1. Delibera di apertura
Prot. n. 4977 /08/LG/ac Milano, 9 dicembre 2008
DELIBERA DI APERTURA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Il Consiglio dell’Ordine regionale della Lombardia nella seduta del 27 ottobre 2008;
- vista la segnalazione dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna del 22.12.2006;
- su iniziativa d'ufficio;
ha deliberato l’apertura di un procedimento disciplinare ex art.56 L.69\1963 nei confronti del giornalista Giuliano Molossi, direttore responsabile della “Gazzetta di Parma”, per aver egli violato gli artt.2 e 48 della legge professionale e la Carta dei doveri del giornalista del 8.7.1993 anche in materia di privacy dei minori, pubblicando alcuni articoli senza firma nei quali venivano riferiti elementi di cronaca non “essenziali” relativi a congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, compreso un quindicenne del quale, fra l'altro, veniva specificata la condizione di figlio adottivo.
In particolare i seguenti articoli:
a) “Ascoltato il figlio quindicenne” del 4.03.2006 pag.2 (in una diversa edizione “Identificato il figlio quindicenne”);
b) “E’ assurdo, la nostra è una famiglia trasparente” del 6.03.2006 pag. 2;
c) “L’ex moglie di Paolo: ‘Io non c’entro niente’”, data di pubblicazione non precisabile ma presumibimente contestuale.
Il giornalista Giuliano Molossi è pertanto invitato a comparire davanti a questo Consiglio, il 23 febbraio 2009 alle ore 18, con avvertimento che si potrà far assistere da un legale di fiducia, che ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive, da allegare anche in formato elettronico, che potrà esercitare i diritti garantiti dagli art. 22 e 25 della legge 241\1990
Si trasmettono in allegato le prove raccolte:
- esposto dell’Ordine giornalisti dell’Emilia-Romagna;
- articolo del 4 marzo 2006;
- articolo del 6 marzo 2006;
- articolo “L’ex moglie di Paolo: <Io non c’entro niente>”.
2. Sentenza
Prot. N. 1627 /09/LG/ac Milano, 30 marzo 2009
Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia nella seduta del 23 febbraio 2009ha emesso il seguente
Provvedimento disciplinare
Nel procedimento disciplinare a carico del giornalista professionista Giuliano Molossi, assistito dagli avvocati Luigi De Giorgi e Antonio Giovati
IN FATTO
Il Consiglio dell’Ordine regionale della Lombardia nella seduta del 27 ottobre 2008, vista la segnalazione dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna del 22.12.2008, su iniziativa d'ufficio ha deliberato l’apertura di un procedimento disciplinare ex art.56 L.69\1963 nei confronti del giornalista Giuliano Molossi, direttore responsabile della “Gazzetta di Parma”, per aver egli violato gli artt. 2 e 48 della legge professionale e la Carta dei doveri del giornalista 1993 anche in materia di privacy dei minori, pubblicando alcuni articoli senza firma nei quali venivano riferiti elementi di cronaca non “essenziali” relativi a congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, compreso un quindicenne del quale, fra l'altro, veniva specificata la condizione di figlio adottivo.
In particolare i seguenti articoli:
a) “Ascoltato il figlio quindicenne” del 4.03.2006 pag.2 (in una diversa edizione “Identificato il figlio quindicenne”);
b) “E’ assurdo, la nostra è una famiglia trasparente” del 6.03.2006 pag. 2;
- “L’ex moglie di Paolo: ‘Io non c’entro niente’”, data di pubblicazione non precisabile ma presumibimente contestuale.
Il giornalista Giuliano Molossi è stato pertanto invitato a comparire davanti a questo Consiglio, con audizione che si è tenuta il 23 febbraio 2009. La tesi difensiva, rappresentata anche dagli avv.ti Luigi De Giorgi e Antonio Giovati, si è incentrata, in sintesi, sulle seguenti ragioni:
1- nel contesto relativo al drammatico rapimento del piccolo Tommaso Onofri, avvenuto a Parma il 2 marzo 2006, le notizie pubblicate dalla “Gazzetta” e relative alla presenza in questura del ragazzo 15enne, figlio del primo matrimonio del padre del piccolo Tommaso, che era stato lì convocato insieme alla madre, erano giustificate dal fatto che nell'immediatezza dell'episodio le prime indagini degli inquirenti avevano puntato proprio su un possibile retroterra familiare del dramma. In quella chiave, ogni possibile notizia sulla prima famiglia di Paolo Onofri, padre del bimbo rapito, poteva essere essenziale alla comprensione della vicenda. Inoltre, l'aver scritto nel titolo “Identificato il figlio quindicenne”, era tecnicamente corretto anche se, giornalisticamente, il direttore aveva ritenuto di sostituire in ribattuta quel titolo con l'altro: “Ascoltato il figlio quindicenne”;
2- Quanto alla specificazione della sua qualità di figlio adottivo, anche questo trovava spiegazione nel possibile contesto familiare nel quale sulle prime il rapimento pareva poter essere maturato. E a questo proposito sorgeva l'esigenza di fornire al lettore un elemento per poter distinguere, tra i due fratelli del piccolo Tommaso, quello della prima famiglia del padre e quello della seconda.
Inoltre, altri mezzi di comunicazione, in particolare un’agenzia Ansa e un servizio del Tg.com, avevano riportato in tempo reale la notizia della convocazione in questura del figlio 15enne di Onofri, e cioè il pomeriggio prima di quando la notizia venne diffusa dalla “Gazzetta”, entrambi parlando della sua condizione di adottivo. La stessa madre del ragazzo, due giorni dopo, aveva rilasciato alla “Gazzetta” un'intervista nella quale raccontava senza alcun problema del figlio adottato, né mai aveva avuto di che lamentarsi con il giornale a proposito dell'articolo che aveva definito adottivo il proprio figlio.
IN DIRITTO
In premessa, a titolo di semplice richiamo, il Consiglio ritiene di dover ricordare almeno alcune delle norme a proposito della tutela garantita ai minori coinvolti in vicende di cronaca.
Articolo 7 della Carta dei doveri - Tutela del minore
1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».
Carta di Treviso -
(...) 2) va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;
(...) 4) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;
Codice di procedura penale art. 114.
(...) 6. E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.
Anche dalla semplice lettura di questi principi, appare al Collegio evidente come ogni eventuale notizia da pubblicare relativa al figlio15enne della prima famiglia di Paolo Onofri doveva essere attentamente valutata. E, in conclusione, l'unica possibilità di poter diffondere informazioni relative a minori, in questi casi e in base alle norme vigenti, sembra essere legata alla circostanza, riconosciuta dalla Carta dei doveri, art.7, che sia in gioco il “rilevante interesse pubblico” di conoscere quella certa notizia, ma sempre nell'interesse oggettivo del minore.
E' in base a tali presupposti, dunque, che a parere di questo Consiglio va rapportato nel caso di specie il criterio dell' “essenzialità” della notizia cui il cronista deve sempre attenersi quando entrano in gioco dati personali o sensibili. Allora, per quanto riguarda l'informazione fornita dalla “Gazzetta”, ritiene il Collegio che – pur tenuto conto del grande interesse suscitato nell'opinione pubblica e su tutti i media dal rapimento del piccolo Tommaso avvenuto il giorno prima, nonché dell'ambito familiare nel quale effettivamente si svilupparono in un primo momento le indagini condotte dagli inquirenti - l'aver dato notizia dell'avvenuta convocazione in questura del minore in compagnia della madre (da questo punto di vista l' “identificato” o l”ascoltato” dei due diversi titoli non cambia la questione), pur con grande sforzo possa essere ricondotto, in ultima analisi, a effettive ragioni “di rilevante interesse pubblico” della notizia, ma ciò non sia certo avvenuto nell'interesse oggettivo del minore.
Quello che poi il Consiglio non può assolutamente condividere, è l'aver espressamente qualificato il ragazzo come adottivo. Sul punto non appare apprezzabile la tesi difensiva che ritiene quel particolare essenziale ad una distinzione tra i due fratelli del piccolo Tommaso, quello della prima famiglia Onofri e quello della seconda. E' evidente che non sarebbe mancato il modo di poterli distinguere pur senza ricorrere a quell' “adottivo”. Inoltre, la mancata protesta della madre del 15enne, testimoniata a parere della difesa dall'intervista da lei concessa alla “Gazzetta” due giorni dopo, non può certo a posteriori “sanare” la violazione della riservatezza nei confronti del minore e della sua famiglia. Basti rileggere il seguente comunicato stampa emesso nel 2005 dall'ufficio del Garante per la privacy. "Non si può pubblicare, senza il consenso dei genitori, la notizia che un minore è in stato di adozione. Si tratta di una violazione della normativa sulla privacy e del Codice deontologico dei giornalisti". Lo afferma Mauro Paissan, componente del Garante per la protezione dei dati personali, in seguito al ripetersi di alcuni casi segnalati all'Autorità dai genitori interessati.
"Il problema del bilanciamento tra diritto di cronaca e diritti dei cittadini è delicato – dice ancora il componente del Garante – ma va ribadita la necessità che i giornalisti rispettino con particolare rigore, quando scrivono di minori, la regola dell'essenzialità dell'informazione. Il Codice deontologico prescrive una forte tutela della personalità dei bambini, giungendo ad affermare che il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di cronaca". "Quando si parla di bambino adottato, oltre alla legge sulla protezione dei dati personali viene violata anche la normativa in materia di adozione, in particolare dove si affida ai genitori la scelta sui modi e i termini per informare il minore della sua condizione”.
Paissan infine chiede ai mezzi di informazione "di astenersi dal pubblicare tale tipo di notizie, anche se già diffuse da altre testate, altrimenti il Garante dovrà assumere i conseguenti provvedimenti".
[Comunicato stampa 5 maggio 2005] www.garanteprivacy.it
L'ultimo capoverso del comunicato sembra scritto anche per il caso di specie, e vale come replica alla tesi difensiva che vorrebbe giustificare quell' “adottato” alla luce di quanto pubblicato in precedenza dal lancio dell'Ansa e dal servizio del Tg.com. In realtà c'è anche di più. Basta leggere il testo Ansa e il testo Tg.com che chiaramente lo riprendeva, per accorgersi che entrambi parlano sì del 15enne figlio adottivo di Onofri, ma – a differenza della “Gazzetta” - non pubblicano le generalità della madre (e prima moglie di Onofri), rendendo in questo modo più difficile, se non impossibile, per il lettore, l'individuazione del 15enne.
PQM
il Consiglio ritiene accertata la violazione deontologica da parte del giornalista professionista Giuliano Molossi e valuta congrua la sanzione della censura.


