1. Delibera di apertura
Prot. n. 4874/08/LG/ac Milano, 27 novembre 2008
DELIBERA DI APERTURA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Il Consiglio dell’Ordine regionale della Lombardia nella seduta del 27 ottobre 2008,
- su iniziativa d'ufficio
ha deliberato l’apertura di un procedimento disciplinare ex art.56 L.69\1963 nei confronti della giornalista Nicoletta Salvatori, in qualità di direttore responsabile del mensile “TuttoTurismo”, perché violando gli artt.2 e 48 della legge professionale e la Carta dei doveri del giornalista del 8.7.1993, in particolare sugli aspetti relativi al corretto rapporto tra pubblicità e informazione, ha pubblicato “TuttoTurismo Mondo in mano” n.1, marzo 2008 e “TuttoTurismo Vacanze” n. 1, marzo 2008, nei quali il messaggio pubblicitario risulta complessivamente pressocché indistinguibile da quello giornalistico
La giornalista Nicoletta Salvatori è pertanto invitata a comparire davanti a questo Consiglio, il 19 gennaio 2009 alle ore 18.30, con avvertimento che si potrà far assistere da un legale di fiducia, che ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive, da allegare anche in formato elettronico, che potrà esercitare i diritti garantiti dagli art. 22 e 25 della legge 241\1990
2. Memoria Difensiva
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3. Sentenza
Prot. n. 1747/09/LG/ac Milano, 7 aprile 2009
Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia nella seduta del 10 marzo 2009 ha emesso il seguente
Provvedimento disciplinare
Nel procedimento disciplinare a carico di:
Nicoletta Salvatori, assistita e rappresentata dall’avv. Teodoro E. Dalavecuras.
IN FATTO
Il Consiglio dell’Ordine regionale della Lombardia, nella seduta del 27 ottobre 2008, su iniziativa d'ufficio ha deliberato l’apertura di un procedimento disciplinare ex art.56 L.69\1963 nei confronti della giornalista Nicoletta Salvatori, in qualità di direttore responsabile del mensile “TuttoTurismo”, perché violando gli artt.2 e 48 della legge professionale e la Carta dei doveri del giornalista del 8.9.1993, in particolare sugli aspetti relativi al corretto rapporto tra pubblicità e informazione, ha pubblicato “TuttoTurismo Mondo in mano” n.1, marzo 2008 e “TuttoTurismo Vacanze” n. 1, marzo 2008, nei quali il messaggio pubblicitario risulta complessivamente pressocché indistinguibile da quello giornalistico. La giornalista Nicoletta Salvatori è pertanto invitata a comparire davanti a questo Consiglio e la sua audizione si è tenuta il 10 marzo 2009.
In precedenza, tramite il suo legale Nicoletta Salvatori aveva fatto pervenire una memoria con la quale, in estrema sintesi, si esprimono i seguenti argomenti difensivi:
1- la natura di “speciali”delle due pubblicazioni è del tutto evidente essendo entrambe allegati gratuiti. “TuttoTurismo vacanze” (da qui in poi TTv) ha una prima sezione giornalistica e una seconda, ben distinta, pubblicitaria, introdotto da una sorta di tamburino a tutta pagina della Ralf comunication, il cui marchio è poi presente in tutte le pagine successive. “TuttoTurismo mondo in mano” (Ttmm), realizzato da un service, da parte sua apre il sommario dichiarando di aver chiesto “come si crea una meta di successo” a “tour operator ed esperti”;
2- gli “speciali” in questione sono del tutto omogenei a quanto si pratica da anni nel settore della stampa turistica; non risulta che l'Ordine abbia agito in merito e alla difesa è stato negato l'accesso ai provvedimenti disciplinari emessi negli ultimi anni;
3- la genericità del capo d'incolpazione non dà modo all'incolpata di difendersi.
Nel corso dell'audizione, la collega Salvatori e il suo legale hanno ribadito le loro tesi. A proposito di TTmm Salvatori ha detto fra l'altro: “io ho cercato in questo (...) di essere il più possibile trasparente sul fatto che ciascuno di questi servizi è (tra virgolette) “firmato” da un tour operator perché il giornalista che ha scritto il servizio ha fatto in modo che questa destinazione fosse in qualche modo firmata dal tour operator che ha detto «Quest'anno noi puntiamo sull'Islanda». Benissimo, perché puntiamo sull'Islanda? Perché è l'anno di... perché, eccetera, eccetera. Ha scritto l'articolo assolutamente senza sapere se la pubblicità ci fosse o non ci fosse e assolutamente privo della considerazione di quello che poi poteva essere la pagina successiva; avrei voluto o mi sarebbe più piaciuto rifare tutta la parte redazionale e poi tutte le pagine pubblicitarie dall'altra, ma chi lavora nei giornali sa benissimo che le pagine affiancate alle pubblicità non si possono mettere, che le pagine vanno in successione e che e che sicuramente non potevo mettere il Perù vicino ad un articolo dell'Islanda e l‘Islanda vicino ad un articolo di San Marino. Quindi, direi, questa è l'impostazione del giornale”. E ancora: “ho cercato in tutti i modi di fare un discorso di — evidentemente non ci sono riuscita — ma di trasparenza e di scissione, per cui ho preteso che, a differenza di altre pubblicazioni di questo genere, ci fosse una ben precisa differenziazione tra quello che era la meta scelta che era comunque stata richiesta al tour operator ed è stata evidentemente appoggiata da un tour operator e l’informazione pubblicitaria che doveva essere staccata. Ogni meta ha un box perché veniva scritto dal giornalista, dal redattore (...) che si occupava del testo, un discorso che veniva stabilito con me se poteva essere un itinerario. (...) Quello che poteva essere, quindi diciamo il taglio del servizio. Però, prima di questo, si andava dall'operatore e si diceva «Qual è la tua meta importante?» e a questo operatore giornalisticamente si dava un box, cioè ben preciso c'era un discorso…”
A proposito di Ttv, Salvatori ha ribadito la netta distinzione tra le due parti giornalistica e pubblicitaria. Fino a pag.28 servizi fatti dai redattori e assolutamente svincolati dall'aspetto pubblicitario, da pag.30 in poi invece un altro indice e tutta la parte affidata espressamente alla pubblicità. “Le due cose – ha spiegato Salvatori - non si parlano, nel senso che le persone che hanno fatto la prima parte non sapevano assolutamente di che cosa trattasse la seconda parte. Ognuna delle pagine di questa seconda parte è firmata Ralf communication e c'è scritto IP, cioè informazione pubblicitaria. Su tutte le pagine”.
IN DIRITTO
Preliminarmente, il Consiglio precisa di aver ben presente che il quadro complessivo della stampa turistica si muove quasi quotidianamente su una linea di confine tra informazione e pubblicità. Anche per questo, infatti, dovendo scegliere un ambito fra i numerosi possibili, proprio da quello della stampa turistica il Consiglio è partito nel proporre un proprio cosiddetto “Codice”, che altro non è, in realtà, che una specie di “decalogo” che nulla innova ma invece esprime i criteri interpretativi ritenuti da questo Collegio utilizzabili nell'applicazione del noto quadro normativo. Detto questo, e rilevato semplicemente che non appare apprezzabile, come tesi difensiva, quella di chi replica all'accusa dicendo che il mondo è fatto di colpevoli, il Consiglio ricorda che numerosi provvedimenti disciplinari emessi negli anni anche in tema di commistione pubblicità-infomazione sono stati in precedenza pubblicati sul mensile dell'Ordine, Tabloid, e quelli più recenti sono oggi rinvenibili sul sito on line dell'Ordine stesso.
Nel merito, ciascuno dei due allegati in questione alla rivista TuttoTurismo va esaminato singolarmente.
Sul caso di TTmm le parole del direttore durante l'audizione presentano a giudizio di questo Collegio alcune contraddizioni. Da un lato si sostiene (ed è così) che la fattura dell'allegato è stata affidata in toto ad un service esterno. Dall'altro, in vari passaggi della sua audizione la collega Salvatori parla però di “progetto”, di “redattore”, di “giornalista”, quasi che l'allegato fosse stato confezionato invece in redazione. Anche sul punto dei contestati “box” riservati per ogni destinazione a un tour operator, da un lato il direttore ne rivendica il taglio “giornalistico”, dall'altro ribadisce che nell'aver indicato fin dal sommario che gli esperti scelti per “spiegare” le mete erano i tour operator avrebbe giocato a carte (pubblicitarie?) scoperte.
Non resta dunque che tentare un'analisi il più possibile oggettiva del prodotto, per individuare se i criteri più spesso applicati in materia di commistione informazione- pubblicità portino ad esiti disciplinarmente rilevanti oppure no. In primo luogo, la distinzione grafica tra prodotto informativo e pubblicitario. Il Consiglio osserva che di fatto non vi è apprezzabile differenziazione tra la rivista e il suo allegato TTmm, né per la grafica, né per il tipo di caratteri utilizzati. Sui contenuti, allora. Il sommario indica l'intenzione di “dare la parola” a tour operator ed esperti: in teoria il prodotto potrebbe essere giornalistico, e l'”ammiccamento” al lettore (occhio: tour operator!) non può essere ritenuto apprezzabile a mettere in guardia l'ordinario lettore. Perché all'interno, poi, appare davvero difficilmente contestabile, a parere di questo Collegio, che lo spazio riservato a un tour operator diverso per ogni destinazione sia di fatto pubblicitario. E se così è, torna ad essere rilevante la mancata differenziazione dei due spazi – informativo e pubblicitario - in termini di grafica e caratteri. A tutto ciò, poi, deve aggiungersi l'accostamento sì tabellare ma direttamente collegato al box e al servizio della pagina pubblicitaria relativa alla destinazione prescelta, tale da non lasciare più dubbi, a giudizio di questo Consiglio, sulla natura sostanzialmente pubblicitaria dell'intero allegato. E tale da richiedere, per l'appunto, una necessaria distinguibilità dalla rivista “madre” TuttoTurismo. Requisito che non appare rispettato.
Quanto a Ttv, l'analisi oggettiva del prodotto risulta più semplice. Essendo pure in questo caso grafica e tipo di carattere assolutamente non distinguibili rispetto alla rivista venduta, la differenziazione tra informazione e pubblicità all'interno dell'allegato andrebbe apprezzata nell'inserimento, a pagina 30, di un'intera pagina pubblicitaria a mo' di tamburino, che dovrebbe valere come sommario della restante parte dello “speciale” a quel punto – a parere dell'incolpata – inequivocabilmente pubblicitaria. Il problema, a giudizio del Consiglio, è che invece tale separazione “di fatto” nell'ambito dell'unitario prodotto che si presenta come giornalistico, non risulta percepibile con quella chiarezza sempre dovuta, in base alle norme vigenti, per evitare la commistione tra informazione e pubblicità. Solo chi sia perfettamente a conoscenza di certi meccanismi può intuire che una pagina di pubblicità della Ralf non è una semplice pagina di pubblicità ma l'inizio di una sorta di intero settore pubblicitario all'interno dell'allegato. Né può servire allo scopo l'apposizione nelle pagine delle semplici iniziali IP al posto in Informazione Pubblicitaria. E il marchio pubblicitario della Ralf risulta presente in pagina solo sporadicamente. Anche in questo caso, dunque, la commistione non può dirsi scongiurata.
PQM
il Consiglio valuta come deontologicamente rilevante il comportamento del direttore Nicoletta Salvatori in relazione alle violazioni contestate e ritiene congrua la sanzione della censura.


