Prot. n. 4978 /08/LG/ac Milano, 9 dicembre 2008
raccomandata ar
DELIBERA DI APERTURA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Il Consiglio dell'Ordine regionale della Lombardia nella seduta del 27 ottobre 2008;
- vista la segnalazione dell'Ordine dei giornalisti del Lazio del 5.11.2007;
- visto l'esposto di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- su iniziativa d'ufficio;
ha deliberato l'apertura di un procedimento disciplinare ex art.56 L.69\1963 nei confronti del giornalista Mario Giordano in qualità di direttore responsabile de Il Giornale perché, violando gli artt. 2 e 48 della legge professionale e la Carta dei doveri del giornalista del 8.7.1993, non ha pubblicato la rettifica richiesta in relazione ad un articolo apparso su Il Giornale del 22 ottobre 2007, pag 20.
Il giornalista Mario Giordano è pertanto invitato a comparire davanti a questo Consiglio, il 26 gennaio 2009 alle ore 19, con avvertimento che si potrà far assistere da un legale di fiducia, che ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive, da allegare anche in formato elettronico, che potrà esercitare i diritti garantiti dagli art. 22 e 25 della legge 241\1990.
Si trasmettono in allegato le prove raccolte:
- esposto del signor xxxxxxxxxx.
Il Presidente dell'OgL-estensore
Letizia Gonzales
(Vedi file allegati)
Prot. n. 2809/09/LG/ac Milano, 22 giugno 2009
notifica urgente a mezzo ufficiale giudiziario (art. 57 legge 69/1963)
Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia nella seduta del 27 aprile 2009 ha emesso il seguente
Provvedimento disciplinare
Nel procedimento disciplinare a carico del :giornalista Mario Giordano, difeso e rappresentato dall'avvocato Salvatore Lo Giudice
IN FATTO
Il Consiglio dell'Ordine regionale della Lombardia nella seduta del 27 ottobre 2008, vista la segnalazione dell'Ordine dei giornalisti del Lazio del 5.11.2007, visto l'esposto del dott. xxxxxxxxxxx, su iniziativa d'ufficio ha deliberato l'apertura di un procedimento disciplinare ex art.56 L.69\1963 nei confronti del giornalista Mario Giordano in qualità di direttore responsabile de Il Giornale, perché violando gli artt. 2 e 48 della legge professionale e la Carta dei doveri del giornalista del 8.7.1993 non ha pubblicato la rettifica richiesta in relazione ad un articolo apparso su Il Giornale del 22 ottobre 2007, pag 20.
Il giornalista Mario Giordano è stato pertanto invitato a comparire per l'audizione davanti a questo Collegio per il giorno 26.01.2009. In quella sede, preliminarmente, il Consiglio ha comunicato al collega Giordano l'integrazione del capo di incolpazione come segue: "e per aver violato la normativa sull'obbligo di rettifica, anche non rettificando, pur in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità". Il collega incolpato e il suo legale rinunciavano ai termini a difesa e nel corso dell'audizione si difendevano, nel merito, sul capo di incolpazione così come integrato. Insistevano entrambi sulla richiesta di archiviazione del procedimento disciplinare perché, in sintesi, la richiesta di rettifica pervenuta non presentava le caratteristiche per essere pubblicata (era molto più lunga di 30 righe); perché nessuno, a prescindere dalla richiesta di rettifica, aveva formalmente rilevato alcun errore nell'informazione pubblicata. L'avvocato Lo Giudice ribadiva anche, in via subordinata, che il procedimento sarebbe dovuto comunque essere sospeso in ossequio all'art. 58 della legge professionale, essendo in corso per gli stessi fatti un procedimento penale. Il Consiglio, a richiesta dell'avvocato, concedeva termine per il deposito di memoria fino al 3 marzo successivo.
Nella memoria depositata il 27 febbraio u.s., la difesa ribadiva, in estrema sintesi, che la richiesta di rettifica ricevuta dal direttore Mario Giordano era impubblicabile perché non proveniente dal diretto interessato ma da un terzo, e perché non contenuta nel limite quantitativo delle 30 righe fissato dalla legge e non superabile. Quanto all'aspetto più strettamente deontologico della violazione contestata, ribadiva non esistere alcun elemento dal quale il direttore avrebbe potuto inferire la pretesa inesattezza dell'informazione pubblicata. In relazione alla pendenza del procedimento penale sugli stessi fatti, l'avv. Lo Giudice ribadiva la richiesta di sospensione di quello disciplinare.
In data 17 marzo 2009 il Consiglio approvava la delibera che qui si richiama integralmente e che, in sintesi, respingeva la richiesta di sospensione del procedimento disciplinare in corso, osservando che in sede disciplinare non era in discussione lo stesso "fatto" che aveva dato origine al procedimento penale (l'articolo pubblicato dal "Giornale") ma il diverso "fatto" della mancata pubblicazione della rettifica. In conclusione, fissava la data del 27 aprile 2009 per un ultimo eventuale intervento difensivo e per la decisione.
In data 24 aprile 2009, l'avvocato Lo Giudice inviava una memoria conclusiva nella quale, in sintesi, ribadiva quanto già sostenuto nelle precedenti memorie e, a proposito dell'aspetto più strettamente deontologico della contestata violazione, osservava che, dato per scontato il lavoro di verifica di giornalista e direttore che porta alla pubblicazione di un certo articolo, ciò che poi potrebbe metterne in dubbio "l'esattezza" agli occhi del direttore stesso non è che un accertamento giudiziale (citando CNOG 5.2.2003, Mauro). Diversamente si affermerebbe il paradossale principio per cui il direttore del quotidiano "avrebbe l'obbligo, disciplinarmente sanzionato, di pubblicare tutti gli scritti che pervengano alla redazione, in qualsiasi forma, lamentando la falsità delle notizie pubblicate, senza alcuna possibilità di vaglio del relativo peso e del relativo contenuto". Sempre secondo la difesa, la stessa Carta dei doveri specifica che quello di rettifica è esercitabile "nei modi stabiliti dalla legge". Nessuna violazione sarebbe dunque ascrivibile al direttore, specie ove si consideri che il documento ricevuto dal direttore era di fatto anonimo "perché privo di sottoscrizione e tale da rendere impossibile l'attribuzione di responsabilità al presunto autore".
IN DIRITTO
Dato atto alla difesa che la richiesta di rettifica così come inoltrata alla direzione del "Giornale" superava abbondantemente le 30 righe e non era perciò pubblicabile ai sensi della legge sulla stampa, l'analisi deve accentrarsi sulla contestata violazione deontologica della Carta dei doveri, in particolare sull'interpretazione da dare al capitolo "Rettifica e replica" che qui si riporta integralmente.
"Il giornalista rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive. Rettifica quindi con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità".
Secondo la difesa, in primo luogo, quel "si siano rivelate inesatte o errate" non può che riferirsi ad un accertamento di tipo giudiziale. Perché solo la pronuncia di un terzo potrebbe imporsi al preventivo vaglio della notizia sempre effettuato, prima della pubblicazione, dal giornalista autore del servizio e dal direttore. A questo proposito, l'avvocato Lo Giudice richiama la sentenza del Cnog 2003 sul caso Mauro. E' necessario dunque, preliminarmente, ripercorrere sia pur sinteticamente, quella complicata vicenda.
A Ezio Mauro, direttore di Repubblica, era contestata "la violazione delle norme deontologiche previste dall'art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 e della Carta dei Doveri del Giornalista per non aver rettificato le notizie che erano risultate inesatte contenute nell'articolo a firma Giuseppe D'Avanzo apparso sul quotidiano ‘La Repubblica' il 24.11.1997, e perché tanto meno aveva dato riscontro alla sollecitazione del Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Sicilia riportata nella raccomandata inviatagli quasi tre anni dopo, e dopo che il giudice si era pronunciato sulla vicenda. L'articolo di D'Avanzo riportava dichiarazioni rese in un verbale giudiziario da un pentito di mafia, il quale aveva chiamato in causa come suo complice in presunte estorsioni un giornalista siciliano di cui Repubblica faceva nome e cognome.
Il collega in questione non aveva inviato a Repubblica richiesta di smentita, ma si era auto-denunciato sia alla procura che all'Ordine dei giornalisti ottenendo, dopo tre anni e lunghe vicende, il proscioglimento completo. L'Ansa aveva lanciato la notizia dell'archiviazione, ma Repubblica non l'aveva ripresa, neppure dopo una lettera inviata dall'Ordine regionale al direttore.
Il direttore Mauro si difese sostenendo che, anche avesse ricevuto la smentita del giornalista, non avrebbe avuto obbligo deontologico di pubblicarla, dal momento che D'Avanzo si era limitato a pubblicare il verbale di un pentito e che quel verbale esisteva proprio in quei termini. E anche per la notizia (non pubblicata da "Repubblica") dell'archiviazione del procedimento penale nei confronti del giornalista siciliano, secondo Mauro il giornale non aveva comunque obbligo di pubblicarla, perché non attestava falsità o inesattezze della "notizia" dell'esistenza del verbale, ma solo di quanto in esso contenuto e correttamente attribuito dal giornale al pentito.
Il Cnog, tuttavia, decideva di respingere il ricorso del direttore Mauro confermando dunque la sanzione disciplinare nei suoi confronti, con una lunga e articolata motivazione (alla quale si rimanda), ma che in estrema sintesi riaffermava il dovere deontologico del direttore di tornare sulla notizia pubblicata tre anni prima, almeno una volta che il giudice si era su quella vicenda pronunciato.
Questa, in estrema sintesi, la vicenda Mauro, che a ben vedere presenta due caratteri totalmente diversi rispetto a quella di specie. Il primo, è che in quel caso la notizia pubblicata era il contenuto di un verbale giudiziario, non una ricostruzione originale a firma di un cronista come quella pubblicata dal Giornale. Il secondo, è che il collega citato dal pentito di mafia (con le dichiarazioni riportate da D'Avanzo) non inviò a "Repubblica" alcuna richiesta di rettifica. Differenze già a prima vista sostanziali e sulle quali vi è dunque poco da aggiungere: in alcun modo dalla sentenza Mauro si può far discendere il dovere di rettificare solo dopo una pronuncia del giudice, dal momento che in quel caso, prima di quella pronuncia, nessuno aveva fatto presente al direttore alcuna ragione perché egli dovesse "smentire" l'esistenza del verbale giudiziario e del contenuto riportato.
L'interpretazione del Consiglio, come già ricordato, è che la specificazione (riguardo alle notizie) "che si siano rivelate inesatte o errate" non possa essere interpretata nel senso che il dovere del giornalista di rettificare sussista solo quando un terzo, per esempio un giudice ordinario o disciplinare, abbia "rivelato" formalmente l'inesattezza o nei casi peggiori la falsità di una notizia pubblicata. Se così fosse, questa rettifica potrebbe arrivare anche dopo anni e rischierebbe di non avere più alcun effetto concreto sulla diffusione dell'informazione non corretta e sulle sue conseguenze. La ratio del principio citato, a parere di questo Consiglio, anche alla luce della lettura completa del paragrafo "Rettifica e replica" della Carta dei doveri, è invece che la notizia debba essere rettificata con tempestività anche quando, pur in assenza di una formale richiesta di rettifica, agli occhi del direttore è stata messa in dubbio l'esattezza o addirittura l'esistenza di una notizia pubblicata o diffusa.
Ma - osserva la difesa - così interpretando la norma si smentirebbe l'ovvio lavoro di verifica fatto dal cronista prima della pubblicazione della notizia. Osservazione ragionevole, se non fosse che, l'esperienza quotidiana lo insegna, ai giornalisti purtroppo capita di sbagliare. Allora, quando questo Consiglio afferma il dovere di rettificare qualora "informazioni provenienti dagli interessati o da altre fonti (...) abbiano comunque messo ragionevolmente in dubbio gli occhi del direttore, l'esattezza o addirittura l'esistenza di una notizia pubblicata o diffusa" intende sostenere, in sintesi, che se da un lato la legge sulla stampa impone necessariamente la pubblicazione di "rettifiche" inviate al direttore con le previste modalità, dall'altro lato esiste un dovere deontologico di consentire rettifiche e repliche anche quando manchino i requisiti di legge per la pubblicazione "obbligatoria". Quando, cioè, esistano elementi tali offerti dalla persona chiamata in ballo dal giornale o da terzi interessati, che il direttore non possa fare a meno di comunicarli ai suoi lettori e di correggere in qualche modo il "tiro". Salvo ovviamente, se lo riterrà opportuno, far sapere in calce che il giornale insiste nella propria interpretazione.
Se questo è il principio che il Consiglio ritiene di poter ricavare dalla lettura della Carta dei doveri, non esiste dunque il pericolo, sostenuto dalla difesa, che nasca per il direttore del quotidiano "l'obbligo, disciplinarmente sanzionato, di pubblicare tutti gli scritti che pervengano alla redazione, in qualsiasi forma, lamentando la falsità delle notizie pubblicate, senza alcuna possibilità di vaglio del relativo peso e del relativo contenuto". Non può essere così, ovviamente. Perché, fermo restando il principio deontologico, è evidente che spetterà al direttore ovviamente il diritto-dovere di valutare se le informazioni ricevute siano tali da integrare per lui l'obbligo di darne conto nel modo che riterrà più opportuno.
Altrettanto evidente pare, a questo Collegio, che la libera scelta del direttore potrà poi essere altrettanto liberamente valutata dal Consiglio dell'Ordine tenuto eventualmente a giudicarne la compatibilità con la norma contenuta nella Carta dei doveri.
Una valutazione di questo tipo è indispensabile anche nel caso di specie. Questo Consiglio ha dunque preso in esame la richiesta di rettificata spedita dal signor Pelizzaro al direttore del Giornale, per analizzarne il contenuto. Ed anche ad una prima sommaria lettura è apparso evidente come la lunga (ed impubblicabile ai sensi della legge sulla stampa) richiesta di rettifica contenesse tali e tante precisazioni - basate su fatti e circostanze presentate come oggettive e provenienti da una parte direttamente chiamata in causa nell'articolo - da implicare certamente, alla luce delle norme professionali, il dovere del direttore di concedere spazio alla "rettifica" in ossequio alla Carta etica.
Né, alla luce di quanto sopra esposto, può essere apprezzata l'eccezione difensiva che riguarda l'eventuale mancanza di sottoscrizione alla richiesta di rettifica inviata al Giornale. Evidente appare a questo proposito, in realtà, che il direttore Mario Giordano mai abbia avuto dubbi sulla reale provenienza del documento. E anche se così fosse stato, la lettera ricevuta era talmente esplicita e documentata che avrebbe dovuto comunque suscitare in lui, come minimo, l'opportunità di un eventuale e facile accertamento ai fini del rispetto dei doveri professionali.
P.Q.M.
il Consiglio ritiene accertata la violazione deontologica commessa dal collega Mario Giordano e valuta congrua la sanzione della censura.


