1. Delibera di apertura
Prot. n. 4976 /08/LG/ac Milano, 9 dicembre 2008
DELIBERA DI APERTURA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Il Consiglio dell’Ordine regionale della Lombardia nella seduta del 27 ottobre 2008;
- letto l'esposto di…………………….
- su iniziativa d'ufficio;
ha deliberato l’apertura di un procedimento disciplinare ex art.56 L.69\1963 nei confronti del giornalista Raffaello Carabini, direttore responsabile della rivista mensile “New Age and New Sounds”, per aver egli violato gli artt.2 e 48 della legge professionale in relazione al dovere di verità sostanziale della notizia e al dovere di promuovere lo spirito di collaborazione tra i colleghi, avendo pubblicato, su New Age and New Sounds n.170 del marzo 2007, un'intervista a ……………. attribuendogli parole da lui mai pronunciate e violando, di fatto, il dovere di pubblicare correttamente la smentita ricevuta dallo stesso ………... Comportamento finalizzato a pubblicizzare un prodotto artistico allegato allo stesso numero della rivista, anche in violazione delle norme sul rapporto tra pubblicità e informazione.
Il giornalista Raffaello Carabini è pertanto invitato a comparire davanti a questo Consiglio, il 23 febbraio 2009 alle ore 18,30, con avvertimento che si potrà far assistere da un legale di fiducia, che ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive, da allegare anche in formato elettronico, che potrà esercitare i diritti garantiti dagli art. 22 e 25 della legge 241\1990
2. Sentenza
Prot. N. 1625/09/LG/ac Milano, 30 marzo 2009
Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia nella seduta del 23 febbraio 2009 ha emesso il seguente
Provvedimento disciplinare
Nel procedimento disciplinare a carico del giornalista Raffaello Carabini,
IN FATTO
Il Consiglio dell’Ordine regionale della Lombardia, nella seduta del 27 ottobre 2008, letto l'esposto di…….., su iniziativa d'ufficio ha deliberato l’apertura di un procedimento disciplinare ex art.56 L.69\1963 nei confronti del giornalista Raffaello Carabini, direttore responsabile della rivista mensile “New Age and New Sounds”, per aver egli violato gli artt.2 e 48 della legge professionale in relazione al dovere di verità sostanziale della notizia e al dovere di promuovere lo spirito di collaborazione tra i colleghi, avendo pubblicato, su “New Age and New Sounds” n.170 del marzo 2007, un'intervista a.…….. attribuendogli parole da lui mai pronunciate e violando, di fatto, il dovere di pubblicare correttamente la smentita ricevuta dallo stesso……... Comportamento finalizzato a pubblicizzare un prodotto artistico allegato allo stesso numero della rivista, anche in violazione delle norme sul rapporto tra pubblicità e informazione.
Il giornalista Raffaello Carabini, invitato a comparire davanti a questo Consiglio, è stato ascoltato nel corso della seduta del 23 febbraio 2009.
La sua tesi difensiva, in sintesi, si è incentrata sulla considerazione che, nell'aggiungere una frase estranea all'intervista effettivamente rilasciata dal……., egli avrebbe in realtà contribuito a migliorare l'immagine dell'intervistato, esperto di musica reiki, attribuendogli un giudizio positivo pure su un artista da lui non citato, perché così facendo il discorso dell'intervistato sarebbe apparso maggiormente completo e sarebbe risultato meno “celebrativo” rispetto agli apprezzamenti fatti da ……….. nei confronti dell'unico artista di cui aveva trattato. Raffaello Carabini ha aggiunto anche di aver apportato la modifica-integrazione all'ultimo momento prima di andare stampa, e di non aver potuto avvertito ………….. non possedendo il numero del suo cellulare. Ha infine negato che nel suo agire potesse esistere un fine commerciale, dal momento che in effetti “New Age e New Sound” aveva sì prodotto un cd dell'artista non citato da Tarozzi e “aggiunto”dallo stesso Carabini, ma il disco in questione era stato commercializzato quattro anni prima, e alla data di uscita del numero contestato del mensile era ormai fuori catalogo da tempo.
IN DIRITTO
A parere di questo Consiglio, la principale tesi difensiva non può essere accolta. Non merita lunghe considerazioni la constatazione che la frase non pronunciata da ………. nella sua intervista e aggiunta da Raffaello Carabini risulta, in sostanza, inventata e perciò totalmente falsa. A prescindere dalle considerazioni di Raffaello Carabini sull'opportunità, a suo giudizio, di “migliorare” la qualità del contenuto di quella conversazione (tesi dal direttore già sostenuta nel pubblicare a suo tempo la rettifica richiesta da ……….., di fatto vanificando la pubblicazione stessa) pare indubitabile anche a prima vista che attribuire ad altri apprezzamenti non pronunciati violi la norma fondamentale della Carta dei doveri del giornalista, quella concernente per l'appunto la verità sostanziale dell'informazione trasmessa (“Il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile. ....”). Ne discende anche la violazione dei doveri di agire in buona fede e di promuovere lo spirito di collaborazione tra i colleghi
Per quel che riguarda invece il possibile intento pubblicitario della frase aggiunta dal direttore Carabini nell'intervista a……….., appurato che il cd in questione non era allegato quel mese a “New Age e New Sounds”, in mancanza di prova certa contraria il Consiglio ritiene di non poter smentire l'affermazione del direttore Carabini sull'assenza in commercio, all'epoca dell'articolo, del prodotto in questione.
PQM
il Consiglio, rilevata la violazione deontologica contestata al giornalista Carabini ad esclusione del presunto intento pubblicitario, ritiene congrua la sanzione della censura.


