Enrico Cereghini (pubblicista): procedimento disciplinare per commistione pubblicità/informazione

1. Delibera di apertura

Prot. N. 5016/08/LG/ac                                                         Milano, 15 dicembre 2008

 

DELIBERA DI APERTURA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il Consiglio dell’Ordine regionale della Lombardia  nella seduta del 27 ottobre 2008;

  • letto l'esposto di……..;
  • su iniziativa d'ufficio;

 

ha deliberato l’apertura di un procedimento disciplinare ex art.56 L.69\1963 nei confronti del giornalista Enrico Cereghini, iscritto nell'elenco pubblicisti, per aver egli violato gli artt. 2 e 48 della legge professionale e la Carta dei doveri del giornalista, là dove essa sancisce che il giornalista “non può prestare il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell’autonomia professionale”.

In particolare:
a) per aver effettuato, il giorno 8 marzo 2008, durante la trasmissione del Gran Premio motociclistico del Qatar, in onda sul canale televisivo Italia 1, uno stacco pubblicitario denominato «Prova moto», contenente messaggio pubblicitario a favore della moto BMW F800 Gs;

b) per aver effettuato “prove motori” a carattere non giornalistico ma  pubblicitario, denominate “Le video-prove di Nico” sul sito: http://www.sportmediaset.it/motori/articoli/articolo13019.shtml.

Il collega Enrico Cereghini venne sanzionato da questo Consiglio dell'Ordine con avvertimento per analoga violazione il 13 settembre 2004.

Il giornalista Enrico Cereghini è pertanto invitato a comparire davanti a questo Consiglio il 10 marzo alle ore 18, con avvertimento che si potrà far assistere da un legale di fiducia, che ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive, da allegare anche in formato elettronico, che potrà esercitare i diritti garantiti dagli art. 22 e 25 della legge 241\1990.

2. Memoria Difensiva

(Avv. Salvatore Pino)

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3. Sentenza

Prot. n.  1626 /09/LG/ac                                                           Milano,  30 marzo 2009
                                                                                 
 

Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia nella seduta del 10 marzo 2009 ha emesso il seguente
Provvedimento disciplinare

Nel procedimento disciplinare a carico del giornalista Enrico Cereghini, difeso dall'avvocato Salvatore Pino   

                                                            IN FATTO

Il Consiglio dell’Ordine regionale della Lombardia nella seduta del 27 ottobre 2008, letto l'esposto  di………., su iniziativa d'ufficio ha deliberato l’apertura di un procedimento disciplinare ex art.56 L.69\1963 nei confronti del giornalista Enrico Cereghini, iscritto nell'elenco pubblicisti, per aver egli violato gli artt. 2 e 48 della legge professionale e la Carta dei doveri del giornalista, là dove essa sancisce che il giornalista “non può prestare il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell’autonomia professionale”.

In particolare:
a) per aver effettuato, il giorno 8 marzo 2008, durante la trasmissione del Gran Premio motociclistico del Qatar, in onda sul canale televisivo Italia 1, uno stacco pubblicitario denominato «Prova moto», contenente messaggio pubblicitario a favore della moto BMW F800 Gs;

b) per aver effettuato “prove motori” a carattere non giornalistico ma  pubblicitario, denominate “Le video-prove di Nico” sul sito http://www.sportmediaset.it/motori/articoli/articolo13019.shtml  (non più attiva)

Il collega Enrico Cereghini, che venne sanzionato da questo Consiglio dell'Ordine con avvertimento per violazione in tema di pubblicità il 13 settembre 2004, è stato pertanto invitato a comparire davanti a questo Consiglio il giorno 10 marzo 2009.
Nelle note difensive depositate dall'avvocato Pino, e poi riprese nel suo intervento conclusivo, si poneva l'attenzione, in estrema sintesi, sui seguenti rilievi:

  1. sotto un profilo generale, a caratterizzare la “pubblicità” è lo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili;
  2. le “prove moto” sono legittime forme di informazione settoriale e specifica, e accusare il giornalista sportivo che effettua una prova tecnica sarebbe come accusare un cronista parlamentare di svolgere propaganda elettorale;
  3. le prove realizzate da Enrico Cereghini si inseriscono nella migliore tradizione delle prove tecniche, essendo egli noto e generalmente apprezzato;
  4. Enrico Cereghini ha svolto autonomamente e in piena libertà le prove, senza ricevere alcun compenso né diretto né indiretto, come testimoniano alcune dichiarazioni rese da case produttrici. 

IN DIRITTO

Il Consiglio è consapevole di muoversi su un confine assai sottile che, in questo e in analoghi casi, separa il legittimo servizio di cronaca da quello che invece nasconde un intento pubblicitario.
Nessuno, naturalmente, intende sostenere che le “prove moto” di Enrico Cereghini di cui al capo b) possano costituire di per se stesse e in via presuntiva una sorta di pubblicità mascherata solo perché l'incolpato presenta, di volta in volta, un certo prodotto commerciale illustrandone le caratteristiche così come  in altri settori del giornale fanno, più che il cronista parlamentare suggerito dalla difesa, piuttosto l'esperto gastronomo che si reca settimanalmente a testare la qualità di un ristorante o l'addetto ai lavori che recensisce un libro. Se evidenti sono le differenze tra queste situazioni, altrettanto apprezzabili sono anche le analogie individuabili.

Come premessa, il Collegio si limita a constatare che i possibili dubbi sulle “prove moto” di Enrico Cereghini sarebbero minori, ovviamente, se l'incolpato avesse scelto la formula della trasmissione “comparativa” mettendo a confronto prodotti di diverse marche. La scelta editoriale “monografica” è chiaramente legittima ma certo più insidiosa, e questa deve valutare il Consiglio dando per scontato che anche l'incolpato sia consapevole di muoversi, in questo caso, lungo un confine di difficile definizione. L'unica strada di valutazione possibile resta perciò quella di esaminare la “prova moto” contestata – in questo specifico caso quella della Bmw -  e analizzarne il contenuto al fine di valutare il possibile intento pubblicitario.

In primo luogo va però sgomberato il campo dalle considerazioni su eventuali compensi diretti o indiretti ricevuti da Enrico Cereghini, elemento indicativo ma certo non sufficiente ad escludere l'intento pubblicitario di un messaggio. Se così non fosse, risulterebbe praticamente impossibile, nella maggior parte dei casi, individuare come deontologicamente scorretto il comportamento di un giornalista in assenza della prova certa di un suo legame di tipo economico con l'azienda beneficiata, dal momento che il giudice disciplinare non dispone certo di adeguati strumenti di indagine. Dunque, entrando nel merito, non si può non constatare che il linguaggio e il tono complessivo del servizio “incriminato” - pur avendo ben presenti le esigenze di ritmo e di montaggio proprie del mezzo televisivo – diffondono un messaggio oggettivamente molto  positivo del prodotto presentato.

Enrico Cereghini stesso, del resto, nel corso della propria audizione, ha affermato che le moto che egli sottopone a prova sono generalmente prodotti “tecnicamente perfetti”. Certo non sarà questo Consiglio a voler contestare il giudizio di un esperto come lui, ma ci si limiterà ad osservare che, come l'incolpato sa bene, nelle analoghe rubriche diffuse su reti diverse, qualche osservazione critica ai prodotti talora compare. Può darsi, come sostiene Cereghini, che ciò risponda in realtà semplicemente all'esigenza degli autori dei servizi di precostituirsi una sorta di alibi nei confronti di possibili accuse di tipo “pubblicitario”. Resta però il fatto che, alle orecchie di un telespettatore non esperto,  anche quel tipo di critica può, in qualche modo, contribuire a non dipingere un quadro del prodotto come sostanzialmente perfetto.

Anche perché, in caso contrario, a questo Consiglio sembra davvero difficile poter cogliere la differenza tra il testo di una cartella stampa e una “recensione” televisiva. A questa precisa domanda, nel corso dell'audizione, Enrico Cereghini ha risposto, in sintesi, che il compito cui egli si dedica è, in fondo, quello di rielaborare alla luce della propria esperienza  le informazioni spesso immaginifiche delle cartelle stampa, per poter indirizzare il telespettatore-utente verso il prodotto che più gli si addica.

“(...) Cioè, il giornalista oggi su un'automobile, una barca, un camion o una moto penso che sia più o meno la stessa cosa. Cioè, la sua esperienza, la sua sensibilità deve servire ad indirizzare il consumatore verso la moto che fa per lui. (...)Quindi, è chiaro, io i testi delle cartelle stampa li aborro, sono terribili, i miei testi sono un’altra cosa: solo identificano quella moto, i suoi pregi, i suoi limiti in funzione del pubblico di riferimento a cui è destinata. Direi che faccio questo lavoro di selezione, di scrematura. Di più non posso fare”.

Ebbene, avendole ascoltate direttamente e poi rilette, il Consiglio non può dirsi rassicurato da queste parole di Enrico Cereghini. E in verità, anche ad una semplice lettura di alcuni principi fondamentali della Carta dei doveri, il delicato ruolo del giornalista pare a questo Collegio necessariamente diverso da quelli di chi si limiti a “suggerire” un prodotto adeguato alle diverse esigenze del possibile compratore.  “Il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile. (...) I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni (...) il giornalista deve sempre rispettare il principio della massima trasparenza delle fonti d'informazione, indicandole ai lettori o agli spettatori con la massima precisione possibile. L'obbligo alla citazione della fonte vale anche quando si usino materiali delle agenzie o di altri mezzi d'informazione, a meno che la notizia non venga corretta o ampliata con mezzi propri, o non se ne modifichi il senso e il contenuto”.

E che interpretando il proprio ruolo come lo interpreta Enrico Cereghini il rischio sia sempre in agguato, lo rivela forse inconsapevolmente il comportamento tenuto dallo stesso incolpato quando ha raccontato che, avendo egli rilevato un difetto nelle caratteristiche di una moto testata, invece di darne pubblica testimonianza preferì telefonare alla casa produttrice affinché  il problema venisse rimosso senza per questo danneggiare un lavoro comunque degno di rispetto. Questo Consiglio è tutt'altro che convinto che il dovere di un giornalista, in casi del genere, sia quello di offrire la propria consulenza, per quanto gratuita,  ad una casa produttrice del prodotto che si dovrebbe “testare”. Sarebbe come se, tanto per restare alle analogie iniziali, il gastronomo in visita ad un ristorante, invece di riferire sul giornale le scarse virtù di un risotto, si facesse carico di presentarsi in cucina per fornire i suoi suggerimenti al cuoco.

E tornando all'analisi della “prova moto” confezionata da Enrico Cereghini l'8 marzo 2008, questo Consiglio valuta negativamente altre due circostanze: la prima è che, nel servizio per ben tre volte la telecamera indugi sul marchio della BMW del tutto gratuitamente, cioè senza riferimento alle caratteristiche del prodotto in quel momento illustrate; la seconda è che nella presentazione Cereghini non si limiti alla moto appena testata ma aggiunga testualmente che essa va a “completare la gamma” di offerte della BMW, citando così, senza alcun collegamento alla prova svolta, altri due modelli di cilindrata diversa della stessa BMW. Circostanza, anche quest'ultima, che fa propendere per un non dichiarato intento pubblicitario del messaggio diffuso.

PQM

il Consiglio rileva un comportamento non deontologicamente corretto del giornalista Enrico Cereghini  e, considerato l'atteggiamento leale tenuto dall'incolpato e il terreno difficile sul quale si muove questo tipo di servizio televisivo, ritiene congrua la sanzione dell'avvertimento.