Giornalismo turistico e di viaggi, il Codice di comportamento dell'Ordine della Lombardia

Il Consiglio dei giornalisti della Lombardia ha varato un decalogo di comportamento per giornalisti turistici. E' il primo di una serie di atti che l'Ordine dei giornalisti della Lombardia intende mettere a punto per la deontologia in settori delicati della nostra professione.

Il Consiglio prende atto della crisi dell'editoria del settore turismo dovuta non soltanto alla crisi economica generale, ma anche all'invadenza della pubblicità e al sistema "ricattatorio" innescato dagli inserzionisti. Ne abbiamo parlato più volte nelle news letter dell'anno passato, perchè l'indagine sul giornalismo borderline di quei settori cioè molto vicini alla pubblicità e troppo spesso condizionati anche dal marketing è stato uno degli impegni di questo Consiglio. Il Codice di comportamento rivolto ai giornalisti che operano nel turismo che trovate in allegato (elaborato dalle consigliere Laura Mulassano e Amelia Beltramini e deliberatyo dal Consiglio il 21 gennaio 2009) è il primo passo per arginare l'eccessiva invadenza della pubblicità che finisce per condizionare il libero agire dei giornalisti e generare confusione fra i lettori. Sotto osservazione al momento c'è il settore delle auto e dei motori, ma successivamente toccherà alla moda, alla bellezza, all'alimentazione, all'arredamento ai prodotti delle nuove tecnologie. Tutti settori che si rivolgono ai consumatori e che richiedono oggi regolamenti meno generici del semplice codice deontologico al quale deve attenersi ogni giornalista. Tutto ciò porta alla progressiva dequalificazione dei contenuti e alla progressiva perdita di credibilità dei periodici del settore. Conseguenze: calo di lettura e di acquisto, ridotta forza dei periodici, dovuta anche al mancato sostegno alle testate da parte degli editori. Si è instaurato infatti un sistema perverso: si riepiono le pagine con servizi "a costo zero" spesso richiesti ai freelance collaboratori. Nessun editore provvede a sostenere spese per reportages o servizi, si ricorre direttamente agli inserzionisti o all'abilità dei singoli collaboratori nel trovare da soli sostegni per viaggi e reportages. Proliferano anche gli speciali/inserti "dedicati", chiaramente pagati dalla pubblicità, o pubblicità mascherata da redazionali. Il Consiglio dell'Ordine, preoccupato da questo stato di cose che viola principi deontologici ineludibili, richiama tutti i colleghi e i direttori delle testate a una maggiore responsabilizzazione, chiarezza, trasparenza e attenzione. La perdita di diffusione non giustifica l'accantonamento della deontologia della professione, che i direttori per primi e tutti i giornalisti sono chiamati a rispettare e a far rispettare. In un decalogo quindi i punti significativi e più frequentemente evasi, indicati dai direttori delle testate e dai Cdr consultati. Tale decalogo, che avrà il nome di Codice di comportamento del giornalismo turistico/di viaggi servirà anche al Consiglio dell'Ordine della Lombardia come parametro interpretativo delle norme deontologiche al fine dell'esercizio uniforme della giurisdizione professionale, posto che la Cassazione ha riconosciuto che le regole deontologiche hanno 'natura giuridica" (Cass., sez. un. 6 giugno 2002, n. 8225): "secondo un indirizzo che si va delineando nella giurisprudenza di questa Corte, nell'ambito della violazione di legge va compresa anche la violazione delle norme dei Codici deontologici degli Ordini professionali, trattandosi di norme giuridiche obbligatorie valevoli per gli iscritti all'Albo ma che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell'illecito disciplinare" (Cass., sez. un. 23 marzo 2004, n. 5776). Tale orientamento richiama la precedente sentenza n. 7543 del 9 luglio 1991 (Mass. 1991) della Cassazione civile che aveva riconosciuto che "la fissazione di norme interne, individuatici di comportamenti contrari al decoro professionale, ancorché non integranti abusi o mancanze, configura legittimo esercizio dei poteri affidati agli Ordini professionali, con la consequenziale irregabilità, in caso di inosservanza, di sanzione disciplinare".

 

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