Firmata la notte del 27 marzo l'ipotesi di accordo per il contratto collettivo di lavoro dei giornalisti italiani tra Federazione nazionale della stampa (Fnsi) e Federagione italiana degli editori (Fieg).
Il documento sarà presentato mercoledì 1 aprile alla Commissione contratto, giovedì 2 aprile al Consiglio Nazionale della Fnsi e venerdì 3 aprile alla Conferenza nazionale dei Comitati e fiduciari di redazione. Tra i capitoli più' delicati della trattativa quello sugli scatti di anzianità: la maggiorazione sarà del 6% del minimo dello stipendio e maturerà per i primi tre aumenti periodici per ogni biennio, mentre per gli aumenti periodici successivi al terzo per ogni triennio di anzianità.Per quanto riguarda la parte economica il valore del minimo tabellare e' incrementato di 265 euro per il redattore ordinario (di cui 5 saranno devoluti al fondo di perequazione per i pensionati), che sarà corrisposto in una prima parte dal due aprile 2009 - pari a 140 euro compresa l'indennità di vacanza contrattuale - e nella seconda - pari a 125 euro - dal primo giugno 2010. La cifra sarà di 335 euro per i redattori capo. L'ipotesi di accordo cancella l'allegato N dedicato alle testate multimediali e introduce un capitolo sulla multimedialità che prevede un apposito programma editoriale che specifichi organizzazione del lavoro, modalità di integrazione tra le testate, utilizzo degli strumenti multimediali e preveda la formazione. Oltre a quella del redattore esperto (dopo otto anni di anzianità) viene introdotta la figura di redattore senior, che puo' essere attribuita anche al redattore esperto con anzianità di servizio nella qualifica superiore ai cinque anni. Quanto al trasferimento, il giornalista assunto per prestare servizio in un determinato comune non può essere trasferito in una sede che disti più di 40 km dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e potrà considerare il trasferimento sul quale non concordi come causa di risoluzione del rapporto per fatto dell'editore. Il distacco presso testate dello stesso gruppo non può durare più di 24 mesi, salvo diverso accordo tra le parti e può essere utilizzato per comprovate esigenze produttive, organizzative e sostitutive. Eventuale proroga deve avere il consenso del giornalista. Il rapporto di lavoro con direttore, condirettore e vicedirettore ''può essere risolto dall'azienda anche in assenza di giusta causa e di giustificato motivo''. L'indennizzo sale a 13 mensilità di retribuzione più l'indennità di preavviso che è di altri 12 mesi, per un totale di 25 mesi. I contratti a termine non possono superare i 36 mesi e sono consentiti in fase di sviluppo di nuove iniziative, per sostituire giornalisti assenti, per fronteggiare situazioni imprevedibili che richiedano temporanee integrazioni degli organici. Per le figure apicali (direttore, condirettore e vicedirettore) non possono durare più di cinque anni. Se un giornalista, con il cumulo di più contratti a termine, ha superato i sei mesi di lavoro per lo stesso editore, può sottoscriverne un altro della durata massima di dodici mesi presso la direzione provinciale del lavoro. Per i tempi determinati non sara' piu' previsto il contratto depotenziato dal punto di vista economico. E sale anche il livello retributivo (da 0,71 a 0,81%) per i redattori con meno di 30 mesi di anzianità. In considerazione della grave crisi strutturale, che investe il settore aggravata dalla crisi finanziaria mondiale la Fnsi ha accordato alle aziende nove mesi di "tregua" per la maturazione degli scatti biennali contenuta nella norma transitoria dell'ipotesi di accordo. Norma transitoria: "Nell'arco temporale intercorrente dal 1° giugno 2009 al 28 febbraio 2010 non decorre l'anzianità utile ai fini della maturazione degli scatti biennali di anzianità (1° interlinea del secondo comma). Tale anzianità riprende il decorso a far data dal 1° marzo 2010. Conseguentemente per lo scatto in corso di maturazione alla data del 31 maggio 2009 il biennio di anzianità troverà compimento quando il cumulo dell'anzianità maturata al 31 maggio 2009 con quella maturata successivamente al 28 febbraio 2010 raggiunga complessivamente 24 mesi. Da tale data decorre l'anzianità biennale per la maturazione dei successivi scatti di anzianità. In allegato il testo dell'ipotesi di accordo.
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| Ipotesi di accordo Fnsi - Fieg 27 marzo 2009.doc | 86 KB |

