Roberto Papetti (professionista): sospensione di 2 mesi per mancata rettifica, violazione privacy e altro

Delibera di apertura: 


Prot. n. 4521 /08/LG/ac                                                                  Milano, 28 ottobre 2008                                                       

                                                                                                             raccomandata a.r.

Delibera di apertura procedimento disciplinare

Il Consiglio dell'Ordine regionale della Lombardia  nella seduta dell'8 ottobre 2008

viste le delibere del Consiglio dell'Ordine regionale del Veneto numeri:

      209/2008 - 131/2008 - 788/2006 - 255/2007 - 588/2007 - 316/2007 - 712/2006 - 475/2007 -

      66/2008 - 307/2008;

-         esaminati i relativi esposti e segnalazioni;

ha deliberato l'apertura del procedimento disciplinare ex art.56 L.69\1963 nei confronti del giornalista Roberto PAPETTI per aver violato, nella sua qualità di direttore responsabile del quotidiano Il Gazzettino, l'art.2 della legge professionale attraverso una serie di comportamenti che qui si riassumono.

E in particolare per avere:

1-  in violazione della normativa sull'obbligo di rettifica:

a) omesso di pubblicare una rettifica chiesta dal signor xxxxxxxxxxxxxxxxx in relazione a due

articoli che lo riguardavano apparsi sul quotidiano Il Gazzettino edizione di Treviso in data 22 e 24 luglio 2007 (delibera 475/2007 Consiglio Ordine del Veneto);

b) omesso di pubblicare una rettifica chiesta dal signor xxxxxxxx relativa ad un

articolo apparso su Il Gazzettino (cronaca di Rovigo) in data 1.9.2006 (delibera 712/2006 Consiglio Ordine del Veneto);

c) omesso di pubblicare l'esatta rettifica chiesta dal sig. xxxxxxxx relativamente ad un

articolo apparso su Il Gazzettino - cronaca di Padova in data 19/5/2007 (delibera 316/2007 Consiglio Ordine del Veneto);

 

 2- in violazione della norme relative al diritto di riservatezza dei minori:

       a) pubblicato in data 7 e 8 febbraio 2007 su Il Gazzettino cronaca di Treviso articoli e   fotografie relativi alla vicenda di una minore caduta dal balcone di casa (articoli a firma xxxxxxxx, che non risulta iscritta all'albo dei giornalisti) - (delibera 255/2007 Consiglio Ordine del Veneto);

       b) pubblicato in data 27/8/2006 su Il Gazzettino cronaca di Belluno la foto di un minore all'uscita dalla Questura (delibera 788/2006 Consiglio Ordine del Veneto);

      c) pubblicato sul Gazzettino in data 13.1.2008 la foto che ritraeva un minore insieme alla madre  e al compagno di lei (delibera 131/2008 Consiglio Ordine del Veneto);

     d) pubblicato sul  Gazzettino del 7.1.2008  la foto di alcuni minori a corredo di un articolo   (delibera 209/2008 Consiglio Ordine del Veneto);

     e) pubblicato in data 29 e 30 agosto 2007 articoli (a  firma xxxxxxxxxxx, che non risulta iscritto all'Albo dei giornalisti) relativi ad un incidente stradale che ha coinvolto un 14enne (delibera 588/2007 Consiglio Ordine del Veneto);

 

3- in violazione delle norme relative al rapporto pubblicità/informazione;

    a) pubblicato in data 11.4.2008 sul Gazzettino l'inserto "Speciale mutui" a carattere pubblicitario ma non distinguibile dalla parte informativa del giornale (delibera 307/2008 Consiglio Ordine del Veneto);

    b) pubblicato in 13.12.2007 sul Gazzettino l'inserto "Speciale Tv sotto l'albero" a carattere pubblicitario ma non distinguibile dalla parte informativa del giornale e accompagnato per di più da inserzioni pubblicitarie di Sky (delibera 66/2008 Consiglio Ordine del Veneto).

 

Il giornalista Roberto PAPETTI  è pertanto  invitato a comparire davanti a questo Consiglio                            il giorno 9 dicembre 2008 alle ore 18, con avvertimento che si potrà far assistere da un legale di fiducia, che ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive, che potrà esercitare i diritti garantiti dagli art. 22 e 25 della legge 241\1990 (prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo presso la segreteria dell'ordine, previo appuntamento con la signora Anna Contini, addetta alla segreteria di presidenza, n. 02.67713702).

 

Si trasmettono in allegato:

1)       delibera n. 475/2007 - segnalazione di xxxxxxxxx;

2)       delibera n. 712/2006 - segnalazione di xxxxxxxx;

3)       delibera n. 316/2007 - segnalazione di xxxxxxxx;

4)       delibera n. 255/2006 - articolo acquisito d'ufficio dall'Ordine del Veneto;

5)       delibera n. 788/2006 - segnalazione di xxxxxxxx;

6)       delibera n. 131/2008 - articolo acquisito d'ufficio dall'Ordine del Veneto;

7)       delibera n. 209/2008 - segnalazione di xxxxxxxx;

8)       delibera n. 588/2007 - segnalazione di xxxxxxxx;

9)       delibera n. 307/2008 - articolo acquisito d'ufficio dall'Ordine del Veneto;

10)    delibera n. 66/2008 - articolo acquisito d'ufficio dall'Ordine del Veneto.

 

Il Presidente dell'OgL-estensore

          Letizia Gonzales

Memoria difensiva: 

(Vedi file allegati)

Sentenza: 


Prot. n.  2677 /09/LG/ac                                                                     Milano,  9 giugno 2009

                                   notifica urgente a mezzo ufficiale giudiziario (art. 57 legge 69/1963)                                                              

Il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia nella seduta del 27 aprile 2009, ha emesso il seguente

Provvedimento disciplinare

Nel procedimento disciplinare a carico del giornalista professionista Roberto Papetti, assistito dall'avvocato Fabrizio Spagnolo

IN FATTO

Il Consiglio dell'Ordine regionale della Lombardia nella seduta del 8 ottobre 2008, viste le delibere del Consiglio dell'Ordine regionale del Veneto numeri 209/2008, 131/2008, 788/2006, 255/2007, 588/2007, 316/2007, 712/2006, 475/2007, 66/2008, 307/2008; esaminati i relativi esposti e segnalazioni ha deliberato l'apertura del procedimento disciplinare ex art.56 L.69\1963 nei confronti del giornalista Roberto Papetti per aver egli violato, nella sua qualità di direttore responsabile del quotidiano Il Gazzettino, l'art.2 della legge professionale attraverso una serie di comportamenti che qui si riassumono.

E in particolare per avere:

1- in violazione della normativa sull'obbligo di rettifica:

a) omesso di pubblicare una rettifica chiesta dal sig. xxxxxxxxxxxx in relazione a due articoli che lo riguardavano apparsi sul quotidiano Il Gazzettino edizione di Treviso in data 22 e 24 luglio 2007 (delibera 475/2007 CdO Veneto);

b) omesso di pubblicare una rettifica chiesta dal sig. xxxxxxxxxx relativa ad un articolo apparso su Il Gazzettino (cronaca di Rovigo) in data 1.9.2006 (delibera 712/2006);

c) omesso di pubblicare l'esatta rettifica chiesta dal sig. xxxxxxxxxxxx relativamente ad un articolo apparso su Il Gazzettino - cronaca di Padova in data 19/5/2007 (delibera 316/2007);

 

2- in violazione della norme relative al diritto di riservatezza dei minori:

a) pubblicato in data 7 e 8 febbraio 2007 su Il Gazzettino cronaca di Treviso articoli e fotografie relativi alla vicenda di una minore caduta dal balcone di casa (articoli a firma xxxxxxxxx, che non risulta iscritta all'albo dei giornalisti) - delibera 255/2007;

b) pubblicato in data 27/8/2006 su Il Gazzettino cronaca di Belluno la foto di un minore all'uscita dalla Questura (delibera 788/2006);

c) pubblicato sul Gazzettino in data 13.1.2008 la foto che ritraeva un minore insieme alla madre e al compagno di lei (delibera 131/2008);

d) pubblicato sul Gazzettino del 7.1.2008 la foto di alcuni minori a corredo di un articolo (delibera 209/2008);

e) pubblicato in data 29 e 30 agosto 2007 articoli (a firma xxxxxxxxxxxx, che non risulta iscritto all'Albo dei giornalisti) relativi ad un incidente stradale che ha coinvolto un 14enne (delibera 588/2007);

 

3- in violazione delle norme relative al rapporto pubblicità/informazione:

a) pubblicato in data 11.4.2008 sul Gazzettino l'inserto "Speciale mutui" a carattere pubblicitario ma non distinguibile dalla parte informativa del giornale (delibera 307/2008);

b) pubblicato in 13.12.2007 sul Gazzettino l'inserto "Speciale Tv sotto l'albero" a carattere pubblicitario ma non distinguibile dalla parte informativa del giornale e accompagnato per di più da inserzioni pubblicitarie di Sky (delibera 66/2008).

 

Il giornalista Roberto Papetti è stato pertanto invitato a comparire davanti a questo Consiglio il 14 gennaio 2009. In precedenza, il suo legale aveva fatto pervenire una memoria difensiva incentrata, in estrema sintesi, sulle seguenti tesi.

Sul capo 1: in generale, nessuna delle tre richieste di rettifica oggetto di contestazione presentava le caratteristiche previste dalla legge che impone l'obbligo di pubblicazione, essendo esse o eccedenti le 30 righe o essendo state inviate non all'indirizzo del direttore responsabile. Seguivano osservazioni particolari che verranno analizzate per ogni singolo caso.

Sul capo 2: in generale, la legge che tutela la privacy dei minori non impedisce al giornalista di pubblicare nominativi o fotografie di minorenni, purché ciò avvenga senza creare un danno al minore, così come avvenuto. Seguivano osservazioni particolari che verranno analizzate per ogni singolo caso.

Sul capo 3: in generale, perché si possa parlare di commistione tra informazione e pubblicità, è necessario che esistano i presupposti della "pubblicità redazionale", per la quale l'accertamento in via presuntiva dello scopo promozionale si fonda, in misura preponderante, sulla considerazione degli indici c.d. intrinseci del messaggio, che nei casi contestati sono del tutto assenti. Seguivano osservazioni particolari che verranno analizzate per ogni singolo caso.

In data 14 gennaio 2009 si svolgeva perciò l'audizione del collega Roberto Papetti, assistito dall'avvocato Spagnolo.

In via preliminare, l'avvocato Spagnolo eccepiva la nullità del capo di incolpazione in merito al punto 2 b), non avendo la difesa avuto modo di prendere visione della fotografia contestata, dal momento che essa non era stata allegata alla delibera di apertura di procedimento disciplinare così come notificata. Il Collegio, accogliendo l'eccezione sollevata dalla difesa, deliberava di separare dal procedimento il capo 2 b) di incolpazione.

 

Nel corso dell'audizione il collega Roberto Papetti, in estrema sintesi, dopo essersi richiamato alla memoria difensiva del suo legale, in particolare sulle contestazioni di cui al capo 2 - aggiungeva di non aver avuto, fino ad alcuni mesi prima, nemmeno la possibilità, tramite il proprio computer, di accedere a tutte le pagine delle diverse edizioni locali del Gazzettino. Ad una richiesta del Consiglio spiegava poi di aver dato in varie occasioni disposizioni ai suoi collaboratori su come trattare notizie e fotografie relative a minori.

Letta la memoria dell'avvocato Fabrizio Spagnolo e svolta l'audizione di Roberto Papetti,  lo stesso 14 gennaio 2009 il  Consiglio approvava una delibera, che qui si richiama integralmente, con la quale disponeva di integrare il capo di incolpazione al punto 1 - sulla violazione dell'obbligo di rettifica, aggiungendo: "per aver violato la normativa sull'obbligo di rettifica, anche non rettificando, pur in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità", e concedendo perciò i termini a difesa.

Inoltre, la delibera stabiliva un'integrazione istruttoria del procedimento, con richiesta all'incolpato Papetti di fornire  prova documentale della sua affermazione sull'esistenza di mail o altre non meglio precisate comunicazioni a sua firma con le quali dava ai suoi giornalisti disposizioni in merito all'osservanza e al rispetto delle norme deontologiche, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione di rettifiche o precisazioni relative a notizie pubblicate nelle varie edizioni e risultate inesatte, nonché sul trattamento e l'uso di fotografie riproducenti soggetti di minore età, con assegnazione del termine di 15 giorni dalla notifica per produrre relativa memoria.

Infine, con la stessa delibera, il Collegio avanzava richiesta di informazioni al Cdr de "Il Gazzettino" a proposito: a) dell'esistenza - e fino a quale data - di un sistema tecnologico che, al "Gazzettino", non consentiva al direttore di poter vedere direttamente sul proprio computer le pagine di alcune edizioni locali; b) da chi vengano lette abitualmente le mail inviate agli indirizzi segredazione@ilgazzettino.it, rovigo@gazzettino.it

 

Con note istruttorie del 27 febbraio 2009 la difesa Papetti sosteneva, in estrema sintesi: 1- l'integrazione del capo di incolpazione rappresentava una modifica sostanziale e pertanto avrebbe richiesto un nuovo capo di incolpazione con rispetto dei termini a difesa che, invece, il Consiglio aveva concesso solo in modo indeterminato e in concreto non rispettando le garanzie di difesa; 2- in merito alla richiesta di integrazione istruttoria, Roberto Papetti chiedeva l'audizione di cinque testimoni,  dei quali tre avrebbero confermato che il direttore era intervenuto concretamente in alcuni specifici casi relativi alla pubblicazione di notizie o fotografie di minori, impartendo corrette disposizioni; il quarto avrebbe confermato di essersi complimentato, nella sua veste di presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, con il direttore Papetti per avere quest'ultimo contribuito ad organizzare due giornate di studio per i giornalisti del Gazzettino sui temi delle responsabilità giuridiche del giornalista.

La difesa Papetti produceva inoltre copia del programma relativo all'incontro di aggiornamento e della mail con la quale il direttore invitava all'incontro nominativamente ciascun giornalista. Del quinto testimone non veniva precisato alcunché.

Il Consiglio, lette le note istruttorie dell'avvocato Spagnolo, in data 17 marzo 2009 approvava una delibera che qui si richiama integralmente, con la quale, in merito all'eccezione sollevata sull'integrazione del capo di incolpazione, osservava che essa non presentava i profili di una nuova domanda e di un nuovo capo di incolpazione ma si limitava a specificare una diversa modalità della violazione disciplinare sempre nell'ambito della disciplina relativa alla "normativa sull'obbligo di rettifica" la cui violazione era già stata contestata. E quanto alla pretesa indeterminatezza dei termini a difesa, ricordava che la data per l'audizione dell'incolpato non era stata ancora neppure stata fissata, nessuna diversa conclusione potendosi trarre, ovviamente, dal termine dei 15 giorni concesso alla difesa per la presentazione di ulteriori note istruttorie ma solo a seguito dell'audizione già svolta.

Sulle richieste istruttorie della difesa Papetti, nella stessa delibera il Consiglio riteneva non essenziale, ai fini della decisione, l'accertamento delle circostanze dedotte dall'incolpato in relazione alle richieste testimonianze dei  tre colleghi del "Gazzettino". Si trattava infatti di episodi nei quali l'incolpato sarebbe intervenuto per impedire specifiche pubblicazioni di foto e di generalità di minori: ma al Consiglio interessava invece accertare se il direttore avesse impartito ai suoi collaboratori precise disposizioni in materia di rettifiche e trattamento di dati e fotografie di minori valide in via generale, e in particolare proprio per il caso in cui lui stesso potesse non essere a conoscenza o non prendere visione di richieste di rettifiche o di foto e articoli relativi a minori in procinto di pubblicazione.

Quanto alla circostanza che sarebbe dovuta emergere dalla richiesta testimonianza del quarto collega, essa pure non era ritenuta essenziale ai fini della decisione, essendo stato provato documentalmente dalla difesa l'incontro di aggiornamento sulla normativa penale del luglio 2008 con i documenti acquisiti agli atti. Del quinto teste indicato  non era stato specificato alcun tema di interrogazione.

Il Consiglio pertanto rigettava le istanze istruttorie avanzate dalla difesa Papetti e, a seguito dell'integrazione del capo di incolpazione già comunicata, fissava la data del 27 aprile 2009 ore 18 per l'audizione dell'incolpato cui sarebbe seguita la discussione finale e la decisione. Con termine fino al 17 aprile 2009 per la presentazione di eventuali e conclusive memorie difensive.

La delibera così riassunta veniva notificata all'incolpato e al suo difensore insieme a copia della nota testimoniale ricevuta in data 5 marzo 2009 dal Cdr del Gazzettino. Nella loro dichiarazione, in risposta alle richieste del Consiglio, i colleghi del Gazzettino in sintesi: 1- affermavano che il direttore del Gazzettino ha sempre avuto la possibilità, tramite il proprio pc, di visionare e modificare tutte le pagine del giornale prodotte dalla diverse redazioni locali; 2- presumevano che le e-mail inviate agli indirizzi segredazione@ilgazzettino.it, rovigo@gazzettino.it  venissero trasmesse al direttore, ma non avevano in proposito alcuna certezza.

In data 14 aprile 2009,  la difesa Papetti faceva pervenire al Consiglio una memoria conclusiva con la quale, in estrema sintesi, intendeva "stigmatizzare l'esercizio del potere disciplinare": 1- in relazione alla modifica degli originari addebiti disciplinari; 2- in relazione alla mancata concessione al direttore del termine ordinario non inferiore ai 30 giorni per predisporre le proprie difese; 3-sul rifiuto del Consiglio ad ascoltare i testimoni indicati da Papetti; 4- sull'asserita responsabilità del direttore in merito ad una fattispecie (il non aver impartito ordini di servizio); 5- per avere  il Consiglio chiesto informazioni aggiuntive al Cdr del Gazzettino sulla verità delle affermazioni rese dal direttore di quel giornale.

 

Nel merito di quanto osservato dal Cdr del "Gazzettino" a proposito della possibilità di visionare le fotografie dell'intero giornale, la difesa sosteneva che in realtà, né per gli strumenti tecnici a disposizione, né per i tempi quotidiani di chiusura del giornale, al direttore era possibile prendere diretta visione delle foto pubblicate da diverse edizioni del giornale. 

 

Il 27 aprile 2009 avveniva la nuova audizione dell'incolpato Roberto Papetti, in relazione all'integrazione del capo di incolpazione così come definita con delibera del Consiglio. In apertura di seduta, l'avvocato Fabrizio Spagnolo, in sintesi, ribadiva con forza in particolare la prima delle tesi contenute nella sua memoria conclusiva, sull'irregolarità del procedimento dopo l'avvenuta integrazione del capo di incolpazione.

L'incolpato Papetti, dopo essersi associato alle osservazioni del suo legale, a proposito della contestazione integrativa sulla mancate rettifiche di cui al capo 1- a),b) e c), osservava, in sintesi, che nel caso 1-c), in realtà, pur non avendo alcun obbligo di legge, aveva comunque provveduto a pubblicare in modo integrale il testo delle osservazioni avanzate dall'interessato. E che questo fatto testimonia della sua propensione ad osservare il relativo dovere deontologico. Nei casi 1-a e b), aveva ritenuto invece di non pubblicare nulla, non rilevando il presupposto per doverlo fare.


IN DIRITTO

Preliminarmente, il Consiglio ritiene doverose alcune osservazioni sui temi indicati dall'avvocato Spagnolo nella sua memoria conclusiva.

 

1- Sulla pretesa modifica degli originari addebiti disciplinari.

Il capo di incolpazione contestato a Roberto Papetti con delibera 8 ottobre 2008 indicava: "per avere egli violato, nella sua qualità di direttore responsabile del quotidiano Il Gazzettino, l'art.2 della legge professionale attraverso una serie di comportamenti che qui si riassumono. E in particolare per avere: 1- in violazione della normativa sull'obbligo di rettifica (...) e seguiva l'indicazione delle tre richieste non assolte. Ora: la Carta dei doveri del giornalista, emanata nel luglio del ‘93, nel capitolo "rettifica e replica", prevede: "Il giornalista rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive. Rettifica quindi con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità".

La stessa Carta, nelle sue righe finali, precisa: "la violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge". In buona sostanza: le disposizioni della Carta, anche per quanto riguarda il tema della rettifica, rientrano a pieno titolo nell'ambito dell'art. 2 della legge professionale e giustificano, qualora violate, le relative sanzioni. In conclusione, già nella originaria formulazione del capo di incolpazione, essendo indicata espressamente la violazione della normativa sull'obbligo di rettifica, era evidentemente ricompreso non solo l'obbligo nascente dalla legge sulla stampa, ma anche quello stabilito dalla Carta dei doveri. La valutazione della violazione di tale principio, va verificata attraverso la lettura della richiesta di rettifica e l'acquisizione attraverso la stessa, delle informazioni che sono idonee a far ritenere inesatte o errate quelle date precedentemente.

La delibera del Consiglio 14.01.09, con la quale è stata disposta l'integrazione del capo di incolpazione come da precedente delibera 28.10.08, costituisce dunque una semplice esplicazione della precedente in quanto - sentita la difesa del giornalista in merito alle contestazioni originarie - la si è voluta orientare sul tema prettamente deontologico, visto che l'iniziale tesi difensiva riguardava solo l'aspetto tecnico della violazione della legge (violazione che, se esistente, avrebbe potuto comportare un accertamento, da parte dell'autorità giudiziaria, su ricorso del cittadino che si pretende leso). L'aspetto deontologico del comportamento lesivo prescinde dai requisiti tecnici della richiesta di rettifica e si sofferma sul carattere informativo della stessa, secondo i criteri previsti dalla Carta dei doveri del giornalista.

Ma anche qualora si dovesse ritenere, come assume il difensore del giornalista, che l'integrazione costituisca una nuova e diversa contestazione che avrebbe dovuto seguire un suo proprio iter processuale (ciò che questo Consiglio contesta decisamente), si deve considerare che l'integrazione può anche essere considerata, al di là delle parole, come nuova contestazione sotto il profilo della garanzia del contraddittorio, in quanto sono stati rispettati tutti i principi di legge per le contestazioni, la loro notifica, i termini intercorrenti tra la notifica  e la convocazione, i termini per il deposito delle difese.    

 

2 -   Sulla pretesa  mancata concessione al direttore del termine ordinario non inferiore ai 30 giorni per predisporre le proprie difese.

Il regolamento esecutivo che regola lo svolgimento del procedimento disciplinare ex art 56 della legge professionale prevede infatti che al giornalista incolpato sia concesso un termine non inferiore ai trenta giorni per essere sentito a sua discolpa.  La delibera con l'integrazione del capo di imputazione è stata notificata dal Consiglio all'incolpato in data 13 febbraio 2009 e specificava di concedere i termini a difesa (non meno di 30  giorni, quindi) senza nemmeno fissare la data della necessaria  audizione, per motivi legati, come è evidente, alla complessità del procedimento e delle incombenze istruttorie da svolgere. La data dell'audizione veniva in seguito fissata per il 27 aprile e rispettava indiscutibilmente la norma che consente all'imputato di approntare le proprie difese. Quanto al termine concesso per l'eventuale memoria difensiva, il termine di 15 giorni contenuto nella delibera notificata il 13.02.09 era relativo a tutt'altro. Ed in ogni caso, alla difesa è stato concesso ulteriore termine per memorie fissato al 17 aprile, rispettoso oltre ogni limite di qualunque esigenza difensiva.

 

3-  Sul rifiuto del Consiglio ad ascoltare i testimoni indicati da Roberto Papetti, il Collegio si è già pronunciato con la delibera 17 marzo 2009 che qui si richiama integralmente. Lungi dal voler "precludere illegittimamente" al Papetti di  avvalersi di tutti i mezzi di prova da lui ritenuti idonei, e senza perciò violare alcun "diritto di difesa", il Consiglio si è limitato, esercitando legittimamente i poteri previsti dalle norme, a ritenere non essenziali per il proprio giudizio  le circostanze indicate dalla difesa come oggetto di prova delle audizioni testimoniali. Nulla impediva alla difesa, ovviamente, di produrre dichiarazioni scritte delle persone indicate, che avrebbero potuto fornire al Collegio indicazioni precise, in chiave difensiva,  sulla personalità del direttore.

 

 4 - Sulla pretesa asserita responsabilità del direttore in merito ad una fattispecie (il non aver impartito ordini di servizio)

Dalla richiesta  di memoria istruttoria integrativa avanzata dal Consiglio al direttore in seguito alla sua prima audizione, la difesa ritiene di poter ricavare una sorta di nuova contestazione che  il Collegio avrebbe indirizzato a Roberto Papetti  in merito ad una fattispecie (il non aver impartito ordini di servizio), naturalmente del tutto inesistente.

In realtà, con la richiesta in oggetto, il Consiglio intendeva semplicemente accertare se, trovandosi a suo dire Papetti in alcuni casi nell'impossibilità materiale di controllare direttamente l'intero contenuto del giornale (si vedano sue dichiarazioni nella prima audizione agli atti), il direttore avesse per questi casi impartito precise disposizioni ai propri collaboratori. Per costante giurisprudenza, infatti, il direttore responsabile di un giornale risponde non solo penalmente (in ogni caso) ma anche disciplinarmente dell'intero contenuto del suo giornale, salvo che (in sede disciplinare) possa provare di aver fatto tutto il possibile, soprattutto trattandosi di un grande giornale, affinché i suoi collaboratori fossero il più possibile informati sulla normativa di stampa e disciplinare a prescindere, ovviamente, da quello che dovrebbe costituire il personale patrimonio di conoscenze di ciascun giornalista. (Vedi CNOG 17.02.2004, ricorso Giustiniani). Poiché, diversamente, non vi è dubbio che risponda deontologicamente il direttore della testata, quando non è individuato l'autore del "fatto-reato" (Si veda per tutte CNOG, 21.12.2006, n.125).

 

 5 - Sulla richiesta di informazioni aggiuntive al Cdr del Gazzettino

A parere della difesa sarebbe "inammissibile" oltre che inopportuno, che il Consiglio acquisisca informazioni dal Cdr del giornale in merito alla veridicità di quanto affermato dal direttore: in primo luogo perché il Cdr è controparte sindacale del direttore; in secondo luogo perché del Cdr del Gazzettino fa parte uno dei due vice presidenti dell'Ordine regionale del  Veneto che ha istruito il procedimento contro il direttore. Per questo la difesa chiede che il Consiglio non tenga conto delle informazioni così ottenute.

Sulla pretesa inammissibilità, il Consiglio osserva che, fuori discussione essendo - in base alla norme e ai regolamenti - la possibilità per il Collegio di  acquisire  la testimonianza di chicchessia, nel caso di specie appare incomprensibile il motivo di una esclusione a priori del Cdr in quanto pretesa "controparte sindacale" del direttore. Se ciò bastasse a mettere in dubbio la buona fede e la credibilità delle testimonianze dei colleghi, come potrebbe allora essere credibile, all'opposto, la testimonianza di un qualunque giornalista del Gazzettino (per esempio quelli indicati come testi dalla difesa) che in conseguenza di una deposizione eventualmente non gradita,  potrebbe essere poi penalizzato dal direttore o dall'azienda? E' evidente, invece, che diritto del Consiglio è potersi rivolgere a chiunque,  così come suo dovere è valutare con attenzione il peso di ciascuna eventuale testimonianza raccolta.

Quanto al preteso impedimento di uno dei membri del Cdr in quanto vice presidente dell'Ordine del Veneto, basti rilevare che il collega Roberto Papetti è iscritto in Lombardia e che solo l'Ordine lombardo può, a termini di legge, istruire un procedimento disciplinare nei suoi confronti, dovendosi limitare quello del Veneto - così come è avvenuto - alla semplice rimessione al Consiglio competente di segnalazioni ricevute da terzi o avanzate d'ufficio. La testimonianza del Cdr, dunque, è ritenuta da questo Consiglio pienamente ammissibile ed opportuna.

 

Esaminate e risolte le precedenti questioni preliminari, si può dunque passare all'esame dei singoli comportamenti contestati al Papetti.

 

Capo 1- a):  omessa pubblicazione di una rettifica chiesta dal sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxx in relazione a due articoli che lo riguardavano apparsi sul quotidiano Il Gazzettino edizione di Treviso in data 22 e 24 luglio 2007. A parere della difesa  la richiesta non risultava suscettibile di pubblicazione poiché non contenuta nel limite della trenta righe ed espressa solo con una serie di negazioni. E, questo, dal momento che il direttore responsabile non ha il potere di "riassumere",  avrebbe fatto venire meno l'obbligo di questi a pubblicare la rettifica.

Osserva il Consiglio, però, che a ben guardare, pur se complessivamente superiore alle trenta righe, la lettera spedita dal signor xxxxxxxxx al direttore del Gazzettino, dopo una generica introduzione, solo alla  14esima riga chiede la pubblicazione a norma di legge del testo che segue. E questa parte della lettera, l'unica di cui viene richiesta la pubblicazione, è senza dubbio inferiore alle trenta righe. Quanto alla serie di "negazioni", non si vede perché dovessero essere ritenute non pubblicabili, non potendo il direttore esercitare un giudizio di valore sul contenuto.

Ma quand'anche - a parere di questo Consiglio sbagliando - il direttore avesse ritenuto in buona fede di non essere obbligato alla pubblicazione della rettifica in base alla legge sulla stampa, avrebbe dovuto comunque provvedere - in base alla Carta dei doveri - alla rettifica della notizia pubblicata e che, alla luce della puntigliosa smentita ricevuta da parte del diretto interessato, si era rivelata per lo meno "inesatta".  Questo Consiglio ha in più occasioni sostenuto di non ritenere che, a proposito del dovere di rettifica delle notizie,  la specificazione "che si siano rivelate inesatte o errate" possa essere interpretata nel senso che il dovere del giornalista di rettificare sussista solo quando un terzo, per esempio un giudice ordinario o disciplinare, abbia "rivelato" formalmente l'inesattezza o nei casi peggiori la falsità di una notizia pubblicata. Se così fosse, questa  rettifica potrebbe arrivare anche dopo anni e rischierebbe di non avere più alcun effetto concreto sulla diffusione dell'informazione non corretta e sulle sue conseguenze. La ratio del principio citato, a parere di questo Consiglio, anche alla luce di una lettura completa del paragrafo "rettifica e replica" della Carta dei doveri,  è invece che la notizia debba essere rettificata anche quando, pur in assenza di una formale richiesta di rettifica, informazioni provenienti dagli interessati o da altre fonti abbiano comunque messo ragionevolmente in dubbio, agli occhi del direttore,  l'esattezza o addirittura l'esistenza di una notizia pubblicata o diffusa.

Nel dare doverosamente conto della smentita ricevuta, il direttore Papetti avrebbe potuto, naturalmente, ribadire la diversa posizione del proprio giornale. Roberto Papetti, nel corso della sua seconda audizione, ha spiegato di aver esaminato la lettera in questione e ritenuto di non doverle dare seguito. Questo Consiglio valuta il suo comportamento omissivo come disciplinarmente rilevante.