o nel concorso per titoli
“previsto dalla lettera F) numero 2“, prima e seconda parte. Nello
stesso senso recitano le disposizioni contenute nei numeri  4.1,  4.2,
7.1, 7.2, 9.1 e 9.2 della lettera L), nonché, per il passaggio dalla
funzione giudicante a quella requirente e viceversa, nei numeri 1 e 3
della lettera g) e,  per le funzioni direttive, nel numero 17 della
lettera H) e nel numero 6 della lettera I).

L'assegnazione da parte del Consiglio superiore della magistratura deve

 avvenire “secondo l'ordine di graduatoria di cui rispettivamente al
concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli
titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle
quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria,
secondo l'anzianità di servizio“ (articolo 2, comma 1, lettera L),
numero 3.5). Nello stesso senso recitano le disposizioni contenute nei
numeri 4.5, 7.5 e 9.5 della lettera L) e, per le funzioni
semidirettive, nel numero 2 della lettera M).

Il sistema sopra delineato sottopone sostanzialmente il Consiglio
superiore della magistratura a un regime di vincolo che ne riduce
notevolmente i poteri definiti nel citato articolo 105 della
Costituzione.

L'invasione della sfera di competenza riservata al Consiglio è
particolarmente evidente nell'ipotesi in cui i candidati siano stati
esclusi nell'ambito delle predette procedure. Infatti, allorché
manchino il favorevole giudizio conseguito presso la Scuola superiore o
la positiva valutazione nel concorso da parte della commissione, il
Consiglio non può neppure prendere in considerazione la posizione del
candidato escluso.

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 Per i motivi di palese incostituzionalità innanzi
illustrati, chiedo alle Camere - a norma dell'articolo 74,  primo
comma, della Costituzione - una nuova deliberazione in ordine alla
legge a me trasmessa il 3 dicembre 2004.

Con l'occasione ritengo opportuno rilevare quanto l'analisi del
testo sia resa difficile dal fatto che le disposizioni in esso
contenute sono condensate in due soli articoli, il secondo dei quali
consta di 49 commi ed occupa 38 delle 40 pagine di cui si compone il
messaggio legislativo.

A tale proposito, ritengo che questa possa essere la sede propria
per richiamare l'attenzione del Parlamento su un modo di legiferare -
invalso da tempo - che non appare coerente con la ratio delle norme
costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo e,
segnatamente, con l'articolo 72 della Costituzione, secondo cui ogni
legge deve essere approvata “articolo per articolo e con votazione
finale“.