Carlo Rossella (professionista): procedimento disciplinare per mancata rettifica

1. Delibera di apertura

Prot. n. 3857/08/LG/ac Milano, 4 settembre 2008

Delibera di apertura procedimento disciplinare

Prot. n. 4962 /08/LG/ac                                                                        Milano, 5 dicembre 2008
                                    

DELIBERA DI APERTURA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

Il Consiglio dell’Ordine regionale della Lombardia  nella seduta del 27 ottobre 2008;

  • vista la segnalazione dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte del 7.12.2006;
  • visti gli esposti di…………
  • su iniziativa d'ufficio;

 

ha deliberato l’apertura di un procedimento disciplinare ex art.56 L.69\1963 nei confronti del giornalista Carlo Rossella in qualità di direttore responsabile di Tg.5., all’epoca dei fatti, perché violando gli artt.2 e 48 della legge professionale e la Carta dei doveri del giornalista del 8.7.1993;

a) ha diffuso sul Tg5 del 13.08.2006 ore 13 la notizia a firma risultata infondata, di sette suore che avrebbero lasciato il velo per sposare detenuti del carcere Le Vallette di Torino; 

b) ha omesso di diffondere la successiva richiesta di smentita relativa alla stessa notizia.

  Il giornalista Carlo Rossella è pertanto  invitato a comparire davanti a questo Consiglio,  il 19 gennaio 2009 alle ore 19, con avvertimento che si potrà far assistere da un legale di fiducia, che ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive, da allegare anche in formato elettronico, che potrà esercitare i diritti garantiti dagli art. 22 e 25 della legge 241\1990.

2. Memoria Difensiva

(Avv. Salvatore Pino)

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3. Sentenza

Prot. n.   1251/09/LG/ac                                                               Milano,  5 marzo 2009
                                                            
Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia nella seduta del 21 gennaio 2009 ha emesso il seguente
Provvedimento disciplinare

Nel procedimento disciplinare a carico del: giornalista Carlo Rossella difeso dall'avvocato Salvatore Pino
IN FATTO

Il Consiglio dell’Ordine regionale della Lombardia  nella seduta del 27 ottobre 2008, vista la segnalazione dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte del 7.12.2006, visti gli esposti di………., su iniziativa d'ufficio ha deliberato l’apertura di un procedimento disciplinare ex art.56 L.69\1963 nei confronti del giornalista Carlo Rossella in qualità di  direttore responsabile di Tg.5, perché violando gli artt.2 e 48 della legge professionale e la Carta dei doveri del giornalista del 8.7.1993:

a) ha diffuso sul Tg5 del 13.08.2006 ore 13 la notizia risultata infondata, di sette suore che avrebbero lasciato il velo per sposare detenuti del carcere Le Vallette di Torino;
b) ha omesso di diffondere la successiva richiesta di smentita relativa alla stessa notizia. 

Carlo Rossella è stato perciò invitato a comparire davanti a questo Consiglio il giorno 21 gennaio 2009. In quella data Carlo Rossella non è comparso.

In quella circostanza l'avvocato Salvatore Pino ha comunicato l'impedimento del suo assistito ad essere presente di persona e lo ha difeso in sintesi con i seguenti argomenti.

In merito al capo a), il Tg5 si è limitato a riprendere, senza propria elaborazione  ma quasi come un'appendice dell'”Edicola”, un lungo articolo apparso sulla Stampa; l'articolo non era comunque diffamatorio; in ogni caso il 13 agosto 2006, come da statino di presenze che il legale ha depositato, il direttore Carlo Rossella figurava in ferie. Naturalmente, all'interno della struttura giornalistica del Tg5 esiste una “catena di comando” informata e perfettamente in grado di sostituirlo. Inoltre la giurisprudenza ormai costante -  a proposito dell'assenza per ferie del direttore dal giornale - non prevede più come necessaria la relativa comunicazione al tribunale al fine di sollevarlo dalle responsabilità, anche penali, di cui egli deve normalmente rispondere.

In merito al capo b), l'avvocato Salvatore Pino ha precisato che nessuna richiesta di smentita Carlo Rossella ricevette come direttore del Tg5; quanto alla comunicazione dell'Ordine del Piemonte 18 settembre 2006 (agli atti del presente procedimento), Carlo Rossella non poteva ricavarne la certezza della falsità della notizia diffusa, ma solo che il pezzo sarebbe stato sottoposto ad una valutazione da parte del Consiglio in merito alla posizione della giornalista del Tg5 autrice del servizio. Soltanto nel 2008  il Consiglio del Piemonte ha deliberato di non  dover procedere nei confronti della collega. E proprio questa circostanza ha indotto Carlo Rossella a non pubblicare nelle more una smentita della notizia diffusa, perché la rettifica avrebbe potuto rivelarsi erronea e dunque danneggiare la redattrice la cui posizione nei confronti dell'Ordine avrebbe potuto essere compromessa da una  “presa di distanza” da parte del Tg5. 

IN DIRITTO

In premessa, corre l'obbligo  di ricordare che, in tema di rettifica, la Carta dei doveri del giornalista contempla sì l'obbligo di pubblicazione in caso di richiesta formale pervenuta dagli interessati, ma aggiunge l'obbligo di rettificare “anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l’errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità”.

Questo Collegio non ritiene che la specificazione “si siano rivelate inesatte o errate” possa essere interpretata nel senso che il dovere del giornalista di rettificare sussista solo quando un terzo, per esempio un giudice ordinario o disciplinare, abbia “rivelato” formalmente l'inesattezza o nei casi peggiori la falsità di una notizia pubblicata. Se così fosse, questa  rettifica potrebbe arrivare anche dopo anni e rischierebbe di non avere più alcun effetto concreto sulla diffusione dell'informazione non corretta e sui suoi effetti. La ratio del principio citato, a parere di questo Consiglio, è invece che la notizia debba essere rettificata anche quando, pur in assenza di una formale richiesta di rettifica, informazioni provenienti dagli interessati o da altre fonti abbiano comunque messo ragionevolmente in dubbio, agli occhi del direttore,  l'esattezza o addirittura l'esistenza di una notizia pubblicata o diffusa.

Ciò premesso,  in merito al capo a) dell'incolpazione, senza neppure entrare nel merito della questione, si può concordare con la difesa che, in assenza di Rossella - quel giorno in ferie, come da risultanze della comunicazione fornita dalla direzione del personale -  nessuna responsabilità disciplinare possa far capo al direttore.

Quanto al capo b), invece, questo Consiglio ritiene che la comunicazione inviata a Rossella dall'Ordine dei giornalisti del Piemonte - nella quale si informava il direttore degli esposti ricevuti a proposito della notizia in questione reputata come falsa  - nonché la richiesta di produzione del relativo filmato del Tg5, avrebbero dovuto  suscitare tempestivamente nel direttore – tanto più essendo stato egli assente il giorno della diffusione dell'informazione contestata -  l'interesse ad approfondire la questione. Il non averlo fatto, o eventualmente il non aver ritenuto di dover pubblicare una rettifica, costituisce ad avviso di questo Collegio una condotta omissiva non scusabile, alla luce della Carta dei doveri del giornalista. Appare  improbabile che la comunicazione ricevuta dall'Ordine del Piemonte non sia stata sufficiente ad ingenerare in Rossella quanto meno il dubbio (evidentemente da approfondire)  che il suo Tg avesse diffuso, in sua assenza, una informazione tutt'altro che corretta.

Né, d'altra parte, sembra al Collegio meritevole di considerazione la tesi difensiva secondo cui un intervento del direttore in questo senso avrebbe finito per danneggiare la posizione (nei confronti dell'Ordine) della redattrice che aveva materialmente confezionato il servizio. Perché se questo, da un lato, proverebbe anzi che Rossella aveva più di un dubbio sulla compatibilità etica dell'informazione diffusa, dall'altro è tutto da dimostrare che un'eventuale ammissione di “colpa” da parte della testata avrebbe realmente danneggiato  la posizione della  redatttrice in questione.

PQM

 il Collegio assolve il giornalista Carlo Rossella dall'incolpazione di cui al capo a) e   considera invece provata la sua responsabilità disciplinare in merito al capo b). Ritiene dunque congrua la sanzione dell'avvertimento.