Andrea Galvani (pubblicista): procedimento disciplinare per pubblicazione notizia infondata

1. Delibera di apertura

Prot. n. 4963/08/LG/ac                                                                        Milano, 5 dicembre 2008
                                                                                                      

DELIBERA DI APERTURA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il Consiglio dell’Ordine regionale della Lombardia  nella seduta del 27 ottobre 2008;

  • visto l’esposto di……………………….
  • su iniziativa d'ufficio;

ha deliberato l’apertura di un procedimento disciplinare ex art.56 L.69\1963 nei confronti del giornalista Andrea Galvani per aver egli violato gli artt. 2 e 48 della legge professionale e la Carta dei doveri del giornalista 8.07.1993  firmando, sulla “Voce di Crema” del 27.01.2006, pag. 26, una notizia totalmente infondata a proposito della seduta di un Consiglio comunale in realtà mai tenutasi.

Il giornalista Andrea Galvani è pertanto  invitato a comparire davanti a questo Consiglio,  l’11 febbraio 2009 alle ore 19, con avvertimento che si potrà far assistere da un legale di fiducia, che ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive, da allegare anche in formato elettronico,  che potrà esercitare i diritti garantiti dagli art. 22 e 25 della legge 241\1990

2. Memoria Difensiva

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3. Sentenza

Prot. n.  1651 /09/LG/ac                                                                     Milano,  1 aprile 2009
                                                                                             
Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia nella seduta del 17 marzo 2009 ha emesso il seguente

Provvedimento disciplinare

Nel procedimento disciplinare a carico del giornalista Andrea Galvani,

IN FATTO

Il Consiglio dell’Ordine regionale della Lombardia,  nella seduta del 27 ottobre 2008, visto l’esposto di……… in data 8.05.2006, su iniziativa d'ufficio ha deliberato l’apertura di un procedimento disciplinare ex art.56 L.69\1963 nei confronti del giornalista Andrea Galvani per aver egli violato gli artt. 2 e 48 della legge professionale e la Carta dei doveri del giornalista 8.07.1993  firmando, sulla “Voce di Crema” del 27.01.2006, pag. 26, una notizia totalmente infondata a proposito della seduta di un Consiglio comunale di Offanengo in realtà mai tenutasi.
Il giornalista Andrea Galvani è stato pertanto  invitato a comparire davanti a questo Consiglio, con audizione svolta l'11 febbraio scorso.
In precedenza era pervenuta una sua memoria nella quale si difendeva con argomenti che ha poi ripreso nel corso della sua audizione e che si possono sintetizzare come segue. La “Voce” era, all'epoca, un giornale nel quale si lavorava in modo molto approssimativo: senza un vero e proprio responsabile della redazione di Crema, dove erano all'opera tre-quattro collaboratori sottopagati e diversi ragazzi reclutati e retribuiti a pezzo. Lui frequentava la redazione solo al mattino, e mai succedeva che la cronaca di un Consiglio comunale di uno dei paesi della cintura urbana da lui seguiti venisse pubblicata proprio il giorno dopo la riunione. Così la mattina successiva Galvani aveva sempre il tempo di scrivere il pezzo e rivederlo prima di mandarlo in pagina. Spesso i pezzi di “bianca” da lui scritti venivano utilizzati per coprire uno o l'altro buco in qualche pagina, senza che egli stesso  ne fosse informato. La spiegazione dell'episodio contestato è semplice. La mattina del giorno in cui era previsto Consiglio comunale a Offanengo, Galvani aveva steso e lasciato nella “cartella” comune del sistema informatico una specie di pezzo sulla riunione in programma, sulla base di anticipazioni ricevute dall'opposizione e sviluppate alla luce del previsto ordine del giorno. Naturalmente avrebbe aggiornato e definito il pezzo la mattina seguente. Quella sera, però, a causa di una forte nevicata, il Consiglio non si tenne. La sua sorpresa fu massima, dunque, quando il giorno dopo vide pubblicato sul giornale il suo “pezzo”. Era stato un infortunio ma lui non aveva intenzione di nuocere ad alcuno.

A richiesta di alcuni consiglieri, Galvani durante l'audizione si è detto disposto a fornire i nominativi di suoi ex colleghi (il giornale nel frattempo ha chiuso) che avrebbero potuto avvalorare la sua ricostruzione dei fatti. Non ha però dato seguito all'impegno.

IN DIRITTO

La pubblicazione di un articolo che riferisce della seduta di un Consiglio comunale  che in realtà non s'è mai svolta, non merita di per sé particolari commenti, tanto appare evidente la clamorosa violazione dei più elementari principi attinenti la professione del giornalista. Basti, per tutti, ricordare questo passaggio della Carta dei doveri relativo al controllo delle fonti: “Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti”. Non sembrano necessarie ulteriori osservazioni sulla gravità del fatto in sé, che fra l'altro confligge con  elementari principi sanciti dalle norme deontologiche: “Giornalisti (...) sono tenuti (...) a promuovere (...)la fiducia tra la stampa e i lettori . Il rapporto di fiducia tra gli organi d'informazione e i cittadini è la base del lavoro di ogni giornalista”.
Nel caso di specie si  tratta dunque di accertare se il gravissimo fatto avvenuto sia riconducibile alla diretta responsabilità dell'incolpato, che risulta come autore del pezzo. Andrea Galvani di fronte a questo Consiglio ha riconosciuto in parte la propria responsabilità, rammaricandosi di aver lasciato sul computer di redazione un pezzo “freddo” che in realtà, a suo dire, era costituito da semplici appunti che qualcuno avrebbe poi  preso per un articolo pubblicabile. A domanda dei consiglieri, però, ha aggiunto di non ricordare quali parti dell'articolo fossero state aggiunte o cambiate per renderlo com'era poi uscito, e cioè un pezzo realistico e leggibile. Né ha saputo spiegare a se stesso (così ha detto) come fosse stato compilato il box senza firma a fianco del pezzo principale, che riportava dichiarazioni del sindaco del paese che, a tutta evidenza – e come risulta dall'esposto inviato dallo stesso – non erano mai state rilasciate. Non ha saputo precisare a chi, all'interno della redazione, avrebbe rivolto la sua protesta per l'avvenuta pubblicazione, il giorno dopo. Né chi fosse il responsabile (sia pur senza “titolo” ufficiale) della redazione di Crema.  Infine, il suo impegno di fornire l'indicazione di possibili testimoni della vicenda non ha avuto seguito effettivo.
Questo Collegio si trova dunque nell'impossibilità di ricostruire in modo pienamente attendibile quanto avvenuto, tanto più che il direttore del giornale era giornalista non iscritto in Lombardia, la cui posizione dovrà perciò essere valutata da altro Ordine, e al quale questo Consiglio non ha ritenuto opportuno chiedere informazioni testimoniali, visto il suo evidente interesse nella causa. Ci si deve pertanto limitare alla valutazione dei dati disponibili. Non c'è dubbio, allora, che l'articolo riportante le false informazioni sia riconducibile a Galvani, che non ne ha mai disconosciuto la paternità dopo l'avvenuta pubblicazione. Quanto alla sua difesa, e cioè che la sua “colpa” si limiterebbe ad aver lasciato in redazione appunti  per un  pezzo “freddo” a futura memoria senza avvertire che non doveva essere pubblicato, a questo Collegio la versione non appare del tutto credibile. L'articolo in questione, infatti, ha tutte le caratteristiche di un pezzo vero, sia pure “inventato”. Né Andrea Galvani ha potuto o voluto precisare le parti che sarebbero state eventualmente aggiunte o modificate. Dunque se ne deve dedurre che quello lasciato sul computer redazionale da Andrea Galvani fosse in realtà non un semplice elenco di appunti ma qualcosa di molto simile all'articolo che in effetti è stato pubblicato. Se così è,  a prescindere dalla valutazione sul possibile dolo dell'incolpato in merito a quanto è avvenuto (non esistono “prove” che Galvani  intendesse danneggiare l'una o l'altra delle parti politiche citate e non è immaginabile che la “falsità” potesse non essere smascherata quasi immediatamente), resta però il fatto che il collega – a giudizio di questo Consiglio – ha agito come minimo con straordinaria superficialità nel violare, per colpa, le norme fondamentali della professione. Pur non volendo disconoscere la responsabilità di chi ha pubblicato quell'articolo senza avvertire Andrea Galvani, è comunque innegabile che quest'ultimo abbia con piena responsabilità concorso nella vicenda e nei suoi effetti
PQM

il Consiglio ritiene accertata la colpa disciplinare dell'incolpato.  La pubblicazione di una notizia inventata è di per sé una violazione assai grave della deontologia giornalistica. Tuttavia, tenuto conto del contesto nel quale essa è avvenuta, della giovane età del collega, delle condizioni di lavoro nelle quali si trovava ad operare,  si ritiene congrua la sanzione della censura.