Fabrizio Provera (pubblicista): procedimento disciplinare per doppio lavoro del pubblicista, conflitto d’interessi

1. Delibera di apertura

Prot. n.  3856/08/LG/ac Milano, 4 settembre 2008

Delibera di apertura procedimento disciplinare

Il Consiglio dell’Ordine regionale della Lombardia  nella seduta del 28 luglio 2008,
avendo revocato e comunque annullato la delibera 16 luglio 2008  e quella ad essa  collegata  del 19 maggio u.s.

  • su iniziativa d'ufficio
  • assunte sommarie informazioni;

ha deliberato l’apertura di un nuovo procedimento disciplinare ex art.56 L.69\1963 nei confronti del giornalista Fabrizio Provera per avere egli, in qualità di  socio dello studio Ticino comunicazione,  assunto incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione giornalistica, accettando pagamenti da privati ed enti pubblici clienti della stessa Ticino comunicazione, della cui attività dava poi conto in articoli giornalistici,  in violazione dell' art. 2 della legge sull'Ordinamento della professione e della Carta dei doveri  del giornalista del 8.9.2003.

In particolare:

  • con l'articolo apparso su Il Giorno dell'11.5.2007 “Un cavaliere bianco per la Gaggia”, nel quale dava conto dell'attività dell'amministrazione comunale di Robecco sul Naviglio, che risulta essere tra i clienti di Ticino Comunicazione;
  • con l'articolo apparso su Il Giorno il 5.7.2007 “Termovalorizzatore: oggi vota la Provincia”, nel quale dava conto dell'attività della società Amaga, che risulta essere tra i clienti di Ticino comunicazione;
  • con l'articolo  apparso sul Il Giorno il 6.11.2007 “L'Annunciata sarà gestita dal settore cultura del Comune”, in cui dava conto dell'attività della società regionale Navigli Lombardi, che risulta essere tra i clienti della Ticino comunicazione;

 Il giornalista Fabrizio Provera  è pertanto  invitato a comparire davanti a questo Consiglio,  il giorno 14 ottobre 2008 alle ore 18,30, con avvertimento che si potrà far assistere da un legale di fiducia, che ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive, che potrà esercitare i diritti garantiti dagli art. 22 e 25 della legge 241\1990.

2. Memoria Difensiva

(avvocato Giovanni Marradi)
Il sottoscritto Avv. Giovanni Marradi del Foro di Milano, che rappresenta e difende il Signor FABRIZIO PROVERA, residente a Robecco Sul Naviglio, Via Matteotti n. 14– cod. fisc: PRV FRZ 73L16 E801B, e presso il cui studio in Magenta, Via Milano n. 78, lo stesso è domiciliato in forza di procura speciale stesa a margine del presente atto, in riferimento al procedimento disciplinare in oggetto
OSSERVA
Preliminarmente, gli addebiti appaiono del tutto insussistenti in relazione all’articolo del 11/05/2007 apparso sul giornale “ Il Giorno “ per quanto riguarda il Comune di Robecco Sul Naviglio che all’epoca non era ancora tra i clienti della Ticino Comunicazione.
Per quanto attiene all’articolo apparso il 05/07/2007, premesso che non vi era alcun rapporto organico e continuativo tra la Amaga e la Ticino Comunicazione, è evidente che l’articolo parlava delle decisioni prese dalla Provincia in merito al Termovalorizzatore di Abbiategrasso e l’oggettività del contenuto esclude qualsiasi conflitto di interessi da parte del giornalista. Lo stesso può dirsi dell’articolo apparso il 06/11/2007 su “ Il Giorno “. La Ticino Comunicazione segue la Società Regionale Navigli Lombardi, solo per quanto riguarda l’attività di navigazione. L’articolo incriminato spiega solo la decisione del Comune di Abbiategrasso di assegnare la gestione del complesso dell’Annunciata al settore Cultura del Comune. La frase “ in attesa di definire i contatti con la Società Regionale Navigli Lombardi “ riporta un fatto già noto e cioè le trattative in corso con lo stesso Comune e la Società Regionale, in campo di attività, peraltro, non seguito dalla Ticino Comunicazione.
Anche in questo caso l’articolo appare un semplice esercizio del diritto di cronaca su di un argomento di grande interesse pubblico.
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Si confida, dunque, che questa Consiglio voglia prosciogliere il Signor Fabrizio Provera per l’insussistenza degli addebiti.
In subordine: Nella non creduta ipotesi di applicazione di sanzioni si confida nell’applicazione della sanzione meno grave e meno afflittiva prevista dall’ordinamento.

Milano, 14 ottobre 2008

3. Sentenza

Prot. n. 4703 /08/LG/ac                                                                        Milano,  17 novembre 2008

Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia nella seduta del 14 ottobre 2008, ha emesso il seguente
Provvedimento disciplinare

Nel procedimento disciplinare a carico di:

Fabrizio PROVERA, assistito e rappresentato dall’avv. Giovanni Marradi

IN FATTO

Il Consiglio dell’Ordine regionale della Lombardia  nella seduta del 28 luglio 2008,
avendo revocato e comunque annullato la precedente delibera 16 luglio 2008  e quella ad essa  collegata  del 19 maggio u.s.

  • su iniziativa d'ufficio
  • assunte sommarie informazioni;

ha deliberato l’apertura di un nuovo procedimento disciplinare ex art.56 L.69\1963 nei confronti del giornalista Fabrizio Provera per avere egli, in qualità di  socio dello studio Ticino Comunicazione,  assunto incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione giornalistica, accettando pagamenti da privati ed enti pubblici clienti della stessa Ticino Comunicazione, della cui attività dava poi conto in articoli giornalistici,  in violazione dell' art. 2 della legge sull'Ordinamento della professione e della Carta dei doveri  del giornalista.

In particolare:

  • con l'articolo apparso su Il Giorno dell'11.5.2007 “Un cavaliere bianco per la Gaggia”, nel quale dava conto dell'attività dell'amministrazione comunale di Robecco sul Naviglio, che risulta essere tra i clienti di Ticino Comunicazione;
  • con l'articolo apparso su Il Giorno il 5.7.2007 “Termovalorizzatore: oggi vota la Provincia”, nel quale dava conto dell'attività della società Amaga, che risulta essere tra i clienti di Ticino comunicazione;
  • con l'articolo  apparso sul Il Giorno il 6.11.2007 “L'Annunciata sarà gestita dal settore cultura del Comune”, in cui dava conto dell'attività della società regionale Navigli Lombardi, che risulta essere tra i clienti della Ticino comunicazione

Il giornalista Fabrizio Provera  è stato pertanto  invitato a comparire davanti a questo Consiglio il 14 ottobre 2008.

In quell'occasione, il suo legale avvocato Giovanni Marradi ha depositato una memoria scritta nella quale osservava, in sintesi, che all'epoca dell'articolo di cui al capo a) il comune di Robecco sul Naviglio non era ancora tra i clienti della Ticino Comunicazione; che per l'articolo di cui al capo b) non vi era rapporto organico e continuativo tra Amaga e Ticino; che per entrambi gli articoli di cui ai capi b) e c) il giornalista Fabrizio Provera aveva esercitato il semplice diritto di cronaca.

Nelle sue conclusioni orali, il legale ha ribadito questi concetti aggiungendo – sempre in sintesi - che, interpretando diversamente i doveri professionali, nessun giornalista del Tg5 potrebbe allora parlare di Berlusconi non potendo essere indipendente e un direttore come Emilio Fede, sempre per esempio, violerebbe costantemente il dovere del giornalista di essere e apparire indipendente.

In definitiva invece, sostiene l'avvocato Giovanni Marradi, quei giornalisti, così come Fabrizio Provera, quando possono aver parlato di società o di soggetti con i quali hanno un rapporto di altro tipo, l'hanno sempre fatto nell'ambito del diritto di informazione e del diritto di critica” .

IN DIRITTO

E' necessario, prima di tutto, delineare sia pur brevemente quella che viene descritta come la principale attività del giornalista pubblicista Fabrizio Provera in base alle sue stesse dichiarazioni.
Insieme a due colleghi egli è infatti associato nella “Ticino comunicazione” che sul proprio sito internet si definisce così: “strumento al servizio delle imprese, consorzi, enti pubblici, società di servizi. Ticino Comunicazione nasce soprattutto come realtà fortemente radicata in un contesto territoriale (appunto quello dell'est Ticino), ed è in grado di proporre azioni comunicative che non sono mai scisse dal contesto nel quale si opera”. Fabrizio Provera, nel corso della sua audizione,  conferma di essere parte di questo studio associato che  costituisce ormai, a suo dire,  la sua principale attività professionale: “con l'attività dell'agenzia Ticino comunicazione abbiamo costruito un rapporto nell'arco degli anni con queste società, con realtà pubbliche e private; considerando che siamo tre persone, tre persone diverse che venivano anche da esperienze simili ma comunque non identiche e cercando di assegnare ad ognuno un compito che fosse ovviamente in linea con quelle che sono anche le giustissime regole deontologiche dell'Ordine. Attualmente devo dire, con mio sempre più evidente rammarico, che l'attività di comunicatore diventa prevalente” .

La Ticino Comunicazione è dunque una società che offre prestazioni di ufficio stampa  e pubbliche relazioni a società private e ad enti pubblici. Ciascuno dei tre soci riveste  un proprio ruolo, ma il ritorno economico di questa attività viene in parte messo in comune e fatturato dalla Ticino Comunicazione stessa: “(nella mia dichiarazione dei redditi nde.) c’è la collaborazione co.co.co.  (con Il Giorno nde.) e la quota di socio dello studio (Ticino Comunicazione nde.) che fiscalmente viene divisa in tre. Cioè, se a fine anno ci sono 10 mila euro di divisioni, ho 3.333 di imponibile, quei due imponibili vanno a sommarsi”.

Il problema, dal punto di visto etico, nasce proprio dal tipo di attività strettamente giornalistica che Fabrizio Provera svolge a corredo della sua prevalente occupazione. Fabrizio Provera mantiene a tutt'oggi collaborazione con la testata quotidiana Il Giorno, nell'ambito della quale scrive abitualmente di argomenti che toccano in qualche modo i diversi campi di attività dei clienti dello studio associato.

Il giornalista pubblicista è per definizione libero di svolgere contestualmente all’attività di giornalista un’altra professione, ma quando svolge la funzione di giornalista non può trovarsi in alcun modo condizionato da qualsivoglia altro incarico. E questo costituisce di per sé un limite al diritto di cronaca citato dalla difesa, ma è un limite non tanto accettato quanto voluto dalla nostra categoria attraverso l'introduzione della Carta dei doveri del 1993 e prima ancora con una conforme  interpretazione dell'art.2 della legge professionale.

Del resto, già nella seduta del 21 giugno 1991, esaminando il caso di un giornalista pubblicista che seguiva abitualmente per conto di un quotidiano bergamasco le partite dell’Atalanta e nel contempo era tra i titolari di una società di pubblicità che aveva tra i propri clienti la stessa Atalanta, questo Consiglio approvò una delibera di indirizzo diretta a tutti gli iscritti nella quale si sottolineava fra l’altro che “1- Non sono compatibili con la deontologia professionale e  con il giornalismo inteso come informazione critica, quelle situazioni in cui il giornalista assume il duplice e contraddittorio ruolo di chi, retribuito per dare una corretta informazione, trae contemporaneamente un utile diretto o indiretto – anche per interposta persona – da attività contrastanti con questo suo dovere e con la libertà di informazione e di critica”.  E richiamò poi gli iscritti al rispetto di due principi contrattuali che hanno rilevanza etica , onde “(…) b) i testi elaborati da giornalisti dipendenti da uffici stampa o da pubbliche relazioni devono essere pubblicati facendo seguire alla firma l’indicazione dell’organizzazione cui l’autore del testo è addetto quando trattino argomenti riferiti all’attività principale dell’interessato”.

E per quanto riguarda tutti e tre gli articoli contestati, questi principi appaiono violati. In ciascuno di questi casi Fabrizio Provera ha esercitato sì il suo diritto-dovere di cronaca in quanto giornalista,  ma lo ha fatto trattando argomenti e riferendo di progetti che riguardavano anche aziende private ed enti pubblici con le quali Fabrizio Provera, in quanto socio della Ticino Comunicazione, intratteneva rapporti di tipo economico.

Dunque Fabrizio Provera da un lato si è manifestato quale giornalista, dall'altro ha infranto il dovere deontologico di mostrarsi ed  essere indipendente. I lettori di quegli articoli apparsi sul Giorno  non  potevano sapere che lo stesso autore veniva retribuito non solo dal giornale ma anche  dalle diverse società o enti citati nei “pezzi”. Nulla a che vedere, in conclusione, con il diritto di cronaca citato dall'avvocato Giovanni Marradi.

E non colgono nel segno, a giudizio di questo Consiglio, neppure le altre obiezioni sollevate dalla difesa.

Quanto alla circostanza che il comune citato nell'articolo di cui al capo a) non sarebbe stato all'epoca cliente della Ticino Comunicazione, quella società appare tuttora sul sito internet dello studio associato nell'elenco dei “partner” e questo viene ritenuto sufficiente dal Consiglio a provare il rapporto commerciale in essere tra i due enti. Non spetta a questo giudice disciplinare disporre una verifica a tutto campo sulla documentazione contabile dello studio associato al fine di individuare la data di inizio di quel rapporto.  Toccava eventualmente al collega Fabrizio Provera dare prova che tale rapporto non fosse in essere al momento della stesura dell'articolo. Prova che non può ritenersi assolta con la semplice dichiarazione del suo avvocato. Né, d'altra parte, l'eventuale occasionalità o non continuità del rapporto collaborativo con la società citata nell'articolo di cui al capo b) (occasionalità di cui, fra l'altro, non è stata offerta prova) può servire ad escludere la violazione anche  in questo caso delle norme indicate.

Del resto, non può esservi poi alcuna analogia tra questo tipo di situazione e quella di chi, sconosciuto redattore o Emilio Fede che sia – stando all'esempio dell'avvocato Giovanni Marradi –  pur retribuito dal Berlusconi editore di giornali e tivù, parli o scriva di Berlusconi presidente del Consiglio. In primo luogo perché quella è la professione di chi viene retribuito per fare il giornalista: cioè scrivere o parlare di chiunque, anche del proprio editore, mentre diverso è per chi, svolgendo altra  professione oltre all'attività di giornalista, rischia per definizione il conflitto dei due diversi interessi. Ma anche perché, per lo sconosciuto redattore del Giornale o di Canale 5, così come per Emilio Fede, vale il principio che è di pubblico dominio chi sia il loro editore, chi retribuisca le loro prestazioni professionali. Diverso è per chi, ricevendo denaro da privato o ente pubblico per una prestazione di tipo non giornalistico, poi tratti giornalisticamente notizie che riguardano quello stesso soggetto. Nessun lettore potrà sapere di questo doppio ruolo se non avvertito dallo stesso autore dell'articolo. Tanto è vero che la raccomandazione emanata dal questo Consiglio dell'Ordine già all'inizio degli anni '90 precisa che “b) i testi elaborati da giornalisti dipendenti da uffici stampa o da pubbliche relazioni devono essere pubblicati facendo seguire alla firma l’indicazione dell’organizzazione cui l’autore del testo è addetto quando trattino argomenti riferiti all’attività principale dell’interessato”.
PQM

il Consiglio ritiene provata la responsabilità disciplinare del giornalista Fabrizio Provera e valuta congrua la sanzione dell'avvertimento.