Giancarlo Ferrario (pubblicista): procedimento disciplinare per mancata tutela della privacy

1. Delibera di apertura

Prot. n.4873 /08/LG/ac                                                                        Milano, 27 novembre 2008
                                                                                  

DELIBERA DI APERTURA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il Consiglio dell’Ordine regionale della Lombardia  nella seduta del 27 ottobre 2008,

  • vista la segnalazione di……..
  • su iniziativa d'ufficio;

 

ha deliberato l’apertura di un procedimento disciplinare ex art.56 L.69\1963 nei confronti del giornalista Giancarlo Ferrario, in qualità di  direttore responsabile del Giornale di Sondrio/Centro Valle, perché violando gli artt.2 e 48 della legge professionale e la Carta dei doveri del giornalista in materia di privacy e di diritto alla riservatezza dei minori, ha pubblicato sul suo quotidiano in data  27 e 29.03.08 particolari non “essenziali” relativi al suicidio di un 16enne.

Il giornalista Giancarlo Ferrario è pertanto  invitato a comparire davanti a questo Consiglio,  il 14 gennaio 2009 alle ore 19, con avvertimento che si potrà far assistere da un legale di fiducia, che ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive, da allegare anche in formato elettronico, che potrà esercitare i diritti garantiti dagli art. 22 e 25 della legge 241\1990.

2. Sentenza

Prot. n. 1085/09/SG/ac                                                               Milano,  24 febbraio 2009
                                  
Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia nella seduta del 14 gennaio 2009ha emesso il seguente
                                                Provvedimento disciplinare

Nel procedimento disciplinare a carico del: giornalista pubblicista Giancarlo Ferrario

IN FATTO

Il Consiglio dell’Ordine regionale della Lombardia  nella seduta del 27 ottobre 2008,
visto l'esposto di……….., su iniziativa d'ufficio ha deliberato l’apertura di un procedimento disciplinare ex art. 56 legge 69\1963 nei confronti del giornalista Giancarlo Ferrario, in qualità di  direttore responsabile del Giornale di Sondrio/Centro Valle, perché violando l'art.2 della legge professionale e la Carta dei doveri del giornalista in materia di privacy e di diritto alla riservatezza dei minori, ha pubblicato sul suo quotidiano in data 27 e 29 marzo 2008 particolari non essenziali relativi al suicidio di un 16enne.

Giancarlo Ferrario è stato perciò invitato a comparire davanti a questo Consiglio il giorno 14 gennaio 2009.

In quella sede, Giancarlo Ferrario si è difeso sostenendo, in sintesi, che nel territorio di diffusione del giornale il fenomeno dei suicidi giovanili è tale da aver meritato anche un'inchiesta approfondita da parte del quotidiano; che sono le stesse famiglie colpite da questo tipo di lutto  a farsi avanti nei confronti del giornale per fornire notizie e foto, probabilmente ritenendo in questo modo di riuscire ad attutire il dolore rendendo “pubblica” la perdita; che la cultura stessa del luogo nel quale egli si trova ad operare, in definitiva, non solo ammette ma quasi “prevede” che in occasione dei suicidi anche di minori sia offerto il massimo dell'informazione dal giornale locale.

IN DIRITTO

Tutta la difesa del direttore Giancarlo Ferrario si basa, in definitiva, sulla considerazione del “contesto sociale”in cui è avvenuta la pubblicazione dell’articolo.
E’ evidente che questo Collegio non ha gli strumenti né la possibilità di indagare  dal punto di vista sociologico sul delicato fenomeno dei suicidi giovanili in Valtellina, né ha ovviamente alcuna intenzione di valutare l’opportunità o meno di dare a questo genere di notizie una visibilità tale che le renda, come nel caso di specie, addirittura la notizia di apertura del quotidiano. Né può o vuole sostenere che la maggiore o minore enfasi attribuita a questo genere di informazioni possa essere messa in relazione con l’aumento o la diminuzione del fenomeno in sede locale.
Per la verità, la circostanza che questo procedimento sia stato sollecitato dalla segnalazione di un collega, egli pure direttore di un quotidiano diffuso sullo stesso territorio (anche se, stando all’incolpato, in misura molto minore) sembrerebbe piuttosto testimoniare che anche nel contesto sociale della Valtellina non tutte le sensibilità vadano nella stessa direzione a proposito di un fenomeno così tragico.
Ma anche questa circostanza, ovviamente, non è sufficiente a provare alcunché.
Dunque, questo Consiglio parte, in via ipotetica, dal presupposto che la realtà valtellinese, in tema di suicidi giovanili, sia esattamente quella descritta da Giacarlo Ferrario.
Si tratta perciò di analizzare il principio deontologico che regola la materia e interpretarlo alla luce del contesto che viene proposto.

Non è questa la sede per richiamare analiticamente le svariate norme (che qui si danno per conosciute) che tutelano in modo particolare i minori in materia di riservatezza e privacy. Si tratta  piuttosto di capire se quella tutela rafforzata si debba estendere anche al caso di suicidio del minorenne, o se invece trovi un limite nel fatto che il soggetto non possa più essere “danneggiato” direttamente dalla diffusione di particolari non essenziali che riguardano la sua vicenda.

In proposito, è necessario tenere presente la pronuncia del Garante della privacy emessa nel dicembre del 2006: “Nell’esercizio del diritto di cronaca, per il quale non c’è necessità del consenso dell’interessato per dati personali purché si rispetti il principio dell’essenzialità dell’informazione, se i protagonisti sono minori, vanno rispettate anche le ulteriori disposizioni del codice deontologico che garantiscono una specifica tutela della figura dei minori coinvolti che non viene meno con la loro morte”.

Si tratta di un caso che presenta alcune analogie con quello di cui si tratta. Il Garante è chiaro nel ricordare che, a proposito del criterio dell’ “essenzialità” richiesto per le notizie di cronaca, la tutela rafforzata di cui godono i minori non venga meno per il solo fatto che essi non siano più in vita.

Dunque, venendo al caso di specie, si tratta di analizzare l’articolo pubblicato dal giornale diretto da Giancarlo Ferrario per  vedere se in questa specifica circostanza l’essenzialità sia stata rispettata.

A questo Collegio pare che la risposta debba essere negativa.  La quantità di particolari offerti dal giornale – generalità complete del ragazzino, nomi e cognomi di tutti i familiari, fotografia dell’abitazione, valutazioni sul suo andamento scolastico con precisa indicazione del liceo frequentato – il tutto associato all’enorme risalto dato alla notizia, che apre il giornale e viene poi ripresa in apertura di pagina con numerose foto, sembra, a parere di questo Consiglio eccessivo rispetto alla ratio della norma di tutela.

Con questo, è il caso di ribadirlo, non si vuole ignorare la particolare rilevanza che una notizia del genere può avere per un giornale locale, tanto più  in un contesto territoriale ristretto e dove tutti conoscono tutto. Si intende però semplicemente ribadire che determinati principi, come quello della tutela della riservatezza dei minori, meritano attenzione e applicazione anche in particolari contesti sociali. In caso contrario si potrebbe arrivare altrimenti a sostenere, per esempio, che nel caso di un ipotetico giornale “condominiale”, dove ogni condòmino conosca degli altri qualunque intimo particolare, la tutela offerta dalle norme in materia di privacy possa in sostanza ritenersi disapplicabile.

Il principio che questo Collegio intende invece ribadire è che, anche a prescindere dal particolare contesto sociale  nel quale viene diffusa la notizia, il limite posto dalle norme deontologiche debba essere sempre – con applicazione e valutazione fatta caso per caso, ovviamente – in qualche modo rispettato.
Anche se poi, altrettanto naturalmente, in termini di considerazione del grado di colpa per la eventuale violazione, il  particolare contesto non possa essere ignorato e debba anzi essere tenuto ben presente

PQM

il Collegio ritiene provata la responsabilità disciplinare del giornalista Giancarlo Ferrario e valuta  congrua la sanzione dell'avvertimento.

 

Il Vicepresidente
Stefano Gallizzi