Maria Teresa Ruta (pubblicista): sospensione di 2 mesi per violazione Carta doveri pubblicità/informazione

Delibera di apertura: 


Prot. n. 5017/08/LG/ac                                                       Milano,  15 dicembre 2008                

                                                                                                  raccomandata ar

DELIBERA DI APERTURA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il Consiglio dell'Ordine regionale della Lombardia  nella seduta del 27 ottobre 2008,

-         letto l'esposto del giornalista xxxxxxxxxxxxxxx;

-         su iniziativa d'ufficio;

ha deliberato l'apertura di un procedimento disciplinare ex art.56 L.69\1963 nei confronti della collega Maria Teresa Ruta, iscritta nell'elenco pubblicisti, per aver  ella violato gli artt.2 e 48 della legge professionale e la Carta dei doveri del giornalista 8.7.1993 là dove essa sancisce che il giornalista "non può prestare il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale".

In particolare, per aver pubblicizzato su Rete 4 sia i materassi Eminflex sia i divani  Poltrone&Poltrone, come documentato dai filmati indicati nella segnalazione presentata dal giornalista xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

La collega Ruta è già stata sanzionata con avvertimento da questo Consiglio per analoga violazione in data 22 maggio 2006.

La giornalista Maria Teresa Ruta è pertanto invitata a comparire davanti a questo Consiglio il  23 febbraio alle ore 19, con avvertimento che si potrà far assistere da un legale di fiducia, che ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive, da allegare anche in formato elettronico, che potrà esercitare i diritti garantiti dagli art. 22 e 25 della legge 241\1990

Si trasmettono in allegato:

-          segnalazione del giornalista xxxxxxxxxxx.

 

Il Presidente dell'OgL-estensore

         Letizia Gonzales

Sentenza: 


Prot. n. 2116/09/LG/ac                                                               Milano,  29 aprile 2009

 

                        notifica urgente a mezzo ufficiale giudiziario (art. 57 legge 69/1963)                                                               

Il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia nella seduta del 2 aprile 2009, ha emesso il seguente

Provvedimento disciplinare

Nel procedimento disciplinare a carico della giornalista pubblicista Maria Teresa Ruta

          IN FATTO

Il Consiglio dell'Ordine regionale della Lombardia,  nella seduta del 27 ottobre 2008, letto l'esposto del giornalista xxxxxxxxxxxxxxxx, su iniziativa d'ufficio ha deliberato l'apertura di un procedimento disciplinare ex art.56 L.69\1963 nei confronti della collega Maria Teresa Ruta, iscritta nell'elenco pubblicisti, per aver  ella  violato l'art.2 della legge professionale e la Carta dei doveri del giornalista là dove essa sancisce che il giornalista "non può prestare il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale". In particolare, per aver pubblicizzato su Rete 4 sia i materassi Eminflex sia i divani  Poltrone&Poltrone, come documentato dai filmati che erano indicati nell'elenco delle prove allegate. 

La giornalista Maria Teresa Ruta, iscritta all'elenco pubblicisti, già sanzionata con avvertimento da questo Consiglio per analoga violazione in data 22 maggio 2006,  è stata pertanto invitata a comparire davanti a questo Consiglio il giorno 3 marzo 2009 alle ore 18.

In precedenza, Maria Teresa Ruta aveva fatto pervenire una memoria nella quale, in sintesi, si difendeva sostenendo essersi trattato di vecchie registrazioni di tipo pubblicitario, che Publitalia saltuariamente mandava in onda in forza di un vecchio contratto da lei sottoscritto.

Nel corso dell'audizione la collega ribadiva questa tesi, aggiungendo trattarsi di prodotti destinati ad essere man mano sostituiti con altri più recenti, ai quali ella non avrebbe prestato più né voce né immagine. Rispondendo ad alcune domande dei consiglieri, Maria Teresa Ruta specificava che in effetti i contratti di tipo pubblicitario da lei sottoscritti e tuttora in essere sono due: uno con Rai e l'altro con Mediaset, entrambi sottoscritti - a suo ricordo - precedentemente  rispetto al procedimento disciplinare nel quale era incorsa, con sanzione dell'avvertimento irrogatale nel maggio 2006. Aggiungeva di svolgere anche attualmente attività di tipo giornalistico e, in conclusione, si dichiarava disponibile, di lì a pochi giorni,  a produrre al Consiglio copia di entrambi i  contratti pubblicitari  in questione.

IN DIRITTO 

Appare indiscutibilmente accertato, anche per ammissione della stessa incolpata, il comportamento deontologicamente scorretto tenuto da Maria Teresa Ruta. Non vi è dubbio, insomma, che la collega abbia violato  la Carta dei doveri  là dove essa sancisce che il giornalista "non può prestare il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale". E che per questo debba  essere sanzionata come da costante giurisprudenza di questo stesso Ordine e di quello nazionale.

A parere di questo Consiglio si tratta solo di valutare, ai fini della determinazione della sanzione, se la violazione della norma sia avvenuta in virtù di un contratto pubblicitario firmato prima o dopo che il precedente Consiglio le aveva inflitto l'avvertimento.

Ebbene, risulta che il contratto con Mediaset è stato siglato il 27 ottobre 2006, cioè successivamente al precedente procedimento disciplinare. Si tratta dunque di un comportamento in violazione di principi deontologici coscientemente messo in atto dopo una prima sanzione ricevuta. Ne discende la particolare gravità del comportamento tenuto dalla collega. Alla quale, comunque, va riconosciuta la buona fede e la lealtà per aver prodotto spontaneamente una copia del contratto pubblicitario in questione,  pur immaginando ella le conseguenze del suo gesto, quando, diversamente, al Consiglio sarebbe mancata la possibilità di accertare in modo indiscutibile la data dell'accordo.

PQM

Il Consiglio ritiene accertata la responsabilità disciplinare della collega Maria Teresa Ruta e valuta congrua la sanzione della sospensione dalla professione nella misura minima di due mesi.