Ordine della Lombardia: non passa il gratuito patrocinio contrattuale

Milano, 6 giugno 2005 (h 23.30). Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha bocciato la proposta del presidente Franco Abruzzo
di istituire il gratuito patrocinio contrattuale a favore dei colleghi
privi di mezzi economici. In verità il presidente non ha posto in
votazione la proposta, in quanto la maggioranza del Consiglio ha
chiaramente respinto il progetto. Presenti sette consiglieri su 9,
quattro erano contrari e tre favorevoli (con Abruzzo, il vicepresidente
Cosma Damiano Nigro e il consigliere segretario Sergio D’Asnasch). Lo schieramento ostile al progetto è stato guidato da Letizia Gonzales, che pur appartiene alla sinistra sindacale di Autonomia & Solidarietà (o gruppo di Fiesole).
C’è solo da dire che il presidente dell’Associazione lombarda dei
giornalisti, Giovanni Negri, ha trasmesso un messaggio ai  consiglieri
dell’Ordine pienamente favorevole al progetto di Franco Abruzzo. Lo
stesso hanno fatto Giuseppe Gallizzi ed Edmondo Rho, leader di due schieramenti sindacali (Movimento liberi Giornalisti e Quarto Potere). Un messaggio ampiamente favorevole è pervenuto anche da Antonio Viali, direttore del Consiglio nazionale dell’Ordine.

Franco Abruzzo non ha rilasciato
dichiarazioni. Evidentemente esce indebolito dalla vicenda e non si
esclude una sua decisione di abbandonare l’incarico dopo 16 anni e di
dedicarsi soltanto agli studi storici e giuridici.

Mentre il Consiglio era riunito si è espressa anche Stampa democratica, la componente sindacale di maggioranza della “Lombarda”. Il comunicato è pubblicato qui di seguito:

 Stampa Democratica: l’Ordine sia

a fianco del sindacato nella difesa

legale dei giornalisti in difficoltà  

 Milano, 6 giugno 2005 (h 17). Accogliamo con grande favore la proposta del presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, Franco Abruzzo,
di garantire l’assistenza legale gratuita a favore dei colleghi più
deboli. L’azione, concertata con l’Associazione Lombarda dei
Giornalisti, è un segnale forte agli editori che non rispettano il
Contratto nazionale e le leggi.  Ci sono molti colleghi che hanno perso
il lavoro e non riescono a recuperare né stipendi né Tfr.

In molte redazioni il Contratto di lavoro giornalistico non viene
applicato. Straordinari e domeniche non vengono pagati. Il più delle
volte i colleghi in difficoltà non si possono permettere di affrontare
spese legali per avere giustizia. L’Associazione Lombarda dei
giornalisti garantisce a tutti la consulenza legale, ma il magro
bilancio le consente di affrontare e sostenere le spese solo per le
cause-pilota.

L’iniziativa del presidente dell’Ordine dei giornalisti della
Lombardia, fatto unico nel panorama nazionale, completa e rafforza
l’azione in difesa dei giornalisti meno abbienti. Un’azione che va sostenuta fino in fondo.   

Stampa democratica

 

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L'appello di Abruzzo agli iscritti

(29 maggio 2005):

per favore dite la vostra!!!

“La quota annuale è una tassa e che la tassa presuppone l'erogazione di servizi agli iscritti da parte dell'Ordine“.
Tra i servizi oggi deve esserci anche l'assistenza gratuita legale a
favore degli iscritti attaccati sul terreno dei valori e principi
costituzionali, contrattuali, previdenziali, della tutela del posto di
lavoro, della salute, della firma, dello stipendio, delle qualifiche e
delle mansioni, della loro identità e della loro dignità professionale
L'Ordine
è un ente pubblico, che deve concorrere, pur nelle sue modeste
dimensioni, alla politica generale della Repubblica, contribuendo a
garantire i diritti inviolabili dei cittadini giornalisti e sviluppando
interventi a favore dei propri iscritti nel campo della “solidarietà
economica e sociale“. Appare insufficiente affermare che tutti abbiamo
il diritto di difendere i nostri diritti e i nostri interessi, se poi
sul terreno concreto non operi qualcuno che garantisca i mezzi perché
quei diritti (i diritti di chi non ha i mezzi materiali) possano
trovare una tutela pronta e fraterna. Allora il Consiglio dell'Ordine
deve tenere i quattrini in banca o, di concerto con il sindacato
regionale, deve contribuire economicamente alla difesa (gratuita) dei
diritti e degli interessi costituzionalmente garantiti dei propri
iscritti? Per favore dite la vostra!!!
Franco Abruzzo, presidente OgL

Questo il testo del progetto:
Azione concertata con l’Associazione lombarda dei Giornalisti
Come la legge professionale impone all’Ordine di tutelare gratuitamente
gli iscritti  anche in sede contrattuale.
L’intervento esprime la  solidarietà dell’ente verso chi, privo di mezzi,  non può esercitare il diritto costituzionale di difesa

Ricerca di Franco Abruzzo*

1. Premessa. La quota annuale è una tassa e la tassa presuppone l’erogazione di servizi agli iscritti da parte dell’Ordine. La legge 10 giugno 1978 n. 292 stabilisce l’esazione delle tasse e dei contributi
per il funzionamento degli Ordini e dei collegi professionali secondo
le norme per la riscossione delle imposte dirette. Gli articoli 11
(lettera h) e 20 (lettera g) della legge 3.2.1963 n. 69
(sull’ordinamento della professione giornalistica) conferiscono al
Consiglio nazionale al Consiglio regionale la potestà di imporre quote annuali e contributi
per il raggiungimento dei fini istituzionali e per le spese del proprio
funzionamento. In virtù dell’articolo 14 del Decreto lgs lgt 23
novembre 1944  n. 382 (che detta norme sui Consigli degli Ordini) il
Consiglio nazionale determina, come afferma il richiamato articolo 20
della legge n. 69/1963, la misura del contributo da corrispondersi
annualmente dagli iscritti dell’Albo. Il contributo e le quote annuali
sono da definire  «tassa»  ai sensi dell’articolo 7 del citato Decreto lgs lgt n. 382/1944. La tassa implica l’erogazione di servizi a favore di chi la paga. Oggi l’Ordine di Milano assicura gratuitamente
agli iscritti l’assistenza legale (rivolta al recupero dei crediti,
alla libera professione, alla  gestione separata previdenziale) e anche
l’assistenza fiscale-amministrativa. Funziona il Centro di assistenza
fiscale,  Caf di base, per modelli 730, Unico, Ici. L’ente, inoltre, ha allestito il portale www.odg.mi.it.
Il portale realizza una sintesi tra comunicazione con gli  iscritti
negli elenchi dell’Albo e con il grande pubblico. Il rafforzamento del
canale di comunicazione digitale permetterà in futuro agli iscritti
all’Albo di effettuare molte operazioni direttamente via internet,
contribuendo così in maniera determinante a snellire la gestione
dell’ente. L’iscrizione al portale sarà gratuita ed aperta a tutti
L’Ordine, inoltre, edita
“Tabloid“, mensile dedicato ai temi della professione, agli argomenti
giuridici dell’attività giornalistica, alla storia del giornalismo.
Tiratura: 24mila copie. E’ consultabile anche in www.odg.mi.it; alimenta anche
giornalmente il portale (www.odg.mi.it), che costituisce anche un ricco
archivio sui temi del giornalismo, della deontologia, delle grandi
questioni della professione; è impegnato, tramite l’Afg e
l’Assemblea dei soci benemeriti dell’Afg, nell’alta vigilanza
sull’Istituto “Carlo De Martino“ per la Formazione al Giornalismo
(meglio noto come “Scuola di giornalismo di Milano“ nata da una
collaborazione con la Regione Lombardia); premia ogni anno
sette tesi di laurea sul giornalismo e sulle istituzioni della
professione della categoria, così valorizzando il rapporto
professione-Università;

 2. Le attribuzioni del Consiglio dell’Ordine (articolo 11 della legge n. 69/1963). Tra le attribuzioni dell'Ordine dei Giornalisti, appaiono preminenti quelle di  “curare 
l'osservanza della legge professionale e di tutte le disposizioni in
materia”, vigilare “per la tutela del titolo di giornalista“,
procedendo “in qualunque sede, anche giudiziaria
ad ogni “attività diretta alla repressione dell' esercizio abusivo
della professione“ (art 11 lett. a) e b) della legge n.  69/1963).
Lo svolgimento di siffatta attività di vigilanza si deve necessariamente svolgere anche nei confronti di “soggetti
estranei all'ordinamento facente capo all'Ordine attore, cui sono
attribuiti poteri di controllo e di gestione essenzialmente nei
confronti di giornalisti iscritti
“, altrimenti sarebbe priva di
significato la previsione normativa di poteri di impulso per la
repressione dell'esercizio abusivo della professione. Neppure può
ritenersi che tale ulteriore attribuzione sia limitata “all'azione
(precipuamente ex art, 348 c.p.) rivolta nei confronti dei
professionisti che, pur non essendo iscritti all'albo, svolgono
propriamente attività giornalistica abusiva“
(Tribunale civile di Milano, sentenza n. 14821/2002, depositata il 5 dicembre 2002).
Invero, in una fattispecie del tutto simile, la Suprema Corte di Cassazione ha autorevolmente stabilito che “a
meno di non volere ridurre a mera ed inconcludente apparenza tale
funzione di vigilanza, non può non riconoscersi in capo all’ente
pubblico esponenziale del gruppo di professionisti ad esso
obbligatoriamente associati, una posizione giuridica soggettiva
direttamente tutelabile dinanzi al giudice, che gli consenta di
rimuovere una situazione vietata“ (...) “pregiudizievole per la
categoria professionale e ‑ al tempo stesso ‑ per l'interesse pubblico
al legale esercizio della professione, alla cui tutela l'Ordine è
preposto
“ (Cass. 3361/1993)
Premesse per tale conclusione sono, da un lato il riconoscimento della natura dell'Ordine quale “ente esponenziale di una categoria di professionisti“ portatore di “interessi collettivi, non solo morali, ma anche giuridici ed economici“ della categoria stessa (Cass. 336/1993), e dall'altro i risvolti di interesse generale della funzione attribuita dell'Ordine dei Giornalisti di assicurare “nel
complesso mondo della stampa e dei rapporti tra giornalisti ed editori,
la rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce
nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel
non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla, rafforzando
quella libertà di manifestazione del pensiero che è cardine
dell'ordinamento democratico“
(Corte Cost. 98/1968).
 “Curare  l'osservanza della legge professionale e di tutte le disposizioni in materia”.
Ciò evidentemente vuol dire che rientra nei compiti istituzionali
dell'Ordine dei Giornalisti far rispettare le  leggi “in materia” di
professione giornalistica e di difesa dei diritti costituzionali del
cittadino giornalista: la stessa legge professionale n. 69/1963, la
legge sulla stampa 47/1948, il Testo unico sulla privacy (Dlgs n.
196/2003) con l’annesso Codice 3 agosto 1998, lo Statuto dei Lavoratori
(legge 300/1970), le leggi radiotelevisive (103/1975, 223/1990,
249/1997 e  112/2004) e sull’editoria (416/1981, 67/1987, 62/2001), la
legge sul diritto d’autore 633/1941 e il contratto di lavoro
giornalistico che ha assunto forza di legge con il Dpr  153/1961. Il
pretore di Monza (sentenza  n. 164/1995 del 1° marzo 1995) ha scritto che il contratto dei giornalisti è quello Fnsi-Fieg, non quello Frt: <...ciò
non solo perché l’attività giornalistica è estranea alle mansioni, alle
qualifiche e ai profili contemplati da tale contratto collettivo (Frt,
ndr), ma anche e soprattutto perché la disciplina in tema di rapporto
di lavoro giornalistico trova la sua fonte nel Dpr 16 gennaio 1961 n.
153 in forza del quale il contratto collettivo di categoria (Fnsi-Fieg,
ndr) del 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes, ha assunto natura e
forza di legge, potendo essere superato solo da successive clausole
contrattuali più favorevoli ai lavoratori>.
Anche al Cdr, dice l’articolo 34 del Cnlg, è  “demandata
la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal
presente contratto e dalle norme di legge (in particolare la legge 3
febbraio 1963 n. 69 e lo Statuto dei lavoratori)”.
Si cita l’articolo 34 soltanto al fine di  individuare le leggi fondamentali della professione.
“Vigilare per la tutela del titolo di giornalista”.
Ciò evidentemente vuol dire che rientra nei compiti istituzionali
dell'Ordine dei Giornalisti verificare che il titolo, la condizione,
insomma lo status e l'immagine del giornalista professionista non siano
in qualche modo lesi e che, in particolare, non siano commesse
violazioni di norme (in primo luogo legislative) a detrimento dello
status e dell'immagine del giornalista professionista. In altre parole,
uno dei compiti istituzionali dell'Ordine consiste nel vigilare che lo
status di giornalista professionista non sia affidato a chi giornalista
professionista non è, ovvero che non siano affidati compiti
sostanzialmente giornalistici a chi non abbia lo status di giornalista
professionista: infatti, entrambi questi comportamenti verrebbero a
ledere il “titolo di giornalista“, vuoi perché verrebbe
attribuito il titolo in questione a chi non lo merita, vuoi perché quel
titolo verrebbe negato a chi ne avrebbe diritto;
 Vigilare per la repressione dell'esercizio abusivo della professione giornalistica”.
Ciò vuol dire, con un'evidenza ancora maggiore, che è compito
istituzionale dell'Ordine quello di vigilare affinché la professione
del giornalista sia svolta da chi ne abbia realmente titolo e,
simmetricamente, chi ha il titolo di giornalista professionista svolga
effettivamente attività di natura giornalistica.

 3. Corte costituzionale e professione giornalistica.
Questa interpretazione è stata fatta propria dalla Corte
costituzionale, che ha altresì portato la lettera della legge alle sue
naturali conseguenze. In altre parole, la Consulta ha osservato che
l'attività giornalistica professionale è affatto peculiare,
coinvolgendo importanti diritti di libertà quali quello alla
informazione e alla critica. Questi diritti rischiano di essere
compromessi dalla circostanza che, di fatto e normalmente, l'attività
di lavoro giornalistico viene svolta nelle forme del lavoro
subordinato. Pertanto, a differenza di ogni altro lavoratore
subordinato, che è adeguatamente tutelato sotto il profilo
rivendicativo ed economico dalle organizzazioni sindacali, il
giornalista necessita di una tutela più incisiva: questa più
significativa tutela è appunto offerta dall'Ordine dei Giornalisti,
istituzionalmente deputato a vigilare sul rispetto della dignità
professionale e, quindi, della libertà di informazione e di critica. In
altre parole, secondo la Corte, l'Ordine dei Giornalisti è l'organismo
istituzionalmente deputato, tra l'altro, a vigilare affinché, nel
rapporto tra giornalista ed editore, la fattuale subordinazione del
primo non comporti alcun sacrificio ai diritti strettamente connessi
all'attività giornalistica e che sono stati prima menzionati:
“Il
fatto che il giornalista esplichi la sua attività divenendo parte di un
rapporto di lavoro subordinato non rivela la superfluità di un apparato
che, secondo altri, si giustificherebbe solo in presenza di una libera
professione, tale in senso tradizionale. Quella circostanza, al
contrario, mette in risalto l'opportunità che i giornalisti vengano
associati in un organismo che, nei confronti del contrapposto potere
economico dei datori di lavoro, possa contribuire a garantire il
rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà; compito,
questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della
categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura
democratica che, con i suoi poteri di ente pubblico, vigili, nei
confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa
osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e
soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di
critica e nel non cedere a sollecitazioni che possono comprometterla
“ (Corte cost. 23/3/68 n. 11, in Foro it. 1968, I, 863).
In buona sostanza, allorquando l'Ordine vigila, ai sensi del citato art. 11, per “la tutela del titolo di giornalista“,
svolge una funzione che trascende il mero interesse della categoria
professionale, coinvolgendo l'interesse di tutti al rispetto delle
fondamentali libertà di informazione e di critica. Infatti, “Chi
tenga presente il complesso mondo della stampa nel quale il giornalista
si trova ad operare e consideri che il carattere privato delle imprese
editoriali ne condiziona la possibilità di lavoro, non può
sottovalutare il rischio al quale è esposta la sua libertà, né può
negare la necessità di misure e di strumenti idonei a salvaguardarla
“ (Corte cost.  sentenza n. 11/1968).
Concetti analoghi sono stati sviluppati anche dalla più recente Corte cost. 8/2/91 n. 71, in Foro it. 1992, I, 600: “L'ordinamento
della professione di giornalista, come costruito dal legislatore del
1963, soprattutto attraverso l'istituzione dell'ordine e
l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo, persegue fini che superano
‘di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria’, nel
rapporto di lavoro subordinato con l'impresa giornalistica. L'Ordine
dei giornalisti, come questa corte ebbe a sottolineare nella sentenza
n. 11 del 1968, ha il compito di salvaguardare, erga omnes e
nell'interesse della collettività, la dignità professionale e la
libertà di informazione e di critica dei propri iscritti“.
Nel concetto di dignità professionale rientrano sia le mansioni e le qualifiche sia il trattamento economico.

4. L’interesse dell’Ordine di agire. I limiti (per le imprese) dell’articolo 41 della Costituzione. La legge 741/1959. Una
volta messo a fuoco il compito dell'Ordine, non si potrà mancare di
riconoscere, in capo all'Ordine stesso, l'interesse ad agire, come ha fatto nella vicenda “Guida al Lavoro/Il Sole 24 Ore,
in difesa della professione e dei propri iscritti. Non avrebbe senso
riconoscere all'Ordine dei Giornalisti una funzione così importante e
delicata, in quanto posta a presidio delle fondamentali libertà che
sono state prima citate, se allo stesso Ordine fosse poi disconosciuta
la facoltà di rivolgersi all'Autorità giudiziaria allorquando, nella
sua opera di vigilanza, venissero riscontrate violazioni alla “tutela
del titolo di giornalista“ o delle altre “disposizioni in materia”. In
altre parole, il fatto che all'Ordine sia riconosciuta quella forma di
vigilanza comporta inevitabilmente che all'Ordine stesso sia
implicitamente riconosciuto l'interesse ad agire in giudizio, per la
repressione di ogni comportamento difforme alle lettere a e b del
citato articolo 11 della legge n. 69/1963..
Del resto, non si può
mancare di trascurare che la stessa norma offre almeno due elementi
testuali su cui fondare, ancora una volta, l'interesse ad agire. In
primo luogo, la lettera b. dell'art. 11 cit. indica esplicitamente la
sede giudiziaria tra quelle astrattamente utilizzabili dall'Ordine per
la sua attività di vigilanza: ciò evidentemente vuol dire che, al fine
di esercitare il potere in questione, l'Ordine può legittimamente
rivolgersi all'Autorità giudiziaria. In secondo luogo, la stessa norma
afferma che dall'Ordine può essere svolta “ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione“:
evidentemente, quindi, non potendo l'Ordine farsi giustizia da sé,
l'attività repressiva non può che essere esercitata per il tramite
dell'Autorità giudiziaria.
Procediamo con un esempio. Se un’azienda utilizza personale non giornalistico, è indubbio che la stessa...

1. leda lo status di giornalista, in quanto assegna
attività giornalistica a chi giornalista non è, né è contrattualmente
inquadrato nel Cnlg;
2. ponga conseguentemente in essere un'ipotesi di esercizio abusivo della professione giornalistica;
3. crei
un serio pregiudizio alla libertà di informazione e di critica: gli
impiegati non giornalisti utilizzati da un’azienda non solo si
contrappongono a un editore senza essere tutelati dall'ente
istituzionalmente deputato a vigilare sulla loro indipendenza; oltre a
ciò, gli stessi non sono assoggettati, in quanto non giornalisti, ai
diritti e ai doveri specificamente sanciti appunto per i giornalisti
dall'articolo 2  della legge 69/1963: “E' diritto insopprimibile dei
giornalisti la libertà di informazione e di critica [...] ed è loro
obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti,
osservati sempre i doveri imposti della lealtà e della buona fede
“.  Questo precetto deontologico garantisce l’autonomia della professione  (art. 1 Cnlg).

Per lo svolgimento dell'attività giornalistica, l'iscrizione
all'Albo rappresenta un presupposto imprescindibile. La migliore
riprova è fornita dalla giurisprudenza che, pacificamente, nel caso di
lavoro giornalistico svolto da chi non sia iscritto all'Albo, considera
nullo il rapporto di lavoro, ammettendo ex art. 2126 c.c. la
applicabilità del Cnlg limitatamente al tempo in cui il rapporto di
lavoro ha avuto svolgimento. 
La regola appena citata trova una
deroga per il solo caso dei periodici a carattere tecnico,
professionale o scientifico. Infatti, l'art. 28 L. 69/63 dispone quanto
segue: “All'Albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei
giornalisti di nazionalità straniera, e di coloro che, pur non
esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di
direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico,
professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici“.
Come
si vede, la legge ammette la realizzazione di periodici senza l'ausilio
di personale giornalistico solo con riferimento alle riviste
contemplate dalla norma appena citata. Peraltro, si deve subito
avvertire che nelle testate in questione non viene svolta attività
prettamente giornalistica, dal momento che tali periodici, a causa
della loro scientificità, non fanno informazione in senso stretto.
Come
è noto, né la legge né il contratto di categoria forniscono una
definizione dell'attività giornalistica. L'unico riferimento
legislativo è fornito dall'art. 2 L. 69/63: “E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica […]“. Pertanto,
dalla norma ora citata si può desumere che l'attività giornalistica sia
essenzialmente volta alla informazione o, meglio, all'informazione
critica. Inoltre, stante l'art. 32 della legge professionale e l'art.
44 del Regolamento di esecuzione della stessa (Dpr 115/1965), che
prevedono, per la prova scritta dell'esame di idoneità professionale,
la “redazione di un articolo su argomenti di attualità“, si desume che
l'informazione critica deve riguardare non un qualsiasi fatto, ma un
fatto di attualità.
Tuttavia, è evidente che una simile definizione
sia ancora troppo laconica. A tale carenza supplisce l'elaborazione
giurisprudenziale e dottrinale che, nel corso degli anni e facendo
anche riferimento ai canoni della comune esperienza, ha evidenziato le
caratteristiche salienti della attività giornalistica. In particolare,
la giurisprudenza ha messo a fuoco le seguenti caratteristiche, quali
elementi caratterizzanti l'attività giornalistica:

· la raccolta, il commento e l'elaborazione di notizie (quindi di
fatti caratterizzati dalla attualità), destinate a formare oggetto di
comunicazione interpersonale. In buona sostanza, il giornalista si
occupa di fatti di attualità, che vengono da lui raccolti, commentati
ed elaborati (con lo scritto, con la grafica o con riprese video) per
essere forniti al pubblico;
· la creatività: è importante
sottolineare che l'attività del giornalista non si esaurisce nella
raccolta della notizia, e dunque nella sua prospettazione asettica; al
contrario, la notizia viene sempre selezionata, elaborata e commentata,
in modo tale che il giornalista funge da filtro tra il fatto e il
pubblico che di esso viene portato a conoscenza. Per questa via,
l'attività giornalistica è anche un'attività intellettuale, presentando
inoltre la caratteristica della intermediazione critica – come si
diceva – tra il fatto e il pubblico;
· la tempestività
dell'informazione, così da sollecitare i cittadini non solo a prendere
conoscenza, ma anche coscienza e consapevolezza di fatti ritenuti
meritevoli, per la loro novità, della attenzione del pubblico.

Più precisamente, in giurisprudenza è stato per esempio ritenuto:

· “E' di natura giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale
volta alla raccolta, al commento e all'elaborazione di notizie
destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale (che può
indifferentemente avvenire mediante l'apporto di espressioni letterali,
o con l'esplicazione di espressioni grafiche, o ancora mediante la
collocazione del messaggio), attraverso gli organi di informazione“ (Cass. 1/2/96 n. 889, in D&L 1996, 687, n. CHIUSOLO, Il giornalista grafico e l'iscrizione all'Albo dei giornalisti);
· “Rientra
nell'ambito del lavoro giornalistico l'attività di colui che, in modo
creativo e con opera tipicamente intellettuale, provvede alla raccolta,
elaborazione e commento delle notizie, destinate a formare oggetto di
comunicazione attraverso gli organi di informazione di massa, con un
apporto espressivo critico“ (Cass. 21 febbraio 1992 n. 2166, in Foro it. 1992, I, 3322, con richiamo di precedenti conformi);
· “Per
attività giornalistica deve intendersi quella prestazione di lavoro
intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di
notizie, destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale“ (Cass. 20 febbraio 1995 n. 1827, in Foro it. 1995, I, 1152);
· “La
nozione dell'attività giornalistica, in mancanza di una esplicita
definizione da parte della legge professionale 3 febbraio 1963, n. 69 o
della disciplina collettiva, non può che trarsi da canoni di comune
esperienza, presupposti tanto dalla legge quanto dalle fonti
collettive, con la conseguenza che per attività giornalistica è da
intendere l'attività, contraddistinta dall'elemento della creatività,
di colui che, con opera tipicamente (anche se non esclusivamente)
intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle
notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale
attraverso gli organi d'informazione, mediando tra il fatto di cui
acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un
messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente
influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione
culturale e ideologica“ (Cass. 23/11/83 n. 7007, in Foro it., Rep. 1983, v. Giornalista, 6).

Come si vede, la raccolta delle notizie non è sufficiente ad
integrare l'attività giornalistica; piuttosto, alla raccolta deve fare
seguito l'attività, tipicamente intellettuale, della elaborazione della
stessa. Questo aspetto più tipico e caratterizzante l'attività
giornalistica si esplica, in particolare, nella realizzazione dei
titoli, dei sommari e delle didascalie (quella che nel gergo
giornalistico viene definita cucina redazionale), che trasforma il
fatto, quale materiale grezzo, in notizia, così come prospettato al
pubblico. Questa attività, insieme al passaggio dei pezzi dei
collaboratori e alla partecipazione alle riunioni di redazione, fanno
del giornalista un soggetto non isolato, ma inserito, come corpo
organico, nella vita redazionale, partecipe a tutti gli aspetti della
stessa. Ad esempio, il Tribunale di Milano ha ritenuto che “[...] il
redattore è colui che integrandosi con gli altri soggetti
dell'organizzazione dell'impresa giornalistica collabora alla
formazione della pagina e del giornale“, precisando:

“[...] si deve ribadire che per essere redattore occorre lo svolgimento delle seguenti attività:

- il passaggio dei pezzi cioè la rilettura dei pezzi altrui e propri;
- la riduzione delle loro misure;
- la titolazione dei pezzi;
- la stesura delle didascalie;
-
la scelta delle fotografie o la collaborazione attiva in tale scelta
onde definire la miglior collocazione del supporto visivo sulla pagina;
- la rielaborazione di notizie in articoli o in informazioni più articolate o complesse;
-
la chiusura della pagina o delle pagine o quantomeno una collaborazione
nella definizione dell'aspetto della pagina, a tal fine prendendo
contatti con la tipografia“ (Trib. Milano 5 maggio 1995, causa Bacchi
c. EDI.A. Srl, doc. 10; conf. Trib. Milano 8 settembre 1993, in Dir.
prat. lav. 1994, 127).

Come si vede, l'attività giornalistica può essere definita come
quella attività complessa ed articolata che, partendo dal fatto grezzo
(che deve essere di attualità), mediante un'opera tipicamente
intellettuale e creativa o critica, lo elabora in notizia da sottoporre
all'attenzione del pubblico. L'opera di elaborazione non solo consiste
nella scrittura dell'articolo, ma anche nella ideazione dei titoli e
delle didascalie, nonché nel posizionamento dello stesso nella pagina
e, ancora, nella scelta delle immagini che eventualmente lo
accompagnino.
Il Cnlg deve obbligatoriamente trovare applicazione
nel caso di svolgimento di attività giornalistica, e ciò persino nel
caso di un datore di lavoro che non applichi il contratto in questione
e non sia iscritto alla Fieg. A questo proposito, si deve, infatti,
sottolineare che, come è stato rilevato in dottrina, “attualmente i
contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per il settore
giornalistico sono quello in data 10/1/1959 reso efficace erga omnes
con Dpr 16 gennaio 1961 n. 153 in virtù della legge 14 luglio 1959 n.
741 e quello avente effetto dall’1 novembre 1988
“ (D'Amati, Il
lavoro del giornalista, Padova, 1989, pag. 31, doc. 1; il contratto del
1988, ad efficacia privatistica, è stato da ultimo rinnovato con
decorrenza 1/10/95 e poi con decorrenza 1/3/2001).
Esistono più
fonti normative a cui fare riferimento, aventi un diverso valore. Come
è noto, infatti, mentre il contratto di natura privatistica può trovare
applicazione solo in caso di ricezione, espressa o implicita, dello
stesso da parte del datore di lavoro, diverso è il caso del contratto
la cui efficacia sia stata sancita mediante recezione con norma di
legge. Con la legge 14 luglio 1959 n. 741, infatti, il legislatore
delegò il Governo ad “emanare norme giuridiche, aventi forza di
legge, al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento
economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una
medesima categoria“, stabilendo altresì che nella emanazione delle
norme il Governo dovrà uniformarsi a tutte le clausole dei singoli
accordi economici e contratti collettivi, anche intercategoriali,
stipulati dalle associazioni sindacali anteriormente all'entrata in
vigore della presente legge“.
Tra questi ultimi rientra, appunto,
il Contratto nazionale giornalistico (Cnlg) sopra citato, al quale
pertanto a tutt'oggi è necessario fare riferimento nel caso di
svolgimento di attività di natura giornalistica.
Per citare ancora l'autore di cui sopra “il
Cnlg 10/1/1959, avente forza di legge, mantiene, nonostante la sua età,
una certa importanza perché non pochi sono gli editori – in particolare
i titolari di piccole imprese – che non hanno aderito alla Fieg né
hanno recepito, per volontaria adesione, la disciplina di natura
privatistica dei contratti collettivi successivi al 1959
“ (D'Amati, il lavoro …, cit.).
Di fatto, l'applicabilità al rapporto giornalistico del contratto avente efficacia erga omnes
determina rilevanti effetti sia sotto il profilo normativo che
retributivo. Per quanto riguarda il primo aspetto, basti considerare
che già nel contratto del '59 erano disciplinati istituti, come la c.d.
clausola di coscienza, il cui contenuto è rimasto pressoché invariato
nel corso degli anni. Non meno significative sono le implicazioni sotto
il profilo economico, dal momento che il contratto in questione
disciplina istituti contrattuali quali la tredicesima mensilità e
l'indennità redazionale.
In secondo luogo, al giornalista deve
essere riconosciuto un trattamento economico non inferiore a quello
previsto dal vigente Cnlg, e ciò in base al combinato disposto delle
norme che attribuiscono efficacia legislativa ai contratti collettivi
(ivi compresa l'individuazione, da parte degli stessi, di una
retribuzione minima inderogabile) e dell'art. 36 Cost., che impone al
Giudice di aggiornare tali minimi allorché divenuti inadeguati. Al
riguardo, si segnala che, già nel 1971, la Corte Costituzionale ha
sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 c. 2 della legge
741/1959, nella parte in cui “esclude che la sopravvenuta non
corrispondenza dei minimi economici al salario sufficiente conferisca
al giudice ordinario i poteri che gli vengono dall'art. 36 Costituzione
“ (Corte Cost. 6 luglio 1971 n. 156, in Foro it. 1991, I, 2123). Infatti, come precisato dalla Corte, sarebbe “aberrante
far discendere da una legge che si proponeva lo scopo di consentire ai
lavoratori non vincolati a contratti collettivi di beneficiare del
trattamento più favorevole da questi disposto l'effetto contrario di
ricostituire la sperequazione salariale voluta eliminare
“. Quindi,
anche in presenza di un contratto collettivo con efficacia erga omnes,
il giudice deve determinare l'equa retribuzione con riferimento ai
vigenti contratti collettivi di diritto comune, sia pur non operanti
tra le parti e, nel caso del giornalista, il contratto cui fare
riferimento non potrà che essere il Cnlg.
L'unico limite che
l'applicabilità del contratto del '59 al giornalista che svolga
attività giornalistica incontra è quello relativo alla qualità del
datore di lavoro. Come ha infatti precisato sempre la Corte
Costituzionale, “rientra nei compiti del giudice ordinario
individuare i concreti confini della categoria cui la legge delegata si
riferisce, desumendoli dalla stipulazione collettiva e con riferimento
alle associazioni stipulanti
“ (Corte Cost. 23 maggio 1966 n. 45, in Foro it. 1966, I, 1483).
A questo proposito si deve dunque tenere presente l'art. 1 del contratto del '59, che così recita: “Il
presente contratto regola il rapporto di lavoro tra gli Editori di
giornali, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa ed i
giornalisti professionisti che prestano la loro normale attività
giornalistica quotidiana con carattere di continuità e vincolo di
dipendenza, anche se svolgono
all'estero le loro attività“.
L’articolo
41 della Costituzione, come è noto, garantisce la libertà di iniziativa
economica; tuttavia, tale libertà non è incondizionata, ma limitata –
tra l'altro – dalla necessità di rispettare la sicurezza, la libertà e
la dignità umana. Posiamo, quindi, affermare:

a) che chi svolge attività giornalistica deve essere
riconosciuto come giornalista; in caso contrario, la sua dignità viene
sicuramente sacrificata, dal momento che viene disconosciuto il ruolo e
la qualifica imposta dalla legge;
b) che il  disconoscimento
mina anche la libertà della persona, dal momento che il redattore non
giornalista, non essendo tutelato dalla legge 69/1963 e dal suo Ordine
professionale, è in balia della volontà dell'editore e delle sue
esigenze di tipo economico più che informativo;
c) anche la
libertà e la dignità del pubblico vengono compromesse, dal momento che
l'informazione resa da redattori non giornalisti non presenta le
garanzie di obiettività e professionalità che solo un giornalista in
senso stretto può garantire.

L’Ordine di Milano di fronte a un bivio: o tiene i quattrini
in banca o, di concerto con il sindacato regionale,  contribuisce
economicamente alla difesa (gratuita) degli interessi  e dei diritti
costituzionali dei propri iscritti attaccati sul terreno dei valori e
principi contrattuali.
Abbiamo già notato che “la quota annuale è una tassa e che la tassa presuppone l’erogazione di servizi agli iscritti da parte dell’Ordine”. Tra i servizi oggi deve esserci anche l’assistenza gratuita legale a favore degli iscritti attaccati sul
terreno dei valori e principi  costituzionali, contrattuali,
previdenziali,  della tutela del posto di  lavoro, della salute, della
firma, dello stipendio, delle qualifiche e delle mansioni, della loro
identità e della loro dignità professionale
L’Ordine è un ente
pubblico, che deve concorrere, pur nelle sue modeste dimensioni, alla
politica generale della Repubblica, contribuendo a garantire i diritti inviolabili dei cittadini giornalisti e sviluppando interventi a favore dei propri iscritti  nel campo della  “solidarietà economica e sociale”.
Appare insufficiente affermare che tutti abbiamo il diritto di
difendere i nostri diritti e i nostri interessi, se poi sul terreno
concreto non operi qualcuno che garantisca i mezzi perché quei diritti
(i diritti di chi non ha i mezzi materiali) possano trovare  una tutela
pronta e fraterna. Allora il Consiglio dell’Ordine deve tenere i
quattrini in banca o, di concerto con il sindacato regionale, deve
contribuire economicamente alla difesa (gratuita) dei diritti e degli
interessi costituzionalmente garantiti dei propri iscritti?
E’
compito esclusivo del sindacato, invece, agire in giudizio per far
riassumere i giornalisti ingiustamente licenziati e per far cessare i
comportamenti antisindacali delle aziende editoriali  (articoli 18 e 28
della legge 300/1970 o Statuto dei Lavoratori).
Tutto ciò premesso, il  Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia decide di agire, di concerto con il sindacato regionale,
in difesa dei suoi iscritti, quando vengono minacciati i loro diritti e
i loro interessi sanciti negli articoli 2, 3, 4, 32 e 36 della
Costituzione, nella legge professionale 69/1963, nel Cnlg e nello 
Statuto dei Lavoratori.  
 
*(presidente
dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e docente di Diritto
dell’informazione e dell’editoria presso l’Università degli Studi di
Milano Bicocca e l’Università Iulm di Milano)
Milano, 20 maggio 2005

Il ruolo dell’Ordine dei Giornalisti nella giurisprudenza

 Il ruolo dell’Ordine dei giornalisti  secondo la  Corte costituzionale

Il fatto che il giornalista esplichi la sua attività divenendo parte
di un rapporto di lavoro subordinato non rivela la superfluità di un
apparato che,  secondo altri, si giustificherebbe solo in presenza di
una libera professione, tale in senso tradizionale. Quella circostanza,
al contrario, mette in risalto l'opportunità che i giornalisti vengano
associati in un organismo,  che, nei confronti del contrapposto  potere
economico dei datori di lavoro, possa contribuire a garantire il
rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria e
che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica
che con i suoi poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e
nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella
dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non
abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere
a sollecitazioni che possano comprometterla (Corte costituzionale, sentenza n. 11 del 21-23 marzo 1968).

L'editore di giornali è un terzo estraneo nel procedimento
amministrativo di iscrizione del lavoratore subordinato nel  Registro
dei praticanti.

L'ordinamento della professione di giornalista, come costruito dal
legislatore del 1963, soprattutto attraverso l'istituzione dell'Ordine
e l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo, persegue fini che superano
<di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria>,
nel rapporto di lavoro subordinato con l'impresa giornalistica.
L'Ordine dei giornalisti, come questa Corte ebbe a sottolineare nella
sentenza n. 11 del 1968, ha il compito di salvaguardare, erga omnes e
nell'interesse della collettività, la dignità professionale e la
libertà di informazione e di critica dei propri iscritti. Ne consegue
che per controversie tra l'Ordine e i singoli associati, afferenti a
questa sfera di prevalente interesse pubblico e di rispetto della
deontologia della professione, e dalla legge precostituito un giudice
specializzato nella cui composizione la presenza di un giornalista
professionista e di un pubblicista corrisponde alla legittimazione ad
agire riservata a soli giornalisti e pubblicisti, oltre che al pubblico
ministero.
Rispetto all'ambito delle funzioni dell'Ordine
professionale e a quello delle competenze del giudice specializzato,
l'editore di giornali è un terzo estraneo privo di ragioni da tutelare
in questa istanza. Non può quindi ravvisarsi lesione del diritto di
azione e di difesa, di cui all'art. 24 della Costituzione, per non
trovarsi il titolare dell'impresa giornalistica incluso tra i
legittimati ex art. 63 della legge n. 69 del 1963.
Allo stato
dell'ordinamento, e tuttavia al di fuori della verifica di
costituzionalità, la modificazione della posizione di lavoro a seguito
della iscrizione del lavoratore subordinato, occupato presso l'impresa
giornalistica, nel registro dell'Ordine dei giornalisti, trova la sua
fonte nella interpretazione del terzo comma dell'art. 1 del contratto
collettivo nazionale di lavoro in vigore, secondo il quale “sono
giornalisti professionisti e pubblicisti coloro che tali risultano
qualificati ai sensi degli ordinamenti della professione giornalistica
“.
La portata di tale clausola ha quindi origine e si esaurisce
nell'ambito della fenomenologia negoziale e delle competenze
giurisdizionali del giudice del lavoro. (sentenza  Corte Costituzionale 71/1991).

Il potere di agire. L'Ordine  gode di una posizione giuridica
soggettiva direttamente tutelabile dinanzi al giudice, che gli consente
di agire per rimuovere una situazione vietata perché considerata
pregiudizievole per la categoria professionale e per l'interesse
pubblico al legale esercizio della professione, alla cui tutela
l'Ordine è preposto

“L'ente pubblico esponenziale del gruppo di professionisti ad
esso obbligatoriamente associati gode di una posizione giuridica
soggettiva direttamente tutelabile dinanzi al giudice, che gli consente
di agire per rimuovere una situazione vietata perché considerata
pregiudizievole per la categoria professionale e per l'interesse
pubblico al legale esercizio della professione, alla cui tutela
l'Ordine è preposto”
(Cass. civ., sez. I, 22 marzo 1993 n.
3361 in Giur. It., 1994, I,1, 1226). Ha scritto, inoltre,  la
Cassazione in questa stessa sentenza: “....è assolutamente
arbitrario trarre da tale considerazione la conseguenza che gli
interessi collettivi - non solo morali, ma anche giuridici ed economici
- della categoria professionale, dei quali l'Ordine è portatore, siano
privi di tutela “immediata“, sicché sarebbe ''improponibile“ (per
asserita “mancanza di legittimazione ad agire“) la domanda giudiziale
dell’Ordine volta ad “impedire il discredito che l'esercizio abusivo
arreca alla professione” o “ad escludere la concorrenza di coloro che
non hanno i requisiti prescritti“. A sostegno di tale affermazione non
è conferente il rilievo gli Ordini professionali “possono agire solo
nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge''.
“Non è,
invece, necessaria una espressa previsione normativa che legittimi
l'Ordine professionale ad agire in giudizio per la tutela degli
interessi (non solo corporativi ma anche pubblici) che affida alla sua
cura, dovendosi ritenere coessenziale alle attribuzioni innanzi
indicate il conferimento dei poteri necessari per il concreto
espletamento dei compiti e per la realizzazione dei fini istituzionali
dell'ente, tra cui il potere-dovere di invocare l'intervento del
giudice per far cessare situazioni illegittime o comportamenti illeciti
di terzi, che ledano i suddetti interessi e che l'Ordine non potrebbe
rimuovere mediante l'emanazione di propri provvedimenti. Se così non
fosse, risulterebbe vanificata la funzione e l'esistenza stessa degli
Ordini professionali e si renderebbe in non pochi casi impossibile il
ripristino della legalità
nell’esercizio di professioni che il
legislatore ha ritenuto meritevoli di particolare protezione,
dettandone gli ordinamenti, sancendo la nullità del contratto e negando
il diritto al compenso per le prestazioni eseguite da soggetti non
iscritti nell’albo o elenco professionale (art. 2031 cod. civ.) e
sanzionando penalmente l'esercizio abusivo delle professioni per le
quali  è richiesta (come per quella di......) una speciale abilitazione
dello Stato (art. 348 Cp)”.
Gli ordini e le associazioni di
categoria sono legittimati ad agire in giudizio unicamente per far
valere interessi propri o del gruppo professionale nel suo complesso,
con esclusione dei casi in cui l'interesse da far valere riguardi solo
alcuni appartenenti alla categoria, essendo possibile in tal caso solo
un intervento ad adiuvandum, per la cui proposizione e sufficiente la
titolarita di un mero interesse di fatto, quale e quello di un Ordine
professionale a fiancheggiare in giudizio i propri associati. (Tar Lombardia, Brescia, 27 ottobre 1997, n. 916; Riviste: Trib. Amm. Reg., 1997, I, 4366)

Legittima la costituzione di parte civile del Consiglio
dell'Ordine nel procedimento penale subito da un soggetto imputato del
reato di cui all'art. 348 Cp (esercizio abusivo di una professione).

E' legittima la costituzione di parte civile del Consiglio
dell'Ordine professionale, nel procedimento penale subito da un
soggetto imputato del reato di cui all'art. 348 c.p. - esercizio
abusivo di una professione - dal momento che tale condotta illecita
lede non solo l'interesse dell'amministrazione pubblica intesa in senso
lato, ma anche quello circostanziato e diffuso degli appartenenti alla
categoria, rappresentata appunto dall'organo esponenziale preposto,
concretizzandosi il danno non solo sul piano economico - patrimoniale
della concorrenza sleale, ma anche su quello morale derivante
dall'interesse che la professione sia esercitata da soggetti abilitati
e qualificati (fattispecie in tema di esercizio abusivo della
professione di consulente del lavoro). (Cass. pen. Sez.IV 20-03-2001, n. 27848; FONTI Rass. Dir. Farm., 2001, 650).

Il Consiglio dell’Ordine può costituirsi parte civile

Il consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti è legittimato a
proporre querela ed a costituirsi parte civile in caso di diffamazione
col mezzo della stampa di alcuni giornalisti individuati o
individuabili facilmente nello scritto diffamatorio; il Consiglio
dell'ordine, infatti, ha tra le sue attribuzioni quella di vigilare per
la tutela del titolo di giornalista in qualunque sede, anche
giudiziaria (nella specie: era stata esclusa la promovibilità
dell'azione penale per mancanza di querela non considerandosi
legittimamente proposta la querela presentata dal Consiglio dell'ordine
per la diffamazione di alcuni giornalisti) (Cass. pen., 11 dicembre 1978; Parti in causa: Fragala; Riviste: Cass. Pen. Mass. , 1981, 261, n. Ichino).

L'Ordine professionale ha facoltà di esercitare l'attività ispettiva

Al fine di esercitare la vigilanza sul rispetto dei doveri inerenti
alla professione da parte dei propri iscritti, l'ordine professionale
ha facoltà di esercitare l'attività ispettiva anche indirettamente,
ricorrendo ad un'agenzia investigativa. (Principio di diritto espresso
in fattispecie di responsabilità disciplinare del farmacista). (Cass. civ. Sez.III 23-01-2002, n. 743; FONTI Mass. Giur. It., 2002 Rass. Dir. Farm., 2002).

Il potere di designazione dell’Ordine

L'interesse collettivo di una categoria professionale costituita da
coloro che sono iscritti all'albo può profilarsi da due diversi
versanti, il pubblicistico e il privatistico, ai quali corrispondono,
rispettivamente , le sfere di competenza dell'ordine o collegio, che è
un ente di diritto pubblico, e del sindacato di categoria, che ha
natura di diritto privato, ed è, come tale, svincolato da obblighi che
invece caratterizzano i comportamenti del primo. Pertanto, nel caso in
cui debba procedersi alla designazione di professionisti quali
componenti di enti o commissioni, il potere di designazione spetta
all'ordine o collegio, che persegue la finalità (T.A.R. Piemonte,
sez. II, 27 settembre 1994, n. 426; Parti in causa: Sindacato
architetti Piemonte e altro c. Com. Torino e altro; Riviste: Guida al
diritto, 1995, 83, n. FORLENZA).

Potere di rappresentanza dell’Ordine

“Il potere rappresentativo della categoria professionale spetta
esclusivamente al relativo Ordine o collegio all'uopo istituito in
forma di ente pubblico, al quale il professionista deve
obbligatoriamente appartenere, mentre i sindacati della medesima
categoria hanno capacità rappresentativa di quella sola parte dei
professionisti che abbiano ad essi volontariamente aderito con riguardo
alla tutela e cura degli interessi economici ad essi più specifici,
come quelli all'assistenza e previdenza nonché quelli che trovano
attuazione attraverso gli accordi collettivi; ne consegue che ove una
norma di legge imponga la partecipazione ad enti o commissioni di un
rappresentante di categoria professionale, la relativa nomina, in
difetto di diversa previsione, deve provenire dal competente ordine”
(Cass. civ., sez. un., 14 febbraio 1992, n. 1811; Riviste: Foro Pad., 1993, I, 25).

Il ruolo moderno dell’Ordine posto a tutela degli interessi della collettività

L’Ordine, ente pubblico, ha la specifica competenza della tenuta
dell’albo, dei giudizi disciplinari, della proposta della tariffa
professionale nonché della liquidazione dell’onorario. Tali funzioni
sono assegnate a tutela non degli interessi della categoria
professionale ma della collettività nei confronti dei professionisti:
questo principio è fissato nella sentenza n. 254/1999 del Consiglio di
giustizia amministrativa per la regione siciliana (magistratura
equiparata al Consiglio di Stato). Molti sostengono, invece, che “gli Ordini hanno la finalità di tutelare (solo) gli interessi della categoria“.
Ma non è così. Secondo il Consiglio della Giustizia amministrativa
della regione siciliana, gli Ordini devono tutelare gli interessi dei
clienti dei professionisti. “Le specifiche competenze della tenuta
dell’albo, dei giudizi disciplinari, della redazione e della proposta
della tariffa professionale nonché della liquidazione dei compensi —
scrive il Cgars
– sono assegnate dalla legge agli Ordini essenzialmente per la tutela
della collettività nei confronti degli esercenti la professione, la
quale solo giustifica l’obbligo dell’appartenenza all’Ordine, e non già
per una tutela degli interessi della categoria professionale che
farebbe degli Ordini un’abnorme figura d’associazione obbligatoria,
munita di potestà pubblica, per la difesa di interessi privati
settoriali“.
Un concetto, questo, che prefigura un ruolo moderno
degli Ordini non più intesi come corporazione ma come enti che
concorrono ad attuare valori e finalità propri della Costituzione
repubblicana

La veste  giuridica dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia

L’Ordine dei Giornalisti della Lombardia è persona giuridica di
diritto pubblico (articolo 1, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963
n. 69) e come tale appartiene alla pubblica amministrazione in quanto
classificato ente pubblico non economico disciplinato
dall’articolo 1 (comma 2) del Decreto legislativo n. 165/2001 (già
29/1993). Il Dpr 30 dicembre 1993 n. 593 ha stabilito che il personale
degli Ordini professionali appartiene al comparto degli enti pubblici
non economici. “Sono assoggettati al controllo della Corte dei
Conti gli Ordini e collegi professionali - nella qualità di enti
pubblici non economici, di cui è menzione nell’articolo1, comma 2, del
Dlgs 3 febbraio 1993 n. 29 - in quanto ricompresi tra gli enti pubblici
di diritto pubblico, a loro volta, assumibili tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 4 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20”
(Corte dei Conti, sez. contr. enti, 20 luglio 1995 n. 43; Riviste Riv. Corte Conti, 1995, fasc. 5, 48; Foro Amm., 1996, 1388).
I
consiglieri dell’Ordine conseguentemente sono pubblici ufficiali e
svolgono una funzione pubblica elettiva (articolo 51, terzo comma della
Costituzione) e in particolare le funzioni previste dall’articolo 2229
del Codice civile: sono giudici amministrativi disciplinari di I grado
e sono giudici amministrativi di I grado delle iscrizioni negli elenchi
dell’Albo.
La tessera dell’Ordine vale come la carta d’identità.
Questo principio si ricava dall’articolo 293 (II comma) del R.D. 6
maggio 1940 n. 635 (il quale dice: “Si considerano equipollenti
alle carte di identità le tessere di riconoscimento munite di
fotografia e di timbro a secco da chiunque rilasciate, quando
l’identità del titolare risulti convalidata da dichiarazione scritta da
un organo dell’amministrazione dello Stato”)
e dall’articolo 35 (II comma) del  Dpr n. 445/2000  (“Sono 
equipollenti alla carta di identità...... le tessere di riconoscimento,
purché munite di fotografia e di timbro, rilasciata da
un’amministrazione dello Stato”).